Autore: Sara Garofalo

  • Un libro per tutti: “ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO…”

    Un libro per tutti: “ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO…”

    Cari lettori e lettrici è un dato oggettivo, anche il mondo assicurativo viene sempre più considerato una vetrina di autocelebrazione, di “quanto siamo bravi”, di quanto siamo i primi”, “di come abbiamo informatizzato tutto”. E’ un mondo fatto di classifiche, dove chi le realizza è sempre casualmente primo, di fantastiche acquisizioni, di mirabolanti prodotti dove tutto è incluso: dal rischio abitazione ai calzini per elefanti.

    Le difficoltà insorgono quando qualcuno ha necessità, dagli intermediari agli assicurati, di parlare con qualcuno per avere anche delle semplici informazioni. In questi banalissimi casi possiamo avere non pochi impedimenti. “Deve aprire un ticket”, quando va bene. I tutor intelligenti che non sono in grado di fornire risposte. Oppure: “grazie, abbiamo ricevuto la tua segnalazione; ti faremo sapere nel più breve tempo possibile”. Sperare di avere riscontri tecnici che esulano dagli algoritmi: impossibile. Le reazioni sono due, o subentra la rassegnazione oppure esplodono comportamenti difficilmente controllabili.

    Il nostro approccio al mondo assicurativo è sempre stato considerato “all’antica”, una valutazione positiva? Negativa? Come tutti abbiamo i nostri estimatori ed anche dei detrattori, nel nostro cerchiamo da sempre di coinvolgere i nostri partner in modo costruttivo, tramite il confronto ed il reciproco scambio di esperienze. Una condotta che dà l’occasione per riflettere a 360 gradi sui problemi lavorativi che permeano le nostre attività.

    Operando in un contesto operativo ancora giovane, 20 anni fa in pochi sapevano cosa fossero le RC Professionali (non parliamo delle D&O!), emerge in tutta evidenza che se la fase di assunzione dei rischi è irta di difficoltà quella della gestione di un sinistro è argomento particolarmente ostico. In questo ultimo caso si parte dal basico concetto, “ho pagato, voi risarcite”; la polizza è un semplice titolo di credito. Una tesi molto semplice, anche troppo. Che il titolare/assicurato con polizza di RC Professionale, scaduta da anni, abbia denunciato il furto dello smartphone accaduto in una baita in montagna è un dettaglio irrilevante. Ma noi, in ogni caso, dobbiamo gestire quanto ci è stato comunicato.

    Da questa e da altre analoghe situazioni il Dipartimento Sinistri ha preso la decisione di realizzare una pubblicazione che ha raccolto, suddividendole per tematiche, alcuni post pubblicati in questo blog.

    “ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO…” è un leggero ed agile compendio realizzato per entrare in confidenza con la parte più impegnativa della vita di una polizza: quando si tratta di dover segnalare una criticità, sul come gestirla efficientemente evitando complicazioni.

    Dovrebbe essere stato redatto in modo semplice ed in forma comprensibile, lo abbiamo testato con dei professionisti. Per andare incontro alle diversità di approccio alla lettura lo abbiamo realizzato sia in cartaceo che in forma elettronica. E’ già disponibile su piattaforma www.amazon.it

    Tutti noi ci auguriamo possa essere il primo di una serie di compendi utili a migliorare la nostra esperienza lavorativa. Siamo ansiosi di conoscere le vostre opinioni!
    Buona lettura!

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  • IL VISTO NON VISTO

    Parliamo oggi di Visto di Conformità.

    Innanzitutto, che cos’è? È un controllo sulla corretta applicazione della normativa tributaria da parte di soggetto abilitato ma estraneo all’amministrazione finanziaria. Apposto generalmente sulle dichiarazioni fiscali, il soggetto abilitato attesta il corretto adempimento degli obblighi tributari. Oggi ne sentiamo parlare molto spesso per la cessione dei crediti in materia di bonus edilizi.

    Chi sono i soggetti abilitati all’apposizione del Visto di conformità? Sono i responsabili dell’assistenza fiscali dei CAF, i commercialisti, i consulenti del lavoro. Quali requisiti devono possedere? Devono essere soggetti abilitati ai servizi telematici ed essere in possesso di apposita abilitazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questi professionisti devono essere in possesso, superfluo dirlo, di apposita polizza di RC Professionale a copertura della specifica attività.

    Come di consueto, riportiamo di seguito alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    1. L’assicurato è un commercialista. Per il proprio cliente appone Visto di conformità in relazione a crediti da portare in compensazione. Dopo alcuni anni, seguito controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, il cliente riceve un atto di recupero dei crediti portati in compensazione in quanto il Visto di conformità all’epoca apposto è stato ritenuto non valido dall’Agenzia delle Entrate. Il soggetto che all’epoca aveva apposto il Visto aveva i requisiti per poterlo apporre, aveva fatto domanda di abilitazione all’Agenzia delle Entrate ma alla data in cui aveva apposto il Visto di conformità non risultava ancora abilitato.
    • L’assicurato è un commercialista. Per il proprio cliente deve apporre il Visto di conformità in relazione alla compensazione di un credito. Seguito verifiche successive da parte dell’Agenzia delle Entrate, il cliente riceve atto di recupero del credito portato in compensazione. Il Visto di conformità apposto all’epoca è risultato non valido in quanto la dichiarazione sulla quale è stato apposto è stata inviata da professionista differente. La normativa di riferimento richiede invece che il professionista che appone il Visto e il professionista che invia la dichiarazione coincidano.

    Lasciamo a Voi lettori le riflessioni su quale dei due sinistri sia potenzialmente coperto dalla polizza di RC Professionale, confermiamo solo che uno dei due sinistri è stato pagato mentre per l’altro purtroppo non abbiamo potuto fare altro che constatare l’inoperatività delle garanzie di polizza.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti.

    Al prossimo post!

  • TECNOLOGI ALIMENTARI – ALCUNI ESEMPI

    Con il post di oggi vogliamo rispondere a richieste, pervenute negli ultimi giorni dai lettori, di avere esempi concreti in relazione alle polizze di RC Professionale per i Tecnologi Alimentari.

    Premessa: chi è il Tecnologo Alimentare? Di cosa si occupa in concreto? È il professionista che studia, progetta, realizza, assicura la produzione alimentare con l’impiego delle tecnologie e dei processi necessari.

    Rientrano nelle competenze del Tecnologo Alimentare attività quali:

    1. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti anche in collaborazione con altri professionisti;
    2. le analisi dei prodotti alimentari; l’accertamento ed il controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti.
    3. la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;
    4. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;
    5. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agroalimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie.

     Il titolo di tecnologo alimentare spetta a colui che ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, ha superato l’Esame di Stato previsto per l’abilitazione all’esercizio della professione, è iscritto ad un Albo Regionale, osserva gli obblighi dell’aggiornamento professionale, rispetta la deontologia professionale secondo un codice deontologico. Anche per questa professione è prevista l’obbligatorietà della polizza di RC professionale.

    Fatta questa premessa generale, di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    1. L’assicurato è un tecnologo alimentare. Riceve incarico dal suo cliente di redigere piano analitico annuale relativo alle procedure, all’autocontrollo e all’adeguamento dell’attività produttiva, secondo lo schema previsto dalla normativa. Nella redazione del piano l’assicurato per errore non inserisce alcuni dei campi richiesti. A seguito di verifica da parte dell’Ente preposto il cliente dell’assicurato si vede recapitare delle sanzioni. All’assicurato viene richiesto di rimborsare le sanzioni comminate al suo cliente a seguito del suo errore. Seguito denuncia di sinistro e valutazione della documentazione necessaria alla corretta istruttoria della pratica il sinistro viene ritenuto in copertura e si procedere alla liquidazione dello stesso al netto della franchigia contrattualmente a carico dell’assicurato.
    • L’assicurato è un tecnologo alimentare. Su incarico di un cliente deve effettuare controlli su una partita di vino prodotta dall’azienda cliente. Successivamente a seguito di controlli la partita di vino viene ritirata dal mercato per la presenza di residui. L’azienda cliente chiede all’assicurato il risarcimento del danno subito individuato nei costi per il ritiro del prodotto e nei danni da immagine. Il danno da immagine, come abbiamo già avuto modo di discutere in precedente post di questo blog, non rientrano nella copertura assicurativa. Per quanto riguarda invece il ritiro del prodotto difettoso dal mercato sussiste polizza ad Hoc che di norma le grandi aziende sottoscrivere proprio per tutelarsi da queste evenienze. Qual è l’errore del professionista invece? Potrebbe essere stato un controllo superficiale oppure un mancato controllo. Ma resta il fatto che i danni lamentati non rientrano nella copertura assicurativa di RC Professionale, mentre, per il mancato controllo o per il controllo superficiale da parte dell’assicurato, si possono effettuare valutazioni relative alla copertura assicurativa solo di fronte a documentazione specifica a supporto della richiesta danni avanzata.

    Speriamo con il post odierno di aver risposto alle domande dei lettori. Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    Al prossimo post!

  • ASSEVERAZIONE, SUPER BONUS, BONUS MINORI, SISMA BONUS….

    Normativa specifica introdotta dal Decreto Rilancio, Decreto Legge 19/05/2020 n. 34, e poi oggetto di svariate e numerose modiche, ancora oggi oggetto di numerose richieste a livello assicurativo e ancora oggi oggetto di numerosi chiarimenti.

    Ma chi è il soggetto Asseveratore? È il tecnico abilitato per la redazione dei documenti necessari per accedere all’agevolazione fiscale prevista dalla normativa. Attenzione! Trattasi di diverso soggetto rispetto a colui che appone il Visto di conformità per la cessione del credito derivante dai lavori di cui alla dichiarazione (asseverazione) rilasciata dal tecnico Asseveratore. Il primo di norma è un tecnico (ingegnere, geometra, perito, architetto…) il secondo di norma è un commercialista o un consulente del lavoro.

    Entrambe le figure sono accomunate dall’obbligo di sottoscrivere una polizza di RC Professionale a garanzia dell’attività svolta e che possa risarcire eventuali danni a soggetti terzi derivanti da un errore nello svolgimento della attività professionale specifica. Della polizza di RC Professionale a copertura dell’attività di apposizione dei Visti di conformità avremo modo di parlare in un prossimo post. Oggi ci dedichiamo alla polizza di RC Professionale a copertura dell’attività di Asseverazione.

    Purtroppo, o per fortuna, ad oggi la casistica dei sinistri derivanti dall’attività di Asseveratore è ancora scarsa, pertanto, nel post di questa settimana, vogliamo rimarcare l’importanza, anche per questa tipologia di rischio, di una corretta compilazione del questionario/modulo di proposta che viene sottoposto al nostro professionista per la stipula della polizza.

    Innanzitutto, le informazioni di base sul rischio:
    1. Quale massimale? Ricordiamo che la normativa chiede una copertura assicurativa pari all’importo dei lavori da asseverare – ecobonus 110% – e comunque non inferiore a € 500.000. Pertanto, se l’importo dei lavori è pari a € 350.000 il professionista deve richiedere un massimale di polizza pari a € 500.000, se l’importo dei lavori è pari a € 625.000 il massimale di € 500.000 non è capiente e la pratica verrà respinta da Enea.
    2. È necessaria la postuma? Il D. L. 34/2020 prevede una garanzia postuma di 5 anni ma l’Agenzia delle Entrate ha 8 anni di tempo per effettuare verifiche e controlli, pertanto, la postuma ideale sarebbe di 10 anni. Da acquistare alla sottoscrizione del contratto o successivamente alla chiusura della pratica l’importante è che il professionista si ricordi di attivare con la propria Compagnia assicurativa la garanzia postuma nei termini e nelle modalità previste dal contratto assicurativo.
    3. Quali soni i dati dell’incarico assunto dal professionista? Per quali bonus verrà rilasciata l’asseverazione? Quando sono iniziati, o inizieranno, i lavori? Qual è l’importo complessivo dei lavori? Dove si trova l’immobile che sarà oggetto di asseverazione?
    4. In caso di polizza intestata ad una Società, quali sono i riferimenti del soggetto Asseveratore (nome, cognome, codice fiscale)?

    L’assunzione del rischio da parte della Compagnia assicurativa, ricordiamo che viene calibrato sulla base di queste informazioni di base, informazioni che sono poi rilevanti anche in caso di sinistro. Quali potrebbero essere i motivi per cui, rispetto a queste informazioni di base, un sinistro potrebbe essere respinto? Vediamo di seguito alcuni esempi:

    1. Massimale di polizza non capiente rispetto all’importo dei lavori
    2. Polizza scaduta, asseverazione rilasciata dopo la scadenza della polizza che non è stata rinnovata e/o prorogata
    3. Asseverazione rilasciata in corso di polizza ma mancato acquisto garanzia postuma e denuncia di sinistro successiva
    4. Asseverazione rilasciata da soggetto differente dal professionista indicato nel questionario/modulo di proposta
    5. Asseverazione rilasciata da soggetto privo dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di Asseveratore
    6. Asseverazione rilasciata su immobile differente rispetto a quello indicato nel questionario/modulo di proposta
    7. Asseverazione rilasciata su immobile di proprietà del soggetto Asseveratore, in questo caso entra in gioco il concetto di terzietà del soggetto danneggiato che abbiamo già trattato sul nostro blog.

    Torneremo sicuramente in argomento prossimamente per esaminare nello specifico i sinistri che, inevitabilmente, nei prossimi anni arriveranno.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 5

    Riprendiamo, dopo la pausa di Ferragosto, il nostro ciclo di casi pratici dedicati ai sinistri inerenti le attività sindacali. Ancora una volta ricordiamo i numeri già evidenziati: 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali, in particolare e su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce derivano sia dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività sia dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo il caso pratico di questa settimana: Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti. Denuncia il sinistro quando riceve, insieme agli altri colleghi, dal Curatore fallimentare della società fallita, atto di citazione per supposti atti di malagestio. A causa di questa cattiva condotta di Amministratori e Sindaci la società si è trovata con un capitale sempre più ridotto fino a quando è stata costretta a dichiarare fallimento.

    Fatto questo breve cenno alla vicenda, ricolleghiamoci ai precedenti post su questo argomento, in particolare al numero 3, e procediamo insieme alle verifiche preliminari. Come prima cosa, abbiamo detto che occorre verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza. Prima verifica da fare riguarda la storicità del rischio con la Compagnia che ha assunto il rischio per il tramite della nostra Agenzia. Nel caso in questione abbiamo per l’assicurato una storicità assicurativa dal 2016, nessun “vuoto” di copertura e nessun cambio di Compagnia.

    Seconda verifica: l’incarico è stato dichiarato nei moduli di proposta compilati di anno in anno per l’assunzione del rischio? La risposta è positiva, l’assicurato in una diligente ed attenta compilazione del modulo di proposta annuale ha sempre indicato i nominativi delle Società presso le quali venivano ricoperti gli incarichi di Sindaco e Revisore legale dei conti, ha sempre indicato i relativi fatturati percepiti e, per scrupolo e maggior completezza dei dati forniti, ha allegato al modulo di proposta la propria Visura camerale.

    Terza verifica: riguarda i bilanci e la situazione patrimoniale della società prima della dichiarazione di fallimento. Richiesti all’assicurato insieme ad altra documentazione, non è emersa alcuna problematica in termini di copertura assicurativa, del resto l’assicurato, in adempimento anche al disposo del Codice Civile art. 1898, aveva già opportunamente segnalato le problematiche che la società poi fallita stava attraversando nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento.

    Completate queste tre verifiche preliminari è possibile affermare che il sinistro denunciato è astrattamente coperto dalle garanzie di polizza. La gestione del sinistro prosegue con il sostegno della Compagnia che, in assenza di eccezioni preliminari di copertura, ha scelto di affiancare l’assicurato nella propria difesa nominando un legale dal panel dei propri fiduciari. In questo modo la Compagnia intende tutelare non solo l’interesse del proprio assicurato ma anche il proprio.

    A distanza di anni dall’apertura di questo sinistro possiamo affermare che siamo in dirittura d’arrivo, la pratica si concluderà con un accordo transattivo che permetterà al Curatore fallimentare di soddisfare, seppure in parte, le proprie pretese – e quelle dei creditori sociali – e all’Assicurato e alla Compagnia di definire il sinistro in termini economicamente accettabili per entrambi.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri argomenti.
    Al prossimo post di approfondimento!

  • CHIUSURA ESTIVA – 14.08.2023 – 18.08.2023

    Nel ricordare che la settimana dal 14.08.2023 al 18.08.2023 i nostri Uffici saranno chiusi, auguriamo a tutti delle serene vacanze!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE  3

    Nuova puntata del nostro ciclo di approfondimento dedicato ai sinistri sulle attività sindacali. Ricordiamo i numeri già evidenziati: 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali, in particolare e su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo un nuovo caso pratico: Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti. Segnala che il Curatore della società presso la quale ha svolto, fino alla dichiarazione di fallimento, l’incarico di Sindaco Unico ha chiesto l’esclusione del suo credito dal progetto di stato passivo sostenendo che l’assicurato abbia violato i doveri professionali connessi allo svolgimento dell’attività di Sindaco Unico. Il Curatore sostiene che i bilanci sarebbero stati alterati nel corso degli anni, che l’attività della società sarebbe continuata pur in assenza del capitale sociale, i piani di risanamento elaborati sono risultati inadeguati. Da ciò è conseguita la dichiarazione di fallimento.

    Fatto un breve sunto della vicenda, vi segnaliamo come procede l’Ufficio sinistri nella gestione della denuncia. Come già accennato nei precedenti post, occorre, come prima cosa, verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza. Prima verifica da fare riguarda la storicità del rischio con la Compagnia che ha assunto il rischio per il tramite della nostra Agenzia.

    Seconda verifica: l’incarico è stato dichiarato nei moduli di proposta compilati di anno in anno per l’assunzione del rischio? Ricordiamo che i moduli di proposta prevedono specifica parte dedicata agli incarichi: alla tabella SPLIT DEL FATTURATO troviamo

    Sindaco  Revisore legale dei Conti (obbligatorio compilare la tabella alla pagina successiva)
    Di cui fatturato per società quotate in Borsa
    ATTIVITA’/MANSIONE (in caso di Studio indicare anche il cognome e nome)NOMINATIVO DELLA SOCIETÀSETTORE MERCEOLOGICO DELLA SOCIETÀDATA DI INIZIO ATTIVITA’DATA DI FINE ATTIVITA’
         
         
         

    Segnaliamo l’importanza di compilare correttamente e in modo chiaro e completo queste voci per permettere la giusta assunzione del rischio a maggior tutela del cliente.

    Terza verifica: riguarda i bilanci e la situazione patrimoniale della società prima della dichiarazione di fallimento. Anche in questo caso ricordiamo che il modulo di proposta prevede domande specifiche e anche in questo caso segnaliamo l’importanza di rispondere correttamente, completamente e onestamente alle stesse:

    Completate queste tre verifiche preliminari è possibile per l’Ufficio sinistro capire se il sinistro denunciato è astrattamente coperto dalle garanzie di polizza. La gestione del sinistro prosegue poi sulla base della documentazione che viene prodotta a sostegno delle contestazioni rivolte all’assicurato e a sostegno della richiesta risarcitoria. Ricordiamo che anche in questo caso non è sufficiente contestare al professionista degli errori o delle mancanze e dirgli di denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa, come sempre chi ritiene di aver subito un danno da un professionista ha onere di dimostrare il danno, il nesso causale e la quantificazione dello stesso.

    12) L’assicurato o alcun membro del proprio staff, è attualmente o è stato in passato sindaco o revisore dei conti, o consigliere di amministrazione di società o di enti:

     che sono stati oggetto di “Amministrazione Controllata” Si No
     che sono stati dichiarati in stato di insolvenza Si No
     che sono stati sottoposti a procedure concorsuali Si No
     per le quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra Si No

    13) Le società indicate al punto precedente risultano con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482 bis c.c.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dal numero 4) dell’art. 2463 c.c. – art. 2482 ter c.c.? Si No

    Se sì indicare il vecchio capitale _________________ e il nuovo capitale ______________________

    Per chiudere vogliamo ricordare che le variazioni avvenute in corso di polizza relative agli incarichi sindacali assunti dall’assicurato vanno segnalate alla Compagnia assicurativa come previsto dalle condizioni contrattuali ma anche dallo stesso Codice Civile:

    5. Aggravamento o Diminuzione del rischio L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 15 giorni da quando ne viene a conoscenza. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile)

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri argomenti.

    Al prossimo post di approfondimento!

  • OBBLIGO DI MEZZI E OBBLIGO DI RISULTATO – PARTE 1.

    Spesso quando il cliente non è soddisfatto il nostro professionista assicurato si sente dire “Lei aveva l’obbligo di raggiungere quel risultato per me” inteso come vincere una causa, ottenere quel finanziamento pubblico, ottenere l’annullamento di una cartella esattoriale…. Ma è davvero questo l’impegno che un professionista può assumersi nello svolgimento della propria attività?

    Prima di tutto, che cosa vuol dire obbligo di risultato? Le obbligazioni di risultato sono quelle in cui un soggetto, il debitore, si impegna a realizzare un certo obiettivo, indipendentemente da una specifica attività strumentale. È un obbligo applicabile a tutti i professionisti? Diremmo di no.

    All’obbligo di risultato si contrappone l’obbligo di mezzi ovvero quelle obbligazioni in cui un soggetto, il debitore, è tenuto a svolgere un’attività determinata senza tuttavia assicurare, o poter assicurare, che da quella attività derivi un determinato risultato. È un obbligo applicabile a tutti i professionisti? Diremmo di sì.

    Nel post di oggi andiamo ad esaminare alcuni dei nostri casi pratici.

    1. Professionista Avvocato, assume incarico di opporsi ad un provvedimento di sfratto. Il professionista garantisce al proprio cliente che, a seguito dell’attività svolta, lo sfratto non verrà eseguito. Il nostro Avvocato, ancora giovane e nuovo nell’ambiente, forse un po’ troppo desideroso di mettere in pratica le proprie competenze e di fare bella figura, non considera tuttavia che la decisione ultima sulla procedura avviata sarà presa da un soggetto terzo, il Giudice. E purtroppo il risultato finale non è quello desiderato. Il nostro Avvocato ha messo in campo tutte le sue conoscenze e agito utilizzando i mezzi a sua disposizione. Cosa può essere contestato all’Avvocato? Di aver illuso il proprio cliente? Forse… E la richiesta di risarcimento che viene avanzata dal suo cliente sarà coperta dalla polizza di RC Professionale dell’Avvocato? L’Avvocato ha un obbligazione di mezzi nei confronti dei propri clienti, i mezzi sono stati utilizzati correttamente, non ci sono stati errori nella procedura semplicemente la richiesta non poteva essere accolta. C’è stato un danno a termini di polizza? Se la risposta è no allora la Compagnia assicurativa non può intervenire.

    2. Professionista Agronomo, assume incarico di predisporre la pratica per permettere al proprio cliente di ottenere un finanziamento pubblico. La documentazione viene predisposta ed inviata, il cliente tuttavia riceve un finanziamento inferiore rispetto a quello da lui desiderato e paventato dal professionista. Anche questo professionista ha un obbligo di mezzi nei confronti del proprio cliente. Il cliente voleva ottenere 100 di finanziamento ma ha ottenuto solo 80. A cosa è dovuta la differenza? Ad un errore nella predisposizione della documentazione? Ad un errore di calcolo da parte del professionista? Oppure al fatto che il finanziamento era calcolabile sulla base di punteggi attribuiti da una Commissione? Oppure era un finanziamento “a scalare”? In questo caso il professionista è venuto meno al suo obbligo di mezzi nei confronti del cliente? Oppure il risultato finale non era strettamente correlato all’attività svolta dal professionista? C’è stato un danno a termini di polizza? La risposta è dipende e la possibilità che la Compagnia assicurativa dell’Agronomo intervenga a risarcire il danno dovrà essere valutata caso per caso.

    3. Professionista Commercialista, assume incarico di impugnare una cartella esattoriale. Il professionista garantisce al proprio cliente che, a seguito dell’attività svolta, la cartella verrà annullata, se non in tutto almeno in parte, sussistendo i relativi presupposti. Il nostro Commercialista tuttavia commette un errore e l’impugnazione viene fatta oltre i termini previsti. Il risultato è immaginabile, ma in questo caso cosa può essere contestato al Commercialista? Anche questo professionista ha un obbligo di mezzi. La garanzia dell’annullamento, totale o parziale, della cartella non è considerabile errore professionale ma è errore professionale aver impugnato oltre il termine. In questo caso il professionista è venuto meno al suo obbligo di mezzi nei confronti del cliente, non li ha utilizzati in modo corretto. C’è stato un danno a termini di polizza? La risposta in questo caso è sì e la Compagnia assicurativa potrà intervenire nei termini e nei limiti stabiliti dal contratto.

    Ci fermiamo qui per oggi, ma prossimamente riprenderemo l’argomento con qualche esempio relativo a professioni tecniche e professioni mediche.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    Al prossimo post!

  • CLAIMS MADE ULTIMI AGGIORNAMENTI

    Con il post di questa settimana torniamo a parlare di Claims Made.

    Ricordiamo innanzitutto cosa si intende per Claims Made: espressione inglese traducibile con “a richiesta fatta”; regime applicabile alle polizze di Responsabilità Civile verso Terzi, con esclusione della RC Auto; l’applicazione di questo regime comporta che le garanzie di polizza vengono attivate qualora la richiesta di risarcimento deve essere ricevuta dall’assicurato in corso/vigenza di polizza e che la denuncia del sinistro venga fatta alla Compagnia assicurativa in corso/vigenza di polizza.

    Da quando è stata introdotta questa clausola si è discusso periodicamente della sua validità partendo dalla vessatorietà, passando dalla valutazione della meritevolezza della stessa per arrivare ad una indagine accertativa di eventuali squilibri giuridici del contratto assicurativo. Qual è lo stato dell’arte dopo i primi 5 mesi del 2023? Di seguito le pronunce più recenti:

    1. Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 9476/2023, depositata il giorno 06/04/23: ambito specifico contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale, il principio stabilito dalla Corte di Cassazione è che “in questi contratti assicurativi rileva come sinistro non il semplice fatto causativo del danno ma la richiesta di risarcimento del danneggiato rivolta al soggetto assicurato che, nei tempi previsti dalla polizza, la deve trasmettere alla compagnia assicurativa”.

    2. Corte di Appello Napoli, sentenza pubblicata il 07/04/2023, ambito specifico contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale “… “… L’appello principale deve essere accolto in quanto a giusta ragione le coassicuratrici appellanti invocano la formazione del giudicato esterno in ordine alla validità della clausola Claims Made. “… La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15096/2021 del 31.05.2021, ha infatti deciso altra controversia tra le parti…sancendo in via definitiva la validità di tale contratto stipulato in regime di Claims made. Il tenore della decisione in questione è infatti il seguente: “Preliminarmente, merita evidenziare che la Corte del gravame, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato la domanda di manleva formulata dall’### qui ricorrente nei confronti delle proprie compagnie di assicurazione sul presupposto che la clausola Claims made, non fosse né vessatoria ex art. 1341 cod. civ., né immeritevole di tutela in forza dello scrutinio in concreto svolto dal giudice di merito ex art. 1322, secondo comma, cod. civ., con riferimento al sinistro verificatosi nel ### e denunciato nel 2008. Di conseguenza, ritenuta valida la clausola de qua, il giudice di secondo grado ha escluso che la richiesta risarcitoria, intervenuta nel 2008, fosse coperta dalla polizza invocata dall’### che copriva esclusivamente i danni le cui richieste risarcitorie fossero pervenute nel suo periodo di efficacia (dal 30/09/2000 al 30/09/2001) e purché relative a fatti colposi avvenuti in tale periodo o nell’anno antecedente alla data della stipula.”

    3. Corte di Appello Bari, sentenza pubblicata il 12/05/2023, ambito specifico contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale, lettura della clausola Claims Made rispetto ai principi introdotti dalla L. 24/2017 Legge Gelli Bianco, la Corte di Appello ha “ritenuto nulla, perché tale da snaturare la causa rendendo di fatto impossibile l’esercizio del diritto, una clausola “Claims made” stipulata prima dell’emanazione della l.24/17 la quale, nonostante il rilevante premio versato dalla struttura sanitaria, estendeva l’operatività del contratto a soli quattro anni e mezzo antecedenti la sua conclusione, escludendola invece rispetto a una richiesta di risarcimento formulata dopo la fine del periodo assicurato ma in aggiunta a richiesta formulata durante quel periodo dagli stessi soggetti sulla base del medesimo fatto illecito”.

    Insomma, nonostante la clausola Claims Made sia presente nei contratti assicurativi ormai da svariati anni, il dibattito relativo si può considerare, ancora oggi, aperto e all’ordine del giorno.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

    Al prossimo post!

  • GLI INCARICHI SINDACALI E LE POLIZZE DI R.C. PROFESSIONALE

    E’ notizia di questi giorni, è stato annunciato un tetto alla responsabilità dei Commercialisti nell’ambito dei Collegi Sindacali. Lo scopo è introdurre un tetto alla responsabilità e rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio. In attesa di conoscere le novità che verranno introdotte dalla normativa vogliamo, con questo post, fare un breve cenno a quanto accade oggi.

    Innanzitutto che cosa si intende per Collegio Sindacale? Il collegio sindacale, in Italia, è un organo di vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative. La normativa di riferimento è il Codice Civile. Quali sono i doveri del Collegio Sindacale? Secondo l’art. 2403 Codice Civile: Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

    In ambito di responsabilità civile cosa comportano questi doveri? L’art. 2407 Codice Civile dispone: I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

    Ma, in concreto, quando ai singoli membri del Collegio Sindacale viene chiesto di rispondere di eventuali danni dagli stessi commessi nell’esercizio delle loro funzioni? Noi dell’ufficio sinistri riceviamo denunce che rinviano genericamente ad una malagestio (cattiva gestione – gestione inefficace) del Collegio Sindacale, ma cosa si intende nello specifico? Vediamo alcuni casi concreti.

    1. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società X, dichiarata fallita nel 2018, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come irregolarità nella gestione: tardivi versamenti di natura fiscale, previdenziale e contributiva ed inserimento poste inesistenti o errate nel libro di magazzino.

    2. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Y, dichiarata fallita nel 2016, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come mancata vigilanza rispetto all’attività posta in essere dall’Amministratore Unico della società.

    3. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Z, dichiarata fallita nel 2019, chiede di essere ammesso allo Stato Passivo ma, su richiesta del Curatore fallimentare, il Giudice non accoglie la richiesta. In questo caso la malagestio viene identificata come sostegno ingiustificato ad un piano di risanamento non attuabile.

    Questi sono solo alcuni di una lunga serie di esempi di cui potremmo discutere. Ogni situazione che viene denunciata viene poi contestualizzata rispetto alla polizza che viene coinvolta nel sinistro e la gestione della pratica varia di volta in volta. Certamente siamo molto curiosi di vedere quali modifiche ed innovazioni intende apportare il legislatore in quest’ambito. Seguiremo le novità in materia e torneremo sicuramente a trattare questo argomento!

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

    Al prossimo post!