In quest’ultimo mese abbiamo dedicato il nostro blog settimanale alle “novità” introdotte dal Decreto attuativo della Legge Gelli Bianco in ambito assicurativo. Chiudiamo oggi questo ciclo con un esempio pratico non tanto di sinistro generico in ambito Medmal ma dei dubbi e delle domande che tutti noi operatori del settore ci siamo posti in questo ultimo mese. In particolare, a livello concreto, e per concreto intendo in caso di sinistro, cosa succede? E, soprattutto, come vengono gestite le “nuove disposizioni” dettate dal Decreto attuativo in quei procedimenti avviati DOPO l’entrata in vigore del Decreto attuativo ma che coinvolgono polizze emesse PRIMA – quindi in data antecedente – all’entrata in vigore degli stessi?
Come abbiamo avuto occasione di leggere nel post della scorsa settimana, alcuni Tribunali si sono già espressi, ad es. il Tribunale di Locri in data 18.04.2024, ma con il post di oggi vi vogliamo raccontare di un nostro sinistro. Il post di oggi quindi sarà il primo di una serie “a puntate” che “andranno in onda” a seguito di ogni udienza rilevante del procedimento in corso. Per ovvie ragioni non faremo nomi e, al momento, ometteremo di indicare la località dove il procedimento è stato incardinato.
Il nostro assicurato è un medico dermatologo, la polizza colpita dal sinistro ha decorrenza 14 settembre 2020, prevede un massimale di € 500.000, una franchigia di € 2.500 e una retroattività concordata con il medico di 2 anni, pertanto alla data del 14 settembre 2018. L’evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento si è verificato nel mese di gennaio 2018. Il sinistro, quindi, si colloca temporalmente in un periodo non coperto dalle garanzie di polizza e la Compagnia comunica diniego di copertura all’assicurato nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali.
Nel frattempo, la paziente, che si reputa danneggiata dal nostro medico assicurato, ha avviato un procedimento giudiziario e l’assicurato, nonostante il diniego di copertura ricevuto, diniego oggettivamente poco contestabile, ha ritenuto comunque opportuno e necessario coinvolgere la Compagnia.
Ricevuta la chiamata in causa, la Compagnia ha provveduto alla nomina di proprio fiduciario, il quale ha iniziato a lavorare alla comparsa di costituzione. L’udienza di comparizione della Compagnia è fissata per i primi giorni di luglio 2024. Con l’emanazione del Decreto attuativo della Legge Gelli Bianco in ambito assicurativo, quella che sembrava la redazione di una comparsa molto facile ha, in realtà, dato il via libera a diverse domande.
Innanzitutto, il legale della Compagnia si è posto delle domande in merito al massimale di polizza. Nell’acquistare la polizza ricordiamo che il medico aveva scelto un massimale di € 500.000. La Legge Gelli Bianco è entrata in vigore il 01 aprile 2017, l’articolo 10 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE non indica i massimali minimi delle polizze di RC Professionale ma rinvia ad un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il compito di stabilire massimali minimi adeguati alle classi di rischio che verranno individuate. Questo adempimento è stato rispettato solo con il Decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024, la polizza coinvolta nel procedimento risale al 14 settembre 2020, pertanto quello che poteva essere considerato un primo “scoglio” si può ritenere superato.
Secondo “scoglio” la retroattività. La Legge Gelli Bianco articolo 11 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA afferma: “1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché’ denunciati
all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.”
La polizza, ricordo, ha decorrenza 14 settembre 2020 e retroattività 2 anni, pertanto, al 14 settembre 2018, la Legge Gelli Bianco è entrata in vigore il 01 aprile 2017. Ma quante Compagnie prima del 16 marzo 2024 rispettavano questo articolo? Non faceva anche questo articolo parte di quelli che dovevano essere oggetto del successivo intervento a cura del Ministero dello Sviluppo Economico? E perché gli esercenti la professione sanitaria hanno continuato ad acquistare polizze con retroattività inferiore a quella prevista dalla Legge Gelli Bianco? E, infine, perché il Decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024 ha sentito l’esigenza di precisare nuovamente l’efficacia temporale della garanzia?
I dubbi insorti sono più che legittimi, vedremo nel corso del procedimento, e dei prossimi post, come reagirà il Giudice all’eccezioni di inoperatività sollevate dalla Compagnia quindi….seguiteci!
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92
Ricordiamo che ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m
Autore: Sara Garofalo
-
R.C. Professionale Medici e Legge Gelli Bianco – un esempio pratico – parte 1
-
Legge Gelli – precisazioni sulla operatività delle polizze
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
da alcuni mesi riceviamo richieste di informazioni in merito alle polizze RC professionali del settore Sanità, le cd novità introdotte dalle disposizioni attuative sono molto chiare e non suscettibili di interpretazioni.
È vero che si deve assistere a tentativi di trovare accomodamenti temporanei pur di fornire presunte gradite risposte agli assicurati ma queste “soluzioni” lasciano il tempo che trovano; anche nel passato e per altri casi qualcuno cercò di trovare formule molto fantasiose, come nel caso che tutti ricordiamo in merito al visto per i commercialisti. Alcuni, anche importanti operatori del settore, cercarono soluzioni proponendo incrementi di massimali con la speranza che la modificata capienza potesse essere inclusiva delle nuove insorte responsabilità.
Queste iniziative causarono solamente dei comprensibili aggravi a tutti quegli operatori, come UIA, che si proposero fin dall’inizio con soluzioni in perfetta assonanza con il dispositivo legislativo. Fortunatamente intervenne l’Autorità ribadendo inequivocabilmente sia la ratio del provvedimento che, ad esempio, il fatto di dover proporre un massimale dedicato esclusivamente alla attività oggetto del provvedimento legislativo.
Purtroppo, la storicità poco o nulla insegna, abbiamo assistito a comportamenti simili anche nel caso delle disposizioni relative agli avvocati: se il nuovo massimale minimo previsto era stabilito in 350.000 euro perché si è continuato ad offrire massimali diversi? Cosa pensare, in tempi più recenti, del periodo di durata della garanzia postuma per le asseverazioni? Come dimenticare le richieste più disparate? Il risultato? Creare ulteriori incertezze in un settore che aveva assoluta necessità di una serena disposizione per metabolizzare intelligentemente tutte le problematiche insorgenti.
Ora, nessuno vuole perdere clienti, è un dato di fatto, ma anche nel caso della Legge Gelli proporre dei massimali non in compliance potrebbe causare non pochi problemi sia agli assicurati che agli intermediari. Poniamo il caso che un assicurato con un massimale da 250.000/500.000 euro ritenga che in ragione della sua attività la sua polizza sia adeguata, è un atteggiamento forse anche accettabile ma questo nulla toglie alla precisa ed inequivocabile disposizione che alla scadenza (quasi tutte queste polizze sono di durata un anno) sia obbligato ad avere un massimale aggiornato di almeno un milione. L’unica deroga è nel caso di poli-annualità per polizze aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici, non sono previste altre eccezioni.
La data ultima indicata per provvedere all’adeguamento non è assolutamente una concessione per soprassedere all’obbligo previsto. Se per ragioni squisitamente commerciali si dovesse “accontentare” il cliente/assicurato proviamo ad ipotizzare quali potrebbero essere le conseguenze in caso di sinistro per un importo superiore al massimale di polizza non adeguato? A parte scontate problematiche con le Autorità di sorveglianza, la possibilità (?) di coinvolgere la Compagnia che emette la polizza, chi sarà sicuramente oggetto di azione di risarcimento sarà l’intermediario che ha proposto una copertura inadeguata. Altro dubbio: la Compagnia che assicura la Responsabilità Professionale dell’Intermediario risponderà di questo tipo di sinistro?
Il dispositivo legislativo riconosce la possibilità per l’assicurato di chiedere un immediato adeguamento del massimale prima della scadenza per la vigente polizza; è sua facoltà procedere con la polizza alle condizioni vigenti fino alla scadenza anniversaria, una volta concluso il periodo assicurativo dovrà acquistare un prodotto assicurativo che sia aggiornato. Ribadiamo, la possibilità di mantenere invariato il massimale è previsto unicamente per le polizze di durata pluriennale aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici.
In questo momento di incertezza, UIA ha deciso di emettere, fin da ora, le nuove polizze RC Medici in linea con il dettato di Legge, non procedendo pertanto con emissioni di contratti che prevedano massimali inferiori e retroattività differenti rispetto a quelli indicati dalla normativa.UIA – Direzione Tecnica
-
LA RESPONSABILITA’ DEI SINDACI – AGGIORNAMENTI NORMATIVI
Dopo gli ultimi giorni di festa torna il nostro appuntamento settimanale con il blog Sinistri.
Esattamente un anno fa abbiamo iniziato a parlare di una possibile introduzione di un tetto alla responsabilità dei Commercialisti nell’ambito dei Collegi Sindacali avente lo scopo di rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio. Il 10 Aprile 2024 un articolo de Il Sole 24 Ore intitolava “SINDACI, RESPONSABILITA’ PARAMETRATA AI COMPENSI”. L’aggiornamento riguarda sempre il progetto di legge C 1276 presentato il 04 luglio 2023. Ad oggi il passo avanti compiuto riguarda l’approvazione, in data 09 aprile 2024, del progetto di legge in Commissione Giustizia e il relativo “approdo” alla Camera dei Deputati.
Le principali novità che dobbiamo aspettarci dovrebbero essere le seguenti:
- la limitazione della responsabilità dei Sindaci, per danni cagionati a società, soci, creditori ed altri soggetti terzi, nei limiti del multiplo del compenso annuo percepito secondo determinati scaglioni. Ad esempio, per compensi fino a € 10.000 l’esposizione, in termini di risarcimento, sarebbe limitata a 15 volte il compenso.
- la riduzione della prescrizione da 10 anni attuali a 5 a partire dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.
In attesa dell’esito dell’esame del progetto di legge alla Camera dei Deputati, di seguito riportiamo alcune tra le principali richieste di risarcimento legate a questa figura professionale e che fanno parte del nostro lavoro quotidiano:
- L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società X, dichiarata fallita nel XXXX, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come irregolarità nella gestione: tardivi versamenti di natura fiscale, previdenziale e contributiva ed inserimento poste inesistenti o errate nel libro di magazzino.
- L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Y, dichiarata fallita nel YYYY, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come mancata vigilanza rispetto all’attività attuata dall’Amministratore Unico della società.
- L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Z, dichiarata fallita nel ZZZZ, chiede di essere ammesso allo Stato Passivo ma, su richiesta del Curatore fallimentare, il Giudice non accoglie la richiesta. In questo caso la malagestio viene identificata come sostegno ingiustificato ad un piano di risanamento non attuabile.
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato.
Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
Ricordiamo che ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m
Al prossimo post!
-
R.C. PROFESSIONALE E AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO
In ambito RC Auto è all’ordine del giorno sentire parlare di azione diretta del danneggiato ma in ambito di RC Professionale unico soggetto legittimato nei confronti della Compagnia Assicurativa è il titolare del contratto. A fronte del pagamento del premio di polizza, il Contraente/Assicurato ha il diritto/dovere di informare l’Assicuratore a seguito del ricevimento di una contestazione o di una vera e propria richiesta di risarcimento danni e di collaborare con lo stesso Assicuratore per la gestione e, se possibile, la risoluzione della pratica.
Vale per tutte le polizze di RC Professionale? Con l’arrivo del decreto attuativo Legge Gelli in ambito assicurativo, in vigore dal 16 marzo 2024, questa “regola” non è più applicabile nell’ambito della RC Professionale medica.
Che cosa comporta questa novità? Il paziente danneggiato potrà decidere di rivolgere la propria richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia Assicurativa del professionista o della struttura sanitaria interessata. La Compagnia dovrà pertanto riscontrare la richiesta, aprire la pratica di sinistro e provvedere alla gestione della stessa con diritto di accesso alla integrale documentazione disponibile.
Per vedere gli effetti e la reale portata di questa novità legislativa dovremo sicuramente attendere alcuni mesi per cui avremo tempo di ritornare sull’argomento. Con questo post vorremmo tuttavia approfittarne per ricordare che, anche in caso di sinistro, e anche in caso di azione diretta del danneggiato, l’assicurato, oltre ad avere diritti, ha anche dei doveri. Doveri che riportiamo di seguito:
OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO
- L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie fornendo loro il supporto che potranno ragionevolmente richiedere. – ricordiamo che è l’assicurato ad avere consapevolezza di quanto accaduto, delle azioni svolte, della possibile fondatezza dell’errore che gli viene contestato. L’Assicuratore non era parte del rapporto professionista/cliente, non era presente durante lo svolgimento dei fatti pertanto necessita di capire come si sono svolti non solo dal punto di vista del danneggiato ma anche dal punto di vista del professionista assicurato.
- L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI e si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi. – ricordiamo che la polizza non è un bancomat, l’assicurato non può gestire autonomamente la vertenza e poi presentare il conto alla Compagnia assicurativa, deve denunciare il sinistro nelle tempistiche pattuite nel contratto di assicurazione, deve fornire la documentazione richiesta, nel frattempo non deve aggravare il danno come previsto dall’Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio.
- Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO. Qualora egli rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI non potrà eccedere l’ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturati fino alla data di tale rifiuto. – sembra strano a dirsi ma a volte è molto più conveniente per l’Assicuratore e anche per l’Assicurato “buttare giù il boccone amaro” e accettare una soluzione transattiva della vertenza piuttosto che intestardirsi nella convinzione di aver operato bene e correttamente rischiando un aggravamento dei costi (legali, peritali ecc.) e un allungamento inutile dei tempi necessari per arrivare, magari, allo stesso risultato.
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
Ricordiamo che ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m
Al prossimo post!
-
Parliamo di “Circostanze”
Iniziamo il mese di Marzo tornando a parlare di Circostanze….queste semi – sconosciute.
Come sempre riportiamo la definizione presente nei nostri testi di polizza:
CIRCOSTANZA: Si intende qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente
portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI
RISARCIMENTO anche se non motivata.Adesso che abbiamo ricordato la definizione passiamo ai casi concreti:
- CONSULENTE DEL LAVORO: tra i compiti del nostro consulente del lavoro abbiamo le comunicazioni agli Uffici competenti in relazione ad assunzione – dimissione – comunicazioni dell’inquadramento professionale dei dipendenti dei suoi clienti. In un’azienda l’Ispettorato del lavoro effettua un controllo, chiede documentazione al nostro consulente che, nel fornire la documentazione richiesta, si accorge di aver commesso un errore in alcune comunicazioni. Questo errore potrebbe, se rilevato, portare a delle sanzioni per il suo cliente. Il nostro consulente del lavoro, dotato di Rc Professionale, segnala l’errore di cui si è accorto – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Mesi dopo, anche se la polizza, nel frattempo, è scaduta e il consulente del lavoro ha stipulato nuova polizza con altra Compagnia, quando arriva la formale richiesta di risarcimento, l’Ufficio sinistri prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.
- AVVOCATO: su incarico del proprio cliente il nostro avvocato deposita atto di Appello per chiedere la riforma della sentenza di primo grado che non ha soddisfatto appieno il proprio cliente. Con il deposito della comparsa in Appello da controparte il nostro avvocato si rende conto di aver depositato il proprio atto con un ritardo di 2 giorni rispetto a quanto previsto dalla normativa. Il Giudice potrebbe quindi pronunciarsi sfavorevolmente nei confronti del proprio cliente e condannarlo al pagamento delle spese di lite di controparte. Il nostro Avvocato segnala l’errore commesso – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Mesi dopo, seguito pronuncia del Giudice, invia all’Ufficio sinistri la richiesta di risarcimento ricevuta dal proprio cliente, l’Ufficio sinistri prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.
- ADDETTO ALLA SICUREZZA: in un cantiere si verifica un incidente che porta un operaio a subire un infortunio. Il nostro addetto alla sicurezza segnala l’evento – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. A seguito dell’incidente al nostro addetto alla sicurezza vengono comminate delle sanzioni. In seguito, l’operaio infortunato invia formale richiesta di risarcimento danni che coinvolge non solo il nostro addetto alla sicurezza ma anche gli altri soggetti coinvolti nel cantiere. In seguito, l’INAIL agisce in rivalsa rispetto a quanto liquidato all’operaio infortunato. Tutti questi sviluppi vengono comunicati, nel tempo, man mano che si verificano, all’Ufficio sinistri che prende in carico le richieste e gestisce il sinistro.
- MEDICO: al nostro medico, che lavora all’interno di una struttura sanitaria, viene segnalato che un paziente ha richiesto il risarcimento di un presunto danno subito da parte dei sanitari che lo hanno avuto in cura. La struttura sanitaria informa il nostro medico, e i suoi colleghi, che procederà alla gestione del sinistro con il proprio Ufficio legale competente e, al termine, dell’istruttoria comunicherà ai singoli medici loro eventuali responsabilità e le loro singole quote di partecipazione all’eventuale risarcimento del danno che verrà riconosciuto. Il nostro medico segnala la comunicazione ricevuta – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Un anno dopo la struttura sanitaria comunica al nostro medico che il danno lamentato dal paziente è stato riconosciuto e risarcito e che sono stati rilevati determinati profili di responsabilità nei suoi confronti. La comunicazione viene inviata all’Ufficio sinistri che prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.
Ci fermiamo qui ma potremmo andare avanti per pagine e fare altri numerosi esempi, situazioni che ci vengono comunicate e gestite quotidianamente. Perciò se avete domande e/o dubbi non esitate a scriverci!
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m
Al prossimo post!
-
AVERE LA POLIZZA IDONEA ALLE NECESSITÀ DEI CLIENTI/ASSICURATI
Blog odierno a cura della Direzione Tecnica.
Nel nostro settore siamo sempre più pressati dai budget di produzione, se si desidera andare d’accordo con le mandanti occorre produrre, produrre, produrre. Appena si entra in contatto con le Compagnie la prima cosa che viene chiesta è: ”ma quanto è in grado di produrre? In quanto tempo? Ed in un periodo di 3 anni?” In molti casi queste istanze condizionano anche le capacità operative, si affrontano situazioni che non raramente vengono gestite in modo frettoloso.
Quando si ha una anche minima attenzione, comprendere di cosa ha effettivamente necessità il cliente già richiede molto e si utilizza la scorciatoia di “inviare alle Direzioni” le richieste. In molti casi si ottengono garbati rifiuti (il rischio sottopostoci non rientra nelle nostre linee di assunzione); si può anche ricevere un riscontro prodotto da una intelligenza artificiale che fornisce una sua risposta non adeguata; esiste anche il caso nel quale non si riceve alcuna risposta.
Per fare bene il nostro lavoro sarebbe semplicemente utile comprendere la natura delle necessità da assicurare ma non è raro che questa diligente e minima impresa sia considerata ardua.
Dobbiamo poi resistere a fenomeni indotti da altri: può accadere che una circolare tecnica, un parere, una nota sia veicolata impropriamente e che possa causare momenti di autentico panico: “ma la polizza che ho risponde a queste nuove direttive?”. Come prima cosa sarebbe utile verificare il grado di autorità di queste informazioni, ad esempio nel caso delle asseverazioni sono intervenute notizie di ogni genere ma che in concreto si sono rivelate per pareri ed opinioni senza alcuna valenza giuridica, nessuno organo dello Stato aveva mai emesso alcun aggiornamento al dispositivo originario. Controllare sempre gli autori di queste “circolari”.
In ordine di tempo ci sono arrivate richieste afferenti al “settore odontoiatrico”, UIA da tempo opera in questo settore e sempre di più gli intermediari con i quali collaboriamo sono oggetto di domande inerenti questa attività professionale. L’evoluzione, soprattutto nei grandi centri urbani, ha visto concentrare l’attività di odontoiatra e area limitrofa in strutture a livello imprenditoriale di dimensioni ragguardevoli. Queste società complesse in genere assumono obblighi nei confronti dei loro clienti riversando sui loro operatori sempre maggiori gravami. Ecco perché arrivano richieste di manleva per tutte le attività che gli addetti possono compiere. A queste situazioni si aggiungono studi e richieste da parte di altri operatori come, ad esempio, la precisazione che i prodotti odontotecnici devono essere dotati di copertura da RC Prodotto Difettoso.
In Italia il settore assicurativo è ancorato al principio dei cd rischi nominati: già dal titolo della polizza si può facilmente dedurre quale sarà il tipo di assicurazione. Se viene indicato RC Professionale dell’Odontoiatra è ben difficile che la polizza possa rispondere per infortunio, incendio od altri eventi! Certo, prudenza imporrebbe, se possibile, di avere più tipi di polizze od una polizza a moduli anche perché può accadere che i confini tra una attività ed un’altra, magari di natura accessoria, siano molto vicini.
Per avere una conoscenza esaustiva su alcune operatività degli odontoiatri possono essere utili le seguenti precisazioni:
RC Professionale: copre le responsabilità di natura professionale stabilite dalla legge in caso di danni patrimoniali.
RC da Prodotti difettosi: copre i produttori e chi pone in commercio dei prodotti che possono causare danni ai consumatori.
RC Smercio: responsabilità che può interessare il commerciante per danni a terzi causati da difetti di conservazione (in genere alimentari).
Queste sono le principali ipotesi assicurative, di tutta evidenza che per l’attività di odontoiatra solo il primo tipo di copertura possa essere utile. Le altre due tipologie possono essere oggetto di interesse solo ed esclusivamente ad altri attori che orbitano attorno al professionista come i produttori di apparecchi per ortodonzia (Rc da prodotto difettoso).
Presunte compliance destinate a tentativi di addossare responsabilità sul professionista possono essere lette solo come un tentativo di alleggerire gravami di tipo imprenditoriale.
Responsabilità dovute ad impianti che dovessero rivelarsi difettosi sono in genere causate da problematiche dovute a carenze di tipo qualitativo che nulla hanno a che fare con la prestazione professionale dell’odontoiatra.
Sicuramente potrebbe essere utile affiancare alla polizza di Responsabilità Civile Professionale una Polizza di Tutela Legale che avendo carattere indennitario può rivelarsi necessaria.
-
Dichiarazioni inesatte e reticenti…(iniziamo bene….)
La normativa di riferimento in materia è la seguente:
Art. 1892 Codice Civile Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.Art. 1893 Codice Civile Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.Di seguito un esempio pratico tratto dal nostro “portafoglio” sinistri:
Polizza ambito medico con decorrenza Gennaio 2023. Il Modulo di proposta compilato dal cliente presenta le seguenti domande:
Sezione: SINISTRI/CIRCOSTANZE (In caso di una o più risposte affermative prego fornire la documentazione integrativa)
1) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati è a conoscenza di circostanze che
potrebbero dare luogo ad un sinistro Si □ No □ Se si allegare dettaglio
2) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati ha mai avuto sinistri negli ultimi 5 anni Si □ No □ Se si allegare dettaglio
3) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati è attualmente, o è stato in passato, soggetto ad incriminazioni, condannato o coinvolto in atti di frode o disonestà? Si □ No □ Se si allegare dettaglio
4) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati è attualmente, o è stato in passato, soggetto ad udienze o azioni disciplinari, soggetto a limitazioni nella pratica o radiato dall’ordine? Si □ No □ Se si allegare dettaglio
Il nostro medico risponde negativamente a tutte le domande sopra riportate. Sei mesi dopo la decorrenza della polizza il nostro medico denuncia un sinistro: una paziente lamenta lesioni personali seguito intervento di implantologia eseguito dal nostro assicurato qualche anno prima e chiede il risarcimento del danno. L’ufficio sinistri chiede la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica: cartella clinica, copia consensi informati, relazione medico legale prodotta dalla reclamante, relazione dell’assicurato in merito ai fatti contestati. Dopo qualche giorno, arriva la documentazione richiesta e, a sorpresa, spunta nella documentazione uno scambio di mail tra il nostro medico e la paziente. La corrispondenza, datata 2021 (!), rivela non solo che la paziente aveva già effettuato delle contestazioni al medico in merito all’intervento eseguito ma che lo stesso medico, in risposta alle contestazioni, aveva scritto alla paziente quanto segue:“Cara signora XXYYZZ prendo atto con rammarico delle sue contestazioni, mi sono offerto di effettuare un intervento riparatore ma Lei non me lo permette, a questo punto mi faccia pure scrivere dal suo avvocato, girerò la comunicazione all’assicurazione che provvederà a risarcire il danno da Lei lamentato.”
Ma come? Il nostro medico non aveva indicato che non era a conoscenza di circostanze e/o richieste di risarcimento? E questa comunicazione come si può definire? Ad aggravare il tutto il fatto che il nostro medico, prima della polizza decorrenza Gennaio 2023, non aveva mai stipulato polizze per la RC Professionale…
Conclusioni: sinistro respinto in quanto circostanza nota all’assicurato prima della decorrenza della polizza, circostanza non dichiarata nel Modulo di proposta compilato dal medico prima della sottoscrizione della polizza con conseguente assunzione errata del rischio da parte della Compagnia e applicazione degli Articoli in premessa riportati.
Infine, la Compagnia si è avvalsa del diritto di recesso a seguito del sinistro denunciato.Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m
Al prossimo post! -
Come denunciare un sinistro nel 2024
Buon anno a tutti i nostri lettori!
Riprendiamo il blog sinistri e vogliamo dedicare questo primo post del 2024 ricordando, ancora una volta, come procedere ad una corretta e soprattutto efficace denuncia di sinistro. Purtroppo, ci capita ancora di ricevere denunce di sinistro senza indicazione del numero di polizza, senza indicazione di nome e cognome del contraente/assicurato, oppure comunicazioni del tipo “Vi denuncio un sinistro, grazie” oppure “mi hanno contestato il lavoro che ho fatto sono coperto?” oppure ancora un semplice “aprire sinistro” nessun documento allegato e nessuna indicazione del contraente/assicurato.Come abbiamo già avuto modo di segnalare, l’ufficio sinistri non può rispondere alle vostre domande se non viene messo in condizioni di ricostruire i fatti e capire la contestazione, il danno lamentato e l’attività svolta dall’assicurato. Per questo motivo, per iniziare bene l’anno, ricordiamo i passi da seguire per procedere al meglio!
1. Abbiamo due indirizzi mail interamente dedicati alle denunce di sinistro e ai quali chiediamo di scrivere: uiasinistri@pec.it per chi volesse formalizzare a mezzo Pec e sinistri@uiainternational.net per chi invece vuole inviare una comunicazione meno formale.
2. Sul nostro sito abbiamo messo a disposizione un format per le denunce di sinistro, il format è un modulo che guida il contraente/assicurato nella denuncia di sinistro: https://www.uiainternational.net/sinistri/moduli/modulo-apertura-sinistro.pdf
3. Indicate sempre nell’oggetto della mail COGNOME NOME e NUMERO DI POLIZZA per permettere ai colleghi un agevole recupero del contratto assicurativo
4. Indipendentemente dalla tipologia di polizza interessata dal sinistro, è sempre bene allegare alla mail di denuncia i seguenti documenti:
a. Copia polizza firmata,
b. Copia pagamento del premio,
c. Relazione dettagliata dell’assicurati in merito ai fatti contestati,
d. Copia della richiesta di risarcimento o della contestazione ricevuta comprensiva di eventuali documenti alla stessa allegati.Spetterà all’ufficio sinistri, dopo avervi comunicato apertura della pratica e numero di repertorio, stilare un elenco di eventuali documenti aggiuntivi che, a seconda della tipologia di sinistro denunciato, si rendono necessari per la corretta istruttoria della pratica.
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m
Al prossimo post!
-
Buon Natale dal Team di UIA
A tutti voi da tutti noi…

