Tag: sinistro

  • Parliamo di “Circostanze”

    Iniziamo il mese di Marzo tornando a parlare di Circostanze….queste semi – sconosciute.

    Come sempre riportiamo la definizione presente nei nostri testi di polizza:

    CIRCOSTANZA: Si intende qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente
    portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI
    RISARCIMENTO anche se non motivata
    .

    Adesso che abbiamo ricordato la definizione passiamo ai casi concreti:

    1. CONSULENTE DEL LAVORO: tra i compiti del nostro consulente del lavoro abbiamo le comunicazioni agli Uffici competenti in relazione ad assunzione – dimissione – comunicazioni dell’inquadramento professionale dei dipendenti dei suoi clienti. In un’azienda l’Ispettorato del lavoro effettua un controllo, chiede documentazione al nostro consulente che, nel fornire la documentazione richiesta, si accorge di aver commesso un errore in alcune comunicazioni. Questo errore potrebbe, se rilevato, portare a delle sanzioni per il suo cliente. Il nostro consulente del lavoro, dotato di Rc Professionale, segnala l’errore di cui si è accorto – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Mesi dopo, anche se la polizza, nel frattempo, è scaduta e il consulente del lavoro ha stipulato nuova polizza con altra Compagnia, quando arriva la formale richiesta di risarcimento, l’Ufficio sinistri prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.
    • AVVOCATO: su incarico del proprio cliente il nostro avvocato deposita atto di Appello per chiedere la riforma della sentenza di primo grado che non ha soddisfatto appieno il proprio cliente. Con il deposito della comparsa in Appello da controparte il nostro avvocato si rende conto di aver depositato il proprio atto con un ritardo di 2 giorni rispetto a quanto previsto dalla normativa. Il Giudice potrebbe quindi pronunciarsi sfavorevolmente nei confronti del proprio cliente e condannarlo al pagamento delle spese di lite di controparte. Il nostro Avvocato segnala l’errore commesso – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Mesi dopo, seguito pronuncia del Giudice, invia all’Ufficio sinistri la richiesta di risarcimento ricevuta dal proprio cliente, l’Ufficio sinistri prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.
    • ADDETTO ALLA SICUREZZA: in un cantiere si verifica un incidente che porta un operaio a subire un infortunio. Il nostro addetto alla sicurezza segnala l’evento – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. A seguito dell’incidente al nostro addetto alla sicurezza vengono comminate delle sanzioni. In seguito, l’operaio infortunato invia formale richiesta di risarcimento danni che coinvolge non solo il nostro addetto alla sicurezza ma anche gli altri soggetti coinvolti nel cantiere. In seguito, l’INAIL agisce in rivalsa rispetto a quanto liquidato all’operaio infortunato. Tutti questi sviluppi vengono comunicati, nel tempo, man mano che si verificano, all’Ufficio sinistri che prende in carico le richieste e gestisce il sinistro.
    • MEDICO: al nostro medico, che lavora all’interno di una struttura sanitaria, viene segnalato che un paziente ha richiesto il risarcimento di un presunto danno subito da parte dei sanitari che lo hanno avuto in cura. La struttura sanitaria informa il nostro medico, e i suoi colleghi, che procederà alla gestione del sinistro con il proprio Ufficio legale competente e, al termine, dell’istruttoria comunicherà ai singoli medici loro eventuali responsabilità e le loro singole quote di partecipazione all’eventuale risarcimento del danno che verrà riconosciuto. Il nostro medico segnala la comunicazione ricevuta – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Un anno dopo la struttura sanitaria comunica al nostro medico che il danno lamentato dal paziente è stato riconosciuto e risarcito e che sono stati rilevati determinati profili di responsabilità nei suoi confronti. La comunicazione viene inviata all’Ufficio sinistri che prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.

    Ci fermiamo qui ma potremmo andare avanti per pagine e fare altri numerosi esempi, situazioni che ci vengono comunicate e gestite quotidianamente. Perciò se avete domande e/o dubbi non esitate a scriverci!

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • Dichiarazioni inesatte e reticenti…(iniziamo bene….)

    La normativa di riferimento in materia è la seguente:

    Art. 1892 Codice Civile Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
    Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

    Art. 1893 Codice Civile Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
    Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

    Di seguito un esempio pratico tratto dal nostro “portafoglio” sinistri:
    Polizza ambito medico con decorrenza Gennaio 2023. Il Modulo di proposta compilato dal cliente presenta le seguenti domande:
    Sezione: SINISTRI/CIRCOSTANZE (In caso di una o più risposte affermative prego fornire la documentazione integrativa)

    1) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati è a conoscenza di circostanze che
    potrebbero dare luogo ad un sinistro
    Si □ No □ Se si allegare dettaglio
    2) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati ha mai avuto sinistri negli ultimi 5 anni Si □ No □ Se si allegare dettaglio
    3) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati è attualmente, o è stato in passato, soggetto ad incriminazioni, condannato o coinvolto in atti di frode o disonestà? Si □ No □ Se si allegare dettaglio
    4) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati è attualmente, o è stato in passato, soggetto ad udienze o azioni disciplinari, soggetto a limitazioni nella pratica o radiato dall’ordine? Si □ No □ Se si allegare dettaglio

    Il nostro medico risponde negativamente a tutte le domande sopra riportate. Sei mesi dopo la decorrenza della polizza il nostro medico denuncia un sinistro: una paziente lamenta lesioni personali seguito intervento di implantologia eseguito dal nostro assicurato qualche anno prima e chiede il risarcimento del danno. L’ufficio sinistri chiede la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica: cartella clinica, copia consensi informati, relazione medico legale prodotta dalla reclamante, relazione dell’assicurato in merito ai fatti contestati. Dopo qualche giorno, arriva la documentazione richiesta e, a sorpresa, spunta nella documentazione uno scambio di mail tra il nostro medico e la paziente. La corrispondenza, datata 2021 (!), rivela non solo che la paziente aveva già effettuato delle contestazioni al medico in merito all’intervento eseguito ma che lo stesso medico, in risposta alle contestazioni, aveva scritto alla paziente quanto segue:

    “Cara signora XXYYZZ prendo atto con rammarico delle sue contestazioni, mi sono offerto di effettuare un intervento riparatore ma Lei non me lo permette, a questo punto mi faccia pure scrivere dal suo avvocato, girerò la comunicazione all’assicurazione che provvederà a risarcire il danno da Lei lamentato.”

    Ma come? Il nostro medico non aveva indicato che non era a conoscenza di circostanze e/o richieste di risarcimento? E questa comunicazione come si può definire? Ad aggravare il tutto il fatto che il nostro medico, prima della polizza decorrenza Gennaio 2023, non aveva mai stipulato polizze per la RC Professionale…

    Conclusioni: sinistro respinto in quanto circostanza nota all’assicurato prima della decorrenza della polizza, circostanza non dichiarata nel Modulo di proposta compilato dal medico prima della sottoscrizione della polizza con conseguente assunzione errata del rischio da parte della Compagnia e applicazione degli Articoli in premessa riportati.
    Infine, la Compagnia si è avvalsa del diritto di recesso a seguito del sinistro denunciato.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m
    Al prossimo post!

  • Come denunciare un sinistro nel 2024

    Buon anno a tutti i nostri lettori!
    Riprendiamo il blog sinistri e vogliamo dedicare questo primo post del 2024 ricordando, ancora una volta, come procedere ad una corretta e soprattutto efficace denuncia di sinistro. Purtroppo, ci capita ancora di ricevere denunce di sinistro senza indicazione del numero di polizza, senza indicazione di nome e cognome del contraente/assicurato, oppure comunicazioni del tipo “Vi denuncio un sinistro, grazie” oppure “mi hanno contestato il lavoro che ho fatto sono coperto?” oppure ancora un semplice “aprire sinistro” nessun documento allegato e nessuna indicazione del contraente/assicurato.

    Come abbiamo già avuto modo di segnalare, l’ufficio sinistri non può rispondere alle vostre domande se non viene messo in condizioni di ricostruire i fatti e capire la contestazione, il danno lamentato e l’attività svolta dall’assicurato. Per questo motivo, per iniziare bene l’anno, ricordiamo i passi da seguire per procedere al meglio!

    1. Abbiamo due indirizzi mail interamente dedicati alle denunce di sinistro e ai quali chiediamo di scrivere: uiasinistri@pec.it per chi volesse formalizzare a mezzo Pec e sinistri@uiainternational.net per chi invece vuole inviare una comunicazione meno formale.
    2. Sul nostro sito abbiamo messo a disposizione un format per le denunce di sinistro, il format è un modulo che guida il contraente/assicurato nella denuncia di sinistro: https://www.uiainternational.net/sinistri/moduli/modulo-apertura-sinistro.pdf
    3. Indicate sempre nell’oggetto della mail COGNOME NOME e NUMERO DI POLIZZA per permettere ai colleghi un agevole recupero del contratto assicurativo
    4. Indipendentemente dalla tipologia di polizza interessata dal sinistro, è sempre bene allegare alla mail di denuncia i seguenti documenti:
    a. Copia polizza firmata,
    b. Copia pagamento del premio,
    c. Relazione dettagliata dell’assicurati in merito ai fatti contestati,
    d. Copia della richiesta di risarcimento o della contestazione ricevuta comprensiva di eventuali documenti alla stessa allegati.

    Spetterà all’ufficio sinistri, dopo avervi comunicato apertura della pratica e numero di repertorio, stilare un elenco di eventuali documenti aggiuntivi che, a seconda della tipologia di sinistro denunciato, si rendono necessari per la corretta istruttoria della pratica.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • IL VISTO NON VISTO

    Parliamo oggi di Visto di Conformità.

    Innanzitutto, che cos’è? È un controllo sulla corretta applicazione della normativa tributaria da parte di soggetto abilitato ma estraneo all’amministrazione finanziaria. Apposto generalmente sulle dichiarazioni fiscali, il soggetto abilitato attesta il corretto adempimento degli obblighi tributari. Oggi ne sentiamo parlare molto spesso per la cessione dei crediti in materia di bonus edilizi.

    Chi sono i soggetti abilitati all’apposizione del Visto di conformità? Sono i responsabili dell’assistenza fiscali dei CAF, i commercialisti, i consulenti del lavoro. Quali requisiti devono possedere? Devono essere soggetti abilitati ai servizi telematici ed essere in possesso di apposita abilitazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questi professionisti devono essere in possesso, superfluo dirlo, di apposita polizza di RC Professionale a copertura della specifica attività.

    Come di consueto, riportiamo di seguito alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    1. L’assicurato è un commercialista. Per il proprio cliente appone Visto di conformità in relazione a crediti da portare in compensazione. Dopo alcuni anni, seguito controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, il cliente riceve un atto di recupero dei crediti portati in compensazione in quanto il Visto di conformità all’epoca apposto è stato ritenuto non valido dall’Agenzia delle Entrate. Il soggetto che all’epoca aveva apposto il Visto aveva i requisiti per poterlo apporre, aveva fatto domanda di abilitazione all’Agenzia delle Entrate ma alla data in cui aveva apposto il Visto di conformità non risultava ancora abilitato.
    • L’assicurato è un commercialista. Per il proprio cliente deve apporre il Visto di conformità in relazione alla compensazione di un credito. Seguito verifiche successive da parte dell’Agenzia delle Entrate, il cliente riceve atto di recupero del credito portato in compensazione. Il Visto di conformità apposto all’epoca è risultato non valido in quanto la dichiarazione sulla quale è stato apposto è stata inviata da professionista differente. La normativa di riferimento richiede invece che il professionista che appone il Visto e il professionista che invia la dichiarazione coincidano.

    Lasciamo a Voi lettori le riflessioni su quale dei due sinistri sia potenzialmente coperto dalla polizza di RC Professionale, confermiamo solo che uno dei due sinistri è stato pagato mentre per l’altro purtroppo non abbiamo potuto fare altro che constatare l’inoperatività delle garanzie di polizza.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti.

    Al prossimo post!

  • TECNOLOGI ALIMENTARI – ALCUNI ESEMPI

    Con il post di oggi vogliamo rispondere a richieste, pervenute negli ultimi giorni dai lettori, di avere esempi concreti in relazione alle polizze di RC Professionale per i Tecnologi Alimentari.

    Premessa: chi è il Tecnologo Alimentare? Di cosa si occupa in concreto? È il professionista che studia, progetta, realizza, assicura la produzione alimentare con l’impiego delle tecnologie e dei processi necessari.

    Rientrano nelle competenze del Tecnologo Alimentare attività quali:

    1. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti anche in collaborazione con altri professionisti;
    2. le analisi dei prodotti alimentari; l’accertamento ed il controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti.
    3. la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;
    4. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;
    5. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agroalimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie.

     Il titolo di tecnologo alimentare spetta a colui che ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, ha superato l’Esame di Stato previsto per l’abilitazione all’esercizio della professione, è iscritto ad un Albo Regionale, osserva gli obblighi dell’aggiornamento professionale, rispetta la deontologia professionale secondo un codice deontologico. Anche per questa professione è prevista l’obbligatorietà della polizza di RC professionale.

    Fatta questa premessa generale, di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    1. L’assicurato è un tecnologo alimentare. Riceve incarico dal suo cliente di redigere piano analitico annuale relativo alle procedure, all’autocontrollo e all’adeguamento dell’attività produttiva, secondo lo schema previsto dalla normativa. Nella redazione del piano l’assicurato per errore non inserisce alcuni dei campi richiesti. A seguito di verifica da parte dell’Ente preposto il cliente dell’assicurato si vede recapitare delle sanzioni. All’assicurato viene richiesto di rimborsare le sanzioni comminate al suo cliente a seguito del suo errore. Seguito denuncia di sinistro e valutazione della documentazione necessaria alla corretta istruttoria della pratica il sinistro viene ritenuto in copertura e si procedere alla liquidazione dello stesso al netto della franchigia contrattualmente a carico dell’assicurato.
    • L’assicurato è un tecnologo alimentare. Su incarico di un cliente deve effettuare controlli su una partita di vino prodotta dall’azienda cliente. Successivamente a seguito di controlli la partita di vino viene ritirata dal mercato per la presenza di residui. L’azienda cliente chiede all’assicurato il risarcimento del danno subito individuato nei costi per il ritiro del prodotto e nei danni da immagine. Il danno da immagine, come abbiamo già avuto modo di discutere in precedente post di questo blog, non rientrano nella copertura assicurativa. Per quanto riguarda invece il ritiro del prodotto difettoso dal mercato sussiste polizza ad Hoc che di norma le grandi aziende sottoscrivere proprio per tutelarsi da queste evenienze. Qual è l’errore del professionista invece? Potrebbe essere stato un controllo superficiale oppure un mancato controllo. Ma resta il fatto che i danni lamentati non rientrano nella copertura assicurativa di RC Professionale, mentre, per il mancato controllo o per il controllo superficiale da parte dell’assicurato, si possono effettuare valutazioni relative alla copertura assicurativa solo di fronte a documentazione specifica a supporto della richiesta danni avanzata.

    Speriamo con il post odierno di aver risposto alle domande dei lettori. Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    Al prossimo post!

  • ASSEVERAZIONE, SUPER BONUS, BONUS MINORI, SISMA BONUS….

    Normativa specifica introdotta dal Decreto Rilancio, Decreto Legge 19/05/2020 n. 34, e poi oggetto di svariate e numerose modiche, ancora oggi oggetto di numerose richieste a livello assicurativo e ancora oggi oggetto di numerosi chiarimenti.

    Ma chi è il soggetto Asseveratore? È il tecnico abilitato per la redazione dei documenti necessari per accedere all’agevolazione fiscale prevista dalla normativa. Attenzione! Trattasi di diverso soggetto rispetto a colui che appone il Visto di conformità per la cessione del credito derivante dai lavori di cui alla dichiarazione (asseverazione) rilasciata dal tecnico Asseveratore. Il primo di norma è un tecnico (ingegnere, geometra, perito, architetto…) il secondo di norma è un commercialista o un consulente del lavoro.

    Entrambe le figure sono accomunate dall’obbligo di sottoscrivere una polizza di RC Professionale a garanzia dell’attività svolta e che possa risarcire eventuali danni a soggetti terzi derivanti da un errore nello svolgimento della attività professionale specifica. Della polizza di RC Professionale a copertura dell’attività di apposizione dei Visti di conformità avremo modo di parlare in un prossimo post. Oggi ci dedichiamo alla polizza di RC Professionale a copertura dell’attività di Asseverazione.

    Purtroppo, o per fortuna, ad oggi la casistica dei sinistri derivanti dall’attività di Asseveratore è ancora scarsa, pertanto, nel post di questa settimana, vogliamo rimarcare l’importanza, anche per questa tipologia di rischio, di una corretta compilazione del questionario/modulo di proposta che viene sottoposto al nostro professionista per la stipula della polizza.

    Innanzitutto, le informazioni di base sul rischio:
    1. Quale massimale? Ricordiamo che la normativa chiede una copertura assicurativa pari all’importo dei lavori da asseverare – ecobonus 110% – e comunque non inferiore a € 500.000. Pertanto, se l’importo dei lavori è pari a € 350.000 il professionista deve richiedere un massimale di polizza pari a € 500.000, se l’importo dei lavori è pari a € 625.000 il massimale di € 500.000 non è capiente e la pratica verrà respinta da Enea.
    2. È necessaria la postuma? Il D. L. 34/2020 prevede una garanzia postuma di 5 anni ma l’Agenzia delle Entrate ha 8 anni di tempo per effettuare verifiche e controlli, pertanto, la postuma ideale sarebbe di 10 anni. Da acquistare alla sottoscrizione del contratto o successivamente alla chiusura della pratica l’importante è che il professionista si ricordi di attivare con la propria Compagnia assicurativa la garanzia postuma nei termini e nelle modalità previste dal contratto assicurativo.
    3. Quali soni i dati dell’incarico assunto dal professionista? Per quali bonus verrà rilasciata l’asseverazione? Quando sono iniziati, o inizieranno, i lavori? Qual è l’importo complessivo dei lavori? Dove si trova l’immobile che sarà oggetto di asseverazione?
    4. In caso di polizza intestata ad una Società, quali sono i riferimenti del soggetto Asseveratore (nome, cognome, codice fiscale)?

    L’assunzione del rischio da parte della Compagnia assicurativa, ricordiamo che viene calibrato sulla base di queste informazioni di base, informazioni che sono poi rilevanti anche in caso di sinistro. Quali potrebbero essere i motivi per cui, rispetto a queste informazioni di base, un sinistro potrebbe essere respinto? Vediamo di seguito alcuni esempi:

    1. Massimale di polizza non capiente rispetto all’importo dei lavori
    2. Polizza scaduta, asseverazione rilasciata dopo la scadenza della polizza che non è stata rinnovata e/o prorogata
    3. Asseverazione rilasciata in corso di polizza ma mancato acquisto garanzia postuma e denuncia di sinistro successiva
    4. Asseverazione rilasciata da soggetto differente dal professionista indicato nel questionario/modulo di proposta
    5. Asseverazione rilasciata da soggetto privo dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di Asseveratore
    6. Asseverazione rilasciata su immobile differente rispetto a quello indicato nel questionario/modulo di proposta
    7. Asseverazione rilasciata su immobile di proprietà del soggetto Asseveratore, in questo caso entra in gioco il concetto di terzietà del soggetto danneggiato che abbiamo già trattato sul nostro blog.

    Torneremo sicuramente in argomento prossimamente per esaminare nello specifico i sinistri che, inevitabilmente, nei prossimi anni arriveranno.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 9

    Proseguiamo con il “focus” incentrato sui casi pratici relativi ai sinistri sulle attività sindacali. Segnaliamo ancora una volta i relativi numeri per sottolineare l’incidenza di questa tipologia di sinistri sull’intero portafoglio: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali. Su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, addirittura 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalla complessità della materia, dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito molte imprese.

    Esaminiamo ancora un caso pratico.

    L’Assicurato è un commercialista che ha ricoperto l’incarico di sindaco presso una società dichiarata fallita. Il sinistro è stato denunciato direttamente con la notifica della chiamata in causa della Compagnia a seguito di un’azione di responsabilità proposta contro l’assicurato. Fino a tale momento, l’assicurato non ha mai dato alcuna comunicazione alla Compagnia riguardo alla vertenza. Al collegio sindacale vengono contestati il mancato controllo sui bilanci e le omesse verifiche sugli ammanchi. Il valore del giudizio è plurimilionario.

    Anche in questo caso emergono diverse eccezioni di copertura.

    Anzitutto non vi è continuità di copertura. L’incarico è stato segnalato dal cliente solo per una annualità assicurativa e non è stato più dichiarato nei successivi rinnovi. Non essendo le polizze in continuità, la copertura per l’incarico cessato è decaduta.

    Presenza di circostante note e pregresse non dichiarate. L’assicurato, pur a conoscenza della procedura di concordato preventivo e successivamente di quella fallimentare della società per la quale ha svolto l’incarico di sindaco, non ha mai dichiarato tali circostanze agli Assicuratori

    Ancora una volta occorre evidenziare le dovute considerazioni su questi due motivi di diniego.

    Gli incarichi vanno sempre dichiarati sul questionario assuntivo anche se cessati. La non continuità di polizza interrompe la copertura assicurativa della sindacanze.

    Il questionario assuntivo deve essere sempre compilato dal cliente in modo veritiero, puntuale e completo. Occorre rispondere a tutte le domande dichiarando la presenza di tutti i fatti che comportano una “variazione del rischio” ossia fatti che potrebbe dare luogo a richieste danni, contestazioni, revoche di incarichi, società che vanno in concordato o che vengono dichiarate fallite, ecc…

    È importante ribadire tutto ciò poiché, in caso di sinistro, non può esserci copertura come da condizioni di polizza.

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 5

    Riprendiamo, dopo la pausa di Ferragosto, il nostro ciclo di casi pratici dedicati ai sinistri inerenti le attività sindacali. Ancora una volta ricordiamo i numeri già evidenziati: 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali, in particolare e su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce derivano sia dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività sia dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo il caso pratico di questa settimana: Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti. Denuncia il sinistro quando riceve, insieme agli altri colleghi, dal Curatore fallimentare della società fallita, atto di citazione per supposti atti di malagestio. A causa di questa cattiva condotta di Amministratori e Sindaci la società si è trovata con un capitale sempre più ridotto fino a quando è stata costretta a dichiarare fallimento.

    Fatto questo breve cenno alla vicenda, ricolleghiamoci ai precedenti post su questo argomento, in particolare al numero 3, e procediamo insieme alle verifiche preliminari. Come prima cosa, abbiamo detto che occorre verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza. Prima verifica da fare riguarda la storicità del rischio con la Compagnia che ha assunto il rischio per il tramite della nostra Agenzia. Nel caso in questione abbiamo per l’assicurato una storicità assicurativa dal 2016, nessun “vuoto” di copertura e nessun cambio di Compagnia.

    Seconda verifica: l’incarico è stato dichiarato nei moduli di proposta compilati di anno in anno per l’assunzione del rischio? La risposta è positiva, l’assicurato in una diligente ed attenta compilazione del modulo di proposta annuale ha sempre indicato i nominativi delle Società presso le quali venivano ricoperti gli incarichi di Sindaco e Revisore legale dei conti, ha sempre indicato i relativi fatturati percepiti e, per scrupolo e maggior completezza dei dati forniti, ha allegato al modulo di proposta la propria Visura camerale.

    Terza verifica: riguarda i bilanci e la situazione patrimoniale della società prima della dichiarazione di fallimento. Richiesti all’assicurato insieme ad altra documentazione, non è emersa alcuna problematica in termini di copertura assicurativa, del resto l’assicurato, in adempimento anche al disposo del Codice Civile art. 1898, aveva già opportunamente segnalato le problematiche che la società poi fallita stava attraversando nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento.

    Completate queste tre verifiche preliminari è possibile affermare che il sinistro denunciato è astrattamente coperto dalle garanzie di polizza. La gestione del sinistro prosegue con il sostegno della Compagnia che, in assenza di eccezioni preliminari di copertura, ha scelto di affiancare l’assicurato nella propria difesa nominando un legale dal panel dei propri fiduciari. In questo modo la Compagnia intende tutelare non solo l’interesse del proprio assicurato ma anche il proprio.

    A distanza di anni dall’apertura di questo sinistro possiamo affermare che siamo in dirittura d’arrivo, la pratica si concluderà con un accordo transattivo che permetterà al Curatore fallimentare di soddisfare, seppure in parte, le proprie pretese – e quelle dei creditori sociali – e all’Assicurato e alla Compagnia di definire il sinistro in termini economicamente accettabili per entrambi.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri argomenti.
    Al prossimo post di approfondimento!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE  3

    Nuova puntata del nostro ciclo di approfondimento dedicato ai sinistri sulle attività sindacali. Ricordiamo i numeri già evidenziati: 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali, in particolare e su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo un nuovo caso pratico: Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti. Segnala che il Curatore della società presso la quale ha svolto, fino alla dichiarazione di fallimento, l’incarico di Sindaco Unico ha chiesto l’esclusione del suo credito dal progetto di stato passivo sostenendo che l’assicurato abbia violato i doveri professionali connessi allo svolgimento dell’attività di Sindaco Unico. Il Curatore sostiene che i bilanci sarebbero stati alterati nel corso degli anni, che l’attività della società sarebbe continuata pur in assenza del capitale sociale, i piani di risanamento elaborati sono risultati inadeguati. Da ciò è conseguita la dichiarazione di fallimento.

    Fatto un breve sunto della vicenda, vi segnaliamo come procede l’Ufficio sinistri nella gestione della denuncia. Come già accennato nei precedenti post, occorre, come prima cosa, verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza. Prima verifica da fare riguarda la storicità del rischio con la Compagnia che ha assunto il rischio per il tramite della nostra Agenzia.

    Seconda verifica: l’incarico è stato dichiarato nei moduli di proposta compilati di anno in anno per l’assunzione del rischio? Ricordiamo che i moduli di proposta prevedono specifica parte dedicata agli incarichi: alla tabella SPLIT DEL FATTURATO troviamo

    Sindaco  Revisore legale dei Conti (obbligatorio compilare la tabella alla pagina successiva)
    Di cui fatturato per società quotate in Borsa
    ATTIVITA’/MANSIONE (in caso di Studio indicare anche il cognome e nome)NOMINATIVO DELLA SOCIETÀSETTORE MERCEOLOGICO DELLA SOCIETÀDATA DI INIZIO ATTIVITA’DATA DI FINE ATTIVITA’
         
         
         

    Segnaliamo l’importanza di compilare correttamente e in modo chiaro e completo queste voci per permettere la giusta assunzione del rischio a maggior tutela del cliente.

    Terza verifica: riguarda i bilanci e la situazione patrimoniale della società prima della dichiarazione di fallimento. Anche in questo caso ricordiamo che il modulo di proposta prevede domande specifiche e anche in questo caso segnaliamo l’importanza di rispondere correttamente, completamente e onestamente alle stesse:

    Completate queste tre verifiche preliminari è possibile per l’Ufficio sinistro capire se il sinistro denunciato è astrattamente coperto dalle garanzie di polizza. La gestione del sinistro prosegue poi sulla base della documentazione che viene prodotta a sostegno delle contestazioni rivolte all’assicurato e a sostegno della richiesta risarcitoria. Ricordiamo che anche in questo caso non è sufficiente contestare al professionista degli errori o delle mancanze e dirgli di denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa, come sempre chi ritiene di aver subito un danno da un professionista ha onere di dimostrare il danno, il nesso causale e la quantificazione dello stesso.

    12) L’assicurato o alcun membro del proprio staff, è attualmente o è stato in passato sindaco o revisore dei conti, o consigliere di amministrazione di società o di enti:

     che sono stati oggetto di “Amministrazione Controllata” Si No
     che sono stati dichiarati in stato di insolvenza Si No
     che sono stati sottoposti a procedure concorsuali Si No
     per le quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra Si No

    13) Le società indicate al punto precedente risultano con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482 bis c.c.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dal numero 4) dell’art. 2463 c.c. – art. 2482 ter c.c.? Si No

    Se sì indicare il vecchio capitale _________________ e il nuovo capitale ______________________

    Per chiudere vogliamo ricordare che le variazioni avvenute in corso di polizza relative agli incarichi sindacali assunti dall’assicurato vanno segnalate alla Compagnia assicurativa come previsto dalle condizioni contrattuali ma anche dallo stesso Codice Civile:

    5. Aggravamento o Diminuzione del rischio L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 15 giorni da quando ne viene a conoscenza. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile)

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri argomenti.

    Al prossimo post di approfondimento!

  • IL CONSENSO INFORMATO IN AMBITO MEDICO

    Oggi parliamo del consenso informato nel campo medico riportando alcuni riferimenti normativo-giurisprudenziali ed un caso concreto tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    Anzitutto occorre fornire una definizione di “consenso informato”: si tratta dell’autorizzazione reale, libera, spontanea ed attuale rilasciata dal paziente al fine di ricevere un qualunque trattamento medico-sanitario previa la necessaria informazione sul caso da parte del personale sanitario proponente. Il paziente ha infatti il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili riguardo alla propria salute ed alla propria malattia. Lo scopo è quello di garantire la possibilità di scegliere in modo informato e consapevole se sottoporsi o meno ad una determinata terapia o esame diagnostico. La richiesta del consenso informato tutela quindi l’autonomia, la libertà di scelta, l’autodeterminazione dell’individuo nell’ambito delle decisioni mediche nonché il diritto alla salute.

    Dal punto di vista costituzionale, l’art. 2 della nostra Carta Costituzionale tutela e promuove i diritti della persona unitamente all’art. 32 che sancisce come nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia anche con il principio dell’inviolabilità della libertà personale (art. 13).

    Per quanto concerne il diritto internazionale e comunitario, si ricorda l’art. 5 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina (Carta di Oviedo, 4 aprile 1997) che prevede come “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato”. Inoltre, l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza, 7 dicembre 2000), sancisce che “ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica” e che nell’ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, “il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite della legge”.

    In caso di sinistro, le nostre polizze assicurative escludono la copertura per le richieste di risarcimento relative danni che siano imputabili all’assenza, all’insufficienza o all’inidoneità del consenso informato.

    Come intuibile, la ratio dell’esclusione risiede nel fatto che la legittimità dell’attività medica richiede, per la sua validità e concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico-chirurgico (Cass. Pen. SSUU.2437/09)

    Ecco quindi un esempio concreto:

    l’assicurato è un medico estetico che riceve una richiesta di risarcimento a seguito di alcune macchie che compaiono sul volto del paziente dopo il trattamento. Poco dopo, la paziente ha accusato una sensazione di bruciore molto intensa ed ha avuto un arrossamento cutaneo cui sono seguite bolle e croste. Dalla descrizione dei fatti e dalle informazioni raccolte, è emersa la mancanza (confermata dall’assicurato) del consenso informato che invece in campo medico è obbligatorio anche per quelle procedure estetiche differenti dalla chirurgia.

    Come Ufficio Sinistri, è bene evidenziare che, tra i primi documenti che chiediamo di produrre all’Assicurato già in sede di apertura di una pratica di sinistro medico, vi è anche il consenso informato in quanto, come spiegato, costituisce uno strumento necessario e fondamentale per la tutela sia del paziente che dell’esercente la professione sanitaria.