È d’obbligo ricordarvi che, da un punto di vista assicurativo, per un addetto alla sicurezza (RSPP o ASPP) in Italia, ci sono diverse coperture che possono risultare fondamentali per tutelarsi:
1. Assicurazione per responsabilità civile professionale: copre i danni patrimoniali che potrebbero derivare da errori od omissioni nell’esercizio dell’attività professionale. È particolarmente importante perché protegge il patrimonio personale del professionista in caso di richieste di risarcimento.
2. Tutela legale: copre le spese legali sostenute per la difesa in procedimenti civili o penali connessi all’attività professionale. Considerando che i procedimenti legali per infortuni sul lavoro possono essere lunghi e costosi, questa copertura è essenziale.
3. Polizza infortuni personale: particolarmente utile se l’addetto alla sicurezza svolge sopralluoghi o attività in cantieri o ambienti a rischio.
4. Copertura per le spese di consulenza: alcune polizze specializzate coprono le spese per consulenti tecnici di parte in caso di controversie.
5. Estensione retroattiva: importante per coprire eventuali richieste di risarcimento relative a fatti avvenuti prima della sottoscrizione della polizza.
6. Copertura postuma: tutela il professionista anche dopo la cessazione dell’attività per fatti avvenuti durante il periodo di validità della polizza.
7. Assicurazione per violazione della privacy: utile considerando che l’RSPP gestisce dati sensibili relativi alla salute dei lavoratori.
Nel valutare una polizza, l’addetto alla sicurezza dovrebbe prestare particolare attenzione a:
• Massimali adeguati all’attività svolta
• Esclusioni e limitazioni specifiche
• Franchigie e scoperti
• Estensione territoriale della copertura
La scelta della polizza dovrebbe essere personalizzata in base al tipo di attività svolta, ai settori di intervento (alcuni, come l’edilizia o l’industria chimica, comportano rischi maggiori) e alle dimensioni delle aziende seguite. In caso di incidente sul lavoro, la ripartizione delle responsabilità tra datore di lavoro e addetto alla sicurezza segue principi specifici definiti dalla normativa italiana (D. Lgs. 81/2008) e dalla giurisprudenza consolidata.
Responsabilità del datore di lavoro:
1. Responsabilità primaria: Il datore di lavoro ha responsabilità primaria e finale per la sicurezza, essendo il soggetto che organizza l’attività e ha potere decisionale e di spesa.
2. Obblighi non delegabili:
o Valutazione dei rischi e redazione del DVR
o Nomina del RSPP
3. Obbligo di attuazione: Deve implementare le misure di sicurezza necessarie, anche quando suggerite dal RSPP.
4. Obbligo di vigilanza: Deve verificare che le norme di sicurezza vengano rispettate dai lavoratori.
5. Posizione di garanzia: Ha una posizione di garanzia rispetto all’incolumità dei lavoratori che non può trasferire completamente.
Responsabilità dell’addetto alla sicurezza (RSPP):
1. Responsabilità consultiva: Principalmente di natura tecnico-consultiva, non avendo poteri decisionali diretti.
2. Responsabilità per colpa professionale: Risponde per errori tecnici nella valutazione dei rischi o per omissioni nelle segnalazioni.
3. Limite di competenza: La responsabilità è limitata alla sfera delle sue competenze tecniche e dei poteri effettivamente conferitigli.
4. Obbligo di segnalazione: Deve segnalare tempestivamente e formalmente al datore di lavoro le criticità rilevate.
Concorso di responsabilità:
Nella maggior parte dei casi di infortunio, si configura un concorso di responsabilità in cui:
• Il datore di lavoro risponde per non aver adottato le misure necessarie o per non aver vigilato adeguatamente
• L’RSPP può rispondere per errate valutazioni tecniche, mancata identificazione di rischi evidenti o omessa segnalazione
La giurisprudenza ha stabilito che l’RSPP può essere chiamato a rispondere penalmente insieme al datore di lavoro quando:
• Ha sottovalutato o non ha rilevato rischi evidenti
• Non ha proposto misure adeguate
• Ha fornito consulenza tecnicamente errata
Il peso delle rispettive responsabilità viene valutato caso per caso considerando il nesso causale tra le omissioni/errori e l’evento dannoso, nonché il grado di prevedibilità dell’evento stesso. Per svolgere l’attività di addetto alla sicurezza (ASPP) o responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) in Italia, sono previsti specifici requisiti formativi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. Ecco i requisiti:
Titoli di studio richiesti:
1. Requisito base: Diploma di istruzione secondaria superiore (diploma di scuola superiore).
2. Titoli preferenziali (che consentono esenzioni parziali dai corsi di formazione):
o Laurea o laurea magistrale in ingegneria della sicurezza e protezione
o Laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
o Altre lauree e lauree magistrali in ambito tecnico-scientifico
Formazione obbligatoria: Oltre al titolo di studio, è necessario completare percorsi formativi specifici:
1. Per ASPP:
o Modulo A: corso base di 28 ore
o Modulo B: corso di specializzazione correlato al settore ATECO dell’azienda (da 48 a 96 ore)
2. Per RSPP (oltre ai moduli A e B):
o Modulo C: corso di 24 ore su aspetti gestionali e relazionali
Aggiornamento professionale:
• Per ASPP: 20 ore di aggiornamento ogni 5 anni
• Per RSPP: 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni
Il mancato assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale può comportare la parziale o totale operatività della polizza di Rc professionale. Casi particolari:
• Per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente il ruolo di RSPP sono previsti percorsi formativi specifici (16, 32 o 48 ore in base alla classe di rischio dell’azienda).
• Per alcuni settori ad alto rischio (centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende a rischio di incidente rilevante, ecc.) sono richiesti ulteriori requisiti di esperienza professionale.
È importante notare che i requisiti possono variare leggermente in base al settore di attività e alla classe di rischio dell’azienda. Inoltre, la normativa prevede che la formazione debba essere erogata da enti accreditati.
Per il trend degli incidenti sul lavoro in Italia negli ultimi 5 anni (fino alla mia data di conoscenza di ottobre 2024), possiamo fornire un quadro generale basato sui dati INAIL disponibili. Nel periodo 2019-2024, l’andamento degli incidenti sul lavoro in Italia ha mostrato diverse fluttuazioni influenzate da fattori significativi:
• 2019-2020: Si è verificato un calo statistico degli infortuni, ma questo è stato principalmente dovuto alla riduzione delle attività lavorative durante la pandemia di COVID-19, con molte attività sospese o in smart working.
• 2021: Con la ripresa delle attività produttive post-lockdown, si è registrato un aumento degli infortuni rispetto al 2020, ma con numeri ancora inferiori al periodo pre-pandemico.
• 2022-2023: Si è verificata una tendenza alla normalizzazione con un progressivo ritorno ai livelli pre-pandemici, con particolare preoccupazione per i settori dell’edilizia (anche a causa dell’incremento dell’attività legata al Superbonus 110%), agricoltura e logistica.
• 2023-2024: I dati hanno mostrato una particolare criticità per gli infortuni mortali, specialmente nei cantieri e in agricoltura.
Alcuni elementi caratterizzanti del periodo esaminato sono i seguenti:
1. Le statistiche hanno evidenziato una maggiore incidenza di infortuni tra i lavoratori con minore esperienza o contratti temporanei
2. Gli incidenti in itinere (durante il tragitto casa-lavoro) hanno rappresentato una percentuale significativa del totale
3. È aumentata l’attenzione mediatica e sociale sul fenomeno delle “morti bianche”, spingendo verso un rafforzamento dei controlli
4. Si è registrato un incremento delle malattie professionali denunciate, indicando una maggiore consapevolezza dei lavoratori sui propri diritti
Le variazioni regionali sono rimaste significative, con regioni a più alta industrializzazione che hanno registrato numeri assoluti più elevati, ma con incidenze relative (rapportate al numero di lavoratori) spesso maggiori in aree con minor rispetto delle normative. Gli incidenti sul lavoro in Italia, analizzati per fasce d’età negli ultimi anni disponibili (fino a ottobre 2024), mostrano pattern specifici che riflettono diverse dinamiche del mercato del lavoro e fattori di rischio associati all’età. Ecco una panoramica:
Giovani lavoratori (fino a 24 anni)
• Incidenza elevata di infortuni nei primi anni di esperienza lavorativa
• Maggiore frequenza in settori come l’edilizia, la ristorazione e il manifatturiero
• Spesso correlati a carenze formative e minor esperienza nelle procedure di sicurezza
• Più comuni nei contratti di apprendistato e a termine
Lavoratori di età media (25-45 anni)
• Rappresentano la fascia con il maggior numero assoluto di infortuni, essendo la più numerosa nel mercato del lavoro
• Incidenti spesso legati a ritmi di lavoro intensi e multitasking
• Maggiore presenza in settori ad alto rischio come costruzioni, industria e trasporti
• Gli infortuni in itinere sono particolarmente significativi in questa fascia d’età
Lavoratori maturi (46-55 anni)
• Incidenti meno frequenti ma spesso con prognosi più lunghe
• Maggiore incidenza di malattie professionali rispetto agli infortuni acuti
• Problematiche muscolo-scheletriche più comuni
• Recupero post-infortunio generalmente più lungo rispetto ai lavoratori più giovani
Lavoratori senior (oltre 55 anni)
• Minore incidenza di infortuni ma maggiore gravità quando avvengono
• Tasso di mortalità più elevato rispetto alle altre fasce d’età
• Problematiche legate spesso all’obsolescenza delle competenze su nuove procedure di sicurezza
• Maggiore vulnerabilità fisica in caso di cadute e incidenti simili
Le statistiche hanno mostrato che l’innalzamento dell’età pensionabile negli ultimi anni ha portato ad un aumento degli infortuni nella fascia più anziana della popolazione lavorativa, con particolare riguardo ai lavori fisicamente impegnativi. I dati INAIL hanno evidenziato anche differenze significative tra settori, con industrie ad alto rischio che mostrano pattern diversi rispetto al terziario avanzato o alla pubblica amministrazione.

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