Di cosa si tratta?
L’arbitro assicurativo è una figura imparziale che viene chiamata a risolvere le controversie tra il cliente ed una compagnia assicurativa e/o chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo. Quando ci sono disaccordi su una richiesta di risarcimento o sul contenuto di un contratto, l’arbitro ha il compito di esaminare il caso e prendere una decisione nei confronti di entrambe le parti.
L’arbitro assicurativo funziona quindi come sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra l’assicurato (cioè il cliente) e la compagnia assicurativa/ intermediario /broker.
Il 9 gennaio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 6 novembre 2024 n. 215, attraverso il quale è stato istituito presso IVASS l’arbitro assicurativo.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto, è richiesto ad IVASS di adottare, entro 4 mesi dall’entrata in vigore del regolamento (9 gennaio 2025), quindi entro il 9 maggio 2025, le disposizioni attuative.
In ambito assicurativo, come detto, non è di certo una novità (infatti alcune polizze già contemplano questo istituto), ma è pur vero che, ormai da anni a questa parte, anche al di fuori del mondo assicurativo, il Legislatore ha introdotto diverse tipologie di strumenti alternativi al contenzioso giudiziale per evitare di adire i Tribunali e di sovraccaricare di lavoro gli stessi.
Si pensi agli istituti già noti ed “a pieno regime” ormai da anni: la negoziazione assistita, la mediazione oppure l’arbitrato in ambito bancario.
Come funziona?
L’arbitro assicurativo presso IVASS è una figura istituzionale che interviene per risolvere le controversie tra gli assicurati e chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nel settore assicurativo, in modo rapido e senza dover ricorrere ai tribunali. IVASS è l’autorità di vigilanza sul mercato assicurativo italiano ed offre un servizio di arbitrato assicurativo che si applica in specifiche circostanze.
1. Chi può rivolgersi all’Arbitro IVASS?
o I consumatori (assicurati-clientela) che hanno una controversia con la loro compagnia di assicurazione/intermediario/broker possono ricorrere all’arbitrato IVASS. Le imprese assicurative e gli intermediari vi aderiscono, senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi. Il servizio è accessibile a chi ha sottoscritto polizze assicurative in ambito di RCA, vita, danni, malattia, infortuni e altri settori del mercato assicurativo. Rientrano tra le controversie ammissibili anche i reclami relativi all’inosservanza delle norme di comportamento previste dal Codice delle Assicurazioni Private. Sono invece escluse: (i) le controversie relative ai grandi rischi (i.e. art. 1, c. 1, lett. r), del Codice delle Assicurazioni); (ii) i sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada e (iii) le controversie sottoposte alla competenza della CONSAP.
2. Quando si può chiedere l’intervento dell’Arbitro IVASS?
o L’arbitro IVASS può intervenire quando c’è una disputa tra il consumatore e l’assicuratore e/o intermediario che riguarda una contestazione sul risarcimento (ad esempio, su un danno, un’indennità non pagata o un rifiuto al risarcimento), sul contenuto di un contratto o su norme di comportamento.
o Prima di ricorrere all’arbitrato IVASS, è necessario aver tentato di risolvere la controversia direttamente con la compagnia assicurativa e/o con l’intermediario tramite un reclamo. Se la compagnia non risponde o la risposta non è soddisfacente, il consumatore può chiedere l’intervento dell’Arbitro IVASS.
3. Come funziona la procedura?
o Richiesta: Il consumatore deve presentare una richiesta telematica scritta all’IVASS (coincidente nel contenuto nel reclamo già presentato), esponendo il motivo della controversia e allegando tutta la documentazione necessaria.
o Esame del caso: IVASS esamina la domanda e verifica se la controversia rientra nei casi trattabili dall’arbitro. L’IVASS può, quindi, decidere di attivare l’arbitrato.
o Arbitrato: L’arbitro, o il collegio arbitrale, esamina la situazione in modo imparziale e prende una decisione nei confronti delle parti. La decisione viene emessa in tempi relativamente brevi, solitamente entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Le decisioni dell’Arbitro IVASS:
Le decisioni dell’Arbitro Assicurativo, pur non essendo equiparabili a quelle di un giudizio ordinario in quanto non vincolanti, possono comportare conseguenze in caso di mancata esecuzione.
L’inadempimento, infatti, viene reso noto sul sito dell’Arbitro Assicurativo per un periodo di 5 anni e per i 6 mesi successivi l’impresa o l’intermediario inadempiente devono pubblicare l’informazione nella home page del proprio sito web, dandone prova alla segreteria tecnica dell’Arbitro.
Al prossimo post con la parte 2!

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