Proseguiamo con il “focus” incentrato sui casi pratici relativi ai sinistri sulle attività sindacali. Segnaliamo ancora una volta i relativi numeri per sottolineare l’incidenza di questa tipologia di sinistri sull’intero portafoglio: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali. Su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, addirittura 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalla complessità della materia, dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito molte imprese.
Esaminiamo ancora un caso pratico.
L’Assicurato è un commercialista che ha ricoperto l’incarico di sindaco presso una società dichiarata fallita. Il sinistro è stato denunciato direttamente con la notifica della chiamata in causa della Compagnia a seguito di un’azione di responsabilità proposta contro l’assicurato. Fino a tale momento, l’assicurato non ha mai dato alcuna comunicazione alla Compagnia riguardo alla vertenza. Al collegio sindacale vengono contestati il mancato controllo sui bilanci e le omesse verifiche sugli ammanchi. Il valore del giudizio è plurimilionario.
Anche in questo caso emergono diverse eccezioni di copertura.
Anzitutto non vi è continuità di copertura. L’incarico è stato segnalato dal cliente solo per una annualità assicurativa e non è stato più dichiarato nei successivi rinnovi. Non essendo le polizze in continuità, la copertura per l’incarico cessato è decaduta.
Presenza di circostante note e pregresse non dichiarate. L’assicurato, pur a conoscenza della procedura di concordato preventivo e successivamente di quella fallimentare della società per la quale ha svolto l’incarico di sindaco, non ha mai dichiarato tali circostanze agli Assicuratori
Ancora una volta occorre evidenziare le dovute considerazioni su questi due motivi di diniego.
Gli incarichi vanno sempre dichiarati sul questionario assuntivo anche se cessati. La non continuità di polizza interrompe la copertura assicurativa della sindacanze.
Il questionario assuntivo deve essere sempre compilato dal cliente in modo veritiero, puntuale e completo. Occorre rispondere a tutte le domande dichiarando la presenza di tutti i fatti che comportano una “variazione del rischio” ossia fatti che potrebbe dare luogo a richieste danni, contestazioni, revoche di incarichi, società che vanno in concordato o che vengono dichiarate fallite, ecc…
È importante ribadire tutto ciò poiché, in caso di sinistro, non può esserci copertura come da condizioni di polizza.
Al prossimo post!