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  • AGGIORNAMENTI NORMATIVI: Legge n. 1/2026: nuove tutele e perimetro della responsabilità erariale

    Il 7 gennaio 2026 il Parlamento italiano ha approvato la Legge 1/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07.01.2026, che riforma in modo significativo la disciplina della responsabilità amministrativa e per danno erariale, e introduce modifiche alle funzioni della Corte dei conti.

    Quali sono gli obiettivi della riforma?

    La riforma nasce dall’esigenza di:

    • ridurre la cosiddetta “paura della firma” nella Pubblica Amministrazione, ovvero il timore di incorrere in sanzioni personali che paralizza decisioni e atti amministrativi;
    • chiarire e limitare il perimetro della responsabilità erariale per renderla più prevedibile e sostenibile;
    • rafforzare i controlli, la trasparenza e la gestione corretta dei fondi pubblici attraverso meccanismi giuridici più moderni e coerenti con le esigenze operative delle amministrazioni.

    Quali sono le principali novità in materia di responsabilità erariale?

    a) Ridefinizione di “colpa grave”

    Un punto cardine della legge è la nuova definizione della colpa grave, che costituisce elemento soggettivo centrale per l’addebito di responsabilità:

    • si considera colpa grave soltanto la violazione manifesto delle norme di diritto, travisamento dei fatti o negazione di evidenze documentate;
    • vengono previste precise ipotesi in cui la responsabilità si configura solo in presenza di dolo, riducendo il rischio di addebiti basati su valutazioni meramente discrezionali.

    b) Presunzione di buona fede e tutele per gli organi politici

    La legge introduce presunzioni di buona fede per i titolari degli organi politici quando adottano atti attraverso procedure corrette e in coerenza con i pareri tecnici degli uffici competenti.

    c) Limiti di risarcimento

    Viene previsto un tetto massimo al risarcimento per danno erariale, con l’obiettivo di evitare sanzioni eccessive e sproporzionate rispetto alla perdita patrimoniale reale:

    • il risarcimento è limitato fino al 30 % del debito accertato, con norme specifiche sulla quantificazione di eventuali vantaggi acquisiti dalla pubblica amministrazione;
    • l’eventuale recupero del restante è subordinato a regole e criteri precisi.

    d) Obbligo di copertura assicurativa

    L’assetto prevede forme di copertura assicurativa per i funzionari pubblici, con polizze che possono tutelare dagli effetti economici di un giudizio per danno erariale, purché compatibili con principi di responsabilità personale e interesse pubblico.

    Come cambia il ruolo della Corte dei conti?

    La legge aggiorna anche le funzioni della Corte dei conti prevedendo:

    • un rafforzamento dell’attività consultiva in materia di contabilità pubblica;
    • l’estensione dei poteri di controllo preventivo su specifici atti amministrativi;
    • nuove sanzioni legate ai ritardi nei procedimenti connessi al PNRR e al PNC (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Piano Nazionale Complementare).

    Inoltre, la legge prevede una delega al Governo per la riorganizzazione funzionale della Corte dei conti, con un progetto di revisione complessiva delle funzioni e delle strutture centrali e territoriali della magistratura contabile.

    Da quando si applica la normativa?

    Alcune delle misure previste dalla legge entrano in vigore immediatamente alla sua pubblicazione, mentre altre richiedono decreti attuativi o l’adozione di regole secondarie per dettagli operativi e applicativi pratici. Parte delle nuove regole si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti. Ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

  • MEDIATORE: QUALCHE ESEMPIO DI SINISTRO

    ⚖️ 1. Errore nella gestione del procedimento di mediazione

    Scenario:
    Il mediatore dimentica di trasmettere nei termini previsti il verbale di mancato accordo alle parti o al giudice.
    Conseguenza:
    Una delle parti perde la possibilità di intraprendere l’azione giudiziaria entro i termini di legge.
    Richiesta di risarcimento:
    La parte danneggiata chiede al mediatore il risarcimento del danno economico subito per la decadenza del diritto d’azione.


    🕊️ 2. Violazione della riservatezza

    Scenario:
    Durante un procedimento, il mediatore comunica per errore a una parte informazioni riservate ricevute dall’altra parte in sessione separata.
    Conseguenza:
    La parte si ritiene danneggiata per violazione della riservatezza e per la perdita di vantaggio negoziale.
    Richiesta di risarcimento:
    Richiesta di danno economico per comportamento non conforme alla normativa sulla mediazione e al codice privacy.


    🧾 3. Errata verbalizzazione dell’accordo

    Scenario:
    Il mediatore redige un verbale di accordo con un errore materiale nella descrizione delle somme dovute o dei beni oggetto della conciliazione.
    Conseguenza:
    Nasce una controversia successiva sull’esecuzione dell’accordo e le parti chiedono il risarcimento per la nullità parziale dell’intesa.
    Richiesta di risarcimento:
    Richiesta di risarcimento del danno economico derivante dall’errore di redazione di atti e documenti connessi all’attività di mediazione.


    💻 4. Trattamento illecito dei dati personali

    Scenario:
    Il mediatore conserva i fascicoli cartacei e digitali dei procedimenti in modo non conforme al GDPR (assenza di crittografia o conservazione oltre i termini).
    Conseguenza:
    Un ex cliente subisce una violazione dei dati (data breach) e segnala l’evento al Garante.
    Richiesta di risarcimento:
    Il cliente chiede il rimborso delle spese sostenute e del danno d’immagine.


    ⏳ 5. Omissione nella comunicazione degli incontri

    Scenario:
    Il mediatore non convoca una delle parti per un secondo incontro o non la informa correttamente della data fissata.
    Conseguenza:
    Il procedimento viene dichiarato invalido dall’organismo e la parte lamenta la perdita di tempo e spese inutili.
    Richiesta di risarcimento:
    Domanda di risarcimenti delle spese legali e dei costi sostenuti dalle parti per avviare la procedura.

  • MEDIATORE: PERCHÉ SERVE UNA POLIZZA RC PROFESSIONALE

    La Polizza di Responsabilità Civile Professionale tutela il mediatore da richieste di risarcimento dovute a errori, omissioni o negligenze nello svolgimento della propria attività.

    Coperture tipiche

    • Errori professionali (es. mancata trasmissione di documenti, errata gestione del procedimento).
    • Violazione della riservatezza o del dovere di imparzialità.
    • Diffamazione o lesione d’immagine involontaria.
    • Perdite patrimoniali arrecate alle parti per errori procedurali.

    Vantaggi per il professionista

    • Protezione del patrimonio personale.
    • Maggiore affidabilità verso l’organismo e i clienti.
    • Conformità alle buone prassi di responsabilità professionale.

    🛡️ RC Professionale Mediatori Civili — La soluzione di UIA

    🔹 Finalità

    La polizza di Responsabilità Civile Professionale tutela il mediatore civile e commerciale da richieste di risarcimento per danni economici causati a terzi nello svolgimento dell’attività di mediazione.

    🔹 Attività assicurata

    Copre l’attività di:

    • mediazione civile e commerciale svolta ai sensi del D. Lgs. 28/2010;
    • gestione e redazione di verbali di conciliazione;
    • attività connesse o preliminari alla mediazione, incluse consulenze e pareri collegati.

    🔹 Chi può aderire

    • Mediatori civili iscritti a organismi riconosciuti dal Ministero della Giustizia;
    • Liberi professionisti o studi associati;
    • Società o enti che gestiscono organismi di mediazione (estensione facoltativa).

    🔹 Estensioni sempre operanti

    • Codice privacy;
    • Decreto Lgs 81/2008;
    • Interruzione e sospensione attività
    • Penalità fiscali
    • Sinistri in serie

    🔹 Ambito temporale di operatività

    • Retroattività illimitata o pregressa;
    • Postuma (ultrattività) fino a 10 anni per cessazione attività.

    🔹 Esclusioni principali

    • Atti dolosi o fraudolenti;
    • Danni personali;
    • Responsabilità non connessa all’attività di mediatore.

    Una polizza di Tutela legale per eventuali spese di difesa in ambito penale e/o in ambito civile? PERCHE’ NO….

  • IL DPO: COPERTURE ASSICURATIVE E TIPOLOGIE DI SINISTRI

    Per un DPO, sia interno che esterno, le coperture assicurative rappresentano strumenti fondamentali di tutela professionale.

    Polizza di responsabilità professionale per DPO:

    • È estremamente utile per coprire errori di valutazione, consulenza inadeguata o omissioni nei doveri
    • Protegge dalle richieste di risarcimento per danni derivanti da consulenza errata sulla conformità al GDPR
    • Copre le spese legali in caso di contestazioni sul proprio operato
    • È particolarmente importante per i DPO esterni, che operano come professionisti indipendenti

    Copertura cyber risk:

    • Sebbene il DPO non sia direttamente responsabile della sicurezza informatica, una copertura cyber risk può essere vantaggiosa in quanto:
      • Offre protezione aggiuntiva in scenari complessi dove le responsabilità potrebbero sovrapporsi
      • Può coprire le spese di consulenza specialistica in caso di violazione
      • Potrebbe includere assistenza nella gestione della crisi e della comunicazione

    Per un DPO esterno, entrambe le polizze sono praticamente essenziali, poiché opera come consulente indipendente e potrebbe essere più facilmente chiamato a rispondere di eventuali carenze nel servizio fornito.

    Per un DPO interno, pur essendo meno comune, una polizza personale di responsabilità professionale può comunque offrire una protezione significativa, specialmente in organizzazioni di grandi dimensioni o che trattano dati particolarmente sensibili.

    Prima di sottoscrivere tali polizze, è fondamentale verificare attentamente:

    • L’effettivo ambito di copertura
    • Eventuali esclusioni specifiche
    • I massimali di copertura in relazione ai potenziali rischi

    Quindi una polizza per il DPO interno? Ma chi deve pagarla? Il datore di lavoro?

    Nella maggior parte dei casi, è il datore di lavoro che dovrebbe farsi carico delle polizze assicurative relative al ruolo del DPO interno. Questo perché:

    1. Il DPO interno agisce come dipendente dell’organizzazione, svolgendo un ruolo previsto dalla normativa
    2. L’organizzazione beneficia direttamente dell’attività del DPO, che contribuisce alla conformità al GDPR
    3. I rischi derivanti dall’attività del DPO sono rischi aziendali che l’organizzazione dovrebbe gestire

    Spesso l’organizzazione dispone già di polizze di responsabilità civile che possono coprire anche l’operato dei dipendenti con ruoli specifici, incluso il DPO. In alcuni casi, vengono stipulate polizze specifiche per il ruolo di DPO o estensioni delle polizze esistenti.

    Tuttavia, è importante notare che:

    • Non esiste un obbligo di legge specifico che imponga al datore di lavoro di fornire una copertura assicurativa dedicata al DPO
    • In alcune organizzazioni, soprattutto più piccole, questa copertura potrebbe non essere prevista
    • Il DPO interno potrebbe valutare l’opportunità di una polizza personale aggiuntiva in casi di particolare rischio o se ritiene insufficiente la copertura aziendale

    La situazione è diversa per il DPO esterno, che in quanto professionista indipendente o società di servizi, normalmente provvede autonomamente alla propria copertura assicurativa, includendone il costo nel compenso richiesto per il servizio.

    I DPO possono trovarsi coinvolti in diversi tipi di “sinistri” o situazioni problematiche che potrebbero comportare responsabilità professionali. Ecco i principali:

    Sinistri legati a consulenza errata o inadeguata:

    • Interpretazione errata delle norme sulla protezione dei dati
    • Consigli inappropriati sulla base giuridica per specifici trattamenti
    • Valutazione inadeguata dei rischi nei trattamenti dei dati
    • Omessa o errata indicazione sulla necessità di una DPIA (Valutazione d’impatto)

    Sinistri legati a omissioni nel monitoraggio:

    • Mancato rilevamento di significative non conformità al GDPR
    • Omessa segnalazione di carenze nei sistemi di protezione dei dati
    • Inadeguata supervisione delle misure tecniche e organizzative

    Sinistri legati alla gestione delle violazioni di dati:

    • Errata valutazione della gravità di un data breach
    • Consiglio improprio sulla necessità di notifica all’autorità o agli interessati
    • Ritardi ingiustificati nella gestione della procedura di notifica
    • Documentazione inadeguata della violazione e delle misure di risposta

    Sinistri legati a conflitti d’interesse:

    • Svolgimento di attività incompatibili con il ruolo di DPO
    • Mancanza di indipendenza nelle valutazioni e nei pareri

    Sinistri connessi alla comunicazione con le autorità:

    • Inadeguata cooperazione con l’autorità di controllo
    • Fornitura di informazioni incomplete o fuorvianti al Garante

    Contestazioni di negligenza professionale:

    • Mancato aggiornamento sulle evoluzioni normative e giurisprudenziali
    • Inadeguatezza delle competenze tecniche necessarie per valutare misure di sicurezza

    Questi “sinistri” potrebbero tradursi in richieste di risarcimento danni da parte dell’organizzazione (soprattutto per DPO esterni) o in contestazioni disciplinari (per DPO interni), specialmente se l’organizzazione subisce sanzioni amministrative o danni reputazionali riconducibili a carenze nell’attività del DPO.

    È importante notare che, essendo il ruolo del DPO principalmente consultivo, la responsabilità ultima per la conformità al GDPR resta dell’organizzazione (titolare o responsabile del trattamento), ma ciò non esclude che il DPO possa essere chiamato a rispondere per carenze nell’esercizio delle proprie funzioni.

  • ECCO LA PRIMA NOVITA’ DEL 2025: L’ARBITRO ASSICURATIVO! – PARTE 2

    Chi può svolgere l’incarico di Arbitro presso IVASS?

    Ciascun collegio, formato da cinque membri, è così composto:

    a) dal presidente e due membri scelti dall’IVASS;

    b) da un componente designato dall’associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale e da un componente designato congiuntamente

    dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale, per le quali il requisito della rappresentatività può essere conseguito anche attraverso accordi tra associazioni di categoria.

    Soltanto uno dei componenti partecipa al collegio che di volta in volta decide sul ricorso. La partecipazione è determinata in funzione della natura del soggetto nei cui confronti è stato presentato il ricorso.

    c) da un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 136 del codice del consumo e per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori, da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti.

    Non essendo ancora stati pubblicati i decreti attuativi, non sono stati individuati criteri oggettivi di scelta degli arbitri. Si presume che uno di questi sia un elevato livello di competenza tecnica nella materia coinvolta.

    Proviamo ora ad evidenziare quali possano essere gli aspetti positivi e negativi relativi al nuovo ambito di applicazione dell’Istituto.

    I “pro” dell’arbitrato assicurativo presso IVASS:

    •             Rapidità: la procedura è generalmente più veloce rispetto a quella legale, con una decisione che viene presa in circa tre mesi.

    •             Costi: la risoluzione della controversia tramite arbitrato IVASS comporta costi ridotti per il consumatore rispetto ad un procedimento giudiziario.

    •             Semplicità: l’accesso all’arbitrato è abbastanza semplice e può essere fatto direttamente dal consumatore, senza la necessità dell’assistenza legale, anche se è comunque consigliabile.

    I “contro” dell’arbitrato assicurativo presso IVASS:

    •             Ambito limitato: l’arbitrato IVASS si applica solo ad alcune tipologie di polizze e per controversie di un certo valore. Alcuni tipi di controversie non possono essere trattate tramite l’arbitrato IVASS.

    •           Ulteriori costi a carico delle compagnie: si pensi alla mole di procedimenti.

    •           Problematiche relative alla carenza di personale competente

    •           Danno da eventuale errore dell’arbitro: sinistro nel sinistro?

    •           La decisione del collegio non è vincolante ma il mancato rispetto comporta una sanzione per il soggetto inadempiente.

    Al prossimo post!

  • Parliamo brevemente di “CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE”

    Nell’ultimo periodo sempre più clienti ci hanno chiesto “Ma la mia polizza di Responsabilità Civile Professionale copre l’attività svolta in relazione all’istituto del Concordato preventivo biennale? Deve essere adeguata e/o integrata a questa attività?”

    La risposta che abbiamo fornito è “Trattandosi di attività di consulenza, la polizza non deve essere né integrata né adeguata in quanto trattasi di attività ordinaria che il professionista abilitato può svolgere”.
    Ma che cos’è il CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (c.d. CPB)? Istituto previsto dal decreto delegato n. 13/2024, possiamo definirlo come un accordo con il Fisco che permette, per un due anni – un biennio appunto, alle Partite Iva, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate, favorendo così l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. L’adesione a tale accordo deve essere comunicata entro il 31.10.

    Chiaramente l’attività di consulenza in merito alla opportunità di aderire o meno a questo istituto spetta a commercialisti ed esperti del settore tributario e pertanto, quale attività di consulenza, ovvero attività ordinaria, risulta già all’interno di una copertura assicurativa base di Responsabilità Civile Professionale.
    Resta sempre fondamentale la corretta compilazione del Modulo di proposta da parte del professionista che, seppur non necessario indicare specificatamente la consulenza relativa a questo istituto, deve comunque dichiarare all’Assicuratore che si occupa di “attività ordinaria”.

    Ne approfittiamo quindi, per ricordare in questo post, l’importanza di una compilazione corretta del Modulo di proposta ma anche l’importanza di un dialogo tra Assicurato ed Assicuratore, anche per il tramite del proprio Agente o Broker, soprattutto in ambiti così delicati e importanti come quello della Responsabilità Civile Professionale dove il ruolo del professionista è sempre in costante mutamento ed evoluzione.

    Perciò se avete domande e/o dubbi vi invitiamo a scriverci!
    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti sui diversi aspetti della Responsabilità Civile Professionale, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m
    Al prossimo post!

  • Il cosiddetto periodo di tolleranza di 15 giorni vale anche per la rc professionale?

    Questa è una domanda che spesso viene posta (non da tutti per fortuna!) in prossimità della scadenza della polizza professionale o, ancora peggio, a polizza ormai scaduta.

    La risposta è che la polizza di Rc professionale non ammette alcun periodo di tolleranza o comporto.

    In altre parole, non si contano dalla scadenza i famigerati 15 giorni tipici della Rc auto. Quando la polizza di Rc professionale scade, lo fa veramente!

    La data di efficacia del contratto è quella a partire dalla quale la polizza produce i suoi effetti (e coincide con la data di pagamento del premio, esattamente alle ore 24.00 del giorno della corresponsione dello stesso.

    Le condizioni di polizza all’art. 3 – Pagamento del Premio – prevedono che “l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento”

    La norma di riferimento è contenuta all’interno del Codice civile e nello specifico all’art.1901 che stabilisce: “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”

    Il secondo comma è da leggere con attenzione in quanto esso è concepito in ossequio al principio generale di conservazione del contratto, tipico della Rc auto.

    Nell’ambito della polizza di Rc professionale, generalmente non si applica invece tale ratio perché ogni contratto è a sé stante, salvi i casi di polizze pluriennali. Ogni anno, anche se si parla in gergo di rinnovo di copertura, il cliente stipula un nuovo contratto tanto che il numero di polizza varia. Come stabilito anche dalla giurisprudenza della Cassazione non si tratta di “una mera proroga del contratto originario, ma ad un nuovo negozio giuridico” Infatti, la polizza in scadenza viene sostituita con altro documento. I giudici precisano che “tra le parti si giunge alla conclusione di un nuovo contratto assicurativo, benché alle medesime condizioni del precedente”

    La data di corresponsione del premio diventa pertanto fondamentale per comprendere da quale momento la polizza sia attiva e quindi eventuali richieste di risarcimento possano rientrare in garanzia.

    Occorre quindi opportunamente distinguere tra decorrenza della polizza ed efficacia della stessa.

    La data di decorrenza è quella indicata in polizza ed indica l’inizio della durata del contratto

    La data di efficacia invece si individua dal momento in cui viene corrisposto il premio. La polizza pertanto sarà efficace ed operativa dalle ore 24.00 del giorno della corresponsione del premio.

    Per fare degli esempi pratici:

    1. la decorrenza di polizza è al 5/07/2024. Il premio viene pagato dal cliente il 25/07/2024. Viene denunciato un sinistro il 24/07/2024. È chiaro che il sinistro non può essere coperto.
    2. la polizza scade in data 01/07/2024 e il cliente denuncia il sinistro il 2/07/2024 chiedendo il rinnovo del contratto solo il 5/07/2024 con pagamento del relativo premio in tale data. Il sinistro non è in copertura né sulla polizza precedente perché ormai scaduta né su quella nuova perché si tratterà di una circostanza nota.

    Al prossimo post!

  • R.C. Professionale Medici e Legge Gelli Bianco – un esempio pratico – parte 1

    In quest’ultimo mese abbiamo dedicato il nostro blog settimanale alle “novità” introdotte dal Decreto attuativo della Legge Gelli Bianco in ambito assicurativo. Chiudiamo oggi questo ciclo con un esempio pratico non tanto di sinistro generico in ambito Medmal ma dei dubbi e delle domande che tutti noi operatori del settore ci siamo posti in questo ultimo mese. In particolare, a livello concreto, e per concreto intendo in caso di sinistro, cosa succede? E, soprattutto, come vengono gestite le “nuove disposizioni” dettate dal Decreto attuativo in quei procedimenti avviati DOPO l’entrata in vigore del Decreto attuativo ma che coinvolgono polizze emesse PRIMA – quindi in data antecedente – all’entrata in vigore degli stessi?

    Come abbiamo avuto occasione di leggere nel post della scorsa settimana, alcuni Tribunali si sono già espressi, ad es. il Tribunale di Locri in data 18.04.2024, ma con il post di oggi vi vogliamo raccontare di un nostro sinistro. Il post di oggi quindi sarà il primo di una serie “a puntate” che “andranno in onda” a seguito di ogni udienza rilevante del procedimento in corso. Per ovvie ragioni non faremo nomi e, al momento, ometteremo di indicare la località dove il procedimento è stato incardinato.

    Il nostro assicurato è un medico dermatologo, la polizza colpita dal sinistro ha decorrenza 14 settembre 2020, prevede un massimale di € 500.000, una franchigia di € 2.500 e una retroattività concordata con il medico di 2 anni, pertanto alla data del 14 settembre 2018. L’evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento si è verificato nel mese di gennaio 2018. Il sinistro, quindi, si colloca temporalmente in un periodo non coperto dalle garanzie di polizza e la Compagnia comunica diniego di copertura all’assicurato nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali.

    Nel frattempo, la paziente, che si reputa danneggiata dal nostro medico assicurato, ha avviato un procedimento giudiziario e l’assicurato, nonostante il diniego di copertura ricevuto, diniego oggettivamente poco contestabile, ha ritenuto comunque opportuno e necessario coinvolgere la Compagnia.

    Ricevuta la chiamata in causa, la Compagnia ha provveduto alla nomina di proprio fiduciario, il quale ha iniziato a lavorare alla comparsa di costituzione. L’udienza di comparizione della Compagnia è fissata per i primi giorni di luglio 2024. Con l’emanazione del Decreto attuativo della Legge Gelli Bianco in ambito assicurativo, quella che sembrava la redazione di una comparsa molto facile ha, in realtà, dato il via libera a diverse domande.

    Innanzitutto, il legale della Compagnia si è posto delle domande in merito al massimale di polizza. Nell’acquistare la polizza ricordiamo che il medico aveva scelto un massimale di € 500.000. La Legge Gelli Bianco è entrata in vigore il 01 aprile 2017, l’articolo 10 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE non indica i massimali minimi delle polizze di RC Professionale ma rinvia ad un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il compito di stabilire massimali minimi adeguati alle classi di rischio che verranno individuate. Questo adempimento è stato rispettato solo con il Decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024, la polizza coinvolta nel procedimento risale al 14 settembre 2020, pertanto quello che poteva essere considerato un primo “scoglio” si può ritenere superato.

    Secondo “scoglio” la retroattività. La Legge Gelli Bianco articolo 11 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA afferma: “1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché’ denunciati
    all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.”

    La polizza, ricordo, ha decorrenza 14 settembre 2020 e retroattività 2 anni, pertanto, al 14 settembre 2018, la Legge Gelli Bianco è entrata in vigore il 01 aprile 2017. Ma quante Compagnie prima del 16 marzo 2024 rispettavano questo articolo? Non faceva anche questo articolo parte di quelli che dovevano essere oggetto del successivo intervento a cura del Ministero dello Sviluppo Economico? E perché gli esercenti la professione sanitaria hanno continuato ad acquistare polizze con retroattività inferiore a quella prevista dalla Legge Gelli Bianco? E, infine, perché il Decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024 ha sentito l’esigenza di precisare nuovamente l’efficacia temporale della garanzia?

    I dubbi insorti sono più che legittimi, vedremo nel corso del procedimento, e dei prossimi post, come reagirà il Giudice all’eccezioni di inoperatività sollevate dalla Compagnia quindi….seguiteci!

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

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  • RESPONSABILITA’ MEDICA: AZIONE DIRETTA IN CAPO AL DANNEGGIATO

    Per azione diretta si intende la facoltà (non l’obbligo) del soggetto presuntivamente danneggiato di richiedere i danni direttamente all’assicurato e/o alla struttura sanitaria presso la quale il professionista opera.

    Le legge “Gelli-Bianco” ha introdotto tale principio mutuando dalla normativa relativa ai sinistri da circolazione stradale e dagli incidenti di caccia.

    Alla base di tale novità in ambito medico, il Legislatore ha voluto:

    1. rafforzare la posizione del presunto danneggiato;
    2. colmare l’eventuale inerzia dell’assicurato nel rapporto con la rispettiva Compagnia assicurativa in caso di sinistro;
    3. coinvolgere direttamente la Compagnia nella fase conciliativa stragiudiziale al fine di evitare per quanto possibile il giudizio;
    4. scaricare direttamente sulle Compagnie il peso delle richieste danni ampliando la platea dei potenziali richiedenti.

    Vista l’incertezza interpretativa dei decreti attuativi, riteniamo utile con questo post soffermarci sul regime temporale di applicazione della norma e, nello specifico, riguardo alla facoltà del danneggiato di articolare richiesta danni direttamente alla Compagnia.

    Anzitutto chiariamo che il D-DAY è stato il 16 marzo 2024: da questa data è entrato in vigore il decreto ministeriale n. 232 del 2023 con conseguente applicazione delle novità normative, comprese la facoltà di proporre azione diretta da parte del danneggiato direttamente nei confronti della Compagnia dell’esercente la professione sanitaria.

    Dal punto di vista temporale, però, il dubbio di applicazione della norma ai contratti emessi prima del 16 marzo 2024 non cosa è di poco conto.

    Seguito entrata in vigore della legge “Gelli Bianco” l’azione diretta si applica a tutti i contratti o solo a quelli stipulati dopo il 16 marzo 2024?

    I Tribunali hanno iniziato a pronunciarsi sul punto, naturalmente con decisioni variegate.

    Ad esempio, il Tribunale di Locri con la sentenza del 18 aprile 2024 ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal danneggiato direttamente alla Compagnia in quanto antecedente al 16 marzo 2024, ma ha anche rilevato la possibilità di applicare la norma ad errori professionali medici realizzati prima della già menzionata data, a condizione che l’azione sia articolata successivamente al famigerato D-DAY.

    Tale interpretazione nasce dall’applicazione del principio del tempus regit actum che letteralmente vuol dire “il tempo regola l’atto”, ossia che ogni atto (giuridico) viene regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica.

    Il Tribunale di Roma invece è stato più categorico.

    Nel pronunciarsi sull’estromissione della Compagnia da un contenzioso nel quale il danneggiato aveva chiamato direttamente l’Assicurazione del medico in manleva, i Giudici della Capitale hanno così deliberato: “Considerato che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta Compagnia di Assicurazione è fondata, stante l’improponibilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore al momento in cui il ricorso è stato iscritto a ruolo; che, invero, l’iscrizione a ruolo del ricorso è datata 15 marzo 2024, laddove l’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell’impresa di Assicurazione di cui all’art. 12, comma 1, della legge n. 24 del 2017 è esperibile dal 16 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto 15 dicembre 2023, n. 232 del Ministero delle Imprese e del Made In Italy”, dichiara il difetto di legittimazione passiva…”.

    Secondo questo altro orientamento, la norma si applicherebbe in modo ferreo a far data del 16 marzo 2024 senza ingenerare dubbi.

    A questo punto attendiamo i futuri pronunciamenti della giurisprudenza.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • LA RESPONSABILITA’ DEI SINDACI – AGGIORNAMENTI NORMATIVI

    Dopo gli ultimi giorni di festa torna il nostro appuntamento settimanale con il blog Sinistri.

    Esattamente un anno fa abbiamo iniziato a parlare di una possibile introduzione di un tetto alla responsabilità dei Commercialisti nell’ambito dei Collegi Sindacali avente lo scopo di rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio. Il 10 Aprile 2024 un articolo de Il Sole 24 Ore intitolava “SINDACI, RESPONSABILITA’ PARAMETRATA AI COMPENSI”. L’aggiornamento riguarda sempre il progetto di legge C 1276 presentato il 04 luglio 2023. Ad oggi il passo avanti compiuto riguarda l’approvazione, in data 09 aprile 2024, del progetto di legge in Commissione Giustizia e il relativo “approdo” alla Camera dei Deputati.

    Le principali novità che dobbiamo aspettarci dovrebbero essere le seguenti:

    1. la limitazione della responsabilità dei Sindaci, per danni cagionati a società, soci, creditori ed altri soggetti terzi, nei limiti del multiplo del compenso annuo percepito secondo determinati scaglioni. Ad esempio, per compensi fino a € 10.000 l’esposizione, in termini di risarcimento, sarebbe limitata a 15 volte il compenso.  
    2. la riduzione della prescrizione da 10 anni attuali a 5 a partire dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.

    In attesa dell’esito dell’esame del progetto di legge alla Camera dei Deputati, di seguito riportiamo alcune tra le principali richieste di risarcimento legate a questa figura professionale e che fanno parte del nostro lavoro quotidiano:

    1. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società X, dichiarata fallita nel XXXX, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come irregolarità nella gestione: tardivi versamenti di natura fiscale, previdenziale e contributiva ed inserimento poste inesistenti o errate nel libro di magazzino.
    2. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Y, dichiarata fallita nel YYYY, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come mancata vigilanza rispetto all’attività attuata dall’Amministratore Unico della società.
    3. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Z, dichiarata fallita nel ZZZZ, chiede di essere ammesso allo Stato Passivo ma, su richiesta del Curatore fallimentare, il Giudice non accoglie la richiesta. In questo caso la malagestio viene identificata come sostegno ingiustificato ad un piano di risanamento non attuabile.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato.

    Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

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    Al prossimo post!