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  • Procedimento penale e polizza di Tutela Legale

    Oggi parliamo della polizza di Tutela Legale in rapporto al procedimento penale. Quando le garanzie di polizza sono attivabili? Quando invece non sono attivabili? Innanzitutto occorre ricordare i fondamenti per l’attivazione della polizza di Tutela Legale:

    Definizione di CASO ASSICURATIVO: “la violazione della legge commessa per la prima volta durante il Periodo di Copertura” La garanzia prestata dalla polizza riguarda solo i Casi Assicurativi che insorgono durante il Periodo di Copertura e che si manifestino e siano denunciati alla Società durante il Periodo di copertura in corso o nei 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del Periodo di Copertura, fermo restando il disposto di cui all’Articolo 1915 del Codice Civile. In caso dipiù Casi Assicurativi collegati tra loro da un vincolo di continuità o funzionalità, per determinare il momento d’insorgenza si fa riferimento alla data del primo Caso Assicurativo.

    Presupposti per l’attivazione delle garanzie di polizza previste per la Tutela Legale sono i seguenti:

    a)    Tutela Legale dell’Assicurato nel caso in cui questi sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione.

    b)    Tutela Legale dell’Assicurato nel caso in cui questi sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso.

    c)  Tutela Legale dell’Assicurato per le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subito per fatto illecito di terzi.

    d)   Tutela Legale dell’Assicurato per la difesa in sede civile contro le richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di RC con le seguenti modalità: in caso di intervento dell’Assicuratore di RC tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere alle spese del danneggiato a carico dell’Assicuratore di RC.

    Di seguito due esempi concreti tratti dal nostro portafoglio sinistri:

    QUANDO LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE E’ ATTIVABILE…

    L’assicurato è un addetto alla sicurezza. In un cantiere in cui svolge incarico di responsabile della sicurezza si verifica un incidente: un operaio accede al cantiere in orario vietato, viene travolto da un elemento in calcestruzzo e decede sul colpo. Viene avviato un procedimento penale nei confronti dell’assicurato e degli altri soggetti coinvolti in cantiere. La procura chiede una perizia e dalla stessa emergono degli elementi di responsabilità a carico dell’assicurato. L’assicurato è soggetto a procedimento penale.

    Rispetto alla polizza di Tutela Legale, il rischio è coperto dalle garanzie di polizza. Il c.d. CASO ASSICURATIVO si è verificato in corso di polizza, è stato denunciato in corso di polizza, trattasi di imputazione a titolo di colpa e, pertanto, il cliente ha copertura per le spese legali relative al procedimento penale

    QUANDO LA POLIZZA NON E’ ATTIVABILE…

    L’assicurato è un ingegnere, ha svolto incarico di Progettista per avvio di un cantiere di ristrutturazione di edificio scolastico. Un operaio durante lo svolgimento dei lavori ha un incidente: mentre è in cantiere, si sposta in una zona non di sua competenza, scivola sul ghiaccio, cade rovinosamente nel torrente sottostante e decede. Viene avviata un’indagine penale e parallelamente gli eredi chiedono il risarcimento del danno subito. L’assicurato correttamente segnala l’accaduto alla sua Compagnia assicurativa ma per quanto riguarda la polizza di Tutela Legale, in questo caso specifico, seppur il Caso Assicurativo si è verificato in corso di polizza, la stessa non è operante in quanto mancano i presupposti sopra ricordati per l’attivazione della stessa: l’assicurato, in qualità di Progettista, al momento viene tenuto estraneo dalle indagini penali in corso e, nei suoi confronti, non è neppure stato avviato un procedimento civile.

  • La polizza di Rc professionale non è una polizza di tutela legale.

    Svolgo da anni l’attività di amministratore di condominio e sono sempre molto scrupoloso e attento nella gestione dei condomini che si affidano alla mia professionalità.
    Sono rimasto quindi del tutto sorpreso da quanto recentemente mi è accaduto.
    Uno degli stabili da me amministrati, il Condominio Fortunato, ha ricevuto un’intimazione di pagamento da parte della società che da anni si occupa della cura del giardino condominiale; tale società ha lamentato il mancato pagamento da parte del Condominio di alcuni servizi effettuati circa un anno fa.
    Possibile che mi fossero sfuggiti?
    Ho fatto gli opportuni controlli e ho verificato che avevo pagato le fatture contestate all’indirizzo iban che mi era stato espressamente indicato dal rappresentante legale della società.
    È dunque venuto fuori che la persona con cui ero solito relazionarmi non era più il rappresentante dell’impresa di giardinaggio.
    Era stato lui a chiedermi di provvedere al pagamento dei servizi di giardinaggio su un iban diverso da quello che sino a quel momento utilizzavo per i pagamenti!
    In ragione dei precedenti rapporti intercorsi non potuto nutrire alcun dubbio e mi sono fidato, convinto che il denaro finisse nel conto intestato alla società.
    Scoperto tutto ciò, ho dato subito mandato al mio legale di fiducia, che ha scritto una bella lettera indirizzata a colui che pensavo fosse il rappresentante della società chiedendo la restituzione di quanto indebitamente percepito e il pagamento un cospicuo risarcimento del danno morale che, in quanto professionista, ho patito.
    Ovviamente per la mia attività di amministratore sono coperto da polizza di Rc professionale.
    Mi sembrava di ricordare che nella polizza di rc professionale fossero comprese anche le spese legali nel limite del 25% del massimale di polizza.
    Ho quindi inviato alla Compagnia la denuncia di sinistro e ho chiesto di approvare la nomina del mio legale, allegando altresì la sua parcella in modo da ottenere il rimborso.
    A seguito dell’istruttoria la Compagnia mi ha tuttavia comunicato il diniego di copertura.
    Il motivo? Dalla documentazione che ho inviato non risulta alcun errore professionale da me commesso e, di conseguenza, non vi è alcun presupposto per ritenere operative le garanzie di polizza.
    Ma le spese legali che ho affrontato e che potrei ancora sostenere? Dall’ufficio sinistri mi hanno spiegato che la polizza di Rc professionale è ben diversa dalla polizza di tutela legale. Se quest’ultima opera sulla base del principio indennitario, il presupposto per ritenere operative la garanzie della polizza di Rc professionale consiste nella commissione da parte dell’Assicurato di un fatto illecito.
    Nelle condizioni della polizza di Rc professionale è sì previsto che gli Assicuratori assumano la gestione delle vertenze, ma tale gestione è pur sempre subordinata alla valutazione relativa all’operatività delle garanzie di polizza.
    Sembra dunque che, per questa volta, le spese legali dovrò pagarle io…