La polizza D&O non nasce sia negli USA che successivamente in Europa per queste vicissitudini ma a garanzia ed a tutela di molteplici rapporti in primis della buona fede degli investitori; oggi anche una causa di lavoro singola e non una ben più ampia e giustificata crisi aziendale è oggetto di apertura di sinistro, questo snatura l’esistenza stessa della polizza. Una lacunosa gestione del personale che comporta un contezioso fa parte del rischio imprenditoriale per il quale esiste una evidente impossibilità assicurativa, in caso contrario tutti farebbero gli imprenditori tanto paga l’assicurazione. Altro conto è il danno provocato da una improvvida gestione che porti di conseguenza ad una crisi che coinvolge anche le maestranze.
In molti casi, gli intermediari con i quali collaboriamo ci sottopongo quesiti andando a comparare la nostra offerta D&O con quella di altri assicuratori e in non pochi casi ci chiedono di integrare le nostre condizioni contrattuali con una serie di clausole altrui giusto per fornire dei riferimenti tranquillizzanti ai loro clienti; una delle domande più ricevute, ad esempio, è quella nella quale ci viene chiesto dove si può trovare il sottolimite per i rischi di natura fiscale. Il sottolimite non c’è perché l’operatività è pari al massimale catastrofale acquistato. Siamo partiti dal concetto che se si assicura l’attività di amministrare un’entità complessa come una azienda, una associazione, un ordine non possono esserci delimitazioni operative tranne quelle espressamente indicate; tanto poi in caso di sinistro tutte le varie osservazioni e distinguo verranno valutate dall’organo giudicante in via omnicomprensiva ed equitativa.
Se da un lato l’organo giudicante assume di sovente decisioni che si allontanano dalle aspettative dei legali delle Compagnie di Assicurazione è altrettanto vero che nella sua funzione di elaboratore di giudizi si può assistere a provvedimenti che riportano a terra certe elaborate norme contrattuali costruite non si sa bene con quale raziocinio. E’ il caso della importante sentenza numero 18458 depositata in data 8 giugno 2026 dalla Corte di Cassazione con la quale viene dichiarato: “È nulla per inesistenza del rischio e x a r t . 1 8 9 5 c . c . l a clausola, inserita in una polizza c.d. “D&O”, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni”. il Giudice di legittimità ha evidenziato le sostanziali differenze intercorrenti tra l’ordinamento statunitense, dal quale le polizze D&O traggono origine, e l’ordinamento italiano, nel quale tale modello contrattuale è stato inizialmente recepito senza un adeguato adattamento alla specificità dei singoli ordinamenti giuridici.
La Suprema Corte prosegue evidenziando ulteriormente che le basi giuridiche statunitensi rispetto a quelle europee: storia, società, economia sono basi profondamente differenti ed anche gli ordinamenti giuridici operano in modo diverso; voler trovare applicabilità operativa è come minimo un tentativo di semplificazione spiccio ed insufficiente. Leggete con attenzione la sentenza, se non la trovate ve ne faremo avere una copia.
UIA, U sta per underwriting e noi i rischi li sottoscriviamo uno ad uno cercando di dare sempre polizze che servano realmente agli assicurati, andate oltre gli schemi che classificano i prodotti ed esaminate i contenuti, noi siamo a vostra disposizione. Magari organizzando un evento ad hoc per questa importante polizza, restiamo in attesa dei vostri suggerimenti.
UIA Direzione Tecnica

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