Con il post di oggi vogliamo approfondire il tema della responsabilità del consulente tecnico d’ufficio.
Si tratta di un argomento che può interessare un vasto numero di professionisti assicurati, come ad esempio i tecnici quali architetti e ingegneri, ma anche i commercialisti e gli avvocati. Peraltro, come da nuove condizioni contrattuali, per questi professionisti l’attività di ctu rientra tra le estensioni sempre operanti purché l’attività venga effettivamente svolta e il relativo fatturato sia indicato nel questionario nell’attività ordinaria.
Che cosa fa il consulente tecnico? Il consulente tecnico è chiamato a fornire un parere tecnico in una determinata materia.
In linea generale, nell’ambito di un procedimento può accadere che per l’accertamento dei fatti o la quantificazione di importi (es. importo del danno, importo del prezzo di vendita del bene immobile oggetto di esecuzione ecc.) siano necessarie particolari competenze tecniche di cui il giudice non dispone. In tal caso, il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio, ossia un soggetto provvisto di una specifica competenza tecnica, che, scelto tra gli iscritti negli albi istituiti presso ciascun tribunale, fornisce i pareri tecnici che gli sono richiesti. Le parti possono a loro volta nominare dei propri consulenti tecnici, che possono partecipare alle indagini del ctu e presentare osservazioni.
Il ctu viene tradizionalmente considerato un ausiliario del giudice in quando svolge un’attività nell’interesse della giustizia.
Cosa succede però quando il ctu sbaglia? A quale titolo può essergli attribuita, dal punto di vista civilistico, una responsabilità?
Il punto di partenza è l’art. 64 del codice di procedura civile.
Il secondo comma dell’art 64 c.p.c. precisa che il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con una sanzione penale e che “in ogni caso” è dovuto alle parti il risarcimento del danno arrecato.
Secondo un primo orientamento, l’inciso “in ogni caso” sarebbe da interpretare nel senso che la responsabilità (civile) del ctu può essere configurata da qualsiasi condotta illecita, che sia connotata da dolo, da colpa grave, ma anche da colpa lieve. In altri termini, la “colpa grave” richiamata nella norma sarebbe necessaria per configurare l’illecito penale, ma non sarebbe richiesta ai fini della sussistenza della responsabilità civile e dunque ai fini del risarcimento dei danni patiti dalle parti.
La giurisprudenza prevalente ritiene invece che proprio in ragione della funzione che il ctu è chiamato a svolgere, un’eventuale responsabilità civile possa configurarsi unicamente, oltre che nel caso di dolo (es. il perito che attesta consapevolmente fatti non corrispondenti a realtà), nell’ipotesi di colpa grave (Cass. 22587/2004; Tribunale di Bologna sentenza del 15/03/2015). In sostanza, il risarcimento del danno sarebbe ipotizzabile solo qualora vi sia anche responsabilità penale.
Per “colpa grave” si intende una macroscopica e inescusabile negligenza o imperizia nell’esecuzione dell’incarico affidato, una condotta palesemente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede. Un errore, in altri termini, “imperdonabile” e “ingiustificabile” da parte del ctu.
Trattandosi di un illecito civile extracontrattuale (tra il ctu e le parti del giudizio non c’è alcun vincolo privatistico), per ottenere il risarcimento del danno il danneggiato deve dare prova del danno patito, del nesso di causalità tra il danno e la condotta del ctu e della sussistenza della colpa in capo al ctu in termini di gravità (Tribunale di Monza sentenza del 27/10/2023). La prova di un errore determinato da colpa lieve non è sufficiente ai fini dell’accertamento della responsabilità del ctu.
Ovviamente l’ipotesi di dolo del ctu non impegna le garanzie assicurative in quanto l’attività dolosa è espressamente esclusa. Le garanzie assicurative possono essere attivate solo nel caso di errore del CTU, errore che, come si è appena detto, dovrà rivestire i caratteri di una colpa particolarmente qualificata.
Possiamo citare un caso tratto dal nostro portafoglio sinistri.
L’Assicurato aveva ricevuto dal giudice, nell’ambito di una procedura esecutiva, l’incarico di redigere una perizia di stima del valore dell’immobile pignorato. Al fine di verificare la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile, l’Assicurato effettuava un accesso agli atti in Comune ma la documentazione che gli veniva fornita era priva di planimetrie. L’Assicurato non richiedeva chiarimenti in merito a tale mancanza e sulla base della scheda catastale, unico elaborato grafico di cui era venuta in possesso che tuttavia non ha carattere probatorio, provvedeva a redigere una perizia di stima dichiarando che non vi erano difformità.
Dopo aver acquistato l’immobile all’asta, il nuovo proprietario si accorgeva però che contrariamente a quanto dichiarato nella perizia di stima la soffitta non risultava abitabile. Lamentando che a causa di tale difformità il valore reale dell’immobile era inferiore a quello stimato nella perizia, l’acquirente richiedeva il risarcimento del danno all’Assicurato.
L’Assicurato può essere chiamato a risarcire il danno? La condotta posta in essere – redazione di una perizia di stima sulla base della sola scheda catastale ed in mancanza di planimetrie – è idonea a qualificare la colpa come grave e inescusabile? Al momento è pendente un procedimento, spetterà quindi al giudice pronunciarsi nel merito.
Come sempre vi invitiamo a segnalarci eventuali argomenti che vorreste venissero trattati.
Vi segnaliamo anche l’appuntamento con il prossimo post è a venerdì 3 maggio!

Rispondi a Sara Garofalo Annulla risposta