Autore: Sara Garofalo

  • TU SEI ASSICURATO? IO SI PER FORTUNA MA SOLO PER LA MIA ATTIVITA’….NON PER LA TUA…

    Cosa succede se il professionista che diligentemente stipula, come da normativa, una polizza di Responsabilità civile professionale ma ha uno Studio insieme ad altri colleghi? Questi colleghi sono automaticamente assicurati con la polizza del singolo professionista? E cosa succede se il danno non l’ha provocato solo il singolo professionista assicurato? La premessa fondamentale è che ogni Compagnia assicurativa fornisce copertura solo al soggetto titolare del contratto assicurativo, assicurato dalla stessa e che ha pagato il relativo premio. Pertanto, in caso di Studio, ogni soggetto che ne fa parte è bene che abbia propria polizza di Responsabilità civile professionale oppure, se i singoli operano solo con la Partita Iva dello Studio, dovrà essere lo Studio a stipulare polizza di Responsabilità civile professionale per i suoi componenti.

    Ma nello specifico il sinistro come viene gestito? Facciamo un esempio.

    Il nostro assicurato Luigi è un tecnico, ha uno studio professionale insieme al fratello Paolo, solo Luigi ha però deciso di stipulare una polizza di Responsabilità civile professionale, entrambi operano infatti con loro Partita Iva personale ma anche con quella dello Studio. Paolo inoltre ha meno responsabilità di Luigi, gestisce meno clienti, e poi è più giovane e soprattutto più fresco di studi quindi è più difficile – pensano loro – che commetta un errore. Le ultime normative le conosce molto bene! Lo scorso anno Luigi e Paolo hanno assunto diversi nuovi incarichi come progettista e direttore lavori per la ristrutturazione di svariati immobili. Con questi bonus edilizi gli incarichi sono aumentati in modo esponenziale!

    Luigi, avendo maggiore esperienza, si è occupato in particolar modo della progettazione ma durante l’esecuzione di uno di questi progetti sono emerse delle problematiche: alcune misure non erano corrette e durante l’esecuzione dei lavori gli stessi si sono dovuti interrompere più volte per effettuare le misurazioni corrette e soprattutto si sono dovute effettuare numerose modifiche che hanno comportato per il committente delle spese aggiuntive.

    Ovviamente il committente non è stato contento, la spesa ulteriore non è stata elevata ma giustamente e con il caro vita in corso ha chiesto a Luigi, in qualità di progettista, e anche a Paolo, in qualità di direttore lavori (perché si sa in questi casi a più soggetti si chiede e più opportunità di risarcimento si hanno), di farsi carico di questo importo. Luigi ha subito fatto denuncia alla propria Compagnia assicurativa: apertura sinistro, raccolta dei documenti, esame della pratica da parte dell’Ufficio preposto e siamo arrivati velocemente alla liquidazione del danno.

    Ma il danno liquidato è pari al 100% dello stesso? La Compagnia assicurativa si è accollata anche la quota di danno risultata a carico di Paolo in base alla responsabilità propria del Direttore lavori anche se non era un suo assicurato? No perché la polizza è intestata a Luigi come singolo professionista e riguarda esclusivamente la sua attività personale, Paolo invece ha svolto l’attività per conto proprio, non è considerato soggetto assicurato dalla polizza di Luigi, non è un suo collaboratore né un suo dipendente, dividono uno studio ma ognuno in questo caso ha operato per conto proprio. Insomma tutto bene per Luigi ma Paolo ha capito che avere meno responsabilità ed essere più fresco di studi non basta nel suo lavoro.

  • Una polizza assicurativa non è per sempre.

    Che cosa si intende per Efficacia temporale del contratto assicurativo? Il contratto assicurativo ha una data di decorrenza e una data di scadenza, tutti gli errori commessi dall’assicurato all’interno di questo periodo temporale determinato sono potenzialmente coperti dalle garanzie di polizza. Ma….proprio tutto? E soprattutto….indipendentemente da quando l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento? E da quando l’assicurato denuncia il sinistro alla Compagnia assicurativa?

    Vediamo un esempio:
    Qualche mese fa un professionista ha denunciato un sinistro su una polizza scaduta nel 2019. La denuncia di sinistro esordiva così: “Il fatto che il contratto assicurativo non sia proseguito dopo la sua naturale scadenza non elimina gli obblighi assunti dalla Compagnia per il periodo in cui il contratto era efficace e siccome l’errore professionale è stato commesso durante la validità del contratto assicurativo, anche se il mio cliente mi ha chiesto il risarcimento del danno solo a marzo 2022, vi chiedo apertura di sinistro e che la Compagnia mi dia manleva.”


    Purtroppo il nostro professionista non ha considerato alcuni aspetti della polizza e in particolare non deve aver valutato bene il principio di Claims Made applicato alla polizza. Di che cosa si tratta? Quando l’assicurazione è prestata nella forma “Claims made” la polizza copre esclusivamente quelle richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e dallo stesso denunciate alla Compagnia assicurativa durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo della Compagnia assicurativa nei confronti dell’Assicurato.


    Nel caso che ci interessa quindi l’Ufficio sinistri ha spiegato al professionista che non funziona il principio “una polizza è per sempre” (come la famosa pubblicità dei diamanti per intenderci 😅​) ma funziona esclusivamente il principio “una polizza è solo per un periodo ben determinato”. Se si vuole avere una tutela assicurativa per tutta la durata della “vita lavorativa” l’unica cosa da fare è continuare a rinnovare di anno in anno la propria copertura assicurativa e alla fine del periodo lavorativo acquistare una copertura postuma.

  • IL SINISTRO E L’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

    Cosa si intende per OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE? Nei nostri contratti di RC Professionale l’Oggetto dell’assicurazione è così identificato: “preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio delle professione descritta in polizza.”

    La premessa quindi per poter attivare il contratto assicurativo è che ci sia identità tra la professione per la quale l’assicurato ha acquistato la copertura assicurativa e l’attività che ha portato alla richiesta di risarcimento e alla successiva denuncia di sinistro sulla polizza.

    Di conseguenza se l’assicurato ha più polizze, ad es. una per la copertura della sola attività professionale dell’Architetto ed una a copertura della ormai famosa attività di Asseveratore ex Decreto rilancio 110%, e deve denunciare un sinistro deve essere particolarmente attento a denunciarlo sulla polizza corretta. Perché la prima non copre l’attività della seconda e viceversa.

    Recentemente qui all’Ufficio sinistri è successo proprio questo: l’assicurato, Architetto, ha ricevuto una richiesta di risarcimento da parte del proprietario di un immobile. L’Architetto nel 2018 – 2019 aveva ricoperto l’incarico di Direttore lavori nel cantiere di ristrutturazione dell’immobile di proprietà del reclamante. Dopo qualche mese dalla chiusura del cantiere ecco che emergono le prime problematiche: muffa, infiltrazioni, fessurazioni……insomma i soliti vizi post cantiere!

    Il nostro Architetto viene raggiunto da una prima contestazione, rivolta anche all’Impresa edile, ma le problematiche non vengono risolte. Come avviene in questi casi il tempo che passa ci mette del suo ed aggrava la situazione perciò il proprietario dell’immobile si decide a rivolgersi al Tribunale. Con un atto di citazione viene avviata la causa e vengono coinvolti il nostro assicurato in qualità di Direttore lavori e l’impresa edile. L’assicurato, chiamato in giudizio, decide, come suo diritto, di chiamare in causa la Compagnia assicurativa. E qui nasce il problema di cui vi parlavo!

    L’assicurato e il suo legale nel chiamare in causa la Compagnia assicurativa sbagliano ad identificare la polizza che, secondo loro, dovrebbe tenere indenne in caso di condanna l’assicurato. Invece di chiamare correttamente la polizza di RC Professionale indicano la polizza a copertura della sola attività di Asseveratore ex Decreto Rilancio 110%! Oggetto di copertura differente ma anche differenti garanzie assicurative a cominciare dalla retroattività che assolutamente non va oltre la data di inizio dell’attività di Asseveratore per la quale è stata acquistata copertura assicurativa, nel caso di specie tutti concordi che la normativa del Decreto Rilancio è del luglio 2020.

    Vallo a spiegare all’assicurato e al suo legale! La risposta? Eccola:
    “La chiamata autorizzata dal Giudice è nei confronti della Compagnia assicurativa: il numero di polizza è indifferente, non è determinante il numero di polizza bensì la copertura.”

    Certo l’importante per il professionista è essere coperto nello svolgimento della propria attività professionale ma il numero di polizza purtroppo non è solo un numero di polizza! Il numero identifica il contratto e di conseguenza l’oggetto di copertura di quel determinato contratto pertanto, cari lettori, bisogni prestare attenzione anche a queste che sembrano piccolezze ma non lo sono, soprattutto quando siamo all’interno di un procedimento giudiziario.

    Come è andata a finire? Ve lo racconto in uno dei prossimi post 😉​

  • L’IMPORTANZA DEL NESSO CAUSALE

    Definizione di nesso causale:
    Il nesso causale è quel rapporto tra l’evento dannoso e il comportamento del soggetto (autore del fatto), astrattamente considerato. Il termine nesso causale indica la relazione che lega il compimento o l’omissione di un atto e l’evento che ne deriva. È definibile come il rapporto di causa ed effetto che deve sussistere tra l’azione o la condotta o l’omissione e l’evento affinché l’azione o la condotta o l’omissione stessa sia punibile.

    Facciamo un esempio pratico:
    Sono un agronomo, e voi direte: ok va bene ma cosa fai nel concreto? Beh nell’esercizio della mia professione mi occupo di vari aspetti legati all’attività dei miei clienti: offro consulenze tecniche nell’ambito dei diversi processi produttivi agricoli, zootecnici, agroalimentari e del verde pubblico. Elaboro progetti a favore delle aziende agricole, verifico la presenza di risorse utilizzabili, cerco modalità di miglioramento delle attività produttive. Insomma è un’attività variegata e mi permette di spaziare in diversi ambiti.

    Un po’ di anni fa un mio cliente mi chiese di aiutarlo a presentare domanda per un bando regionale che permetteva di ottenere finanziamenti a fondo perduto per il miglioramento e l’ammodernamento della propria azienda. Bene, un lavoro tranquillo, devo solo chiedere al mio cliente di darmi tutte le informazioni richieste sui moduli per presentare la domanda ed inviare la stessa nei termini previsti dal bando. Ottenute le informazioni richieste….. con qualche fatica devo dire la verità perché il mio cliente, che è un allevatore, ha talmente tanti impegni che ho dovuto rincorrerlo, le ultime informazioni me le ha fornite mentre aspettava che una delle sue mucche partorisse il suo vitellino, che tenero quando è nato!

    Comunque dicevo, ottenute tutte le informazioni compilo i moduli ed invio la domanda. Il cliente ottiene il finanziamento richiesto ed è tutto contento. Ma dopo qualche mese mi chiama comunicandomi che a seguito di verifiche sul finanziamento erogato gli richiedono indietro l’intera somma perché sembra che non ne aveva diritto. Ma come?! I moduli che ho compilato erano corretti, la domanda è stata inviata al giusto indirizzo ed entro le tempistiche indicate. Anzi per sicurezza non ho mica aspettato l’ultimo momento come so che fanno alcuni colleghi! E poi questi controlli non li possono fare prima di erogare i contributi?

    Insomma alla fine eccola li la richiesta di risarcimento! Ha restituito tutti i € 50.000 che gli avevano erogato e adesso li vuole da me. Dice che è colpa mia! Ho chiamato la Compagnia assicurativa e denunciato il sinistro e loro mi hanno detto che spetta al mio cliente (diciamo ex cliente ormai…..meno male che almeno mi ha pagato il lavoro…) dimostrare quello che chiamano NESSO CAUSALE tra l’attività da me svolta e il danno lamentato. Il liquidatore infatti mi ha detto, dopo aver visionato bene la documentazione pervenuta dall’Ente, che l’Ente, che prima ha erogato i contributi e poi li ha chiesti indietro, sostiene che il mio cliente proprio non aveva i requisiti necessari per accedere ai fondi, pare esserci un problema di quote latte dichiarate dal mio cliente, per cui se la domanda fosse stata controllata prima dell’erogazione sarebbe stata direttamente respinta. E io mi chiedo: se lo facevate prima non stavamo tutti più tranquilli?

    In sostanza l’errore non l’ho fatto io nella presentazione della domanda ma era il mio cliente che non poteva accedere a quei finanziamenti quindi non c’è nessun legame tra il danno lamentato, che in realtà in sostanza neppure esiste, e l’attività che ho svolto.
    Alla fine il cliente ha intascato la risposta della Compagnia e mi ha chiesto scusa per essersela presa con me. Meno male alla fine tutto bene (per me almeno)!

  • UN ESEMPIO DI ULTRATTIVITA’

    Sono un commercialista e all’interno del mio studio mi occupo di Visto di conformità.
    Vi state chiedendo che cos’è il Visto di conformità? Cerco di spiegarlo in poche parole. In sostanza è uno strumento fornito ai soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate che serve a verificare la corretta applicazione delle norme tributarie da parte del contribuente. Il soggetto abilitato che appone il Visto di conformità deve predisporre la dichiarazione fiscale del contribuente, attestare di aver effettuato tutti i controlli richiesti e trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Per poter svolgere questa attività sono tenuto a rispettare requisiti imposti dalla normativa di settore: devo essere un commercialista o un esperto contabile o un consulente del lavoro, devo essere iscritto all’apposito elenco predisposto dall’Agenzia delle Entrate e per questo devo avere una polizza di RC Professionale a copertura di questa specifica attività. La polizza deve avere determinati requisiti: un massimale di € 3.000.000, nessuna franchigia a carico del terzo danneggiato e un periodo di ultrattività di 5 anni.
    Qualche anno fa un mio cliente ha subito un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e ci sono stati problemi relativi all’apposizione del Visto di conformità. Sembra che ho apposto un Visto a certificazione di un credito ma quel credito non spettava al mio cliente. L’Agenzia delle Entrate quindi ha chiesto al mio cliente il rimborso del credito indebitamente goduto insieme a sanzioni ed interessi relativi. Certo quando è arrivata la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate il mio cliente non era molto contento…. mi ha chiamato e ha urlato talmente forte che anche il mio collega di studio lo ha sentito! Ovviamente mi ha chiesto di provvedere io al pagamento di quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate. Certo posso capirlo, € 30.000 così di punto in bianco non sono mica pochi! Ovviamente ho contattato la mia Compagnia assicurativa e ho chiesto l’apertura del sinistro.
    Su quale polizza hanno aperto il sinistro? Beh è ovvio! Il Visto di conformità l’ho apposto nel 2017 quindi ho dovuto aprire il sinistro sulla polizza che era in corso in quel momento. Sono passati alcuni anni e la polizza nel frattempo è scaduta ma la normativa è molto chiara, come detto la polizza assicurativa deve prevedere un periodo di ultrattività di 5 anni, e le condizioni contrattuali dicono chiaramente:
    “E’ condizione di validità che i fatti imputabili all’assicurato siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della presente polizza e siano denunciati, osservando i termini di denuncia previsti dal contratto, entro 5 anni dalla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.”
    Bene, quindi ho inviato tutta la documentazione a mia disposizione all’Ufficio sinistri e loro si sono occupati della pratica. Sono stati molto carini: gentili, educati, puntuali, precisi, un sacco di domande ma del resto è capibile questi mica sono commercialisti! Bisogna spiegargli tutto, loro guardano solo le condizioni contrattuali e quelle clausole….. alla fine dopo numerosi scambi di corrispondenza siamo arrivati al dunque, il sinistro è coperto? Hanno pagato il danno che ho provocato? Eh…questo è il punto dolente…. Perché alla fine, mi sono dimenticato di dirlo all’inizio del mio racconto, è venuto fuori che il contribuente che mi ha chiesto il risarcimento del danno è mia moglie! Si proprio lei! Che coraggio….chi se lo sarebbe aspettato con tutto quello che abbiamo condiviso e che ho fatto per lei…..
    Perché la Compagnia assicurativa non ha pagato il sinistro? Alla fine mia moglie non è considerata terzo a termini di polizza, così mi ha detto la signora tanto gentile dell’ufficio sinistri! Ma insomma io il giorno del matrimonio non ero neanche tanto sobrio….
    Comunque una cosa l’ho imparata da questa esperienza: non sono più il commercialista di mia moglie!

  • LA TERZIETA’ E LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE

    “Sono un commercialista, da anni ormai gestisco la contabilità dei miei clienti e, ovviamente, anche la mia personale. Io di me mi fido del resto. Sono preciso, puntuale, scrupoloso. In tanti anni di professione non mi è mai sfuggita una scadenza. Mi tengo aggiornato, e non solo per questa storia dei crediti che impone l’Ordine ma per mio scrupolo personale. La materia è complessa, sempre in evoluzione mica posso pensare di tenere la contabilità come 10 anni fa! Eppure…..eppure….anche io oggi mi rendo conto di aver commesso un errore. Eccolo: l’avviso di accertamento, la busta dell’Agenzia delle Entrate, tanto temuta eppure oggi è arrivata. E per fortuna che la contestazione riguarda la mia dichiarazione dei redditi e non quella di un cliente. Almeno non devo giustificarmi. Comunque ecco le sanzioni….Però aspetta: da anni pago la polizza di Responsabilità Civile Professionale, pago puntuale, senza problemi, non ho mai chiesto nulla….adesso è il turno della Compagnia di dare. Mica potrà sempre ricevere da me! Ecco qui, compilo il modulo di denuncia, invio via mail e adesso aspettiamo la risposta.”

    Ed ecco la risposta:

    l’Ufficio sinistri esamina la documentazione, in particolar modo l’avviso di accertamento e purtroppo l’unica risposta che può fornire è l’inoperatività delle garanzie assicurative sottoscritte. La polizza di Responsabilità Civile Professionale infatti ha tra i suoi presupposti la terzietà del soggetto che ha subito un danno a seguito del comportamento professionale del professionista assicurato. Un terzo, quindi un soggetto diverso, un soggetto altro rispetto all’assicurato, deve aver subito il danno e chiedere al professionista il risarcimento dello stesso. Nel caso sopra illustrato invece il danno è personale, diretto dell’assicurato. La sanzione imposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’errata dichiarazione dei redditi che il professionista assicurato ha effettuato in questo caso a sé stesso, è una sanzione personale che ha uno scopo ben preciso: “insegnare” al soggetto sanzionato a non commettere nuovamente l’errore per evitare una nuova sanzione. Se le sanzioni dirette a sé stessi potessero essere oggetto di specifica copertura assicurativa verrebbe meno la finalità che l’ordinamento giuridico intende raggiungere.

  • UN AVVOCATO SFORTUNATO

    Dopo quasi 40 anni di onorata carriera mi trovo costretto a denunciare un sinistro alla mia Compagnia assicurativa. Nel Dicembre 2012 assumo l’incarico di predisporre un’opposizione a Decreto ingiuntivo. La mia difesa si basava su argomentazioni ritenute all’epoca solide e fondate: incompetenza territoriale, improponibilità ed improcedibilità della domanda. Il Giudice di Pace adito si pronunciò all’epoca solo sul principio dell’incompetenza territoriale senza entrare nel merito e accogliendo la mia domanda. La sentenza però venne appellata e il nuovo Giudice riformò totalmente la sentenza del Giudice di pace condannando la mia cliente al pagamento delle spese del giudizio. Rileggendo ora la sentenza mi accorgo di essere stato superficiale nella gestione dell’incarico professionale:

    • Non ho aderito alle linee difensive adottate dai colleghi che avevano seguito le cause parallele dei colleghi della mia assistita (e che ovviamente hanno vinto le loro cause)
    • Non ho informato la mia assistita della temerarietà dell’azione che stavamo proponendo
    • Ho basato le mie tesi su una sentenza della Corte di Cassazione ritenendola a mio favore, purtroppo davanti al Giudice mi sono dovuto ricredere e ho dovuto ammettere di non aver letto attentamente la sentenza

    Tutti questi errori hanno portato ad una pronuncia di condanna per la mia assistita che, a seguito della sentenza, mi ha chiesto la restituzione delle somme a me corrisposte per lo svolgimento dell’attività professionale nonché il risarcimento del danno a Lei derivato. Non mi resta altro che denunciare il sinistro e chiedere l’attivazione della copertura assicurativa….

    COME HA AGITO LA COMPAGNIA?

    Dopo attenta disamina della documentazione resa disponibile dall’assicurato, per altro in termini molto rapidi, e grazie alla sua attenta collaborazione, riscontrati gli errori commessi, confermato che la causa poteva arrivare ad esiti ben diversi, la Compagnia ha verificato se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente:

    • sia riconducibile alla condotta dell’avvocato assicurato
    • se un danno vi sia stato effettivamente
    • e, infine, se, ove l’avvocato assicurato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni

    ha accertato inoltre i presupposti contrattuali per l’attivazione delle garanzie assicurative: termini di denuncia, rispetto della clausola Claims Made, applicazione della retroattività di polizza, mancanza di conoscenza pregressa o di altre ragioni ostative e ha riconosciuto l’indennizzabilità del sinistro denunciato.
    Con una premessa fondamentale: la restituzione delle somme corrisposte dal reclamante all’assicurato per lo svolgimento dell’attività professionale non è e non può essere oggetto di copertura assicurativa. Si è proceduto pertanto al risarcimento nei confronti della reclamante delle 
    somme riconosciute come danno ovvero l’importo delle spese di giudizio che la stessa ha dovuto pagare a seguito delle sentenze.