Chiudiamo questa prima parte dell’anno 2024 con un cruci puzzle semplice e simpatico che speriamo vi farà compagnia sotto l’ombrellone. Buon divertimento e arrivederci a settembre con il blog sinistri!
P.S. Potete chiederci il pdf via email.

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Nell’ultimo seminario tenutosi giovedì 11 luglio abbiamo parlato ancora di Claims Made e Loss Occurence. Argomenti triti e archiviati perché ormai tutti gli “addetti ai lavori” conoscono le differenze? No, in realtà sono ancora argomenti attuali e che creano notevoli dibattiti. Ad esempio, si è parlato di Claims Made anche durante la presentazione dell’Annual Report 2023 del Centro Studi Intermediazione Assicurativa (CESIA), istituzione promossa da CGPA Europe. Sempre in tema di Claims Made la Corte di cassazione ritorna, diremmo periodicamente, sul tema.
Ricordiamo innanzitutto la differenza tra i due regimi applicabili:
CLAIMS MADE: Le polizze “claims made” coprono i sinistri che vengono denunciati all’assicurato durante il periodo di validità della polizza, l’evento che ha generato il sinistro deve essersi verificato durante il periodo di validità temporale della polizza (periodo di retroattività incluso) e la denuncia del sinistro deve pervenire alla Compagnia durante il periodo di validità temporale della polizza (eventuale postuma e/o maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento incluso).
In sostanza per le polizze in regime di Claims Made è importante il momento in cui la richiesta di risarcimento viene fatta.
LOSS OCCURENCE: Le polizze “loss occurrence” coprono i sinistri che derivano da eventi accaduti durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando viene presentata la richiesta di risarcimento.
In sostanza per le polizze in regime di Loss Occurence è importante il momento in cui si verifica il sinistro.
Anche in questi ultimi mesi è capitato all’Ufficio sinistri di ricevere nuove denunce di sinistro su polizze ormai scadute da tempo. Di seguito riportiamo alcuni esempi:
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m
Al prossimo post!
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
si avvicina la pausa estiva, noi di UIA abbiamo deciso di prenderci una pausa dalle attività di formazione che vi ha coinvolto intensamente: la vostra partecipazione parla da sola.
Sia la formazione interna che quella svolta con il nostro partner legale ha visto l’adesione di alcune centinaia di voi; siamo estremamente soddisfatti dei risultati. La prova:
che non pochi altri operatori stanno seguendo queste iniziative di formazione.
Cosa stiamo preparando per la ripresa autunnale? Tante belle cose, sia lato sinistri che per quanto riguarda il reparto assuntivo. Per noi è estremamente importante mettervi in grado di prospettare le migliori ipotesi assicurative ai vostri assicurati. Vogliamo anche evitare di cadere in argomenti che stanno assumendo un carattere persecutorio: ormai dovremmo essere tutti molto informati sulla legge Gelli ed argomenti similari. A questo proposito anche la giurisprudenza in generale continua in un’opera di sempre maggior precisazione operativa dando quotidianamente spunti utili a comprendere il quadro generale. Ad esempio: la operatività delle coperture a fronte dell’assolvimento degli obblighi formativi.
Saremmo estremamente onorati di ricevere da voi indicazioni su argomenti che possano essere ritenuti meritevoli di ulteriori approfondimenti, bastano anche semplici indicazioni. Vi contatteremo per organizzare stage “ad hoc” per voi. Nel caso se ne creassero i presupposti disponibilissimi a prestarvi nostra partecipazione presso le vostre strutture.
Per le vostre segnalazioni: gestioneportafoglio@uiainternational.net
Buone vacanze!
Oggi l’Ufficio sinistri, rappresentato dal Dott. Andrea Carafassi, è stato invitato al Convegno “Lo Studio Professionale, il valore dell’organizzazione”. Di seguito il testo dell’intervento del collega e sui social alcune foto dell’evento.
Vent’anni fa parlare di rischi professionali era, da un punto di vista assicurativo, come leggere i fondi del caffè. Una teoria di ipotesi basata sul nulla anche perché, pur esistendo una tariffa e delle norme dettate dall’ANIA nessuno chiedeva, intermediari e loro assicurati, delle coperture assicurative.
Gli unici professionisti, del settore legale, interessati erano quelli che per ragioni di lavoro entravano in contatto con assistiti esteri che potevano chiedere loro lumi/delucidazioni in merito alla posizione assicurativa. Andare dall’avvocato era ancora, come illustrato dal Manzoni, un approccio modello Azzeccagarbugli/Lorenzo Tramaglino.
L’avvocato, inteso come si vedeva in certi film anglosassoni o americani, era distante anni luce dai nostri abituali cliché. Solo il comparto medico iniziava, ma fino ad un certo punto, a cogliere una certa necessità di coperture assicurative a fronte di un coinvolgimento nelle richieste di risarcimento. Erano gli anni in cui se si manifestavano “increspature” con gli assistiti che magari chiedevano ad altri legali informazioni interveniva un cordone relazionale e di solidarietà professionale volto a “lenire e sedare”.
Il prestigio dovuto dalla qualifica professionale iniziò ad andare in crisi per varie ragioni: un numero sempre più elevato di avvocati che cercavano affermazioni non cercando accomodamenti facili, una cultura di massa che si andava modificando a livello di consapevolezza dei propri diritti o presunti tali. Cessava così uno status quo poco bellicoso e si entrava in un atteggiamento emotivamente meno conciliante. Anche la sola e lenta consapevolezza metabolizzata della possibilità di adire a vie legali per una separazione o per una causa di lavoro da parte più del potenziale bacino di utenti che della classe forense stessa portò sia ad una maggiore familiarità con l’uso di rivolgersi ad un legale che, di contro, a reazioni negative contro il legale che non aveva fatto il suo dovere professionale.
Ecco la fine dell’avvocato tuttologo e l’arrivo di figure professionali meglio definite con precise profilazioni. Resiste ancora il professionista “indipendente” ma emergono strutture dove più professionisti si associano per meglio gestire gli assistiti. È in questo contesto che la domanda di assicurabilità inizia ad incrementarsi, non ancora a livello dei paesi più avanzati ma qualcosa inizia a vedersi. La svolta epocale con l’enunciazione dei principi è la legge 247 del 2012, da questa data in poi arrivano una serie di norme ed obblighi comportamentali che iniziano a portare un po’ di ordine. Pensiamo agli obblighi formativi, ai doveri di una adeguata informazione ai propri clienti, all’assolvimento dei doveri contributivi nei confronti dell’Ordine per arrivare all’obbligo di avere una polizza di rc professionale. Detto così sembrerebbero delle misure scontate e in molti possono ritenerle quasi superflue, in realtà non è così.
Ordini ed Associazioni hanno svolto e stanno svolgendo un’importante opera di “apostolato” al fine di sensibilizzare gli iscritti molti dei quali, non si sa perché, si ritengono legibus soluti. Per dare uno spessore al lavoro di creazione di una cultura comune agli appartamenti all’Ordine servono e saranno necessari impegni notevoli, basti pensare che durante il periodo pandemico molti iscritti all’Ordine disdettarono le loro coperture assicurative (obbligatorie per l’esercizio della professione) per la semplice ragione che restando a casa la loro utilità era ridotta se non nulla!
Non parliamo dell’atteggiamento verso l’ambito assicurativo che viene visto come inutile e sgradevole balzello, anche importanti Studi Legali “si adeguano” acquistando qualcosa al miglior prezzo; in alcuni casi si comprano polizze di Compagnie inesistenti, fallite o domiciliate in improbabili paesi esotici.
Ma c’è una buona notizia, oltre al lavoro degli Ordini e delle Associazioni, sta emergendo un aspetto poco considerato: la consapevolezza degli assistiti. In misura sempre maggiore i clienti stanno assumendo una sempre maggiore consapevolezza (o presunta tale) dei loro diritti: oggi sono poche le remore e la conflittualità contro il proprio ex-legale è diventata una realtà dalla quale bisogna difendersi. Le misure per una tutela efficacie: fare bene il proprio lavoro, dare preventivamente adeguate informazioni ai clienti in merito a strategie e costi, avere dei gestionali e delle misure di compliance attive ed adeguate. Tutte queste sono attività che assorbono ma sono anche una assoluta panacea per la gestione.
Oggi su un campione di 100.000 assicurati circa il 35 percento sono avvocati, la prima categoria a denunciare sinistri sono proprio questi ultimi. Su cento sinistri 40 sono legati alle attività forensi, dal mancato rispetto dei termini di legge per la presentazione degli atti al mancato esito positivo dell’azione legale. Quest’ultimo non risarcibile ma aspetto sul quale riflettere anche solo per gli aspetti economici/gestionali che comporta. Aggiornarsi professionalmente: un atto di attenzione verso sé stessi!
Primo week end estivo, primi week end nelle località di villeggiatura oppure in piscina, vi proponiamo quindi un gioco con il quale tutti, almeno una volta, ci siamo cimentati soprattutto sotto l’ombrellone!
Trovate di seguito il nostro CRUCIVERBA contenente definizioni basiche per chi opera nel settore della RC Professionale, buon divertimento!
Mandateci le vostre soluzioni! 😉 (se volete la versione PDF scriveteci)
In quest’ultimo mese abbiamo dedicato il nostro blog settimanale alle “novità” introdotte dal Decreto attuativo della Legge Gelli Bianco in ambito assicurativo. Chiudiamo oggi questo ciclo con un esempio pratico non tanto di sinistro generico in ambito Medmal ma dei dubbi e delle domande che tutti noi operatori del settore ci siamo posti in questo ultimo mese. In particolare, a livello concreto, e per concreto intendo in caso di sinistro, cosa succede? E, soprattutto, come vengono gestite le “nuove disposizioni” dettate dal Decreto attuativo in quei procedimenti avviati DOPO l’entrata in vigore del Decreto attuativo ma che coinvolgono polizze emesse PRIMA – quindi in data antecedente – all’entrata in vigore degli stessi?
Come abbiamo avuto occasione di leggere nel post della scorsa settimana, alcuni Tribunali si sono già espressi, ad es. il Tribunale di Locri in data 18.04.2024, ma con il post di oggi vi vogliamo raccontare di un nostro sinistro. Il post di oggi quindi sarà il primo di una serie “a puntate” che “andranno in onda” a seguito di ogni udienza rilevante del procedimento in corso. Per ovvie ragioni non faremo nomi e, al momento, ometteremo di indicare la località dove il procedimento è stato incardinato.
Il nostro assicurato è un medico dermatologo, la polizza colpita dal sinistro ha decorrenza 14 settembre 2020, prevede un massimale di € 500.000, una franchigia di € 2.500 e una retroattività concordata con il medico di 2 anni, pertanto alla data del 14 settembre 2018. L’evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento si è verificato nel mese di gennaio 2018. Il sinistro, quindi, si colloca temporalmente in un periodo non coperto dalle garanzie di polizza e la Compagnia comunica diniego di copertura all’assicurato nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali.
Nel frattempo, la paziente, che si reputa danneggiata dal nostro medico assicurato, ha avviato un procedimento giudiziario e l’assicurato, nonostante il diniego di copertura ricevuto, diniego oggettivamente poco contestabile, ha ritenuto comunque opportuno e necessario coinvolgere la Compagnia.
Ricevuta la chiamata in causa, la Compagnia ha provveduto alla nomina di proprio fiduciario, il quale ha iniziato a lavorare alla comparsa di costituzione. L’udienza di comparizione della Compagnia è fissata per i primi giorni di luglio 2024. Con l’emanazione del Decreto attuativo della Legge Gelli Bianco in ambito assicurativo, quella che sembrava la redazione di una comparsa molto facile ha, in realtà, dato il via libera a diverse domande.
Innanzitutto, il legale della Compagnia si è posto delle domande in merito al massimale di polizza. Nell’acquistare la polizza ricordiamo che il medico aveva scelto un massimale di € 500.000. La Legge Gelli Bianco è entrata in vigore il 01 aprile 2017, l’articolo 10 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE non indica i massimali minimi delle polizze di RC Professionale ma rinvia ad un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il compito di stabilire massimali minimi adeguati alle classi di rischio che verranno individuate. Questo adempimento è stato rispettato solo con il Decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024, la polizza coinvolta nel procedimento risale al 14 settembre 2020, pertanto quello che poteva essere considerato un primo “scoglio” si può ritenere superato.
Secondo “scoglio” la retroattività. La Legge Gelli Bianco articolo 11 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA afferma: “1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché’ denunciati
all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.”
La polizza, ricordo, ha decorrenza 14 settembre 2020 e retroattività 2 anni, pertanto, al 14 settembre 2018, la Legge Gelli Bianco è entrata in vigore il 01 aprile 2017. Ma quante Compagnie prima del 16 marzo 2024 rispettavano questo articolo? Non faceva anche questo articolo parte di quelli che dovevano essere oggetto del successivo intervento a cura del Ministero dello Sviluppo Economico? E perché gli esercenti la professione sanitaria hanno continuato ad acquistare polizze con retroattività inferiore a quella prevista dalla Legge Gelli Bianco? E, infine, perché il Decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024 ha sentito l’esigenza di precisare nuovamente l’efficacia temporale della garanzia?
I dubbi insorti sono più che legittimi, vedremo nel corso del procedimento, e dei prossimi post, come reagirà il Giudice all’eccezioni di inoperatività sollevate dalla Compagnia quindi….seguiteci!
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92
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Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
da alcuni mesi riceviamo richieste di informazioni in merito alle polizze RC professionali del settore Sanità, le cd novità introdotte dalle disposizioni attuative sono molto chiare e non suscettibili di interpretazioni.
È vero che si deve assistere a tentativi di trovare accomodamenti temporanei pur di fornire presunte gradite risposte agli assicurati ma queste “soluzioni” lasciano il tempo che trovano; anche nel passato e per altri casi qualcuno cercò di trovare formule molto fantasiose, come nel caso che tutti ricordiamo in merito al visto per i commercialisti. Alcuni, anche importanti operatori del settore, cercarono soluzioni proponendo incrementi di massimali con la speranza che la modificata capienza potesse essere inclusiva delle nuove insorte responsabilità.
Queste iniziative causarono solamente dei comprensibili aggravi a tutti quegli operatori, come UIA, che si proposero fin dall’inizio con soluzioni in perfetta assonanza con il dispositivo legislativo. Fortunatamente intervenne l’Autorità ribadendo inequivocabilmente sia la ratio del provvedimento che, ad esempio, il fatto di dover proporre un massimale dedicato esclusivamente alla attività oggetto del provvedimento legislativo.
Purtroppo, la storicità poco o nulla insegna, abbiamo assistito a comportamenti simili anche nel caso delle disposizioni relative agli avvocati: se il nuovo massimale minimo previsto era stabilito in 350.000 euro perché si è continuato ad offrire massimali diversi? Cosa pensare, in tempi più recenti, del periodo di durata della garanzia postuma per le asseverazioni? Come dimenticare le richieste più disparate? Il risultato? Creare ulteriori incertezze in un settore che aveva assoluta necessità di una serena disposizione per metabolizzare intelligentemente tutte le problematiche insorgenti.
Ora, nessuno vuole perdere clienti, è un dato di fatto, ma anche nel caso della Legge Gelli proporre dei massimali non in compliance potrebbe causare non pochi problemi sia agli assicurati che agli intermediari. Poniamo il caso che un assicurato con un massimale da 250.000/500.000 euro ritenga che in ragione della sua attività la sua polizza sia adeguata, è un atteggiamento forse anche accettabile ma questo nulla toglie alla precisa ed inequivocabile disposizione che alla scadenza (quasi tutte queste polizze sono di durata un anno) sia obbligato ad avere un massimale aggiornato di almeno un milione. L’unica deroga è nel caso di poli-annualità per polizze aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici, non sono previste altre eccezioni.
La data ultima indicata per provvedere all’adeguamento non è assolutamente una concessione per soprassedere all’obbligo previsto. Se per ragioni squisitamente commerciali si dovesse “accontentare” il cliente/assicurato proviamo ad ipotizzare quali potrebbero essere le conseguenze in caso di sinistro per un importo superiore al massimale di polizza non adeguato? A parte scontate problematiche con le Autorità di sorveglianza, la possibilità (?) di coinvolgere la Compagnia che emette la polizza, chi sarà sicuramente oggetto di azione di risarcimento sarà l’intermediario che ha proposto una copertura inadeguata. Altro dubbio: la Compagnia che assicura la Responsabilità Professionale dell’Intermediario risponderà di questo tipo di sinistro?
Il dispositivo legislativo riconosce la possibilità per l’assicurato di chiedere un immediato adeguamento del massimale prima della scadenza per la vigente polizza; è sua facoltà procedere con la polizza alle condizioni vigenti fino alla scadenza anniversaria, una volta concluso il periodo assicurativo dovrà acquistare un prodotto assicurativo che sia aggiornato. Ribadiamo, la possibilità di mantenere invariato il massimale è previsto unicamente per le polizze di durata pluriennale aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici.
In questo momento di incertezza, UIA ha deciso di emettere, fin da ora, le nuove polizze RC Medici in linea con il dettato di Legge, non procedendo pertanto con emissioni di contratti che prevedano massimali inferiori e retroattività differenti rispetto a quelli indicati dalla normativa.
UIA – Direzione Tecnica
Dopo gli ultimi giorni di festa torna il nostro appuntamento settimanale con il blog Sinistri.
Esattamente un anno fa abbiamo iniziato a parlare di una possibile introduzione di un tetto alla responsabilità dei Commercialisti nell’ambito dei Collegi Sindacali avente lo scopo di rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio. Il 10 Aprile 2024 un articolo de Il Sole 24 Ore intitolava “SINDACI, RESPONSABILITA’ PARAMETRATA AI COMPENSI”. L’aggiornamento riguarda sempre il progetto di legge C 1276 presentato il 04 luglio 2023. Ad oggi il passo avanti compiuto riguarda l’approvazione, in data 09 aprile 2024, del progetto di legge in Commissione Giustizia e il relativo “approdo” alla Camera dei Deputati.
Le principali novità che dobbiamo aspettarci dovrebbero essere le seguenti:
In attesa dell’esito dell’esame del progetto di legge alla Camera dei Deputati, di seguito riportiamo alcune tra le principali richieste di risarcimento legate a questa figura professionale e che fanno parte del nostro lavoro quotidiano:
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato.
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Al prossimo post!
In ambito RC Auto è all’ordine del giorno sentire parlare di azione diretta del danneggiato ma in ambito di RC Professionale unico soggetto legittimato nei confronti della Compagnia Assicurativa è il titolare del contratto. A fronte del pagamento del premio di polizza, il Contraente/Assicurato ha il diritto/dovere di informare l’Assicuratore a seguito del ricevimento di una contestazione o di una vera e propria richiesta di risarcimento danni e di collaborare con lo stesso Assicuratore per la gestione e, se possibile, la risoluzione della pratica.
Vale per tutte le polizze di RC Professionale? Con l’arrivo del decreto attuativo Legge Gelli in ambito assicurativo, in vigore dal 16 marzo 2024, questa “regola” non è più applicabile nell’ambito della RC Professionale medica.
Che cosa comporta questa novità? Il paziente danneggiato potrà decidere di rivolgere la propria richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia Assicurativa del professionista o della struttura sanitaria interessata. La Compagnia dovrà pertanto riscontrare la richiesta, aprire la pratica di sinistro e provvedere alla gestione della stessa con diritto di accesso alla integrale documentazione disponibile.
Per vedere gli effetti e la reale portata di questa novità legislativa dovremo sicuramente attendere alcuni mesi per cui avremo tempo di ritornare sull’argomento. Con questo post vorremmo tuttavia approfittarne per ricordare che, anche in caso di sinistro, e anche in caso di azione diretta del danneggiato, l’assicurato, oltre ad avere diritti, ha anche dei doveri. Doveri che riportiamo di seguito:
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO
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