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  • ERRARE È UMANO. PERSEVERARE È DIABOLICO

    In molti hanno chiesto chiarimenti in merito ai cosiddetti “sinistri in serie” ed oggi pertanto parliamo proprio di questo argomento.

    Anzitutto, occorre precisare che recentemente il testo delle nostre polizze è stato modificato in merito a questo argomento. Le Compagnie con le quali collaboriamo hanno ritenuto, infatti, di aggiornare la fattispecie in ragione delle modifiche normative sopraggiunte e dell’evolversi della società, del mercato oltre che della tipologia di questa fattispecie di sinistri.

    Fino a poco tempo fa, per “sinistri in serie”, si faceva riferimento a quell’atto che ripetuto più volte, producesse eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento. Il testo di polizza escludeva espressamente ed inequivocabilmente la copertura di tale tipologia di atti.

    I testi ultimi, rivisti ed aggiornati, definiscono invece come “sinistri in serie” gli eventi causati da condotte riconducibili ad errori materiali (come, ad esempio, il mancato aggiornamento dei sistemi informatici) che si ripetano meccanicamente nella redazione di documenti causando errori ad una pluralità di soggetti che successivamente vengano chiamati a risponderne. Sono considerati “sinistri in serie” gli eventi causati da condotte dell’assicurato nell’ambito della sua attività, ripetute nel corso degli anni e che si rivelino successivamente errate.

    In sostanza è stata elaborata una definizione più specifica e riconducibile all’errore materiale, è poi mutato il regime di copertura assicurativa: viene specificato che la polizza garantisce i “sinistri in serie” considerando gli stessi come eventi singolarmente a sé stanti applicando inoltre, per ogni sinistro rientrante nella casistica, uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00. Infine, la garanzia viene prestata nei limiti di 1/4 del limite di indennizzo indicato nel modulo /scheda di copertura e, in ogni caso, con il massimo di € 500.000,00 nei casi di limite di indennizzo superiore a € 2.000.000,00

    Evidenziate le differenze tra i due testi di polizza, possiamo richiamare un esempio tratto dal nostro portafoglio verificatosi sul contratto che escludeva espressamente i sinistri in serie ma comunque ancora attuale.

    Il sinistro riguarda un centro di elaborazione dati. Nel 2016 e nel 2017, su incarico del reclamante, l’Assicurato redige ed inoltra alla Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi. Per errore nella dichiarazione dei redditi inviata nel 2016, l’assicurato porta in deduzione delle somme che non dovevano essere poste in detrazione in quanto relative a spese non deducibili. Lo stesso errore viene ripetuto nella dichiarazione del 2017. A seguito di successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, al reclamante viene notificato un accertamento. Lo stesso viene impugnato e non potendo portare a sostegno della propria difesa la documentazione necessaria, in quanto l’assicurato non ha tenuto i documenti contrariamente a quanto dovesse fare, al reclamante vengono comminate delle sanzioni. Chiede quindi il risarcimento del danno all’assicurato e anticipa che la stessa problematica si presenterà anche per la dichiarazione del 2017.

    Trattandosi del precedente testo di polizza, Il sinistro denunciato è rientrato nella categoria “sinistri in serie” espressamente esclusi dalle garanzie assicurative sottoscritte: errore (atto – dichiarazione dei redditi errata) ripetuto più volte (errore nella dichiarazione dei redditi 2016 e stesso errore ripetuto nella dichiarazione dei redditi 2017).

    Diversamente secondo l’attuale testo di polizza, la fattispecie viene considerato come un errore si ripetuto più volte ma non nei confronti di una pluralità di soggetti ma nei confronti dello stesso soggetto e pertanto la disciplina specifica del “sinistro in serie” non verrebbe neppure applicata. 

    Come si dice in questi casi, comunque, meglio non commettere errori, figuriamoci in serie!

  • TU SEI ASSICURATO? IO SI PER FORTUNA MA SOLO PER LA MIA ATTIVITA’….NON PER LA TUA…

    Cosa succede se il professionista che diligentemente stipula, come da normativa, una polizza di Responsabilità civile professionale ma ha uno Studio insieme ad altri colleghi? Questi colleghi sono automaticamente assicurati con la polizza del singolo professionista? E cosa succede se il danno non l’ha provocato solo il singolo professionista assicurato? La premessa fondamentale è che ogni Compagnia assicurativa fornisce copertura solo al soggetto titolare del contratto assicurativo, assicurato dalla stessa e che ha pagato il relativo premio. Pertanto, in caso di Studio, ogni soggetto che ne fa parte è bene che abbia propria polizza di Responsabilità civile professionale oppure, se i singoli operano solo con la Partita Iva dello Studio, dovrà essere lo Studio a stipulare polizza di Responsabilità civile professionale per i suoi componenti.

    Ma nello specifico il sinistro come viene gestito? Facciamo un esempio.

    Il nostro assicurato Luigi è un tecnico, ha uno studio professionale insieme al fratello Paolo, solo Luigi ha però deciso di stipulare una polizza di Responsabilità civile professionale, entrambi operano infatti con loro Partita Iva personale ma anche con quella dello Studio. Paolo inoltre ha meno responsabilità di Luigi, gestisce meno clienti, e poi è più giovane e soprattutto più fresco di studi quindi è più difficile – pensano loro – che commetta un errore. Le ultime normative le conosce molto bene! Lo scorso anno Luigi e Paolo hanno assunto diversi nuovi incarichi come progettista e direttore lavori per la ristrutturazione di svariati immobili. Con questi bonus edilizi gli incarichi sono aumentati in modo esponenziale!

    Luigi, avendo maggiore esperienza, si è occupato in particolar modo della progettazione ma durante l’esecuzione di uno di questi progetti sono emerse delle problematiche: alcune misure non erano corrette e durante l’esecuzione dei lavori gli stessi si sono dovuti interrompere più volte per effettuare le misurazioni corrette e soprattutto si sono dovute effettuare numerose modifiche che hanno comportato per il committente delle spese aggiuntive.

    Ovviamente il committente non è stato contento, la spesa ulteriore non è stata elevata ma giustamente e con il caro vita in corso ha chiesto a Luigi, in qualità di progettista, e anche a Paolo, in qualità di direttore lavori (perché si sa in questi casi a più soggetti si chiede e più opportunità di risarcimento si hanno), di farsi carico di questo importo. Luigi ha subito fatto denuncia alla propria Compagnia assicurativa: apertura sinistro, raccolta dei documenti, esame della pratica da parte dell’Ufficio preposto e siamo arrivati velocemente alla liquidazione del danno.

    Ma il danno liquidato è pari al 100% dello stesso? La Compagnia assicurativa si è accollata anche la quota di danno risultata a carico di Paolo in base alla responsabilità propria del Direttore lavori anche se non era un suo assicurato? No perché la polizza è intestata a Luigi come singolo professionista e riguarda esclusivamente la sua attività personale, Paolo invece ha svolto l’attività per conto proprio, non è considerato soggetto assicurato dalla polizza di Luigi, non è un suo collaboratore né un suo dipendente, dividono uno studio ma ognuno in questo caso ha operato per conto proprio. Insomma tutto bene per Luigi ma Paolo ha capito che avere meno responsabilità ed essere più fresco di studi non basta nel suo lavoro.

  • LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA “A PRESCINDERE”

    Oggi vogliamo soffermarci su una prassi (purtroppo) abbastanza frequente: la chiamata in causa della Compagnia “a prescindere”.

    Troppo spesso la chiamata in causa dell’Assicuratore viene fatta sulla base del solo fatto che è stata sottoscritta una polizza; e quasi sempre, nella chiamata in causa, viene indicato soltanto il nome dell’Assicuratore e quasi mai un numero di polizza, una data di scadenza, e, soprattutto, i motivi per i quali debba essere ritenuta operante. “Ho una polizza? Chiamo in causa la Compagnia.”

    In alcuni casi, invece, succede l’opposto: “ho sottoscritto 12 polizze negli ultimi 12 anni? Per non sapere né leggere né scrivere nella chiamata in causa riporto tutti i numeri di contratto (anche se gli Assicuratori sono diversi) e vediamo che succede…

    Vediamo un primo esempio del primo caso:

    Sono un Geometra senza copertura assicurativa.
    A Maggio 2021 ho ricevuto una prima contestazione e diffida da un Cliente per presunti errori di progettazione alla quale ho risposto nell’immediato contestando gli addebiti.
    Ho poi ricevuto a Luglio 2021 una PEC con cui il Cliente mi contestava nuovamente i medesimi errori reiterando la richiesta di risarcimento danni. Non ho risposto perché non ho ritenuto di dover ribadire ulteriormente quanto già comunicato due mesi prima.
    Ad ottobre 2021 mi perviene una PEC con richiesta di invito alla mediazione alla quale ho ritenuto di non dover partecipare.
    In data 15/01/2022 mi viene notificato atto di citazione. Non pensavo che il Cliente sarebbe andato avanti fino a questo punto… E adesso che faccio? Posso stipulare una polizza assicurativa per farmi manlevare dalla Compagnia nel giudizio al quale sarò sottoposto? Ok, proviamoci…
    Compilo e sottoscrivo quindi, il giorno successivo, 16/01/2022, un modulo di proposta per richiedere una quotazione alla Compagnia.
    Pervenutomi il preventivo, accettato lo stesso, ho chiesto emissione della polizza con decorrenza 18/01/2022 ed ho poi fatto il bonifico per il pagamento del premio in data 22/01/2022.
    Perfetto, dovrei essere tranquillo.
    Vado dal mio legale di fiducia e chiedo di essere da Lui difeso nel giudizio.
    Visionata la citazione, una delle prime domande che mi pone è: “Hai una copertura assicurativa?”
    E io rispondo: “Certo, sono assicurato con la Compagnia XXX…”
    E lui ribatte: “Ottimo, chiediamo subito un rinvio dell’udienza per la chiamata in giudizio del terzo, così se dovessi essere ritenuto responsabile sarà poi richiesto alla Compagnia di tenerti indenne da quanto eventualmente sarai condannato a pagare.”
    Così si procede con la chiamata in causa della Compagnia.
    Il Giudice, sulla base dell’esistenza di una polizza, autorizza la chiamata in causa della Compagnia XXX.

    La Compagnia XXX, quindi, viene a conoscenza del sinistro, per la prima volta, con tale notifica.
    Esaminato l’atto di citazione si evince che il sinistro non è coperto in quanto, appunto, l’Assicurato ha ricevuto le richieste di risarcimento e lo stesso atto di citazione precedentemente alla decorrenza e all’effetto della polizza.

    La polizza assicurativa è un contratto aleatorio nel quale l’entità e l’esistenza della prestazione è collegata ad un elemento non sicuro, appunto un “rischio”. A fronte di un pagamento del premio la Compagnia si assume il rischio di dover pagare un eventuale sinistro.
    Se la polizza dovesse / potesse essere operante, nel caso di specie (prima ho il sinistro e poi stipulo la polizza), non ci sarebbe alcun rischio ma una vera e propria certezza…!
    Quindi pagherei 100 (il premio) sapendo già di ottenere 1.000 (il sinistro di cui sono già a conoscenza).
    Oltretutto, nel questionario compilato, l’Assicurato ha risposto negativamente alle domande su eventuali richieste di risarcimento ricevute e/o circostanze di cui è a conoscenza (e, sempre negativamente, alla domanda se avesse mai avuto coperture assicurative prima di tale proposta).
    L’Assicurato era invece a conoscenza di tutte le pregresse contestazioni di Controparte con particolare riferimento all’atto di citazione notificato il giorno prima della compilazione del modulo di proposta per la copertura assicurativa e non aveva stipulato alcuna copertura assicurativa prima di allora.

    In questo caso la Compagnia non può che sollevare tutte le eccezioni del caso chiedendo quindi all’Assicurato la rinuncia alla chiamata in causa del terzo (la Compagnia stessa, appunto).
    Se non dovesse pervenire la rinuncia alla chiamata in causa, la Compagnia dovrà provvedere alla propria costituzione in giudizio esponendo le motivazioni della mancata copertura assicurativa e ci sono buone probabilità che il Giudice, giustamente, accolga la domanda della Compagnia e condanni l’Assicurato alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Compagnia per la propria difesa.

    Insomma, il punto è sempre lo stesso: Non serve a niente chiudere il recinto dopo che i buoi sono già scappati… Non possiamo sottoscrivere una polizza dopo che il sinistro si è verificato (senza nemmeno indicarlo nel modulo di proposta) e soprattutto pretendere che la stessa sia operante…

    E poi qualcuno ha ancora il coraggio di dire: “Le assicurazioni… tzs, non pagano mai…!”

  • La polizza di Rc professionale non è una polizza di tutela legale.

    Svolgo da anni l’attività di amministratore di condominio e sono sempre molto scrupoloso e attento nella gestione dei condomini che si affidano alla mia professionalità.
    Sono rimasto quindi del tutto sorpreso da quanto recentemente mi è accaduto.
    Uno degli stabili da me amministrati, il Condominio Fortunato, ha ricevuto un’intimazione di pagamento da parte della società che da anni si occupa della cura del giardino condominiale; tale società ha lamentato il mancato pagamento da parte del Condominio di alcuni servizi effettuati circa un anno fa.
    Possibile che mi fossero sfuggiti?
    Ho fatto gli opportuni controlli e ho verificato che avevo pagato le fatture contestate all’indirizzo iban che mi era stato espressamente indicato dal rappresentante legale della società.
    È dunque venuto fuori che la persona con cui ero solito relazionarmi non era più il rappresentante dell’impresa di giardinaggio.
    Era stato lui a chiedermi di provvedere al pagamento dei servizi di giardinaggio su un iban diverso da quello che sino a quel momento utilizzavo per i pagamenti!
    In ragione dei precedenti rapporti intercorsi non potuto nutrire alcun dubbio e mi sono fidato, convinto che il denaro finisse nel conto intestato alla società.
    Scoperto tutto ciò, ho dato subito mandato al mio legale di fiducia, che ha scritto una bella lettera indirizzata a colui che pensavo fosse il rappresentante della società chiedendo la restituzione di quanto indebitamente percepito e il pagamento un cospicuo risarcimento del danno morale che, in quanto professionista, ho patito.
    Ovviamente per la mia attività di amministratore sono coperto da polizza di Rc professionale.
    Mi sembrava di ricordare che nella polizza di rc professionale fossero comprese anche le spese legali nel limite del 25% del massimale di polizza.
    Ho quindi inviato alla Compagnia la denuncia di sinistro e ho chiesto di approvare la nomina del mio legale, allegando altresì la sua parcella in modo da ottenere il rimborso.
    A seguito dell’istruttoria la Compagnia mi ha tuttavia comunicato il diniego di copertura.
    Il motivo? Dalla documentazione che ho inviato non risulta alcun errore professionale da me commesso e, di conseguenza, non vi è alcun presupposto per ritenere operative le garanzie di polizza.
    Ma le spese legali che ho affrontato e che potrei ancora sostenere? Dall’ufficio sinistri mi hanno spiegato che la polizza di Rc professionale è ben diversa dalla polizza di tutela legale. Se quest’ultima opera sulla base del principio indennitario, il presupposto per ritenere operative la garanzie della polizza di Rc professionale consiste nella commissione da parte dell’Assicurato di un fatto illecito.
    Nelle condizioni della polizza di Rc professionale è sì previsto che gli Assicuratori assumano la gestione delle vertenze, ma tale gestione è pur sempre subordinata alla valutazione relativa all’operatività delle garanzie di polizza.
    Sembra dunque che, per questa volta, le spese legali dovrò pagarle io…

  • Ma quanto tempo è trascorso?

    Il rispetto delle tempistiche e dei termini conta molto anche nell’ambito della responsabilità professionale.
    La prescrizione è l’istituto giuridico che porta all’estinzione del diritto se non esercitato entro il termine previsto dalla legge. Il nostro ordinamento fissa vari termini di prescrizione a seconda del diritto che ne costituisce l’oggetto.
    L’istituto è stato concepito dal Legislatore per garantire il principio generale della certezza del diritto e dei rapporti giuridici. Chi infatti potrebbe avanzare pretese risarcitorie per fatti avvenuti in là nel tempo rispetto al verificarsi del fatto contestato? Oppure ancora chi potrebbe anche solo ricordarsi dei dettagli o anche produrre documenti ormai sicuramente andati dispersi se non addirittura cestinati?
    Nell’ambito della responsabilità civile professionale, si applicano questi principi e la prescrizione opera in modo differente per il danneggiato ed il danneggiante. Facciamo un esempio pratico.
    Nel 2018 un dentista ha ricevuto una richiesta danni da un paziente riguardante trattamenti medico-dentistici avvenuti nel lontano 2007.
    Dopo più di 10 anni (con molta calma!) il paziente si è ricordato di scrivere al suo ex dentista intimandogli il risarcimento per un intervento mal riuscito.
    Tra il fatto e la richiesta danni non vi è stata alcuna contestazione, lettera, messa in mora o qualunque atto interruttivo della prescrizione.
    Il diritto per il danneggiato al risarcimento da parte del professionista è ormai perso in quanto, in questo caso, opera una prescrizione ordinaria di tipo contrattuale.
    Spesso chi è vittima di errori professionali si dimentica che il rispetto dei termini e delle tempistiche è posto nel suo stesso interesse e ricordarsi, dopo più di 10 anni, di essere stato oggetto di un trattamento dentistico mal eseguito è di certo una grossa dimenticanza! O forse non si aveva un effettivo interesse al risarcimento!
    Quanto alla sorte del dentista che ha ricevuto nel 2018 la richiesta danni ed ha inoltrato la domanda di manleva alla Compagnia solo nel 2022 (a seguito della chiamata in mediazione del danneggiato), la risposta è stata tempestiva.
    “…Il sinistro non è coperto in quanto il diritto al risarcimento è prescritto.” In base infatti all’art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
    Anche in questo caso, ha operato la prescrizione, ma diversamente da quanto è accaduto per il danneggiato, si tratta della prescrizione ex. Art. 2952 che riguarda il diritto al risarcimento in ambito assicurativo. Il dentista assicurato avrebbe dovuto denunciare il sinistro subito nel 2018 e non dopo 3 anni!
    Altro motivo legato all’aspetto temporale, è rappresentato dal fatto che ormai le polizze di r.c.p. operano in regime di claims made ossia “a richiesta fatta”. Il sinistro viene “attivato” dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve durante il periodo di validità o di vigenza della polizza, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta.
    Diversamente le polizze in regime “Loss occurrence” prevedono che il sinistro si verifichi nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza.
    Se si mettono a confronto le due tipologie di polizza su un’ipotetica linea temporale la differenza è enorme.
    Questi sono esempi di quanto sia importante, sia per il danneggiato che per l’assicurato, l’osservanza dei termini di legge e contrattuali.

  • LA TERZIETA’ E LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE

    “Sono un commercialista, da anni ormai gestisco la contabilità dei miei clienti e, ovviamente, anche la mia personale. Io di me mi fido del resto. Sono preciso, puntuale, scrupoloso. In tanti anni di professione non mi è mai sfuggita una scadenza. Mi tengo aggiornato, e non solo per questa storia dei crediti che impone l’Ordine ma per mio scrupolo personale. La materia è complessa, sempre in evoluzione mica posso pensare di tenere la contabilità come 10 anni fa! Eppure…..eppure….anche io oggi mi rendo conto di aver commesso un errore. Eccolo: l’avviso di accertamento, la busta dell’Agenzia delle Entrate, tanto temuta eppure oggi è arrivata. E per fortuna che la contestazione riguarda la mia dichiarazione dei redditi e non quella di un cliente. Almeno non devo giustificarmi. Comunque ecco le sanzioni….Però aspetta: da anni pago la polizza di Responsabilità Civile Professionale, pago puntuale, senza problemi, non ho mai chiesto nulla….adesso è il turno della Compagnia di dare. Mica potrà sempre ricevere da me! Ecco qui, compilo il modulo di denuncia, invio via mail e adesso aspettiamo la risposta.”

    Ed ecco la risposta:

    l’Ufficio sinistri esamina la documentazione, in particolar modo l’avviso di accertamento e purtroppo l’unica risposta che può fornire è l’inoperatività delle garanzie assicurative sottoscritte. La polizza di Responsabilità Civile Professionale infatti ha tra i suoi presupposti la terzietà del soggetto che ha subito un danno a seguito del comportamento professionale del professionista assicurato. Un terzo, quindi un soggetto diverso, un soggetto altro rispetto all’assicurato, deve aver subito il danno e chiedere al professionista il risarcimento dello stesso. Nel caso sopra illustrato invece il danno è personale, diretto dell’assicurato. La sanzione imposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’errata dichiarazione dei redditi che il professionista assicurato ha effettuato in questo caso a sé stesso, è una sanzione personale che ha uno scopo ben preciso: “insegnare” al soggetto sanzionato a non commettere nuovamente l’errore per evitare una nuova sanzione. Se le sanzioni dirette a sé stessi potessero essere oggetto di specifica copertura assicurativa verrebbe meno la finalità che l’ordinamento giuridico intende raggiungere.