Tag: sinistro

  • L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – ALCUNI ESEMPI DI SINISTRO

    Con il post di oggi vogliamo fornire degli esempi pratici in relazione alla figura professionale dell’amministratore di condominio facendo riferimento ad alcuni sinistri tratti dal nostro portafoglio.

    Bisogna anzitutto premettere che questa tipologia di professionista è esposta ad innumerevoli possibilità di commettere errori professionali e quindi di ricevere contestazioni e richieste danni proprio in ragione del fatto che il condominio “per sua natura” dà luogo a molteplici contenziosi. Si riscontrano infatti svariate fattispecie di contestazioni che vanno dai più comuni errori nella gestione contabile, alle omissioni di controlli e manutenzione periodica o, a volte, a richieste danni per eventi straordinari che, con la normale diligenza e prudenza, si sarebbero potuti evitare. Poi naturalmente ci sono tutte quelle vertenze relative al diritto condominiale e assembleare. Basti pensare alle delibere viziate o dalle decisioni prese senza passare dall’assemblea. Ma potremmo continuare probabilmente all’infinito!

    Fatta quindi questa premessa generale ma utile per inquadrare la complessità della professione, di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    • Contestazione delibere assembleari: l’assicurato, subito dopo la stipula della sua prima polizza di RC Professionale, denuncia il sinistro a seguito della chiamata in mediazione attivata da alcuni condomini (in materia la mediazione è procedura obbligatoria). La vertenza riguarda la gestione della contabilità comune. L’assicurato prima della mediazione ha ricevuto anche delle pec di contestazione. È chiaro che le diffide e la chiamata in mediazione, se non tempestivamente denunciate agli assicuratori in sede di assunzione del rischio, rappresentano delle circostanze note che possono dare origine ad una richiesta danni che, come da condizioni di polizza, essendo note e pregresse, comportano l’esclusione di copertura in caso di sinistro.
    • Contestazione per mancato aggiornamento impianto antincendio: il condominio muove una contestazione al precedente amministratore non più incarica. Il condominio riceve una sanzione per il mancato aggiornamento dell’impianto antincendio dello stabile. L’assicurato denuncia il sinistro alla Compagnia ammettendo la dimenticanza negli adempimenti di verifica e controllo delle caldaie. Il sinistro è coperto per quanto concerne le sanzioni comminate in quanto derivanti da un errore professionale direttamente imputabili alla gestione dell’amministratore e che coinvolge il condominio precedentemente amministrato.
    • Revoca dell’amministratore: l’assicurato denuncia il sinistro a seguito di condanna al pagamento delle spese di lite all’interno di un giudizio di revoca dell’amministratore di codominio. Capita frequentemente che di fronte a contestazioni gravi e fondate, i condomini possano adire in giudizio per chiedere la revoca dell’amministratore. Nel caso di specie il Giudice ha dichiarato la decadenza dall’incarico per l’amministratore inadempiente e/o colpevole di errori professionali con conseguente condanna a pagare le spese legali. Anche in questo caso il sinistro viene denunciato dall’interessato solo all’esito del procedimento giudiziale dopo molte contestazioni pregresse e non comunicate in sede di assunzione del rischio con conseguente esclusione della copertura assicurativa.
    • Inquinamento acque condominiali: l’assicurato amministratore di condominio segnala di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli eredi di un condomino che nel 2018 è deceduto. A seguito dei successivi campionamenti effettuati nella abitazione del condomino si riscontra legionella presente nell’acqua condominiale. Gli eredi chiedono il risarcimento del danno in quanto la morte del condomino viene attribuita alla mancata manutenzione dell’impianto idrico del Condominio. Seguito verifiche condotte dall’Asl di competenza trattasi invece di una problematica dell’acquedotto locale con esclusione di responsabilità per l’assicurato.

      Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.

    1. LA RESTITUZIONE DEI COMPENSI E LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE

      Spesso quando riceviamo le richieste di risarcimento pervenute agli assicurati rileviamo che nelle varie voci di danno indicate compare anche la voce “Restituzione compensi corrisposti per lo svolgimento dell’attività professionale” ovvero l’attività che ha portato alla richiesta risarcitoria.

      E’ giusto che il professionista che ha sbagliato l’attività restituisca quanto dallo stesso percepito al proprio cliente? E la polizza di Responsabilità Civile Professionale come si comporta rispetto a questa richiesta? Con questo post cercheremo di fornire una risposta almeno a questa seconda domanda.

      Per quanto riguarda la prima domanda sono ormai numerosi i casi visionati dalle Corte Giudiziarie, di seguito possiamo riportare alcuni esempi:
      L’inadempimento professionale dell’avvocato, che abbia cagionato la perdita del diritto del suo assistito, rende inutile l’attività difensiva sino ad allora svolta; il suddetto inadempimento, infatti, si qualifica come totale e la prestazione effettuata risulta improduttiva di effetti in favore del cliente; per questa ragione non gli è dovuto alcun compenso. Corte di Cassazione ordinanza del 5 ottobre 2018 n. 24519.

      L’errore inescusabile dell’avvocato fa venire meno il suo diritto al compenso con l’obbligo di restituzione dell’acconto già percepito (Cass., Sez. III, Ord., 22 novembre 2018, n. 30169)

      Se un tecnico professionista, all’interno del progetto, non prevede il rispetto delle distanze legali, compie un grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto. Il Tribunale di Pisa con la Sentenza n. 1501 del 30 novembre 2022 ha condannato un professionista al risarcimento dei danni con la restituzione dei compensi già ricevuti.”

      Per quanto riguarda la seconda domanda, che ci riguarda direttamente, possiamo invece affermare con certezza che la restituzione dei compensi professionali percepiti per lo svolgimento dell’attività che ha generato la richiesta di risarcimento NON è oggetto di copertura.

      Qual è la ratio di questa esclusione? La polizza di RC Professionale presta copertura per i danni che il professionista assicurato arreca a soggetti terzi nello svolgimento della propria attività professionale. I soggetti terzi sono genericamente identificati come qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Considerando che per danno – ovvero il sinistro – deve intendersi il pregiudizio economico conseguente all’attività professionale errata od omessa da parte del professionista assicurato, la parte di “danno” sanata con la restituzione del compenso professionale da parte del professionista si trasferisce in capo all’assicurato stesso che non è terzo ai sensi della polizza di RC Professionale. Da segnalare inoltre che se la polizza di RC Professionale rimborsasse il compenso professionale si creerebbe la fattispecie dell’ingiustificato arricchimento o arricchimento senza causa per il professionista stesso.

      Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

      https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

      Al prossimo post!

    2. CYBER SINISTRI: LA NUOVA FRONTIERA DELLA RICHIESTA DANNI

      Sempre più spesso vengono denunciati sinistri relativi ad errori relativi a truffe on line, malfunzionamento dei computer, dei sistemi informatici, delle chiavette e dei sistemi tecnologici di ogni tipologia e sorta. È evidente che essendo ormai la nostra vita lavorativa basata sull’utilizzo della tecnologia, mutano anche gli errori professionali segnalati.

      Facendo riferimento ad alcuni casi pratici tratti dal nostro portafoglio sinistri, sono state avanzate molte richieste danni relative a truffe telematiche. Si tratta di attività fraudolente rientranti nel cosiddetto “phishing” ossia nel furto di dati sensibili. Le casistiche sono le più disparate come ad esempio la sostituzione dell’IBAN nella corrispondenza tra professionista e controparte nell’ambito di una transazione da perfezionare oppure il furto di identità nella richiesta di erogazione di un finanziamento. Tutto questo per quanto concerne le truffe telematiche.

      Altra casistica, sempre legata a questo argomento, riguarda il malfunzionamento dei sistemi informatici. Cosa succede se sorge un problema, ad esempio, di trasmissione o di archiviazione di documenti e dei dati?

      Le polizze di responsabilità civile professionale non coprono le cosiddette “perdite cyber” ossia la perdita, danno, responsabilità, spesa, multe o sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato dall’ uso o funzionamento di qualunque sistema informatico o rete di computer; riduzione o perdita della capacità di utilizzare od operare su qualsiasi sistema informatico, sistemi di computer collegati; accesso, elaborazione, trasmissione, archiviazione o utilizzo di qualsiasi dato; incapacità di accedere, elaborare, trasmettere, archiviare o utilizzare qualsiasi dato; qualsiasi minaccia o truffa; qualsiasi errore, omissione o incidente relativo a qualsiasi sistema informatico,  sistemi di computer collegati.

      Le polizze precisano che per “sistema informatico” si intende qualsiasi computer, hardware, software, applicazione, processo, codice, programma, information technology, sistema di comunicazione o dispositivo elettronico di proprietà o utilizzato dall’assicurato o da altri. Sono inclusi nell’elenco qualsiasi sistema simile e qualsiasi dispositivo o sistema di archiviazione, gestione o archiviazione dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associate. Per rete di computer si indica inoltre un gruppo di sistemi informatici e altri dispositivi elettronici o strutture di rete collegati tramite una forma di tecnologia di comunicazione, compresi Internet, Intranet e reti private virtuali (VPN), che consentono ai dispositivi informatici collegati in rete lo scambio di dati.

      I nuovi contratti prevedono tra le esclusioni i casi in cui le richieste di risarcimento derivino da atti dolosi posti in essere dall’assicurato, circostanze note: atti, fatti o eventi conosciuti dall’assicurato, al momento della sottoscrizione della polizza, “Computer e Virus” ossia virus nei computer o derivanti da sufficienti od insufficienti misure cautelative riguardanti accessi non autorizzati all’uso di sistemi/programmi elettronici e qualsiasi perdita informatica/perdita cyber.

      Come può tutelarsi quindi l’Assicurato?

      Anzitutto, deve attivare tutti quegli strumenti e misure cautelative volte a scoraggiare i truffatori, resistere ai virus e prevenire le minacce del web.

      Inoltre, il cliente deve avere sempre l’accortezza di verificare preventivamente i mittenti delle comunicazioni che riceve.

      In presenza di errore o malfunzionamento di qualunque sistema informatico, invece, nel 90% dei casi i dispositivi informatici segnalano tutte anomalie che possono verificarsi. È buona regola attivarsi immediatamente per risolvere l’errore chiedendo assistenza e non far trascorre troppo tempo in quanto il problema di certo tenderà ad ingigantirsi e a ripalesarsi.

      La UIA mette a disposizione il prodotto assicurativo “POLIZZA CYBER RISK MULTIRISCHIO RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI DIRETTI”. La polizza opera in copertura per la responsabilità civile cyber, per la copertura danni propri e per spese in caso di danni informatici. Le garanzie del contratto di assicurazione sono operanti per gli eventi cyber verificatisi o derivanti da atti illeciti commessi a partire dalla data di decorrenza del contratto, scoperti per la prima volta e denunciati all’Assicuratore durante il periodo di assicurazione in corso. Le estensioni sempre operati sono quelle relative a privacy e responsabilità derivante dai media, riservatezza dei dati, spese di recupero dati, spese in caso di incidente IT (informatico) e sicurezza della rete.

      Da ultimo si precisa, per dovere di chiarezza, che la polizza CYBER RISK si differenzia dal prodotto RC Professionale – Software House che invece assicura il singolo libero professionista e/o tutto lo staff e i collaboratori dello stesso coprendo le perdite di cui l’assicurato potrebbe essere ritenuto civilmente responsabile a titolo di risarcimento, i costi e le spese giudiziali, le infrazione di obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati e le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione. Le attività coperte sono tutte quelle possibili nell’ambito della progettazione aggiornamento adattamento di programmi software.

      La differenza tra polizza CYBER RISK MULTIRISCHIO RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI DIRETTI e polizza RC Professionale – Software House consiste nel fatto che la prima copre i danni diretti mentre la seconda copre i danni a terzi.

    3. Franchigia, opponibile o non opponibile?

      Che cos’è la FRANCHIGIA di polizza? E come si distingue dallo SCOPERTO?

      Per definizione intendiamo la FRANCHIGIA e lo SCOPERTO come l’importo economico espresso in fisso o in percentuale che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro.

      Per fare un esempio pratico, le nostre polizze prevedono in media delle franchigie fisse di € 1.000, variabili a seconda della tipologia di rischio assicurato ma anche a seconda della tipologia di attività svolta dall’assicurato stesso. Attività più gravose normalmente comportano applicazione di una FRANCHIGIA più elevata, è il caso delle coperture proposte in relazione ad incarichi sindacali.

      Lo SCOPERTO viene solitamente applicato nei casi in cui l’attività assicurata comporta maggiori esposizioni, e pertanto maggiori rischi, per le Compagnie, un esempio su tutti nel caso delle coperture per professionisti che svolgono il ruolo di Responsabile/Addetto alla sicurezza.

      Generalmente la Compagnia liquida per ogni sinistro, indennizzabile ai termini di polizza, soltanto la somma eccedente l’importo della FRANCHIGIA o dello SCOPERTO previsti per la garanzia. Ci sono tuttavia casi che prevedono che la Compagnia paghi per intero il sinistro al terzo danneggiato andando poi a recuperare dall’assicurato l’importo della FRANCHIGIA o dello SCOPERTO applicabile. Abbiamo quindi un caso di FRANCHIGIA, o SCOPERTO, non opponibile al terzo danneggiato.

      Spesso la non opponibilità al terzo danneggiato della FRANCHIGIA viene prevista dalla normativa applicabile ad un determinato contratto assicurativo, è il caso della RCA o, per rimanere nel tema delle polizze trattate da UIA, della copertura Visto di conformità. Alla base vi è un principio di tutela maggiore nei confronti del terzo danneggiato che, avendo subito un danno, deve essere certo di poter recuperare lo stesso nella sua totalità.

      Nel caso concreto al verificarsi del sinistro, accertato che lo stesso è indennizzabile a termini di polizza, come viene calcolata la liquidazione?

      FRANCHIGIA non opponibile al terzo danneggiato: fatto 100 l’importo del danno da indennizzare, la Compagnia paga al terzo danneggiato l’intero importo di 100, eseguito il pagamento la Compagnia chiederà all’assicurato il rimborso della FRANCHIGIA espressa in polizza. Il termine di prescrizione applicato ricordiamo essere di 2 anni, come da Art. 2952 Codice Civile.

      Dove non espressamente indicato che la FRANCHIGIA deve intendersi non opponibile al terzo danneggiato, la Compagnia effettua, solitamente, il pagamento per la differenza. Pertanto fatto 100 l’importo del danno da indennizzare, fatta 10 la FRANCHIGIA di polizza applicabile, la Compagnia paga al terzo danneggiato l’importo di 90.

      Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri argomenti, vi invitiamo anche a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato inerenti l’argomento sinistri. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

      https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

      Al prossimo post!


    4. RITI ALTERNATIVI E CONSEGUENZE

      Oggi parliamo dei “Riti Alternativi” in relazione all’operatività della polizza di responsabilità civile professionale.

      La domanda che spesso gli assicurati pongono è la seguente: “In caso di richiesta di risarcimento derivante da un errore professionale, l’assicurazione presta copertura anche quando, in un procedimento penale, si sia chiesto un giudizio con rito alternativo come il patteggiamo o il giudizio abbreviato?”

      Le polizze “parlano” chiaro precisando che, per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai RITI ALTERNATIVI normati nel codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447), sono escluse le richieste di risarcimento danni conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato.

      Anzitutto cosa sono i riti alternativi? Sono procedimenti penali speciali, presenti nell’ordinamento giuridico italiano, disciplinati dal codice di procedura penale e che sono concepiti allo scopo di garantire un giudizio più veloce attraverso l’omissione dell’udienza preliminare, della fase dibattimentale o di entrambi.

      Il codice disciplina il patteggiamento, il giudizio abbreviato, il giudizio immeditato, il giudizio per direttissima ed il procedimento per decreto.

      Ai fini della verifica dell’operatività o meno della polizza di R.C.P. ci soffermiamo sulla disamina del patteggiamento e del giudizio abbreviato che possono essere attivati su richiesta fatta direttamente dall’imputato.

      Quanto al patteggiamento, uno dei vantaggi che deriva dalla scelta di questo rito è quello di impedire al danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere il risarcimento dei danni subìti e derivanti dal reato commesso. Infatti, il patteggiamento esclude che il danneggiato possa esercitare, o proseguire, nel processo penale l’azione civile per ottenere il risarcimento del danno. La parte offesa che intenda quindi rivendicare il risarcimento del danno subìto in conseguenza del reato compiuto dall’imputato dovrà incardinare una causa autonoma davanti però al giudice civile (azione civile).

      In merito invece al giudizio abbreviato, l’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale prevede che se l’imputato, per ottenere uno sconto di pena, chiede il rito abbreviato (un giudizio allo stato degli atti e senza dibattimento), il giudice deve disporre l’esclusione del responsabile civile, cioè del soggetto tenuto a risarcire il danno da reato ossia l’assicurazione. La vittima potrà chiedere i danni in separata sede: in base ad un altro articolo (88, comma 2°, codice procedura penale) infatti, l’esclusione del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione risarcitoria.

      La ratio della norma risiede nel fatto che la presenza del responsabile civile appare incompatibile con il rito abbreviato, in considerazione dell’esigenza di «non gravare il giudizio stesso, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerità, della presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione è incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale».

      Si aggiunga, infine, che alla base dei riti alternativi esaminati vi è un accordo tra imputato e accusa con evidente volontà da parte del primo di soggiacere ad una pena ed alle relative conseguenze. Tra gli effetti dell’accordo è bene ricordare che l’assicurato non potrà essere manlevato dall’assicurazione in quanto lo stesso ha ammesso volontariamente la propria responsabilità o ha scelto una forma di giudizio che, nei fatti, esclude l’intervento dell’assicurazione.

    5. Come denunciare un sinistro

      Torna il blog sinistri e vogliamo dedicare questo primo post del 2023 ricordando a tutti i nostri lettori come procedere ad una corretta e soprattutto efficace denuncia di sinistro. Ancora oggi riceviamo comunicazioni da parte del cliente senza indicazione del numero di polizza, senza indicazione di nome e cognome del contraente/assicurato, comunicazioni che dicono “Vi denuncio un sinistro, grazie” oppure “Salve mi hanno contestato il lavoro che ho fatto sono coperto?”.

      Purtroppo l’ufficio sinistri non può rispondere alle vostre domande se non viene messo in condizioni di ricostruire i fatti e capire la contestazione, il danno lamentato e l’attività svolta dall’assicurato. Per questo motivo, con questo post, vogliamo darvi qualche piccolo suggerimento per procedere al meglio!

      1. Ricordiamo che abbiamo due indirizzi mail interamente dedicati alle denunce di sinistro: uiasinistri@pec.it per chi volesse formalizzare a mezzo Pec e sinistri@uiainternational.net per chi invece vuole inviare una comunicazione meno formale.
      2. Ricordiamo che sul nostro sito abbiamo messo a disposizione un format per le denunce di sinistro, il format è un modulo che guida il contraente/assicurato nella denuncia di sinistro: https://www.uiainternational.net/sinistri/moduli/modulo-apertura-sinistro.pdf
      3. Sarebbe opportuno nell’oggetto della mail indicare COGNOME NOME e NUMERO DI POLIZZA per permettere ai colleghi un’agevole recupero del contratto assicurativo
      4. Indipendentemente dalla tipologia di polizza interessata dal sinistro ricordiamo che è sempre bene allegare alla mail di denuncia i seguenti documenti:
      a. Copia polizza firmata,
      b. Copia pagamento del premio,
      c. Relazione dettagliata dell’assicurato in merito ai fatti contestati,
      d. Copia della richiesta di risarcimento o della contestazione ricevuta comprensiva di eventuali documenti alla stessa allegati.


      Spetterà all’ufficio sinistri, dopo avervi comunicato apertura della pratica e numero di repertorio, stilare un elenco di eventuali documenti aggiuntivi che, a seconda della tipologia di sinistro denunciato, si rendono necessari per la corretta istruttoria della pratica.


      Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato relativi al tema di cui ci occupiamo. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:


      https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92


      Al prossimo post!

    6. FIDARSI E’ BENE, NON FIDARSI E’ MEGLIO!

      Esercito la professione di architetto da diversi anni e sono sempre stato attento e scrupoloso nello svolgimento della mia attività.

      Mi è capitato però recentemente di commettere un errore dovuto all’eccessiva fretta.

      Cosa è successo?

      In breve, mi hanno presentato un nuovo cliente che desiderava vendere un edificio di sua proprietà.

      Dopo una lunga ricerca, il cliente in questione era riuscito a trovare un acquirente interessato all’immobile e non voleva lasciarselo scappare.

      Mi ha raccontato che quel vecchio edificio, utilizzato in passato come casa per le vacanze estive, era diventato ormai solo un costo dato che era rimasto praticamente inutilizzato per anni. Era stata quindi una grande fortuna trovare una persona disposta ad acquistarlo al prezzo proposto!

      Io avevo l’incarico di redigere una relazione che attestasse che lo stato di fatto dell’immobile era conforme ai dati catastali… un lavoro che, nell’arco della mia lunga carriera, ho svolto centinaia di volte.

      Mi ha quindi firmato l’incarico e ha aggiunto un particolare che sino a quel momento aveva omesso: mancava solo poco più di un mese al rogito!

      La data era stata fissata perché una parte voleva vendere in fretta e l’altra voleva acquistare l’immobile per trascorrerci le imminenti vacanze.

      Mi è preso un colpo! Non ce l’avrei mai fatta in così poco tempo a disposizione a fare un accesso agli atti del Comune! Si sa che normalmente ci vuole un mesetto circa prima che i Comuni riescano ad evadere pratiche di questo tipo…

      Che fare dunque? Attendere i tempi del Comune? Mettere sin da subito le cose in chiaro con il cliente rischiando però di perdere l’incarico?

      Ho deciso di non accennare nulla al cliente in quanto sono venuto a sapere che un geometra di mia conoscenza aveva svolto anni fa dei lavori proprio in relazione a quell’immobile.

      Mi è bastato chiamare lo studio del mio conoscente per farmi passare tutta la documentazione edilizia. Con una sola chiamata e un paio di mail mi ero evitato tutta la trafila burocratica!

      Ho quindi redatto la relazione tecnica che ho prontamente consegnato al cliente, il quale, soddisfatto del lavoro svolto, ha potuto vendere l’immobile alla data già decisa.

      Purtroppo però non è finita bene…

      Qualche mese dopo mi ha chiamato il cliente chiedendomi spiegazioni in quanto si era visto recapitare a casa una lettera da parte del legale dell’acquirente.

      In pratica gli chiedevano il risarcimento del danno patito a causa del minor valore dell’edificio e dei costi legati alla demolizione del portico risultato abusivo. Abusivo???

      “Ma non aveva controllato la corrispondenza tra lo stato dell’edificio e i dati catastali in Comune???” mi ha chiesto comprensibilmente adirato

      No, non avevo controllato. Mi ero fidato della documentazione, purtroppo errata, che mi avevano inviato.

      Ho pertanto denunciato il sinistro alla mia Compagnia assicurativa, che mi ha richiesto una relazione dettagliata in merito ai fatti.

      All’esito dell’istruttoria la Compagnia ha comunicato che non c’erano i presupposti per ritenere operative le garanzie di polizza.

      Ma come? L’errore l’avevo comunque commesso…

      Mi hanno spiegato che il danno cagionato al reclamante ha avuto origine da un comportamento volontario che, in quanto tale, non è oggetto di copertura.

      Non si è trattato di una svista o di una negligenza, bensì di una scelta consapevole: i documenti catastali corretti non li ho proprio guardati perché pensavo di non aver tempo per ottenerli!

      Anziché segnalare la problematica al cliente suggerendogli eventualmente, in ragione dei tempi della burocrazia, di spostare la data del rogito, ho consapevolmente scelto di agire in un altro modo, accettando quindi il rischio di eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal comportamento non corretto.

      Prossima volta verificherò meglio la correttezza della documentazione prima di predisporre una relazione!

    7. FRANCHIGIA VS SCOPERTO

      Sono un Commercialista e lavoro come libero professionista da circa 5 anni…
      Nel 2019 ho provveduto alla redazione e presentazione del modulo 730 per un mio Cliente (uno dei primissimi).

      Il Cliente operava in regime forfettario di IVA dal 2017 e quindi ho continuato in tal senso senza però considerare che con la nuova Legge di Bilancio non avrebbe più beneficiato del regime forfettario già dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2019, quindi proprio per i redditi relativi all’anno 2018.

      Circa un anno fa, ho ricevuto da parte del Cliente richiesta di risarcimento del danno a Lui cagionato in virtù dell’errata attribuzione del regime forfettario in quanto, appunto, ho continuato ad inquadrarlo in tale regime seppure non ne avesse più diritto…

      Questo ha comportato che il mio Cliente per tutta l’annualità ha emesso fatture senza apposizione dell’IVA… Quindi? Succede che l’Agenzia delle Entrate ha effettuato i dovuti controlli e, nei termini previsti, ha inviato l’avviso di accertamento contenente un bell’importo da pagare a titolo di IVA e un altro, sempre molto consistente, a titolo di sanzioni.

      Purtroppo per l’IVA non c’è niente da fare ed è diventata quindi un costo aggiuntivo per il mio Cliente, quindi un danno, costo che non avrebbe sostenuto nel caso non avessi fatto l’errore in quanto avrebbe emesso tutte le fatture comprensive di IVA e quella stessa IVA l’avrebbe poi portata in compensazione.

      Anche le sanzioni sono ovviamente a mio carico perché scaturite da questo mio errore professionale.

      Ho provveduto subito ad informare la mia Compagnia assicurativa dell’accaduto ed hanno prontamente aperto la posizione di sinistro.

      Dopo aver inviato tutta la documentazione a me richiesta (ovviamente la Compagnia chiede prova del danno e della quantificazione), verificato che il danno è certo e la mia responsabilità pure, mi hanno fatto una proposta di liquidazione che, inizialmente, non ho proprio capito.

      Mi proponevano una cosa del tipo:

      Importo IVA X – € 1.000,00 Franchigia: TOT1

      Importo Sanzioni Y – Scoperto 10% minimo € 2.500,00: TOT2

      Liquidazione spettante: TOT1 + TOT2

      Io mi ricordavo che la mia polizza aveva una franchigia di € 1.000,00… E lo scoperto… Mboh…. Di cosa si tratta??? Io ho una polizza, dovrei essere coperto, non scoperto!!! Ho subito contattato telefonicamente l’ufficio sinistri per avere chiarimenti…

      Mi hanno, con un po’ di pazienza, spiegato che, è vero che la mia polizza prevede una franchigia di € 1.000,00, ma che si tratta di una franchigia base generica e che poi il contratto prevede varie clausole e/o estensioni che possono prevedere franchigie diverse (anche più alte) o scoperti…

      La polizza, infatti, prevede un’estensione specifica per le “penalità fiscali” ovvero le “sanzioni”, e questa estensione prevede a sua volta uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00.

      Quindi l’importo relativo all’IVA è un danno al quale viene applicata la “semplice” franchigia di € 1.000,00 mentre all’importo delle sanzioni, rientrando appunto nell’estensione specifica “penalità fiscali”, viene applicato lo scoperto specifico del 10% con il minimo di € 2.500,00.

      Nel mio caso le sanzioni non erano comunque elevatissime e pertanto mi è stato applicato lo scoperto minimo di € 2.500,00 ma, se disgraziatamente il mio Cliente avesse ricevuto sanzioni, per mia colpa, per € 100.000,00 a me sarebbe rimasto a carico € 10.000,00, mentre su una sanzione da € 1.000.000,00 a me sarebbe rimasto a carico € 100.000,00 e così via…

      Va bene, ma insomma, “scoperto” che significa??? Lo scoperto è più o meno la stessa cosa della franchigia nel senso che è comunque l’importo che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro ma, mentre la franchigia generalmente è espressa nel contratto con un importo fisso, lo scoperto è una percentuale sul danno. Quindi? Quindi la franchigia è ben definita fin dalla stipula del contratto, dello scoperto invece non possiamo saperne l’importo fintanto che il danno non si verifica e viene quantificato…

      E’ vero che questo errore è stato causato principalmente dalla mia inesperienza iniziale e sono sicuro che non succederà più, ma, in conclusione, consiglio sempre di leggere bene tutte le clausole di polizza per avere contezza delle limitazioni che prevede il contratto che stiamo per acquistare…

    8. TU SEI ASSICURATO? IO SI PER FORTUNA MA SOLO PER LA MIA ATTIVITA’….NON PER LA TUA…

      Cosa succede se il professionista che diligentemente stipula, come da normativa, una polizza di Responsabilità civile professionale ma ha uno Studio insieme ad altri colleghi? Questi colleghi sono automaticamente assicurati con la polizza del singolo professionista? E cosa succede se il danno non l’ha provocato solo il singolo professionista assicurato? La premessa fondamentale è che ogni Compagnia assicurativa fornisce copertura solo al soggetto titolare del contratto assicurativo, assicurato dalla stessa e che ha pagato il relativo premio. Pertanto, in caso di Studio, ogni soggetto che ne fa parte è bene che abbia propria polizza di Responsabilità civile professionale oppure, se i singoli operano solo con la Partita Iva dello Studio, dovrà essere lo Studio a stipulare polizza di Responsabilità civile professionale per i suoi componenti.

      Ma nello specifico il sinistro come viene gestito? Facciamo un esempio.

      Il nostro assicurato Luigi è un tecnico, ha uno studio professionale insieme al fratello Paolo, solo Luigi ha però deciso di stipulare una polizza di Responsabilità civile professionale, entrambi operano infatti con loro Partita Iva personale ma anche con quella dello Studio. Paolo inoltre ha meno responsabilità di Luigi, gestisce meno clienti, e poi è più giovane e soprattutto più fresco di studi quindi è più difficile – pensano loro – che commetta un errore. Le ultime normative le conosce molto bene! Lo scorso anno Luigi e Paolo hanno assunto diversi nuovi incarichi come progettista e direttore lavori per la ristrutturazione di svariati immobili. Con questi bonus edilizi gli incarichi sono aumentati in modo esponenziale!

      Luigi, avendo maggiore esperienza, si è occupato in particolar modo della progettazione ma durante l’esecuzione di uno di questi progetti sono emerse delle problematiche: alcune misure non erano corrette e durante l’esecuzione dei lavori gli stessi si sono dovuti interrompere più volte per effettuare le misurazioni corrette e soprattutto si sono dovute effettuare numerose modifiche che hanno comportato per il committente delle spese aggiuntive.

      Ovviamente il committente non è stato contento, la spesa ulteriore non è stata elevata ma giustamente e con il caro vita in corso ha chiesto a Luigi, in qualità di progettista, e anche a Paolo, in qualità di direttore lavori (perché si sa in questi casi a più soggetti si chiede e più opportunità di risarcimento si hanno), di farsi carico di questo importo. Luigi ha subito fatto denuncia alla propria Compagnia assicurativa: apertura sinistro, raccolta dei documenti, esame della pratica da parte dell’Ufficio preposto e siamo arrivati velocemente alla liquidazione del danno.

      Ma il danno liquidato è pari al 100% dello stesso? La Compagnia assicurativa si è accollata anche la quota di danno risultata a carico di Paolo in base alla responsabilità propria del Direttore lavori anche se non era un suo assicurato? No perché la polizza è intestata a Luigi come singolo professionista e riguarda esclusivamente la sua attività personale, Paolo invece ha svolto l’attività per conto proprio, non è considerato soggetto assicurato dalla polizza di Luigi, non è un suo collaboratore né un suo dipendente, dividono uno studio ma ognuno in questo caso ha operato per conto proprio. Insomma tutto bene per Luigi ma Paolo ha capito che avere meno responsabilità ed essere più fresco di studi non basta nel suo lavoro.

    9. LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA “A PRESCINDERE”

      Oggi vogliamo soffermarci su una prassi (purtroppo) abbastanza frequente: la chiamata in causa della Compagnia “a prescindere”.

      Troppo spesso la chiamata in causa dell’Assicuratore viene fatta sulla base del solo fatto che è stata sottoscritta una polizza; e quasi sempre, nella chiamata in causa, viene indicato soltanto il nome dell’Assicuratore e quasi mai un numero di polizza, una data di scadenza, e, soprattutto, i motivi per i quali debba essere ritenuta operante. “Ho una polizza? Chiamo in causa la Compagnia.”

      In alcuni casi, invece, succede l’opposto: “ho sottoscritto 12 polizze negli ultimi 12 anni? Per non sapere né leggere né scrivere nella chiamata in causa riporto tutti i numeri di contratto (anche se gli Assicuratori sono diversi) e vediamo che succede…

      Vediamo un primo esempio del primo caso:

      Sono un Geometra senza copertura assicurativa.
      A Maggio 2021 ho ricevuto una prima contestazione e diffida da un Cliente per presunti errori di progettazione alla quale ho risposto nell’immediato contestando gli addebiti.
      Ho poi ricevuto a Luglio 2021 una PEC con cui il Cliente mi contestava nuovamente i medesimi errori reiterando la richiesta di risarcimento danni. Non ho risposto perché non ho ritenuto di dover ribadire ulteriormente quanto già comunicato due mesi prima.
      Ad ottobre 2021 mi perviene una PEC con richiesta di invito alla mediazione alla quale ho ritenuto di non dover partecipare.
      In data 15/01/2022 mi viene notificato atto di citazione. Non pensavo che il Cliente sarebbe andato avanti fino a questo punto… E adesso che faccio? Posso stipulare una polizza assicurativa per farmi manlevare dalla Compagnia nel giudizio al quale sarò sottoposto? Ok, proviamoci…
      Compilo e sottoscrivo quindi, il giorno successivo, 16/01/2022, un modulo di proposta per richiedere una quotazione alla Compagnia.
      Pervenutomi il preventivo, accettato lo stesso, ho chiesto emissione della polizza con decorrenza 18/01/2022 ed ho poi fatto il bonifico per il pagamento del premio in data 22/01/2022.
      Perfetto, dovrei essere tranquillo.
      Vado dal mio legale di fiducia e chiedo di essere da Lui difeso nel giudizio.
      Visionata la citazione, una delle prime domande che mi pone è: “Hai una copertura assicurativa?”
      E io rispondo: “Certo, sono assicurato con la Compagnia XXX…”
      E lui ribatte: “Ottimo, chiediamo subito un rinvio dell’udienza per la chiamata in giudizio del terzo, così se dovessi essere ritenuto responsabile sarà poi richiesto alla Compagnia di tenerti indenne da quanto eventualmente sarai condannato a pagare.”
      Così si procede con la chiamata in causa della Compagnia.
      Il Giudice, sulla base dell’esistenza di una polizza, autorizza la chiamata in causa della Compagnia XXX.

      La Compagnia XXX, quindi, viene a conoscenza del sinistro, per la prima volta, con tale notifica.
      Esaminato l’atto di citazione si evince che il sinistro non è coperto in quanto, appunto, l’Assicurato ha ricevuto le richieste di risarcimento e lo stesso atto di citazione precedentemente alla decorrenza e all’effetto della polizza.

      La polizza assicurativa è un contratto aleatorio nel quale l’entità e l’esistenza della prestazione è collegata ad un elemento non sicuro, appunto un “rischio”. A fronte di un pagamento del premio la Compagnia si assume il rischio di dover pagare un eventuale sinistro.
      Se la polizza dovesse / potesse essere operante, nel caso di specie (prima ho il sinistro e poi stipulo la polizza), non ci sarebbe alcun rischio ma una vera e propria certezza…!
      Quindi pagherei 100 (il premio) sapendo già di ottenere 1.000 (il sinistro di cui sono già a conoscenza).
      Oltretutto, nel questionario compilato, l’Assicurato ha risposto negativamente alle domande su eventuali richieste di risarcimento ricevute e/o circostanze di cui è a conoscenza (e, sempre negativamente, alla domanda se avesse mai avuto coperture assicurative prima di tale proposta).
      L’Assicurato era invece a conoscenza di tutte le pregresse contestazioni di Controparte con particolare riferimento all’atto di citazione notificato il giorno prima della compilazione del modulo di proposta per la copertura assicurativa e non aveva stipulato alcuna copertura assicurativa prima di allora.

      In questo caso la Compagnia non può che sollevare tutte le eccezioni del caso chiedendo quindi all’Assicurato la rinuncia alla chiamata in causa del terzo (la Compagnia stessa, appunto).
      Se non dovesse pervenire la rinuncia alla chiamata in causa, la Compagnia dovrà provvedere alla propria costituzione in giudizio esponendo le motivazioni della mancata copertura assicurativa e ci sono buone probabilità che il Giudice, giustamente, accolga la domanda della Compagnia e condanni l’Assicurato alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Compagnia per la propria difesa.

      Insomma, il punto è sempre lo stesso: Non serve a niente chiudere il recinto dopo che i buoi sono già scappati… Non possiamo sottoscrivere una polizza dopo che il sinistro si è verificato (senza nemmeno indicarlo nel modulo di proposta) e soprattutto pretendere che la stessa sia operante…

      E poi qualcuno ha ancora il coraggio di dire: “Le assicurazioni… tzs, non pagano mai…!”