Con il post di oggi vogliamo dare esempi pratici in relazione ad un argomento trattato nella nostra ultima Newsletter: I sinistri di Rc professionale degli intermediari assicurativi.
Chi sono gli Intermediari Assicurativi? Sono quei soggetti iscritti alle apposite Sezioni del Registro IVASS (RUI) autorizzati a svolgere l’attività di distribuzione assicurativa. Le figure a noi maggiormente note, e quelle che ci interessano direttamente ai fini di questo post, sono gli Agenti – iscritti alla lettera A – e i Broker – iscritti alla lettera B. Che cosa distingue queste due figure? Potremmo dire in modo semplicistico che il broker assicurativo non rappresenta una Compagnia di assicurazione in particolare, ma lavora in modo indipendente, rappresenta il cliente/assicurato, il suo compito è quello di consigliare al cliente la Compagnia assicurativa migliore per le sue esigenze. L’agente assicurativo invece agisce in nome e per conto della Compagnia nello specifico e “rappresenta” la stessa.
Fatta questa premessa, di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:
1. L’assicurato è un Broker. Un suo cliente stipula una polizza Rc + furto e incendio per il suo tramite. La richiesta è di avere una polizza completa che lo possa tutelare a 360° per la moto che ha acquistato. Dopo qualche tempo il cliente, mentre si trova sulla moto, viene rapinato e la moto rubata, viene fatta denuncia alla polizia e poi al Broker viene chiesto di procedere ad avviare le pratiche per il sinistro con la Compagnia assicurativa. A seguito della denuncia la Compagnia risponde che il sinistro non è coperto dalle garanzie di polizza in quanto la polizza copre sì il furto del veicolo ma non la rapina che è la fattispecie verificatasi. A questo punto il cliente chiede il risarcimento del danno al nostro assicurato.
2. L’assicurato è un Agente assicurativo. Nel periodo 2017-2019 per la Compagnia mandante, oggi reclamante, emette una serie di contratti di durata pluriennale a premi ricorrenti annuali. Per questi contratti l’assicurato percepisce delle provvigioni di acquisto e la Compagnia anticipa le provvigioni di incasso degli anni successivi. Nel corso del 2019 molti di questi contratti non vengono pagati dagli assicurati e la Compagnia procede allo storno delle provvigioni anticipate chiedendone la restituzione all’assicurato. L’assicurato non le restituisce, ad un certo punto sparisce e la Compagnia si rivolge alla Compagnia Assicurativa dell’ Agente assicurativo per ottenere il risarcimento del danno subito.
3. L’assicurato è un Broker. Nell’occuparsi della gestione dei sinistri auto per una Società specialistica del settore, riceve un atto di quietanza per la liquidazione di un sinistro. Deve procedere al pagamento entro 120 giorni. Allo scadere del termine, non pervenendo il bonifico dell’importo concordato, il beneficiario dello stesso scrive alla Società specialistica e al Broker sollecitando il pagamento. Non ricevendo ancora nulla, il beneficiario procede con decreto ingiuntivo nei confronti del Broker. Non ottenendo il pagamento neppure dopo l’emissione del decreto ingiuntivo il beneficiario si rivolge a CONSAP.
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92
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Autore: Sara Garofalo
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GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI – ALCUNI ESEMPI
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A TUTTI VOI BUONA PASQUA! 🐣 🕊️
Ricordiamo che gli Uffici resteranno chiusi nella giornata di Venerdì 07/04/2023.
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LA RESTITUZIONE DEI COMPENSI E LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE
Spesso quando riceviamo le richieste di risarcimento pervenute agli assicurati rileviamo che nelle varie voci di danno indicate compare anche la voce “Restituzione compensi corrisposti per lo svolgimento dell’attività professionale” ovvero l’attività che ha portato alla richiesta risarcitoria.
E’ giusto che il professionista che ha sbagliato l’attività restituisca quanto dallo stesso percepito al proprio cliente? E la polizza di Responsabilità Civile Professionale come si comporta rispetto a questa richiesta? Con questo post cercheremo di fornire una risposta almeno a questa seconda domanda.
Per quanto riguarda la prima domanda sono ormai numerosi i casi visionati dalle Corte Giudiziarie, di seguito possiamo riportare alcuni esempi:
“L’inadempimento professionale dell’avvocato, che abbia cagionato la perdita del diritto del suo assistito, rende inutile l’attività difensiva sino ad allora svolta; il suddetto inadempimento, infatti, si qualifica come totale e la prestazione effettuata risulta improduttiva di effetti in favore del cliente; per questa ragione non gli è dovuto alcun compenso. Corte di Cassazione ordinanza del 5 ottobre 2018 n. 24519.”“L’errore inescusabile dell’avvocato fa venire meno il suo diritto al compenso con l’obbligo di restituzione dell’acconto già percepito (Cass., Sez. III, Ord., 22 novembre 2018, n. 30169)”
“Se un tecnico professionista, all’interno del progetto, non prevede il rispetto delle distanze legali, compie un grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto. Il Tribunale di Pisa con la Sentenza n. 1501 del 30 novembre 2022 ha condannato un professionista al risarcimento dei danni con la restituzione dei compensi già ricevuti.”
Per quanto riguarda la seconda domanda, che ci riguarda direttamente, possiamo invece affermare con certezza che la restituzione dei compensi professionali percepiti per lo svolgimento dell’attività che ha generato la richiesta di risarcimento NON è oggetto di copertura.
Qual è la ratio di questa esclusione? La polizza di RC Professionale presta copertura per i danni che il professionista assicurato arreca a soggetti terzi nello svolgimento della propria attività professionale. I soggetti terzi sono genericamente identificati come qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Considerando che per danno – ovvero il sinistro – deve intendersi il pregiudizio economico conseguente all’attività professionale errata od omessa da parte del professionista assicurato, la parte di “danno” sanata con la restituzione del compenso professionale da parte del professionista si trasferisce in capo all’assicurato stesso che non è terzo ai sensi della polizza di RC Professionale. Da segnalare inoltre che se la polizza di RC Professionale rimborsasse il compenso professionale si creerebbe la fattispecie dell’ingiustificato arricchimento o arricchimento senza causa per il professionista stesso.
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:
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AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA – ALCUNI ESEMPI
Con il post di oggi vogliamo rispondere a richieste, pervenute negli ultimi giorni dai lettori, di avere esempi concreti in relazione alle polizze di RC Professionale degli Agenti in Attività Finanziaria.
Premessa: come si evince dal sito OAM (https://www.organismo-am.it/) è Agente In Attività Finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica. Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128-quater, comma 1, del TUB).
Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. I contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell’Agente sono quelli relativi alla attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma per la cui individuazione si rimanda all’art. 3 del D.M. 17/2/2009, n. 29.
Per quanto di competenza, tra i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività vi è anche:
• È necessaria altresì, quale condizione di efficacia dell’iscrizione, la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’Agente risponde a norma di legge.
Di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:
1. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, segnala di essere stato informato che un cliente, per il quale aveva intermediato un contratto di Cessione del Quinto, ha segnalato di essere stato truffato in quanto, seguito ricevimento di comunicazione relativa al contratto stesso, ha verificato che la firma presente sul contratto non è la sua ed è stata contraffatta. Interpellato in merito all’accaduto l’Assicurato comunica che il soggetto che si era presentato per la stipula del contratto di Cessione del Quinto ha presentato documenti che coincidevano con il cliente truffato e pertanto non si è potuto accorgere dello scambio di persona. Nel caso di specie alcun errore professionale viene contestato all’assicurato che risulta anch’esso vittima della truffa perpetrata. Non vi sono i requisiti per l’attivazione della polizza di RC Professionale acquistata.
2. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, riceve richiesta di risarcimento da parte di un cliente per il quale si era occupato di ricercare Ente abilitato al rilascio di una garanzia fideiussoria necessaria al cliente. La fidejussione viene rilasciata ma in sede di escussione della garanzia emerge che l’Ente che ha rilasciato la fideiussione non era abilitato all’attività. Nel caso di specie nasce il problema di capire se l’assicurato poteva/doveva essere informato della mancanza di autorizzazione per l’Ente interpellato e di conseguenza se la polizza di RC Professionale acquistata possa intervenire o meno nel risarcimento del danno richiesto dal terzo.
3. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, riceve incarico di intermediario un contratto di finanziamento, nel raccogliere e predisporre la documentazione necessaria commette un errore e il cliente perde il finanziamento che preventivamente era stato erogato. Nel caso di specie, potenzialmente risarcibile a termini di polizza in relazione all’attività professionale svolta, vanno effettuate le ulteriori valutazioni relative agli aspetti temporali contenuti nelle condizioni contrattuali: retroattività, termini di denuncia, avvenuta conoscenza dell’errore…..
4. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, denuncia richiesta di restituzione da parte della propria mandate di provvigioni percepite ma non spettanti in quanto derivanti da errato calcolo. Nel caso di specie non ci sono i presupposti per l’attivazione delle garanzie di polizza di RC Professionale che non presta copertura in caso di richiesta di restituzione di compensi, verrebbe a mancare la terzietà del soggetto danneggiato che si qualificherebbe come lo stesso Assicurato.
Speriamo con il post odierno di aver risposto alle domande dei lettori. Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92
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Franchigia, opponibile o non opponibile?
Che cos’è la FRANCHIGIA di polizza? E come si distingue dallo SCOPERTO?
Per definizione intendiamo la FRANCHIGIA e lo SCOPERTO come l’importo economico espresso in fisso o in percentuale che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro.
Per fare un esempio pratico, le nostre polizze prevedono in media delle franchigie fisse di € 1.000, variabili a seconda della tipologia di rischio assicurato ma anche a seconda della tipologia di attività svolta dall’assicurato stesso. Attività più gravose normalmente comportano applicazione di una FRANCHIGIA più elevata, è il caso delle coperture proposte in relazione ad incarichi sindacali.
Lo SCOPERTO viene solitamente applicato nei casi in cui l’attività assicurata comporta maggiori esposizioni, e pertanto maggiori rischi, per le Compagnie, un esempio su tutti nel caso delle coperture per professionisti che svolgono il ruolo di Responsabile/Addetto alla sicurezza.
Generalmente la Compagnia liquida per ogni sinistro, indennizzabile ai termini di polizza, soltanto la somma eccedente l’importo della FRANCHIGIA o dello SCOPERTO previsti per la garanzia. Ci sono tuttavia casi che prevedono che la Compagnia paghi per intero il sinistro al terzo danneggiato andando poi a recuperare dall’assicurato l’importo della FRANCHIGIA o dello SCOPERTO applicabile. Abbiamo quindi un caso di FRANCHIGIA, o SCOPERTO, non opponibile al terzo danneggiato.
Spesso la non opponibilità al terzo danneggiato della FRANCHIGIA viene prevista dalla normativa applicabile ad un determinato contratto assicurativo, è il caso della RCA o, per rimanere nel tema delle polizze trattate da UIA, della copertura Visto di conformità. Alla base vi è un principio di tutela maggiore nei confronti del terzo danneggiato che, avendo subito un danno, deve essere certo di poter recuperare lo stesso nella sua totalità.
Nel caso concreto al verificarsi del sinistro, accertato che lo stesso è indennizzabile a termini di polizza, come viene calcolata la liquidazione?
FRANCHIGIA non opponibile al terzo danneggiato: fatto 100 l’importo del danno da indennizzare, la Compagnia paga al terzo danneggiato l’intero importo di 100, eseguito il pagamento la Compagnia chiederà all’assicurato il rimborso della FRANCHIGIA espressa in polizza. Il termine di prescrizione applicato ricordiamo essere di 2 anni, come da Art. 2952 Codice Civile.
Dove non espressamente indicato che la FRANCHIGIA deve intendersi non opponibile al terzo danneggiato, la Compagnia effettua, solitamente, il pagamento per la differenza. Pertanto fatto 100 l’importo del danno da indennizzare, fatta 10 la FRANCHIGIA di polizza applicabile, la Compagnia paga al terzo danneggiato l’importo di 90.
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri argomenti, vi invitiamo anche a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato inerenti l’argomento sinistri. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:
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Come denunciare un sinistro
Torna il blog sinistri e vogliamo dedicare questo primo post del 2023 ricordando a tutti i nostri lettori come procedere ad una corretta e soprattutto efficace denuncia di sinistro. Ancora oggi riceviamo comunicazioni da parte del cliente senza indicazione del numero di polizza, senza indicazione di nome e cognome del contraente/assicurato, comunicazioni che dicono “Vi denuncio un sinistro, grazie” oppure “Salve mi hanno contestato il lavoro che ho fatto sono coperto?”.
Purtroppo l’ufficio sinistri non può rispondere alle vostre domande se non viene messo in condizioni di ricostruire i fatti e capire la contestazione, il danno lamentato e l’attività svolta dall’assicurato. Per questo motivo, con questo post, vogliamo darvi qualche piccolo suggerimento per procedere al meglio!
1. Ricordiamo che abbiamo due indirizzi mail interamente dedicati alle denunce di sinistro: uiasinistri@pec.it per chi volesse formalizzare a mezzo Pec e sinistri@uiainternational.net per chi invece vuole inviare una comunicazione meno formale.
2. Ricordiamo che sul nostro sito abbiamo messo a disposizione un format per le denunce di sinistro, il format è un modulo che guida il contraente/assicurato nella denuncia di sinistro: https://www.uiainternational.net/sinistri/moduli/modulo-apertura-sinistro.pdf
3. Sarebbe opportuno nell’oggetto della mail indicare COGNOME NOME e NUMERO DI POLIZZA per permettere ai colleghi un’agevole recupero del contratto assicurativo
4. Indipendentemente dalla tipologia di polizza interessata dal sinistro ricordiamo che è sempre bene allegare alla mail di denuncia i seguenti documenti:
a. Copia polizza firmata,
b. Copia pagamento del premio,
c. Relazione dettagliata dell’assicurato in merito ai fatti contestati,
d. Copia della richiesta di risarcimento o della contestazione ricevuta comprensiva di eventuali documenti alla stessa allegati.
Spetterà all’ufficio sinistri, dopo avervi comunicato apertura della pratica e numero di repertorio, stilare un elenco di eventuali documenti aggiuntivi che, a seconda della tipologia di sinistro denunciato, si rendono necessari per la corretta istruttoria della pratica.
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato relativi al tema di cui ci occupiamo. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
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Buon Anno 2023
Con questo ultimo #post del #2022 #auguriamo a tutti un #felice #2023 🥂
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Buon Natale da tutti noi a tutti voi 🎅 🎄
Auguriamo a Voi e alle Vostre famiglie serene feste per le prossime Festività da tutti noi di UIA.
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E se per una volta fosse colpa del danneggiato?
Ho scampato le prime ondate del Covid, poi nella primavera del 2021 quello che pensavo fosse un semplice raffreddore si è rivelato essere il Virus del momento…. Tampone positivo, fatto regolarmente in farmacia, per fortuna non avevo grandi sintomi e pensavo di fare solo il minimo dei giorni di isolamento. Poi primo tampone di controllo positivo e pure il secondo! Dopo 10 giorni mi sono stufato di stare in casa, era una bella giornata, ho deciso di fare un giro in bicicletta. Sono passato vicino ad un cantiere, con questo superbonus ogni tre palazzi due hanno le impalcature! Ad un certo punto mi sono distratto, ma giusto un attimo eh! E poi mi sono trovato steso a terra, circondato da persone che mi chiedevano come stavo, poi l’ambulanza, l’ospedale, i medici, tutto il cinema completo insomma! Risultato una lussazione alla spalla…. Eh ci mancava anche questa oltre al Covid!
Dopo qualche giorno vengo contattato da un Avvocato perché sembra che posso chiedere il risarcimento del danno: la bicicletta rotta, la spalla lussata, i medicinali, lo spavento e non so che altro. Sembra che sia caduto a causa di una rete di recinzione del cantiere che non era montata bene, ci sono passato vicino con la bicicletta, la ruota ha fatto contatto….non mi ricordo neppure bene come è andata…. Comunque decido che ci provo, io non ho nulla da perdere in fondo.
L’avvocato raccoglie la documentazione medica disponibile, faccio un resoconto dei fatti come me li ricordo, l’avvocato mi fa leggere le lettere contenenti le richieste di risarcimento, le mandiamo al Committente dei lavori, alla Ditta esecutrice, al Direttore lavori, al Responsabile della sicurezza in cantiere. Quanta gente! L’avvocato poi mi chiarisce che tutti queste persone avranno dietro le rispettive Compagnie assicuratrici quindi probabilmente verrò anche convocato per andare a visita medico legale. Va bene, ci mancherebbe altro!
Dopo qualche mese l’avvocato mi contatta e mi comunica che le Compagnie assicurative hanno risposto picche alle mie richieste risarcitorie. Motivazione? Perché quando sono uscito ero positivo al Covid!!!! Ma seriamente????? Si! Ho violato la quarantena imposta dalla normativa vigente….
Le Compagnie assicurative hanno messo ben in chiaro che avendo violato la normativa mi sono assunto tutti i rischi derivanti dalle possibili conseguenze, che il mio infortunio è stato proprio una di queste conseguenze e che se non fossi uscito, in osservanza alla normativa, non sarebbe accaduto. Insomma nessuna responsabilità per i loro assicurati e siccome deve esserci una responsabilità di questi soggetti per attivare le coperture di polizza nel mio caso non possono farci nulla.
Va beh, la lussazione almeno era alla spalla sinistra e io non sono mancino!
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LA GARANZIA CONDUZIONE STUDIO – UN ESEMPIO PRATICO
Cosa si intende per Garanzia RC Conduzione Studio in una polizza di RC Professionale? Quali rischi e danni copre?
La garanzia RC Conduzione Studio copre i danni involontariamente causati a terzi dall’assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose a seguito di un evento verificatosi in relazione alla conduzione dello studio o ufficio ove si svolge l’attività professionale assicurata in polizza. Oltre a coprire la conduzione e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale, la garanzia RC Conduzione Studio protegge il professionista anche nel caso in cui il danno sia generato dalla gestione delle attrezzature ivi esistenti. Facciamo alcuni esempi concreti: Un cliente o un paziente del professionista assicurato entra nello studio, inciampa su un ostacolo e si rompe un braccio? Oppure la persona incaricata di effettuare le pulizie dell’ufficio o studio professionale scivola sul pavimento e sbatte la testa? Oppure ancora il professionista assicurato, o un suo dipendente, dimentica un rubinetto aperto e questo provoca un allagamento con conseguenti danni all’appartamento del piano sottostante? Ecco in questi casi l’assicurato può chiedere attivazione della garanzia se presente sulla propria polizza di RC Professionale.
Come viene normata nel testo di polizza adottato da UIA questa garanzia? Di seguito riportiamo quanto indicato nelle condizioni contrattuali: “Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per danni cagionati a TERZI e derivanti dalla negligenza dell’ASSICURATO e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l’attività professionale oggetto dell’Assicurazione. Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:
1.Lavori di manutenzione straordinaria;
2.Attività non direttamente riconducibili all’attività professionale oggetto dell’Assicurazione;
3.Installazione o manutenzione di insegne;
4.Qualsiasi dipendente dell’ASSICURATO ivi inclusi i soci e amministratori dell’ASSICURATO;
5.Qualsiasi inquinamento o contaminazione dell’aria dell’acqua e del suolo.
Relativamente alla sopra indicata copertura, gli ASSICURATORI non risponderanno per somme in eccesso all’importo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA per singolo sinistro e in aggregato per il PERIODO DELL’ASSICURAZIONE, quale sottolimite di risarcimento d’intende compreso nel LIMITE D’INDENNIZZO/MASSIMALE di POLIZZA indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e non in aggiunta ad esso. In presenza di altra polizza emessa a copertura della Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per danni cagionati a TERZI e derivanti dalla negligenza dell’ASSICURATO e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l’attività professionale oggetto dell’Assicurazione, la presente garanzia si intende operante a secondo rischio.”Nello specifico il relativo sinistro come viene gestito? Facciamo un esempio pratico.
Il nostro assicurato Giacomo è un geometra, ha uno Studio professionale al primo piano di un edificio, al pian terreno, sotto lo studio, c’è una libreria. Giacomo fin da quando ha iniziato l’attività 10 anni fa ha stipulato una polizza di RC Professionale, è una persona che vuole stare tranquilla e vuole che tutti gli aspetti della propria vita siano tutelati e facilmente gestibili. Per questo la polizza di RC Professionale è stata il naturale completamento del proprio pacchetto assicurativo. All’interno della polizza di RC Professionale, insieme alle varie estensioni necessarie alla tutela dell’attività che svolge (rilascio di certificazioni energetiche, incarichi di responsabile della sicurezza in cantiere ecc.), ha scelto di aggiungere anche la garanzia Conduzione dello Studio. Non si sa mai, a volte i clienti entrano in Studio, a volte vengono i colleghi per delle riunioni. Meglio stare tranquilli anche sotto questo aspetto!
Un lunedì mattina Giacomo si reca in Studio, è stato un bel fine settimana, diciamo spensierato, vissuto insieme alla famiglia, ma sotto sotto Giacomo si sentiva inquieto, non riusciva a ricordarsi se aveva chiuso bene il rubinetto del lavandino del bagno dello Studio. E neanche a farlo apposta, quando ha aperto la porta quel giorno si è trovato davanti una brutta sorpresa: il rubinetto lasciato aperto, lo scarico del lavandino che ultimamente si intasava e non scaricava più bene, insomma per terra il pavimento era bagnato! E adesso? E altro sospetto: la libreria sottostante avrà avuto danni? Si anche la libreria ha subito danni, una bella macchia sul soffitto e una parete bella umida, ovviamente alla parete cosa potevano esserci se non dei libri?!
A questo punto scatta la denuncia alla Compagnia assicurativa: una denuncia sulla polizza di RC Professionale e una sulla polizza Globale Uffici (eh si anche questa non poteva mancare nel pacchetto assicurativo!). Documentazione da consegnare? Per quanto riguarda la RC Professionale la seguente:
Copia polizza firmata, copia pagamento del premio, copia fotografie attestanti i danni, eventuale verbale di intervento di un idraulico, eventuale relazione peritale ad accertamento delle cause e dei danni lamentati, copia documentazione a sostegno della quantificazione del danno, copia polizza Globale Uffici.Non ci resta che attendere di ricevere i documenti richiesti per esprimere corretto parere sull’operatività o meno della garanzia invocata.