Come noto, la legge Gelli-Bianco ha introdotto in ambito di responsabilità civile sanitaria l’azione diretta del danneggiato contro la Compagnia del professionista.
Si tratta di un ulteriore strumento di tutela per chi ha subito un danno a seguito di trattamento sanitario, ma tale strumento deve essere comunque utilizzato con le dovute accortezze.
Il caso che è stato denunciato al nostro Ufficio sinistri ha dell’incredibile.
Una paziente con una devitalizzazione finita male decide di agire in giudizio contro la clinica odontoiatrica e contro il dentista che aveva effettuato l’intervento.
Il legale a cui la signora si rivolge, ben sapendo che il decreto attuativo della legge Gelli Bianco ha introdotto l’azione diretta per il danneggiato e ipotizzando che il dentista in quanto libero professionista è obbligato a contrarre una polizza di rcp, decide di incardinare il giudizio anche nei confronti della Compagnia assicurativa di quest’ultimo.
D’altra parte, pensa, estendere il contenzioso anche alla Compagnia assicurativa garantisce la possibilità, in caso di vittoria, di ottenere celermente il risarcimento del danno.
C’è solo un piccolo problema: qual è la Compagnia assicurativa con cui il dentista ha stipulato la polizza?
Il danneggiato non ha stipulato il contratto assicurativo, di conseguenza non ha in mano la polizza.
Una condotta improntata a prudenza e alla migliore tutela del cliente imporrebbe al legale di richiedere al dentista presunto danneggiante copia integrale della polizza assicurativa stipulata al fine di conoscere non solo il nominativo della Compagnia a cui denunciare il sinistro, ma anche le garanzie assicurative sottoscritte ed in generale il contenuto della polizza.
Nella vicenda in esame, invece, il legale decide di rivolgersi alla clinica, che gli indica unicamente il nominativo della Compagnia assicurativa.
Senza chiedere copia del contratto, procede quindi alla notifica del ricorso.
Riceviamo pertanto la notifica e procediamo ad effettuare le consuete verifiche al fine di aprire una pratica di sinistro.
Inseriamo il nome del professionista nel database e… zero. Nessun risultato. Riproviamo. Magari c’è un errore di battitura nel cognome? Niente. Cerchiamo per codice fiscale. Niente.
Prendiamo quindi contatti con il legale che ha effettuato la notifica per avere spiegazioni.
L’avvocato ci conferma che, purtroppo, si è fidato alla cieca di una semplice informazione ricevuta telefonicamente della clinica (“Sì, il dottore mi pare sia assicurato con questa Compagnia assicurativa…“) senza aver ricevuto né richiesto effettiva conferma del rapporto assicurativo.
La vicenda si è conclusa positivamente in quanto, preso atto dell’errore, il legale ha provveduto a rinunciare all’azione nei nostri confronti.
Ha tuttavia esposto la cliente a rischi enormi per mera fretta in quanto l’assistita si sarebbe trovata a dover pagare le spese di lite a favore della Compagnia “evocata per errore” e sarebbe stata esposta anche ad una possibile condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Ovviamente in tale scenario la cliente avrebbe potuto contestargli l’operato e pretendere il risarcimento delle spese di condanna derivanti dalla citazione in giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva.
Questo episodio, che speriamo rimanga un caso isolato, ci porta a fare una riflessione: l’azione diretta è davvero uno strumento utile quando il paziente danneggiato non ha in mano il contratto assicurativo?
