Autore: Sara Garofalo

  • CRUCIVERBA PER IL RIENTRO IN UFFICIO

    Bentornati a tutti! per un rientro soft abbiamo pensato ad un cruciverba simpatico per voi 🙂 Buon divertimento!

  • Le polizze D&O, siamo in grado di comprenderne i contenuti?

    La polizza D&O non nasce sia negli USA che successivamente in Europa per queste vicissitudini ma a garanzia ed a tutela di molteplici rapporti in primis della buona fede degli investitori; oggi anche una causa di lavoro singola e non una ben più ampia e giustificata crisi aziendale è oggetto di apertura di sinistro, questo snatura l’esistenza stessa della polizza. Una lacunosa gestione del personale che comporta un contezioso fa parte del rischio imprenditoriale per il quale esiste una evidente impossibilità assicurativa, in caso contrario tutti farebbero gli imprenditori tanto paga l’assicurazione. Altro conto è il danno provocato da una improvvida gestione che porti di conseguenza ad una crisi che coinvolge anche le maestranze.   

    In molti casi, gli intermediari con i quali collaboriamo ci sottopongo quesiti andando a comparare la nostra offerta D&O con quella di altri assicuratori e in non pochi casi ci chiedono di integrare le nostre condizioni contrattuali con una serie di clausole altrui giusto per fornire dei riferimenti tranquillizzanti ai loro clienti; una delle domande più ricevute, ad esempio, è quella nella quale ci viene chiesto dove si può trovare il sottolimite per i rischi di natura fiscale. Il sottolimite non c’è perché l’operatività è pari al massimale catastrofale acquistato. Siamo partiti dal concetto che se si assicura l’attività di amministrare un’entità complessa come una azienda, una associazione, un ordine non possono esserci delimitazioni operative tranne quelle espressamente indicate; tanto poi in caso di sinistro tutte le varie osservazioni e distinguo verranno valutate dall’organo giudicante in via omnicomprensiva ed equitativa.

    Se da un lato l’organo giudicante assume di sovente decisioni che si allontanano dalle aspettative dei legali delle Compagnie di Assicurazione è altrettanto vero che nella sua funzione di elaboratore di giudizi si può assistere a provvedimenti che riportano a terra certe elaborate norme contrattuali costruite non si sa bene con quale raziocinio. E’ il caso della importante sentenza numero 18458 depositata in data 8 giugno 2026 dalla Corte di Cassazione con la quale viene dichiarato: “È nulla per inesistenza del rischio e x a r t . 1 8 9 5 c . c . l a clausola, inserita in una polizza c.d. “D&O”, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni”. il Giudice di legittimità ha evidenziato le sostanziali differenze intercorrenti tra l’ordinamento statunitense, dal quale le polizze D&O traggono origine, e l’ordinamento italiano, nel quale tale modello contrattuale è stato inizialmente recepito senza un adeguato adattamento alla specificità dei singoli ordinamenti giuridici.

    La Suprema Corte prosegue evidenziando ulteriormente che le basi giuridiche statunitensi rispetto a quelle europee: storia, società, economia sono basi profondamente differenti ed anche gli ordinamenti giuridici operano in modo diverso; voler trovare applicabilità operativa è come minimo un tentativo di semplificazione spiccio ed insufficiente. Leggete con attenzione la sentenza, se non la trovate ve ne faremo avere una copia.

    UIA, U sta per underwriting e noi i rischi li sottoscriviamo uno ad uno cercando di dare sempre polizze che servano realmente agli assicurati, andate oltre gli schemi che classificano i prodotti ed esaminate i contenuti, noi siamo a vostra disposizione. Magari organizzando un evento ad hoc per questa importante polizza, restiamo in attesa dei vostri suggerimenti.

    UIA Direzione Tecnica                         

  • Le polizze D&O, siamo in grado di comprenderne i contenuti?

    Il mancato sviluppo in Italia delle polizze D&O, oltre alla scarsa attenzione per quanto sopra descritto, risiede nella applicazione industriale del principio di assicurare per il rischio incendio un blocco di pietra in fondo al mare. Così assicuratori e riassicuratori stanno sereni. Forse sarebbe necessario spiegare che chi assume un rischio deve essere pagato, la parola rischio deriva da risicum e resecare che significa tagliare indicando lo scoglio che taglia pericolosamente le rotte delle navi. Già nell’antichità c’era chi si assumeva, a pagamento, di proteggere dagli affondamenti gli armatori. Ora sembrerebbe che questa professionalità sia molto scemata. Nel nostro settore assicurativo esistono polizze D&O a protezione delle attività ma, c’è sempre un ma, queste coperture sono quasi sempre offerte escludendo possibili richieste di risarcimento in merito a controversie inerenti a questioni su quote societarie, ci si chiede dove sia allora la ragione per assicurarsi?   

    La tendenza, per necessità di produzione, ad una semplificazione assuntiva comporta quasi automaticamente ad una serie di esclusioni che mortificano il lavoro dell’assuntore; tra le principali sono viste come trattative da escludere a priori le c.d. start up (forse per questo ne riceviamo molte) quando nel resto di Europa chi intraprende e si presenta al mercato dotato anche di una polizza D&O viene apprezzato in modo positivo, noi riteniamo che nonostante la non irrilevante alea con le corrette informazioni ed al giusto prezzo si debba incoraggiare la diffusione di questa ipotesi operativa. Tutto il lavoro di assunzione deve essere agevolato da adeguate informazioni a corredo.

    Ecco che tagliando il quadro operativo verso l’alto e verso il basso si riducono notevolmente le potenziali operatività, di questo passo si escludono anche le ipotesi per società quotate in Borsa, così pure quelle del terzo settore ed in molti casi le imprese edili e del settore turismo. Si manifesta così un mercato che punta la sua attenzione sempre solo su un determinato target intasandolo di offerte confuse come la ventilata gestionabilità delle crisi aziendali sottoscrivendo una polizza da un costo contenuto.

  • Le polizze D&O, siamo in grado di comprenderne i contenuti?

    Due recenti eventi ed una serie di articoli di informazione assicurativa (?) hanno fatto sorgere alcuni dubbi sulla reale assimilazione da parte delle reti distributive. Il primo e modesto episodio è quello relativo al nostro ultimo corso di formazione prima della chiusura estiva. Vi è da dire che la vostra partecipazione è sempre molto consistente ma la strada verso un corretto approccio verso i prodotti assicurativi e nello specifico alle polizze D&O resta ancora molto basico. Per la serie: “e questo è compreso? Quali sono i sottolimiti? Dove è scritto che i sindaci sono inclusi?. E via con osservazioni di questo tipo. Forse complici alcune pubblicazioni redatte come se l’argomento D&O fosse della stessa natura di una polizza infortuni conducenti hanno indotto alcuni esperti del settore ad una semplificazione tassonomica che riduce tutto a delle fuorvianti tabelle di Excel dove si va a verificare se un rettangolo è vuoto o se riporta qualcosa; se poi aggiungiamo che molto del materiale prodotto proviene dall’utilizzo della intelligenza artificiale il disagio del comune operatore che deve lavorare su più fronti diventa critico.

    Nel corso degli anni la divaricazione tra il mercato domestico e quello europeo, nel bene e nel male, si è allargata e per vendere in Italia (questo il vero vulnus) è stata data la stura ad una serie di nefaste precisazioni basate sull’adagio: “io ci credo che è tutto compreso ma come riesco a convincere il cliente se non è scritto?”. Qui iniziano le cosmesi con risultati non troppo confortanti per il potenziale bacino acquirente. Una bella ed utile polizza nata negli Stati Uniti su basi economiche e giuridiche totalmente differenti dalla nostra realtà inizia con un processo di “nazionalizzazione” che riduce drasticamente la portata delle garanzie originarie. Si parte con l’inserimento di clausole inquinamento con tanto di sottolimiti per arrivare ad un elenco pressoché sterminato di precisazioni/pseudo inclusioni che spaziano dalla gestione del contenzioso del personale alla esclusione attività area NYSE. Se da un lato l’indicazione di una precisazione operativa aiuta ad identificare una garanzia, dall’altro non viene recepita che in realtà è una forte delimitazione alle precedenti condizioni di polizza dove veniva genericamente affermato che si assicuravano sic et simpliciter le responsabilità ascrivibili agli amministratori.

    Che dire poi dell’intelligenza di chi progetta queste polizze? Sembra che tutto il sistema economico italiano si regga su pochi interlocutori (anche nel nostro settore) intorno ai quali ci sia il vuoto assoluto. Logica conseguenza i nostri intermediari si buttano letteralmente su questi presunti ed unici attori proponendo loro polizze sempre meno confortevoli però a prezzi da saldo che puoi trovare solo sulle piattaforme di e-commerce. La situazione descritta è solo una parte di un complesso e vario sistema economico che fortunatamente si regge anche su altri pilastri. Un esempio? Nonostante le profezie di apocalittici accorpamenti per creare “poli aggregativi capaci di competere con i mercati esteri (?)” le aziende micro, dal 2008 non sono ne scomparse ne calate di numero e sono circa 5,8 milioni rappresentando “solo” il 30% del prodotto interno lordo, Se aggiungiamo alle micro imprese le piccole e le medie si arriva al 63% del valore totale arrivando ad assorbire il 76% dell’occupazione.

    Questo enorme e vitale sostegno all’economia nazionale è solo lambito da una attività di sensibilizzazione assicurativa lato D&O; quando queste aziende ricevono proposte polizze a difesa del loro operare è in molti casi dovuto a particolari situazioni nelle quali entrano in contatto, ad esempio, con il settore finanziario che condiziona le agevolazioni con polizze a garanzia. Se non avete avuto occasione di esaminare queste proposte assicurative ed i loro contenuti, fatelo.

    Potrebbe essere un’ottima occasione per spiegare ai vostri clienti la differenza sia in termini di condizioni che costi tra una polizza assicurativa e qualcos’altro.

  • Ciclone Harry e polizze Cat-Nat – facciamo il punto

    Tutti noi abbiamo potuto vedere in questi ultimi giorni le immagini del Ciclone Harry, delle zone colpite e dei danni conseguenti. Anche noi di UIA ci siamo permessi di “analizzare” l’evento da un punto di vista assicurativo.

    Il ciclone Harry è uno di quegli eventi che stanno facendo emergere in modo concreto criticità e aspettative sul nuovo mondo delle polizze Cat-Nat. Harry ha mostrato un punto critico nella normativa:
    non tutti i fenomeni “da ciclone” rientrano automaticamente nella polizza Cat-Nat obbligatoria.

    Che cosa prevede la polizza? Quali sono gli eventi catastrofali oggetto della polizza secondo la normativa oggi in vigore? La copertura obbligatoria riguarda solo questi eventi catastrofali:

    • TERREMOTO
    • ALLUVIONE/INONDAZIONE
    • FRANA

    Gli eventi a cui abbiamo assistito con il Ciclone Harry, quindi, non sono oggetto di copertura? Diremmo di no in quanto le mareggiate – in questo caso provocate dal Ciclone Harry – non sono oggetto di copertura delle polizze Cat-Nat come pensate dalla normativa.

    Qual è la differenza tra una mareggiata e una inondazione/alluvione? La mareggiata è l’invasione di acqua marina causata dal mare che “entra dalla costa”, generalmente come conseguenza di onde violente, cicloni e tempeste. L’inondazione/alluvione invece è l’allagamento causato da acqua che “arriva da terra”, generalmente come conseguenza di esondazioni di fiumi o torrenti.

    Insomma, una differenza tecnica sottile ma decisiva che ha evidenziato quello che tutti definiscono un “vuoto normativo” nella disciplina prevista per le polizze Cat-Nat obbligatorie.

  • AGGIORNAMENTI NORMATIVI: Legge n. 1/2026: nuove tutele e perimetro della responsabilità erariale

    Il 7 gennaio 2026 il Parlamento italiano ha approvato la Legge 1/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07.01.2026, che riforma in modo significativo la disciplina della responsabilità amministrativa e per danno erariale, e introduce modifiche alle funzioni della Corte dei conti.

    Quali sono gli obiettivi della riforma?

    La riforma nasce dall’esigenza di:

    • ridurre la cosiddetta “paura della firma” nella Pubblica Amministrazione, ovvero il timore di incorrere in sanzioni personali che paralizza decisioni e atti amministrativi;
    • chiarire e limitare il perimetro della responsabilità erariale per renderla più prevedibile e sostenibile;
    • rafforzare i controlli, la trasparenza e la gestione corretta dei fondi pubblici attraverso meccanismi giuridici più moderni e coerenti con le esigenze operative delle amministrazioni.

    Quali sono le principali novità in materia di responsabilità erariale?

    a) Ridefinizione di “colpa grave”

    Un punto cardine della legge è la nuova definizione della colpa grave, che costituisce elemento soggettivo centrale per l’addebito di responsabilità:

    • si considera colpa grave soltanto la violazione manifesto delle norme di diritto, travisamento dei fatti o negazione di evidenze documentate;
    • vengono previste precise ipotesi in cui la responsabilità si configura solo in presenza di dolo, riducendo il rischio di addebiti basati su valutazioni meramente discrezionali.

    b) Presunzione di buona fede e tutele per gli organi politici

    La legge introduce presunzioni di buona fede per i titolari degli organi politici quando adottano atti attraverso procedure corrette e in coerenza con i pareri tecnici degli uffici competenti.

    c) Limiti di risarcimento

    Viene previsto un tetto massimo al risarcimento per danno erariale, con l’obiettivo di evitare sanzioni eccessive e sproporzionate rispetto alla perdita patrimoniale reale:

    • il risarcimento è limitato fino al 30 % del debito accertato, con norme specifiche sulla quantificazione di eventuali vantaggi acquisiti dalla pubblica amministrazione;
    • l’eventuale recupero del restante è subordinato a regole e criteri precisi.

    d) Obbligo di copertura assicurativa

    L’assetto prevede forme di copertura assicurativa per i funzionari pubblici, con polizze che possono tutelare dagli effetti economici di un giudizio per danno erariale, purché compatibili con principi di responsabilità personale e interesse pubblico.

    Come cambia il ruolo della Corte dei conti?

    La legge aggiorna anche le funzioni della Corte dei conti prevedendo:

    • un rafforzamento dell’attività consultiva in materia di contabilità pubblica;
    • l’estensione dei poteri di controllo preventivo su specifici atti amministrativi;
    • nuove sanzioni legate ai ritardi nei procedimenti connessi al PNRR e al PNC (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Piano Nazionale Complementare).

    Inoltre, la legge prevede una delega al Governo per la riorganizzazione funzionale della Corte dei conti, con un progetto di revisione complessiva delle funzioni e delle strutture centrali e territoriali della magistratura contabile.

    Da quando si applica la normativa?

    Alcune delle misure previste dalla legge entrano in vigore immediatamente alla sua pubblicazione, mentre altre richiedono decreti attuativi o l’adozione di regole secondarie per dettagli operativi e applicativi pratici. Parte delle nuove regole si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti. Ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

  • IMPATTO DELLA RIFORMA 2025 SULLE COMPAGNIE ASSICURATIVE

    Continuiamo a parlare delle polizze Donazioni. Abbiamo chiesto supporto ai sistemi di AI, per una valutazione e una stima del possibile impatto in ambito assicurativo della riforma sul regime delle Donazioni, il risultato è il seguente:

    1 IMPATTO TECNICO–ATTUARIALE

    📉 Riduzione del rischio assicurato:

    • azioni di riduzione andate a buon fine,
    • contenziosi lunghi,
    • richieste di restituzione contro terzi acquirenti.

    ➡️ Stima riduzione sinistrosità attesa:

    • –30% / –50% sulle donazioni ordinarie
    • –10% / –20% sulle situazioni complesse

    ⚙️ Effetti su Pricing & Riserva

    • Premi presumibilmente riducibili del 10–25% entro il 2028.

    2 IMPATTO COMMERCIALE

    📊 Domanda di mercato: diminuzione moderata

    • 2025–2026 → domanda stabile (il mercato non si fida subito della riforma).
    • 2027–2030 → riduzione del 10–20% per minore percezione di rischio.

    🧭 Cambiamento nel comportamento dei distributori e apertura verso opportunità commerciali alternative

    La riforma crea spazio per nuove coperture:

    • polizze per trust e vincoli patrimoniali,
    • prodotti per successioni complesse,
    • coperture per passaggi generazionali aziendali (family business).

    3 IMPATTO OPERATIVO INTERNO (Underwriting, Claims, Network)

    UNDERWRITING aggiornamento dei criteri per:

    • valutazione delle annualità della donazione,
    • trasparenza atti,
    • struttura familiare,
    • presenza di potenziali legittimari.

    CLAIMS MANAGEMENT

    • Meno sinistri, ma più “tecnici” e con richiesta maggiore di formazione specifica.
    • Focus su:
      • conformità atti,
      • timeline delle trascrizioni,
      • nuove regole di opponibilità ai terzi.

    DISTRIBUZIONE

    • Gli intermediari dovranno:
      • aggiornare l’argomentario commerciale,
      • spiegare perché la polizza resta utile nonostante il minor rischio,
      • differenziare il prodotto rispetto alle tutele legali introdotte dalla riforma.

    🚀 Conclusione generale alla quale siamo arrivati

    La riforma 2025:

    riduce il rischio tecnico della polizza
    riduce la sinistrosità attesa
    forza le compagnie a rivedere pricing e wording
    riduce moderatamente la domanda
    favorisce una trasformazione del prodotto
    crea nuove nicchie di mercato collegate alla protezione del patrimonio familiare e aziendale

    ➡️ Le polizze donazione diventano meno centrali e più specialistiche.

  • QUALI POSSONO ESSERE GLI EFFETTI DELLE ULTIME RIFORME SULLE POLIZZE DONAZIONI ATTUALMENTE SUL MERCATO? E COME POTREBBE EVOLVERE?

    Sappiamo che sul mercato ci sono strumenti quali le cosiddette “polizze donazione immobile” (o fideiussioni/assicurazioni analoghe) pensate per tutelare chi acquista un immobile che proviene da donazione, per coprire il rischio che un’erede legittimario — in un futuro — riesca a far valere la sua quota, con un’azione di riduzione restitutoria. Queste polizze servono da “scudo”: coprono spese legali, eventuali risarcimenti, costi di contenziosi, restituzione dell’immobile, ecc.  

    Ma cosa cambia con le ultime riforme? E queste come potrebbero influire sul mercato assicurativo?

    Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 139/2024 (in attuazione della riforma su successioni e donazioni), alcune novità hanno reso le donazioni e le successioni più “pulite” e prevedibili — con effetti positivi anche sulla protezione che queste polizze offrono:

    • È stata eliminata l’istituto del “coacervo successorio” per le successioni, cioè non si sommano più in automatico donazioni fatte in vita e beni ereditati per calcolare l’imposta e la situazione fiscale.
    • Di conseguenza, la distinzione tra donazioni in vita e successione diventa più netta: molti trattano la donazione come un atto separato, con franchigie e aliquote dedicate.
    • Inoltre, la riforma punta a dare maggiore certezza del diritto e salvaguardare gli acquirenti terzi: in particolare, in ambito immobiliare, il nuovo quadro normativo (anche attraverso il disegno di legge “semplificazioni” recentemente discusso) tende a proteggere chi acquista un bene donato da eventuali rivendicazioni degli eredi, purché l’atto di compravendita sia regolarmente trascritto prima di una causa di riduzione.

    Grazie a queste modifiche, in molte situazioni il rischio che una donazione venga “messa in discussione” dopo anni si riduce. Ciò significa che — per molte donazioni — la probabilità che la polizza debba essere “attivata” (ossia usata per difendere l’acquirente da rivendicazioni) può diventare più bassa.

    • Le polizze già sottoscritte non diventano inutili: restano utili come “assicurazione” contro l’imprevisto, ma rischiano di essere meno spesso attivate.
    • Le nuove polizze in mercato potrebbero vedere un “riposizionamento”: magari costi minori, oppure clausole diverse, visto che il rischio da coprire (in teoria) è ridotto.
    • In alcuni casi, potrebbe cambiare anche il rapporto costo-beneficio della polizza: per acquirenti e intermediari, potrebbe essere meno necessario attivarle, a fronte delle nuove garanzie normative.

    Come potrebbe in futuro evolvere il mercato delle polizze donazione in Italia in termini di rischio, prezzi, diffusione e comportamento degli operatori?

    1️⃣ DIMINUZIONE DEL RISCHIO ASSICURATOEffetto principale della riforma

    La riforma 2025 punta chiaramente a ridurre il rischio che un immobile proveniente da donazione possa essere “attaccato” da un erede legittimario con azione di riduzione o restituzione con una stima del

    • −30% / −50% del rischio per le donazioni immobiliari ordinarie (donazioni trasparenti, fatte in linea retta, registrate regolarmente).
    • −10% / −20% del rischio per donazioni complesse (donazioni indirette, atti non lineari, famiglie ricomposte, trust mal strutturati).

    Il rischio tecnico assicurato non sparisce, ma potrebbe diminuire sensibilmente.

    2️ POSSIBILE ANDAMENTO DEI PREMI DELLE POLIZZE

    La conseguenza di questa stima della diminuzione del rischio potrebbe comportare per le compagnie un adeguamento al ribasso dei premi.

    3️ DIFFUSIONE DEL PRODOTTO: AUMENTA O DIMINUISCE?

    • Nel breve periodo ci attendiamo comunque un andamento stabile delle richieste.

    4️ EVOLUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO

    La conseguenza pertanto è che le compagnie NON elimineranno questa tipologia di polizza, ma la trasformeranno. Cosa ci aspettiamo?

    1. Polizze più corte e meno costose
      Durate più brevi (5 anni → 3 anni), massimali più bassi.
    2. Prodotti più selettivi
      Premi più alti per:
      • Famiglie ricomposte
      • Donazioni non trasparenti
      • Donazioni negli ultimi 2–3 anni
      • Trust non ben strutturati
    3. Polizze integrate in mutuo/atto notarile
      Potrebbe diventare un prodotto “a pacchetto” per banche e notai, anziché stand-alone.
  • LE ULTIME MODIFICHE AL REGIME DELLE DONAZIONI

    Negli ultimi mesi il regime delle donazioni in Italia è stato modificato in modo significativo per questo dedichiamo il nostro blog, per il mese di Dicembre, all’argomento.

    Cosa è cambiato nell’ultimo anno

    • Con Decreto Legislativo 139/2024 (attuativo della legge delega su fisco e semplificazioni, approvato nell’ambito della riforma del 2023) è stato aggiornato il Testo Unico Successioni e Donazioni (TUS). Dal 1° gennaio 2025 le nuove regole si applicano agli atti di donazione o trasferimenti gratuiti.
    • L’imposta sulle donazioni e successioni adesso può riguardare anche trasferimenti “a titolo gratuito” diversi dalla classica donazione, nonché trasferimenti tramite trust o altri vincoli di destinazione.
    • È stato introdotto il principio dell’autoliquidazione dell’imposta: non è più l’Amministrazione a calcolarla, ma il contribuente. L’imposta va versata entro 90 giorni dalla dichiarazione.
    • Le aliquote e le franchigie — ossia le soglie esenti e le percentuali applicabili — sono state integrate nel TUS. In molti casi, restano in linea con quelle precedenti (es. 4% per coniuge/figli, con franchigia etc.) salvo aggiornamenti particolari.
    • Per le “donazioni indirette” (ovvero i trasferimenti che producono effetti economici analoghi a una donazione ma senza la forma tradizionale) il nuovo regime ha modificato il meccanismo di accertamento fiscale: ad esempio è stata eliminata la soglia minima che prima determinava quando l’amministrazione poteva intervenire.

    🏠 Donazioni immobiliari e diritti degli eredi — cosa cambia

    • Con la riforma del 2024/2025 l’istituto del “coacervo successorio” viene abolito: le donazioni non saranno più automaticamente sommerse all’asse ereditario ai fini del calcolo dell’eredità.
    • Importante: la riforma (o almeno le proposte correlate, come previste dal possibile DDL Semplificazioni) mira a rafforzare la certezza del diritto per chi acquista immobili già oggetto di donazione, riducendo il rischio di contenziosi con eredi legittimari.

    📌 Perché è cambiato — gli obiettivi della riforma

    Le principali finalità dichiarate sono:

    • Razionalizzare e semplificare la normativa su imposte, registro e burocrazia connessa a successioni e donazioni.
    • Migliorare la certezza del diritto per donatari e acquirenti: evitare che beni donati possano essere “revocati” troppo facilmente dagli eredi, soprattutto se nel frattempo venduti.
    • Allineare la normativa fiscale ai nuovi strumenti (come i trust) e ai modelli di trasferimento del patrimonio contemporanei.

    ⚠️ Cosa NON è cambiato — aspetti da considerare

    • Le aliquote di base e le franchigie per beneficiari (coniugi, figli, fratelli, altri) restano in gran parte quelle classiche, salvo specifiche condizioni.
    • Alcune garanzie fra donante, donatario ed eredi (come certe forme di tutela dei cosiddetti “legittimari”) continuano a esistere, ma con limiti e regole nuove.

    ✅ Cosa sta cambiando ancora

    Il 26 novembre 2025 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva l’art. 44 del Ddl “Semplificazioni” riguardante la disciplina dell’azione di restituzione degli immobili proveniente da donazione. L’obiettivo, così come indicato dal testo, è quello di agevolare la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione, acquistati da terzi, e di facilitare l’accesso al credito concedendo in garanzia beni provenienti da donazione. Ne consegue che il terzo che abbia acquistato un bene proveniente da Donazione, in presenza di una lesione della quota di legittima degli eredi, non sarà più tenuto a restituirlo.