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  • RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE NELL’AMBITO DELLA RC PROFESSIONALE

    Con questo nuovo post desideriamo porre l’attenzione sulle differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell’ambito della Rc professionale.

    Il punto di partenza dell’analisi è l’art. 2043 del Codice civile che dispone quanto segue «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». La suddetta normativa codifica il concetto cardine della responsabilità extracontrattuale nascente dalla violazione del generico dovere del neminem laedere. La responsabilità extracontrattuale presuppone una condotta (attiva o omissiva), la colpa, un danno ingiusto ed il nesso di causalità.

    Di fatto, vi è piena aderenza tra quanto enunciato dall’art. 2043 c.c. e l’oggetto delle polizze di Rc professionale in quanto “Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA

    Quanto invece alla responsabilità contrattuale, questa si fonda su un obbligo assunto tra le parti in base alla volontà delle stesse. Quella contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore che è tenuto a risarcire al creditore i danni derivanti dalla non esatta esecuzione della prestazione dovuta o dalla violazione di quanto pattuito in forza di un rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre un’obbligazione.

    Diversamente, come spiegato, l’obbligo di risarcimento tipico della responsabilità extracontrattuale nasce da un atto illecito a danno di terzi ossia, nel nostro caso, l’errore professionale.

    Riportiamo alcuni esempi concreti tratti da nostro Portafoglio sinistri:

    • Un commercialista in virtù dell’incarico ricevuto da un cliente (contratto) ha l’incombenza di dover inviare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Il professionista omette di trasmetterla e l’Agenzia commina delle sanzioni al cliente. In questo caso, vi è una violazione sia contrattuale che extracontrattuale. La polizza di Rc professionale potrà però risarcire solo in danno derivante da atto illecito ossia esclusivamente le sanzioni irrogate al cliente dell’assicurato.
    • Due soggetti stipulano un contratto prevedendo una penale attivabile in caso di errata esecuzione e/o ritardo della prestazione. Nell’ipotesi di violazione dell’obbligo contrattuale, le parti hanno concordato una forma di risarcimento che deriva non dall’atto illecito ma dalla volontà delle parti stesse. Per tale motivo, l’assicurazione professionale non potrà coprire il danno.

    Occorre però segnalare al Lettore che a volte il confine tra le due tipologie di responsabilità nell’ambito della Rc professionale è davvero labile.

    Si pensi ad esempio alla giurisprudenza della Corte Cassazione che ha stabilito che la polizza professionale da avvocato possa prestare copertura anche in caso di inadempimento contrattuale. Infatti, la Cassazione, con l’ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3288 è intervenuta in materia di interpretazione del contratto di assicurazione stipulato da un avvocato. Nel caso di specie, la polizza, accanto alle formule prestampate, recava anche delle parti dattiloscritte dove si faceva riferimento alla circostanza che l’assicurazione fosse stipulata dalla parte nella sua qualità di esercente la professione legale. La Corte ha stabilito che la polizza stipulata dal legale nella sua qualità di avvocato copre i fatti rientranti nello svolgimento della professione (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale).  Secondo i Supremi Giudici quindi, la lettura della polizza va fatta non solo alla luce del criterio letterale ma della comune intenzione delle parti (volontà contrattuale) dalla quale risulta palese il riferimento all’esercizio della professione legale.

    Si ricordi anche il lungo travaglio legislativo e giurisprudenziale relativo alla responsabilità medica, oggi normato dalla Legge “Gelli- Bianco” ma ancora orfano dei decreti attuativi. Per anni si è dibattuto sulla natura della responsabilità del singolo medico professionista e su quella della struttura ospedaliera. Lo stato dell’arte è che il professionista risponde in caso di errore a titolo extracontrattuale mentre la struttura a titolo contrattuale. La domanda, quindi, è la seguente: “Ma la polizza professionale copre?” La risposta è sempre la stessa: occorre valutare il caso specifico, il grado di responsabilità oltre naturalmente alla presenza dei presupposti di operatività del contratto ed in attesa dei decreti attuativi…

  • GLI INCARICHI SINDACALI E LE POLIZZE DI R.C. PROFESSIONALE

    E’ notizia di questi giorni, è stato annunciato un tetto alla responsabilità dei Commercialisti nell’ambito dei Collegi Sindacali. Lo scopo è introdurre un tetto alla responsabilità e rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio. In attesa di conoscere le novità che verranno introdotte dalla normativa vogliamo, con questo post, fare un breve cenno a quanto accade oggi.

    Innanzitutto che cosa si intende per Collegio Sindacale? Il collegio sindacale, in Italia, è un organo di vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative. La normativa di riferimento è il Codice Civile. Quali sono i doveri del Collegio Sindacale? Secondo l’art. 2403 Codice Civile: Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

    In ambito di responsabilità civile cosa comportano questi doveri? L’art. 2407 Codice Civile dispone: I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

    Ma, in concreto, quando ai singoli membri del Collegio Sindacale viene chiesto di rispondere di eventuali danni dagli stessi commessi nell’esercizio delle loro funzioni? Noi dell’ufficio sinistri riceviamo denunce che rinviano genericamente ad una malagestio (cattiva gestione – gestione inefficace) del Collegio Sindacale, ma cosa si intende nello specifico? Vediamo alcuni casi concreti.

    1. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società X, dichiarata fallita nel 2018, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come irregolarità nella gestione: tardivi versamenti di natura fiscale, previdenziale e contributiva ed inserimento poste inesistenti o errate nel libro di magazzino.

    2. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Y, dichiarata fallita nel 2016, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come mancata vigilanza rispetto all’attività posta in essere dall’Amministratore Unico della società.

    3. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Z, dichiarata fallita nel 2019, chiede di essere ammesso allo Stato Passivo ma, su richiesta del Curatore fallimentare, il Giudice non accoglie la richiesta. In questo caso la malagestio viene identificata come sostegno ingiustificato ad un piano di risanamento non attuabile.

    Questi sono solo alcuni di una lunga serie di esempi di cui potremmo discutere. Ogni situazione che viene denunciata viene poi contestualizzata rispetto alla polizza che viene coinvolta nel sinistro e la gestione della pratica varia di volta in volta. Certamente siamo molto curiosi di vedere quali modifiche ed innovazioni intende apportare il legislatore in quest’ambito. Seguiremo le novità in materia e torneremo sicuramente a trattare questo argomento!

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

    Al prossimo post!

  • E se per una volta fosse colpa del danneggiato?

    Ho scampato le prime ondate del Covid, poi nella primavera del 2021 quello che pensavo fosse un semplice raffreddore si è rivelato essere il Virus del momento…. Tampone positivo, fatto regolarmente in farmacia, per fortuna non avevo grandi sintomi e pensavo di fare solo il minimo dei giorni di isolamento. Poi primo tampone di controllo positivo e pure il secondo! Dopo 10 giorni mi sono stufato di stare in casa, era una bella giornata, ho deciso di fare un giro in bicicletta. Sono passato vicino ad un cantiere, con questo superbonus ogni tre palazzi due hanno le impalcature! Ad un certo punto mi sono distratto, ma giusto un attimo eh! E poi mi sono trovato steso a terra, circondato da persone che mi chiedevano come stavo, poi l’ambulanza, l’ospedale, i medici, tutto il cinema completo insomma! Risultato una lussazione alla spalla…. Eh ci mancava anche questa oltre al Covid!

    Dopo qualche giorno vengo contattato da un Avvocato perché sembra che posso chiedere il risarcimento del danno: la bicicletta rotta, la spalla lussata, i medicinali, lo spavento e non so che altro. Sembra che sia caduto a causa di una rete di recinzione del cantiere che non era montata bene, ci sono passato vicino con la bicicletta, la ruota ha fatto contatto….non mi ricordo neppure bene come è andata…. Comunque decido che ci provo, io non ho nulla da perdere in fondo.

    L’avvocato raccoglie la documentazione medica disponibile, faccio un resoconto dei fatti come me li ricordo, l’avvocato mi fa leggere le lettere contenenti le richieste di risarcimento, le mandiamo al Committente dei lavori, alla Ditta esecutrice, al Direttore lavori, al Responsabile della sicurezza in cantiere. Quanta gente! L’avvocato poi mi chiarisce che tutti queste persone avranno dietro le rispettive Compagnie assicuratrici quindi probabilmente verrò anche convocato per andare a visita medico legale. Va bene, ci mancherebbe altro!

    Dopo qualche mese l’avvocato mi contatta e mi comunica che le Compagnie assicurative hanno risposto picche alle mie richieste risarcitorie. Motivazione? Perché quando sono uscito ero positivo al Covid!!!! Ma seriamente????? Si! Ho violato la quarantena imposta dalla normativa vigente….

    Le Compagnie assicurative hanno messo ben in chiaro che avendo violato la normativa mi sono assunto tutti i rischi derivanti dalle possibili conseguenze, che il mio infortunio è stato proprio una di queste conseguenze e che se non fossi uscito, in osservanza alla normativa, non sarebbe accaduto. Insomma nessuna responsabilità per i loro assicurati e siccome deve esserci una responsabilità di questi soggetti per attivare le coperture di polizza nel mio caso non possono farci nulla.

    Va beh, la lussazione almeno era alla spalla sinistra e io non sono mancino!