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  • L’Importanza Cruciale della Polizza di Tutela Legale per il Data Protection Officer (DPO)

    Nel complesso e sempre più esigente scenario normativo e tecnologico odierno, la figura del Data Protection Officer (DPO) assume un ruolo di assoluta centralità. Il DPO non è solo il garante della corretta applicazione del GDPR, ma anche una figura strategica, un punto di riferimento per l’organizzazione e un interlocutore diretto delle Autorità Garanti.

    Tuttavia, a fronte di un ruolo tanto centrale quanto delicato, il DPO è esposto a rischi legali rilevanti e crescenti, spesso sottovalutati. Ed è proprio in questo contesto che la polizza di tutela legale specifica per il DPO non è un lusso, ma una necessità vitale. Senza questa copertura, un DPO può ritrovarsi da solo ad affrontare procedimenti legali complessi e costosi, con il rischio concreto di sostenere spese legali esorbitanti e subire danni irreparabili alla propria reputazione e carriera.

    I Rischi Reali che il DPO Affronta Ogni Giorno

    Anche l’errore più marginale può scatenare procedimenti che coinvolgono direttamente il DPO. Ecco solo alcuni esempi di scenari che, nella pratica quotidiana, possono tradursi in un incubo giudiziario:

    • Omessa o Erronea Notifica di Data Breach: Un errore di valutazione può trasformarsi in un’indagine da parte del Garante e in una sanzione pesante, con responsabilità diretta per il DPO.
    • Reclami degli Interessati: Il DPO può essere chiamato a difendersi personalmente davanti all’Autorità per presunte violazioni dei diritti degli interessati.
    • Limitazioni dell’Indipendenza o Ritorsioni: L’organizzazione può ostacolare o addirittura rimuovere il DPO quando segnala non conformità, esponendolo così a un contenzioso che richiede una difesa strutturata e professionale.

    In ciascuno di questi casi, le conseguenze legali sono reali e immediate. Procedimenti civili, amministrativi o penali possono colpire il DPO non solo professionalmente, ma anche economicamente: gli onorari legali, le perizie tecniche, i costi di giustizia e i danni reputazionali possono ammontare a decine di migliaia di euro. Senza una polizza adeguata, il DPO rischia di pagare di tasca propria, compromettendo non solo il presente ma anche il proprio futuro professionale.

    Perché la Polizza di Tutela Legale È Indispensabile

    Una polizza di tutela legale su misura per il DPO rappresenta un presidio irrinunciabile. Deve garantire:

    • Copertura completa delle spese legali in procedimenti civili, amministrativi e penali;
    • Assistenza legale qualificata, specializzata in materia privacy e GDPR;
    • Consulenza preventiva, fondamentale per evitare scelte sbagliate che possono sfociare in sanzioni;
    • Eventuale rimborso delle sanzioni amministrative, secondo le condizioni contrattuali.

    Senza questa protezione, anche il più preparato e diligente dei DPO può trovarsi in ginocchio davanti a un’azione legale, senza le risorse per difendersi adeguatamente.

    Esempio Concreto: Quando la Tutela Legale Fa la Differenza

    Immagina un DPO esterno coinvolto nella selezione di un fornitore cloud. Dopo una grave violazione dei dati da parte del provider, l’azienda lo accusa di negligenza e chiede un risarcimento danni. In uno scenario del genere, una polizza di tutela legale è ciò che fa la differenza tra affrontare il processo con competenza e sicurezza, o trovarsi schiacciati da oneri legali insostenibili.

    Il Supporto delle Associazioni di Categoria

    Fortunatamente, le principali associazioni italiane di DPO (come Federprivacy, ASSO DPO, ANORC) hanno colto l’urgenza di questa esigenza e offrono polizze agevolate, pensate ad hoc per i rischi del ruolo. Queste iniziative sono la prova concreta che tutelare il DPO è un dovere collettivo, non solo una responsabilità individuale.

    Conclusioni: Senza Tutela, il Rischio È Troppo Alto

    Il messaggio è chiaro: oggi, non è più pensabile esercitare il ruolo di DPO senza una copertura legale specifica e completa. Viviamo un’epoca caratterizzata da nuove normative complesse (come il Data Act, l’AI Act, la NIS2) e da un’intensificazione dei controlli da parte delle Autorità. Il rischio di essere coinvolti in controversie legali è alto, concreto e imminente.

    La polizza di tutela legale per il DPO non è un’opzione. È una misura di sopravvivenza professionale. Significa poter svolgere il proprio lavoro con serenità, consapevoli di essere protetti. Ma significa anche rafforzare l’intero sistema di compliance dell’organizzazione, perché un DPO ben tutelato è un DPO libero di agire con coraggio, rigore e indipendenza.

    Proteggere il DPO significa proteggere i dati, le persone e l’organizzazione stessa.

  • RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE E PRINCIPIO DI TERZIETA’

    Stipulare una polizza di responsabilità civile professionale consente al professionista di avere uno strumento di tutela nel caso in cui gli capiti di commettere un errore nell’esercizio della professione danneggiando il cliente.

    Può infatti capitare di sbagliare anche dopo anni di brillante carriera!

    Quando accade, il professionista può provvedere a denunciare il sinistro alla propria Compagnia assicurativa per essere manlevato di quanto dovrà pagare al cliente per il danno procurato.

    Il presupposto fondamentale, oltre al fatto che vi sia un errore professionale commesso proprio dall’assicurato e che vi sia un effettivo danno causalmente derivato dalla condotta colposa dell’assicurato, è che a subire il danno sia un soggetto terzo.

    L’art 2043 c.c. prevede, infatti, che chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danno.

    Di conseguenza, la polizza di responsabilità civile professionale prevede la copertura delle perdite pecuniarie che l’Assicurato abbia involontariamente cagionato a TERZI nell’esercizio della professione descritta in polizza.

    Ai sensi di polizza, per TERZO si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, diversa dall’Assicurato o dai suoi dipendenti.

    Non possono essere considerati terzi ai sensi di polizza:

    • il coniuge (salvo che sia legalmente separato), i genitori, i figli nonché qualsiasi altro familiare che risieda con l’Assicurato;
    • le imprese e le società di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia (anche indirettamente) azionista di maggioranza o controllante;
    • i collaboratori dell’Assicurato e le persone che siano con questi in rapporto di parentela.

    L’Assicurato non può quindi aspettarsi di ottenere dalla propria polizza di responsabilità civile professionale il rimborso dei danni dallo stesso subiti, nemmeno se si tratta di danni derivanti da errori commessi durante lo svolgimento di attività professionale.

    Vediamo alcuni casi che ci sono stati sottoposti:

    • L’Assicurato è un tecnico che si è occupato di progettare e dirigere i lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà della madre. Poco dopo la conclusione dei lavori, si manifestano fenomeni di muffa e umidità causati dal condotto di ventilazione non correttamente progettato. In questo caso manca la terzietà poiché il soggetto che ha subito il danno non è considerato terzo da condizioni assicurative.
    • L’Assicurato è un revisore legale dei conti di un Comune in dissesto finanziario. Gli è stato contestato dalla Procura Regionale della Corte dei Conti di aver espresso un parere favorevole sui rendiconti e sui bilanci senza aver invece segnalato la gravità della situazione finanziaria in cui versava il Comune. Oltre all’interdizione dalla funzione, la Procura ha chiesto l’applicazione di una sanzione pecuniaria commisurata in tre annualità del compenso lordo annuo percepito dal revisore. Le sanzioni pecuniarie (la cui esclusione è anche espressamente prevista in polizza) costituiscono un danno diretto per l’Assicurato e non un danno a terzi.
    • L’Assicurato è un avvocato a cui si erano rivolti due coniugi per raggiungere un accordo di separazione tramite negoziazione assistita. Al termine del procedimento, l’avvocato ha redatto la convenzione e l’ha trasmessa ad un Comune non competente. Preso atto dell’errore, ha poi provveduto all’invio presso il Comune in cui il matrimonio era stato trascritto, oltre però il termine previsto. A causa di tale invio tardivo all’assicurato gli è stato notificato un provvedimento sanzionatorio. Anche in questo caso, non c’è un danno a terzi: la normativa prevede, in caso di mancata trasmissione dell’accordo, l’applicazione di una sanzione pecuniaria al solo legale. Il danno, quindi, è stato subito non dal cliente terzo, ma dall’Assicurato.
    • L’Assicurato è un avvocato che è stato incaricato dal cliente di proporre opposizione alla condanna monitoria ricevuta per far valere l’asserita insussistenza del credito azionato. Il procedimento si è concluso negativamente per il cliente in quanto il giudice, pronunciandosi nel merito, ha confermato il decreto ingiuntivo e ha compensato le spese legali. L’Assicurato, preso atto che un eventuale appello non avrebbe avuto probabili chances di accoglimento, ha consigliato al cliente di non impugnare ma di pagare quanto stabilito in sentenza per evitare un’azione esecutiva. Il cliente, tuttavia, deluso per il mancato accoglimento della domanda, ha preteso dal legale la restituzione della parcella pagata. La restituzione dei compensi ricevuti per l’attività professionale costituisce però una potenziale perdita per il professionista, il quale, a fronte dell’attività svolta, non ottiene il compenso pattuito.

    Alla prossima puntata!

  • D&O: ALCUNI ESEMPI DI SINISTRO

    Come molti di voi sapranno, nelle date del 28/05/2024 e 04/06/2024 abbiamo avuto il piacere di ascoltare l’avvocato Giorgio Grasso dello studio legale BTG in un webinar, suddiviso in due parti, dedicato al tema delle coperture D&O.

    È stato ben evidenziato come il trend legislativo in diversi ambiti normativi (es. riforma diritto societario, nuovo codice della crisi, direttiva NIS2 ecc.) sia orientato a porre sempre maggiori oneri e responsabilità a carico degli organi apicali delle società.

    Le richieste di risarcimento per presunta responsabilità a cui un amministratore (nel caso magari di una negligente gestione della società) o un membro dell’organo di controllo (es. per mancata verifica sull’operato dell’organo amministrativo e per omessa tempestiva segnalazione in caso di riscontro di fondati indizi di crisi) possono arrivare da un ampio ventaglio di soggetti (soci, società, creditori sociali, dipendenti della società, imprese concorrenti, associazioni di consumatori, curatori fallimentari ecc.).

    Vediamo quindi ora alcuni esempi di sinistro di cui ci siamo occupati.

    L’assicurata, contraente di una polizza D&O Standard, è una società che ha ricevuto un ricorso da parte di un lavoratore che asserviva di essere stato licenziato illegittimamente. Il ricorrente, nello specifico, lamentava che il rapporto di collaborazione instaurato con la società celava, in concreto, un rapporto lavorativo di natura subordinata e pretendeva dunque il risarcimento per l’illegittima interruzione del rapporto di lavoro.In questo caso può essere ravvisata una responsabilità in capo all’organo gestorio della società, che ha assunto una decisione (assunzione con inquadramento non corretto e successiva interruzione del rapporto di lavoro in assenza di validi presupposti) da cui è derivato un danno a terzi.

    La società assicurata, che ha stipulato una polizza D&O con estensione colpa grave, denuncia il sinistro dopo aver ricevuto una diffida da parte della Corte dei Conti. Con tale comunicazione la Corte dei Conti, rivolgendosi sia alla società assicurata sia al Comune interessato, chiedeva informazioni in merito all’affidamento di alcuni servizi pubblici che l’Ente Comunale avrebbe affidato d’ufficio alla nostra assicurata senza invece cercare attraverso un bando soluzioni diverse che potessero comportare, nell’esclusivo interesse pubblico, un ipotetico maggior risparmio di spesa. In linea generale, un’eventuale richiesta risarcitoria può derivare anche da ipotesi di concorrenza sleale. Nel caso di specie l’assicurata ha sottolineato, allegando copiosa documentazione, di aver agito nel pieno rispetto della normativa e delle decisioni assunte dal Comune e dalla Regione. Il sinistro è ancora aperto in via cautelativa in attesa delle determinazioni della Corte dei Conti in merito alla vicenda.

    Un Collegio di guide di montagna, contraente della polizza D&O Ordini e Collegi, segnala che una signora, durante un’escursione organizzata, è scivolata lungo il sentiero fratturandosi una gamba. Impossibilitata a rimettersi in piedi, la signora è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale tramite elisoccorso. In questo caso la vicenda denunciata non ha nulla a che fare con l’oggetto di copertura della polizza D&O stipulata né con i soggetti assicurati in polizza.

    La società assicurata, dotata di copertura D&O, denuncia che i membri del CdA, ritenuti responsabili dello stato di crisi della società, sono stati condannati per bancarotta fraudolenta. Se è vero che, in caso di crisi della società, i componenti dell’organo gestorio possono subire le azioni di risarcimento da parte, per esempio, del curatore fallimentare o dei creditori sociali rimasti insoddisfatti a causa di scelte aziendali sbagliate, nel caso di specie all’intero CdA veniva imputato un illecito penale di natura dolosa; le condotte dolose sono espressamente escluse dalla copertura di polizza.

    Al prossimo post!

  • Evoluzione dei sinistri nella rc professionale degli agenti e dei broker (parte 1)

    Più il mercato si evolve e diventa complesso, più gli eventuali profili di responsabilità degli agenti e broker diventano articolati.

    La polizza di rc professionale, infatti, deve anzitutto rispondere alle esigenze del cliente e di conseguenza l’intermediario deve saper individuare il prodotto assicurativo conforme alle richieste. Tutto ciò diventa ancora più difficile se si pensa al fatto che il mondo delle professioni sia in continua evoluzione sia da punto di vista normativo che delle specifiche attività esercitate.

    Gli agenti ed i broker non possono pertanto essere meri dei “venditori di polizze” né tanto meno il “tramite periferico” delle grandi compagnie assicurative.

    Ma non solo.

    Come è noto, gli intermediari assicurativi sono tenuti ad osservare una serie specifici obblighi in base al Codice delle Assicurazioni ed al Regolamento IVASS. Essi sono il dovere di informazione, di comportamento, di informativa precontrattuale ed il dovere di adeguatezza sui quali ci soffermeremo nello specifico nei prossimi post.

    Fatta questa generale e doverosa premessa, iniziamo con il voler porre l’attenzione su una sentenza della Corte di Cassazione francese che fornisce un’interpretazione estrema dei principi di informazione e di adeguatezza.

    Con la pronuncia del 15/09/2022, la Suprema Corte francese stigmatizza che l’intermediario ha l’obbligo di richiamare specificamente l’attenzione dell’assicurato sulla necessità di stipulare un’assicurazione complementare facoltativa quando l’assicurato richiede la copertura di determinati rischi non coperti dalla polizza stipulata (n. 21-15.528).

    La vicenda sottesa alla pronuncia riguarda il responsabile di una società che organizza uno spettacolo di acrobazie automobilistiche e rodeo. Il cliente ha stipulato tramite un broker una “polizza di assicurazione della responsabilità civile per raduni temporanei e manifestazioni”. Al momento sottoscrizione del contratto, la società ha dichiarato di voler assicurare sia i rischi automobilistici sia i rischi relativi all’organizzazione e all’installazione delle attrezzature necessarie per l’evento. La mattina dell’evento, alcuni volontari che stavano installando un traliccio sono rimasti folgorati. Uno dei volontari muore e gli altri rimangono feriti. La società è stata giudicata colpevole di omicidio colposo e lesioni involontarie per violazione intenzionale di un obbligo di sicurezza.

    Questa sentenza è un evidente “un campanello d’allarme” che perviene dai cugini d’oltralpe e che vorrebbe rimettere in discussione i profili di responsabilità degli intermediari portando conseguenze magari o anche qui in Italia. In gioco c’è forse anche di più. Pensiamo alla professionalità e alla credibilità degli agenti e broker!

    La riflessione che ci permettiamo di fare è la seguente: “il risarcimento da mancata consulenza” consiste in una nozione a nostro avviso troppo generica ed evanescente.

    Da Codice della Assicurazioni e regolamento IVASS, gli intermediari hanno l’obbligo di informare il cliente e di proporre un prodotto conforme alle esigenze dello stesso. L’inquadramento del rischio è fondamentale ma non è possibile dare copertura per qualunque rischio soprattutto quando le attività e le professioni da assicurare hanno molteplici sfaccettature che, molto spesso, sono sconosciute agli stessi assicurati.

    Di certo a specifica domanda del cliente, l’intermediario deve fornire idonea soluzione ma la cosiddetta “mancata consulenza” non è né un’ipotesi responsabilità oggettiva né una prova certa del fatto che se il cliente avesse anche stipulato una polizza complementare oltre quella principale, sarebbe stato tenuto indenne in presenza di qualunque tipologia di sinistro.

    Non da ultimo, ricordiamo che in Italia vige ancora il principio fondamentale in base al quale l’agente ha come committente la compagnia, mentre il broker opera su esclusivo incarico del cliente. Ricordiamo che il primo può offrire al mercato solo quello che la/e mandanti gli mettono a disposizione …

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 10

    Nuovo appuntamento dedicato al ciclo di approfondimento dei sinistri aperti sulle polizze con incarichi sindacali. Ribadiamo quali sono i numeri a cui ci troviamo di fronte: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali; di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno una volta un sinistro relativo a questa tipologia di incarichi e, in particolare, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali. La possibilità di compiere errori professionali in questo ambito è molto elevata in ragione dalle grandi responsabilità connesse a tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Anche oggi vi parliamo quindi della gestione pratica di un sinistro riguardante un commercialista con incarichi sindacali.

    L’Assicurato chiede l’apertura del sinistro in quanto ha ricevuto, unitamente alla società presso la quale svolge l’incarico di sindaco, ai componenti del CdA e agli altri membri del Collegio Sindacale, un atto di citazione da parte di una società fornitrice.

    Quest’ultima società lamenta un danno di €800.000 derivante dal mancato pagamento delle forniture di merci effettuate nonché un danno da mancato guadagno. Non avendo ottenuto il credito asseritamente vantato e ritenendo che l’ingente situazione debitoria fosse da imputare alla mala gestio dell’organo amministrativo e a quello di controllo, la società attrice rende noto di aver provveduto a depositare istanza di fallimento.

    Come abbiamo ormai imparato, i controlli preliminari da effettuare riguardano innanzitutto la copertura o meno dello specifico incarico su cui viene denunciato il sinistro e l’eventuale presenza di perdite e/o di circostanze mai segnalate.

    Nel caso in esame, l’incarico era stato debitamente riportato su tutte le polizze di anno in anno stipulate. Anche sulla polizza dell’ultima annualità l’Assicurato aveva indicato la mansione di sindaco specificando che avrebbe proseguito l’incarico fino all’eventuale revoca.

    Dalle ricerche effettuate, inoltre, è emerso che negli esercizi precedenti la società è sempre stata in utile. Ciò peraltro è stato confermato anche dai bilanci richiesti all’Assicurato.

    Terminata questa fase, dopo aver escluso una pregressa conoscenza della situazione debitoria da parte dell’Assicurato (come detto, peraltro, fino all’anno precedente la società non era in perdita), esaminiamo nel merito le contestazioni che vengono mosse all’Assicurato.

    La prima cosa da evidenziare è che la società fornitrice lamenta nel proprio atto di citazione una presunta alterazione delle scritture contabili e dei bilanci, alterazione che avrebbe poi portato ad una grave situazione di dissesto economico. Nello specifico, al Collegio Sindacale viene contestata una condotta omissiva caratterizzata da dolo e da colpa.

    La polizza di r.c. professionale copre unicamente le condotte colpose che abbiano cagionato un danno. Nella polizza è infatti espressamente prevista l’esclusione delle richieste di risarcimento derivanti da atti dolosi posti in essere dall’Assicurato.

    È evidente, quindi, che l’operatività della polizza è subordinata all’accertamento di una responsabilità connotata unicamente da colpa (es. mancato rilievo di criticità nella gestione e richiesta di chiarimenti), dovendosi invece escludere l’attivazione delle garanzie assicurative nel caso di dolo.

    Altra considerazione: la società attrice lamenta un danno da mancato guadagno derivante dall’impossibilità, a causa del mancato pagamento delle fatture, di reinvestire il credito ottenendo nuovi profitti. Dalla copertura assicurativa sono chiaramente esclusi i danni consequenziali, intesi come danni non conseguenti alla condotta dell’Assicurato ma riguardanti perdite (come appunto la perdita di profitto).

    Il sinistro è ancora aperto in quanto il procedimento giudiziario è ad oggi pendente in attesa della pronuncia del Giudice.

    Dal momento che nel caso esaminato oltre il nostro Assicurato sono coinvolti altri soggetti, è opportuno fare una precisazione: le condizioni contrattuali prevedono che gli Assicuratori rispondono unicamente per la quota di responsabilità che compete all’Assicurato, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

    Cosa significa? Significa che a meno che non ci sia una diversa pronuncia del Giudice, ogni Compagnia risponde solo per la quota di danno causata dal proprio Assicurato.

    Peraltro, anche nel caso in cui il Giudice dovesse decidere di porre a carico di un solo Assicuratore il risarcimento integrale del danno, l’Assicuratore avrebbe comunque diritto di agire in regresso nei confronti degli altri soggetti coinvolti e delle rispettive Compagnie, recuperando da ciascuno la quota a loro carico.

    Nel caso in cui, quindi, le parti riescano a trovare un accordo bonario (eventualmente anche in corso di causa) ogni soggetto coinvolto risponderà esclusivamente della propria quota e anche le Compagnie assicurative risponderanno solo della quota a carico del proprio assicurato.

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE  2

    Riprendiamo il ciclo di approfondimento dedicato ai sinistri sulle attività sindacali iniziato con il precedente post. Abbiamo già evidenziato che il 34% dei commercialisti nostri assicurati ha incarichi sindacali. È altrettanto significativo che i professionisti che svolgono attività sindacali denuncino almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Ciò accade in ragione dalla maggior facilità con cui gli assicurati commettono errori nello svolgimento degli incarichi da sindaco, revisore legale dei conti o membro del consiglio di amministrazione. L’incremento degli errori deriva a propria volta dai maggiori oneri connessi allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese. Statisticamente, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali.

    Prendiamo ora un caso pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti.

    Denuncia in via cautelativa di aver ricevuto da un Comune, per il quale aveva svolto l’incarico di revisore, una comunicazione che lo informava che a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario era emerso un disavanzo di amministrazione di ben € -900.000,00.

    L’Ente aveva approvato un piano di rientro del disavanzo, ma si riservava comunque di attribuire eventuali responsabilità agli attuali e agli ex revisori, ciascuno dei quali avrebbe quindi risposto per la propria parte.

    Pur trattandosi di una segnalazione cautelativa riguardante tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione economico-contabile dell’Ente, occorre, come prima cosa, verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza.

    Oggetto di copertura possono essere solamente quegli incarichi di revisore/sindaco/amministratore membro di C.d.A. indicati in modo specifico nel questionario allegato alla polizza.

    È necessaria una precisazione: da condizioni contrattuali sono compresi anche gli incarichi cessati durante il periodo di assicurazione, nonché quelli cessati in data antecedente al periodo di assicurazione purché tali incarichi: 1) siano compresi nel periodo di retroattività previsto in polizza e 2) rientrino nella copertura delle precedenti polizze rinnovate di anno in anno con i medesimi Assicuratori e sempre per il tramite di Uia.

    In altri termini, gli incarichi cessati sono in copertura solo se, pur essendo cessati in data antecedente alla data di effetto della polizza, erano compresi nelle precedenti polizze rinnovate annualmente dall’Assicurato con la stessa Compagnia.

    Eventuali “buchi di copertura” (ad esempio, la polizza scade a marzo ma viene rinnovata solo ad aprile) ed eventuali passaggi da una Compagnia all’altra fanno perdere la copertura per gli incarichi già cessati.

    Tornando al caso in esame, il nostro Assicurato aveva svolto l’incarico di revisore presso l’Ente comunale dal 2017 al 2019. La prima polizza stipulata con Tokio Marine e rinnovata di anno in anno con la medesima Compagnia senza buchi di copertura risaliva tuttavia al 2020: l’incarico era dunque già cessato e, di conseguenza, mai ricompreso in polizza.

    Al prossimo post di approfondimento!

  • RESPONSABILITA’ CIVILE DEL TATUATORE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PRELIMINARI AL TATUAGGIO

    Nel precedente post abbiamo parlato del consenso informato in ambito medico quale presupposto della liceità del trattamento medico-sanitario.

    Il consenso informato è fondamentale anche per l’attività svolta da un’altra categoria professionale che assicuriamo, ovvero il tatuatore.

    Prima di effettuare il trattamento, il tatuatore deve fornire al cliente tutte le informazioni affinché il cliente presti un consenso consapevole. A tal fine dovrà precisargli quelle che sono le modalità del trattamento, le eventuali controindicazioni e i rischi per la salute, le precauzioni da tenere successivamente all’esecuzione ecc.

    Pur non essendo un’attività medico-sanitaria, l’esecuzione di un tatuaggio comporta una colorazione, si presume permanente, di una o più parti del corpo. A fronte di ciò, la normativa richiede quindi che il cliente presti il proprio consenso al trattamento solo dopo essere stato adeguatamente informato.

    Come per le polizze Medmal, anche nelle polizze di RCP dei tatuatori è pertanto espressamente esclusa l’operatività delle garanzie assicurative in relazione alle richieste di risarcimento per danni imputabili all’assenza, all’insufficienza o all’inidoneità del consenso informato.

    Il modulo con il quale il cliente ha espresso il proprio consenso informato non è l’unico documento che, in relazione alle polizze di Responsabilità civile, viene richiesto al Tatuatore. Sarebbe infatti buona prassi che, al termine dell’esecuzione della prestazione, il Tatuatore sottoponga al cliente anche la dichiarazione di conformità.

    Per la gestione del sinistro, proprio come previsto in relazione al consenso informato, l’assenza, l’insufficienza e l’inidoneità della dichiarazione di conformità escludono la risarcibilità dei danni.

    Ricordiamo inoltre che non tutte le attività che un tatuatore potrebbe eseguire sono automaticamente ricomprese nell’oggetto di copertura. Ad esempio alcune polizze escludono espressamente le richieste di risarcimento danni conseguenti ad attività di scarificazione e piercing, così come alcune polizze prevedono espressa esclusa anche danni conseguenti all’effettuazione di trattamenti di trucco permanente e semipermanente.

    Fatte queste premesse riportiamo qualche esempio pratico di danno contestato al Tatuatore:

    1. Mancata corrispondenza del tatuaggio eseguito con quanto richiesto: non è infrequente infatti che il cliente, non ritenendosi soddisfatto del lavoro eseguito, richieda un risarcimento del danno.
    2. Forti dolori e danni estetici a seguito di trattamento di dermoabrasione volto ad eliminare un precedente tatuaggio.
    3. Ripensamento del cliente in merito al soggetto tatuato.

    Come sempre, vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è disponibile per ulteriori chiarimenti. Vi invitiamo inoltre a segnalarci eventuali argomenti che vorreste venissero approfonditi!

  • PRINCIPIO INDENNITARIO E PRINCIPIO RISARCITORIO: NON SONO LA STESSA COSA

    Nella gestione delle pratiche di sinistro ci capita frequentemente di dover chiarire all’assicurato che le spese legali non sono comprese nella polizza di rc professionale in quanto la polizza di rc professionale ha carattere risarcitorio e non indennitario.

    Che cosa significa?

    In base al principio RISARCITORIO le garanzie della polizza di rc professionale sono attivabili solo se l’Assicurato, nell’esercizio della propria attività professionale, ha cagionato un danno a un terzo.

    Come da oggetto di polizza, infatti, gli Assicuratori, dietro pagamento del premio convenuto, si impegnano a tenere indenne l’assicurato di quanto quest’ultimo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio della professione coperta dalla polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta all’Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di copertura.

    Tali richieste di risarcimento, inoltre, devono essere originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’Assicurato o da un soggetto di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile (ad esempio un collaboratore).

    Quindi, presupposti dall’operatività delle garanzie della polizze di rc professionale sono:

    • l’errore commesso dall’Assicurato nell’esercizio della propria professione;
    • il danno subito dal soggetto terzo che richiede il risarcimento (il danno deve essere provato tanto nella sua effettiva sussistenza quanto nel suo preciso ammontare)
    • il nesso eziologico tra l’errore commesso dall’Assicurato e il danno (nel senso che il danno lamentato dal reclamante deve essere conseguenza diretta dell’errore dell’Assicurato).

    In definitiva l’Assicurato deve aver involontariamente commesso un fatto illecito, ossia un fatto che ha cagionato ad altri un danno ingiusto e che, per tale motivo, deve essere risarcito (v. art 2043 c.c.).

    Sul principio INDENNITARIO si basa invece la polizza di tutela legale: in tal caso l’Assicurato denuncia il sinistro richiedendo il rimborso delle spese legali (le spese assicurate sono quelle per l’intervento di un legale, per la consulenza tecnica d’ufficio o per l’intervento di un perito o di un consulente di parte, le spese di giustizia in sede penale e le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali).

    La polizza di tutela legale può fornire copertura:

    • In ambito penale nel caso in cui l’Assicurato sia sottoposto a un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione.
    • In ambito penale per l’ipotesi in cui l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché sia prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
    • In ambito civile per le azioni stragiudiziali e giudiziali volte ad ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza di un fatto illecito commesso da un terzo.
    • In ambito civile per la difesa dell’Assicurato in occasione di richieste di risarcimento provenienti da terzi per fatto illecito dell’Assicurato commesso nell’esercizio della professione.

    Vediamo degli esempi concreti.

    • L’Assicurato è un avvocato che ha ricevuto un invito a partecipare alla mediazione da parte dell’ex assistito, il quale, deluso dall’esito del procedimento giudiziale, gli richiede il risarcimento del danno quantificandolo nella somma che si aspettava gli venisse riconosciuta giudizialmente. L’Assicurato denuncia dunque il sinistro e chiede alla Compagnia di manlevarlo e di farsi carico delle spese legali.

    All’esito dell’istruttoria emerge però che nessun errore è stato commesso dall’Assicurato, che ha operato diligentemente per far conseguire al cliente un risultato positivo (l’accoglimento della domanda giudiziale) che, tuttavia, non è stato conseguito per motivi diversi (il giudice, pronunciandosi nel merito, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per accogliere la domanda).

    In mancanza dell’errore, il danno lamentato non può dirsi cagionato dall’Assicurato.

    Ulteriore conseguenza è che le spese legali rimangono a carico dell’Assicurato in quanto l’operatività del quarto di massimale per le spese di resistenza non è una garanzia automatica della rc professionale, ma è sempre subordinata alla sussistenza di tutti i requisiti necessari per giungere alla liquidazione del danno.

    • L’Assicurato è un architetto a cui è stato notificato un atto di citazione per i danni derivanti dall’omesso controllo che, in qualità di direttore dei lavori, avrebbe dovuto effettuare.

    L’Assicurato ha stipulato una polizza di tutela legale, quindi in via di principio, applicandosi il principio indennitario, le spese di lite possono essere rimborsate. Anche la polizza di tutela legale, tuttavia, prevede dei requisiti di operatività. In particolare la polizza di tutela legale, che non prevede alcuna retroattività, riguarda solo i casi assicurativi che insorgono durante il periodo di copertura e che si manifestino e siano denunciati alla Compagnia durante il periodo di copertura in corso o nei sei mesi successivi (o nel maggior periodo previsto in scheda di copertura). Quindi se il caso assicurativo è insorto su una polizza che è scaduta da più di sei mesi le garanzie di polizza non saranno attivabili.

    Principio risarcitorio e indennitario non sono quindi sinonimi, ma bisogna ricordarsi che anche le garanzie della polizza di tutela legale non sono automatiche!