R.C. PROFESSIONALE E AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

In ambito RC Auto è all’ordine del giorno sentire parlare di azione diretta del danneggiato ma in ambito di RC Professionale unico soggetto legittimato nei confronti della Compagnia Assicurativa è il titolare del contratto. A fronte del pagamento del premio di polizza, il Contraente/Assicurato ha il diritto/dovere di informare l’Assicuratore a seguito del ricevimento di una contestazione o di una vera e propria richiesta di risarcimento danni e di collaborare con lo stesso Assicuratore per la gestione e, se possibile, la risoluzione della pratica.

Vale per tutte le polizze di RC Professionale? Con l’arrivo del decreto attuativo Legge Gelli in ambito assicurativo, in vigore dal 16 marzo 2024, questa “regola” non è più applicabile nell’ambito della RC Professionale medica.

Che cosa comporta questa novità? Il paziente danneggiato potrà decidere di rivolgere la propria richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia Assicurativa del professionista o della struttura sanitaria interessata. La Compagnia dovrà pertanto riscontrare la richiesta, aprire la pratica di sinistro e provvedere alla gestione della stessa con diritto di accesso alla integrale documentazione disponibile.

Per vedere gli effetti e la reale portata di questa novità legislativa dovremo sicuramente attendere alcuni mesi per cui avremo tempo di ritornare sull’argomento. Con questo post vorremmo tuttavia approfittarne per ricordare che, anche in caso di sinistro, e anche in caso di azione diretta del danneggiato, l’assicurato, oltre ad avere diritti, ha anche dei doveri. Doveri che riportiamo di seguito:

OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

  • L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie fornendo loro il supporto che potranno ragionevolmente richiedere. – ricordiamo che è l’assicurato ad avere consapevolezza di quanto accaduto, delle azioni svolte, della possibile fondatezza dell’errore che gli viene contestato. L’Assicuratore non era parte del rapporto professionista/cliente, non era presente durante lo svolgimento dei fatti pertanto necessita di capire come si sono svolti non solo dal punto di vista del danneggiato ma anche dal punto di vista del professionista assicurato.
  • L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI e si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi. – ricordiamo che la polizza non è un bancomat, l’assicurato non può gestire autonomamente la vertenza e poi presentare il conto alla Compagnia assicurativa, deve denunciare il sinistro nelle tempistiche pattuite nel contratto di assicurazione, deve fornire la documentazione richiesta, nel frattempo non deve aggravare il danno come previsto dall’Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio.
  • Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO. Qualora egli rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI non potrà eccedere l’ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturati fino alla data di tale rifiuto. – sembra strano a dirsi ma a volte è molto più conveniente per l’Assicuratore e anche per l’Assicurato “buttare giù il boccone amaro” e accettare una soluzione transattiva della vertenza piuttosto che intestardirsi nella convinzione di aver operato bene e correttamente rischiando un aggravamento dei costi (legali, peritali ecc.) e un allungamento inutile dei tempi necessari per arrivare, magari, allo stesso risultato.

Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

Ricordiamo che ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

Al prossimo post!

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