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  • PARLIAMO DI CIRCOSTANZE

    Spesso ci viene chiesto se sia necessario denunciare un sinistro anche quando non c’è ancora una richiesta risarcitoria ma solo la possibilità che, in futuro, l’attività professionale dell’Assicurato possa essere contestata e possa essere avanzata una richiesta di indennizzo.

    “Un mio ex assistito non è contento dell’esito del giudizio. Dice che non ho depositato in giudizio dei certificati che mi avrebbe inviato via mail, ma io ho prodotto tutto. Ho già risposto alla comunicazione ricevuta. Devo segnalare il sinistro anche se non è stata formulata alcuna pretesa economica o per la denuncia possiamo aspettare gli eventuali sviluppi?”

    Accade di frequente che l’Assicurato sia restio ad aprire una pratica di sinistro quando non vi è nemmeno una contestazione da parte del cliente.

    Denunciare una circostanza di sinistro è tuttavia importante.

    In primo luogo, è un obbligo previsto dalle condizioni contrattuali: le circostanze di sinistro devono essere comunicate agli Assicuratori al pari delle richieste di risarcimento appena l’Assicurato ne viene a conoscenza.

    Inoltre, una pronta denuncia di un fatto da cui può derivare una richiesta risarcitoria è uno strumento di tutela per l’Assicurato stesso. Trattandosi di polizza in claims made, la pratica di sinistro viene aperta sulla polizza in essere al momento della denuncia della circostanza. I successivi sviluppi e l’eventuale richiesta di risarcimento rimarranno gestiti nell’ambito della pratica di sinistro già aperta.

    Che cosa si intende per circostanza?  Circostanza è qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente portare ad una richiesta di risarcimento o qualsiasi manifestazione di avanzare una richiesta di risarcimento anche se non motivata.

    Nell’accezione di circostanza rientrano, per esempio, l’errore di cui l’Assicurato è venuto a conoscenza (come l’opposizione a decreto ingiuntivo notificata oltre il termine, di cui ci si può accorgere leggendo l’eccezione sollevata dalla controparte nella comparsa di costituzione) e la generica contestazione dell’attività svolta (il cliente che lamenta di aver perso la causa per colpa dell’avvocato e che si rivolge ad un altro legale).

    La circostanza deve essere quindi denunciata in corso di polizza entro le tempistiche previste dal contratto.

    Le condizioni di polizza escludono invece espressamente le circostanze note, ossia quelle circostanze (atti, fatti o eventi) conosciute dall’Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza.

    Nel questionario assuntivo, nella sezione dedicata ai sinistri e alle circostanze, viene infatti richiesto all’Assicurato di comunicare non solo le richieste di risarcimento ricevute, ma anche eventuali circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di risarcimento.

    La compilazione di tale sezione è fondamentale perché sulla base delle dichiarazioni fornite dall’Assicurato viene determinato il rischio (assumibilità del rischio, premio applicato, franchigia, retroattività ecc.).

    L’omessa segnalazione di precedenti circostanze rende la dichiarazione dell’Assicurato incompleta e non veritiera.

    Da ultimo occorre ricordare che il fatto che la polizza preveda una retroattività illimitata o, comunque, estesa ad un periodo antecedente alla data di decorrenza della polizza non comporta la copertura delle richieste di risarcimento relative a circostanze che erano già a conoscenza dell’Assicurato.

    Possiamo a tal fine ricordare alcune pronunce in merito.

    L’estensione della copertura ai comportamenti anteriori alla stipula della polizza è frutto di una precisa scelta dell’assicuratore, che di sua iniziativa inserisce la clausola fra le condizioni generali di contratto (presumibilmente a fini promozionali), sulla base di una consapevole valutazione dei rischi, che peraltro vengono sapientemente circoscritti tramite altre disposizioni […] L’alea non concerne i comportamenti passati nella loro materialità, ma la consapevolezza da parte dell’assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi […] i contratti contenenti la clausola claims made normalmente delimitano la garanzia ai casi in cui l’assicurato non sia a conoscenza dell’illecito pregresso, dei relativi effetti dannosi e dell’intenzione del danneggiato di agire in risarcimento, serbando intatta, in mancanza la possibilità di opporre all’assicurato la responsabilità e gli effetti delle dichiarazioni inesatte o reticenti, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.” (Tribunale di Palermo, Sezione Terza, Sentenza n. 2875/2022).

    Ancor più recentemente si è espresso in questi termini il Tribunale di Palermo: “Ora, non vi è dubbio che, alla data di sottoscrizione del modulo della proposta di polizza (……), ove l’avv. ………. dichiarava e sottoscriveva di non essere a conoscenza di qualche circostanza che potesse dare origine ad una richiesta contro l’assicurato, lo stesso aveva già conoscenza della sentenza del ……… pubblicata …… con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso di impugnativa della delibera per tardività […] La superiore circostanza – non contestata dal convenuto – denota che con la pubblicazione della sentenza n ……… il difensore non poteva ignorare che la pronuncia di inammissibilità del ricorso lo esponeva ad un’azione di responsabilità professionale” (Sentenza n. 1613/2025).

    Al prossimo post!

  • LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA “A PRESCINDERE” PARTE II

    Oggi torniamo a parlare di quanto già accennato nel ns. Blog del 16/09/2022 (https://sinistri.blog/index.php/2022/09/16/la-chiamata-in-causa-della-compagnia-a-prescindere/).

    Dicevamo che una prassi (purtroppo) abbastanza frequente è la chiamata in causa dell’Assicuratore sulla base del solo fatto che è stata sottoscritta una polizza… magari scaduta da anni… e magari con l’oggetto di copertura diverso da quello del sinistro per il quale si chiama in causa…

    Vediamo quindi il secondo esempio: “ho sottoscritto 5 polizze negli ultimi 5 anni? Per non sapere né leggere né scrivere nella chiamata in causa riporto tutti i numeri di contratto (anche se le Compagnie Assicurative sono diverse) e vediamo che succede…

    Il Dott. Rossi, commercialista affermato, è assicurato da più di 10 anni… E non solo per la Sua attività “ordinaria”, ha anche sottoscritto negli anni varie polizze per il Visto di Conformità (per svolgere l’attività di assistenza fiscale, con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale e alla comunicazione va allegata copia della polizza a copertura di tale attività).

    Il Dott. Rossi riceve un atto di citazione nella quale la Curatela del Fallimento della XXX Srl richiede il risarcimento danni per presunti errori commessi dai vari membri del Collegio Sindacale (di seguito Sindaci) qualche anno prima.

    Il Dott. Rossi si consulta con gli altri Sindaci chiamati in giudizio ed insieme, certi del loro corretto operato, decidono di farsi difendere dal medesimo Legale, pensando che “l’unione fa la forza” e che una difesa comune riduca anche i costi di difesa.

    A questo punto il Legale, letti gli atti, presa visione di tutte le polizze contratte negli anni dal Dott. Rossi e dagli altri soggetti interessati, chiama in causa TUTTE le Compagnie Assicurative per TUTTI i contratti stipulati negli ultimi 5 anni… Si perché i fatti sono di 4 anni fa, quindi pensa che potrebbero essere temporalmente competenti le polizze di allora, ma la citazione è di adesso quindi temporalmente potrebbe essere quella in corso che dovrebbe intervenire (“ha anche la retroattività!”) e poi ci sono delle polizze “Visto di Conformità” che anche se scadute prevedono (come da normativa) una ultrattività di 5 anni (quindi temporalmente possono essere ancora valide)… Insomma, per non sbagliare “tira dentro” tutte le polizze.

    Niente di più sbagliato!

    Succede infatti che:

    • Le polizze RC Professionale sono in forma Claims Made, pertanto quelle già scadute non potranno certo operare per le Richieste di Risarcimento pervenute successivamente alla scadenza;
    • Le polizze Visto di Conformità prevedono sì l’ultrattività di 5 anni ma l’oggetto di copertura è esclusivamente l’apposizione del Visto di Conformità, di conseguenza l’ultrattività è limitata ovviamente alla sola attività oggetto di copertura;
    • Nel caso di specie soltanto una polizza, in corso di validità al momento della richiesta danni e della relativa denuncia alla Compagnia, che copra quello specifico incarico da Sindaco presso la Società XXX Srl potrebbe astrattamente / temporalmente coprire il sinistro.

    Le varie Compagnie (perché ovviamente il Dott. Rossi ogni anno cercava il preventivo più conveniente) che hanno assicurato il Dott. Rossi nel corso degli anni si vedono notificare la chiamata in causa. Succede quindi che le varie Compagnie incaricano ognuno il proprio Legale di fiducia, sostenendo i costi di tale difesa, costi dei quali verrà ovviamente chiesta al Giudice la condanna dell’Assicurato stesso alla refusione in quanto la polizza non è operante.

    A questo punto l’Assicurato potrebbe trovarsi, non solo condannato alle spese legali della Compagnia chiamata in causa – come abbiamo visto nel nostro post precedente -, ma verrebbe quasi certamente condannato alla refusione di tutte le spese legali sostenute da TUTTE le Compagnie chiamate in causa e che in giudizio hanno dimostrato come la propria polizza non fosse operante… l’esborso del Dott. Rossi diventerebbe quindi esponenziale per tutte quelle Compagnie che avevano assunto il rischio ma che, per ovvi motivi temporali o di oggetto dell’assicurazione, non possono operare nel caso di specie.

    Sempre meglio quindi porsi qualche domanda prima di “sparare nel mucchio”:

    • Temporalmente (considerando il regime Claims Made) la polizza è operante?
    • L’oggetto dell’assicurazione copre quello che mi è successo?
    • C’è un’estensione specifica per l’attività svolta (che non è “ordinaria”) e che ha portato alla richiesta danni?

    Se anche solo una di queste risposte è negativa, è meglio pensarci bene prima di esporre sé stessi ad inutili costi aggiuntivi…