Tag: sinistri

  • AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA – ALCUNI ESEMPI

    Con il post di oggi vogliamo rispondere a richieste, pervenute negli ultimi giorni dai lettori, di avere esempi concreti in relazione alle polizze di RC Professionale degli Agenti in Attività Finanziaria.

    Premessa: come si evince dal sito OAM (https://www.organismo-am.it/) è Agente In Attività Finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica. Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128-quater, comma 1, del TUB).
    Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. I contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell’Agente sono quelli relativi alla attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma per la cui individuazione si rimanda all’art. 3 del D.M. 17/2/2009, n. 29.

    Per quanto di competenza, tra i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività vi è anche:
    • È necessaria altresì, quale condizione di efficacia dell’iscrizione, la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’Agente risponde a norma di legge.

    Di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    1. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, segnala di essere stato informato che un cliente, per il quale aveva intermediato un contratto di Cessione del Quinto, ha segnalato di essere stato truffato in quanto, seguito ricevimento di comunicazione relativa al contratto stesso, ha verificato che la firma presente sul contratto non è la sua ed è stata contraffatta. Interpellato in merito all’accaduto l’Assicurato comunica che il soggetto che si era presentato per la stipula del contratto di Cessione del Quinto ha presentato documenti che coincidevano con il cliente truffato e pertanto non si è potuto accorgere dello scambio di persona. Nel caso di specie alcun errore professionale viene contestato all’assicurato che risulta anch’esso vittima della truffa perpetrata. Non vi sono i requisiti per l’attivazione della polizza di RC Professionale acquistata.
    2. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, riceve richiesta di risarcimento da parte di un cliente per il quale si era occupato di ricercare Ente abilitato al rilascio di una garanzia fideiussoria necessaria al cliente. La fidejussione viene rilasciata ma in sede di escussione della garanzia emerge che l’Ente che ha rilasciato la fideiussione non era abilitato all’attività. Nel caso di specie nasce il problema di capire se l’assicurato poteva/doveva essere informato della mancanza di autorizzazione per l’Ente interpellato e di conseguenza se la polizza di RC Professionale acquistata possa intervenire o meno nel risarcimento del danno richiesto dal terzo.
    3. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, riceve incarico di intermediario un contratto di finanziamento, nel raccogliere e predisporre la documentazione necessaria commette un errore e il cliente perde il finanziamento che preventivamente era stato erogato. Nel caso di specie, potenzialmente risarcibile a termini di polizza in relazione all’attività professionale svolta, vanno effettuate le ulteriori valutazioni relative agli aspetti temporali contenuti nelle condizioni contrattuali: retroattività, termini di denuncia, avvenuta conoscenza dell’errore…..
    4. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, denuncia richiesta di restituzione da parte della propria mandate di provvigioni percepite ma non spettanti in quanto derivanti da errato calcolo. Nel caso di specie non ci sono i presupposti per l’attivazione delle garanzie di polizza di RC Professionale che non presta copertura in caso di richiesta di restituzione di compensi, verrebbe a mancare la terzietà del soggetto danneggiato che si qualificherebbe come lo stesso Assicurato.
    Speriamo con il post odierno di aver risposto alle domande dei lettori. Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92
    Al prossimo post!

  • PO E POMED. ECCO LA DIFFERENZA!

    Oggi parliamo della differenza tra RC PATRIMONIALE (PO) e RC PATRIMONIALE MEDICA (POMED)

    La prima tipologia di contratto copre la colpa grave davanti all’erario dei dipendenti pubblici in generale mentre la seconda tipologia di contratto copre la colpa grave davanti all’erario esclusivamente del medico ospedaliero.

    Questa differenza emerge visibilmente quando l’assicurato sia un medico inserito all’interno del personale amministrativo di un ospedale oppure di una clinica facente capo al sistema sanitario pubblico.

    Infatti la RC PATRIMONIALE, ossia la cosiddetta PO, esclude espressamente le attività medico sanitarie in quanto si tratta di contratto che offre copertura per “la RESPONSABILITA’ CIVILE e professionale per PERDITE PATRIMONIALI cagionate a TERZI derivanti da RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ed AMMINISTRATIVA – CONTABILE, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con colpa grave nell’esercizio delle proprie funzioni, compresa l’attività di gestione di valori e di beni appartenenti alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari”

    Diversamente, la polizza per la colpa grave davanti all’erario del medico ospedaliero, ossia la cosiddetta PO MED, è riferita a “tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’assicurato nella sua qualità di medico che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e, prevalentemente, alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica espressamente indicata nella scheda di copertura, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norne e ai regolamenti vigenti”

    Per comprendere al meglio le differenze riportiamo di seguito due esempi tratti dal nostro “portafoglio sinistri”:

    Un assicurato è un dipendente dell’Azienda Ospedaliera querelante. La polizza acquistata (PO) prevede la copertura per l’attività di Direttore dell’Area Previdenza con specifica esclusione della copertura per l’eventuale attività medica svolta. L’assicurato riferisce alla Compagnia di aver ricevuto dall’ospedale querelante una comunicazione con la quale l’ente stesso si riserva il diritto di rivalersi ai sensi della Legge Gelli nel caso in cui la responsabilità dell’ospedale querelante o dei suoi medici venga riconosciuta nel procedimento giudiziario avviato dagli eredi di un paziente deceduto in seguito a complicanze da intervento chirurgico. Qualora infatti l’assicurato risultasse coinvolto come componente dell’equipe medica che ha operato il paziente deceduto, l’infortunio non sarebbe coperto in quanto la polizza acquistata prevede l’espressa esclusione dell’attività medica svolta dall’assicurato.

    Completamente diverso è invece il caso dell’assicurato dirigente medico che ha acquistato una polizza per la “tutela del medico ospedaliero da colpa grave avanti all’erario”.  L’assicurato ha ricevuto una richiesta danni da un paziente per un presento errore medico. In questo caso però, previo accertamento dei fatti e della responsabilità nonché dell’effettività del danno, la polizza è operante per l’attività medica.

    In sede di assunzione del rischio, è pertanto fondamentale che l’assicurato descriva correttamente l’attività che effettivamente svolge e presso quale ente nonché la propria specifica esigenza assicurativa per essere indirizzato verso una copertura piuttosto che verso l’altra.

    Ricordiamo infatti che il questionario è lo specchio della polizza che verrà emessa e che presterà copertura in caso di sinistro.

  • E se per una volta fosse colpa del danneggiato?

    Ho scampato le prime ondate del Covid, poi nella primavera del 2021 quello che pensavo fosse un semplice raffreddore si è rivelato essere il Virus del momento…. Tampone positivo, fatto regolarmente in farmacia, per fortuna non avevo grandi sintomi e pensavo di fare solo il minimo dei giorni di isolamento. Poi primo tampone di controllo positivo e pure il secondo! Dopo 10 giorni mi sono stufato di stare in casa, era una bella giornata, ho deciso di fare un giro in bicicletta. Sono passato vicino ad un cantiere, con questo superbonus ogni tre palazzi due hanno le impalcature! Ad un certo punto mi sono distratto, ma giusto un attimo eh! E poi mi sono trovato steso a terra, circondato da persone che mi chiedevano come stavo, poi l’ambulanza, l’ospedale, i medici, tutto il cinema completo insomma! Risultato una lussazione alla spalla…. Eh ci mancava anche questa oltre al Covid!

    Dopo qualche giorno vengo contattato da un Avvocato perché sembra che posso chiedere il risarcimento del danno: la bicicletta rotta, la spalla lussata, i medicinali, lo spavento e non so che altro. Sembra che sia caduto a causa di una rete di recinzione del cantiere che non era montata bene, ci sono passato vicino con la bicicletta, la ruota ha fatto contatto….non mi ricordo neppure bene come è andata…. Comunque decido che ci provo, io non ho nulla da perdere in fondo.

    L’avvocato raccoglie la documentazione medica disponibile, faccio un resoconto dei fatti come me li ricordo, l’avvocato mi fa leggere le lettere contenenti le richieste di risarcimento, le mandiamo al Committente dei lavori, alla Ditta esecutrice, al Direttore lavori, al Responsabile della sicurezza in cantiere. Quanta gente! L’avvocato poi mi chiarisce che tutti queste persone avranno dietro le rispettive Compagnie assicuratrici quindi probabilmente verrò anche convocato per andare a visita medico legale. Va bene, ci mancherebbe altro!

    Dopo qualche mese l’avvocato mi contatta e mi comunica che le Compagnie assicurative hanno risposto picche alle mie richieste risarcitorie. Motivazione? Perché quando sono uscito ero positivo al Covid!!!! Ma seriamente????? Si! Ho violato la quarantena imposta dalla normativa vigente….

    Le Compagnie assicurative hanno messo ben in chiaro che avendo violato la normativa mi sono assunto tutti i rischi derivanti dalle possibili conseguenze, che il mio infortunio è stato proprio una di queste conseguenze e che se non fossi uscito, in osservanza alla normativa, non sarebbe accaduto. Insomma nessuna responsabilità per i loro assicurati e siccome deve esserci una responsabilità di questi soggetti per attivare le coperture di polizza nel mio caso non possono farci nulla.

    Va beh, la lussazione almeno era alla spalla sinistra e io non sono mancino!

  • Ma quanto tempo è trascorso?

    Il rispetto delle tempistiche e dei termini conta molto anche nell’ambito della responsabilità professionale.
    La prescrizione è l’istituto giuridico che porta all’estinzione del diritto se non esercitato entro il termine previsto dalla legge. Il nostro ordinamento fissa vari termini di prescrizione a seconda del diritto che ne costituisce l’oggetto.
    L’istituto è stato concepito dal Legislatore per garantire il principio generale della certezza del diritto e dei rapporti giuridici. Chi infatti potrebbe avanzare pretese risarcitorie per fatti avvenuti in là nel tempo rispetto al verificarsi del fatto contestato? Oppure ancora chi potrebbe anche solo ricordarsi dei dettagli o anche produrre documenti ormai sicuramente andati dispersi se non addirittura cestinati?
    Nell’ambito della responsabilità civile professionale, si applicano questi principi e la prescrizione opera in modo differente per il danneggiato ed il danneggiante. Facciamo un esempio pratico.
    Nel 2018 un dentista ha ricevuto una richiesta danni da un paziente riguardante trattamenti medico-dentistici avvenuti nel lontano 2007.
    Dopo più di 10 anni (con molta calma!) il paziente si è ricordato di scrivere al suo ex dentista intimandogli il risarcimento per un intervento mal riuscito.
    Tra il fatto e la richiesta danni non vi è stata alcuna contestazione, lettera, messa in mora o qualunque atto interruttivo della prescrizione.
    Il diritto per il danneggiato al risarcimento da parte del professionista è ormai perso in quanto, in questo caso, opera una prescrizione ordinaria di tipo contrattuale.
    Spesso chi è vittima di errori professionali si dimentica che il rispetto dei termini e delle tempistiche è posto nel suo stesso interesse e ricordarsi, dopo più di 10 anni, di essere stato oggetto di un trattamento dentistico mal eseguito è di certo una grossa dimenticanza! O forse non si aveva un effettivo interesse al risarcimento!
    Quanto alla sorte del dentista che ha ricevuto nel 2018 la richiesta danni ed ha inoltrato la domanda di manleva alla Compagnia solo nel 2022 (a seguito della chiamata in mediazione del danneggiato), la risposta è stata tempestiva.
    “…Il sinistro non è coperto in quanto il diritto al risarcimento è prescritto.” In base infatti all’art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
    Anche in questo caso, ha operato la prescrizione, ma diversamente da quanto è accaduto per il danneggiato, si tratta della prescrizione ex. Art. 2952 che riguarda il diritto al risarcimento in ambito assicurativo. Il dentista assicurato avrebbe dovuto denunciare il sinistro subito nel 2018 e non dopo 3 anni!
    Altro motivo legato all’aspetto temporale, è rappresentato dal fatto che ormai le polizze di r.c.p. operano in regime di claims made ossia “a richiesta fatta”. Il sinistro viene “attivato” dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve durante il periodo di validità o di vigenza della polizza, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta.
    Diversamente le polizze in regime “Loss occurrence” prevedono che il sinistro si verifichi nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza.
    Se si mettono a confronto le due tipologie di polizza su un’ipotetica linea temporale la differenza è enorme.
    Questi sono esempi di quanto sia importante, sia per il danneggiato che per l’assicurato, l’osservanza dei termini di legge e contrattuali.

  • UN SINISTRO SU POSTUMA

    L’assicurazione professionale copre anche quando si passa “a miglior vita”?
    La risposta, come accade in tutte le vicende umane che sono complesse per natura, è “dipende”.
    Esiste una garanzia in tal senso? Sì, è la postuma.
    Dall’aldilà vi racconto che quando ero un affermato commercialista ho acquistato una polizza di rc professionale con decorrenza 6/10/2018 e scadenza 6/10/2019.
    Ahimè, come avete potuto intuire, sono deceduto. Precisamente in data 1/11/2019. Meno male che i miei eredi si sono rivolti tempestivamente alla Compagnia chiedendo l’acquisto e l’attivazione della postuma decennale.
    Sul punto mi ero informato prima della dipartita tramite il mio intermediario di fiducia. Avevo scoperto che la postuma è una garanzia di tipo personale e viene attivata, su valutazione degli Assicuratori, in presenza di particolari condizioni ossia la morte dell’assicurato, la quiescenza dello stesso o la cancellazione dell’albo professionale.
    Mio figlio, nuovo titolare dello studio, si è quindi procurato immediatamente il mio certificato di morte e la Compagnia, fatte tutte le valutazioni del caso, ha rilasciato la garanzia postuma per il periodo di dieci anni offrendo la copertura per il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento del danno a seguito del mio decesso.
    Trattasi pertanto di un’estensione di copertura della polizza verso il tempo futuro (diversamente dalla retroattività che opera nel passato senza specifiche condizioni ma su accordo delle parti e valutazione della Compagnia)
    La nuova scadenza di polizza non era più dunque alla data originaria del 6/10/2019, ma alla data del 6/10/2029.
    In data 1/01/2020 un ex cliente si è rivolto al mio studio professionale denunciando un errore in merito ad una dichiarazione dei redditi.
    Mio figlio ha denunciato alla Compagnia il sinistro che è stato aperto sulla polizza munita di postuma. Il cliente aveva infatti ricevuto una sanzione dell’Agenzia delle Entrate attribuibile ad un mio errore professionale commesso e verificatosi durante il periodo di polizza.
    Trattandosi di richiesta di risarcimento relativa a sanzione fiscali comminate dall’Agenzia delle Entrate, alla polizza è stata applicata la garanzia “penalità fiscali” che opera con uno scoperto 10% minimo Euro 2.500.
    Il sinistro fortunatamente si è concluso con una proposta di liquidazione articolata dalla Compagnia in seguito accettata e con l’applicazione della predetta garanzia relativa alle “penalità fiscali”.
    E’ proprio vero che non c’è mai pace neppure da morti. In questo caso però la postuma mi ha tutelato anche nell’aldilà.