Tag: risarcimento

  • Polizze donazioni. Il regalo sospeso: perché la casa donata potrebbe crearti problemi (e come risolverli)

    Hai ricevuto un immobile in donazione, magari da un genitore o uno zio? Ti sembra un colpo di fortuna? In realtà, potresti avere in mano una vera “bomba a orologeria” burocratica.

    Parliamoci chiaro: in Italia, le donazioni sono fatte col cuore, ma il nostro sistema legale le rende difficili da gestire quando si tratta di vendere o chiedere un mutuo. E questo è un problema che tocca migliaia di famiglie.

    Il Paradosso della donazione: un regalo con l’ombra lunga

    Quando si cerca di vendere un immobile ricevuto in donazione, o di usarlo come garanzia per un prestito, scatta subito un campanello d’allarme tra notai, banche e potenziali acquirenti.

    Il motivo è semplice ma potentissimo: la legge italiana tutela gli eredi “legittimari”. Se il donante ha fatto la donazione ledendo la quota di un erede (magari un fratello o un cugino stretto), quell’erede ha il diritto di impugnare la donazione, anche a distanza di molti anni dalla morte del donante.

    Immagina la scena: Hai trovato l’acquirente ideale per la casa di famiglia. State per firmare il rogito, ma la banca del compratore si ritira. Perché? Perché l’immobile è “viziato” da una donazione e, per loro, la garanzia ipotecaria non è sicura. Tutto si blocca. Il tuo progetto (magari l’acquisto della tua nuova casa) va in fumo.

    La soluzione che “pulisce” l’immobile: la polizza donazione

    Per fortuna, il mercato ha trovato uno strumento geniale per neutralizzare questo rischio e ridare piena commerciabilità agli immobili: la polizza donazione.

    Non si tratta di una normale assicurazione casa. È una vera e propria garanzia legale che interviene a proteggere chiunque sia coinvolto nell’operazione: l’acquirente, il notaio e, soprattutto, la banca che eroga il mutuo.

    È il “passaporto di sicurezza” che mancava.

    Come funziona, nel concreto?

    La Polizza Donazione copre in modo blindato il rischio che la donazione venga un giorno contestata in tribunale. Cosa significa?

    1. Tranquillità per l’Acquirente: Se per assurdo l’immobile venisse perso a causa di una sentenza favorevole agli eredi, la polizza risarcisce il compratore per l’intero valore dell’immobile.
    2. Sicurezza per la Banca: La banca può concedere il mutuo sapendo che, se l’ipoteca dovesse saltare, il loro capitale sarebbe coperto e garantito.
    3. Copertura Legale: Tutela tutti i soggetti coinvolti dalle spese legali da affrontare in caso di controversia.

    In sintesi, la Polizza Donazione trasforma un immobile rischioso in un bene vendibile esattamente come se fosse stato acquistato.

    Perché oggi è diventata essenziale

    Fino a qualche anno fa, il problema delle donazioni era noto solo agli addetti ai lavori. Oggi, l’attenzione è altissima.

    Notai e banche sono sempre più rigorosi e, di fronte a un immobile donato, richiedono quasi sistematicamente questa polizza per procedere. La ragione è logica: perché assumersi un rischio legale che può durare vent’anni, quando si può semplicemente assicurarlo?

    Chi ne trae il maggior vantaggio?

    • Tu, che vendi: Sblocchi una situazione altrimenti ferma e dai valore pieno al tuo immobile.
    • Chi compra: Acquisti con la serenità che nessun erede futuro potrà farti causa o toglierti la casa.
    • I Professionisti (Agenti e Mediatori): La polizza è il tuo asso nella manica per risolvere un problema che blocca tantissime compravendite. Sai che, con un costo molto contenuto (spesso suddiviso tra venditore e acquirente), puoi chiudere l’affare e lasciare tutti felici e garantiti.

    In conclusione: Se hai un immobile donato o stai per acquistarne uno, non farti spaventare dalla burocrazia. Chiedi informazioni sulla Polizza Donazione. Non è un costo, ma l’investimento più saggio per dare al tuo immobile la libertà di cui ha bisogno per essere venduto, ipotecato e vissuto in totale serenità.

  • L’Importanza Cruciale della Polizza di Tutela Legale per il Data Protection Officer (DPO)

    Nel complesso e sempre più esigente scenario normativo e tecnologico odierno, la figura del Data Protection Officer (DPO) assume un ruolo di assoluta centralità. Il DPO non è solo il garante della corretta applicazione del GDPR, ma anche una figura strategica, un punto di riferimento per l’organizzazione e un interlocutore diretto delle Autorità Garanti.

    Tuttavia, a fronte di un ruolo tanto centrale quanto delicato, il DPO è esposto a rischi legali rilevanti e crescenti, spesso sottovalutati. Ed è proprio in questo contesto che la polizza di tutela legale specifica per il DPO non è un lusso, ma una necessità vitale. Senza questa copertura, un DPO può ritrovarsi da solo ad affrontare procedimenti legali complessi e costosi, con il rischio concreto di sostenere spese legali esorbitanti e subire danni irreparabili alla propria reputazione e carriera.

    I Rischi Reali che il DPO Affronta Ogni Giorno

    Anche l’errore più marginale può scatenare procedimenti che coinvolgono direttamente il DPO. Ecco solo alcuni esempi di scenari che, nella pratica quotidiana, possono tradursi in un incubo giudiziario:

    • Omessa o Erronea Notifica di Data Breach: Un errore di valutazione può trasformarsi in un’indagine da parte del Garante e in una sanzione pesante, con responsabilità diretta per il DPO.
    • Reclami degli Interessati: Il DPO può essere chiamato a difendersi personalmente davanti all’Autorità per presunte violazioni dei diritti degli interessati.
    • Limitazioni dell’Indipendenza o Ritorsioni: L’organizzazione può ostacolare o addirittura rimuovere il DPO quando segnala non conformità, esponendolo così a un contenzioso che richiede una difesa strutturata e professionale.

    In ciascuno di questi casi, le conseguenze legali sono reali e immediate. Procedimenti civili, amministrativi o penali possono colpire il DPO non solo professionalmente, ma anche economicamente: gli onorari legali, le perizie tecniche, i costi di giustizia e i danni reputazionali possono ammontare a decine di migliaia di euro. Senza una polizza adeguata, il DPO rischia di pagare di tasca propria, compromettendo non solo il presente ma anche il proprio futuro professionale.

    Perché la Polizza di Tutela Legale È Indispensabile

    Una polizza di tutela legale su misura per il DPO rappresenta un presidio irrinunciabile. Deve garantire:

    • Copertura completa delle spese legali in procedimenti civili, amministrativi e penali;
    • Assistenza legale qualificata, specializzata in materia privacy e GDPR;
    • Consulenza preventiva, fondamentale per evitare scelte sbagliate che possono sfociare in sanzioni;
    • Eventuale rimborso delle sanzioni amministrative, secondo le condizioni contrattuali.

    Senza questa protezione, anche il più preparato e diligente dei DPO può trovarsi in ginocchio davanti a un’azione legale, senza le risorse per difendersi adeguatamente.

    Esempio Concreto: Quando la Tutela Legale Fa la Differenza

    Immagina un DPO esterno coinvolto nella selezione di un fornitore cloud. Dopo una grave violazione dei dati da parte del provider, l’azienda lo accusa di negligenza e chiede un risarcimento danni. In uno scenario del genere, una polizza di tutela legale è ciò che fa la differenza tra affrontare il processo con competenza e sicurezza, o trovarsi schiacciati da oneri legali insostenibili.

    Il Supporto delle Associazioni di Categoria

    Fortunatamente, le principali associazioni italiane di DPO (come Federprivacy, ASSO DPO, ANORC) hanno colto l’urgenza di questa esigenza e offrono polizze agevolate, pensate ad hoc per i rischi del ruolo. Queste iniziative sono la prova concreta che tutelare il DPO è un dovere collettivo, non solo una responsabilità individuale.

    Conclusioni: Senza Tutela, il Rischio È Troppo Alto

    Il messaggio è chiaro: oggi, non è più pensabile esercitare il ruolo di DPO senza una copertura legale specifica e completa. Viviamo un’epoca caratterizzata da nuove normative complesse (come il Data Act, l’AI Act, la NIS2) e da un’intensificazione dei controlli da parte delle Autorità. Il rischio di essere coinvolti in controversie legali è alto, concreto e imminente.

    La polizza di tutela legale per il DPO non è un’opzione. È una misura di sopravvivenza professionale. Significa poter svolgere il proprio lavoro con serenità, consapevoli di essere protetti. Ma significa anche rafforzare l’intero sistema di compliance dell’organizzazione, perché un DPO ben tutelato è un DPO libero di agire con coraggio, rigore e indipendenza.

    Proteggere il DPO significa proteggere i dati, le persone e l’organizzazione stessa.

  • Polizze di Tutela Legale – Un esempio concreto

    Cosa succede quando devi davvero usufruire delle polizze di Tutela legale? Oggi vi raccontiamo il caso di uno dei nostri assicurati per capire passo dopo passo come funziona.

    EVENTO: Il nostro assicurato è un tecnico che svolge incarichi di Addetto alla sicurezza nei cantieri. Come purtroppo può accadere, all’interno del cantiere si verifica un infortunio: un operaio muore travolto da un pezzo di cemento. Essendo il responsabile della sicurezza, il nostro assicurato viene coinvolto nel procedimento penale che si apre di conseguenza. Denuncia il sinistro e chiede attivazione delle garanzie previste dalla polizza di Tutela legale.

    COSA PREVEDE LA POLIZZA: La polizza di Tutela legale acquistate prevede le seguenti garanzie:

    • Tutela Legale per Delitti Colposi: La polizza interviene quando l’assicurato è indagato o sottoposto a un procedimento penale per un delitto colposo (ovvero, un reato che non è stato commesso con l’intenzione di far male). È fondamentale sapere che la polizza si attiva anche prima che venga formulata un’accusa ufficiale, appena l’assicurato viene a conoscenza del suo coinvolgimento. Il nostro assicurato, come previsto, ha denunciato il sinistro entro tre giorni.
    • Libera Scelta del Legale: Un aspetto cruciale è la libertà di scegliere il proprio avvocato e anche un consulente tecnico di parte. Il nostro assicurato ha comunicato alla compagnia i nomi dei professionisti scelti, inviando i preventivi di spesa.
    • Massimale: La polizza prevede un massimale di 30.000 €, interamente dedicato a questo tipo di sinistri.

    MODALITA’ DI INDENNIZZO DA PARTE DELLA COMPAGNIA: Una volta che l’assicurato ha informato la compagnia, il processo è semplice. Accertata e confermata l’operatività delle garanzie di polizza, al termine di ogni fase del procedimento, l’assicurato ha inviato le fatture emesse dal suo avvocato e dal suo consulente. La compagnia ha provveduto a rimborsare le spese sostenute, fino a raggiungere il massimale stabilito dalla polizza.

    Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci  https://www.uiainternational.net/prodotti/altre-polizze/tutela-legale/

  • Il cosiddetto periodo di tolleranza di 15 giorni vale anche per la rc professionale?

    Questa è una domanda che spesso viene posta (non da tutti per fortuna!) in prossimità della scadenza della polizza professionale o, ancora peggio, a polizza ormai scaduta.

    La risposta è che la polizza di Rc professionale non ammette alcun periodo di tolleranza o comporto.

    In altre parole, non si contano dalla scadenza i famigerati 15 giorni tipici della Rc auto. Quando la polizza di Rc professionale scade, lo fa veramente!

    La data di efficacia del contratto è quella a partire dalla quale la polizza produce i suoi effetti (e coincide con la data di pagamento del premio, esattamente alle ore 24.00 del giorno della corresponsione dello stesso.

    Le condizioni di polizza all’art. 3 – Pagamento del Premio – prevedono che “l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento”

    La norma di riferimento è contenuta all’interno del Codice civile e nello specifico all’art.1901 che stabilisce: “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”

    Il secondo comma è da leggere con attenzione in quanto esso è concepito in ossequio al principio generale di conservazione del contratto, tipico della Rc auto.

    Nell’ambito della polizza di Rc professionale, generalmente non si applica invece tale ratio perché ogni contratto è a sé stante, salvi i casi di polizze pluriennali. Ogni anno, anche se si parla in gergo di rinnovo di copertura, il cliente stipula un nuovo contratto tanto che il numero di polizza varia. Come stabilito anche dalla giurisprudenza della Cassazione non si tratta di “una mera proroga del contratto originario, ma ad un nuovo negozio giuridico” Infatti, la polizza in scadenza viene sostituita con altro documento. I giudici precisano che “tra le parti si giunge alla conclusione di un nuovo contratto assicurativo, benché alle medesime condizioni del precedente”

    La data di corresponsione del premio diventa pertanto fondamentale per comprendere da quale momento la polizza sia attiva e quindi eventuali richieste di risarcimento possano rientrare in garanzia.

    Occorre quindi opportunamente distinguere tra decorrenza della polizza ed efficacia della stessa.

    La data di decorrenza è quella indicata in polizza ed indica l’inizio della durata del contratto

    La data di efficacia invece si individua dal momento in cui viene corrisposto il premio. La polizza pertanto sarà efficace ed operativa dalle ore 24.00 del giorno della corresponsione del premio.

    Per fare degli esempi pratici:

    1. la decorrenza di polizza è al 5/07/2024. Il premio viene pagato dal cliente il 25/07/2024. Viene denunciato un sinistro il 24/07/2024. È chiaro che il sinistro non può essere coperto.
    2. la polizza scade in data 01/07/2024 e il cliente denuncia il sinistro il 2/07/2024 chiedendo il rinnovo del contratto solo il 5/07/2024 con pagamento del relativo premio in tale data. Il sinistro non è in copertura né sulla polizza precedente perché ormai scaduta né su quella nuova perché si tratterà di una circostanza nota.

    Al prossimo post!

  • Evoluzione dei sinistri nella rc professionale agenti e broker (parte 2)

    Con il post di oggi proseguiamo la trattazione dell’argomento relativo alla responsabilità professionale degli agenti e dei broker.

    La riflessione che segue trae origine da un caso concreto di sinistro e dalla massima giurisprudenziale applicata dal giudice durante il relativo contenzioso.

    La vertenza riguarda il ruolo del broker in caso di sinistro e nello specifico la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo in presenza di una richiesta danni.

    In particolare, l’assicurato riceve una richiesta danni ed invia la comunicazione di apertura del sinistro al Broker senza che questo ultimo informi la Compagnia. Di fatto la Compagnia viene a conoscenza del sinistro solo con la notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

    Le domane da porsi sono quindi le seguenti: qual è il ruolo effettivo del Broker nella fase di denuncia del sinistro? Quali sono le sue responsabilità in caso di mancata trasmissione della comunicazione alla Compagnia?

    Il Tribunale ha risposto a queste domande fondamentali non verificando né le condizioni di polizza né entrando nel merito della vicenda: per il Giudice la comunicazione di denuncia del sinistro fatta al Broker equivale alla denuncia di sinistro inviata alla Compagnia.

    Ma come la Compagnia avrebbe mai potuto gestire correttamente il sinistro se informata solo a giudizio inoltrato ed in ogni caso fuori da qualsivoglia termine di operatività di polizza?

    Sul punto il Giudice potrebbe essere stato orientato da una certa Giurisprudenza che prova a delineare l’attività del Broker. Infatti la Corte di Cassazione (Sentenza, 11/10/2018, n. 25167) si è pronunciata su un caso simile evidenziando che “Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il “broker” assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale”

    Di conseguenza il Broker, registrato al RUI, potrebbe essere analogamente ricompreso tra i soggetti cui si riferisce la sentenza sopra citata.

    A definire il ruolo del Broker in caso di sinistro, rileverebbe la norma contenuta nell’art. 106 del d.lgs. 205/2009 (attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa), a mente del quale:

    “1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

    2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un’impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.”

    In buona sostanza, la comunicazione da parte dell’assicurato al Broker (con la successiva aspettativa di gestione del sinistro) parrebbe essere sufficiente ai fini della validità della denuncia di sinistro in vigenza di polizza; per il giudice è il Broker che, evidentemente, avrebbe dovuto “gestire” il sinistro e trasmettere quanto ricevuto.

    In assenza di una pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione sulla materia, è di tutta evidenza che il ruolo del Broker durante la fase di gestione del sinistro non possa essere equiparato né a quello ricoperto dalla MGA né dalla Compagnia.

    Il buon senso e le condizioni di polizza smentisco di fatto l’equiparazione tra soggetti differenti e con ruoli non sovrapponibili. Rimane inteso che di fronte ad una condanna della Compagnia, la stessa possa a buon diritto chiedere i danni al Broker che non le abbia trasmesso la denuncia di sinistro per conto del cliente comune.

    Al prossimo post!

  • RESPONSABILITA’ MEDICA: AZIONE DIRETTA IN CAPO AL DANNEGGIATO

    Per azione diretta si intende la facoltà (non l’obbligo) del soggetto presuntivamente danneggiato di richiedere i danni direttamente all’assicurato e/o alla struttura sanitaria presso la quale il professionista opera.

    Le legge “Gelli-Bianco” ha introdotto tale principio mutuando dalla normativa relativa ai sinistri da circolazione stradale e dagli incidenti di caccia.

    Alla base di tale novità in ambito medico, il Legislatore ha voluto:

    1. rafforzare la posizione del presunto danneggiato;
    2. colmare l’eventuale inerzia dell’assicurato nel rapporto con la rispettiva Compagnia assicurativa in caso di sinistro;
    3. coinvolgere direttamente la Compagnia nella fase conciliativa stragiudiziale al fine di evitare per quanto possibile il giudizio;
    4. scaricare direttamente sulle Compagnie il peso delle richieste danni ampliando la platea dei potenziali richiedenti.

    Vista l’incertezza interpretativa dei decreti attuativi, riteniamo utile con questo post soffermarci sul regime temporale di applicazione della norma e, nello specifico, riguardo alla facoltà del danneggiato di articolare richiesta danni direttamente alla Compagnia.

    Anzitutto chiariamo che il D-DAY è stato il 16 marzo 2024: da questa data è entrato in vigore il decreto ministeriale n. 232 del 2023 con conseguente applicazione delle novità normative, comprese la facoltà di proporre azione diretta da parte del danneggiato direttamente nei confronti della Compagnia dell’esercente la professione sanitaria.

    Dal punto di vista temporale, però, il dubbio di applicazione della norma ai contratti emessi prima del 16 marzo 2024 non cosa è di poco conto.

    Seguito entrata in vigore della legge “Gelli Bianco” l’azione diretta si applica a tutti i contratti o solo a quelli stipulati dopo il 16 marzo 2024?

    I Tribunali hanno iniziato a pronunciarsi sul punto, naturalmente con decisioni variegate.

    Ad esempio, il Tribunale di Locri con la sentenza del 18 aprile 2024 ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal danneggiato direttamente alla Compagnia in quanto antecedente al 16 marzo 2024, ma ha anche rilevato la possibilità di applicare la norma ad errori professionali medici realizzati prima della già menzionata data, a condizione che l’azione sia articolata successivamente al famigerato D-DAY.

    Tale interpretazione nasce dall’applicazione del principio del tempus regit actum che letteralmente vuol dire “il tempo regola l’atto”, ossia che ogni atto (giuridico) viene regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica.

    Il Tribunale di Roma invece è stato più categorico.

    Nel pronunciarsi sull’estromissione della Compagnia da un contenzioso nel quale il danneggiato aveva chiamato direttamente l’Assicurazione del medico in manleva, i Giudici della Capitale hanno così deliberato: “Considerato che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta Compagnia di Assicurazione è fondata, stante l’improponibilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore al momento in cui il ricorso è stato iscritto a ruolo; che, invero, l’iscrizione a ruolo del ricorso è datata 15 marzo 2024, laddove l’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell’impresa di Assicurazione di cui all’art. 12, comma 1, della legge n. 24 del 2017 è esperibile dal 16 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto 15 dicembre 2023, n. 232 del Ministero delle Imprese e del Made In Italy”, dichiara il difetto di legittimazione passiva…”.

    Secondo questo altro orientamento, la norma si applicherebbe in modo ferreo a far data del 16 marzo 2024 senza ingenerare dubbi.

    A questo punto attendiamo i futuri pronunciamenti della giurisprudenza.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • R.C. PROFESSIONALE E AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

    In ambito RC Auto è all’ordine del giorno sentire parlare di azione diretta del danneggiato ma in ambito di RC Professionale unico soggetto legittimato nei confronti della Compagnia Assicurativa è il titolare del contratto. A fronte del pagamento del premio di polizza, il Contraente/Assicurato ha il diritto/dovere di informare l’Assicuratore a seguito del ricevimento di una contestazione o di una vera e propria richiesta di risarcimento danni e di collaborare con lo stesso Assicuratore per la gestione e, se possibile, la risoluzione della pratica.

    Vale per tutte le polizze di RC Professionale? Con l’arrivo del decreto attuativo Legge Gelli in ambito assicurativo, in vigore dal 16 marzo 2024, questa “regola” non è più applicabile nell’ambito della RC Professionale medica.

    Che cosa comporta questa novità? Il paziente danneggiato potrà decidere di rivolgere la propria richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia Assicurativa del professionista o della struttura sanitaria interessata. La Compagnia dovrà pertanto riscontrare la richiesta, aprire la pratica di sinistro e provvedere alla gestione della stessa con diritto di accesso alla integrale documentazione disponibile.

    Per vedere gli effetti e la reale portata di questa novità legislativa dovremo sicuramente attendere alcuni mesi per cui avremo tempo di ritornare sull’argomento. Con questo post vorremmo tuttavia approfittarne per ricordare che, anche in caso di sinistro, e anche in caso di azione diretta del danneggiato, l’assicurato, oltre ad avere diritti, ha anche dei doveri. Doveri che riportiamo di seguito:

    OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

    • L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie fornendo loro il supporto che potranno ragionevolmente richiedere. – ricordiamo che è l’assicurato ad avere consapevolezza di quanto accaduto, delle azioni svolte, della possibile fondatezza dell’errore che gli viene contestato. L’Assicuratore non era parte del rapporto professionista/cliente, non era presente durante lo svolgimento dei fatti pertanto necessita di capire come si sono svolti non solo dal punto di vista del danneggiato ma anche dal punto di vista del professionista assicurato.
    • L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI e si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi. – ricordiamo che la polizza non è un bancomat, l’assicurato non può gestire autonomamente la vertenza e poi presentare il conto alla Compagnia assicurativa, deve denunciare il sinistro nelle tempistiche pattuite nel contratto di assicurazione, deve fornire la documentazione richiesta, nel frattempo non deve aggravare il danno come previsto dall’Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio.
    • Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO. Qualora egli rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI non potrà eccedere l’ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturati fino alla data di tale rifiuto. – sembra strano a dirsi ma a volte è molto più conveniente per l’Assicuratore e anche per l’Assicurato “buttare giù il boccone amaro” e accettare una soluzione transattiva della vertenza piuttosto che intestardirsi nella convinzione di aver operato bene e correttamente rischiando un aggravamento dei costi (legali, peritali ecc.) e un allungamento inutile dei tempi necessari per arrivare, magari, allo stesso risultato.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

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    Al prossimo post!

  • Parliamo di “Circostanze”

    Iniziamo il mese di Marzo tornando a parlare di Circostanze….queste semi – sconosciute.

    Come sempre riportiamo la definizione presente nei nostri testi di polizza:

    CIRCOSTANZA: Si intende qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente
    portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI
    RISARCIMENTO anche se non motivata
    .

    Adesso che abbiamo ricordato la definizione passiamo ai casi concreti:

    1. CONSULENTE DEL LAVORO: tra i compiti del nostro consulente del lavoro abbiamo le comunicazioni agli Uffici competenti in relazione ad assunzione – dimissione – comunicazioni dell’inquadramento professionale dei dipendenti dei suoi clienti. In un’azienda l’Ispettorato del lavoro effettua un controllo, chiede documentazione al nostro consulente che, nel fornire la documentazione richiesta, si accorge di aver commesso un errore in alcune comunicazioni. Questo errore potrebbe, se rilevato, portare a delle sanzioni per il suo cliente. Il nostro consulente del lavoro, dotato di Rc Professionale, segnala l’errore di cui si è accorto – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Mesi dopo, anche se la polizza, nel frattempo, è scaduta e il consulente del lavoro ha stipulato nuova polizza con altra Compagnia, quando arriva la formale richiesta di risarcimento, l’Ufficio sinistri prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.
    • AVVOCATO: su incarico del proprio cliente il nostro avvocato deposita atto di Appello per chiedere la riforma della sentenza di primo grado che non ha soddisfatto appieno il proprio cliente. Con il deposito della comparsa in Appello da controparte il nostro avvocato si rende conto di aver depositato il proprio atto con un ritardo di 2 giorni rispetto a quanto previsto dalla normativa. Il Giudice potrebbe quindi pronunciarsi sfavorevolmente nei confronti del proprio cliente e condannarlo al pagamento delle spese di lite di controparte. Il nostro Avvocato segnala l’errore commesso – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Mesi dopo, seguito pronuncia del Giudice, invia all’Ufficio sinistri la richiesta di risarcimento ricevuta dal proprio cliente, l’Ufficio sinistri prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.
    • ADDETTO ALLA SICUREZZA: in un cantiere si verifica un incidente che porta un operaio a subire un infortunio. Il nostro addetto alla sicurezza segnala l’evento – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. A seguito dell’incidente al nostro addetto alla sicurezza vengono comminate delle sanzioni. In seguito, l’operaio infortunato invia formale richiesta di risarcimento danni che coinvolge non solo il nostro addetto alla sicurezza ma anche gli altri soggetti coinvolti nel cantiere. In seguito, l’INAIL agisce in rivalsa rispetto a quanto liquidato all’operaio infortunato. Tutti questi sviluppi vengono comunicati, nel tempo, man mano che si verificano, all’Ufficio sinistri che prende in carico le richieste e gestisce il sinistro.
    • MEDICO: al nostro medico, che lavora all’interno di una struttura sanitaria, viene segnalato che un paziente ha richiesto il risarcimento di un presunto danno subito da parte dei sanitari che lo hanno avuto in cura. La struttura sanitaria informa il nostro medico, e i suoi colleghi, che procederà alla gestione del sinistro con il proprio Ufficio legale competente e, al termine, dell’istruttoria comunicherà ai singoli medici loro eventuali responsabilità e le loro singole quote di partecipazione all’eventuale risarcimento del danno che verrà riconosciuto. Il nostro medico segnala la comunicazione ricevuta – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Un anno dopo la struttura sanitaria comunica al nostro medico che il danno lamentato dal paziente è stato riconosciuto e risarcito e che sono stati rilevati determinati profili di responsabilità nei suoi confronti. La comunicazione viene inviata all’Ufficio sinistri che prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.

    Ci fermiamo qui ma potremmo andare avanti per pagine e fare altri numerosi esempi, situazioni che ci vengono comunicate e gestite quotidianamente. Perciò se avete domande e/o dubbi non esitate a scriverci!

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • UN SINISTRO PAGATO È PER SEMPRE.

    Prima di liquidare un sinistro, inviamo all’Assicurato una quietanza liberatoria da compilare e firmare per accettazione. La quietanza di pagamento è un documento valido ai fini legali che costituisce una prova certa dell’effettiva definizione del sinistro.

    Con la sottoscrizione di questa, da una parte la Compagnia si impegna a corrispondere al Cliente quanto stabilito all’esito dell’istruttoria, dall’altra l’Assicurato accetta il quantum liquidato rinunciando ad ogni pretesa presente e futura in merito a quello specifico sinistro.

    In altre parole, la quietanza attesta l’avvenuta transazione tombale tra le parti e di conseguenza la tacitazione definitiva di ogni diritto presente e futuro, comportando:

    1. ampia, finale, liberatoria di pieno saldo;
    2. rinuncia delle parti a non avere più nulla da pretendere l’una dall’altra in relazione al sinistro;
    3. rinuncia ad ogni azione nei confronti della Compagnia da parte dell’assicurato.

    Per comprendere al meglio, è utile riportare di seguito un esempio pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    L’Assicurato è un Tributarista che ha erroneamente imputato un’agevolazione al Cliente che non ne aveva diritto. Il professionista si è accorto dell’errore in fase di elaborazione della dichiarazione redditi e ha provveduto con successive dichiarazioni ad integrare la posizione con conseguenti sanzioni che ha rimborsato al proprio Cliente.

    A seguito della denuncia di sinistro, abbiamo liquidato l’importo relativo alle sanzioni al netto delle franchigie e degli scoperti applicabili.

    Nel 2022 l’assicurato riceve un’ulteriore comunicazione da parte del reclamante: a seguito dell’errore precedentemente contestato e risarcito, il danneggiato ha fatto verificare la propria posizione fiscale ad altro professionista, il quale ha riscontrato che l’errore compiuto comporterà un danno di maggiore gravità e di conseguenza sanzioni nettamente superiori.

    L’assicurato chiede quindi di riaprire nuovamente il sinistro e invoca la liquidazione del maggio danno rilevato.

    Alla luce di quanto spiegato, si tratta del medesimo sinistro già liquidato dopo la sottoscrizione da parte dell’assicurato della quietanza liberatoria. Il reclamante ha dovuto pagare i contributi derivanti dall’errore dell’assicurato e adesso cerca di farsi risarcire gli stessi. L’importo successivamente richiesto non è infatti casuale.

    Il “nuovo” sinistro denunciato non è coperto dalle garanzie di polizza in quanto l’ulteriore richiesta risarcitoria ricevuta non è altro che il prosieguo del sinistro già liquidato a seguito di formale liberatoria indicata in atto di quietanza sottoscritto dall’assicurato.

  • QUANTI SINISTRI?

    Con il post di oggi vogliamo raccontarvi un altro caso pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri partendo da un quesito che ci è stato di recente formulato: come viene gestito il sinistro quando l’errore dell’Assicurato cagiona un danno a più soggetti?

    Possiamo fare il seguente esempio: l’Assicurato ha gestito la contabilità di due avvocati che collaborano presso lo stesso Studio. Ad entrambi i professionisti sono state comminate sanzioni a seguito di difformità riscontrate nella documentazione contabile e fiscale predisposta dall’Assicurato.

    In questo caso i soggetti danneggiati sono due (le sanzioni sono state ricevute da entrambi come singoli professionisti), pertanto due sono anche le posizioni di sinistro. Ne deriva ancora che la franchigia/scoperto di polizza si applica non sul totale richiesto a titolo di risarcimento (nel caso in cui vi sia appunto un’unica richiesta risarcitoria a firma di tutti i danneggiati), ma sul danno patito da ogni singolo danneggiato.

    Abbiamo affrontato casi simili in diverse occasioni.

    Per esempio, un avvocato nostro Assicurato ha denunciato un sinistro dopo essersi reso conto che, a causa di una banale dimenticanza, i suoi assistiti avevano definitivamente perso l’indennità di risarcimento per eccessiva durata del procedimento che era stata a ciascuno di loro riconosciuta.

    Più nello specifico, i clienti dell’Assicurato avevano ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni solo al termine di un lunghissimo procedimento civile. In casi di questo tipo, l’ordinamento prevede la possibilità di instaurare un giudizio per ottenere, ai sensi della Legge n.89/2001 (Legge Pinto), un indennizzo in ragione della durata abnorme del procedimento.

    L’Assicurato aveva dunque predisposto il ricorso ai sensi della Legge Pinto per conto di tre clienti. La Corte d’Appello (giudice competente in tale materia) aveva accertato che la durata del processo che aveva interessato i tre ricorrenti era da considerarsi eccessiva in quanto superiore alla durata ordinaria del procedimento civile (a tal fine è lo stesso legislatore a fissare i limiti temporali oltre i quali la durata del procedimento è considerata non ragionevole).

    Dal momento che il procedimento “presupposto” era durato ben 25 anni, a ciascun ricorrente era stato riconosciuto un indennizzo di €12.000 quale risarcimento per violazione dei termini del processo.

    A questo punto, ottenuto il decreto di accoglimento, il nostro Assicurato avrebbe dovuto provvedere alla notifica all’Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito in cancelleria del decreto.

    Purtroppo, l’Assicurato ha notificato oltre tale termine e si è accorto dell’errore solo dopo aver ricevuto dall’Avvocatura dello Stato l’opposizione per tardività della notifica.

    Il decreto è stato quindi dichiarato inefficace, con l’ulteriore conseguenza che i ricorrenti non avrebbero mai più potuto riproporre un ricorso per ottenere nuovamente, con riferimento sempre allo stesso procedimento “presupposto”, il risarcimento per eccessiva durata del processo.

    I tre clienti hanno quindi presentato all’Assicurato una richiesta risarcitoria per la somma complessiva di €36.000.

    Verificata l’operatività delle garanzie assicurative (non si ponevano eccezioni di copertura in quanto l’errore era stato commesso proprio in vigenza di polizza) e considerata la certezza del danno sia nell’an sia nel quantum, abbiamo riconosciuto per ciascun danneggiato la somma che era stata disposta con il decreto di accoglimento (€12.000), detratta, sempre per ogni posizione di sinistro, la franchigia di polizza (€500).

    Sperando che questo post possa esservi utile, rimaniamo disponibili per approfondire ulteriori aspetti della gestione dei sinistri!