Autore: Sara Garofalo

  • Le MGA – conoscere i propri partner – terza parte

    Chiudiamo la nostra serie di post dedicata alle MGA con questa domanda: Come vengono viste o considerate le Mga in Italia?

    In Italia, le MGA hanno una percezione e un posizionamento particolare nel mercato assicurativo:

    Aspetti Regolamentari: Inquadramento come intermediari (A o B), Controllo IVASS più stringente, Necessità autorizzazioni specifiche, Requisiti patrimoniali definiti, Obblighi di compliance locali, Responsabilità professionali elevate.

    Percezione del Mercato: Modello ancora poco diffuso, Necessità di educazione del mercato, Resistenze culturali tradizionali, Diffidenza iniziale degli operatori, Crescente interesse dei broker, Riconoscimento della specializzazione.

    Punti di Forza Riconosciuti: Specializzazione tecnica, Flessibilità operativa, Rapidità decisionale, Conoscenza mercato locale, Servizio personalizzato, Innovazione di prodotto.

    Criticità Percepite: Dimensioni limitate, Capacità finanziaria, Sostenibilità del modello, Costi di struttura, Dipendenza dalle compagnie, Competizione con canali tradizionali.

    Trend di Sviluppo: Crescente interesse delle compagnie, Specializzazione in nicchie, Digitalizzazione processi, Partnership strategiche, Focus su rischi emergenti, Evoluzione verso servizi integrati.

    Approfondiamo la percezione del mercato italiano verso le MGA:

    Dal punto di vista delle Compagnie: Iniziale scetticismo sulla delega di poteri, Preoccupazione sul controllo del business, Interesse crescente per la specializzazione, Valutazione come canale complementare, Attenzione ai costi di gestione, Focus sulla solidità finanziaria.

    Dal punto di vista dei Broker: Opportunità di accesso a rischi speciali, Apprezzamento per la velocità decisionale, Timore di competizione sui grandi clienti, Valutazione della stabilità partnership, Interesse per soluzioni innovative, Attenzione alla qualità del servizio.

    Dal punto di vista dei Clienti finali: Limitata conoscenza del modello, Percezione di maggiore specializzazione, Apprezzamento per servizio personalizzato, Incertezza sulla solidità, Focus sulla continuità del servizio, Valutazione costi/benefici.

    Evoluzione della Percezione: Da operatore “di nicchia” a partner strategico, Crescente riconoscimento professionale, Maggiore accettazione del modello, Superamento resistenze iniziali, Valorizzazione competenze tecniche, Riconoscimento ruolo innovativo.

    Aree di Miglioramento Percepite: Necessità di maggiore comunicazione, Bisogno di track record più lungo, Richiesta di maggiore trasparenza, Sviluppo brand awareness, Rafforzamento strutturale, Consolidamento reputazionale.

    Saremo lieti di tornare sulle tematiche sopra descritte, attendiamo un vostro contributo al fine di dare la maggiore chiarezza possibile alla “dimensione MGA”, conoscere tutte le opportunità presenti sul mercato può essere solamente un arricchimento professionale.

    UIA Direzione Tecnica

  • Le MGA – conoscere i propri partner – seconda parte

    Proseguiamo il nostro ciclo di post dedicato alle MGA. Come anticipato la scorsa settimana, oggi parliamo di:

    Le differenze nella gestione dei sinistri tra MGA e grossista:
    MGA – Gestione Sinistri: Autonomia gestionale diretta, Processo decisionale interno, Liquidazione autonoma (entro limiti), Team specializzato interno, Network di periti proprio, Sistema gestionale dedicato, Reportistica diretta alla compagnia, KPI specifici da rispettare.
    Grossista – Gestione Sinistri: Ruolo di intermediazione, Nessun potere decisionale, Trasmissione alla compagnia, Supporto amministrativo, Utilizzo network compagnia, Sistema di tracking base, Ruolo informativo verso cliente, KPI commerciali.

    Differenze Operative:
    MGA: Tempi di gestione più rapidi, Maggiore flessibilità decisionale, Costi di gestione propri, Responsabilità diretta.
    Grossista: Tempi dipendenti dalla compagnia, Nessuna flessibilità decisionale, Costi a carico della compagnia, Responsabilità limitata.

    Flusso Informativo
    MGA: Gestione diretta con il cliente, Comunicazione integrata, Monitoraggio continuo, Reporting completo.
    Grossista: Intermediazione delle comunicazioni, Flusso informativo mediato, Monitoraggio passivo, Reporting base.

    Le prospettive di sviluppo delle MGA nel mercato assicurativo:
    Evoluzione Tecnologica: Implementazione sistemi AI per underwriting, Automazione processi decisionali, Blockchain per gestione contratti, Analytics avanzati per pricing, Integrazione IoT per valutazione rischi, Platform economy approach.
    Specializzazione di Mercato: Focus su rischi emergenti, Sviluppo prodotti parametrici, Coperture cyber evolute, Soluzioni ESG-oriented, Prodotti pay-per-use, Micro-insurance.
    Modelli di Business: Evoluzione verso MGU (Managing General Underwriter), Partnership strategiche con InsurTech, Integrazione servizi value-added, Revenue sharing innovativi, White label solutions, Embedded insurance.
    Espansione Geografica: Sviluppo cross-border, Hub specialistici, Network internazionali, Partnerships locali, Piattaforme multi-paese, Standardizzazione processi.
    Sfide Future: Compliance normativa crescente, Competizione aumentata, Necessità investimenti tech, Gestione cyber risk, Evoluzione competenze, Sostenibilità del modello.

    Espansione geografica.
    Analizziamo in dettaglio le strategie di espansione geografica delle MGA:
    Modelli di Sviluppo Internazionale: Freedom of Services (FoS), Branch locali, Partnership con MGA locali, Acquisizioni mirate, Joint ventures strategiche, Hub & Spoke model.
    Fattori Chiave per l’Espansione: Conoscenza normativa locale, Network di riassicurazione, Competenze linguistiche, Presenza di talent pool, Infrastruttura tecnologica, Capacità distributiva locale.
    Approccio per Area Geografica Europa: Passporting rights, Armonizzazione normativa, Cross-border operations, Mercato unico digitale.
    Strategie Operative: Centralizzazione decisionale, Sistemi IT scalabili, Procedure standardizzate, Team internazionali, Gestione multi-valuta, Reporting consolidato.

    UIA Direzione Tecnica

  • Le MGA – conoscere i propri partner

    Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
    in un contesto sempre più aperto a soluzioni assicurative snelle ed in grado di rispondere alle domande del mercato possono crearsi situazioni di confusione dei ruoli nell’identificazione dei partner assicurativi: avere una chiara e netta idea delle operatività dei propri interlocutori è fondamentale per evitare fraintendimenti che possono essere causa di non pochi grattacapi con i clienti/assicurati. Distinguere le responsabilità in modo che ognuno si assuma gli obblighi che competono non è un dato così assodato. Se facciamo per un istante mente locale a domanda rimasta insoddisfatta le probabilità che l’assicurato possa ritenervi responsabili per le scelte del prodotto assicurativo rivelatosi inadeguato coinvolgono sempre il proponente ultimo, Voi.

    UIA è una MGA (Managing General Agent) assicurativa è una struttura specializzata che opera nel settore assicurativo con specifiche caratteristiche:
    Definizione e Ruolo: Intermediario specializzato con poteri delegati, Gestisce il business per conto delle compagnie assicurative, Ha autonomia nella sottoscrizione dei rischi, Può gestire sinistri e amministrazione.
    Responsabilità Principali: Sottoscrizione delle polizze, Valutazione dei rischi, Definizione dei premi, Gestione del portafoglio, Amministrazione dei contratti.
    Caratteristiche Distintive: Mandato assicurativo esteso, Competenze tecniche specifiche, Specializzazione in nicchie di mercato, Capacità di innovazione prodotti.
    Vantaggi Operativi: Maggiore flessibilità, Specializzazione tecnica, Rapidità decisionale, Conoscenza del mercato locale, Efficienza operativa.
    Relazioni di Business: Con compagnie assicurative, Con broker e agenti, Con clienti finali, Con fornitori di servizi.

    Ma quali sono le differenze con un grossista assicurativo? Ecco le principali differenze tra una MGA e un grossista assicurativo:

    Poteri e Autonomia
    MGA: Ha poteri di sottoscrizione delegati, Può definire autonomamente i premi, Gestisce direttamente il portafoglio, Ha autonomia nella gestione dei sinistri.
    Grossista: Non ha poteri di sottoscrizione diretti, Agisce come intermediario puro, Deve riferirsi alla compagnia per decisioni, Non gestisce sinistri autonomamente.

    Relazione con la Compagnia
    MGA: Rapporto diretto e partnership strategica, Accordi di lungo termine, Condivisione del rischio, Gestione delegata del business.
    Grossista: Rapporto commerciale standard, Accordi distributivi classici, Nessuna condivisione del rischio, Ruolo principalmente distributivo.

    Struttura Operativa
    MGA
    : Struttura tecnica complessa, Team Underwriting dedicato, Sistemi gestionali avanzati, Competenze specialistiche interne.
    Grossista: Struttura commerciale prevalente, Focus sulla distribuzione, Sistemi gestionali standard, Competenze commerciali prioritarie.

    Target di Mercato
    MGA: Nicchie specifiche di mercato, Rischi speciali, Soluzioni personalizzate, Innovazione di prodotto.
    Grossista: Mercato più generalista, Prodotti standardizzati, Focus su volumi, Distribuzione tradizionale.

    Vedremo nel prossimo post un altro aspetto, non secondario: come vengono gestiti i sinistri da una MGA e da un grossista?
    UIA Direzione Tecnica

  • La 5.0 – Le responsabilità dei professionisti

    A cura della Direzione Tecnica

    Le responsabilità dei professionisti secondo l’art. 5.0 possono essere analizzate da diverse prospettive che possiamo analizzare qui di seguito.

    Responsabilità nella progettazione e sviluppo: valutare attentamente i rischi potenziali dei sistemi automatizzati, garantire la trasparenza degli algoritmi utilizzati, implementare meccanismi di controllo e supervisione, documentare adeguatamente le scelte progettuali.

    Responsabilità etiche: rispettare i principi di non discriminazione, garantire l’equità nell’accesso ai servizi, proteggere la privacy degli utenti, considerare l’impatto sociale delle soluzioni sviluppate.

    Responsabilità tecniche: mantenere aggiornate le proprie competenze, garantire la sicurezza dei sistemi, implementare soluzioni robuste e affidabili, prevedere procedure di backup e disaster recovery.

    Responsabilità legali: rispettare le normative vigenti sulla protezione dei dati, garantire la conformità agli standard di settore, prevedere adeguate coperture assicurative, documentare le procedure di compliance.

    Uno degli aspetti peculiari che afferiscono al professionista è quello delle responsabilità nelle attività di certificazione. I momenti di criticità devono essere evidenziati. 

    Responsabilità nella fase di valutazione: verificare accuratamente la conformità ai requisiti tecnici, analizzare la documentazione fornita dal cliente, condurre test approfonditi sui sistemi, mantenere l’imparzialità nel processo valutativo.

    Responsabilità documentali: produrre report dettagliati delle verifiche effettuate, conservare evidenze delle attività svolte, garantire la tracciabilità del processo di certificazione, aggiornare la documentazione secondo gli standard richiesti.

    Responsabilità professionali: mantenere aggiornate le competenze specifiche, rispettare i codici deontologici, garantire la riservatezza delle informazioni, segnalare eventuali conflitti di interesse.

    Responsabilità di controllo: verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti, effettuare audit di sorveglianza, gestire le non conformità rilevate, implementare azioni correttive quando necessario.

    Responsabilità verso gli stakeholder: comunicare chiaramente con i clienti, informare tempestivamente su modifiche normative, gestire i reclami in modo professionale, mantenere la trasparenza del processo.

    In questo contesto abbastanza complesso approfondiamo il tema delle responsabilità professionali nella 5.0:

    Competenze Professionali: obbligo di formazione continua specifica nel settore AI, aggiornamento costante sulle evoluzioni normative, specializzazione in aree tecniche pertinenti, mantenimento delle certificazioni professionali necessarie.

    Obblighi Deontologici: indipendenza nel giudizio professionale, obiettività nelle valutazioni, integrità nell’esercizio dell’attività, rispetto dei principi etici della professione.

    Gestione della Riservatezza: protezione dei dati sensibili dei clienti, rispetto degli accordi di non divulgazione, sicurezza nella gestione documentale, controllo degli accessi alle informazioni.

    Responsabilità di Ruolo: accuratezza nelle verifiche tecniche, correttezza nelle attestazioni rilasciate, tempestività nelle comunicazioni, tracciabilità delle decisioni prese.

    Gestione dei Conflitti: identificazione preventiva di potenziali conflitti, dichiarazione di eventuali interessi conflittuali, astensione in caso di incompatibilità, documentazione delle situazioni critiche

    Ma quali possono essere le maggiori aree di criticità nel caso di certificazioni che non corrispondano alle aspettative, le responsabilità civili professionali? Risarcimento danni diretti causati da errori/omissioni, la copertura assicurativa professionale obbligatoria, la responsabilità per perdite economiche conseguenti, l’obbligo di rimedio a proprie spese.

    Tralasciando, per evidenti motivi, gli ambiti penali, altre problematiche possono insistere sulla Responsabilità Disciplinare verso l’ordine professionale, il rispetto al codice deontologico, la possibilità di sanzioni disciplinari applicabili fino alla sospensione dall’attività.

    Non vanno dimenticati anche i cd Obblighi Correttivi: identificazione immediata delle non conformità, comunicazione tempestiva agli interessati, piano di azioni correttive, rivalutazione completa se necessario.

    Massima attenzione alle Conseguenze Operative che possono tradursi in: Revoca delle certificazioni non conformi, Nuova verifica dei processi di valutazione, Revisione delle procedure interne, Implementazione di controlli aggiuntivi. Aggravi non proprio irrilevanti.

    Per evitare empasse di questa portata il professionista dovrà sempre aver presente la eventualità della adozione di Misure Preventive come: Rafforzamento dei controlli interni, Documentazione più dettagliata, Doppia verifica delle valutazioni, Formazione specifica aggiuntiva.

    Tra i compiti dei professionisti l’Identificazione delle non conformità è un processo critico che richiede un approccio sistematico, vediamole nel dettaglio:

    Tipologie di Non Conformità: Non conformità critiche (impatto sulla sicurezza/legalità), Non conformità maggiori (impatto sul sistema), Non conformità minori (deviazioni limitate), Osservazioni (potenziali miglioramenti).

    Molto importante al fine di evitare possibili addebiti di responsabilità professionale è il Processo di Identificazione che deve insistere su: Analisi documentale dettagliata, Verifica dei requisiti tecnici, Controllo dei parametri di performance, Valutazione degli output del sistema, Confronto con gli standard di riferimento.

    La complessità della 5.0 inevitabilmente richiede degli Strumenti di Rilevamento: Checklist di controllo specifiche, Sistemi di monitoraggio automatico, Tool di analisi dei dati, Report di audit precedenti, Feedback degli stakeholder.

    Un altro rilievo che può essere fonte di criticità sono le Tempistiche di Gestione per le quali indichiamo: l’Identificazione immediata, la Documentazione tempestiva, la Comunicazione entro 24/48 ore, il Piano d’azione entro tempi definiti e non ultimo il Monitoraggio continuativo.

    Un suggerimento: in molti casi di segnalazione di criticità emergono lacune nella Documentazione necessaria; buona norma avere sempre nel panel dei vari strumenti: la Descrizione dettagliata della non conformità, le Evidenze oggettive, una Analisi delle cause, l’Impatto sul sistema e le Azioni correttive proposte. Queste sono solamente alcune considerazioni basiche per un approccio professionalmente adeguato alle problematiche afferenti alla 5.0. E’ di tutta evidenza che il legislatore abbia inteso selezionare sia le imprese che i professionisti interessati a fruire di queste misure ma, pur con tutte le riserve del caso, si tratta di una nuova metodologia destinata a creare delle distinzioni premianti e non frutto di iniziative a corto respiro.

    Restiamo a vostra disposizione per approfondimenti.

  • Parliamo brevemente di “CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE”

    Nell’ultimo periodo sempre più clienti ci hanno chiesto “Ma la mia polizza di Responsabilità Civile Professionale copre l’attività svolta in relazione all’istituto del Concordato preventivo biennale? Deve essere adeguata e/o integrata a questa attività?”

    La risposta che abbiamo fornito è “Trattandosi di attività di consulenza, la polizza non deve essere né integrata né adeguata in quanto trattasi di attività ordinaria che il professionista abilitato può svolgere”.
    Ma che cos’è il CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (c.d. CPB)? Istituto previsto dal decreto delegato n. 13/2024, possiamo definirlo come un accordo con il Fisco che permette, per un due anni – un biennio appunto, alle Partite Iva, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate, favorendo così l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. L’adesione a tale accordo deve essere comunicata entro il 31.10.

    Chiaramente l’attività di consulenza in merito alla opportunità di aderire o meno a questo istituto spetta a commercialisti ed esperti del settore tributario e pertanto, quale attività di consulenza, ovvero attività ordinaria, risulta già all’interno di una copertura assicurativa base di Responsabilità Civile Professionale.
    Resta sempre fondamentale la corretta compilazione del Modulo di proposta da parte del professionista che, seppur non necessario indicare specificatamente la consulenza relativa a questo istituto, deve comunque dichiarare all’Assicuratore che si occupa di “attività ordinaria”.

    Ne approfittiamo quindi, per ricordare in questo post, l’importanza di una compilazione corretta del Modulo di proposta ma anche l’importanza di un dialogo tra Assicurato ed Assicuratore, anche per il tramite del proprio Agente o Broker, soprattutto in ambiti così delicati e importanti come quello della Responsabilità Civile Professionale dove il ruolo del professionista è sempre in costante mutamento ed evoluzione.

    Perciò se avete domande e/o dubbi vi invitiamo a scriverci!
    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti sui diversi aspetti della Responsabilità Civile Professionale, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m
    Al prossimo post!

  • Cruci puzzle assicurativo

    Chiudiamo questa prima parte dell’anno 2024 con un cruci puzzle semplice e simpatico che speriamo vi farà compagnia sotto l’ombrellone. Buon divertimento e arrivederci a settembre con il blog sinistri!

    P.S. Potete chiederci il pdf via email.

  • Claims Made e Loss Occurence

    Nell’ultimo seminario tenutosi giovedì 11 luglio abbiamo parlato ancora di Claims Made e Loss Occurence. Argomenti triti e archiviati perché ormai tutti gli “addetti ai lavori” conoscono le differenze? No, in realtà sono ancora argomenti attuali e che creano notevoli dibattiti.  Ad esempio, si è parlato di Claims Made anche durante la presentazione dell’Annual Report 2023 del Centro Studi Intermediazione Assicurativa (CESIA), istituzione promossa da CGPA Europe. Sempre in tema di Claims Made la Corte di cassazione ritorna, diremmo periodicamente, sul tema.

    Ricordiamo innanzitutto la differenza tra i due regimi applicabili:

    CLAIMS MADE: Le polizze “claims made” coprono i sinistri che vengono denunciati all’assicurato durante il periodo di validità della polizza, l’evento che ha generato il sinistro deve essersi verificato durante il periodo di validità temporale della polizza (periodo di retroattività incluso) e la denuncia del sinistro deve pervenire alla Compagnia durante il periodo di validità temporale della polizza (eventuale postuma e/o maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento incluso).

    In sostanza per le polizze in regime di Claims Made è importante il momento in cui la richiesta di risarcimento viene fatta.

    LOSS OCCURENCE: Le polizze “loss occurrence” coprono i sinistri che derivano da eventi accaduti durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando viene presentata la richiesta di risarcimento.

    In sostanza per le polizze in regime di Loss Occurence è importante il momento in cui si verifica il sinistro.

    Anche in questi ultimi mesi è capitato all’Ufficio sinistri di ricevere nuove denunce di sinistro su polizze ormai scadute da tempo. Di seguito riportiamo alcuni esempi:

    • Dentista, riceve la richiesta di risarcimento da parte del suo paziente che lamenta un errore commesso dal medico nel corso delle cure effettuate, l’evento che avrebbe generato la richiesta di risarcimento (sinistro) si è verificato in corso di polizza, l’assicurato ha ricevuto in corso di polizza la richiesta danni ma la stessa è stata presentata alla Compagnia mesi dopo la scadenza della polizza.
    • Avvocato, riceve richiesta di risarcimento da parte di un cliente a seguito di sentenza che lo condanna al pagamento delle spese di lite a favore della parte erroneamente chiamata in causa, l’evento che ha generato la richiesta di risarcimento (sinistro) si è verificato in corso di polizza, l’assicurato ha ricevuto la richiesta di risarcimento dopo la scadenza della polizza che prestava copertura assicurativa al momento in cui si è verificato l’errore e il nostro professionista denuncia il sinistro non alla Compagnia assicurativa con la quale ha attualmente in corso polizza di RC Professionale ma alla Compagnia assicurativa della polizza – ormai scaduta – che prestava copertura assicurativa al momento in cui l’errore è stato effettuato.
    • Dipendente pubblico, polizza di Colpa Grave, riceve invito a dedurre da parte della Corte dei conti per presunti danni erariali. L’invito a dedurre è stato notificato all’assicurato dopo la scadenza della polizza e del relativo periodo di copertura postuma concordato con la Compagnia.
    • Commercialista, riceve richiesta di risarcimento da parte del proprio cliente seguito notifica avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il sinistro viene denunciato su polizza ormai scaduta, in questo caso specifico non solo la richiesta danni da parte del cliente danneggiato e la successiva denuncia di sinistro alla Compagnia avvengono a polizza scaduta ma anche l’errore si colloca temporalmente al di fuori del periodo di validità della polizza.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • UIA I CORSI DI FORMAZIONE – AUTUNNO 2024

    Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

    si avvicina la pausa estiva, noi di UIA abbiamo deciso di prenderci una pausa dalle attività di formazione che vi ha coinvolto intensamente: la vostra partecipazione parla da sola. 

    Sia la formazione interna che quella svolta con il nostro partner legale ha visto l’adesione di alcune centinaia di voi; siamo estremamente soddisfatti dei risultati. La prova:
    che non pochi altri operatori stanno seguendo queste iniziative di formazione. 

    Cosa stiamo preparando per la ripresa autunnale? Tante belle cose, sia lato sinistri che per quanto riguarda il reparto assuntivo. Per noi è estremamente importante mettervi in grado di prospettare le migliori ipotesi assicurative ai vostri assicurati. Vogliamo anche evitare di cadere in argomenti che stanno assumendo un carattere persecutorio: ormai dovremmo essere tutti molto informati sulla legge Gelli ed argomenti similari. A questo proposito anche la giurisprudenza in generale continua in un’opera di sempre maggior precisazione operativa dando quotidianamente spunti utili a comprendere il quadro generale. Ad esempio: la operatività delle coperture a fronte dell’assolvimento degli obblighi formativi. 

    Saremmo estremamente onorati di ricevere da voi indicazioni su argomenti che possano essere ritenuti meritevoli di ulteriori approfondimenti, bastano anche semplici indicazioni. Vi contatteremo per organizzare stage “ad hoc” per voi. Nel caso se ne creassero i presupposti disponibilissimi a prestarvi nostra partecipazione presso le vostre strutture.  

    Per le vostre segnalazioni: gestioneportafoglio@uiainternational.net

    Buone vacanze!

  • L’evoluzione dei rischi professionali, le norme tecniche ed il mondo assicurativo.

    Oggi l’Ufficio sinistri, rappresentato dal Dott. Andrea Carafassi, è stato invitato al Convegno “Lo Studio Professionale, il valore dell’organizzazione”. Di seguito il testo dell’intervento del collega e sui social alcune foto dell’evento.

    Vent’anni fa parlare di rischi professionali era, da un punto di vista assicurativo, come leggere i fondi del caffè. Una teoria di ipotesi basata sul nulla anche perché, pur esistendo una tariffa e delle norme dettate dall’ANIA nessuno chiedeva, intermediari e loro assicurati, delle coperture assicurative.

    Gli unici professionisti, del settore legale, interessati erano quelli che per ragioni di lavoro entravano in contatto con assistiti esteri che potevano chiedere loro lumi/delucidazioni in merito alla posizione assicurativa. Andare dall’avvocato era ancora, come illustrato dal Manzoni, un approccio modello Azzeccagarbugli/Lorenzo Tramaglino.

    L’avvocato, inteso come si vedeva in certi film anglosassoni o americani, era distante anni luce dai nostri abituali cliché. Solo il comparto medico iniziava, ma fino ad un certo punto, a cogliere una certa necessità di coperture assicurative a fronte di un coinvolgimento nelle richieste di risarcimento. Erano gli anni in cui se si manifestavano “increspature” con gli assistiti che magari chiedevano ad altri legali informazioni interveniva un cordone relazionale e di solidarietà professionale volto a “lenire e sedare”.

    Il prestigio dovuto dalla qualifica professionale iniziò ad andare in crisi per varie ragioni: un numero sempre più elevato di avvocati che cercavano affermazioni non cercando accomodamenti facili, una cultura di massa che si andava modificando a livello di consapevolezza dei propri diritti o presunti tali. Cessava così uno status quo poco bellicoso e si entrava in un atteggiamento emotivamente meno conciliante. Anche la sola e lenta consapevolezza metabolizzata della possibilità di adire a vie legali per una separazione o per una causa di lavoro da parte più del potenziale bacino di utenti che della classe forense stessa portò sia ad una maggiore familiarità con l’uso di rivolgersi ad un legale che, di contro, a reazioni negative contro il legale che non aveva fatto il suo dovere professionale.

    Ecco la fine dell’avvocato tuttologo e l’arrivo di figure professionali meglio definite con precise profilazioni. Resiste ancora il professionista “indipendente” ma emergono strutture dove più professionisti si associano per meglio gestire gli assistiti. È in questo contesto che la domanda di assicurabilità inizia ad incrementarsi, non ancora a livello dei paesi più avanzati ma qualcosa inizia a vedersi. La svolta epocale con l’enunciazione dei principi è la legge 247 del 2012, da questa data in poi arrivano una serie di norme ed obblighi comportamentali che iniziano a portare un po’ di ordine. Pensiamo agli obblighi formativi, ai doveri di una adeguata informazione ai propri clienti, all’assolvimento dei doveri contributivi nei confronti dell’Ordine per arrivare all’obbligo di avere una polizza di rc professionale. Detto così sembrerebbero delle misure scontate e in molti possono ritenerle quasi superflue, in realtà non è così.

    Ordini ed Associazioni hanno svolto e stanno svolgendo un’importante opera di “apostolato” al fine di sensibilizzare gli iscritti molti dei quali, non si sa perché, si ritengono legibus soluti. Per dare uno spessore al lavoro di creazione di una cultura comune agli appartamenti all’Ordine servono e saranno necessari impegni notevoli, basti pensare che durante il periodo pandemico molti iscritti all’Ordine disdettarono le loro coperture assicurative (obbligatorie per l’esercizio della professione) per la semplice ragione che restando a casa la loro utilità era ridotta se non nulla!

    Non parliamo dell’atteggiamento verso l’ambito assicurativo che viene visto come inutile e sgradevole balzello, anche importanti Studi Legali “si adeguano” acquistando qualcosa al miglior prezzo; in alcuni casi si comprano polizze di Compagnie inesistenti, fallite o domiciliate in improbabili paesi esotici.

    Ma c’è una buona notizia, oltre al lavoro degli Ordini e delle Associazioni, sta emergendo un aspetto poco considerato: la consapevolezza degli assistiti. In misura sempre maggiore i clienti stanno assumendo una sempre maggiore consapevolezza (o presunta tale) dei loro diritti: oggi sono poche le remore e la conflittualità contro il proprio ex-legale è diventata una realtà dalla quale bisogna difendersi. Le misure per una tutela efficacie: fare bene il proprio lavoro, dare preventivamente adeguate informazioni ai clienti in merito a strategie e costi, avere dei gestionali e delle misure di compliance attive ed adeguate. Tutte queste sono attività che assorbono ma sono anche una assoluta panacea per la gestione.

    Oggi su un campione di 100.000 assicurati circa il 35 percento sono avvocati, la prima categoria a denunciare sinistri sono proprio questi ultimi. Su cento sinistri 40 sono legati alle attività forensi, dal mancato rispetto dei termini di legge per la presentazione degli atti al mancato esito positivo dell’azione legale. Quest’ultimo non risarcibile ma aspetto sul quale riflettere anche solo per gli aspetti economici/gestionali che comporta. Aggiornarsi professionalmente: un atto di attenzione verso sé stessi!

  • Cruciverba assicurativo

    Primo week end estivo, primi week end nelle località di villeggiatura oppure in piscina, vi proponiamo quindi un gioco con il quale tutti, almeno una volta, ci siamo cimentati soprattutto sotto l’ombrellone!
    Trovate di seguito il nostro CRUCIVERBA contenente definizioni basiche per chi opera nel settore della RC Professionale, buon divertimento!

    Mandateci le vostre soluzioni! 😉 (se volete la versione PDF scriveteci)