“Buongiorno, ho stipulato una polizza di rc professionale avvocato. Vorrei denunciare un sinistro in quanto il mio cliente non è soddisfatto della sentenza emessa. Vi chiedo cortesemente di definire la pratica celermente in quanto il cliente richiede un risarcimento”.
Molto spesso riceviamo denunce di sinistro di questo tipo.
L’Assicurato (ma anche l’intermediario!) chiede di aprire una pratica di sinistro inviando una comunicazione del tutto generica, priva degli elementi necessari per valutare compiutamente i fatti che hanno portato a denunciare il sinistro.
In alcuni casi, poi, viene richiesto di valutare la pratica con una certa urgenza, magari perché il sinistro viene denunciato a ridosso del rinnovo della polizza di rc professionale!
Ma cosa occorre per denunciare correttamente un sinistro o una circostanza?
Le condizioni di polizza prevedono che nel caso in cui pervenga all’Assicurato una richiesta di risarcimento o, comunque, nell’ipotesi in cui sia a conoscenza di una circostanza che possa dar luogo ad una richiesta di risarcimento, l’Assicurato ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta via mail o via pec.
L’Assicurato, inoltre, è tenuto a cooperare con gli Assicuratori fornendo tutte le informazioni necessarie.
Tale obbligo di collaborazione ha inizio proprio con la comunicazione del sinistro.
Nell’oggetto della denuncia, pertanto, dovranno essere riportati il cognome e il nome dell’Assicurato e il numero della polizza; sarà anche necessario allegare copia della polizza datata e sottoscritta dall’Assicurato e copia della documentazione attestante il pagamento del premio.
Per consentire all’Ufficio sinistri di valutare la posizione, l’Assicurato è tenuto a collaborare inviando tutta la documentazione utile alla gestione del sinistro, e in particolare: l’incarico professionale sottoscritto tra l’Assicurato e il danneggiato (l’avvocato aveva la procura alle liti rilasciata dall’assistito per notificare la citazione?); copia della richiesta di risarcimento con la relativa quantificazione e copia della documentazione a sostegno della richiesta di risarcimento e della quantificazione (il reclamante ha fornito prova del danno sofferto o si è limitato a formulare una generica richiesta di risarcimento?).
Fondamentale, inoltre, è la relazione dell’Assicurato che riassuma cronologicamente i fatti e spieghi nel dettaglio la vicenda, chiarendo al contempo se vi sono eventuali responsabilità in ragione di errori dal medesimo commessi.
Tornando all’esempio sopra riportato, l’Assicurato non aveva inviato alcuna documentazione utile alla valutazione, nemmeno la sentenza contestata dal cliente!
Non potendo essere svolta compiutamente l’istruttoria, si è provveduto a richiedere tutta la documentazione inerente al sinistro (sentenza, atti processuali con i documenti prodotti in giudizio, procura alle liti, richiesta di risarcimento, relazione ecc.)
Come è finita? Dall’esame dei documenti non è emerso alcun errore professionale: il cliente dell’Assicurato, semplicemente, si aspettava un diverso esito dal procedimento e, non avendo ottenuto giudizialmente il riconoscimento delle proprie pretese, ha tentato di ottenere comunque un risarcimento.
Poiché il reclamante non è stato in grado di fornire alcuna prova in merito alla sussistenza di un errore professionale commesso dall’Assicurato, il sinistro è stato respinto.