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  • Le polizze D&O, siamo in grado di comprenderne i contenuti?

    Il mancato sviluppo in Italia delle polizze D&O, oltre alla scarsa attenzione per quanto sopra descritto, risiede nella applicazione industriale del principio di assicurare per il rischio incendio un blocco di pietra in fondo al mare. Così assicuratori e riassicuratori stanno sereni. Forse sarebbe necessario spiegare che chi assume un rischio deve essere pagato, la parola rischio deriva da risicum e resecare che significa tagliare indicando lo scoglio che taglia pericolosamente le rotte delle navi. Già nell’antichità c’era chi si assumeva, a pagamento, di proteggere dagli affondamenti gli armatori. Ora sembrerebbe che questa professionalità sia molto scemata. Nel nostro settore assicurativo esistono polizze D&O a protezione delle attività ma, c’è sempre un ma, queste coperture sono quasi sempre offerte escludendo possibili richieste di risarcimento in merito a controversie inerenti a questioni su quote societarie, ci si chiede dove sia allora la ragione per assicurarsi?   

    La tendenza, per necessità di produzione, ad una semplificazione assuntiva comporta quasi automaticamente ad una serie di esclusioni che mortificano il lavoro dell’assuntore; tra le principali sono viste come trattative da escludere a priori le c.d. start up (forse per questo ne riceviamo molte) quando nel resto di Europa chi intraprende e si presenta al mercato dotato anche di una polizza D&O viene apprezzato in modo positivo, noi riteniamo che nonostante la non irrilevante alea con le corrette informazioni ed al giusto prezzo si debba incoraggiare la diffusione di questa ipotesi operativa. Tutto il lavoro di assunzione deve essere agevolato da adeguate informazioni a corredo.

    Ecco che tagliando il quadro operativo verso l’alto e verso il basso si riducono notevolmente le potenziali operatività, di questo passo si escludono anche le ipotesi per società quotate in Borsa, così pure quelle del terzo settore ed in molti casi le imprese edili e del settore turismo. Si manifesta così un mercato che punta la sua attenzione sempre solo su un determinato target intasandolo di offerte confuse come la ventilata gestionabilità delle crisi aziendali sottoscrivendo una polizza da un costo contenuto.

  • Le polizze D&O, siamo in grado di comprenderne i contenuti?

    Due recenti eventi ed una serie di articoli di informazione assicurativa (?) hanno fatto sorgere alcuni dubbi sulla reale assimilazione da parte delle reti distributive. Il primo e modesto episodio è quello relativo al nostro ultimo corso di formazione prima della chiusura estiva. Vi è da dire che la vostra partecipazione è sempre molto consistente ma la strada verso un corretto approccio verso i prodotti assicurativi e nello specifico alle polizze D&O resta ancora molto basico. Per la serie: “e questo è compreso? Quali sono i sottolimiti? Dove è scritto che i sindaci sono inclusi?. E via con osservazioni di questo tipo. Forse complici alcune pubblicazioni redatte come se l’argomento D&O fosse della stessa natura di una polizza infortuni conducenti hanno indotto alcuni esperti del settore ad una semplificazione tassonomica che riduce tutto a delle fuorvianti tabelle di Excel dove si va a verificare se un rettangolo è vuoto o se riporta qualcosa; se poi aggiungiamo che molto del materiale prodotto proviene dall’utilizzo della intelligenza artificiale il disagio del comune operatore che deve lavorare su più fronti diventa critico.

    Nel corso degli anni la divaricazione tra il mercato domestico e quello europeo, nel bene e nel male, si è allargata e per vendere in Italia (questo il vero vulnus) è stata data la stura ad una serie di nefaste precisazioni basate sull’adagio: “io ci credo che è tutto compreso ma come riesco a convincere il cliente se non è scritto?”. Qui iniziano le cosmesi con risultati non troppo confortanti per il potenziale bacino acquirente. Una bella ed utile polizza nata negli Stati Uniti su basi economiche e giuridiche totalmente differenti dalla nostra realtà inizia con un processo di “nazionalizzazione” che riduce drasticamente la portata delle garanzie originarie. Si parte con l’inserimento di clausole inquinamento con tanto di sottolimiti per arrivare ad un elenco pressoché sterminato di precisazioni/pseudo inclusioni che spaziano dalla gestione del contenzioso del personale alla esclusione attività area NYSE. Se da un lato l’indicazione di una precisazione operativa aiuta ad identificare una garanzia, dall’altro non viene recepita che in realtà è una forte delimitazione alle precedenti condizioni di polizza dove veniva genericamente affermato che si assicuravano sic et simpliciter le responsabilità ascrivibili agli amministratori.

    Che dire poi dell’intelligenza di chi progetta queste polizze? Sembra che tutto il sistema economico italiano si regga su pochi interlocutori (anche nel nostro settore) intorno ai quali ci sia il vuoto assoluto. Logica conseguenza i nostri intermediari si buttano letteralmente su questi presunti ed unici attori proponendo loro polizze sempre meno confortevoli però a prezzi da saldo che puoi trovare solo sulle piattaforme di e-commerce. La situazione descritta è solo una parte di un complesso e vario sistema economico che fortunatamente si regge anche su altri pilastri. Un esempio? Nonostante le profezie di apocalittici accorpamenti per creare “poli aggregativi capaci di competere con i mercati esteri (?)” le aziende micro, dal 2008 non sono ne scomparse ne calate di numero e sono circa 5,8 milioni rappresentando “solo” il 30% del prodotto interno lordo, Se aggiungiamo alle micro imprese le piccole e le medie si arriva al 63% del valore totale arrivando ad assorbire il 76% dell’occupazione.

    Questo enorme e vitale sostegno all’economia nazionale è solo lambito da una attività di sensibilizzazione assicurativa lato D&O; quando queste aziende ricevono proposte polizze a difesa del loro operare è in molti casi dovuto a particolari situazioni nelle quali entrano in contatto, ad esempio, con il settore finanziario che condiziona le agevolazioni con polizze a garanzia. Se non avete avuto occasione di esaminare queste proposte assicurative ed i loro contenuti, fatelo.

    Potrebbe essere un’ottima occasione per spiegare ai vostri clienti la differenza sia in termini di condizioni che costi tra una polizza assicurativa e qualcos’altro.

  • ABUSO DI IA: INTERVIENE ANCHE LA CORTE DI CASSAZIONE

    Abbiamo visto negli scorsi mesi che l’uso incontrollato dell’intelligenza artificiale è costato caro ad alcuni avvocati.

    Su tutte, la vicenda del Tribunale di Siracusa che, con la sentenza n. 338/2026, ha redarguito l’avvocato che, per avvalorare la propria linea difensiva, aveva citato negli atti processuali massime giurisprudenziali del tutto inventate (o meglio, generate ad arte dai sistemi di intelligenza artificiale)

    Tra correnti giurisprudenziali a volte opposte, sostenere la propria tesi difensiva citando a proprio favore precedenti giurisprudenziali è certamente un modo per corroborare le proprie argomentazioni. Ma se tali massime non esistono, il castello difensivo crolla e con esso la credibilità del legale.

    Il Tribunale di Siracusa, come si ricorderà, aveva condannato per lite temeraria e al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende il cliente del legale che aveva inserito negli scritti difensivi sentenze inesistenti. Lo sfortunato cliente avrà poi, con ogni probabilità, richiesto tali somme al professionista quale risarcimento danni.

    Sul tema è da ultimo intervenuta per la prima volta anche la Corte di Cassazione, con una sentenza penale (sentenza n. 23006 del 22 giugno 2026).

    Nel caso esaminato dalla Cassazione, il ricorso, contenente allucinazioni della IA, è stato ritenuto inammissibile e dunque respinto, con condanna di parte ricorrente al pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende

    Ad avviso della Corte di Cassazione, il richiamo negli scritti difensivi a precedenti giurisprudenziali inesistenti elaborati dall’intelligenza artificiale costituisce un indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso presentato.

    Il difensore ha il dovere professionale di controllare le veridicità e la pertinenza delle fonti citate; se si affida nella redazione degli atti difensivi a sistemi di intelligenza artificiale senza effettuare alcun controllo su quanto scritto l’errore è inescusabile e grave, sintomo di trascuratezza professionale.

    L’errore di chi inserisce fonti false non è infatti paragonabile a un errore argomentativo o interpretativo. Non si tratta, avverte la Cassazione, di una mera debolezza argomentativa, ma di una “patologia dell’atto di impugnazione che incide sul suo stesso statuto di serietà tecnico- professionale”

    Depositare atti contenenti giurisprudenza inventata altera il contraddittorio, ostacola il lavoro della Corte di Cassazione e mina l’affidabilità minima che devono avere gli scritti difensivi.

    Il professionista, che redige e firma il ricorso, conserva sempre il controllo sull’atto e la responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità.

    Poiché dunque la colpa è caratterizzata da un maggior grado di intensità rispetto ad altre ipotesi che possono determinare l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione, è giustificata l’irrogazione di sanzioni ancora più severe.

    Questa nuova pronuncia cerca di mettere in guardia sulle conseguenze di uso non accorto degli strumenti della IA, tema fortemente attuale.

    Vedremo nei prossimi mesi se il monito della Corte di Cassazione (e degli altri organi giudiziari che hanno già avuto modo di affrontare l’argomento) sarà sufficiente per arginare il fenomeno dell’uso non corretto della IA.