Autore: bunnary fattore

  • LEGGE FOTI cosa cambia nella responsabilità per danno erariale

    Dal 22 gennaio 2026 è in vigore la legge n. 1/2026, nota come Legge Foti, che riforma la responsabilità per danno erariale. Per capire cosa cambia davvero, seguiamo un caso concreto: quello di Mario, funzionario comunale che ogni giorno firma pagamenti, approva contratti e segue gare. Se per un errore di Mario il Comune subisce una perdita economica, si parla di danno erariale, e a giudicarlo è la Corte dei conti. Mario però non risponde di qualsiasi sbaglio, risponde solo se ha agito con dolo, o con colpa grave. Il problema è che fino a oggi nessuna legge diceva con precisione cosa fosse la colpa grave: lo stabilivano i giudici, caso per caso. Questa incertezza ha alimentato la cosiddetta “paura della firma”, ovvero la tendenza di molti funzionari a rinviare le decisioni per timore di conseguenze personali.

    La Legge Foti parte proprio da qui e, per la prima volta, definisce la colpa grave. C’è colpa grave quando si violano in modo evidente le norme o si commette un errore palese sui fatti. È il caso di Mario se autorizza il pagamento di una fattura quando dagli atti risulta che il fornitore è già stato pagato. Non c’è invece colpa grave quando la decisione si fonda sull’orientamento prevalente dei giudici o sul parere di un’autorità competente. Se Mario, gestendo una gara, segue un parere ufficiale e la scelta si rivela poi sbagliata, non potrà essergli contestata la colpa grave. Lo stesso vale per gli atti che hanno superato il controllo preventivo della Corte dei conti.
    La seconda novità riguarda l’importo della condanna. Prima della riforma, in teoria, Mario poteva essere chiamato a risarcire l’intero danno. Oggi la condanna non può superare il 30% del danno accertato né due annualità della retribuzione, e si applica il limite più basso. Se Mario guadagna 50.000 euro l’anno e causa un danno di un milione, il 30% sarebbe 300.000 euro, ma due anni di stipendio sono 100.000: la condanna massima sarà quindi di 100.000 euro. Con un danno di 200.000 euro, invece, il 30% corrisponde a 60.000 euro, che diventa il limite. Il tetto non vale però se Mario ha agito con dolo o si è arricchito illecitamente. La riforma rende più certi anche i tempi: l’azione si prescrive in cinque anni dal fatto, salvo che il danno sia stato nascosto.
    C’è poi una novità che riguarda da vicino il mondo assicurativo. Dal 1° gennaio 2027 Mario, come chiunque gestisca risorse pubbliche, dovrà stipulare una polizza a copertura della colpa grave, pagandola di tasca propria, perché l’ente non può farsene carico. La Compagnia, inoltre, diventa parte necessaria del giudizio davanti alla Corte dei conti. Resta vincolata a quanto il giudice accerta su colpa grave, nesso causale e danno, e in caso di condanna è tenuta a pagare entro il massimale. Il tetto, dal canto suo, rende più prevedibile l’esposizione massima dell’assicurato, con effetti diretti sulla scelta dei massimali e sulla consulenza ai clienti.
    Sulla nuova legge si è già espressa la Cassazione. Con l’ordinanza n. 24765/2026, le Sezioni Unite hanno esaminato il caso del presidente di una società partecipata dal Comune di Civitanova Marche, condannato dalla Corte dei conti per la mancata riscossione di tributi comunali. Il presidente chiedeva l’applicazione del nuovo tetto. La Cassazione ha ricordato che in queste materie può stabilire solo quale giudice sia competente: decidere sul tetto spetta alla Corte dei conti. Ha però colto l’occasione per un chiarimento importante: la Legge Foti non rende i funzionari intoccabili. Si rispondeva già solo per dolo o colpa grave; la riforma si limita a definire con maggiore chiarezza cosa sia la colpa grave.
    Per chi lavora nella pubblica amministrazione, la riforma significa regole più chiare, un rischio economico definito e un nuovo obbligo assicurativo. Per le Compagnie, un ruolo diretto nei giudizi contabili e un mercato da presidiare con attenzione. Come verranno applicate in concreto le nuove regole, lo dirà nei prossimi mesi la giurisprudenza della Corte dei conti.

  • I LIMITI DELLA SURROGA TRA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE RC

    Non esiste solidarietà passiva automatica tra l’assicuratore della struttura e l’assicuratore del medico. Questo è il Principio di diritto che ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 18559 dell’8 giugno 2026. Per capire meglio questa sentenza bisogna immaginare uno scenario molto comune: un paziente subisce un danno in ospedale a causa di un medico. Chi paga? E cosa succede dopo il pagamento?

    Fino ad oggi quando si verificava uno scenario di malasanità, la procedura standard era: il paziente chiedeva il risarcimento alla struttura sanitaria, l’assicurazione dell’ospedale pagava l’intero danno al paziente e subito dopo, l’assicurazione dell’ospedale bussava alla porta dell’assicurazione dei medici dicendo “Il medico è co-responsabile, quindi ridammi il 50% di quello che ho pagato io! “Questa azione si chiama Azione di Regresso (Art.1.299 C.c.). 

    Ed è proprio questo il punto su cui si è pronunciata la Cassazione. Nel caso esaminato dalla Corte, la pretesa risarcitoria nei confronti della Compagnia del sanitario, accolta inizialmente in sede monitoria, è stata successivamente respinta sia in opposizione, sia in appello.

    Il principio stabilito dalla Cassazione è chiaro: l’Assicurazione della struttura sanitaria non può chiedere i soldi direttamente all’assicurazione del medico. La legge prevede infatti che se il medico e l’ospedale causano insieme un danno a un paziente, scatti la solidarietà passiva. Questo significa che il paziente può chiedere il 100% del risarcimento all’ospedale, che è obbligato a pagare tutto. Solo dopo il pagamento, la struttura può andare dal medico e chiedergli la somma spettante (il cosiddetto diritto di regresso). La Cassazione ha chiarito che questo diritto esiste solo tra ospedale e medico, ma non si trasferisce automaticamente tra Compagnie. L’obbligo di manleva è interno.

    Il ragionamento dei giudici parte della natura stessa della Responsabilità Professionale: la polizza assicurativa è un contratto privato e serve a tenere indenne l’assicurato dalle somme dovute al danneggiato. Il rapporto economico e giuridico è un cerchio chiuso che lega solo Assicurato e Assicuratore. L’assicurazione dell’ospedale e quella del medico non hanno firmato alcun accordo tra di loro, di conseguenza l’ospedale non può ereditare un diritto che non esiste. Se l’ospedale vuole indietro i soldi, l’assicurazione della struttura dovrà chiedere i soldi al medico in carne e ossa. Sarà poi il professionista, in un secondo momento, a chiedere alla sua Compagnia di coprirgli le spalle.

    In parole povere, crolla la vecchia scorciatoia, da oggi infatti il passaggio diretto tra le due Compagnie è ufficialmente vietata.

    Questa decisione ristabilisce una regola di buon senso: l’assicurazione è una protezione personale, un vestito cucito su misura per chi lo indossa, e nessuno può pretendere di usarlo senza il permesso del legittimo proprietario.