I LIMITI DELLA SURROGA TRA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE RC

Non esiste solidarietà passiva automatica tra l’assicuratore della struttura e l’assicuratore del medico. Questo è il Principio di diritto che ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 18559 dell’8 giugno 2026. Per capire meglio questa sentenza bisogna immaginare uno scenario molto comune: un paziente subisce un danno in ospedale a causa di un medico. Chi paga? E cosa succede dopo il pagamento?

Fino ad oggi quando si verificava uno scenario di malasanità, la procedura standard era: il paziente chiedeva il risarcimento alla struttura sanitaria, l’assicurazione dell’ospedale pagava l’intero danno al paziente e subito dopo, l’assicurazione dell’ospedale bussava alla porta dell’assicurazione dei medici dicendo “Il medico è co-responsabile, quindi ridammi il 50% di quello che ho pagato io! “Questa azione si chiama Azione di Regresso (Art.1.299 C.c.). 

Ed è proprio questo il punto su cui si è pronunciata la Cassazione. Nel caso esaminato dalla Corte, la pretesa risarcitoria nei confronti della Compagnia del sanitario, accolta inizialmente in sede monitoria, è stata successivamente respinta sia in opposizione, sia in appello.

Il principio stabilito dalla Cassazione è chiaro: l’Assicurazione della struttura sanitaria non può chiedere i soldi direttamente all’assicurazione del medico. La legge prevede infatti che se il medico e l’ospedale causano insieme un danno a un paziente, scatti la solidarietà passiva. Questo significa che il paziente può chiedere il 100% del risarcimento all’ospedale, che è obbligato a pagare tutto. Solo dopo il pagamento, la struttura può andare dal medico e chiedergli la somma spettante (il cosiddetto diritto di regresso). La Cassazione ha chiarito che questo diritto esiste solo tra ospedale e medico, ma non si trasferisce automaticamente tra Compagnie. L’obbligo di manleva è interno.

Il ragionamento dei giudici parte della natura stessa della Responsabilità Professionale: la polizza assicurativa è un contratto privato e serve a tenere indenne l’assicurato dalle somme dovute al danneggiato. Il rapporto economico e giuridico è un cerchio chiuso che lega solo Assicurato e Assicuratore. L’assicurazione dell’ospedale e quella del medico non hanno firmato alcun accordo tra di loro, di conseguenza l’ospedale non può ereditare un diritto che non esiste. Se l’ospedale vuole indietro i soldi, l’assicurazione della struttura dovrà chiedere i soldi al medico in carne e ossa. Sarà poi il professionista, in un secondo momento, a chiedere alla sua Compagnia di coprirgli le spalle.

In parole povere, crolla la vecchia scorciatoia, da oggi infatti il passaggio diretto tra le due Compagnie è ufficialmente vietata.

Questa decisione ristabilisce una regola di buon senso: l’assicurazione è una protezione personale, un vestito cucito su misura per chi lo indossa, e nessuno può pretendere di usarlo senza il permesso del legittimo proprietario.

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