Tag: risarcimento

  • TECNOLOGI ALIMENTARI – ALCUNI ESEMPI

    Con il post di oggi vogliamo rispondere a richieste, pervenute negli ultimi giorni dai lettori, di avere esempi concreti in relazione alle polizze di RC Professionale per i Tecnologi Alimentari.

    Premessa: chi è il Tecnologo Alimentare? Di cosa si occupa in concreto? È il professionista che studia, progetta, realizza, assicura la produzione alimentare con l’impiego delle tecnologie e dei processi necessari.

    Rientrano nelle competenze del Tecnologo Alimentare attività quali:

    1. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti anche in collaborazione con altri professionisti;
    2. le analisi dei prodotti alimentari; l’accertamento ed il controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti.
    3. la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;
    4. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;
    5. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agroalimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie.

     Il titolo di tecnologo alimentare spetta a colui che ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, ha superato l’Esame di Stato previsto per l’abilitazione all’esercizio della professione, è iscritto ad un Albo Regionale, osserva gli obblighi dell’aggiornamento professionale, rispetta la deontologia professionale secondo un codice deontologico. Anche per questa professione è prevista l’obbligatorietà della polizza di RC professionale.

    Fatta questa premessa generale, di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    1. L’assicurato è un tecnologo alimentare. Riceve incarico dal suo cliente di redigere piano analitico annuale relativo alle procedure, all’autocontrollo e all’adeguamento dell’attività produttiva, secondo lo schema previsto dalla normativa. Nella redazione del piano l’assicurato per errore non inserisce alcuni dei campi richiesti. A seguito di verifica da parte dell’Ente preposto il cliente dell’assicurato si vede recapitare delle sanzioni. All’assicurato viene richiesto di rimborsare le sanzioni comminate al suo cliente a seguito del suo errore. Seguito denuncia di sinistro e valutazione della documentazione necessaria alla corretta istruttoria della pratica il sinistro viene ritenuto in copertura e si procedere alla liquidazione dello stesso al netto della franchigia contrattualmente a carico dell’assicurato.
    • L’assicurato è un tecnologo alimentare. Su incarico di un cliente deve effettuare controlli su una partita di vino prodotta dall’azienda cliente. Successivamente a seguito di controlli la partita di vino viene ritirata dal mercato per la presenza di residui. L’azienda cliente chiede all’assicurato il risarcimento del danno subito individuato nei costi per il ritiro del prodotto e nei danni da immagine. Il danno da immagine, come abbiamo già avuto modo di discutere in precedente post di questo blog, non rientrano nella copertura assicurativa. Per quanto riguarda invece il ritiro del prodotto difettoso dal mercato sussiste polizza ad Hoc che di norma le grandi aziende sottoscrivere proprio per tutelarsi da queste evenienze. Qual è l’errore del professionista invece? Potrebbe essere stato un controllo superficiale oppure un mancato controllo. Ma resta il fatto che i danni lamentati non rientrano nella copertura assicurativa di RC Professionale, mentre, per il mancato controllo o per il controllo superficiale da parte dell’assicurato, si possono effettuare valutazioni relative alla copertura assicurativa solo di fronte a documentazione specifica a supporto della richiesta danni avanzata.

    Speriamo con il post odierno di aver risposto alle domande dei lettori. Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 9

    Proseguiamo con il “focus” incentrato sui casi pratici relativi ai sinistri sulle attività sindacali. Segnaliamo ancora una volta i relativi numeri per sottolineare l’incidenza di questa tipologia di sinistri sull’intero portafoglio: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali. Su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, addirittura 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalla complessità della materia, dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito molte imprese.

    Esaminiamo ancora un caso pratico.

    L’Assicurato è un commercialista che ha ricoperto l’incarico di sindaco presso una società dichiarata fallita. Il sinistro è stato denunciato direttamente con la notifica della chiamata in causa della Compagnia a seguito di un’azione di responsabilità proposta contro l’assicurato. Fino a tale momento, l’assicurato non ha mai dato alcuna comunicazione alla Compagnia riguardo alla vertenza. Al collegio sindacale vengono contestati il mancato controllo sui bilanci e le omesse verifiche sugli ammanchi. Il valore del giudizio è plurimilionario.

    Anche in questo caso emergono diverse eccezioni di copertura.

    Anzitutto non vi è continuità di copertura. L’incarico è stato segnalato dal cliente solo per una annualità assicurativa e non è stato più dichiarato nei successivi rinnovi. Non essendo le polizze in continuità, la copertura per l’incarico cessato è decaduta.

    Presenza di circostante note e pregresse non dichiarate. L’assicurato, pur a conoscenza della procedura di concordato preventivo e successivamente di quella fallimentare della società per la quale ha svolto l’incarico di sindaco, non ha mai dichiarato tali circostanze agli Assicuratori

    Ancora una volta occorre evidenziare le dovute considerazioni su questi due motivi di diniego.

    Gli incarichi vanno sempre dichiarati sul questionario assuntivo anche se cessati. La non continuità di polizza interrompe la copertura assicurativa della sindacanze.

    Il questionario assuntivo deve essere sempre compilato dal cliente in modo veritiero, puntuale e completo. Occorre rispondere a tutte le domande dichiarando la presenza di tutti i fatti che comportano una “variazione del rischio” ossia fatti che potrebbe dare luogo a richieste danni, contestazioni, revoche di incarichi, società che vanno in concordato o che vengono dichiarate fallite, ecc…

    È importante ribadire tutto ciò poiché, in caso di sinistro, non può esserci copertura come da condizioni di polizza.

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 4

    Proseguiamo con nostra rubrica di approfondimento dedicata ai sinistri sulle attività sindacali.

    Come avrete potuto apprendere dalla lettura degli ultimi post, i numeri già evidenziati parlano da soli: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali; di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno una volta un sinistro relativo a questa tipologia di incarichi e, in particolare, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (e spesso anche di più!) La possibilità di compiere errori professionali in questo ambito è molto elevata in ragione dalle grandi responsabilità connesse a tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo un altro caso pratico, questa volta riguardante un sinistro che coinvolge il principio generale di terzietà e la presenza di un conflitto di interesse tra l’assicurato e la parte danneggiata.

    Un commercialista ha ricoperto l’incarico di sindaco presso una società. L’incarico è cessato e la società successivamente è stata oggetto di procedure concorsuali infine conclusesi con la dichiarazione di fallimento. Queste circostanze, ossia la sofferenza che ha investito la società ed il successivo fallimento, sono state correttamente segnalate dal cliente agli Assicuratori. Sul punto si ricorda che gli assicurati hanno l’obbligo contrattuale di denunciare alla Compagnia ogni variazione / aggravamento del rischio.

    Durante il periodo di vigenza della polizza professionale, l’assicurato denuncia un sinistro seguito contestazioni pervenutagli dal curatore fallimentare dell’impresa oggetto del precedente incarico sindacale.

    Peccato però che si viene a scoprire come in passato il commercialista, in qualità di amministratore di altra società, ha realizzato una serie di operazioni finanziarie e di acquisto di quote che hanno coinvolto l’impresa poi fallita. Dalle operazioni realizzate prima che l’impresa cominciasse ad attraversare la crisi poi sfociata nel fallimento, l’assicurato ha tratto degli oggettivi vantaggi.

    Seguito verifiche, il curatore ha contestato all’assicurato di aver svolto delle attività in palese conflitto di interessi ed in pregiudizio ai creditori della società dichiarata fallita e per la quale ha svolto l’incarico di sindaco.

    Dal punto di vista assicurativo è chiaro che il sinistro non può trovare copertura: l’Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte alla partecipazione diretta e/o indiretta dell’ASSICURATO (assenza terzietà).

    Inoltre, ricordiamo come, in base al punto 9 delle nostre condizioni generali di polizza “FUNZIONI SINDACO E REVISORE LEGALE DEI CONTI”, restano escluse dalla copertura assicurativa le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l’ASSICURATO da Società/Enti in cui abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.) o dalle quale sia stato revocato; in tal caso la copertura si intende cessata automaticamente alla data di revoca.

    Ancora una volta, ribadiamo l’importanza del rispetto dei doveri di correttezza tra la Compagnia da una parte e l’Assicurato dall’altra. È chiaro che il primo passo fondamentale in questa direzione consiste nella corretta e veritiera compilazione del questionario assuntivo senza omettere circostanze, perdite conosciute e naturalmente conflitti di interesse.

    Al prossimo post!

  • RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE NELL’AMBITO DELLA RC PROFESSIONALE

    Con questo nuovo post desideriamo porre l’attenzione sulle differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell’ambito della Rc professionale.

    Il punto di partenza dell’analisi è l’art. 2043 del Codice civile che dispone quanto segue «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». La suddetta normativa codifica il concetto cardine della responsabilità extracontrattuale nascente dalla violazione del generico dovere del neminem laedere. La responsabilità extracontrattuale presuppone una condotta (attiva o omissiva), la colpa, un danno ingiusto ed il nesso di causalità.

    Di fatto, vi è piena aderenza tra quanto enunciato dall’art. 2043 c.c. e l’oggetto delle polizze di Rc professionale in quanto “Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA

    Quanto invece alla responsabilità contrattuale, questa si fonda su un obbligo assunto tra le parti in base alla volontà delle stesse. Quella contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore che è tenuto a risarcire al creditore i danni derivanti dalla non esatta esecuzione della prestazione dovuta o dalla violazione di quanto pattuito in forza di un rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre un’obbligazione.

    Diversamente, come spiegato, l’obbligo di risarcimento tipico della responsabilità extracontrattuale nasce da un atto illecito a danno di terzi ossia, nel nostro caso, l’errore professionale.

    Riportiamo alcuni esempi concreti tratti da nostro Portafoglio sinistri:

    • Un commercialista in virtù dell’incarico ricevuto da un cliente (contratto) ha l’incombenza di dover inviare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Il professionista omette di trasmetterla e l’Agenzia commina delle sanzioni al cliente. In questo caso, vi è una violazione sia contrattuale che extracontrattuale. La polizza di Rc professionale potrà però risarcire solo in danno derivante da atto illecito ossia esclusivamente le sanzioni irrogate al cliente dell’assicurato.
    • Due soggetti stipulano un contratto prevedendo una penale attivabile in caso di errata esecuzione e/o ritardo della prestazione. Nell’ipotesi di violazione dell’obbligo contrattuale, le parti hanno concordato una forma di risarcimento che deriva non dall’atto illecito ma dalla volontà delle parti stesse. Per tale motivo, l’assicurazione professionale non potrà coprire il danno.

    Occorre però segnalare al Lettore che a volte il confine tra le due tipologie di responsabilità nell’ambito della Rc professionale è davvero labile.

    Si pensi ad esempio alla giurisprudenza della Corte Cassazione che ha stabilito che la polizza professionale da avvocato possa prestare copertura anche in caso di inadempimento contrattuale. Infatti, la Cassazione, con l’ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3288 è intervenuta in materia di interpretazione del contratto di assicurazione stipulato da un avvocato. Nel caso di specie, la polizza, accanto alle formule prestampate, recava anche delle parti dattiloscritte dove si faceva riferimento alla circostanza che l’assicurazione fosse stipulata dalla parte nella sua qualità di esercente la professione legale. La Corte ha stabilito che la polizza stipulata dal legale nella sua qualità di avvocato copre i fatti rientranti nello svolgimento della professione (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale).  Secondo i Supremi Giudici quindi, la lettura della polizza va fatta non solo alla luce del criterio letterale ma della comune intenzione delle parti (volontà contrattuale) dalla quale risulta palese il riferimento all’esercizio della professione legale.

    Si ricordi anche il lungo travaglio legislativo e giurisprudenziale relativo alla responsabilità medica, oggi normato dalla Legge “Gelli- Bianco” ma ancora orfano dei decreti attuativi. Per anni si è dibattuto sulla natura della responsabilità del singolo medico professionista e su quella della struttura ospedaliera. Lo stato dell’arte è che il professionista risponde in caso di errore a titolo extracontrattuale mentre la struttura a titolo contrattuale. La domanda, quindi, è la seguente: “Ma la polizza professionale copre?” La risposta è sempre la stessa: occorre valutare il caso specifico, il grado di responsabilità oltre naturalmente alla presenza dei presupposti di operatività del contratto ed in attesa dei decreti attuativi…

  • PO E POMED. ECCO LA DIFFERENZA!

    Oggi parliamo della differenza tra RC PATRIMONIALE (PO) e RC PATRIMONIALE MEDICA (POMED)

    La prima tipologia di contratto copre la colpa grave davanti all’erario dei dipendenti pubblici in generale mentre la seconda tipologia di contratto copre la colpa grave davanti all’erario esclusivamente del medico ospedaliero.

    Questa differenza emerge visibilmente quando l’assicurato sia un medico inserito all’interno del personale amministrativo di un ospedale oppure di una clinica facente capo al sistema sanitario pubblico.

    Infatti la RC PATRIMONIALE, ossia la cosiddetta PO, esclude espressamente le attività medico sanitarie in quanto si tratta di contratto che offre copertura per “la RESPONSABILITA’ CIVILE e professionale per PERDITE PATRIMONIALI cagionate a TERZI derivanti da RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ed AMMINISTRATIVA – CONTABILE, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con colpa grave nell’esercizio delle proprie funzioni, compresa l’attività di gestione di valori e di beni appartenenti alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari”

    Diversamente, la polizza per la colpa grave davanti all’erario del medico ospedaliero, ossia la cosiddetta PO MED, è riferita a “tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’assicurato nella sua qualità di medico che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e, prevalentemente, alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica espressamente indicata nella scheda di copertura, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norne e ai regolamenti vigenti”

    Per comprendere al meglio le differenze riportiamo di seguito due esempi tratti dal nostro “portafoglio sinistri”:

    Un assicurato è un dipendente dell’Azienda Ospedaliera querelante. La polizza acquistata (PO) prevede la copertura per l’attività di Direttore dell’Area Previdenza con specifica esclusione della copertura per l’eventuale attività medica svolta. L’assicurato riferisce alla Compagnia di aver ricevuto dall’ospedale querelante una comunicazione con la quale l’ente stesso si riserva il diritto di rivalersi ai sensi della Legge Gelli nel caso in cui la responsabilità dell’ospedale querelante o dei suoi medici venga riconosciuta nel procedimento giudiziario avviato dagli eredi di un paziente deceduto in seguito a complicanze da intervento chirurgico. Qualora infatti l’assicurato risultasse coinvolto come componente dell’equipe medica che ha operato il paziente deceduto, l’infortunio non sarebbe coperto in quanto la polizza acquistata prevede l’espressa esclusione dell’attività medica svolta dall’assicurato.

    Completamente diverso è invece il caso dell’assicurato dirigente medico che ha acquistato una polizza per la “tutela del medico ospedaliero da colpa grave avanti all’erario”.  L’assicurato ha ricevuto una richiesta danni da un paziente per un presento errore medico. In questo caso però, previo accertamento dei fatti e della responsabilità nonché dell’effettività del danno, la polizza è operante per l’attività medica.

    In sede di assunzione del rischio, è pertanto fondamentale che l’assicurato descriva correttamente l’attività che effettivamente svolge e presso quale ente nonché la propria specifica esigenza assicurativa per essere indirizzato verso una copertura piuttosto che verso l’altra.

    Ricordiamo infatti che il questionario è lo specchio della polizza che verrà emessa e che presterà copertura in caso di sinistro.

  • E se per una volta fosse colpa del danneggiato?

    Ho scampato le prime ondate del Covid, poi nella primavera del 2021 quello che pensavo fosse un semplice raffreddore si è rivelato essere il Virus del momento…. Tampone positivo, fatto regolarmente in farmacia, per fortuna non avevo grandi sintomi e pensavo di fare solo il minimo dei giorni di isolamento. Poi primo tampone di controllo positivo e pure il secondo! Dopo 10 giorni mi sono stufato di stare in casa, era una bella giornata, ho deciso di fare un giro in bicicletta. Sono passato vicino ad un cantiere, con questo superbonus ogni tre palazzi due hanno le impalcature! Ad un certo punto mi sono distratto, ma giusto un attimo eh! E poi mi sono trovato steso a terra, circondato da persone che mi chiedevano come stavo, poi l’ambulanza, l’ospedale, i medici, tutto il cinema completo insomma! Risultato una lussazione alla spalla…. Eh ci mancava anche questa oltre al Covid!

    Dopo qualche giorno vengo contattato da un Avvocato perché sembra che posso chiedere il risarcimento del danno: la bicicletta rotta, la spalla lussata, i medicinali, lo spavento e non so che altro. Sembra che sia caduto a causa di una rete di recinzione del cantiere che non era montata bene, ci sono passato vicino con la bicicletta, la ruota ha fatto contatto….non mi ricordo neppure bene come è andata…. Comunque decido che ci provo, io non ho nulla da perdere in fondo.

    L’avvocato raccoglie la documentazione medica disponibile, faccio un resoconto dei fatti come me li ricordo, l’avvocato mi fa leggere le lettere contenenti le richieste di risarcimento, le mandiamo al Committente dei lavori, alla Ditta esecutrice, al Direttore lavori, al Responsabile della sicurezza in cantiere. Quanta gente! L’avvocato poi mi chiarisce che tutti queste persone avranno dietro le rispettive Compagnie assicuratrici quindi probabilmente verrò anche convocato per andare a visita medico legale. Va bene, ci mancherebbe altro!

    Dopo qualche mese l’avvocato mi contatta e mi comunica che le Compagnie assicurative hanno risposto picche alle mie richieste risarcitorie. Motivazione? Perché quando sono uscito ero positivo al Covid!!!! Ma seriamente????? Si! Ho violato la quarantena imposta dalla normativa vigente….

    Le Compagnie assicurative hanno messo ben in chiaro che avendo violato la normativa mi sono assunto tutti i rischi derivanti dalle possibili conseguenze, che il mio infortunio è stato proprio una di queste conseguenze e che se non fossi uscito, in osservanza alla normativa, non sarebbe accaduto. Insomma nessuna responsabilità per i loro assicurati e siccome deve esserci una responsabilità di questi soggetti per attivare le coperture di polizza nel mio caso non possono farci nulla.

    Va beh, la lussazione almeno era alla spalla sinistra e io non sono mancino!

  • FRANCHIGIA VS SCOPERTO

    Sono un Commercialista e lavoro come libero professionista da circa 5 anni…
    Nel 2019 ho provveduto alla redazione e presentazione del modulo 730 per un mio Cliente (uno dei primissimi).

    Il Cliente operava in regime forfettario di IVA dal 2017 e quindi ho continuato in tal senso senza però considerare che con la nuova Legge di Bilancio non avrebbe più beneficiato del regime forfettario già dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2019, quindi proprio per i redditi relativi all’anno 2018.

    Circa un anno fa, ho ricevuto da parte del Cliente richiesta di risarcimento del danno a Lui cagionato in virtù dell’errata attribuzione del regime forfettario in quanto, appunto, ho continuato ad inquadrarlo in tale regime seppure non ne avesse più diritto…

    Questo ha comportato che il mio Cliente per tutta l’annualità ha emesso fatture senza apposizione dell’IVA… Quindi? Succede che l’Agenzia delle Entrate ha effettuato i dovuti controlli e, nei termini previsti, ha inviato l’avviso di accertamento contenente un bell’importo da pagare a titolo di IVA e un altro, sempre molto consistente, a titolo di sanzioni.

    Purtroppo per l’IVA non c’è niente da fare ed è diventata quindi un costo aggiuntivo per il mio Cliente, quindi un danno, costo che non avrebbe sostenuto nel caso non avessi fatto l’errore in quanto avrebbe emesso tutte le fatture comprensive di IVA e quella stessa IVA l’avrebbe poi portata in compensazione.

    Anche le sanzioni sono ovviamente a mio carico perché scaturite da questo mio errore professionale.

    Ho provveduto subito ad informare la mia Compagnia assicurativa dell’accaduto ed hanno prontamente aperto la posizione di sinistro.

    Dopo aver inviato tutta la documentazione a me richiesta (ovviamente la Compagnia chiede prova del danno e della quantificazione), verificato che il danno è certo e la mia responsabilità pure, mi hanno fatto una proposta di liquidazione che, inizialmente, non ho proprio capito.

    Mi proponevano una cosa del tipo:

    Importo IVA X – € 1.000,00 Franchigia: TOT1

    Importo Sanzioni Y – Scoperto 10% minimo € 2.500,00: TOT2

    Liquidazione spettante: TOT1 + TOT2

    Io mi ricordavo che la mia polizza aveva una franchigia di € 1.000,00… E lo scoperto… Mboh…. Di cosa si tratta??? Io ho una polizza, dovrei essere coperto, non scoperto!!! Ho subito contattato telefonicamente l’ufficio sinistri per avere chiarimenti…

    Mi hanno, con un po’ di pazienza, spiegato che, è vero che la mia polizza prevede una franchigia di € 1.000,00, ma che si tratta di una franchigia base generica e che poi il contratto prevede varie clausole e/o estensioni che possono prevedere franchigie diverse (anche più alte) o scoperti…

    La polizza, infatti, prevede un’estensione specifica per le “penalità fiscali” ovvero le “sanzioni”, e questa estensione prevede a sua volta uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00.

    Quindi l’importo relativo all’IVA è un danno al quale viene applicata la “semplice” franchigia di € 1.000,00 mentre all’importo delle sanzioni, rientrando appunto nell’estensione specifica “penalità fiscali”, viene applicato lo scoperto specifico del 10% con il minimo di € 2.500,00.

    Nel mio caso le sanzioni non erano comunque elevatissime e pertanto mi è stato applicato lo scoperto minimo di € 2.500,00 ma, se disgraziatamente il mio Cliente avesse ricevuto sanzioni, per mia colpa, per € 100.000,00 a me sarebbe rimasto a carico € 10.000,00, mentre su una sanzione da € 1.000.000,00 a me sarebbe rimasto a carico € 100.000,00 e così via…

    Va bene, ma insomma, “scoperto” che significa??? Lo scoperto è più o meno la stessa cosa della franchigia nel senso che è comunque l’importo che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro ma, mentre la franchigia generalmente è espressa nel contratto con un importo fisso, lo scoperto è una percentuale sul danno. Quindi? Quindi la franchigia è ben definita fin dalla stipula del contratto, dello scoperto invece non possiamo saperne l’importo fintanto che il danno non si verifica e viene quantificato…

    E’ vero che questo errore è stato causato principalmente dalla mia inesperienza iniziale e sono sicuro che non succederà più, ma, in conclusione, consiglio sempre di leggere bene tutte le clausole di polizza per avere contezza delle limitazioni che prevede il contratto che stiamo per acquistare…

  • TU SEI ASSICURATO? IO SI PER FORTUNA MA SOLO PER LA MIA ATTIVITA’….NON PER LA TUA…

    Cosa succede se il professionista che diligentemente stipula, come da normativa, una polizza di Responsabilità civile professionale ma ha uno Studio insieme ad altri colleghi? Questi colleghi sono automaticamente assicurati con la polizza del singolo professionista? E cosa succede se il danno non l’ha provocato solo il singolo professionista assicurato? La premessa fondamentale è che ogni Compagnia assicurativa fornisce copertura solo al soggetto titolare del contratto assicurativo, assicurato dalla stessa e che ha pagato il relativo premio. Pertanto, in caso di Studio, ogni soggetto che ne fa parte è bene che abbia propria polizza di Responsabilità civile professionale oppure, se i singoli operano solo con la Partita Iva dello Studio, dovrà essere lo Studio a stipulare polizza di Responsabilità civile professionale per i suoi componenti.

    Ma nello specifico il sinistro come viene gestito? Facciamo un esempio.

    Il nostro assicurato Luigi è un tecnico, ha uno studio professionale insieme al fratello Paolo, solo Luigi ha però deciso di stipulare una polizza di Responsabilità civile professionale, entrambi operano infatti con loro Partita Iva personale ma anche con quella dello Studio. Paolo inoltre ha meno responsabilità di Luigi, gestisce meno clienti, e poi è più giovane e soprattutto più fresco di studi quindi è più difficile – pensano loro – che commetta un errore. Le ultime normative le conosce molto bene! Lo scorso anno Luigi e Paolo hanno assunto diversi nuovi incarichi come progettista e direttore lavori per la ristrutturazione di svariati immobili. Con questi bonus edilizi gli incarichi sono aumentati in modo esponenziale!

    Luigi, avendo maggiore esperienza, si è occupato in particolar modo della progettazione ma durante l’esecuzione di uno di questi progetti sono emerse delle problematiche: alcune misure non erano corrette e durante l’esecuzione dei lavori gli stessi si sono dovuti interrompere più volte per effettuare le misurazioni corrette e soprattutto si sono dovute effettuare numerose modifiche che hanno comportato per il committente delle spese aggiuntive.

    Ovviamente il committente non è stato contento, la spesa ulteriore non è stata elevata ma giustamente e con il caro vita in corso ha chiesto a Luigi, in qualità di progettista, e anche a Paolo, in qualità di direttore lavori (perché si sa in questi casi a più soggetti si chiede e più opportunità di risarcimento si hanno), di farsi carico di questo importo. Luigi ha subito fatto denuncia alla propria Compagnia assicurativa: apertura sinistro, raccolta dei documenti, esame della pratica da parte dell’Ufficio preposto e siamo arrivati velocemente alla liquidazione del danno.

    Ma il danno liquidato è pari al 100% dello stesso? La Compagnia assicurativa si è accollata anche la quota di danno risultata a carico di Paolo in base alla responsabilità propria del Direttore lavori anche se non era un suo assicurato? No perché la polizza è intestata a Luigi come singolo professionista e riguarda esclusivamente la sua attività personale, Paolo invece ha svolto l’attività per conto proprio, non è considerato soggetto assicurato dalla polizza di Luigi, non è un suo collaboratore né un suo dipendente, dividono uno studio ma ognuno in questo caso ha operato per conto proprio. Insomma tutto bene per Luigi ma Paolo ha capito che avere meno responsabilità ed essere più fresco di studi non basta nel suo lavoro.

  • L’IMPORTANZA DEL NESSO CAUSALE

    Definizione di nesso causale:
    Il nesso causale è quel rapporto tra l’evento dannoso e il comportamento del soggetto (autore del fatto), astrattamente considerato. Il termine nesso causale indica la relazione che lega il compimento o l’omissione di un atto e l’evento che ne deriva. È definibile come il rapporto di causa ed effetto che deve sussistere tra l’azione o la condotta o l’omissione e l’evento affinché l’azione o la condotta o l’omissione stessa sia punibile.

    Facciamo un esempio pratico:
    Sono un agronomo, e voi direte: ok va bene ma cosa fai nel concreto? Beh nell’esercizio della mia professione mi occupo di vari aspetti legati all’attività dei miei clienti: offro consulenze tecniche nell’ambito dei diversi processi produttivi agricoli, zootecnici, agroalimentari e del verde pubblico. Elaboro progetti a favore delle aziende agricole, verifico la presenza di risorse utilizzabili, cerco modalità di miglioramento delle attività produttive. Insomma è un’attività variegata e mi permette di spaziare in diversi ambiti.

    Un po’ di anni fa un mio cliente mi chiese di aiutarlo a presentare domanda per un bando regionale che permetteva di ottenere finanziamenti a fondo perduto per il miglioramento e l’ammodernamento della propria azienda. Bene, un lavoro tranquillo, devo solo chiedere al mio cliente di darmi tutte le informazioni richieste sui moduli per presentare la domanda ed inviare la stessa nei termini previsti dal bando. Ottenute le informazioni richieste….. con qualche fatica devo dire la verità perché il mio cliente, che è un allevatore, ha talmente tanti impegni che ho dovuto rincorrerlo, le ultime informazioni me le ha fornite mentre aspettava che una delle sue mucche partorisse il suo vitellino, che tenero quando è nato!

    Comunque dicevo, ottenute tutte le informazioni compilo i moduli ed invio la domanda. Il cliente ottiene il finanziamento richiesto ed è tutto contento. Ma dopo qualche mese mi chiama comunicandomi che a seguito di verifiche sul finanziamento erogato gli richiedono indietro l’intera somma perché sembra che non ne aveva diritto. Ma come?! I moduli che ho compilato erano corretti, la domanda è stata inviata al giusto indirizzo ed entro le tempistiche indicate. Anzi per sicurezza non ho mica aspettato l’ultimo momento come so che fanno alcuni colleghi! E poi questi controlli non li possono fare prima di erogare i contributi?

    Insomma alla fine eccola li la richiesta di risarcimento! Ha restituito tutti i € 50.000 che gli avevano erogato e adesso li vuole da me. Dice che è colpa mia! Ho chiamato la Compagnia assicurativa e denunciato il sinistro e loro mi hanno detto che spetta al mio cliente (diciamo ex cliente ormai…..meno male che almeno mi ha pagato il lavoro…) dimostrare quello che chiamano NESSO CAUSALE tra l’attività da me svolta e il danno lamentato. Il liquidatore infatti mi ha detto, dopo aver visionato bene la documentazione pervenuta dall’Ente, che l’Ente, che prima ha erogato i contributi e poi li ha chiesti indietro, sostiene che il mio cliente proprio non aveva i requisiti necessari per accedere ai fondi, pare esserci un problema di quote latte dichiarate dal mio cliente, per cui se la domanda fosse stata controllata prima dell’erogazione sarebbe stata direttamente respinta. E io mi chiedo: se lo facevate prima non stavamo tutti più tranquilli?

    In sostanza l’errore non l’ho fatto io nella presentazione della domanda ma era il mio cliente che non poteva accedere a quei finanziamenti quindi non c’è nessun legame tra il danno lamentato, che in realtà in sostanza neppure esiste, e l’attività che ho svolto.
    Alla fine il cliente ha intascato la risposta della Compagnia e mi ha chiesto scusa per essersela presa con me. Meno male alla fine tutto bene (per me almeno)!

  • Tanto paga l’assicurazione…

    Sono Alessandro, un dentista di un piccolo paese.
    Dato che sbagliare capita a chiunque, ho sempre stipulato una polizza di rc professionale per coprire i rischi connessi alla mia attività.
    Qualche mese fa, purtroppo, mentre stavo eseguendo un trattamento odontoiatrico su un nuovo paziente, ho perso il controllo della fresa che stavo maneggiando e gli ho lesionato la lingua, procurandoli un piccolo taglio.
    È accaduto tutto in un istante, quasi senza che me ne rendessi conto.
    Imbarazzato per l’accaduto, mi sono subito scusato con il paziente e non gli ho chiesto nulla per la prestazione eseguita; all’uscita dal mio studio il paziente sembrava anche soddisfatto.
    Per stare comunque tranquillo, ben conoscendo gli obblighi derivanti dalla mia polizza di rc professionale, ho subito denunciato la circostanza alla mia Compagnia assicurativa, facendo presente di aver commesso un errore che avrebbe potuto portare ad una richiesta di risarcimento nei miei confronti.
    Qualche giorno dopo ho ricevuto una chiamata dal paziente: nella sostanza mi ha detto che il dolore alla lingua gli procurava dei disagi e mi ha chiesto “per chiudere il tutto” un risarcimento di €1.500. “Tanto Lei è assicurato” ha concluso mettendo giù il telefono.
    Poco tempo dopo aver comunicato gli sviluppi della vicenda alla mia Compagnia, che nel frattempo aveva già aperto una pratica di sinistro e mi aveva richiesto tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria, mi sono ritrovato nella mia casella pec una lettera firmata da un legale.
    Quest’ultimo, per conto del paziente, mi ha chiesto il risarcimento del danno biologico da inabilità permanente e temporanea, oltre al rimborso delle spese mediche e delle spese legali, il tutto quantificato in €10.000.
    Sono rimasto allibito…in fin dei conti si trattava di un microscopico taglietto, nulla di serio o di preoccupante.
    Mi è sembrato esagerato che venisse lamentato addirittura un danno da invalidità permanente pari a 6 punti percentuali e una invalidità temporanea assoluta al 100% per 20 giorni.
    “Sa, per 20 giorni non ho potuto mangiare nulla a causa del dolore…” mi ha spiegato il paziente quando l’ho contattato al telefono.
    Non ho ben compreso come una piccola lesione del genere possa aver avuto degli effetti permanenti, però ho subito pensato: “Vivo in un paesino dove tutti si conoscono, non voglio che si sappia in giro… perderei clienti! E poi ho una polizza di rc professionale che mi copre. Se ho sbagliato la Compagnia sicuramente risarcirà qualunque somma”.
    No, la Compagnia non risarcisce qualunque somma.
    Innanzitutto mi stavo dimenticando che la liquidazione del danno avviene al netto della franchigia; la franchigia non è altro che quella parte di danno – espressa in un importo fisso indicato in scheda di copertura – che rimane a carico dell’assicurato.
    Inoltre, mi hanno spiegato, il danno può essere risarcito solo se è provato nella sua sussistenza e nella sua effettiva quantificazione.
    Ciò significa che non basta lamentare di aver subito un danno e pretendere il risarcimento, ma bisogna anche dimostrare la relativa quantificazione.
    Nel mio caso, quindi, il paziente non ha ottenuto l’intero importo richiesto perché non ha fornito la prova di aver subito un danno pari a €10.000; si è dovuto accontentare della proposta fatta dalla Compagnia, che ha ritenuto operanti le garanzie di polizza e ha liquidato il danno nella misura rispetto alla quale era stata fornita la prova.
    So che, alla fine, lui è anche soddisfatto… qualcosa è riuscito ad ottenere.
    Per fortuna avevo una polizza di rc professionale!