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  • MEDIATORE: QUALCHE ESEMPIO DI SINISTRO

    ⚖️ 1. Errore nella gestione del procedimento di mediazione

    Scenario:
    Il mediatore dimentica di trasmettere nei termini previsti il verbale di mancato accordo alle parti o al giudice.
    Conseguenza:
    Una delle parti perde la possibilità di intraprendere l’azione giudiziaria entro i termini di legge.
    Richiesta di risarcimento:
    La parte danneggiata chiede al mediatore il risarcimento del danno economico subito per la decadenza del diritto d’azione.


    🕊️ 2. Violazione della riservatezza

    Scenario:
    Durante un procedimento, il mediatore comunica per errore a una parte informazioni riservate ricevute dall’altra parte in sessione separata.
    Conseguenza:
    La parte si ritiene danneggiata per violazione della riservatezza e per la perdita di vantaggio negoziale.
    Richiesta di risarcimento:
    Richiesta di danno economico per comportamento non conforme alla normativa sulla mediazione e al codice privacy.


    🧾 3. Errata verbalizzazione dell’accordo

    Scenario:
    Il mediatore redige un verbale di accordo con un errore materiale nella descrizione delle somme dovute o dei beni oggetto della conciliazione.
    Conseguenza:
    Nasce una controversia successiva sull’esecuzione dell’accordo e le parti chiedono il risarcimento per la nullità parziale dell’intesa.
    Richiesta di risarcimento:
    Richiesta di risarcimento del danno economico derivante dall’errore di redazione di atti e documenti connessi all’attività di mediazione.


    💻 4. Trattamento illecito dei dati personali

    Scenario:
    Il mediatore conserva i fascicoli cartacei e digitali dei procedimenti in modo non conforme al GDPR (assenza di crittografia o conservazione oltre i termini).
    Conseguenza:
    Un ex cliente subisce una violazione dei dati (data breach) e segnala l’evento al Garante.
    Richiesta di risarcimento:
    Il cliente chiede il rimborso delle spese sostenute e del danno d’immagine.


    ⏳ 5. Omissione nella comunicazione degli incontri

    Scenario:
    Il mediatore non convoca una delle parti per un secondo incontro o non la informa correttamente della data fissata.
    Conseguenza:
    Il procedimento viene dichiarato invalido dall’organismo e la parte lamenta la perdita di tempo e spese inutili.
    Richiesta di risarcimento:
    Domanda di risarcimenti delle spese legali e dei costi sostenuti dalle parti per avviare la procedura.

  • MEDIATORE: PERCHÉ SERVE UNA POLIZZA RC PROFESSIONALE

    La Polizza di Responsabilità Civile Professionale tutela il mediatore da richieste di risarcimento dovute a errori, omissioni o negligenze nello svolgimento della propria attività.

    Coperture tipiche

    • Errori professionali (es. mancata trasmissione di documenti, errata gestione del procedimento).
    • Violazione della riservatezza o del dovere di imparzialità.
    • Diffamazione o lesione d’immagine involontaria.
    • Perdite patrimoniali arrecate alle parti per errori procedurali.

    Vantaggi per il professionista

    • Protezione del patrimonio personale.
    • Maggiore affidabilità verso l’organismo e i clienti.
    • Conformità alle buone prassi di responsabilità professionale.

    🛡️ RC Professionale Mediatori Civili — La soluzione di UIA

    🔹 Finalità

    La polizza di Responsabilità Civile Professionale tutela il mediatore civile e commerciale da richieste di risarcimento per danni economici causati a terzi nello svolgimento dell’attività di mediazione.

    🔹 Attività assicurata

    Copre l’attività di:

    • mediazione civile e commerciale svolta ai sensi del D. Lgs. 28/2010;
    • gestione e redazione di verbali di conciliazione;
    • attività connesse o preliminari alla mediazione, incluse consulenze e pareri collegati.

    🔹 Chi può aderire

    • Mediatori civili iscritti a organismi riconosciuti dal Ministero della Giustizia;
    • Liberi professionisti o studi associati;
    • Società o enti che gestiscono organismi di mediazione (estensione facoltativa).

    🔹 Estensioni sempre operanti

    • Codice privacy;
    • Decreto Lgs 81/2008;
    • Interruzione e sospensione attività
    • Penalità fiscali
    • Sinistri in serie

    🔹 Ambito temporale di operatività

    • Retroattività illimitata o pregressa;
    • Postuma (ultrattività) fino a 10 anni per cessazione attività.

    🔹 Esclusioni principali

    • Atti dolosi o fraudolenti;
    • Danni personali;
    • Responsabilità non connessa all’attività di mediatore.

    Una polizza di Tutela legale per eventuali spese di difesa in ambito penale e/o in ambito civile? PERCHE’ NO….

  • Polizze infortuni per professionisti in Italia – un’analisi – La Diffusione tra i liberi professionisti e le coperture assicurative

    In Italia, i liberi professionisti costituiscono una fetta rilevante del mercato del lavoro. Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel primo semestre del 2023 sono state aperte 296.699 nuove partite IVA, di cui circa 217.000 sono persone fisiche. Nel complesso, secondo gli ultimi dati disponibili relativi al 2020, le persone fisiche titolari di partita IVA sono 3.660.280, rappresentando il 19,6% del totale, contro una media UE del 13,1%.

    La libera professione generalmente non prevede la stipula di una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ad eccezione di alcune categorie come artigiani e coltivatori diretti, che sono tenuti a iscriversi all’INAIL. Per tutti gli altri esistono casse nazionali dei singoli ordini professionali, che istituiscono sistemi di copertura appositi, da sottoscrivere volontariamente.

    Ad esempio, tutti gli iscritti all’EPPI (Ente di Previdenza dei Periti Industriali) in attività, in regola con gli adempimenti contributivi, godono automaticamente di una copertura sanitaria di base che include anche un’indennità per invalidità da infortunio, con oneri sostenuti dall’ente stesso.

    Per gli avvocati, il Decreto Ministeriale del 22/09/2016 prevede l’obbligo di stipulare un’assicurazione infortuni a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.

    Il mercato offre anche polizze specifiche per gli infortuni sportivi, considerando che ogni anno circa 430.000 persone in Italia si infortunano praticando attività sportive, con potenziali ripercussioni sulla vita professionale.

    In conclusione, sebbene non ci siano dati percentuali precisi sulla diffusione delle polizze infortuni tra i professionisti, il mercato è in crescita e risponde a un’esigenza reale, considerando l’alto numero di partite IVA in Italia e la limitata copertura offerta dai sistemi previdenziali di categoria.

    Ma quali sono le principali esclusioni che penalizzano l’acquisto di una polizza infortuni da parte di un professionista? Dalle ricerche effettuate, ecco le principali esclusioni che possono penalizzare l’acquisto di una polizza infortuni da parte di un professionista:

    1. Esclusioni legate a cause e modalità dell’infortunio

    L’indennizzo previsto dalla polizza infortuni non viene corrisposto se l’infortunio interviene per dolo o colpa grave dell’assicurato. Secondo l’art. 1900 c.c., “l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”. Tra le esclusioni standard figurano, oltre agli infortuni derivanti da atti dolosi dell’assicurato, quelli conseguenti a ubriachezza (anche nello stato iniziale di ebbrezza), abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni. Altre esclusioni comuni riguardano gli infortuni avvenuti durante atti di guerra, invasione od occupazione militare, e quelli conseguenti alla pratica di sport estremi.

    2. Esclusioni relative a condizioni preesistenti

    Le polizze tipicamente escludono gli infortuni dovuti a cause pregresse rispetto alla stipula della polizza nonché l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti e malformazioni.

    3. Esclusioni per categorie di persone

    Esistono soggetti che non sono assicurabili, come persone affette da particolari malattie o dipendenze. In caso tali patologie si verificassero successivamente alla stipula, potrebbero diventare causa di cessazione del contratto. Inoltre, di norma, le compagnie di assicurazione pongono come soglia d’età assicurabile i 75 anni.

    4. Esclusioni legate a variazione dell’attività professionale

    La variazione dell’attività professionale può determinare un aggravamento o una riduzione del rischio, con conseguente aumento o diminuzione del premio. Se il professionista non comunica tale variazione all’impresa, questa potrebbe ridurre o escludere l’indennizzo in caso di infortunio.

  • D&O E SINISTRI TRA RISCHIO DI IMPRESA ED IMPRESA A RISCHIO

    Le polizze D&O (Directors & Officiers) tutelano le attività svolte dai vertici societari.

    Ormai è realtà consolidata che la sindacabilità dell’operato degli amministratori sia sempre più oggetto di criticità e di possibili contestazioni.

    È dunque essenziale porre uno scudo assicurativo adeguato tra l’operato professionale ed il patrimonio personale.

    Per questa categoria di prodotto, UIA SRL commercializza diverse e specifiche coperture che di seguito brevemente riassumiamo prima di inquadrare alcune fattispecie di sinistro:

    –          D&O – Associazioni: la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione di Amministratori e Consiglieri delle Associazioni con formula Claims Made.

    –          D&O – Individuale: la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione di Amministratore o Dirigente, assicurata in polizza con formula Claims Made. Viene pertanto assicurato il Singolo soggetto che svolge la funzione di Amministratore o dirigente all’interno della società.

    –          D&O – Slim (con attivo fino a € 3.000.000,00): la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione di Amministratori e Dirigenti, assicurata in polizza con formula Claims Made. Viene assicurata ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro: Amministratore, Consigliere, membro del Consiglio di Gestione, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, membro del Consiglio di Sorveglianza, Direttore Generale, Dirigente della Società, Institore, Amministratore di fatto. Viene coperta altresì la Società contraente, solo nella misura in cui la stessa Società abbia già tenuto indenne l’assicurato nei termini di legge e nei limiti di indennizzo/massimale.

    –          D&O – Standard: la polizza opera come la D&O – Slim ma per società con attivo superiore a € 3.000.000,00. Inoltre, con la polizza D&O standard differentemente dalla Slim, c’è la possibilità di coprire anche le società controllate e anche i sindaci e revisori.

    –          D&O – Ordini, Collegi: la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione del Consiglio dell’Ordine o Collegio, assicurata in polizza con formula Claims Made. Viene assicurata ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà componente del Consiglio dell’Ordine o del Collegio. Può venire assicurato l’Ordine o Collegio contraente, solo nella misura in cui lo stesso Ordine o Collegio abbia già tenuto indenne l’assicurato nei termini di legge e nei limiti di indennizzo/massimale.

    È inoltre possibile estendere ai prodotti D&O STANDARD ed ORDINE COLLEGI anche la garanzia PO. Con questa ulteriore estensione la polizza assicura anche la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività di AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CON O SENZA PARTECIPAZIONE PUBBLICA assicurata in polizza con formula Claims Made. Vengono coperte tutte attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio dell’incarico assunto in qualità di AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. L’assicurazione tiene indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi e che per l’esercizio delle loro funzioni siano addebitabili alla Società.

    –          Tutela legale per D&O: la polizza fornisce una tutela nei seguenti ambiti: (A)Ambito penale (B)Ambito civile. Tale polizza copre i costi per eventuali spese legali che l’assicurato dovrà sostenere per un procedimento che riguardi la società in cui ricopre un ruolo nel CDA oppure nell’incarico di SINDACO, DIRIGENTE, QUADRO o infine COLLEGIO.

    Le proposte UIA sono stata incrementate recentemente con i nuovi prodotti:

    • estensione della RC Professionale alla Polizza D&O
    • responsabilità Civile D&O alla Polizza RC Professionale

    con i quali il cliente può avere idonea copertura assicurativa per l’attività esercitata sia in regime di libera professione sia per quella esercitata dallo stesso presso un Ente e viceversa.

    Fatta questa doverosa descrizione del prodotto D&O, dal lato della gestione dei sinistri possiamo annoverare diversi esempi concreti tratti dal nostro portafoglio:

    1)      D&O e procedimento penale. A volte è capitato che gli amministratori societari siano stati indagati o addirittura condannati per reati legati alla gestione societaria (si pensi ad esempio ai reati tributari). I sinistri di questa tipologia denunciati sulla polizza D&O, non sono coperti in quanto il contratto non opera in caso di procedimento penale di natura dolosa. Si tratta infatti di polizza di Rc professionale che copre danni patrimoniali a terzi e che quindi non presta copertura in caso di procedimenti penali perdipiù per reati dolosi

    2)      D&O E GLI INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’. Gli assicurati sono i soci/amministratori della società contraente, ricevono una richiesta di risarcimento danni da parte del Curatore fallimentare della società reclamante. Uno degli assicurati presso la reclamante aveva svolto incarico di Amministratore, l’altro assicurato aveva svolto incarico di membro del C.d.A. La società contraente aveva quote nella società reclamante fino ad una certa data. Il curatore fallimentare sostiene che l’attività realizzata da amministratori, soci e sindaci della reclamante abbia portato la stessa al fallimento e chiede quindi il risarcimento del danno. Viene denunciato il sinistro sulla polizza D&O ma lo stesso non è coperto dalle garanzie di polizza in quanto il contratto tiene indenne gli assicurati per le richieste di risarcimento loro rivolte come Amministratori della società contraente e non come Amministratori o membri del C.d.A. di altre società.

    3)      D&O e tutela legale. Un dipendente di una società (con polizza D&O tutela legale) riceve un atto di citazione proveniente da un ex collega dipendente della stessa società. Il primo denuncia il sinistro sulla polizza D&O tutela legale chiedendo il pagamento delle spese di giudizio. Il sinistro viene respinto poiché trattasi di una vertenza di natura personale tra dipendenti non rientrante nell’oggetto della copertura assicurativa che riguarda invece la gestione societaria.

    Possiamo concludere che il prodotto D&O copra prettamente la gestione societaria e solo ciò che attiene all’amministrazione della stessa. Gestire ed amministrare una società è di per sé un rischio (non a caso si parla di rischio di impresa!) ma con un prodotto assicurativo adeguato e conforme alle reali esigenze degli amministratori può essere un’attività meno ardita.

  • Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, membro del direttivo e gestore della crisi: proviamo a fare chiarezza!

    Anzitutto occorre precisare cosa si intenda per sovraindebitamento.

    Si tratta del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte. Da questa situazione deriva la difficoltà per il debitore ad adempiere alle proprie obbligazioni o l’incapacità di farvi fronte regolarmente.

    L’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento è un ente terzo ed indipendente al quale ciascun debitore, in possesso di precisi requisiti, può rivolgersi per provare a “gestire” l’esposizione debitoria con i propri creditori.

    Per legge è necessario che l’ente sia munito di polizza r.c. professionale. Il contratto assicurativo copre sia l’Organismo stesso che il Singolo Membro del Consiglio (purché indicato sull’apposito questionario assuntivo)

    Le attività oggetto di copertura sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (LEGGE 27 GENNAIO 2012 N.3 – successive modifiche ed integrazioni) o l’esercizio della professione del singolo membro del consiglio direttivo dell’OCC, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

    La polizza assicura per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività dell’Occ o del singolo membro del direttivo con formula Claims Made.

    Il singolo membro dell’Ente può chiedere apposita e specifica copertura indicando all’interno della propria polizza professionale gli incarichi assunti e la durata degli stessi. La garanzia opera con uno scoperto del 10% con min. euro 2500 in luogo della franchigia.

    UIA SRL propone sul mercato il prodotto assicurativo r.c. professionale sia per l’intero OCC (polizza dedicata) che per il singolo membro del direttivo come estensione operante all’interno della polizza rc del singolo professionista.

    Ma cosa accade in concreto? Quale tipologia di sinistri può insorgere?

    All’Occ pervengono le domande di avvio del procedimento e, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, lo stesso ente nomina un professionista detto il “gestore della crisi” che, a seguito di esame della documentazione, porrà assistenza al debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei creditori.

    Il procedimento si potrà definire con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.

    I gestori della crisi sono professionisti con una specifica formazione giuridica, economica ed una concreta esperienza di gestione e pianificazione economico-finanziaria.

    L’elenco dei gestori è stato costituito attraverso una selezione pubblica.

    L’attività di gestore della crisi, a volte indicato come “esperto di gestione della crisi”, rientra nell’attività ordinaria del professionista (es. avvocato, commercialista)

    Gli errori imputabili agli “operatori del sovraindebitamento” possono essere di diversa tipologia:

    – ritardo nella raccolta dei documenti

    – relazioni recanti dati non corretti

    – mancato rispetto delle tempistiche/ termini nella presentazione dei piani

    – errori d’analisi della posizione debitoria anche rispetto ad esecuzioni forzate pendenti

    – inerzia nella gestione della pratica

    – mancato perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione dovuto a colpa.

    Dall’errore, come è noto, deve scaturire per negligenza, imperizia ed imprudenza un danno causale diretto al cliente cioè a chi si è avvalso della procedura di sovraindebitamento. Dal punto di vista assicurativo e quindi in questa tipologia di sinistri, è molto importante inquadrare correttamente i differenti ruoli ed attività rientranti in copertura di polizza.

  • Un libro per tutti: “ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO…”

    Un libro per tutti: “ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO…”

    Cari lettori e lettrici è un dato oggettivo, anche il mondo assicurativo viene sempre più considerato una vetrina di autocelebrazione, di “quanto siamo bravi”, di quanto siamo i primi”, “di come abbiamo informatizzato tutto”. E’ un mondo fatto di classifiche, dove chi le realizza è sempre casualmente primo, di fantastiche acquisizioni, di mirabolanti prodotti dove tutto è incluso: dal rischio abitazione ai calzini per elefanti.

    Le difficoltà insorgono quando qualcuno ha necessità, dagli intermediari agli assicurati, di parlare con qualcuno per avere anche delle semplici informazioni. In questi banalissimi casi possiamo avere non pochi impedimenti. “Deve aprire un ticket”, quando va bene. I tutor intelligenti che non sono in grado di fornire risposte. Oppure: “grazie, abbiamo ricevuto la tua segnalazione; ti faremo sapere nel più breve tempo possibile”. Sperare di avere riscontri tecnici che esulano dagli algoritmi: impossibile. Le reazioni sono due, o subentra la rassegnazione oppure esplodono comportamenti difficilmente controllabili.

    Il nostro approccio al mondo assicurativo è sempre stato considerato “all’antica”, una valutazione positiva? Negativa? Come tutti abbiamo i nostri estimatori ed anche dei detrattori, nel nostro cerchiamo da sempre di coinvolgere i nostri partner in modo costruttivo, tramite il confronto ed il reciproco scambio di esperienze. Una condotta che dà l’occasione per riflettere a 360 gradi sui problemi lavorativi che permeano le nostre attività.

    Operando in un contesto operativo ancora giovane, 20 anni fa in pochi sapevano cosa fossero le RC Professionali (non parliamo delle D&O!), emerge in tutta evidenza che se la fase di assunzione dei rischi è irta di difficoltà quella della gestione di un sinistro è argomento particolarmente ostico. In questo ultimo caso si parte dal basico concetto, “ho pagato, voi risarcite”; la polizza è un semplice titolo di credito. Una tesi molto semplice, anche troppo. Che il titolare/assicurato con polizza di RC Professionale, scaduta da anni, abbia denunciato il furto dello smartphone accaduto in una baita in montagna è un dettaglio irrilevante. Ma noi, in ogni caso, dobbiamo gestire quanto ci è stato comunicato.

    Da questa e da altre analoghe situazioni il Dipartimento Sinistri ha preso la decisione di realizzare una pubblicazione che ha raccolto, suddividendole per tematiche, alcuni post pubblicati in questo blog.

    “ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO…” è un leggero ed agile compendio realizzato per entrare in confidenza con la parte più impegnativa della vita di una polizza: quando si tratta di dover segnalare una criticità, sul come gestirla efficientemente evitando complicazioni.

    Dovrebbe essere stato redatto in modo semplice ed in forma comprensibile, lo abbiamo testato con dei professionisti. Per andare incontro alle diversità di approccio alla lettura lo abbiamo realizzato sia in cartaceo che in forma elettronica. E’ già disponibile su piattaforma www.amazon.it

    Tutti noi ci auguriamo possa essere il primo di una serie di compendi utili a migliorare la nostra esperienza lavorativa. Siamo ansiosi di conoscere le vostre opinioni!
    Buona lettura!

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  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 4

    Proseguiamo con nostra rubrica di approfondimento dedicata ai sinistri sulle attività sindacali.

    Come avrete potuto apprendere dalla lettura degli ultimi post, i numeri già evidenziati parlano da soli: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali; di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno una volta un sinistro relativo a questa tipologia di incarichi e, in particolare, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (e spesso anche di più!) La possibilità di compiere errori professionali in questo ambito è molto elevata in ragione dalle grandi responsabilità connesse a tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo un altro caso pratico, questa volta riguardante un sinistro che coinvolge il principio generale di terzietà e la presenza di un conflitto di interesse tra l’assicurato e la parte danneggiata.

    Un commercialista ha ricoperto l’incarico di sindaco presso una società. L’incarico è cessato e la società successivamente è stata oggetto di procedure concorsuali infine conclusesi con la dichiarazione di fallimento. Queste circostanze, ossia la sofferenza che ha investito la società ed il successivo fallimento, sono state correttamente segnalate dal cliente agli Assicuratori. Sul punto si ricorda che gli assicurati hanno l’obbligo contrattuale di denunciare alla Compagnia ogni variazione / aggravamento del rischio.

    Durante il periodo di vigenza della polizza professionale, l’assicurato denuncia un sinistro seguito contestazioni pervenutagli dal curatore fallimentare dell’impresa oggetto del precedente incarico sindacale.

    Peccato però che si viene a scoprire come in passato il commercialista, in qualità di amministratore di altra società, ha realizzato una serie di operazioni finanziarie e di acquisto di quote che hanno coinvolto l’impresa poi fallita. Dalle operazioni realizzate prima che l’impresa cominciasse ad attraversare la crisi poi sfociata nel fallimento, l’assicurato ha tratto degli oggettivi vantaggi.

    Seguito verifiche, il curatore ha contestato all’assicurato di aver svolto delle attività in palese conflitto di interessi ed in pregiudizio ai creditori della società dichiarata fallita e per la quale ha svolto l’incarico di sindaco.

    Dal punto di vista assicurativo è chiaro che il sinistro non può trovare copertura: l’Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte alla partecipazione diretta e/o indiretta dell’ASSICURATO (assenza terzietà).

    Inoltre, ricordiamo come, in base al punto 9 delle nostre condizioni generali di polizza “FUNZIONI SINDACO E REVISORE LEGALE DEI CONTI”, restano escluse dalla copertura assicurativa le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l’ASSICURATO da Società/Enti in cui abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.) o dalle quale sia stato revocato; in tal caso la copertura si intende cessata automaticamente alla data di revoca.

    Ancora una volta, ribadiamo l’importanza del rispetto dei doveri di correttezza tra la Compagnia da una parte e l’Assicurato dall’altra. È chiaro che il primo passo fondamentale in questa direzione consiste nella corretta e veritiera compilazione del questionario assuntivo senza omettere circostanze, perdite conosciute e naturalmente conflitti di interesse.

    Al prossimo post!

  • RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE NELL’AMBITO DELLA RC PROFESSIONALE

    Con questo nuovo post desideriamo porre l’attenzione sulle differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell’ambito della Rc professionale.

    Il punto di partenza dell’analisi è l’art. 2043 del Codice civile che dispone quanto segue «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». La suddetta normativa codifica il concetto cardine della responsabilità extracontrattuale nascente dalla violazione del generico dovere del neminem laedere. La responsabilità extracontrattuale presuppone una condotta (attiva o omissiva), la colpa, un danno ingiusto ed il nesso di causalità.

    Di fatto, vi è piena aderenza tra quanto enunciato dall’art. 2043 c.c. e l’oggetto delle polizze di Rc professionale in quanto “Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA

    Quanto invece alla responsabilità contrattuale, questa si fonda su un obbligo assunto tra le parti in base alla volontà delle stesse. Quella contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore che è tenuto a risarcire al creditore i danni derivanti dalla non esatta esecuzione della prestazione dovuta o dalla violazione di quanto pattuito in forza di un rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre un’obbligazione.

    Diversamente, come spiegato, l’obbligo di risarcimento tipico della responsabilità extracontrattuale nasce da un atto illecito a danno di terzi ossia, nel nostro caso, l’errore professionale.

    Riportiamo alcuni esempi concreti tratti da nostro Portafoglio sinistri:

    • Un commercialista in virtù dell’incarico ricevuto da un cliente (contratto) ha l’incombenza di dover inviare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Il professionista omette di trasmetterla e l’Agenzia commina delle sanzioni al cliente. In questo caso, vi è una violazione sia contrattuale che extracontrattuale. La polizza di Rc professionale potrà però risarcire solo in danno derivante da atto illecito ossia esclusivamente le sanzioni irrogate al cliente dell’assicurato.
    • Due soggetti stipulano un contratto prevedendo una penale attivabile in caso di errata esecuzione e/o ritardo della prestazione. Nell’ipotesi di violazione dell’obbligo contrattuale, le parti hanno concordato una forma di risarcimento che deriva non dall’atto illecito ma dalla volontà delle parti stesse. Per tale motivo, l’assicurazione professionale non potrà coprire il danno.

    Occorre però segnalare al Lettore che a volte il confine tra le due tipologie di responsabilità nell’ambito della Rc professionale è davvero labile.

    Si pensi ad esempio alla giurisprudenza della Corte Cassazione che ha stabilito che la polizza professionale da avvocato possa prestare copertura anche in caso di inadempimento contrattuale. Infatti, la Cassazione, con l’ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3288 è intervenuta in materia di interpretazione del contratto di assicurazione stipulato da un avvocato. Nel caso di specie, la polizza, accanto alle formule prestampate, recava anche delle parti dattiloscritte dove si faceva riferimento alla circostanza che l’assicurazione fosse stipulata dalla parte nella sua qualità di esercente la professione legale. La Corte ha stabilito che la polizza stipulata dal legale nella sua qualità di avvocato copre i fatti rientranti nello svolgimento della professione (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale).  Secondo i Supremi Giudici quindi, la lettura della polizza va fatta non solo alla luce del criterio letterale ma della comune intenzione delle parti (volontà contrattuale) dalla quale risulta palese il riferimento all’esercizio della professione legale.

    Si ricordi anche il lungo travaglio legislativo e giurisprudenziale relativo alla responsabilità medica, oggi normato dalla Legge “Gelli- Bianco” ma ancora orfano dei decreti attuativi. Per anni si è dibattuto sulla natura della responsabilità del singolo medico professionista e su quella della struttura ospedaliera. Lo stato dell’arte è che il professionista risponde in caso di errore a titolo extracontrattuale mentre la struttura a titolo contrattuale. La domanda, quindi, è la seguente: “Ma la polizza professionale copre?” La risposta è sempre la stessa: occorre valutare il caso specifico, il grado di responsabilità oltre naturalmente alla presenza dei presupposti di operatività del contratto ed in attesa dei decreti attuativi…

  • GLI INCARICHI SINDACALI E LE POLIZZE DI R.C. PROFESSIONALE

    E’ notizia di questi giorni, è stato annunciato un tetto alla responsabilità dei Commercialisti nell’ambito dei Collegi Sindacali. Lo scopo è introdurre un tetto alla responsabilità e rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio. In attesa di conoscere le novità che verranno introdotte dalla normativa vogliamo, con questo post, fare un breve cenno a quanto accade oggi.

    Innanzitutto che cosa si intende per Collegio Sindacale? Il collegio sindacale, in Italia, è un organo di vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative. La normativa di riferimento è il Codice Civile. Quali sono i doveri del Collegio Sindacale? Secondo l’art. 2403 Codice Civile: Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

    In ambito di responsabilità civile cosa comportano questi doveri? L’art. 2407 Codice Civile dispone: I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

    Ma, in concreto, quando ai singoli membri del Collegio Sindacale viene chiesto di rispondere di eventuali danni dagli stessi commessi nell’esercizio delle loro funzioni? Noi dell’ufficio sinistri riceviamo denunce che rinviano genericamente ad una malagestio (cattiva gestione – gestione inefficace) del Collegio Sindacale, ma cosa si intende nello specifico? Vediamo alcuni casi concreti.

    1. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società X, dichiarata fallita nel 2018, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come irregolarità nella gestione: tardivi versamenti di natura fiscale, previdenziale e contributiva ed inserimento poste inesistenti o errate nel libro di magazzino.

    2. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Y, dichiarata fallita nel 2016, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come mancata vigilanza rispetto all’attività posta in essere dall’Amministratore Unico della società.

    3. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Z, dichiarata fallita nel 2019, chiede di essere ammesso allo Stato Passivo ma, su richiesta del Curatore fallimentare, il Giudice non accoglie la richiesta. In questo caso la malagestio viene identificata come sostegno ingiustificato ad un piano di risanamento non attuabile.

    Questi sono solo alcuni di una lunga serie di esempi di cui potremmo discutere. Ogni situazione che viene denunciata viene poi contestualizzata rispetto alla polizza che viene coinvolta nel sinistro e la gestione della pratica varia di volta in volta. Certamente siamo molto curiosi di vedere quali modifiche ed innovazioni intende apportare il legislatore in quest’ambito. Seguiremo le novità in materia e torneremo sicuramente a trattare questo argomento!

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

    Al prossimo post!

  • GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI – ALCUNI ESEMPI

    Con il post di oggi vogliamo dare esempi pratici in relazione ad un argomento trattato nella nostra ultima Newsletter: I sinistri di Rc professionale degli intermediari assicurativi.

    Chi sono gli Intermediari Assicurativi? Sono quei soggetti iscritti alle apposite Sezioni del Registro IVASS (RUI) autorizzati a svolgere l’attività di distribuzione assicurativa. Le figure a noi maggiormente note, e quelle che ci interessano direttamente ai fini di questo post, sono gli Agenti – iscritti alla lettera A – e i Broker – iscritti alla lettera B. Che cosa distingue queste due figure? Potremmo dire in modo semplicistico che il broker assicurativo non rappresenta una Compagnia di assicurazione in particolare, ma lavora in modo indipendente, rappresenta il cliente/assicurato, il suo compito è quello di consigliare al cliente la Compagnia assicurativa migliore per le sue esigenze. L’agente assicurativo invece agisce in nome e per conto della Compagnia nello specifico e “rappresenta” la stessa.

    Fatta questa premessa, di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    1. L’assicurato è un Broker. Un suo cliente stipula una polizza Rc + furto e incendio per il suo tramite. La richiesta è di avere una polizza completa che lo possa tutelare a 360° per la moto che ha acquistato. Dopo qualche tempo il cliente, mentre si trova sulla moto, viene rapinato e la moto rubata, viene fatta denuncia alla polizia e poi al Broker viene chiesto di procedere ad avviare le pratiche per il sinistro con la Compagnia assicurativa. A seguito della denuncia la Compagnia risponde che il sinistro non è coperto dalle garanzie di polizza in quanto la polizza copre sì il furto del veicolo ma non la rapina che è la fattispecie verificatasi. A questo punto il cliente chiede il risarcimento del danno al nostro assicurato.

    2. L’assicurato è un Agente assicurativo. Nel periodo 2017-2019 per la Compagnia mandante, oggi reclamante, emette una serie di contratti di durata pluriennale a premi ricorrenti annuali. Per questi contratti l’assicurato percepisce delle provvigioni di acquisto e la Compagnia anticipa le provvigioni di incasso degli anni successivi. Nel corso del 2019 molti di questi contratti non vengono pagati dagli assicurati e la Compagnia procede allo storno delle provvigioni anticipate chiedendone la restituzione all’assicurato. L’assicurato non le restituisce, ad un certo punto sparisce e la Compagnia si rivolge alla Compagnia Assicurativa dell’ Agente assicurativo per ottenere il risarcimento del danno subito.

    3. L’assicurato è un Broker. Nell’occuparsi della gestione dei sinistri auto per una Società specialistica del settore, riceve un atto di quietanza per la liquidazione di un sinistro. Deve procedere al pagamento entro 120 giorni. Allo scadere del termine, non pervenendo il bonifico dell’importo concordato, il beneficiario dello stesso scrive alla Società specialistica e al Broker sollecitando il pagamento. Non ricevendo ancora nulla, il beneficiario procede con decreto ingiuntivo nei confronti del Broker. Non ottenendo il pagamento neppure dopo l’emissione del decreto ingiuntivo il beneficiario si rivolge a CONSAP.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92
    Al prossimo post!