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  • Polizze donazioni. Il regalo sospeso: perché la casa donata potrebbe crearti problemi (e come risolverli)

    Hai ricevuto un immobile in donazione, magari da un genitore o uno zio? Ti sembra un colpo di fortuna? In realtà, potresti avere in mano una vera “bomba a orologeria” burocratica.

    Parliamoci chiaro: in Italia, le donazioni sono fatte col cuore, ma il nostro sistema legale le rende difficili da gestire quando si tratta di vendere o chiedere un mutuo. E questo è un problema che tocca migliaia di famiglie.

    Il Paradosso della donazione: un regalo con l’ombra lunga

    Quando si cerca di vendere un immobile ricevuto in donazione, o di usarlo come garanzia per un prestito, scatta subito un campanello d’allarme tra notai, banche e potenziali acquirenti.

    Il motivo è semplice ma potentissimo: la legge italiana tutela gli eredi “legittimari”. Se il donante ha fatto la donazione ledendo la quota di un erede (magari un fratello o un cugino stretto), quell’erede ha il diritto di impugnare la donazione, anche a distanza di molti anni dalla morte del donante.

    Immagina la scena: Hai trovato l’acquirente ideale per la casa di famiglia. State per firmare il rogito, ma la banca del compratore si ritira. Perché? Perché l’immobile è “viziato” da una donazione e, per loro, la garanzia ipotecaria non è sicura. Tutto si blocca. Il tuo progetto (magari l’acquisto della tua nuova casa) va in fumo.

    La soluzione che “pulisce” l’immobile: la polizza donazione

    Per fortuna, il mercato ha trovato uno strumento geniale per neutralizzare questo rischio e ridare piena commerciabilità agli immobili: la polizza donazione.

    Non si tratta di una normale assicurazione casa. È una vera e propria garanzia legale che interviene a proteggere chiunque sia coinvolto nell’operazione: l’acquirente, il notaio e, soprattutto, la banca che eroga il mutuo.

    È il “passaporto di sicurezza” che mancava.

    Come funziona, nel concreto?

    La Polizza Donazione copre in modo blindato il rischio che la donazione venga un giorno contestata in tribunale. Cosa significa?

    1. Tranquillità per l’Acquirente: Se per assurdo l’immobile venisse perso a causa di una sentenza favorevole agli eredi, la polizza risarcisce il compratore per l’intero valore dell’immobile.
    2. Sicurezza per la Banca: La banca può concedere il mutuo sapendo che, se l’ipoteca dovesse saltare, il loro capitale sarebbe coperto e garantito.
    3. Copertura Legale: Tutela tutti i soggetti coinvolti dalle spese legali da affrontare in caso di controversia.

    In sintesi, la Polizza Donazione trasforma un immobile rischioso in un bene vendibile esattamente come se fosse stato acquistato.

    Perché oggi è diventata essenziale

    Fino a qualche anno fa, il problema delle donazioni era noto solo agli addetti ai lavori. Oggi, l’attenzione è altissima.

    Notai e banche sono sempre più rigorosi e, di fronte a un immobile donato, richiedono quasi sistematicamente questa polizza per procedere. La ragione è logica: perché assumersi un rischio legale che può durare vent’anni, quando si può semplicemente assicurarlo?

    Chi ne trae il maggior vantaggio?

    • Tu, che vendi: Sblocchi una situazione altrimenti ferma e dai valore pieno al tuo immobile.
    • Chi compra: Acquisti con la serenità che nessun erede futuro potrà farti causa o toglierti la casa.
    • I Professionisti (Agenti e Mediatori): La polizza è il tuo asso nella manica per risolvere un problema che blocca tantissime compravendite. Sai che, con un costo molto contenuto (spesso suddiviso tra venditore e acquirente), puoi chiudere l’affare e lasciare tutti felici e garantiti.

    In conclusione: Se hai un immobile donato o stai per acquistarne uno, non farti spaventare dalla burocrazia. Chiedi informazioni sulla Polizza Donazione. Non è un costo, ma l’investimento più saggio per dare al tuo immobile la libertà di cui ha bisogno per essere venduto, ipotecato e vissuto in totale serenità.

  • L’Importanza Cruciale della Polizza di Tutela Legale per il Data Protection Officer (DPO)

    Nel complesso e sempre più esigente scenario normativo e tecnologico odierno, la figura del Data Protection Officer (DPO) assume un ruolo di assoluta centralità. Il DPO non è solo il garante della corretta applicazione del GDPR, ma anche una figura strategica, un punto di riferimento per l’organizzazione e un interlocutore diretto delle Autorità Garanti.

    Tuttavia, a fronte di un ruolo tanto centrale quanto delicato, il DPO è esposto a rischi legali rilevanti e crescenti, spesso sottovalutati. Ed è proprio in questo contesto che la polizza di tutela legale specifica per il DPO non è un lusso, ma una necessità vitale. Senza questa copertura, un DPO può ritrovarsi da solo ad affrontare procedimenti legali complessi e costosi, con il rischio concreto di sostenere spese legali esorbitanti e subire danni irreparabili alla propria reputazione e carriera.

    I Rischi Reali che il DPO Affronta Ogni Giorno

    Anche l’errore più marginale può scatenare procedimenti che coinvolgono direttamente il DPO. Ecco solo alcuni esempi di scenari che, nella pratica quotidiana, possono tradursi in un incubo giudiziario:

    • Omessa o Erronea Notifica di Data Breach: Un errore di valutazione può trasformarsi in un’indagine da parte del Garante e in una sanzione pesante, con responsabilità diretta per il DPO.
    • Reclami degli Interessati: Il DPO può essere chiamato a difendersi personalmente davanti all’Autorità per presunte violazioni dei diritti degli interessati.
    • Limitazioni dell’Indipendenza o Ritorsioni: L’organizzazione può ostacolare o addirittura rimuovere il DPO quando segnala non conformità, esponendolo così a un contenzioso che richiede una difesa strutturata e professionale.

    In ciascuno di questi casi, le conseguenze legali sono reali e immediate. Procedimenti civili, amministrativi o penali possono colpire il DPO non solo professionalmente, ma anche economicamente: gli onorari legali, le perizie tecniche, i costi di giustizia e i danni reputazionali possono ammontare a decine di migliaia di euro. Senza una polizza adeguata, il DPO rischia di pagare di tasca propria, compromettendo non solo il presente ma anche il proprio futuro professionale.

    Perché la Polizza di Tutela Legale È Indispensabile

    Una polizza di tutela legale su misura per il DPO rappresenta un presidio irrinunciabile. Deve garantire:

    • Copertura completa delle spese legali in procedimenti civili, amministrativi e penali;
    • Assistenza legale qualificata, specializzata in materia privacy e GDPR;
    • Consulenza preventiva, fondamentale per evitare scelte sbagliate che possono sfociare in sanzioni;
    • Eventuale rimborso delle sanzioni amministrative, secondo le condizioni contrattuali.

    Senza questa protezione, anche il più preparato e diligente dei DPO può trovarsi in ginocchio davanti a un’azione legale, senza le risorse per difendersi adeguatamente.

    Esempio Concreto: Quando la Tutela Legale Fa la Differenza

    Immagina un DPO esterno coinvolto nella selezione di un fornitore cloud. Dopo una grave violazione dei dati da parte del provider, l’azienda lo accusa di negligenza e chiede un risarcimento danni. In uno scenario del genere, una polizza di tutela legale è ciò che fa la differenza tra affrontare il processo con competenza e sicurezza, o trovarsi schiacciati da oneri legali insostenibili.

    Il Supporto delle Associazioni di Categoria

    Fortunatamente, le principali associazioni italiane di DPO (come Federprivacy, ASSO DPO, ANORC) hanno colto l’urgenza di questa esigenza e offrono polizze agevolate, pensate ad hoc per i rischi del ruolo. Queste iniziative sono la prova concreta che tutelare il DPO è un dovere collettivo, non solo una responsabilità individuale.

    Conclusioni: Senza Tutela, il Rischio È Troppo Alto

    Il messaggio è chiaro: oggi, non è più pensabile esercitare il ruolo di DPO senza una copertura legale specifica e completa. Viviamo un’epoca caratterizzata da nuove normative complesse (come il Data Act, l’AI Act, la NIS2) e da un’intensificazione dei controlli da parte delle Autorità. Il rischio di essere coinvolti in controversie legali è alto, concreto e imminente.

    La polizza di tutela legale per il DPO non è un’opzione. È una misura di sopravvivenza professionale. Significa poter svolgere il proprio lavoro con serenità, consapevoli di essere protetti. Ma significa anche rafforzare l’intero sistema di compliance dell’organizzazione, perché un DPO ben tutelato è un DPO libero di agire con coraggio, rigore e indipendenza.

    Proteggere il DPO significa proteggere i dati, le persone e l’organizzazione stessa.

  • ALCUNI ESEMPI DI SINISTRO RELATIVI ALLA PROFESSIONE DI AGRONOMO

    Con il post odierno, parliamo della categoria professionale degli agronomi. Si tratta di una professione la cui attività spazia in vari ambiti ed operatività. Nostro tramite, è possibile assicurare Dottori Agronomi e Forestali, Agrotecnici e Periti agrari.

    Come detto, questi professionisti si possono occupare di molteplici attività:

    a carattere progettuale: studio, progettazione, direzione, contabilità, liquidazione, collaudo di opere pubbliche e private;

    a carattere estimativo: rilievo, misura e stima;

    a carattere gestionale: direzione, amministrazione, gestione, contabilità, bilancio, inventario, curatela, consulenza di imprese produttive e industriali;

    a carattere analitico: statistica, marketing, analisi, accertamento qualitativo dei prodotti agroindustriali, monitoraggio ambientale;

    a carattere sperimentale: sperimentazione;

    a carattere pianificatorio e programmatorio: pianificazione ecologica e ambientale, valutazione di impatto ambientale, pianificazione e programmazione territoriale, zonale, urbanistica, paesaggistica, agrituristica.

    Conseguentemente i sinistri possono riguardare diversi aspetti relativi a questa professione. Le contestazioni vanno da questioni meramente estimative a controversie vertenti sulla programmazione e sulla pianificazione.

    Facciamo ora alcuni esempi tratti dal nostro portafoglio:

    1. L’assicurato è un agronomo che denuncia il sinistro a causa di un errore compiuto dallo stesso e realizzato nel computo della propria parcella relativa all’attività svolta come CTU in un procedimento presso il Tribunale. La Cassazione ha riconosciuto tale errore e ha condannato il professionista a rimborsare la differenza di compenso erroneamente calcolata. Il sinistro non può di certo trovare copertura assicurativa in quanto non vi è un danno a terzi. L’errore compiuto infatti riguarda esclusivamente l’assicurato senza la causazione di un danno a soggetti terzi.
    • L’assicurato è un agronomo, il quale nel 2017 denuncia un sinistro a seguito di una richiesta danni generica per errata predisposizione di una domanda di accesso a finanziamenti pubblici dichiarata inammissibile per mancata presentazione della documentazione a supporto dell’istanza. L’assicurato afferma che si tratta di una scusa della controparte per evitare il pagamento degli onorari dovuti all’assicurato. In effetti il presunto danneggiato ha articolato in giudizio una domanda riconvenzionale lamentando errori generici in capo l’assicurato relativamente all’attività professionale svolta negli anni. La Compagnia si è schierata in giudizio a favore dell’assicurato non avendo rilevato un errore professionale compiuto dal professionista e avendo lo stesso ricevuto una richiesta danni infondata e pretestuosa.
    • L’Assicurata è una società di agronomi che si occupa della gestione della contabilità di un’azienda che opera sul mercato quale commerciante di prodotti alimentari. La Guardia di Finanza inizia un controllo fiscale nei confronti della società cliente in merito alle imposte versate nel corso degli anni. Ad esito di tali controlli, la GdF rileva che la società avrebbe simulato la conduzione di un’azienda agricola al fine di non dichiarare all’erario le reali operazioni commerciali. La Guardia di Finanza contesta quindi ai professionisti assicurati di aver agevolato l’evasione fiscale, in quanto, in presenza di una palese assenza di attività agricola da parte della cliente, non avrebbero effettuato alcuno riscontro per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di azienda agricola e l’avrebbero tenuta tra i propri clienti senza effettuare alcuna attività agro-economica. Seguito denuncia del sinistro ed approfondita istruttoria, la richiesta danni non ha ricevuto copertura per due motivi: in primo luogo perché la contestazione da parte della Guardia di Finanza è già nota agli assicurati da anni e non è mai stata comunicata alla Compagnia in sede di assunzione del rischio. Inoltre, anche in questo caso, la sanzione irrogata agli assicurati ha natura personale e non può quindi essere oggetto di copertura assicurativa.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92  Ricordiamo che ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

  • Cruci puzzle assicurativo

    Chiudiamo questa prima parte dell’anno 2024 con un cruci puzzle semplice e simpatico che speriamo vi farà compagnia sotto l’ombrellone. Buon divertimento e arrivederci a settembre con il blog sinistri!

    P.S. Potete chiederci il pdf via email.

  • A domanda, risposta (parte 1)

    Con il post di oggi vogliamo porre l’attenzione su alcuni quesiti inerenti a questioni generali che gli Intermediari ed i Clienti spesso ci sottopongono.

    Naturalmente ad ogni domanda associamo la relativa risposta.

    Cosa vuol dire Claims made?

    “CLAIMS MADE” significa letteralmente “a richiesta fatta” e pertanto le garanzie di polizza sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO e da lui denunciate agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione e riferite ad Atti Illeciti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta. Ne consegue che, nelle polizze di questo tipo, l’apertura del sinistro non coincide con il comportamento che ha generato il danno (errore o illecito), bensì con la richiesta di risarcimento del terzo, la quale deve necessariamente pervenire durante il periodo di validità della Polizza ed essere denunciata agli Assicuratori nel corso del medesimo periodo. Come visto, infatti, la clausola Claims made delimita l’operatività della garanzia alle richieste di risarcimento fatte contro l’assicurato entro il periodo di vigenza della polizza, anche se il fatto generatore del danno, o il danno stesso, si sono già verificati prima dell’inizio della copertura (retroattività). La clausola Claims made introduce quindi una definizione convenzionale di sinistro, conferendo rilevanza non alla data di accadimento del “fatto” ma alla data della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato verso l’assicurato. Facciamo degli esempi pratici:

    1. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta in corso di polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia in corso di polizza. IL SINISTRO È COPERTO!

    2. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta in corso di polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia dopo la scadenza della polizza. IL SINISTRO NON È COPERTO!

    3. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta dopo la scadenza della polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia dopo la scadenza della polizza. IL SINISTRO NON È COPERTO!

    Che cosa sono le circostanze?

    Per circostanza si intende qualsia atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO anche se non motivata. Ad esempio:

    AVVOCATO: riceve notifica di una sentenza di inammissibilità di un appello dallo stesso presentato in quanto notificata oltre il termine previsto per legge. È stato un errore dell’assicurato che ha erroneamente calcolato i giorni per presentare Appello. Il Giudice ha quindi ritenuto inammissibile l’appello condannando il Cliente alla refusione delle spese legali di Controparte.

    CONSULENTE DEL LAVORO: tra i compiti del nostro consulente del lavoro abbiamo le comunicazioni agli Uffici competenti in relazione ad assunzione – dimissione – comunicazioni dell’inquadramento professionale dei dipendenti dei suoi clienti. In un’azienda l’Ispettorato del lavoro effettua un controllo, chiede documentazione al nostro consulente che, nel fornire la documentazione richiesta, si accorge di aver commesso un errore in alcune comunicazioni. Questo errore potrebbe, se rilevato, portare a delle sanzioni per il suo cliente.

    Se la retroattività è illimitata, ogni errore compiuto nel passato è coperto ai sensi di polizza?

    La retroattività è operante solo per circostanze NON CONOSCIUTE dall’Assicurato al momento della stipula del contratto. Inoltre, non possono essere oggetto di copertura eventuali errori commessi antecedentemente alla data di iscrizione all’albo professionale poiché l’assicurato non aveva i requisiti per poter operare.

    Facciamo un esempio:

    l’assicurato è un avvocato con polizza di rc professionale con decorrenza 20/10/2023 e scadenza 20/10/2024. Il professionista riceve una richiesta danni dal cliente in quanto non è stato proposto appello nei termini. L’errore risale al 2022, prima quindi della stipula del contratto. Nonostante fosse a conoscenza dell’errore compiuto, l’assicurato non ha mai dichiarato quanto accaduto sul questionario assuntivo. Il sinistro non è coperto seppure la polizza abbia retroattività illimitata. L’omissione di un errore passato fa infatti decadere l’assicurato dalla possibilità di essere risarcito a prescindere dalla retroattività.

    Se l’assicurato riceve una multa, il sinistro è coperto dalla polizza di Rc professionale?

    Sanzioni, multe ed ammende comminate personalmente e direttamente all’assicurato non sono mai coperte dalla polizza di Rc professionale poiché prive del requisito della terzietà. Il danno per essere risarcibile deve essere cagionato a terzi come conseguenza di un errore professionale colposo. Il danno risarcibile da Rc professionale è quello cagionato a terzi e non all’assicurato stesso.

    Quali sono i requisiti per poter rinnovare la polizza tramite quietanza?

    Non tutte le polizze possono essere rinnovate con quietanza. Ad esempio, per le polizze Lloyd’s non è mai possibile tale modalità. Occorre inoltre sempre accertare se sussista il rinnovo tacito e se NON si siano verificate: a) Variazione di anagrafica del rischio; b) Variazione degli introiti consolidati (negativo/positivo) nell’ordine del dieci percento; c) Nuove circostanze e/o sinistri; d) Variazioni rispetto alla tipologia dell’attività svolta, in relazione a quanto precedentemente comunicato (medesime estensioni/precisazioni della precedente polizza).

    Perché la polizza in caso di sinistro non copre la restituzione dei compensi?

    La restituzione dei compensi non può essere oggetto di copertura in quanto non costituisce un danno a terzi. La polizza opera soltanto per le voci di danno conseguenti all’eventuale responsabilità civile dell’assicurato nei confronti di terzi con esclusione di ogni altra voce come, ad esempio, le obbligazioni restitutorie per gli emolumenti percepiti dall’assicurato stesso. Infatti, in caso di risarcimento da parte della Compagnia di tale voce, si tratterebbe di un ingiustificato arricchimento.

    Al prossimo post con domande e risposte …

    Vi ricordiamo infine che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

  • L’INSERIMENTO DELLA SPECIFICA ESCLUSIONE DEL SINISTRO IN POLIZZA.

    Spesso noi dell’Ufficio sinistri ci sentiamo porre la seguente domanda dai nostri intermediari: “Ho aperto un sinistro sulla polizza di un cliente. Il sinistro non ha più avuto sviluppi in quanto la controparte, pur avvisata dell’errore commesso, non ha mai formalizzato una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato. Il cliente ha rinnovato la polizza, ma nelle precisazioni c’è scritto che il sinistro XXX, precedentemente denunciato, è escluso. Cosa significa? Il sinistro è chiuso? L’assicurato, data l’esclusione inserita in polizza, non potrà più comunicare alla Compagnia gli eventuali successivi sviluppi della vicenda qualora riceva una richiesta di risarcimento?”

    L’inserimento di una precisa esclusione del sinistro nelle polizze successive a quelle in vigore al momento della denuncia del sinistro è una logica conseguenza del principio di claims made.

    Cerchiamo di spiegarci meglio. Le garanzie assicurative, prestate nella formula claims made, sono operanti per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante detto periodo.

    Il sinistro viene quindi gestito – e rimane aperto – sulla polizza in essere alla data della denuncia del sinistro comunicata agli Assicuratori.

    Nella gestione del sinistro occorrerà dunque considerare le condizioni assicurative (es. massimale, franchigia, attività indicate nel questionario, retroattività ecc.) contenute nella polizza su cui è stato aperto il sinistro, non quelle inserite nelle successive polizze, in relazione alle quali il sinistro è infatti escluso.

    Quanto detto vale anche e soprattutto nel caso in cui l’Assicurato venga coinvolto – magari a distanza di tempo rispetto alla scoperta dell’errore o alla denuncia fatta alla Compagnia – in un procedimento giudiziario instaurato dal presunto danneggiato.

    L’Assicurato, interessato a richiedere la chiamata in giudizio della Compagnia al fine di essere manlevato in caso di soccombenza, potrà estendere il contraddittorio alla Compagnia richiamando il contratto assicurativo su cui è stato aperto il sinistro.

    Spesso l’Assicurato, non conoscendo a fondo il principio di claims made, deposita in giudizio o chiama in manleva la Compagnia su polizze non corrette.

    In particolare:

    • Le polizze stipulate in data successiva alla denuncia e apertura del sinistro non possono operare in quanto contengono l’espressa esclusione del sinistro. Peraltro, anche in assenza di tale precisazione di esclusione, le garanzie assicurative non sarebbero comunque operative di fronte ad una circostanza già nota all’Assicurato in data antecedente alla sottoscrizione della (nuova) polizza.
    • Può accadere che l’Assicurato richieda invece la manleva in virtù di una polizza precedente a quella su cui è stato aperto il sinistro. L’Assicurato, pensando che la propria polizza operi in regime di loss occurence anziché in claims made, potrebbe infatti richiamare la polizza che era in essere all’epoca in cui è stato materialmente commesso l’errore. Anche in tal caso, se si tratta di polizza in claims made, le garanzie assicurative non operano: la polizza richiamata in giudizio è verosimilmente già scaduta se il sinistro è stato denunciato e aperto su una successiva polizza.

    Scriveteci per eventuali ulteriori aspetti da chiarire o temi da approfondire!

  • R.C. Professionale Medici e Legge Gelli Bianco – un esempio pratico – parte 1

    In quest’ultimo mese abbiamo dedicato il nostro blog settimanale alle “novità” introdotte dal Decreto attuativo della Legge Gelli Bianco in ambito assicurativo. Chiudiamo oggi questo ciclo con un esempio pratico non tanto di sinistro generico in ambito Medmal ma dei dubbi e delle domande che tutti noi operatori del settore ci siamo posti in questo ultimo mese. In particolare, a livello concreto, e per concreto intendo in caso di sinistro, cosa succede? E, soprattutto, come vengono gestite le “nuove disposizioni” dettate dal Decreto attuativo in quei procedimenti avviati DOPO l’entrata in vigore del Decreto attuativo ma che coinvolgono polizze emesse PRIMA – quindi in data antecedente – all’entrata in vigore degli stessi?

    Come abbiamo avuto occasione di leggere nel post della scorsa settimana, alcuni Tribunali si sono già espressi, ad es. il Tribunale di Locri in data 18.04.2024, ma con il post di oggi vi vogliamo raccontare di un nostro sinistro. Il post di oggi quindi sarà il primo di una serie “a puntate” che “andranno in onda” a seguito di ogni udienza rilevante del procedimento in corso. Per ovvie ragioni non faremo nomi e, al momento, ometteremo di indicare la località dove il procedimento è stato incardinato.

    Il nostro assicurato è un medico dermatologo, la polizza colpita dal sinistro ha decorrenza 14 settembre 2020, prevede un massimale di € 500.000, una franchigia di € 2.500 e una retroattività concordata con il medico di 2 anni, pertanto alla data del 14 settembre 2018. L’evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento si è verificato nel mese di gennaio 2018. Il sinistro, quindi, si colloca temporalmente in un periodo non coperto dalle garanzie di polizza e la Compagnia comunica diniego di copertura all’assicurato nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali.

    Nel frattempo, la paziente, che si reputa danneggiata dal nostro medico assicurato, ha avviato un procedimento giudiziario e l’assicurato, nonostante il diniego di copertura ricevuto, diniego oggettivamente poco contestabile, ha ritenuto comunque opportuno e necessario coinvolgere la Compagnia.

    Ricevuta la chiamata in causa, la Compagnia ha provveduto alla nomina di proprio fiduciario, il quale ha iniziato a lavorare alla comparsa di costituzione. L’udienza di comparizione della Compagnia è fissata per i primi giorni di luglio 2024. Con l’emanazione del Decreto attuativo della Legge Gelli Bianco in ambito assicurativo, quella che sembrava la redazione di una comparsa molto facile ha, in realtà, dato il via libera a diverse domande.

    Innanzitutto, il legale della Compagnia si è posto delle domande in merito al massimale di polizza. Nell’acquistare la polizza ricordiamo che il medico aveva scelto un massimale di € 500.000. La Legge Gelli Bianco è entrata in vigore il 01 aprile 2017, l’articolo 10 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE non indica i massimali minimi delle polizze di RC Professionale ma rinvia ad un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il compito di stabilire massimali minimi adeguati alle classi di rischio che verranno individuate. Questo adempimento è stato rispettato solo con il Decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024, la polizza coinvolta nel procedimento risale al 14 settembre 2020, pertanto quello che poteva essere considerato un primo “scoglio” si può ritenere superato.

    Secondo “scoglio” la retroattività. La Legge Gelli Bianco articolo 11 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA afferma: “1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché’ denunciati
    all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.”

    La polizza, ricordo, ha decorrenza 14 settembre 2020 e retroattività 2 anni, pertanto, al 14 settembre 2018, la Legge Gelli Bianco è entrata in vigore il 01 aprile 2017. Ma quante Compagnie prima del 16 marzo 2024 rispettavano questo articolo? Non faceva anche questo articolo parte di quelli che dovevano essere oggetto del successivo intervento a cura del Ministero dello Sviluppo Economico? E perché gli esercenti la professione sanitaria hanno continuato ad acquistare polizze con retroattività inferiore a quella prevista dalla Legge Gelli Bianco? E, infine, perché il Decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024 ha sentito l’esigenza di precisare nuovamente l’efficacia temporale della garanzia?

    I dubbi insorti sono più che legittimi, vedremo nel corso del procedimento, e dei prossimi post, come reagirà il Giudice all’eccezioni di inoperatività sollevate dalla Compagnia quindi….seguiteci!

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
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  • LA RESPONSABILITA’ DEI SINDACI – AGGIORNAMENTI NORMATIVI

    Dopo gli ultimi giorni di festa torna il nostro appuntamento settimanale con il blog Sinistri.

    Esattamente un anno fa abbiamo iniziato a parlare di una possibile introduzione di un tetto alla responsabilità dei Commercialisti nell’ambito dei Collegi Sindacali avente lo scopo di rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio. Il 10 Aprile 2024 un articolo de Il Sole 24 Ore intitolava “SINDACI, RESPONSABILITA’ PARAMETRATA AI COMPENSI”. L’aggiornamento riguarda sempre il progetto di legge C 1276 presentato il 04 luglio 2023. Ad oggi il passo avanti compiuto riguarda l’approvazione, in data 09 aprile 2024, del progetto di legge in Commissione Giustizia e il relativo “approdo” alla Camera dei Deputati.

    Le principali novità che dobbiamo aspettarci dovrebbero essere le seguenti:

    1. la limitazione della responsabilità dei Sindaci, per danni cagionati a società, soci, creditori ed altri soggetti terzi, nei limiti del multiplo del compenso annuo percepito secondo determinati scaglioni. Ad esempio, per compensi fino a € 10.000 l’esposizione, in termini di risarcimento, sarebbe limitata a 15 volte il compenso.  
    2. la riduzione della prescrizione da 10 anni attuali a 5 a partire dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.

    In attesa dell’esito dell’esame del progetto di legge alla Camera dei Deputati, di seguito riportiamo alcune tra le principali richieste di risarcimento legate a questa figura professionale e che fanno parte del nostro lavoro quotidiano:

    1. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società X, dichiarata fallita nel XXXX, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come irregolarità nella gestione: tardivi versamenti di natura fiscale, previdenziale e contributiva ed inserimento poste inesistenti o errate nel libro di magazzino.
    2. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Y, dichiarata fallita nel YYYY, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come mancata vigilanza rispetto all’attività attuata dall’Amministratore Unico della società.
    3. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Z, dichiarata fallita nel ZZZZ, chiede di essere ammesso allo Stato Passivo ma, su richiesta del Curatore fallimentare, il Giudice non accoglie la richiesta. In questo caso la malagestio viene identificata come sostegno ingiustificato ad un piano di risanamento non attuabile.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato.

    Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

    Ricordiamo che ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • R.C. PROFESSIONALE E AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

    In ambito RC Auto è all’ordine del giorno sentire parlare di azione diretta del danneggiato ma in ambito di RC Professionale unico soggetto legittimato nei confronti della Compagnia Assicurativa è il titolare del contratto. A fronte del pagamento del premio di polizza, il Contraente/Assicurato ha il diritto/dovere di informare l’Assicuratore a seguito del ricevimento di una contestazione o di una vera e propria richiesta di risarcimento danni e di collaborare con lo stesso Assicuratore per la gestione e, se possibile, la risoluzione della pratica.

    Vale per tutte le polizze di RC Professionale? Con l’arrivo del decreto attuativo Legge Gelli in ambito assicurativo, in vigore dal 16 marzo 2024, questa “regola” non è più applicabile nell’ambito della RC Professionale medica.

    Che cosa comporta questa novità? Il paziente danneggiato potrà decidere di rivolgere la propria richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia Assicurativa del professionista o della struttura sanitaria interessata. La Compagnia dovrà pertanto riscontrare la richiesta, aprire la pratica di sinistro e provvedere alla gestione della stessa con diritto di accesso alla integrale documentazione disponibile.

    Per vedere gli effetti e la reale portata di questa novità legislativa dovremo sicuramente attendere alcuni mesi per cui avremo tempo di ritornare sull’argomento. Con questo post vorremmo tuttavia approfittarne per ricordare che, anche in caso di sinistro, e anche in caso di azione diretta del danneggiato, l’assicurato, oltre ad avere diritti, ha anche dei doveri. Doveri che riportiamo di seguito:

    OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

    • L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie fornendo loro il supporto che potranno ragionevolmente richiedere. – ricordiamo che è l’assicurato ad avere consapevolezza di quanto accaduto, delle azioni svolte, della possibile fondatezza dell’errore che gli viene contestato. L’Assicuratore non era parte del rapporto professionista/cliente, non era presente durante lo svolgimento dei fatti pertanto necessita di capire come si sono svolti non solo dal punto di vista del danneggiato ma anche dal punto di vista del professionista assicurato.
    • L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI e si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi. – ricordiamo che la polizza non è un bancomat, l’assicurato non può gestire autonomamente la vertenza e poi presentare il conto alla Compagnia assicurativa, deve denunciare il sinistro nelle tempistiche pattuite nel contratto di assicurazione, deve fornire la documentazione richiesta, nel frattempo non deve aggravare il danno come previsto dall’Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio.
    • Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO. Qualora egli rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI non potrà eccedere l’ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturati fino alla data di tale rifiuto. – sembra strano a dirsi ma a volte è molto più conveniente per l’Assicuratore e anche per l’Assicurato “buttare giù il boccone amaro” e accettare una soluzione transattiva della vertenza piuttosto che intestardirsi nella convinzione di aver operato bene e correttamente rischiando un aggravamento dei costi (legali, peritali ecc.) e un allungamento inutile dei tempi necessari per arrivare, magari, allo stesso risultato.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

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  • CONSEGUENZE CIVILISTICHE E ASSICURATIVE DERIVANTI DAL DANNO PENALE. LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE OFFRE UNA TUTELA RISARCITORIA, INDENNITARIA O SANZIONATORIA?

    La costituzione di parte civile comporta la trasposizione nel processo penale dell’azione risarcitoria attivata dal danneggiato nei confronti dell’imputato.

    Cosa accade se l’imputato possiede una polizza di responsabilità civile professionale?

    Nel caso di specie l’assicurato deve sottostare ad un giudizio di natura penale nel quale verrà accertata o meno una sua responsabilità dal punto di vista penalistico e, allo stesso tempo, il giudice penale si dovrà pronunciare anche civilisticamente nei confronti del danneggiato (parte civile).

    La parte civile nel processo penale è il soggetto danneggiato dal reato che intende far valere davanti al giudice penale la propria domanda di risarcimento. La domanda civile innestata nel procedimento penale conserva la propria autonomia sebbene sia regolata proceduralmente dal codice di procedura penale. Il fatto che il danneggiato possa partecipare al processo penale dipende dalla circostanza che uno stesso fatto può costituire nello stesso tempo sia un illecito penale in quanto passibile di una sanzione penale, sia un illecito civile in quanto ha provocato un danno.

    Le domande che dobbiamo porci sono quindi le seguenti:

    • l’accertamento del reato quali conseguenze civilistiche comporta?
    • come opera l’assicurazione di rc professionale in caso di condanna dell’assicurato?
    • la polizza di rc professionale offre tutela risarcitoria, indennitaria o sanzionatoria?

    La polizza di r.c. professionale copre le richieste danni derivanti da atto illecito compiuto dal professionista. La polizza non presta copertura nel procedimento penale in cui il professionista è coinvolto, fatta salva la costituzione di parte civile del danneggiato ed in presenza dei presupposti di effettiva risarcibilità ai sensi di polizza.

    Evidenziamo ora alcuni profili di possibile interesse.

    Dal GLOSSARIO DI POLIZZA possiamo ragionare sulle seguenti voci:

    ATTO CIVILMENTE RILEVANTE: Qualsiasi fatto colposo commesso nell’espletamento della propria attività professionale di cui l’ASSICURATO sia civilmente responsabile. a) Effettivo o presunto fatto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiute dall’ASSICURATO e/o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORI.

    Di conseguenza in caso di accertamento del dolo, la polizza non presta copertura per eventuali richieste di risarcimento.

    PERDITA: qualsiasi importo per il quale l’ASSICURATO sia tenuto a rispondere secondo le norme della presente POLIZZA.

    In caso di sentenza che accerti il dolo e che condanni l’assicurato al risarcimento di una somma, la polizza non presta copertura in quanto il dolo è escluso dalla copertura in forza del contratto assicurativo.

    Il risarcimento ai sensi di polizza può intervenire solo in caso di perdita pecuniaria involontariamente cagionata a terzi.

    Di conseguenza la polizza di rc professionale:

    • OFFRE una tutela risarcitoria se accertato il compimento di un atto illecito (non doloso) e se ricorrono i presupposti di operatività della polizza;
    • NON OFFRE una tutela indennitaria che invece presuppone il compimento di un atto lecito (non è infatti il caso trattato in questo post);
    • NON OFFRE una tutela sanzionatoria. Ricordiamo che la polizza di rc professionale non opera per le “Obbligazioni/sanzioni personali ossia qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all’ASSICURATO che sono escluse espressamente ai sensi di polizza”.

    E cosa succede in caso di condanna dell’assicurato con la pronuncia da parte del giudice di una provvisionale?

    La provvisionale è una somma di denaro che il giudice liquida al danneggiato dal reato, in anticipo rispetto a quella che sarà stabilita in via definitivo.

    Si tratta quindi di un danno non definitivo e quindi non risarcibile ai sensi di polizza. Ai fini del risarcimento, occorrerà attendere l’esito effettivo dell’iter processuale.

    Facciamo ora un esempio pratico tratto da nostro portafoglio:

    l’assicurato è un geometra che riceve un incarico di progettazione e direzione dei lavori da parte di un cliente. Seguito accertamento delle Autorità, si ravvisa che le opere realizzate siano abusive con tanto di attestazioni false. Viene avviato un processo penale a carico del professionista con costituzione di parte civile del danneggiato. Il giudice condanna l’assicurato penalmente e liquida a favore della parte civile una somma a titolo di risarcimento. La pretesa non può trovare copertura dal punto di vista assicurativo in quanto è stato accertato l’elemento del dolo.

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