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  • GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI – ALCUNI ESEMPI

    Con il post di oggi vogliamo dare esempi pratici in relazione ad un argomento trattato nella nostra ultima Newsletter: I sinistri di Rc professionale degli intermediari assicurativi.

    Chi sono gli Intermediari Assicurativi? Sono quei soggetti iscritti alle apposite Sezioni del Registro IVASS (RUI) autorizzati a svolgere l’attività di distribuzione assicurativa. Le figure a noi maggiormente note, e quelle che ci interessano direttamente ai fini di questo post, sono gli Agenti – iscritti alla lettera A – e i Broker – iscritti alla lettera B. Che cosa distingue queste due figure? Potremmo dire in modo semplicistico che il broker assicurativo non rappresenta una Compagnia di assicurazione in particolare, ma lavora in modo indipendente, rappresenta il cliente/assicurato, il suo compito è quello di consigliare al cliente la Compagnia assicurativa migliore per le sue esigenze. L’agente assicurativo invece agisce in nome e per conto della Compagnia nello specifico e “rappresenta” la stessa.

    Fatta questa premessa, di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    1. L’assicurato è un Broker. Un suo cliente stipula una polizza Rc + furto e incendio per il suo tramite. La richiesta è di avere una polizza completa che lo possa tutelare a 360° per la moto che ha acquistato. Dopo qualche tempo il cliente, mentre si trova sulla moto, viene rapinato e la moto rubata, viene fatta denuncia alla polizia e poi al Broker viene chiesto di procedere ad avviare le pratiche per il sinistro con la Compagnia assicurativa. A seguito della denuncia la Compagnia risponde che il sinistro non è coperto dalle garanzie di polizza in quanto la polizza copre sì il furto del veicolo ma non la rapina che è la fattispecie verificatasi. A questo punto il cliente chiede il risarcimento del danno al nostro assicurato.

    2. L’assicurato è un Agente assicurativo. Nel periodo 2017-2019 per la Compagnia mandante, oggi reclamante, emette una serie di contratti di durata pluriennale a premi ricorrenti annuali. Per questi contratti l’assicurato percepisce delle provvigioni di acquisto e la Compagnia anticipa le provvigioni di incasso degli anni successivi. Nel corso del 2019 molti di questi contratti non vengono pagati dagli assicurati e la Compagnia procede allo storno delle provvigioni anticipate chiedendone la restituzione all’assicurato. L’assicurato non le restituisce, ad un certo punto sparisce e la Compagnia si rivolge alla Compagnia Assicurativa dell’ Agente assicurativo per ottenere il risarcimento del danno subito.

    3. L’assicurato è un Broker. Nell’occuparsi della gestione dei sinistri auto per una Società specialistica del settore, riceve un atto di quietanza per la liquidazione di un sinistro. Deve procedere al pagamento entro 120 giorni. Allo scadere del termine, non pervenendo il bonifico dell’importo concordato, il beneficiario dello stesso scrive alla Società specialistica e al Broker sollecitando il pagamento. Non ricevendo ancora nulla, il beneficiario procede con decreto ingiuntivo nei confronti del Broker. Non ottenendo il pagamento neppure dopo l’emissione del decreto ingiuntivo il beneficiario si rivolge a CONSAP.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:
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  • Quale tipologia di danno è risarcibile ai sensi di polizza di RCP?

    La polizza di responsabilità civile professionale si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite pecuniarie involontariamente causate a terzi nell’esercizio della professione descritta in polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO.

    Sul punto, il contratto di assicurazione contiene una specifica definizione di PERDITA, ossia:

    a) danni patrimoniali che l’ASSICURATO, quale civilmente responsabile, sia tenuto a corrispondere a un TERZO a seguito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, e derivanti da sentenze o transazioni concluse con il previo consenso scritto degli ASSICURATORI;

    b) le spese legali sostenute da un TERZO che abbia presentato la RICHIESTA DI RISARCIMENTO e che l’assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;

    c) i COSTI E SPESE sostenuti dall’assicurato con il previo consenso scritto degli assicuratori nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa a una richiesta di risarcimento contro l’assicurato per responsabilità civile.

    Solo qualora si verifichi una delle ipotesi sopra richiamate e previste nella polizza, l’assicurato è legittimato a richiedere alla Compagnia di essere garantito in relazione alle richieste risarcitorie derivanti da errore professionale.

    Non tutte le tipologie di danno pertanto sono risarcibili.

    Il danno anzitutto deve consistere in una perdita di natura patrimoniale. La nozione di patrimonialità si ricollega al cosiddetto “danno patrimoniale” consistente nella lesione di un interesse patrimoniale in termini di diminuzione del patrimonio (c.d. “danno emergente”), ma non nei termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d. “lucro cessante”).

    Tale esclusione si fonda sul seguente motivo: il lucro cessante risulta spesso indeterminato e non provato ed infatti la polizza non copre i cosiddetti “Danni Consequenziali” ossia i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell’assicurato ma quelli delle perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto).

    Facendo riferimento al nostro Portafoglio Sinistri, sono pervenute le più disparate e disperate richieste di risarcimento del danno: danni morali (nelle più svariate sfaccettature), danni da violazione della dignità, della onorabilità e/o della reputazione, danni da lesione della privacy, danni biologici non provati o esorbitanti, danni da perdita affettiva, danni psicologici, danni da ingiusta detenzione e via dicendo…

    È chiaro che ai sensi di polizza, queste tipologie di danno non siano risarcibili.

    Come detto, la richiesta risarcitoria deve avere alla base una concreta perdita patrimoniale e pecuniaria. Si aggiunga inoltre che il danno deve essere sempre ben documentato e comprovato.

    Non è quindi sufficiente chiedere un risarcimento in via equitativa ma occorre che la richiesta sia supportata da idonea documentazione come ad esempio fatture, perizie, verbali di accertamento, pareri medico-legali ecc…

    In conclusione, premessa la sussistenza anche di tutti altri presupposti di risarcibilità tipici della responsabilità professionale, il danno è liquidabile solo quando consiste in una perdita patrimoniale e pecuniaria oggettiva, determinata e comprovata.

  • LA RESTITUZIONE DEI COMPENSI E LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE

    Spesso quando riceviamo le richieste di risarcimento pervenute agli assicurati rileviamo che nelle varie voci di danno indicate compare anche la voce “Restituzione compensi corrisposti per lo svolgimento dell’attività professionale” ovvero l’attività che ha portato alla richiesta risarcitoria.

    E’ giusto che il professionista che ha sbagliato l’attività restituisca quanto dallo stesso percepito al proprio cliente? E la polizza di Responsabilità Civile Professionale come si comporta rispetto a questa richiesta? Con questo post cercheremo di fornire una risposta almeno a questa seconda domanda.

    Per quanto riguarda la prima domanda sono ormai numerosi i casi visionati dalle Corte Giudiziarie, di seguito possiamo riportare alcuni esempi:
    L’inadempimento professionale dell’avvocato, che abbia cagionato la perdita del diritto del suo assistito, rende inutile l’attività difensiva sino ad allora svolta; il suddetto inadempimento, infatti, si qualifica come totale e la prestazione effettuata risulta improduttiva di effetti in favore del cliente; per questa ragione non gli è dovuto alcun compenso. Corte di Cassazione ordinanza del 5 ottobre 2018 n. 24519.

    L’errore inescusabile dell’avvocato fa venire meno il suo diritto al compenso con l’obbligo di restituzione dell’acconto già percepito (Cass., Sez. III, Ord., 22 novembre 2018, n. 30169)

    Se un tecnico professionista, all’interno del progetto, non prevede il rispetto delle distanze legali, compie un grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto. Il Tribunale di Pisa con la Sentenza n. 1501 del 30 novembre 2022 ha condannato un professionista al risarcimento dei danni con la restituzione dei compensi già ricevuti.”

    Per quanto riguarda la seconda domanda, che ci riguarda direttamente, possiamo invece affermare con certezza che la restituzione dei compensi professionali percepiti per lo svolgimento dell’attività che ha generato la richiesta di risarcimento NON è oggetto di copertura.

    Qual è la ratio di questa esclusione? La polizza di RC Professionale presta copertura per i danni che il professionista assicurato arreca a soggetti terzi nello svolgimento della propria attività professionale. I soggetti terzi sono genericamente identificati come qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Considerando che per danno – ovvero il sinistro – deve intendersi il pregiudizio economico conseguente all’attività professionale errata od omessa da parte del professionista assicurato, la parte di “danno” sanata con la restituzione del compenso professionale da parte del professionista si trasferisce in capo all’assicurato stesso che non è terzo ai sensi della polizza di RC Professionale. Da segnalare inoltre che se la polizza di RC Professionale rimborsasse il compenso professionale si creerebbe la fattispecie dell’ingiustificato arricchimento o arricchimento senza causa per il professionista stesso.

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  • AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA – ALCUNI ESEMPI

    Con il post di oggi vogliamo rispondere a richieste, pervenute negli ultimi giorni dai lettori, di avere esempi concreti in relazione alle polizze di RC Professionale degli Agenti in Attività Finanziaria.

    Premessa: come si evince dal sito OAM (https://www.organismo-am.it/) è Agente In Attività Finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica. Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128-quater, comma 1, del TUB).
    Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. I contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell’Agente sono quelli relativi alla attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma per la cui individuazione si rimanda all’art. 3 del D.M. 17/2/2009, n. 29.

    Per quanto di competenza, tra i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività vi è anche:
    • È necessaria altresì, quale condizione di efficacia dell’iscrizione, la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’Agente risponde a norma di legge.

    Di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    1. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, segnala di essere stato informato che un cliente, per il quale aveva intermediato un contratto di Cessione del Quinto, ha segnalato di essere stato truffato in quanto, seguito ricevimento di comunicazione relativa al contratto stesso, ha verificato che la firma presente sul contratto non è la sua ed è stata contraffatta. Interpellato in merito all’accaduto l’Assicurato comunica che il soggetto che si era presentato per la stipula del contratto di Cessione del Quinto ha presentato documenti che coincidevano con il cliente truffato e pertanto non si è potuto accorgere dello scambio di persona. Nel caso di specie alcun errore professionale viene contestato all’assicurato che risulta anch’esso vittima della truffa perpetrata. Non vi sono i requisiti per l’attivazione della polizza di RC Professionale acquistata.
    2. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, riceve richiesta di risarcimento da parte di un cliente per il quale si era occupato di ricercare Ente abilitato al rilascio di una garanzia fideiussoria necessaria al cliente. La fidejussione viene rilasciata ma in sede di escussione della garanzia emerge che l’Ente che ha rilasciato la fideiussione non era abilitato all’attività. Nel caso di specie nasce il problema di capire se l’assicurato poteva/doveva essere informato della mancanza di autorizzazione per l’Ente interpellato e di conseguenza se la polizza di RC Professionale acquistata possa intervenire o meno nel risarcimento del danno richiesto dal terzo.
    3. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, riceve incarico di intermediario un contratto di finanziamento, nel raccogliere e predisporre la documentazione necessaria commette un errore e il cliente perde il finanziamento che preventivamente era stato erogato. Nel caso di specie, potenzialmente risarcibile a termini di polizza in relazione all’attività professionale svolta, vanno effettuate le ulteriori valutazioni relative agli aspetti temporali contenuti nelle condizioni contrattuali: retroattività, termini di denuncia, avvenuta conoscenza dell’errore…..
    4. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, denuncia richiesta di restituzione da parte della propria mandate di provvigioni percepite ma non spettanti in quanto derivanti da errato calcolo. Nel caso di specie non ci sono i presupposti per l’attivazione delle garanzie di polizza di RC Professionale che non presta copertura in caso di richiesta di restituzione di compensi, verrebbe a mancare la terzietà del soggetto danneggiato che si qualificherebbe come lo stesso Assicurato.
    Speriamo con il post odierno di aver risposto alle domande dei lettori. Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

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  • CYBER SINISTRI: LA NUOVA FRONTIERA DELLA RICHIESTA DANNI

    Sempre più spesso vengono denunciati sinistri relativi ad errori relativi a truffe on line, malfunzionamento dei computer, dei sistemi informatici, delle chiavette e dei sistemi tecnologici di ogni tipologia e sorta. È evidente che essendo ormai la nostra vita lavorativa basata sull’utilizzo della tecnologia, mutano anche gli errori professionali segnalati.

    Facendo riferimento ad alcuni casi pratici tratti dal nostro portafoglio sinistri, sono state avanzate molte richieste danni relative a truffe telematiche. Si tratta di attività fraudolente rientranti nel cosiddetto “phishing” ossia nel furto di dati sensibili. Le casistiche sono le più disparate come ad esempio la sostituzione dell’IBAN nella corrispondenza tra professionista e controparte nell’ambito di una transazione da perfezionare oppure il furto di identità nella richiesta di erogazione di un finanziamento. Tutto questo per quanto concerne le truffe telematiche.

    Altra casistica, sempre legata a questo argomento, riguarda il malfunzionamento dei sistemi informatici. Cosa succede se sorge un problema, ad esempio, di trasmissione o di archiviazione di documenti e dei dati?

    Le polizze di responsabilità civile professionale non coprono le cosiddette “perdite cyber” ossia la perdita, danno, responsabilità, spesa, multe o sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato dall’ uso o funzionamento di qualunque sistema informatico o rete di computer; riduzione o perdita della capacità di utilizzare od operare su qualsiasi sistema informatico, sistemi di computer collegati; accesso, elaborazione, trasmissione, archiviazione o utilizzo di qualsiasi dato; incapacità di accedere, elaborare, trasmettere, archiviare o utilizzare qualsiasi dato; qualsiasi minaccia o truffa; qualsiasi errore, omissione o incidente relativo a qualsiasi sistema informatico,  sistemi di computer collegati.

    Le polizze precisano che per “sistema informatico” si intende qualsiasi computer, hardware, software, applicazione, processo, codice, programma, information technology, sistema di comunicazione o dispositivo elettronico di proprietà o utilizzato dall’assicurato o da altri. Sono inclusi nell’elenco qualsiasi sistema simile e qualsiasi dispositivo o sistema di archiviazione, gestione o archiviazione dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associate. Per rete di computer si indica inoltre un gruppo di sistemi informatici e altri dispositivi elettronici o strutture di rete collegati tramite una forma di tecnologia di comunicazione, compresi Internet, Intranet e reti private virtuali (VPN), che consentono ai dispositivi informatici collegati in rete lo scambio di dati.

    I nuovi contratti prevedono tra le esclusioni i casi in cui le richieste di risarcimento derivino da atti dolosi posti in essere dall’assicurato, circostanze note: atti, fatti o eventi conosciuti dall’assicurato, al momento della sottoscrizione della polizza, “Computer e Virus” ossia virus nei computer o derivanti da sufficienti od insufficienti misure cautelative riguardanti accessi non autorizzati all’uso di sistemi/programmi elettronici e qualsiasi perdita informatica/perdita cyber.

    Come può tutelarsi quindi l’Assicurato?

    Anzitutto, deve attivare tutti quegli strumenti e misure cautelative volte a scoraggiare i truffatori, resistere ai virus e prevenire le minacce del web.

    Inoltre, il cliente deve avere sempre l’accortezza di verificare preventivamente i mittenti delle comunicazioni che riceve.

    In presenza di errore o malfunzionamento di qualunque sistema informatico, invece, nel 90% dei casi i dispositivi informatici segnalano tutte anomalie che possono verificarsi. È buona regola attivarsi immediatamente per risolvere l’errore chiedendo assistenza e non far trascorre troppo tempo in quanto il problema di certo tenderà ad ingigantirsi e a ripalesarsi.

    La UIA mette a disposizione il prodotto assicurativo “POLIZZA CYBER RISK MULTIRISCHIO RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI DIRETTI”. La polizza opera in copertura per la responsabilità civile cyber, per la copertura danni propri e per spese in caso di danni informatici. Le garanzie del contratto di assicurazione sono operanti per gli eventi cyber verificatisi o derivanti da atti illeciti commessi a partire dalla data di decorrenza del contratto, scoperti per la prima volta e denunciati all’Assicuratore durante il periodo di assicurazione in corso. Le estensioni sempre operati sono quelle relative a privacy e responsabilità derivante dai media, riservatezza dei dati, spese di recupero dati, spese in caso di incidente IT (informatico) e sicurezza della rete.

    Da ultimo si precisa, per dovere di chiarezza, che la polizza CYBER RISK si differenzia dal prodotto RC Professionale – Software House che invece assicura il singolo libero professionista e/o tutto lo staff e i collaboratori dello stesso coprendo le perdite di cui l’assicurato potrebbe essere ritenuto civilmente responsabile a titolo di risarcimento, i costi e le spese giudiziali, le infrazione di obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati e le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione. Le attività coperte sono tutte quelle possibili nell’ambito della progettazione aggiornamento adattamento di programmi software.

    La differenza tra polizza CYBER RISK MULTIRISCHIO RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI DIRETTI e polizza RC Professionale – Software House consiste nel fatto che la prima copre i danni diretti mentre la seconda copre i danni a terzi.

  • RITI ALTERNATIVI E CONSEGUENZE

    Oggi parliamo dei “Riti Alternativi” in relazione all’operatività della polizza di responsabilità civile professionale.

    La domanda che spesso gli assicurati pongono è la seguente: “In caso di richiesta di risarcimento derivante da un errore professionale, l’assicurazione presta copertura anche quando, in un procedimento penale, si sia chiesto un giudizio con rito alternativo come il patteggiamo o il giudizio abbreviato?”

    Le polizze “parlano” chiaro precisando che, per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai RITI ALTERNATIVI normati nel codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447), sono escluse le richieste di risarcimento danni conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato.

    Anzitutto cosa sono i riti alternativi? Sono procedimenti penali speciali, presenti nell’ordinamento giuridico italiano, disciplinati dal codice di procedura penale e che sono concepiti allo scopo di garantire un giudizio più veloce attraverso l’omissione dell’udienza preliminare, della fase dibattimentale o di entrambi.

    Il codice disciplina il patteggiamento, il giudizio abbreviato, il giudizio immeditato, il giudizio per direttissima ed il procedimento per decreto.

    Ai fini della verifica dell’operatività o meno della polizza di R.C.P. ci soffermiamo sulla disamina del patteggiamento e del giudizio abbreviato che possono essere attivati su richiesta fatta direttamente dall’imputato.

    Quanto al patteggiamento, uno dei vantaggi che deriva dalla scelta di questo rito è quello di impedire al danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere il risarcimento dei danni subìti e derivanti dal reato commesso. Infatti, il patteggiamento esclude che il danneggiato possa esercitare, o proseguire, nel processo penale l’azione civile per ottenere il risarcimento del danno. La parte offesa che intenda quindi rivendicare il risarcimento del danno subìto in conseguenza del reato compiuto dall’imputato dovrà incardinare una causa autonoma davanti però al giudice civile (azione civile).

    In merito invece al giudizio abbreviato, l’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale prevede che se l’imputato, per ottenere uno sconto di pena, chiede il rito abbreviato (un giudizio allo stato degli atti e senza dibattimento), il giudice deve disporre l’esclusione del responsabile civile, cioè del soggetto tenuto a risarcire il danno da reato ossia l’assicurazione. La vittima potrà chiedere i danni in separata sede: in base ad un altro articolo (88, comma 2°, codice procedura penale) infatti, l’esclusione del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione risarcitoria.

    La ratio della norma risiede nel fatto che la presenza del responsabile civile appare incompatibile con il rito abbreviato, in considerazione dell’esigenza di «non gravare il giudizio stesso, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerità, della presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione è incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale».

    Si aggiunga, infine, che alla base dei riti alternativi esaminati vi è un accordo tra imputato e accusa con evidente volontà da parte del primo di soggiacere ad una pena ed alle relative conseguenze. Tra gli effetti dell’accordo è bene ricordare che l’assicurato non potrà essere manlevato dall’assicurazione in quanto lo stesso ha ammesso volontariamente la propria responsabilità o ha scelto una forma di giudizio che, nei fatti, esclude l’intervento dell’assicurazione.

  • PO E POMED. ECCO LA DIFFERENZA!

    Oggi parliamo della differenza tra RC PATRIMONIALE (PO) e RC PATRIMONIALE MEDICA (POMED)

    La prima tipologia di contratto copre la colpa grave davanti all’erario dei dipendenti pubblici in generale mentre la seconda tipologia di contratto copre la colpa grave davanti all’erario esclusivamente del medico ospedaliero.

    Questa differenza emerge visibilmente quando l’assicurato sia un medico inserito all’interno del personale amministrativo di un ospedale oppure di una clinica facente capo al sistema sanitario pubblico.

    Infatti la RC PATRIMONIALE, ossia la cosiddetta PO, esclude espressamente le attività medico sanitarie in quanto si tratta di contratto che offre copertura per “la RESPONSABILITA’ CIVILE e professionale per PERDITE PATRIMONIALI cagionate a TERZI derivanti da RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ed AMMINISTRATIVA – CONTABILE, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con colpa grave nell’esercizio delle proprie funzioni, compresa l’attività di gestione di valori e di beni appartenenti alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari”

    Diversamente, la polizza per la colpa grave davanti all’erario del medico ospedaliero, ossia la cosiddetta PO MED, è riferita a “tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’assicurato nella sua qualità di medico che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e, prevalentemente, alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica espressamente indicata nella scheda di copertura, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norne e ai regolamenti vigenti”

    Per comprendere al meglio le differenze riportiamo di seguito due esempi tratti dal nostro “portafoglio sinistri”:

    Un assicurato è un dipendente dell’Azienda Ospedaliera querelante. La polizza acquistata (PO) prevede la copertura per l’attività di Direttore dell’Area Previdenza con specifica esclusione della copertura per l’eventuale attività medica svolta. L’assicurato riferisce alla Compagnia di aver ricevuto dall’ospedale querelante una comunicazione con la quale l’ente stesso si riserva il diritto di rivalersi ai sensi della Legge Gelli nel caso in cui la responsabilità dell’ospedale querelante o dei suoi medici venga riconosciuta nel procedimento giudiziario avviato dagli eredi di un paziente deceduto in seguito a complicanze da intervento chirurgico. Qualora infatti l’assicurato risultasse coinvolto come componente dell’equipe medica che ha operato il paziente deceduto, l’infortunio non sarebbe coperto in quanto la polizza acquistata prevede l’espressa esclusione dell’attività medica svolta dall’assicurato.

    Completamente diverso è invece il caso dell’assicurato dirigente medico che ha acquistato una polizza per la “tutela del medico ospedaliero da colpa grave avanti all’erario”.  L’assicurato ha ricevuto una richiesta danni da un paziente per un presento errore medico. In questo caso però, previo accertamento dei fatti e della responsabilità nonché dell’effettività del danno, la polizza è operante per l’attività medica.

    In sede di assunzione del rischio, è pertanto fondamentale che l’assicurato descriva correttamente l’attività che effettivamente svolge e presso quale ente nonché la propria specifica esigenza assicurativa per essere indirizzato verso una copertura piuttosto che verso l’altra.

    Ricordiamo infatti che il questionario è lo specchio della polizza che verrà emessa e che presterà copertura in caso di sinistro.

  • E se per una volta fosse colpa del danneggiato?

    Ho scampato le prime ondate del Covid, poi nella primavera del 2021 quello che pensavo fosse un semplice raffreddore si è rivelato essere il Virus del momento…. Tampone positivo, fatto regolarmente in farmacia, per fortuna non avevo grandi sintomi e pensavo di fare solo il minimo dei giorni di isolamento. Poi primo tampone di controllo positivo e pure il secondo! Dopo 10 giorni mi sono stufato di stare in casa, era una bella giornata, ho deciso di fare un giro in bicicletta. Sono passato vicino ad un cantiere, con questo superbonus ogni tre palazzi due hanno le impalcature! Ad un certo punto mi sono distratto, ma giusto un attimo eh! E poi mi sono trovato steso a terra, circondato da persone che mi chiedevano come stavo, poi l’ambulanza, l’ospedale, i medici, tutto il cinema completo insomma! Risultato una lussazione alla spalla…. Eh ci mancava anche questa oltre al Covid!

    Dopo qualche giorno vengo contattato da un Avvocato perché sembra che posso chiedere il risarcimento del danno: la bicicletta rotta, la spalla lussata, i medicinali, lo spavento e non so che altro. Sembra che sia caduto a causa di una rete di recinzione del cantiere che non era montata bene, ci sono passato vicino con la bicicletta, la ruota ha fatto contatto….non mi ricordo neppure bene come è andata…. Comunque decido che ci provo, io non ho nulla da perdere in fondo.

    L’avvocato raccoglie la documentazione medica disponibile, faccio un resoconto dei fatti come me li ricordo, l’avvocato mi fa leggere le lettere contenenti le richieste di risarcimento, le mandiamo al Committente dei lavori, alla Ditta esecutrice, al Direttore lavori, al Responsabile della sicurezza in cantiere. Quanta gente! L’avvocato poi mi chiarisce che tutti queste persone avranno dietro le rispettive Compagnie assicuratrici quindi probabilmente verrò anche convocato per andare a visita medico legale. Va bene, ci mancherebbe altro!

    Dopo qualche mese l’avvocato mi contatta e mi comunica che le Compagnie assicurative hanno risposto picche alle mie richieste risarcitorie. Motivazione? Perché quando sono uscito ero positivo al Covid!!!! Ma seriamente????? Si! Ho violato la quarantena imposta dalla normativa vigente….

    Le Compagnie assicurative hanno messo ben in chiaro che avendo violato la normativa mi sono assunto tutti i rischi derivanti dalle possibili conseguenze, che il mio infortunio è stato proprio una di queste conseguenze e che se non fossi uscito, in osservanza alla normativa, non sarebbe accaduto. Insomma nessuna responsabilità per i loro assicurati e siccome deve esserci una responsabilità di questi soggetti per attivare le coperture di polizza nel mio caso non possono farci nulla.

    Va beh, la lussazione almeno era alla spalla sinistra e io non sono mancino!

  • Procedimento penale e polizza di Tutela Legale

    Oggi parliamo della polizza di Tutela Legale in rapporto al procedimento penale. Quando le garanzie di polizza sono attivabili? Quando invece non sono attivabili? Innanzitutto occorre ricordare i fondamenti per l’attivazione della polizza di Tutela Legale:

    Definizione di CASO ASSICURATIVO: “la violazione della legge commessa per la prima volta durante il Periodo di Copertura” La garanzia prestata dalla polizza riguarda solo i Casi Assicurativi che insorgono durante il Periodo di Copertura e che si manifestino e siano denunciati alla Società durante il Periodo di copertura in corso o nei 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del Periodo di Copertura, fermo restando il disposto di cui all’Articolo 1915 del Codice Civile. In caso dipiù Casi Assicurativi collegati tra loro da un vincolo di continuità o funzionalità, per determinare il momento d’insorgenza si fa riferimento alla data del primo Caso Assicurativo.

    Presupposti per l’attivazione delle garanzie di polizza previste per la Tutela Legale sono i seguenti:

    a)    Tutela Legale dell’Assicurato nel caso in cui questi sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione.

    b)    Tutela Legale dell’Assicurato nel caso in cui questi sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso.

    c)  Tutela Legale dell’Assicurato per le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subito per fatto illecito di terzi.

    d)   Tutela Legale dell’Assicurato per la difesa in sede civile contro le richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di RC con le seguenti modalità: in caso di intervento dell’Assicuratore di RC tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere alle spese del danneggiato a carico dell’Assicuratore di RC.

    Di seguito due esempi concreti tratti dal nostro portafoglio sinistri:

    QUANDO LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE E’ ATTIVABILE…

    L’assicurato è un addetto alla sicurezza. In un cantiere in cui svolge incarico di responsabile della sicurezza si verifica un incidente: un operaio accede al cantiere in orario vietato, viene travolto da un elemento in calcestruzzo e decede sul colpo. Viene avviato un procedimento penale nei confronti dell’assicurato e degli altri soggetti coinvolti in cantiere. La procura chiede una perizia e dalla stessa emergono degli elementi di responsabilità a carico dell’assicurato. L’assicurato è soggetto a procedimento penale.

    Rispetto alla polizza di Tutela Legale, il rischio è coperto dalle garanzie di polizza. Il c.d. CASO ASSICURATIVO si è verificato in corso di polizza, è stato denunciato in corso di polizza, trattasi di imputazione a titolo di colpa e, pertanto, il cliente ha copertura per le spese legali relative al procedimento penale

    QUANDO LA POLIZZA NON E’ ATTIVABILE…

    L’assicurato è un ingegnere, ha svolto incarico di Progettista per avvio di un cantiere di ristrutturazione di edificio scolastico. Un operaio durante lo svolgimento dei lavori ha un incidente: mentre è in cantiere, si sposta in una zona non di sua competenza, scivola sul ghiaccio, cade rovinosamente nel torrente sottostante e decede. Viene avviata un’indagine penale e parallelamente gli eredi chiedono il risarcimento del danno subito. L’assicurato correttamente segnala l’accaduto alla sua Compagnia assicurativa ma per quanto riguarda la polizza di Tutela Legale, in questo caso specifico, seppur il Caso Assicurativo si è verificato in corso di polizza, la stessa non è operante in quanto mancano i presupposti sopra ricordati per l’attivazione della stessa: l’assicurato, in qualità di Progettista, al momento viene tenuto estraneo dalle indagini penali in corso e, nei suoi confronti, non è neppure stato avviato un procedimento civile.

  • LA GARANZIA CONDUZIONE STUDIO – UN ESEMPIO PRATICO

    Cosa si intende per Garanzia RC Conduzione Studio in una polizza di RC Professionale? Quali rischi e danni copre?

    La garanzia RC Conduzione Studio copre i danni involontariamente causati a terzi dall’assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose a seguito di un evento verificatosi in relazione alla conduzione dello studio o ufficio ove si svolge l’attività professionale assicurata in polizza. Oltre a coprire la conduzione e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale, la garanzia RC Conduzione Studio protegge il professionista anche nel caso in cui il danno sia generato dalla gestione delle attrezzature ivi esistenti. Facciamo alcuni esempi concreti: Un cliente o un paziente del professionista assicurato entra nello studio, inciampa su un ostacolo e si rompe un braccio? Oppure la persona incaricata di effettuare le pulizie dell’ufficio o studio professionale scivola sul pavimento e sbatte la testa? Oppure ancora il professionista assicurato, o un suo dipendente, dimentica un rubinetto aperto e questo provoca un allagamento con conseguenti danni all’appartamento del piano sottostante? Ecco in questi casi l’assicurato può chiedere attivazione della garanzia se presente sulla propria polizza di RC Professionale.

    Come viene normata nel testo di polizza adottato da UIA questa garanzia? Di seguito riportiamo quanto indicato nelle condizioni contrattuali: “Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per danni cagionati a TERZI e derivanti dalla negligenza dell’ASSICURATO e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l’attività professionale oggetto dell’Assicurazione. Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:
    1.Lavori di manutenzione straordinaria;
    2.Attività non direttamente riconducibili all’attività professionale oggetto dell’Assicurazione;
    3.Installazione o manutenzione di insegne;
    4.Qualsiasi dipendente dell’ASSICURATO ivi inclusi i soci e amministratori dell’ASSICURATO;
    5.Qualsiasi inquinamento o contaminazione dell’aria dell’acqua e del suolo.
    Relativamente alla sopra indicata copertura, gli ASSICURATORI non risponderanno per somme in eccesso all’importo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA per singolo sinistro e in aggregato per il PERIODO DELL’ASSICURAZIONE, quale sottolimite di risarcimento d’intende compreso nel LIMITE D’INDENNIZZO/MASSIMALE di POLIZZA indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e non in aggiunta ad esso. In presenza di altra polizza emessa a copertura della Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per danni cagionati a TERZI e derivanti dalla negligenza dell’ASSICURATO e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l’attività professionale oggetto dell’Assicurazione, la presente garanzia si intende operante a secondo rischio.”

    Nello specifico il relativo sinistro come viene gestito? Facciamo un esempio pratico.

    Il nostro assicurato Giacomo è un geometra, ha uno Studio professionale al primo piano di un edificio, al pian terreno, sotto lo studio, c’è una libreria. Giacomo fin da quando ha iniziato l’attività 10 anni fa ha stipulato una polizza di RC Professionale, è una persona che vuole stare tranquilla e vuole che tutti gli aspetti della propria vita siano tutelati e facilmente gestibili. Per questo la polizza di RC Professionale è stata il naturale completamento del proprio pacchetto assicurativo. All’interno della polizza di RC Professionale, insieme alle varie estensioni necessarie alla tutela dell’attività che svolge (rilascio di certificazioni energetiche, incarichi di responsabile della sicurezza in cantiere ecc.), ha scelto di aggiungere anche la garanzia Conduzione dello Studio. Non si sa mai, a volte i clienti entrano in Studio, a volte vengono i colleghi per delle riunioni. Meglio stare tranquilli anche sotto questo aspetto!

    Un lunedì mattina Giacomo si reca in Studio, è stato un bel fine settimana, diciamo spensierato, vissuto insieme alla famiglia, ma sotto sotto Giacomo si sentiva inquieto, non riusciva a ricordarsi se aveva chiuso bene il rubinetto del lavandino del bagno dello Studio. E neanche a farlo apposta, quando ha aperto la porta quel giorno si è trovato davanti una brutta sorpresa: il rubinetto lasciato aperto, lo scarico del lavandino che ultimamente si intasava e non scaricava più bene, insomma per terra il pavimento era bagnato! E adesso? E altro sospetto: la libreria sottostante avrà avuto danni? Si anche la libreria ha subito danni, una bella macchia sul soffitto e una parete bella umida, ovviamente alla parete cosa potevano esserci se non dei libri?!

    A questo punto scatta la denuncia alla Compagnia assicurativa: una denuncia sulla polizza di RC Professionale e una sulla polizza Globale Uffici (eh si anche questa non poteva mancare nel pacchetto assicurativo!). Documentazione da consegnare? Per quanto riguarda la RC Professionale la seguente:
    Copia polizza firmata, copia pagamento del premio, copia fotografie attestanti i danni, eventuale verbale di intervento di un idraulico, eventuale relazione peritale ad accertamento delle cause e dei danni lamentati, copia documentazione a sostegno della quantificazione del danno, copia polizza Globale Uffici.

    Non ci resta che attendere di ricevere i documenti richiesti per esprimere corretto parere sull’operatività o meno della garanzia invocata.