Prima di liquidare un sinistro, inviamo all’Assicurato una quietanza liberatoria da compilare e firmare per accettazione. La quietanza di pagamento è un documento valido ai fini legali che costituisce una prova certa dell’effettiva definizione del sinistro.
Con la sottoscrizione di questa, da una parte la Compagnia si impegna a corrispondere al Cliente quanto stabilito all’esito dell’istruttoria, dall’altra l’Assicurato accetta il quantum liquidato rinunciando ad ogni pretesa presente e futura in merito a quello specifico sinistro.
In altre parole, la quietanza attesta l’avvenuta transazione tombale tra le parti e di conseguenza la tacitazione definitiva di ogni diritto presente e futuro, comportando:
- ampia, finale, liberatoria di pieno saldo;
- rinuncia delle parti a non avere più nulla da pretendere l’una dall’altra in relazione al sinistro;
- rinuncia ad ogni azione nei confronti della Compagnia da parte dell’assicurato.
Per comprendere al meglio, è utile riportare di seguito un esempio pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri.
L’Assicurato è un Tributarista che ha erroneamente imputato un’agevolazione al Cliente che non ne aveva diritto. Il professionista si è accorto dell’errore in fase di elaborazione della dichiarazione redditi e ha provveduto con successive dichiarazioni ad integrare la posizione con conseguenti sanzioni che ha rimborsato al proprio Cliente.
A seguito della denuncia di sinistro, abbiamo liquidato l’importo relativo alle sanzioni al netto delle franchigie e degli scoperti applicabili.
Nel 2022 l’assicurato riceve un’ulteriore comunicazione da parte del reclamante: a seguito dell’errore precedentemente contestato e risarcito, il danneggiato ha fatto verificare la propria posizione fiscale ad altro professionista, il quale ha riscontrato che l’errore compiuto comporterà un danno di maggiore gravità e di conseguenza sanzioni nettamente superiori.
L’assicurato chiede quindi di riaprire nuovamente il sinistro e invoca la liquidazione del maggio danno rilevato.
Alla luce di quanto spiegato, si tratta del medesimo sinistro già liquidato dopo la sottoscrizione da parte dell’assicurato della quietanza liberatoria. Il reclamante ha dovuto pagare i contributi derivanti dall’errore dell’assicurato e adesso cerca di farsi risarcire gli stessi. L’importo successivamente richiesto non è infatti casuale.
Il “nuovo” sinistro denunciato non è coperto dalle garanzie di polizza in quanto l’ulteriore richiesta risarcitoria ricevuta non è altro che il prosieguo del sinistro già liquidato a seguito di formale liberatoria indicata in atto di quietanza sottoscritto dall’assicurato.

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