IL VISTO NON VISTO

Parliamo oggi di Visto di Conformità.

Innanzitutto, che cos’è? È un controllo sulla corretta applicazione della normativa tributaria da parte di soggetto abilitato ma estraneo all’amministrazione finanziaria. Apposto generalmente sulle dichiarazioni fiscali, il soggetto abilitato attesta il corretto adempimento degli obblighi tributari. Oggi ne sentiamo parlare molto spesso per la cessione dei crediti in materia di bonus edilizi.

Chi sono i soggetti abilitati all’apposizione del Visto di conformità? Sono i responsabili dell’assistenza fiscali dei CAF, i commercialisti, i consulenti del lavoro. Quali requisiti devono possedere? Devono essere soggetti abilitati ai servizi telematici ed essere in possesso di apposita abilitazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questi professionisti devono essere in possesso, superfluo dirlo, di apposita polizza di RC Professionale a copertura della specifica attività.

Come di consueto, riportiamo di seguito alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

  1. L’assicurato è un commercialista. Per il proprio cliente appone Visto di conformità in relazione a crediti da portare in compensazione. Dopo alcuni anni, seguito controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, il cliente riceve un atto di recupero dei crediti portati in compensazione in quanto il Visto di conformità all’epoca apposto è stato ritenuto non valido dall’Agenzia delle Entrate. Il soggetto che all’epoca aveva apposto il Visto aveva i requisiti per poterlo apporre, aveva fatto domanda di abilitazione all’Agenzia delle Entrate ma alla data in cui aveva apposto il Visto di conformità non risultava ancora abilitato.
  • L’assicurato è un commercialista. Per il proprio cliente deve apporre il Visto di conformità in relazione alla compensazione di un credito. Seguito verifiche successive da parte dell’Agenzia delle Entrate, il cliente riceve atto di recupero del credito portato in compensazione. Il Visto di conformità apposto all’epoca è risultato non valido in quanto la dichiarazione sulla quale è stato apposto è stata inviata da professionista differente. La normativa di riferimento richiede invece che il professionista che appone il Visto e il professionista che invia la dichiarazione coincidano.

Lasciamo a Voi lettori le riflessioni su quale dei due sinistri sia potenzialmente coperto dalla polizza di RC Professionale, confermiamo solo che uno dei due sinistri è stato pagato mentre per l’altro purtroppo non abbiamo potuto fare altro che constatare l’inoperatività delle garanzie di polizza.

Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti.

Al prossimo post!

Commenti

2 risposte a “IL VISTO NON VISTO”

  1. Avatar Carlocalati90@gmail.com

    Buongiorno,

    vedendo le due casistiche di richiesta danni credo sia la prima a ricevere il diniego di sinistro in quanto lo stesso commercialista all’atto dell’apposizione del visto di conformità non aveva ancora ricevuto l’abilitazione di conseguenza la polizza Professionale non va a coprire,

    un saluto.

  2. Avatar Sara Garofalo

    E’ proprio la prima casistica ad aver ricevuto il diniego di copertura del sinistro per la motivazione da Lei correttamente indicata.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *