Addetti alla sicurezza e incidenti sul lavoro in Italia oggi – considerazioni generali

In questo periodo non si fa che disquisire su cyber risk, catnat, m&a mettendo in disparte difficili argomenti molto più importanti e che possono essere considerati al fondamento delle nostre professionalità che sarebbero quelle di assicurare le criticità connesse alle attività produttive. Sembra di vivere in un contesto di rassegnato fatalismo mentre uno sviluppo sostenibile è composto di primari elementi, tra i quali la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

E’ un dato di fatto che, nel nostro piccolo, circa il cinquanta (50%) per cento dei questionari che riceviamo dichiarino situazioni imbarazzanti: il professionista ultrasettantenne mai assicurato che decide di punto in bianco di acquistare una polizza (???), quello che chiede una copertura assicurativa esclusivamente se riceve una richiesta espressa da un suo committente pena la mancata assegnazione dell’incarico, altro caso quello che vuole garanzie solo per una parte della sua attività… ovviamente quella più rischiosa. Un deprimente bestiario di casi “umani”.

Recentemente ci è pervenuta una richiesta per assicurare un addetto alla sicurezza; un quarantacinquenne, libero professionista dal 2014, che svolge la sua attività su siti di varie tipologie e che, naturalmente, mai stato assicurato fino ad oggi. Ben undici anni di lavoro senza la minima cautela civile e/o legale per una delle professioni più pericolose! Ecco, questa ennesima situazione ha dato l’abbrivio ad alcune considerazioni delle quali desideriamo parteciparvi.

In base ai dati dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), negli ultimi anni l’Italia ha continuato a registrare un numero significativo di incidenti sul lavoro, alcuni dei quali purtroppo mortali. Le statistiche hanno mostrato che:
• I settori più colpiti includono l’edilizia, l’agricoltura, l’industria manifatturiera e i trasporti
• Le cause principali degli incidenti sono spesso legate a carenze nelle misure di sicurezza, formazione inadeguata, e in alcuni casi il mancato rispetto delle normative
• In diverse regioni, specialmente in quelle a maggiore concentrazione industriale, si sono registrati numeri più elevati di incidenti

Il tema della sicurezza sul lavoro è diventato sempre più centrale nel dibattito pubblico italiano, con richieste di maggiori controlli, sanzioni più severe per chi non rispetta le norme, e una cultura della prevenzione più diffusa. Per dati più aggiornati e specifici sugli incidenti sul lavoro in Italia relativi al 2025, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell’INAIL o altri enti governativi che si occupano di statistiche sul lavoro.

Con riferimento funzionale alle nostre attività assicurative: Il ruolo degli addetti alla sicurezza (o RSPP – Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) è fondamentale nella prevenzione degli incidenti sul lavoro in Italia. Ecco le loro principali funzioni e responsabilità:
1. Valutazione dei rischi: Identificare e analizzare i potenziali pericoli nell’ambiente di lavoro, documentandoli nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
2. Elaborazione di misure preventive: Sviluppare protocolli e procedure di sicurezza specifici per ogni contesto lavorativo.
3. Formazione del personale: Organizzare e condurre corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza, assicurandosi che tutti i lavoratori conoscano i rischi e le procedure corrette.
4. Gestione delle emergenze: Preparare piani di evacuazione e risposta alle emergenze, coordinando le esercitazioni periodiche.
5. Sorveglianza e controllo: Monitorare regolarmente il rispetto delle norme di sicurezza e l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
6. Consulenza alla direzione: Consigliare il datore di lavoro sugli investimenti necessari per migliorare la sicurezza.
7. Indagini sugli incidenti: Analizzare le cause di eventuali incidenti o “near miss” per prevenire il ripetersi di situazioni simili.
8. Aggiornamento normativo: Mantenersi informati sulle evoluzioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro.
9. Coordinamento con enti esterni: Collaborare con ASL, Ispettorato del Lavoro e altri enti di controllo durante le ispezioni.
10. Promozione della cultura della sicurezza: Lavorare per sviluppare un atteggiamento proattivo verso la sicurezza in tutta l’organizzazione.

Un efficace sistema di prevenzione richiede che gli addetti alla sicurezza abbiano non solo competenze tecniche adeguate, ma anche capacità comunicative per coinvolgere attivamente tutti i lavoratori nella creazione di un ambiente di lavoro più sicuro. Le responsabilità specifiche degli addetti alla sicurezza (ASL/RSPP) in Italia sono ben definite dalla normativa, in particolare dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza). Ecco le principali responsabilità di queste figure:
1. Responsabilità tecniche:
_Individuare e valutare correttamente i fattori di rischio
_Elaborare misure preventive e protettive adeguate
_Proporre programmi di informazione e formazione
_Verificare l’idoneità dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
_Aggiornare il DVR (Documento Valutazione Rischi) quando necessario
2. Responsabilità legali:
_Rispondere professionalmente della correttezza delle valutazioni effettuate
_Segnalare tempestivamente al datore di lavoro le carenze riscontrate
_Documentare adeguatamente tutte le attività svolte
3. Responsabilità civili e penali:
_In caso di infortuni, l’addetto alla sicurezza può essere chiamato a rispondere civilmente e/o penalmente se viene dimostrato che non ha adeguatamente svolto i suoi compiti
_La responsabilità è commisurata al ruolo e alle deleghe ricevute
4. Responsabilità di consulenza:
_Fornire supporto tecnico al datore di lavoro
_Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute
5. Responsabilità di vigilanza:
_Controllare l’applicazione delle misure di sicurezza
_Verificare il rispetto delle procedure di emergenza

È importante sottolineare che, sebbene l’addetto alla sicurezza abbia responsabilità significative, la responsabilità principale e ultima della sicurezza sul lavoro rimane del datore di lavoro. L’addetto alla sicurezza ha un ruolo di supporto tecnico e consulenziale, ma non può sostituirsi al datore di lavoro nelle sue responsabilità legali fondamentali. La delega a un professionista della sicurezza da parte del datore di lavoro non costituisce generalmente un’esimente completa dalle responsabilità legali. Secondo il quadro normativo italiano, in particolare il D.Lgs. 81/2008, la questione è più sfumata.

La delega di funzioni in materia di sicurezza è espressamente regolata dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e, per essere valida ed efficace, deve rispettare precisi requisiti:
1. Deve risultare da atto scritto con data certa
2. Il delegato deve possedere requisiti di professionalità ed esperienza
3. Deve attribuire poteri decisionali e di spesa adeguati
4. Deve essere accettata dal delegato per iscritto
Anche quando la delega è formalmente corretta, il datore di lavoro mantiene comunque:
• L’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni delegate
• La responsabilità per la “culpa in eligendo” (scelta inadeguata del delegato)
• La responsabilità per la “culpa in vigilando” (mancata supervisione)
Inoltre, esistono obblighi “non delegabili” che rimangono sempre in capo al datore di lavoro, tra cui:
• La valutazione di tutti i rischi e l’elaborazione del DVR
• La designazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
La giurisprudenza italiana ha ripetutamente confermato che la delega non costituisce un’esimente automatica. In caso di infortunio, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere penalmente se non ha adeguatamente vigilato sull’operato del delegato o se non ha fornito i mezzi necessari per l’attuazione delle misure di sicurezza.

In sintesi, la delega può limitare la responsabilità del datore di lavoro in alcuni ambiti specifici, ma non rappresenta un “salvacondotto” generale rispetto agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.
Non si tratta di responsabilità oggettiva per l’addetto alla sicurezza. La posizione giuridica dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) o dell’addetto alla sicurezza in caso di infortunio è stata chiarita dalla giurisprudenza italiana. Se l’addetto alla sicurezza dimostra di aver correttamente:
1. Identificato e valutato i rischi
2. Segnalato per iscritto al datore di lavoro le criticità rilevate
3. Proposto soluzioni tecniche adeguate
4. Documentato queste comunicazioni
Può essere esonerato da responsabilità penale in caso di infortunio.

La Corte di Cassazione, in diverse sentenze, ha stabilito che l’RSPP non ha poteri decisionali o di spesa diretti, ma svolge un ruolo consultivo. Non può quindi essere ritenuto automaticamente responsabile se il datore di lavoro ignora le sue indicazioni. Tuttavia, l’addetto potrebbe comunque essere chiamato a rispondere in specifiche circostanze:
• Se ha effettuato valutazioni tecniche errate o superficiali
• Se non ha segnalato rischi evidenti
• Se ha omesso di aggiornare le valutazioni quando necessario

Il principio generale è che la responsabilità dell’addetto alla sicurezza è commisurata alle sue effettive funzioni e ai poteri conferitigli. Non si configura come responsabilità oggettiva, ma come responsabilità per colpa professionale specifica rispetto al proprio ruolo. La documentazione delle segnalazioni e delle proposte di intervento diventa quindi essenziale per dimostrare il corretto adempimento dei propri obblighi professionali.

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