La Libera Prestazione di Servizi consente a un’impresa con sede generale in uno Stato dell’UE di offrire ed erogare i propri servizi a clienti presenti in un altro Stato UE senza dovervi creare una struttura fisica permanente.
• Presenza fisica: Assente. L’attività viene svolta a distanza (es. via web, telefono, intermediari).
• Supervisione: L’impresa rimane soggetta principalmente al controllo dell’autorità di vigilanza del proprio Paese d’origine (Home Country Control), pur dovendo rispettare alcune norme imperative e di tutela del consumatore del Paese di destinazione.
Contrapposta a questa tipologia di “regime” abbiamo lo Stabilimento che consente a un’impresa di insediarsi in modo permanente e continuativo nel territorio di un altro Stato membro dell’UE, creando una struttura organizzativa locale.
• Presenza fisica: Presente e stabile (es. una succursale, una filiale, una sede secondaria o un’agenzia fissa).
• Supervisione: Pur mantenendo il controllo principale dell’autorità del Paese d’origine per i requisiti prudenziali, la succursale locale è soggetta alle regole operative e di condotta stabilite dall’autorità di vigilanza del Paese di destinazione (Host Country Control).
Quale delle due tipologie offre maggiori garanzie al consumatore finale? Il Diritto di Stabilimento offre generalmente maggiori garanzie e tutele pratiche al consumatore finale rispetto alla Libera Prestazione di Servizi (LPS). Ma per quale motivo?
1. Vigilanza locale diretta (Host Country Control): Con lo stabilimento (es. una succursale o filiale in Italia), l’autorità di vigilanza del Paese del consumatore (come l’IVASS per le assicurazioni o la Banca d’Italia/CONSOB per il settore finanziario) ha poteri diretti di controllo e sanzione sulle regole di trasparenza, correttezza dei contratti e condotta verso i clienti. In LPS, la vigilanza prudenziale e gran parte dei controlli spetta invece all’autorità del Paese d’origine dell’impresa.
2. Gestione dei reclami e assistenza clienti: In regime di stabilimento, l’impresa ha un’organizzazione sul territorio con personale, referenti legali e uffici locali a cui rivolgersi. In LPS, la gestione dell’assistenza o dei reclami può avvenire interamente a distanza o tramite intermediari con poteri limitati, rendendo la comunicazione più complessa.
3. Risoluzione delle controversie e contenziosi: In caso di cause legali o controversie gravi, interagire con una struttura presente sul territorio nazionale facilita le notifiche degli atti giudiziari e la tutela legale rispetto all’agire contro una società estera priva di sedi fisiche in Italia.
4. Accesso ai Fondi di Garanzia Nazionali: Nei settori bancario e finanziario, la presenza di una filiale o di una società controllata locale garantisce un’integrazione o un coordinamento più diretto con i sistemi di tutela del consumatore e i fondi di garanzia locali.
Ma cosa porta allora il consumatore finale a scegliere di acquistare prodotti finanziari in LPS? La risposta purtroppo è semplice: Premi assicurativi più bassi e Processi di acquisto digitali, spesso più rapidi e flessibili.
E se un giorno la Compagnia in LPS dalla quale l’assicurato ha comprato la sua polizza di RC Professionale sparisce cosa succede? Innanzitutto, è bene ricordare che per le polizze di RC Professionale – al contrario delle polizze di RC Auto – non esiste un Fondo di garanzia italiano che copra i sinistri dei clienti se la compagnia fallisce. Quindi i sinistri chi li paga? E questo è proprio il punto dolente di queste polizze. Il sinistro era già stato denunciato? Oppure non è ancora stato denunciato perché l’assicurato o il suo intermediario non hanno ancora effettuato la comunicazione alla Compagnia? In questi casi ci si dovrà attenere ai singoli protocolli che vengono realizzati e divulgati. Esattamente come è avvenuto in casi famosi quali: DallBogg: Life and Health AD, Gable Insurance AG (Liechtenstein), City Insurance S.A. (Romania).

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