Autore: Sara Garofalo

  • LA TERZIETA’ E LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE

    “Sono un commercialista, da anni ormai gestisco la contabilità dei miei clienti e, ovviamente, anche la mia personale. Io di me mi fido del resto. Sono preciso, puntuale, scrupoloso. In tanti anni di professione non mi è mai sfuggita una scadenza. Mi tengo aggiornato, e non solo per questa storia dei crediti che impone l’Ordine ma per mio scrupolo personale. La materia è complessa, sempre in evoluzione mica posso pensare di tenere la contabilità come 10 anni fa! Eppure…..eppure….anche io oggi mi rendo conto di aver commesso un errore. Eccolo: l’avviso di accertamento, la busta dell’Agenzia delle Entrate, tanto temuta eppure oggi è arrivata. E per fortuna che la contestazione riguarda la mia dichiarazione dei redditi e non quella di un cliente. Almeno non devo giustificarmi. Comunque ecco le sanzioni….Però aspetta: da anni pago la polizza di Responsabilità Civile Professionale, pago puntuale, senza problemi, non ho mai chiesto nulla….adesso è il turno della Compagnia di dare. Mica potrà sempre ricevere da me! Ecco qui, compilo il modulo di denuncia, invio via mail e adesso aspettiamo la risposta.”

    Ed ecco la risposta:

    l’Ufficio sinistri esamina la documentazione, in particolar modo l’avviso di accertamento e purtroppo l’unica risposta che può fornire è l’inoperatività delle garanzie assicurative sottoscritte. La polizza di Responsabilità Civile Professionale infatti ha tra i suoi presupposti la terzietà del soggetto che ha subito un danno a seguito del comportamento professionale del professionista assicurato. Un terzo, quindi un soggetto diverso, un soggetto altro rispetto all’assicurato, deve aver subito il danno e chiedere al professionista il risarcimento dello stesso. Nel caso sopra illustrato invece il danno è personale, diretto dell’assicurato. La sanzione imposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’errata dichiarazione dei redditi che il professionista assicurato ha effettuato in questo caso a sé stesso, è una sanzione personale che ha uno scopo ben preciso: “insegnare” al soggetto sanzionato a non commettere nuovamente l’errore per evitare una nuova sanzione. Se le sanzioni dirette a sé stessi potessero essere oggetto di specifica copertura assicurativa verrebbe meno la finalità che l’ordinamento giuridico intende raggiungere.

  • UN AVVOCATO SFORTUNATO

    Dopo quasi 40 anni di onorata carriera mi trovo costretto a denunciare un sinistro alla mia Compagnia assicurativa. Nel Dicembre 2012 assumo l’incarico di predisporre un’opposizione a Decreto ingiuntivo. La mia difesa si basava su argomentazioni ritenute all’epoca solide e fondate: incompetenza territoriale, improponibilità ed improcedibilità della domanda. Il Giudice di Pace adito si pronunciò all’epoca solo sul principio dell’incompetenza territoriale senza entrare nel merito e accogliendo la mia domanda. La sentenza però venne appellata e il nuovo Giudice riformò totalmente la sentenza del Giudice di pace condannando la mia cliente al pagamento delle spese del giudizio. Rileggendo ora la sentenza mi accorgo di essere stato superficiale nella gestione dell’incarico professionale:

    • Non ho aderito alle linee difensive adottate dai colleghi che avevano seguito le cause parallele dei colleghi della mia assistita (e che ovviamente hanno vinto le loro cause)
    • Non ho informato la mia assistita della temerarietà dell’azione che stavamo proponendo
    • Ho basato le mie tesi su una sentenza della Corte di Cassazione ritenendola a mio favore, purtroppo davanti al Giudice mi sono dovuto ricredere e ho dovuto ammettere di non aver letto attentamente la sentenza

    Tutti questi errori hanno portato ad una pronuncia di condanna per la mia assistita che, a seguito della sentenza, mi ha chiesto la restituzione delle somme a me corrisposte per lo svolgimento dell’attività professionale nonché il risarcimento del danno a Lei derivato. Non mi resta altro che denunciare il sinistro e chiedere l’attivazione della copertura assicurativa….

    COME HA AGITO LA COMPAGNIA?

    Dopo attenta disamina della documentazione resa disponibile dall’assicurato, per altro in termini molto rapidi, e grazie alla sua attenta collaborazione, riscontrati gli errori commessi, confermato che la causa poteva arrivare ad esiti ben diversi, la Compagnia ha verificato se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente:

    • sia riconducibile alla condotta dell’avvocato assicurato
    • se un danno vi sia stato effettivamente
    • e, infine, se, ove l’avvocato assicurato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni

    ha accertato inoltre i presupposti contrattuali per l’attivazione delle garanzie assicurative: termini di denuncia, rispetto della clausola Claims Made, applicazione della retroattività di polizza, mancanza di conoscenza pregressa o di altre ragioni ostative e ha riconosciuto l’indennizzabilità del sinistro denunciato.
    Con una premessa fondamentale: la restituzione delle somme corrisposte dal reclamante all’assicurato per lo svolgimento dell’attività professionale non è e non può essere oggetto di copertura assicurativa. Si è proceduto pertanto al risarcimento nei confronti della reclamante delle 
    somme riconosciute come danno ovvero l’importo delle spese di giudizio che la stessa ha dovuto pagare a seguito delle sentenze.