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  • Denunciare un sinistro…ma come?

    Buongiorno, ho stipulato una polizza di rc professionale avvocato. Vorrei denunciare un sinistro in quanto il mio cliente non è soddisfatto della sentenza emessa. Vi chiedo cortesemente di definire la pratica celermente in quanto il cliente richiede un risarcimento”.

    Molto spesso riceviamo denunce di sinistro di questo tipo.

    L’Assicurato (ma anche l’intermediario!) chiede di aprire una pratica di sinistro inviando una comunicazione del tutto generica, priva degli elementi necessari per valutare compiutamente i fatti che hanno portato a denunciare il sinistro.

    In alcuni casi, poi, viene richiesto di valutare la pratica con una certa urgenza, magari perché il sinistro viene denunciato a ridosso del rinnovo della polizza di rc professionale!

    Ma cosa occorre per denunciare correttamente un sinistro o una circostanza?

    Le condizioni di polizza prevedono che nel caso in cui pervenga all’Assicurato una richiesta di risarcimento o, comunque, nell’ipotesi in cui sia a conoscenza di una circostanza che possa dar luogo ad una richiesta di risarcimento, l’Assicurato ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta via mail o via pec.

    L’Assicurato, inoltre, è tenuto a cooperare con gli Assicuratori fornendo tutte le informazioni necessarie.

    Tale obbligo di collaborazione ha inizio proprio con la comunicazione del sinistro.

    Nell’oggetto della denuncia, pertanto, dovranno essere riportati il cognome e il nome dell’Assicurato e il numero della polizza; sarà anche necessario allegare copia della polizza datata e sottoscritta dall’Assicurato e copia della documentazione attestante il pagamento del premio.

    Per consentire all’Ufficio sinistri di valutare la posizione, l’Assicurato è tenuto a collaborare inviando tutta la documentazione utile alla gestione del sinistro, e in particolare: l’incarico professionale sottoscritto tra l’Assicurato e il danneggiato (l’avvocato aveva la procura alle liti rilasciata dall’assistito per notificare la citazione?); copia della richiesta di risarcimento con la relativa quantificazione e copia della documentazione a sostegno della richiesta di risarcimento e della quantificazione (il reclamante ha fornito prova del danno sofferto o si è limitato a formulare una generica richiesta di risarcimento?).

    Fondamentale, inoltre, è la relazione dell’Assicurato che riassuma cronologicamente i fatti e spieghi nel dettaglio la vicenda, chiarendo al contempo se vi sono eventuali responsabilità in ragione di errori dal medesimo commessi.

    Tornando all’esempio sopra riportato, l’Assicurato non aveva inviato alcuna documentazione utile alla valutazione, nemmeno la sentenza contestata dal cliente!

    Non potendo essere svolta compiutamente l’istruttoria, si è provveduto a richiedere tutta la documentazione inerente al sinistro (sentenza, atti processuali con i documenti prodotti in giudizio, procura alle liti, richiesta di risarcimento, relazione ecc.)

    Come è finita? Dall’esame dei documenti non è emerso alcun errore professionale: il cliente dell’Assicurato, semplicemente, si aspettava un diverso esito dal procedimento e, non avendo ottenuto giudizialmente il riconoscimento delle proprie pretese, ha tentato di ottenere comunque un risarcimento.

    Poiché il reclamante non è stato in grado di fornire alcuna prova in merito alla sussistenza di un errore professionale commesso dall’Assicurato, il sinistro è stato respinto.

  • La polizza di Rc professionale non è una polizza di tutela legale.

    Svolgo da anni l’attività di amministratore di condominio e sono sempre molto scrupoloso e attento nella gestione dei condomini che si affidano alla mia professionalità.
    Sono rimasto quindi del tutto sorpreso da quanto recentemente mi è accaduto.
    Uno degli stabili da me amministrati, il Condominio Fortunato, ha ricevuto un’intimazione di pagamento da parte della società che da anni si occupa della cura del giardino condominiale; tale società ha lamentato il mancato pagamento da parte del Condominio di alcuni servizi effettuati circa un anno fa.
    Possibile che mi fossero sfuggiti?
    Ho fatto gli opportuni controlli e ho verificato che avevo pagato le fatture contestate all’indirizzo iban che mi era stato espressamente indicato dal rappresentante legale della società.
    È dunque venuto fuori che la persona con cui ero solito relazionarmi non era più il rappresentante dell’impresa di giardinaggio.
    Era stato lui a chiedermi di provvedere al pagamento dei servizi di giardinaggio su un iban diverso da quello che sino a quel momento utilizzavo per i pagamenti!
    In ragione dei precedenti rapporti intercorsi non potuto nutrire alcun dubbio e mi sono fidato, convinto che il denaro finisse nel conto intestato alla società.
    Scoperto tutto ciò, ho dato subito mandato al mio legale di fiducia, che ha scritto una bella lettera indirizzata a colui che pensavo fosse il rappresentante della società chiedendo la restituzione di quanto indebitamente percepito e il pagamento un cospicuo risarcimento del danno morale che, in quanto professionista, ho patito.
    Ovviamente per la mia attività di amministratore sono coperto da polizza di Rc professionale.
    Mi sembrava di ricordare che nella polizza di rc professionale fossero comprese anche le spese legali nel limite del 25% del massimale di polizza.
    Ho quindi inviato alla Compagnia la denuncia di sinistro e ho chiesto di approvare la nomina del mio legale, allegando altresì la sua parcella in modo da ottenere il rimborso.
    A seguito dell’istruttoria la Compagnia mi ha tuttavia comunicato il diniego di copertura.
    Il motivo? Dalla documentazione che ho inviato non risulta alcun errore professionale da me commesso e, di conseguenza, non vi è alcun presupposto per ritenere operative le garanzie di polizza.
    Ma le spese legali che ho affrontato e che potrei ancora sostenere? Dall’ufficio sinistri mi hanno spiegato che la polizza di Rc professionale è ben diversa dalla polizza di tutela legale. Se quest’ultima opera sulla base del principio indennitario, il presupposto per ritenere operative la garanzie della polizza di Rc professionale consiste nella commissione da parte dell’Assicurato di un fatto illecito.
    Nelle condizioni della polizza di Rc professionale è sì previsto che gli Assicuratori assumano la gestione delle vertenze, ma tale gestione è pur sempre subordinata alla valutazione relativa all’operatività delle garanzie di polizza.
    Sembra dunque che, per questa volta, le spese legali dovrò pagarle io…

  • IL SINISTRO E L’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

    Cosa si intende per OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE? Nei nostri contratti di RC Professionale l’Oggetto dell’assicurazione è così identificato: “preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio delle professione descritta in polizza.”

    La premessa quindi per poter attivare il contratto assicurativo è che ci sia identità tra la professione per la quale l’assicurato ha acquistato la copertura assicurativa e l’attività che ha portato alla richiesta di risarcimento e alla successiva denuncia di sinistro sulla polizza.

    Di conseguenza se l’assicurato ha più polizze, ad es. una per la copertura della sola attività professionale dell’Architetto ed una a copertura della ormai famosa attività di Asseveratore ex Decreto rilancio 110%, e deve denunciare un sinistro deve essere particolarmente attento a denunciarlo sulla polizza corretta. Perché la prima non copre l’attività della seconda e viceversa.

    Recentemente qui all’Ufficio sinistri è successo proprio questo: l’assicurato, Architetto, ha ricevuto una richiesta di risarcimento da parte del proprietario di un immobile. L’Architetto nel 2018 – 2019 aveva ricoperto l’incarico di Direttore lavori nel cantiere di ristrutturazione dell’immobile di proprietà del reclamante. Dopo qualche mese dalla chiusura del cantiere ecco che emergono le prime problematiche: muffa, infiltrazioni, fessurazioni……insomma i soliti vizi post cantiere!

    Il nostro Architetto viene raggiunto da una prima contestazione, rivolta anche all’Impresa edile, ma le problematiche non vengono risolte. Come avviene in questi casi il tempo che passa ci mette del suo ed aggrava la situazione perciò il proprietario dell’immobile si decide a rivolgersi al Tribunale. Con un atto di citazione viene avviata la causa e vengono coinvolti il nostro assicurato in qualità di Direttore lavori e l’impresa edile. L’assicurato, chiamato in giudizio, decide, come suo diritto, di chiamare in causa la Compagnia assicurativa. E qui nasce il problema di cui vi parlavo!

    L’assicurato e il suo legale nel chiamare in causa la Compagnia assicurativa sbagliano ad identificare la polizza che, secondo loro, dovrebbe tenere indenne in caso di condanna l’assicurato. Invece di chiamare correttamente la polizza di RC Professionale indicano la polizza a copertura della sola attività di Asseveratore ex Decreto Rilancio 110%! Oggetto di copertura differente ma anche differenti garanzie assicurative a cominciare dalla retroattività che assolutamente non va oltre la data di inizio dell’attività di Asseveratore per la quale è stata acquistata copertura assicurativa, nel caso di specie tutti concordi che la normativa del Decreto Rilancio è del luglio 2020.

    Vallo a spiegare all’assicurato e al suo legale! La risposta? Eccola:
    “La chiamata autorizzata dal Giudice è nei confronti della Compagnia assicurativa: il numero di polizza è indifferente, non è determinante il numero di polizza bensì la copertura.”

    Certo l’importante per il professionista è essere coperto nello svolgimento della propria attività professionale ma il numero di polizza purtroppo non è solo un numero di polizza! Il numero identifica il contratto e di conseguenza l’oggetto di copertura di quel determinato contratto pertanto, cari lettori, bisogni prestare attenzione anche a queste che sembrano piccolezze ma non lo sono, soprattutto quando siamo all’interno di un procedimento giudiziario.

    Come è andata a finire? Ve lo racconto in uno dei prossimi post 😉​

  • L’IMPORTANZA DEL NESSO CAUSALE

    Definizione di nesso causale:
    Il nesso causale è quel rapporto tra l’evento dannoso e il comportamento del soggetto (autore del fatto), astrattamente considerato. Il termine nesso causale indica la relazione che lega il compimento o l’omissione di un atto e l’evento che ne deriva. È definibile come il rapporto di causa ed effetto che deve sussistere tra l’azione o la condotta o l’omissione e l’evento affinché l’azione o la condotta o l’omissione stessa sia punibile.

    Facciamo un esempio pratico:
    Sono un agronomo, e voi direte: ok va bene ma cosa fai nel concreto? Beh nell’esercizio della mia professione mi occupo di vari aspetti legati all’attività dei miei clienti: offro consulenze tecniche nell’ambito dei diversi processi produttivi agricoli, zootecnici, agroalimentari e del verde pubblico. Elaboro progetti a favore delle aziende agricole, verifico la presenza di risorse utilizzabili, cerco modalità di miglioramento delle attività produttive. Insomma è un’attività variegata e mi permette di spaziare in diversi ambiti.

    Un po’ di anni fa un mio cliente mi chiese di aiutarlo a presentare domanda per un bando regionale che permetteva di ottenere finanziamenti a fondo perduto per il miglioramento e l’ammodernamento della propria azienda. Bene, un lavoro tranquillo, devo solo chiedere al mio cliente di darmi tutte le informazioni richieste sui moduli per presentare la domanda ed inviare la stessa nei termini previsti dal bando. Ottenute le informazioni richieste….. con qualche fatica devo dire la verità perché il mio cliente, che è un allevatore, ha talmente tanti impegni che ho dovuto rincorrerlo, le ultime informazioni me le ha fornite mentre aspettava che una delle sue mucche partorisse il suo vitellino, che tenero quando è nato!

    Comunque dicevo, ottenute tutte le informazioni compilo i moduli ed invio la domanda. Il cliente ottiene il finanziamento richiesto ed è tutto contento. Ma dopo qualche mese mi chiama comunicandomi che a seguito di verifiche sul finanziamento erogato gli richiedono indietro l’intera somma perché sembra che non ne aveva diritto. Ma come?! I moduli che ho compilato erano corretti, la domanda è stata inviata al giusto indirizzo ed entro le tempistiche indicate. Anzi per sicurezza non ho mica aspettato l’ultimo momento come so che fanno alcuni colleghi! E poi questi controlli non li possono fare prima di erogare i contributi?

    Insomma alla fine eccola li la richiesta di risarcimento! Ha restituito tutti i € 50.000 che gli avevano erogato e adesso li vuole da me. Dice che è colpa mia! Ho chiamato la Compagnia assicurativa e denunciato il sinistro e loro mi hanno detto che spetta al mio cliente (diciamo ex cliente ormai…..meno male che almeno mi ha pagato il lavoro…) dimostrare quello che chiamano NESSO CAUSALE tra l’attività da me svolta e il danno lamentato. Il liquidatore infatti mi ha detto, dopo aver visionato bene la documentazione pervenuta dall’Ente, che l’Ente, che prima ha erogato i contributi e poi li ha chiesti indietro, sostiene che il mio cliente proprio non aveva i requisiti necessari per accedere ai fondi, pare esserci un problema di quote latte dichiarate dal mio cliente, per cui se la domanda fosse stata controllata prima dell’erogazione sarebbe stata direttamente respinta. E io mi chiedo: se lo facevate prima non stavamo tutti più tranquilli?

    In sostanza l’errore non l’ho fatto io nella presentazione della domanda ma era il mio cliente che non poteva accedere a quei finanziamenti quindi non c’è nessun legame tra il danno lamentato, che in realtà in sostanza neppure esiste, e l’attività che ho svolto.
    Alla fine il cliente ha intascato la risposta della Compagnia e mi ha chiesto scusa per essersela presa con me. Meno male alla fine tutto bene (per me almeno)!

  • Tanto paga l’assicurazione…

    Sono Alessandro, un dentista di un piccolo paese.
    Dato che sbagliare capita a chiunque, ho sempre stipulato una polizza di rc professionale per coprire i rischi connessi alla mia attività.
    Qualche mese fa, purtroppo, mentre stavo eseguendo un trattamento odontoiatrico su un nuovo paziente, ho perso il controllo della fresa che stavo maneggiando e gli ho lesionato la lingua, procurandoli un piccolo taglio.
    È accaduto tutto in un istante, quasi senza che me ne rendessi conto.
    Imbarazzato per l’accaduto, mi sono subito scusato con il paziente e non gli ho chiesto nulla per la prestazione eseguita; all’uscita dal mio studio il paziente sembrava anche soddisfatto.
    Per stare comunque tranquillo, ben conoscendo gli obblighi derivanti dalla mia polizza di rc professionale, ho subito denunciato la circostanza alla mia Compagnia assicurativa, facendo presente di aver commesso un errore che avrebbe potuto portare ad una richiesta di risarcimento nei miei confronti.
    Qualche giorno dopo ho ricevuto una chiamata dal paziente: nella sostanza mi ha detto che il dolore alla lingua gli procurava dei disagi e mi ha chiesto “per chiudere il tutto” un risarcimento di €1.500. “Tanto Lei è assicurato” ha concluso mettendo giù il telefono.
    Poco tempo dopo aver comunicato gli sviluppi della vicenda alla mia Compagnia, che nel frattempo aveva già aperto una pratica di sinistro e mi aveva richiesto tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria, mi sono ritrovato nella mia casella pec una lettera firmata da un legale.
    Quest’ultimo, per conto del paziente, mi ha chiesto il risarcimento del danno biologico da inabilità permanente e temporanea, oltre al rimborso delle spese mediche e delle spese legali, il tutto quantificato in €10.000.
    Sono rimasto allibito…in fin dei conti si trattava di un microscopico taglietto, nulla di serio o di preoccupante.
    Mi è sembrato esagerato che venisse lamentato addirittura un danno da invalidità permanente pari a 6 punti percentuali e una invalidità temporanea assoluta al 100% per 20 giorni.
    “Sa, per 20 giorni non ho potuto mangiare nulla a causa del dolore…” mi ha spiegato il paziente quando l’ho contattato al telefono.
    Non ho ben compreso come una piccola lesione del genere possa aver avuto degli effetti permanenti, però ho subito pensato: “Vivo in un paesino dove tutti si conoscono, non voglio che si sappia in giro… perderei clienti! E poi ho una polizza di rc professionale che mi copre. Se ho sbagliato la Compagnia sicuramente risarcirà qualunque somma”.
    No, la Compagnia non risarcisce qualunque somma.
    Innanzitutto mi stavo dimenticando che la liquidazione del danno avviene al netto della franchigia; la franchigia non è altro che quella parte di danno – espressa in un importo fisso indicato in scheda di copertura – che rimane a carico dell’assicurato.
    Inoltre, mi hanno spiegato, il danno può essere risarcito solo se è provato nella sua sussistenza e nella sua effettiva quantificazione.
    Ciò significa che non basta lamentare di aver subito un danno e pretendere il risarcimento, ma bisogna anche dimostrare la relativa quantificazione.
    Nel mio caso, quindi, il paziente non ha ottenuto l’intero importo richiesto perché non ha fornito la prova di aver subito un danno pari a €10.000; si è dovuto accontentare della proposta fatta dalla Compagnia, che ha ritenuto operanti le garanzie di polizza e ha liquidato il danno nella misura rispetto alla quale era stata fornita la prova.
    So che, alla fine, lui è anche soddisfatto… qualcosa è riuscito ad ottenere.
    Per fortuna avevo una polizza di rc professionale!