Tag: sanzioni

  • FRANCHIGIA VS SCOPERTO

    Sono un Commercialista e lavoro come libero professionista da circa 5 anni…
    Nel 2019 ho provveduto alla redazione e presentazione del modulo 730 per un mio Cliente (uno dei primissimi).

    Il Cliente operava in regime forfettario di IVA dal 2017 e quindi ho continuato in tal senso senza però considerare che con la nuova Legge di Bilancio non avrebbe più beneficiato del regime forfettario già dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2019, quindi proprio per i redditi relativi all’anno 2018.

    Circa un anno fa, ho ricevuto da parte del Cliente richiesta di risarcimento del danno a Lui cagionato in virtù dell’errata attribuzione del regime forfettario in quanto, appunto, ho continuato ad inquadrarlo in tale regime seppure non ne avesse più diritto…

    Questo ha comportato che il mio Cliente per tutta l’annualità ha emesso fatture senza apposizione dell’IVA… Quindi? Succede che l’Agenzia delle Entrate ha effettuato i dovuti controlli e, nei termini previsti, ha inviato l’avviso di accertamento contenente un bell’importo da pagare a titolo di IVA e un altro, sempre molto consistente, a titolo di sanzioni.

    Purtroppo per l’IVA non c’è niente da fare ed è diventata quindi un costo aggiuntivo per il mio Cliente, quindi un danno, costo che non avrebbe sostenuto nel caso non avessi fatto l’errore in quanto avrebbe emesso tutte le fatture comprensive di IVA e quella stessa IVA l’avrebbe poi portata in compensazione.

    Anche le sanzioni sono ovviamente a mio carico perché scaturite da questo mio errore professionale.

    Ho provveduto subito ad informare la mia Compagnia assicurativa dell’accaduto ed hanno prontamente aperto la posizione di sinistro.

    Dopo aver inviato tutta la documentazione a me richiesta (ovviamente la Compagnia chiede prova del danno e della quantificazione), verificato che il danno è certo e la mia responsabilità pure, mi hanno fatto una proposta di liquidazione che, inizialmente, non ho proprio capito.

    Mi proponevano una cosa del tipo:

    Importo IVA X – € 1.000,00 Franchigia: TOT1

    Importo Sanzioni Y – Scoperto 10% minimo € 2.500,00: TOT2

    Liquidazione spettante: TOT1 + TOT2

    Io mi ricordavo che la mia polizza aveva una franchigia di € 1.000,00… E lo scoperto… Mboh…. Di cosa si tratta??? Io ho una polizza, dovrei essere coperto, non scoperto!!! Ho subito contattato telefonicamente l’ufficio sinistri per avere chiarimenti…

    Mi hanno, con un po’ di pazienza, spiegato che, è vero che la mia polizza prevede una franchigia di € 1.000,00, ma che si tratta di una franchigia base generica e che poi il contratto prevede varie clausole e/o estensioni che possono prevedere franchigie diverse (anche più alte) o scoperti…

    La polizza, infatti, prevede un’estensione specifica per le “penalità fiscali” ovvero le “sanzioni”, e questa estensione prevede a sua volta uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00.

    Quindi l’importo relativo all’IVA è un danno al quale viene applicata la “semplice” franchigia di € 1.000,00 mentre all’importo delle sanzioni, rientrando appunto nell’estensione specifica “penalità fiscali”, viene applicato lo scoperto specifico del 10% con il minimo di € 2.500,00.

    Nel mio caso le sanzioni non erano comunque elevatissime e pertanto mi è stato applicato lo scoperto minimo di € 2.500,00 ma, se disgraziatamente il mio Cliente avesse ricevuto sanzioni, per mia colpa, per € 100.000,00 a me sarebbe rimasto a carico € 10.000,00, mentre su una sanzione da € 1.000.000,00 a me sarebbe rimasto a carico € 100.000,00 e così via…

    Va bene, ma insomma, “scoperto” che significa??? Lo scoperto è più o meno la stessa cosa della franchigia nel senso che è comunque l’importo che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro ma, mentre la franchigia generalmente è espressa nel contratto con un importo fisso, lo scoperto è una percentuale sul danno. Quindi? Quindi la franchigia è ben definita fin dalla stipula del contratto, dello scoperto invece non possiamo saperne l’importo fintanto che il danno non si verifica e viene quantificato…

    E’ vero che questo errore è stato causato principalmente dalla mia inesperienza iniziale e sono sicuro che non succederà più, ma, in conclusione, consiglio sempre di leggere bene tutte le clausole di polizza per avere contezza delle limitazioni che prevede il contratto che stiamo per acquistare…

  • UN SINISTRO SU POSTUMA

    L’assicurazione professionale copre anche quando si passa “a miglior vita”?
    La risposta, come accade in tutte le vicende umane che sono complesse per natura, è “dipende”.
    Esiste una garanzia in tal senso? Sì, è la postuma.
    Dall’aldilà vi racconto che quando ero un affermato commercialista ho acquistato una polizza di rc professionale con decorrenza 6/10/2018 e scadenza 6/10/2019.
    Ahimè, come avete potuto intuire, sono deceduto. Precisamente in data 1/11/2019. Meno male che i miei eredi si sono rivolti tempestivamente alla Compagnia chiedendo l’acquisto e l’attivazione della postuma decennale.
    Sul punto mi ero informato prima della dipartita tramite il mio intermediario di fiducia. Avevo scoperto che la postuma è una garanzia di tipo personale e viene attivata, su valutazione degli Assicuratori, in presenza di particolari condizioni ossia la morte dell’assicurato, la quiescenza dello stesso o la cancellazione dell’albo professionale.
    Mio figlio, nuovo titolare dello studio, si è quindi procurato immediatamente il mio certificato di morte e la Compagnia, fatte tutte le valutazioni del caso, ha rilasciato la garanzia postuma per il periodo di dieci anni offrendo la copertura per il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento del danno a seguito del mio decesso.
    Trattasi pertanto di un’estensione di copertura della polizza verso il tempo futuro (diversamente dalla retroattività che opera nel passato senza specifiche condizioni ma su accordo delle parti e valutazione della Compagnia)
    La nuova scadenza di polizza non era più dunque alla data originaria del 6/10/2019, ma alla data del 6/10/2029.
    In data 1/01/2020 un ex cliente si è rivolto al mio studio professionale denunciando un errore in merito ad una dichiarazione dei redditi.
    Mio figlio ha denunciato alla Compagnia il sinistro che è stato aperto sulla polizza munita di postuma. Il cliente aveva infatti ricevuto una sanzione dell’Agenzia delle Entrate attribuibile ad un mio errore professionale commesso e verificatosi durante il periodo di polizza.
    Trattandosi di richiesta di risarcimento relativa a sanzione fiscali comminate dall’Agenzia delle Entrate, alla polizza è stata applicata la garanzia “penalità fiscali” che opera con uno scoperto 10% minimo Euro 2.500.
    Il sinistro fortunatamente si è concluso con una proposta di liquidazione articolata dalla Compagnia in seguito accettata e con l’applicazione della predetta garanzia relativa alle “penalità fiscali”.
    E’ proprio vero che non c’è mai pace neppure da morti. In questo caso però la postuma mi ha tutelato anche nell’aldilà.

  • LA TERZIETA’ E LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE

    “Sono un commercialista, da anni ormai gestisco la contabilità dei miei clienti e, ovviamente, anche la mia personale. Io di me mi fido del resto. Sono preciso, puntuale, scrupoloso. In tanti anni di professione non mi è mai sfuggita una scadenza. Mi tengo aggiornato, e non solo per questa storia dei crediti che impone l’Ordine ma per mio scrupolo personale. La materia è complessa, sempre in evoluzione mica posso pensare di tenere la contabilità come 10 anni fa! Eppure…..eppure….anche io oggi mi rendo conto di aver commesso un errore. Eccolo: l’avviso di accertamento, la busta dell’Agenzia delle Entrate, tanto temuta eppure oggi è arrivata. E per fortuna che la contestazione riguarda la mia dichiarazione dei redditi e non quella di un cliente. Almeno non devo giustificarmi. Comunque ecco le sanzioni….Però aspetta: da anni pago la polizza di Responsabilità Civile Professionale, pago puntuale, senza problemi, non ho mai chiesto nulla….adesso è il turno della Compagnia di dare. Mica potrà sempre ricevere da me! Ecco qui, compilo il modulo di denuncia, invio via mail e adesso aspettiamo la risposta.”

    Ed ecco la risposta:

    l’Ufficio sinistri esamina la documentazione, in particolar modo l’avviso di accertamento e purtroppo l’unica risposta che può fornire è l’inoperatività delle garanzie assicurative sottoscritte. La polizza di Responsabilità Civile Professionale infatti ha tra i suoi presupposti la terzietà del soggetto che ha subito un danno a seguito del comportamento professionale del professionista assicurato. Un terzo, quindi un soggetto diverso, un soggetto altro rispetto all’assicurato, deve aver subito il danno e chiedere al professionista il risarcimento dello stesso. Nel caso sopra illustrato invece il danno è personale, diretto dell’assicurato. La sanzione imposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’errata dichiarazione dei redditi che il professionista assicurato ha effettuato in questo caso a sé stesso, è una sanzione personale che ha uno scopo ben preciso: “insegnare” al soggetto sanzionato a non commettere nuovamente l’errore per evitare una nuova sanzione. Se le sanzioni dirette a sé stessi potessero essere oggetto di specifica copertura assicurativa verrebbe meno la finalità che l’ordinamento giuridico intende raggiungere.