Abbiamo visto negli scorsi mesi che l’uso incontrollato dell’intelligenza artificiale è costato caro ad alcuni avvocati.
Su tutte, la vicenda del Tribunale di Siracusa che, con la sentenza n. 338/2026, ha redarguito l’avvocato che, per avvalorare la propria linea difensiva, aveva citato negli atti processuali massime giurisprudenziali del tutto inventate (o meglio, generate ad arte dai sistemi di intelligenza artificiale)
Tra correnti giurisprudenziali a volte opposte, sostenere la propria tesi difensiva citando a proprio favore precedenti giurisprudenziali è certamente un modo per corroborare le proprie argomentazioni. Ma se tali massime non esistono, il castello difensivo crolla e con esso la credibilità del legale.
Il Tribunale di Siracusa, come si ricorderà, aveva condannato per lite temeraria e al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende il cliente del legale che aveva inserito negli scritti difensivi sentenze inesistenti. Lo sfortunato cliente avrà poi, con ogni probabilità, richiesto tali somme al professionista quale risarcimento danni.
Sul tema è da ultimo intervenuta per la prima volta anche la Corte di Cassazione, con una sentenza penale (sentenza n. 23006 del 22 giugno 2026).
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il ricorso, contenente allucinazioni della IA, è stato ritenuto inammissibile e dunque respinto, con condanna di parte ricorrente al pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende
Ad avviso della Corte di Cassazione, il richiamo negli scritti difensivi a precedenti giurisprudenziali inesistenti elaborati dall’intelligenza artificiale costituisce un indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso presentato.
Il difensore ha il dovere professionale di controllare le veridicità e la pertinenza delle fonti citate; se si affida nella redazione degli atti difensivi a sistemi di intelligenza artificiale senza effettuare alcun controllo su quanto scritto l’errore è inescusabile e grave, sintomo di trascuratezza professionale.
L’errore di chi inserisce fonti false non è infatti paragonabile a un errore argomentativo o interpretativo. Non si tratta, avverte la Cassazione, di una mera debolezza argomentativa, ma di una “patologia dell’atto di impugnazione che incide sul suo stesso statuto di serietà tecnico- professionale”
Depositare atti contenenti giurisprudenza inventata altera il contraddittorio, ostacola il lavoro della Corte di Cassazione e mina l’affidabilità minima che devono avere gli scritti difensivi.
Il professionista, che redige e firma il ricorso, conserva sempre il controllo sull’atto e la responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità.
Poiché dunque la colpa è caratterizzata da un maggior grado di intensità rispetto ad altre ipotesi che possono determinare l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione, è giustificata l’irrogazione di sanzioni ancora più severe.
Questa nuova pronuncia cerca di mettere in guardia sulle conseguenze di uso non accorto degli strumenti della IA, tema fortemente attuale.
Vedremo nei prossimi mesi se il monito della Corte di Cassazione (e degli altri organi giudiziari che hanno già avuto modo di affrontare l’argomento) sarà sufficiente per arginare il fenomeno dell’uso non corretto della IA.

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