Parliamo di “Circostanze”

Iniziamo il mese di Marzo tornando a parlare di Circostanze….queste semi – sconosciute.

Come sempre riportiamo la definizione presente nei nostri testi di polizza:

CIRCOSTANZA: Si intende qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente
portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI
RISARCIMENTO anche se non motivata
.

Adesso che abbiamo ricordato la definizione passiamo ai casi concreti:

  1. CONSULENTE DEL LAVORO: tra i compiti del nostro consulente del lavoro abbiamo le comunicazioni agli Uffici competenti in relazione ad assunzione – dimissione – comunicazioni dell’inquadramento professionale dei dipendenti dei suoi clienti. In un’azienda l’Ispettorato del lavoro effettua un controllo, chiede documentazione al nostro consulente che, nel fornire la documentazione richiesta, si accorge di aver commesso un errore in alcune comunicazioni. Questo errore potrebbe, se rilevato, portare a delle sanzioni per il suo cliente. Il nostro consulente del lavoro, dotato di Rc Professionale, segnala l’errore di cui si è accorto – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Mesi dopo, anche se la polizza, nel frattempo, è scaduta e il consulente del lavoro ha stipulato nuova polizza con altra Compagnia, quando arriva la formale richiesta di risarcimento, l’Ufficio sinistri prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.
  • AVVOCATO: su incarico del proprio cliente il nostro avvocato deposita atto di Appello per chiedere la riforma della sentenza di primo grado che non ha soddisfatto appieno il proprio cliente. Con il deposito della comparsa in Appello da controparte il nostro avvocato si rende conto di aver depositato il proprio atto con un ritardo di 2 giorni rispetto a quanto previsto dalla normativa. Il Giudice potrebbe quindi pronunciarsi sfavorevolmente nei confronti del proprio cliente e condannarlo al pagamento delle spese di lite di controparte. Il nostro Avvocato segnala l’errore commesso – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Mesi dopo, seguito pronuncia del Giudice, invia all’Ufficio sinistri la richiesta di risarcimento ricevuta dal proprio cliente, l’Ufficio sinistri prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.
  • ADDETTO ALLA SICUREZZA: in un cantiere si verifica un incidente che porta un operaio a subire un infortunio. Il nostro addetto alla sicurezza segnala l’evento – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. A seguito dell’incidente al nostro addetto alla sicurezza vengono comminate delle sanzioni. In seguito, l’operaio infortunato invia formale richiesta di risarcimento danni che coinvolge non solo il nostro addetto alla sicurezza ma anche gli altri soggetti coinvolti nel cantiere. In seguito, l’INAIL agisce in rivalsa rispetto a quanto liquidato all’operaio infortunato. Tutti questi sviluppi vengono comunicati, nel tempo, man mano che si verificano, all’Ufficio sinistri che prende in carico le richieste e gestisce il sinistro.
  • MEDICO: al nostro medico, che lavora all’interno di una struttura sanitaria, viene segnalato che un paziente ha richiesto il risarcimento di un presunto danno subito da parte dei sanitari che lo hanno avuto in cura. La struttura sanitaria informa il nostro medico, e i suoi colleghi, che procederà alla gestione del sinistro con il proprio Ufficio legale competente e, al termine, dell’istruttoria comunicherà ai singoli medici loro eventuali responsabilità e le loro singole quote di partecipazione all’eventuale risarcimento del danno che verrà riconosciuto. Il nostro medico segnala la comunicazione ricevuta – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Un anno dopo la struttura sanitaria comunica al nostro medico che il danno lamentato dal paziente è stato riconosciuto e risarcito e che sono stati rilevati determinati profili di responsabilità nei suoi confronti. La comunicazione viene inviata all’Ufficio sinistri che prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.

Ci fermiamo qui ma potremmo andare avanti per pagine e fare altri numerosi esempi, situazioni che ci vengono comunicate e gestite quotidianamente. Perciò se avete domande e/o dubbi non esitate a scriverci!

Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

Al prossimo post!

Commenti

4 risposte a “Parliamo di “Circostanze””

  1. Avatar sandro78lorenzi@gmail.com

    Buongiorno,
    so che altri vostri competitor coprono le circostanze dichiarate anche se il sinistro ha luogo negli anni successivi. Voi li coprite sia nelle polizze con tacito rinnovo che in quelle senza oppure dichiarando una obbligatoriamente una circostanza avete la facoltà di togliere il risarcimento eventuale al rinnovo dell’anno dopo quando si dichiara nel questionario? grazie

    1. Avatar Sara Garofalo

      Buongiorno nel momento in cui l’assicurato dichiara una circostanza l’Ufficio sinistri apre una pratica e cristallizza in quel momento e su quella polizza la situazione comunicata. L’assicurato deve successivamente tenere informato l’Ufficio sinistri degli sviluppi della circostanza comunicata, in caso di effettiva richiesta di risarcimento il sinistro, ferme le condizioni di polizza vigenti al momento dell’apertura della pratica, sarà coperto, se sussistono i requisiti tutti, dalla polizza sulla quale la pratica è stata aperta. Le polizze successive a quella sulla quale è stata aperta la pratica seguito denuncia di circostanza invece, in considerazione dell’applicazione del regime di Claims Made, necessariamente escluderanno quella situazione dalla copertura assicurativa.

  2. Avatar sandro78lorenzi@gmail.com

    per polizze successive intende sia quelle di Compagnie concorrenti (se non rinnovo UIA) oppure anche quelle UIA nel caso in cui io rinnovi di anno in anno con UIA la polizza annuale senza tacito rinnovo?
    Leggo “continuous cover”, centra qualcosa? Perdonate ma vorrei capire, grazie.
    Inoltre mi sembra di capire che in questo modo l’assicurato potrebbe preferire (non lecitamente) non comunicare le circostanze se non sono documentate. Grazie

    1. Avatar Sara Garofalo

      Buongiorno, per polizze successive si fa riferimento a qualunque polizza successiva, emessa dal nostro Ufficio di sottoscrizione o da altri.
      Certo l’assicurato “può scegliere” impropriamente di non comunicare le circostanze nonostante quanto indicato nelle condizioni contrattuali di polizza ma difficilmente in sede di successiva denuncia di richiesta di risarcimento il pregresso resta nascosto….non vedo quale sia il problema di segnalare una possibile richiesta di risarcimento considerato che la segnalazione va a tutela, in primo luogo, dello stesso assicurato.

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