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  • La citazione in giudizio della Compagnia… su polizza inesistente!

    Come noto, la legge Gelli-Bianco ha introdotto in ambito di responsabilità civile sanitaria l’azione diretta del danneggiato contro la Compagnia del professionista.

    Si tratta di un ulteriore strumento di tutela per chi ha subito un danno a seguito di trattamento sanitario, ma tale strumento deve essere comunque utilizzato con le dovute accortezze.

    Il caso che è stato denunciato al nostro Ufficio sinistri ha dell’incredibile.

    Una paziente con una devitalizzazione finita male decide di agire in giudizio contro la clinica odontoiatrica e contro il dentista che aveva effettuato l’intervento.

    Il legale a cui la signora si rivolge, ben sapendo che il decreto attuativo della legge Gelli Bianco ha introdotto l’azione diretta per il danneggiato e ipotizzando che il dentista in quanto libero professionista è obbligato a contrarre una polizza di rcp, decide di incardinare il giudizio anche nei confronti della Compagnia assicurativa di quest’ultimo.

    D’altra parte, pensa, estendere il contenzioso anche alla Compagnia assicurativa garantisce la possibilità, in caso di vittoria, di ottenere celermente il risarcimento del danno.

    C’è solo un piccolo problema: qual è la Compagnia assicurativa con cui il dentista ha stipulato la polizza?

    Il danneggiato non ha stipulato il contratto assicurativo, di conseguenza non ha in mano la polizza.

    Una condotta improntata a prudenza e alla migliore tutela del cliente imporrebbe al legale di richiedere al dentista presunto danneggiante copia integrale della polizza assicurativa stipulata al fine di conoscere non solo il nominativo della Compagnia a cui denunciare il sinistro, ma anche le garanzie assicurative sottoscritte ed in generale il contenuto della polizza.

    Nella vicenda in esame, invece, il legale decide di rivolgersi alla clinica, che gli indica unicamente il nominativo della Compagnia assicurativa.

    Senza chiedere copia del contratto, procede quindi alla notifica del ricorso.

    Riceviamo pertanto la notifica e procediamo ad effettuare le consuete verifiche al fine di aprire una pratica di sinistro.

    Inseriamo il nome del professionista nel database e… zero. Nessun risultato. Riproviamo. Magari c’è un errore di battitura nel cognome? Niente. Cerchiamo per codice fiscale. Niente.

    Prendiamo quindi contatti con il legale che ha effettuato la notifica per avere spiegazioni.

    L’avvocato ci conferma che, purtroppo, si è fidato alla cieca di una semplice informazione ricevuta telefonicamente della clinica (“Sì, il dottore mi pare sia assicurato con questa Compagnia assicurativa…“) senza aver ricevuto né richiesto effettiva conferma del rapporto assicurativo.

    La vicenda si è conclusa positivamente in quanto, preso atto dell’errore, il legale ha provveduto a rinunciare all’azione nei nostri confronti.

    Ha tuttavia esposto la cliente a rischi enormi per mera fretta in quanto l’assistita si sarebbe trovata a dover pagare le spese di lite a favore della Compagnia “evocata per errore” e sarebbe stata esposta anche ad una possibile condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc.

    Ovviamente in tale scenario la cliente avrebbe potuto contestargli l’operato e pretendere il risarcimento delle spese di condanna derivanti dalla citazione in giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva.

    Questo episodio, che speriamo rimanga un caso isolato, ci porta a fare una riflessione: l’azione diretta è davvero uno strumento utile quando il paziente danneggiato non ha in mano il contratto assicurativo?

  • LEGGE FOTI cosa cambia nella responsabilità per danno erariale

    Dal 22 gennaio 2026 è in vigore la legge n. 1/2026, nota come Legge Foti, che riforma la responsabilità per danno erariale. Per capire cosa cambia davvero, seguiamo un caso concreto: quello di Mario, funzionario comunale che ogni giorno firma pagamenti, approva contratti e segue gare. Se per un errore di Mario il Comune subisce una perdita economica, si parla di danno erariale, e a giudicarlo è la Corte dei conti. Mario però non risponde di qualsiasi sbaglio, risponde solo se ha agito con dolo, o con colpa grave. Il problema è che fino a oggi nessuna legge diceva con precisione cosa fosse la colpa grave: lo stabilivano i giudici, caso per caso. Questa incertezza ha alimentato la cosiddetta “paura della firma”, ovvero la tendenza di molti funzionari a rinviare le decisioni per timore di conseguenze personali.

    La Legge Foti parte proprio da qui e, per la prima volta, definisce la colpa grave. C’è colpa grave quando si violano in modo evidente le norme o si commette un errore palese sui fatti. È il caso di Mario se autorizza il pagamento di una fattura quando dagli atti risulta che il fornitore è già stato pagato. Non c’è invece colpa grave quando la decisione si fonda sull’orientamento prevalente dei giudici o sul parere di un’autorità competente. Se Mario, gestendo una gara, segue un parere ufficiale e la scelta si rivela poi sbagliata, non potrà essergli contestata la colpa grave. Lo stesso vale per gli atti che hanno superato il controllo preventivo della Corte dei conti.
    La seconda novità riguarda l’importo della condanna. Prima della riforma, in teoria, Mario poteva essere chiamato a risarcire l’intero danno. Oggi la condanna non può superare il 30% del danno accertato né due annualità della retribuzione, e si applica il limite più basso. Se Mario guadagna 50.000 euro l’anno e causa un danno di un milione, il 30% sarebbe 300.000 euro, ma due anni di stipendio sono 100.000: la condanna massima sarà quindi di 100.000 euro. Con un danno di 200.000 euro, invece, il 30% corrisponde a 60.000 euro, che diventa il limite. Il tetto non vale però se Mario ha agito con dolo o si è arricchito illecitamente. La riforma rende più certi anche i tempi: l’azione si prescrive in cinque anni dal fatto, salvo che il danno sia stato nascosto.
    C’è poi una novità che riguarda da vicino il mondo assicurativo. Dal 1° gennaio 2027 Mario, come chiunque gestisca risorse pubbliche, dovrà stipulare una polizza a copertura della colpa grave, pagandola di tasca propria, perché l’ente non può farsene carico. La Compagnia, inoltre, diventa parte necessaria del giudizio davanti alla Corte dei conti. Resta vincolata a quanto il giudice accerta su colpa grave, nesso causale e danno, e in caso di condanna è tenuta a pagare entro il massimale. Il tetto, dal canto suo, rende più prevedibile l’esposizione massima dell’assicurato, con effetti diretti sulla scelta dei massimali e sulla consulenza ai clienti.
    Sulla nuova legge si è già espressa la Cassazione. Con l’ordinanza n. 24765/2026, le Sezioni Unite hanno esaminato il caso del presidente di una società partecipata dal Comune di Civitanova Marche, condannato dalla Corte dei conti per la mancata riscossione di tributi comunali. Il presidente chiedeva l’applicazione del nuovo tetto. La Cassazione ha ricordato che in queste materie può stabilire solo quale giudice sia competente: decidere sul tetto spetta alla Corte dei conti. Ha però colto l’occasione per un chiarimento importante: la Legge Foti non rende i funzionari intoccabili. Si rispondeva già solo per dolo o colpa grave; la riforma si limita a definire con maggiore chiarezza cosa sia la colpa grave.
    Per chi lavora nella pubblica amministrazione, la riforma significa regole più chiare, un rischio economico definito e un nuovo obbligo assicurativo. Per le Compagnie, un ruolo diretto nei giudizi contabili e un mercato da presidiare con attenzione. Come verranno applicate in concreto le nuove regole, lo dirà nei prossimi mesi la giurisprudenza della Corte dei conti.

  • Comprare in LPS – è sempre più conveniente?

    La Libera Prestazione di Servizi consente a un’impresa con sede generale in uno Stato dell’UE di offrire ed erogare i propri servizi a clienti presenti in un altro Stato UE senza dovervi creare una struttura fisica permanente.
    • Presenza fisica: Assente. L’attività viene svolta a distanza (es. via web, telefono, intermediari).
    • Supervisione: L’impresa rimane soggetta principalmente al controllo dell’autorità di vigilanza del proprio Paese d’origine (Home Country Control), pur dovendo rispettare alcune norme imperative e di tutela del consumatore del Paese di destinazione.

    Contrapposta a questa tipologia di “regime” abbiamo lo Stabilimento che consente a un’impresa di insediarsi in modo permanente e continuativo nel territorio di un altro Stato membro dell’UE, creando una struttura organizzativa locale.
    • Presenza fisica: Presente e stabile (es. una succursale, una filiale, una sede secondaria o un’agenzia fissa).
    • Supervisione: Pur mantenendo il controllo principale dell’autorità del Paese d’origine per i requisiti prudenziali, la succursale locale è soggetta alle regole operative e di condotta stabilite dall’autorità di vigilanza del Paese di destinazione (Host Country Control).

    Quale delle due tipologie offre maggiori garanzie al consumatore finale? Il Diritto di Stabilimento offre generalmente maggiori garanzie e tutele pratiche al consumatore finale rispetto alla Libera Prestazione di Servizi (LPS). Ma per quale motivo?

    1. Vigilanza locale diretta (Host Country Control): Con lo stabilimento (es. una succursale o filiale in Italia), l’autorità di vigilanza del Paese del consumatore (come l’IVASS per le assicurazioni o la Banca d’Italia/CONSOB per il settore finanziario) ha poteri diretti di controllo e sanzione sulle regole di trasparenza, correttezza dei contratti e condotta verso i clienti. In LPS, la vigilanza prudenziale e gran parte dei controlli spetta invece all’autorità del Paese d’origine dell’impresa.
    2. Gestione dei reclami e assistenza clienti: In regime di stabilimento, l’impresa ha un’organizzazione sul territorio con personale, referenti legali e uffici locali a cui rivolgersi. In LPS, la gestione dell’assistenza o dei reclami può avvenire interamente a distanza o tramite intermediari con poteri limitati, rendendo la comunicazione più complessa.
    3. Risoluzione delle controversie e contenziosi: In caso di cause legali o controversie gravi, interagire con una struttura presente sul territorio nazionale facilita le notifiche degli atti giudiziari e la tutela legale rispetto all’agire contro una società estera priva di sedi fisiche in Italia.
    4. Accesso ai Fondi di Garanzia Nazionali: Nei settori bancario e finanziario, la presenza di una filiale o di una società controllata locale garantisce un’integrazione o un coordinamento più diretto con i sistemi di tutela del consumatore e i fondi di garanzia locali.

    Ma cosa porta allora il consumatore finale a scegliere di acquistare prodotti finanziari in LPS? La risposta purtroppo è semplice: Premi assicurativi più bassi e Processi di acquisto digitali, spesso più rapidi e flessibili.

    E se un giorno la Compagnia in LPS dalla quale l’assicurato ha comprato la sua polizza di RC Professionale sparisce cosa succede? Innanzitutto, è bene ricordare che per le polizze di RC Professionale – al contrario delle polizze di RC Auto – non esiste un Fondo di garanzia italiano che copra i sinistri dei clienti se la compagnia fallisce. Quindi i sinistri chi li paga? E questo è proprio il punto dolente di queste polizze. Il sinistro era già stato denunciato? Oppure non è ancora stato denunciato perché l’assicurato o il suo intermediario non hanno ancora effettuato la comunicazione alla Compagnia? In questi casi ci si dovrà attenere ai singoli protocolli che vengono realizzati e divulgati. Esattamente come è avvenuto in casi famosi quali: DallBogg: Life and Health AD, Gable Insurance AG (Liechtenstein), City Insurance S.A. (Romania).

  • Responsabilità dell’avvocato: l’errore non basta, serve la prova della vittoria

    Quando un procedimento giudiziario si conclude con una sconfitta, il primo istinto del cliente è spesso quello di cercare un “colpevole”. Se poi si scopre che l’avvocato ha commesso un errore più o meno palese — come la scadenza di un termine o l’omessa presentazione delle memorie istruttorie — la richiesta di risarcimento del danno sembra la naturale e automatica conseguenza.

    L’avvocato è tenuto per legge ad avere una copertura assicurativa per la propria attività. La formulazione di una richiesta di risarcimento e la domanda di denuncia del sinistro con l’intervento Compagnia assicurativa quale soggetto tenuto a manlevare il professionista diventano, quindi, delle naturali conseguenze.

    La giurisprudenza ha tuttavia da tempo consolidato un principio cardine: l’errore del professionista non equivale automaticamente a un danno risarcibile.

    Per ottenere il ristoro economico, spetta al cliente dimostrare il cosiddetto “nesso causale”, ovvero che, senza quell’errore, la causa sarebbe stata con ogni probabilità vinta.

    L’obbligazione che l’avvocato assume nei confronti del cliente non è un’obbligazione di risultato (vincere la causa), bensì un’obbligazione di mezzi. Il legale si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata.

    Quando il cliente agisce in giudizio contro il proprio ex difensore lamentando un danno, il giudice investito della causa risarcitoria è chiamato a compiere una vera e propria “prognosi postuma”. Deve, in altri termini, indossare i panni del giudice del processo originario e chiedersi: se l’avvocato avesse agito correttamente, come si sarebbe concluso il giudizio?

    Nel caso in cui l’esito sarebbe stato con ogni probabilità comunque sfavorevole per la debolezza intrinseca delle ragioni del cliente, l’errore dell’avvocato resta sì un comportamento censurabile, ma risulta privo di rilevanza economica. Il danno, quindi, non esiste.

    A riaffermare con estrema chiarezza questo solido riparto dell’onere della prova è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione anche con l’ordinanza n. 15078 del 19 maggio 2026.

    Il caso esaminato dai giudici di legittimità riguardava una fattispecie purtroppo non infrequente: un avvocato non aveva informato tempestivamente i propri clienti dell’esito sfavorevole di un giudizio di primo grado, facendoli così decadere dal termine per proporre appello. I clienti avevano di conseguenza citato in giudizio il professionista, chiedendo il risarcimento per la perdita della possibilità di difendersi nel secondo grado di giudizio.

    Sia i giudici di merito sia la Cassazione hanno rigettato la domanda risarcitoria. La Suprema Corte ha ribadito che l’astratta perdita del grado di giudizio non basta poiché non è sufficiente dimostrare che l’avvocato ha sbagliato o ha omesso una comunicazione precludendo l’appello.

    Il cliente, inoltre, ha l’onere di allegare e dimostrare quali motivi di fatto e di diritto avrebbe speso in quell’appello e perché tali argomentazioni avrebbero avuto, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali dominanti, una ragionevole probabilità di successo, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali dominanti.

    L’ordinanza n. 15078/2026 affronta anche un aspetto economico altrettanto delicato: il pagamento della parcella. La Cassazione ha chiarito che se l’errore del legale non ha inciso sull’esito finale della controversia (che sarebbe stata comunque persa), il diritto del professionista al compenso per l’attività effettivamente svolta rimane valido.

    Il professionista perde il diritto all’onorario solo se l’errore ha reso l’intera prestazione completamente inutile per il cliente.

    Avviare un’azione di responsabilità contro un legale richiede quindi molta cautela: non basta lamentare la “colpa” del professionista; è necessario imbastire una strategia difensiva che dimostri che la vittoria era a portata di mano e che solo la negligenza del difensore l’ha ingiustamente sottratta.

  • UNO SGUARDO ALLA FILOSOFIA DEL DIRITTO: UTILITARISMO NELLE RC PROFESSIONALI

    L’utilitarismo è la principale corrente filosofica associata al pensiero di Jeremy Bentham. Tale dottrina, riassunta in parole semplici, si pone l’obiettivo di individuare le condizioni in grado di produrre la massima felicità per il maggior numero di persone, cercando al contempo di prevenire il dolore. Per Bentham, questo principio poteva trovare applicazione anche nel diritto, infatti una “buona legge” o un “buon istituto giuridico” dovrebbe contribuire a massimizzare la felicità sociale e ridurre le conseguenze negative per la collettività.

    Se analizziamo bene, il pensiero utilitarista è anche facilmente declinabile al settore delle RC Professionali:

    Mi spiego meglio, per Bentham le azioni e le loro conseguenze potevano essere calcolati scientificamente, pertanto, a questo scopo, elaborò il “calcolo felicifico”, attraverso il quale piacere e dolore potevano essere valutati in base ad alcune variabili, tra cui intensità, certezza ed incertezza di un evento.

    Immaginiamo un errore professionale medico, un vizio di progettazione prodotto da un ingegnere o un problema fiscale di un commercialista: in assenza di una polizza assicurativa di RC Professionale adeguata (divenuta obbligatoria in Italia dal 14 agosto 2013), si originerebbe un doppio dolore sociale:

    1. il cliente danneggiato che rischia di non essere risarcito se il professionista non ha patrimonio sufficiente
    2. il professionista che rischia la rovina finanziaria cercando di risarcire il danno di tasca propria.

    L’RC Professionale entra in gioco distribuendo una piccola quota di dolore (il premio di polizza e la franchigia o scoperto a carico dell’assicurato) al fine di evitare o ridurre una catastrofe finanziaria.

    Tra le variabili considerate da Bentham nel calcolo felicifico, vorrei soffermarmi in particolare sull’incertezza di un evento.

    Pensiamo banalmente ad un avvocato che, ad ogni procedimento perso, rischia di ricevere una richiesta di risarcimento da parte del proprio assistito, perché quest’ultimo ritiene che la perdita sia riconducibile ad errore professionale dell’assicurato. Questo risveglierebbe nel professionista la paura di sbagliare e quindi la preoccupazione delle possibili cause della sua condotta professionale (la cosiddetta mano tremolante del dottore durante un’operazione).

    L’RC Professionale, anche se non elimina errori o il rischio di ricevere richieste di risarcimento, permette al professionista di acquisire la tranquillità necessaria per svolgere i propri incarichi al meglio delle proprie capacità.

    Un ulteriore collegamento con il pensiero di Bentham può essere individuato nella funzione incentivante del diritto. Secondo la prospettiva utilitarista, le regole possono essere utilizzate per orientare i comportamenti individuali verso condotte ritenute socialmente utili, attraverso incentivi e disincentivi. In ambito di RC Professionale, analogo a questo meccanismo può essere la personalizzazione del premio o l’inserimento di clausole bonus-malus per alcuni tipi di contratto:

    In poche parole, il professionista che tiene una condotta esemplare, che non ha sinistri e che cerca sempre di aggiornarsi, pagherà un premio più basso rispetto ad un professionista negligente che colleziona richieste di risarcimento. Quest’ultimo addirittura potrebbe trovare degli ostacoli nel momento della riassunzione del rischio, a causa della sua “poco felice storia assicurativa”.

    In tal caso, l’assicuratore non svolge soltanto una funzione di gestione del rischio, ma, attraverso le proprie politiche assuntive e contrattuali, diventa una figura che vigila indirettamente sui propri clienti educandoli a comportarsi correttamente e con prudenza.

    Come possiamo ben vedere, pur trattandosi di concetti relativi ad epoche differenti, esiste un interessante parallelismo tra alcuni principi utilitaristici di Bentham e la funzione sociale dell’RC Professionale, il quale ci permette di conferire un’altra chiave di lettura al contratto assicurativo.

  • I LIMITI DELLA SURROGA TRA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE RC

    Non esiste solidarietà passiva automatica tra l’assicuratore della struttura e l’assicuratore del medico. Questo è il Principio di diritto che ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 18559 dell’8 giugno 2026. Per capire meglio questa sentenza bisogna immaginare uno scenario molto comune: un paziente subisce un danno in ospedale a causa di un medico. Chi paga? E cosa succede dopo il pagamento?

    Fino ad oggi quando si verificava uno scenario di malasanità, la procedura standard era: il paziente chiedeva il risarcimento alla struttura sanitaria, l’assicurazione dell’ospedale pagava l’intero danno al paziente e subito dopo, l’assicurazione dell’ospedale bussava alla porta dell’assicurazione dei medici dicendo “Il medico è co-responsabile, quindi ridammi il 50% di quello che ho pagato io! “Questa azione si chiama Azione di Regresso (Art.1.299 C.c.). 

    Ed è proprio questo il punto su cui si è pronunciata la Cassazione. Nel caso esaminato dalla Corte, la pretesa risarcitoria nei confronti della Compagnia del sanitario, accolta inizialmente in sede monitoria, è stata successivamente respinta sia in opposizione, sia in appello.

    Il principio stabilito dalla Cassazione è chiaro: l’Assicurazione della struttura sanitaria non può chiedere i soldi direttamente all’assicurazione del medico. La legge prevede infatti che se il medico e l’ospedale causano insieme un danno a un paziente, scatti la solidarietà passiva. Questo significa che il paziente può chiedere il 100% del risarcimento all’ospedale, che è obbligato a pagare tutto. Solo dopo il pagamento, la struttura può andare dal medico e chiedergli la somma spettante (il cosiddetto diritto di regresso). La Cassazione ha chiarito che questo diritto esiste solo tra ospedale e medico, ma non si trasferisce automaticamente tra Compagnie. L’obbligo di manleva è interno.

    Il ragionamento dei giudici parte della natura stessa della Responsabilità Professionale: la polizza assicurativa è un contratto privato e serve a tenere indenne l’assicurato dalle somme dovute al danneggiato. Il rapporto economico e giuridico è un cerchio chiuso che lega solo Assicurato e Assicuratore. L’assicurazione dell’ospedale e quella del medico non hanno firmato alcun accordo tra di loro, di conseguenza l’ospedale non può ereditare un diritto che non esiste. Se l’ospedale vuole indietro i soldi, l’assicurazione della struttura dovrà chiedere i soldi al medico in carne e ossa. Sarà poi il professionista, in un secondo momento, a chiedere alla sua Compagnia di coprirgli le spalle.

    In parole povere, crolla la vecchia scorciatoia, da oggi infatti il passaggio diretto tra le due Compagnie è ufficialmente vietata.

    Questa decisione ristabilisce una regola di buon senso: l’assicurazione è una protezione personale, un vestito cucito su misura per chi lo indossa, e nessuno può pretendere di usarlo senza il permesso del legittimo proprietario.

  • CRUCIVERBA PER IL RIENTRO IN UFFICIO

    Bentornati a tutti! per un rientro soft abbiamo pensato ad un cruciverba simpatico per voi 🙂 Buon divertimento!

  • Le polizze D&O, siamo in grado di comprenderne i contenuti?

    La polizza D&O non nasce sia negli USA che successivamente in Europa per queste vicissitudini ma a garanzia ed a tutela di molteplici rapporti in primis della buona fede degli investitori; oggi anche una causa di lavoro singola e non una ben più ampia e giustificata crisi aziendale è oggetto di apertura di sinistro, questo snatura l’esistenza stessa della polizza. Una lacunosa gestione del personale che comporta un contezioso fa parte del rischio imprenditoriale per il quale esiste una evidente impossibilità assicurativa, in caso contrario tutti farebbero gli imprenditori tanto paga l’assicurazione. Altro conto è il danno provocato da una improvvida gestione che porti di conseguenza ad una crisi che coinvolge anche le maestranze.   

    In molti casi, gli intermediari con i quali collaboriamo ci sottopongo quesiti andando a comparare la nostra offerta D&O con quella di altri assicuratori e in non pochi casi ci chiedono di integrare le nostre condizioni contrattuali con una serie di clausole altrui giusto per fornire dei riferimenti tranquillizzanti ai loro clienti; una delle domande più ricevute, ad esempio, è quella nella quale ci viene chiesto dove si può trovare il sottolimite per i rischi di natura fiscale. Il sottolimite non c’è perché l’operatività è pari al massimale catastrofale acquistato. Siamo partiti dal concetto che se si assicura l’attività di amministrare un’entità complessa come una azienda, una associazione, un ordine non possono esserci delimitazioni operative tranne quelle espressamente indicate; tanto poi in caso di sinistro tutte le varie osservazioni e distinguo verranno valutate dall’organo giudicante in via omnicomprensiva ed equitativa.

    Se da un lato l’organo giudicante assume di sovente decisioni che si allontanano dalle aspettative dei legali delle Compagnie di Assicurazione è altrettanto vero che nella sua funzione di elaboratore di giudizi si può assistere a provvedimenti che riportano a terra certe elaborate norme contrattuali costruite non si sa bene con quale raziocinio. E’ il caso della importante sentenza numero 18458 depositata in data 8 giugno 2026 dalla Corte di Cassazione con la quale viene dichiarato: “È nulla per inesistenza del rischio e x a r t . 1 8 9 5 c . c . l a clausola, inserita in una polizza c.d. “D&O”, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni”. il Giudice di legittimità ha evidenziato le sostanziali differenze intercorrenti tra l’ordinamento statunitense, dal quale le polizze D&O traggono origine, e l’ordinamento italiano, nel quale tale modello contrattuale è stato inizialmente recepito senza un adeguato adattamento alla specificità dei singoli ordinamenti giuridici.

    La Suprema Corte prosegue evidenziando ulteriormente che le basi giuridiche statunitensi rispetto a quelle europee: storia, società, economia sono basi profondamente differenti ed anche gli ordinamenti giuridici operano in modo diverso; voler trovare applicabilità operativa è come minimo un tentativo di semplificazione spiccio ed insufficiente. Leggete con attenzione la sentenza, se non la trovate ve ne faremo avere una copia.

    UIA, U sta per underwriting e noi i rischi li sottoscriviamo uno ad uno cercando di dare sempre polizze che servano realmente agli assicurati, andate oltre gli schemi che classificano i prodotti ed esaminate i contenuti, noi siamo a vostra disposizione. Magari organizzando un evento ad hoc per questa importante polizza, restiamo in attesa dei vostri suggerimenti.

    UIA Direzione Tecnica                         

  • Le polizze D&O, siamo in grado di comprenderne i contenuti?

    Il mancato sviluppo in Italia delle polizze D&O, oltre alla scarsa attenzione per quanto sopra descritto, risiede nella applicazione industriale del principio di assicurare per il rischio incendio un blocco di pietra in fondo al mare. Così assicuratori e riassicuratori stanno sereni. Forse sarebbe necessario spiegare che chi assume un rischio deve essere pagato, la parola rischio deriva da risicum e resecare che significa tagliare indicando lo scoglio che taglia pericolosamente le rotte delle navi. Già nell’antichità c’era chi si assumeva, a pagamento, di proteggere dagli affondamenti gli armatori. Ora sembrerebbe che questa professionalità sia molto scemata. Nel nostro settore assicurativo esistono polizze D&O a protezione delle attività ma, c’è sempre un ma, queste coperture sono quasi sempre offerte escludendo possibili richieste di risarcimento in merito a controversie inerenti a questioni su quote societarie, ci si chiede dove sia allora la ragione per assicurarsi?   

    La tendenza, per necessità di produzione, ad una semplificazione assuntiva comporta quasi automaticamente ad una serie di esclusioni che mortificano il lavoro dell’assuntore; tra le principali sono viste come trattative da escludere a priori le c.d. start up (forse per questo ne riceviamo molte) quando nel resto di Europa chi intraprende e si presenta al mercato dotato anche di una polizza D&O viene apprezzato in modo positivo, noi riteniamo che nonostante la non irrilevante alea con le corrette informazioni ed al giusto prezzo si debba incoraggiare la diffusione di questa ipotesi operativa. Tutto il lavoro di assunzione deve essere agevolato da adeguate informazioni a corredo.

    Ecco che tagliando il quadro operativo verso l’alto e verso il basso si riducono notevolmente le potenziali operatività, di questo passo si escludono anche le ipotesi per società quotate in Borsa, così pure quelle del terzo settore ed in molti casi le imprese edili e del settore turismo. Si manifesta così un mercato che punta la sua attenzione sempre solo su un determinato target intasandolo di offerte confuse come la ventilata gestionabilità delle crisi aziendali sottoscrivendo una polizza da un costo contenuto.