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  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 9

    Proseguiamo con il “focus” incentrato sui casi pratici relativi ai sinistri sulle attività sindacali. Segnaliamo ancora una volta i relativi numeri per sottolineare l’incidenza di questa tipologia di sinistri sull’intero portafoglio: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali. Su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, addirittura 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalla complessità della materia, dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito molte imprese.

    Esaminiamo ancora un caso pratico.

    L’Assicurato è un commercialista che ha ricoperto l’incarico di sindaco presso una società dichiarata fallita. Il sinistro è stato denunciato direttamente con la notifica della chiamata in causa della Compagnia a seguito di un’azione di responsabilità proposta contro l’assicurato. Fino a tale momento, l’assicurato non ha mai dato alcuna comunicazione alla Compagnia riguardo alla vertenza. Al collegio sindacale vengono contestati il mancato controllo sui bilanci e le omesse verifiche sugli ammanchi. Il valore del giudizio è plurimilionario.

    Anche in questo caso emergono diverse eccezioni di copertura.

    Anzitutto non vi è continuità di copertura. L’incarico è stato segnalato dal cliente solo per una annualità assicurativa e non è stato più dichiarato nei successivi rinnovi. Non essendo le polizze in continuità, la copertura per l’incarico cessato è decaduta.

    Presenza di circostante note e pregresse non dichiarate. L’assicurato, pur a conoscenza della procedura di concordato preventivo e successivamente di quella fallimentare della società per la quale ha svolto l’incarico di sindaco, non ha mai dichiarato tali circostanze agli Assicuratori

    Ancora una volta occorre evidenziare le dovute considerazioni su questi due motivi di diniego.

    Gli incarichi vanno sempre dichiarati sul questionario assuntivo anche se cessati. La non continuità di polizza interrompe la copertura assicurativa della sindacanze.

    Il questionario assuntivo deve essere sempre compilato dal cliente in modo veritiero, puntuale e completo. Occorre rispondere a tutte le domande dichiarando la presenza di tutti i fatti che comportano una “variazione del rischio” ossia fatti che potrebbe dare luogo a richieste danni, contestazioni, revoche di incarichi, società che vanno in concordato o che vengono dichiarate fallite, ecc…

    È importante ribadire tutto ciò poiché, in caso di sinistro, non può esserci copertura come da condizioni di polizza.

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 8

    Andiamo avanti con il nostro approfondimento incentrato sui casi pratici relativi ai sinistri sulle attività sindacali. In ragione del “peso” di questi sinistri segnaliamo ancora i relativi numeri: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali: su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Esaminiamo un caso pratico.

    L’Assicurato è un commercialista che svolge anche incarichi da revisore legale dei conti. Comunica di aver ricevuto, a seguito del dissesto finanziario del Comune presso il quale aveva svolto l’incarico di revisore legale dei conti, la notifica di un ricorso da parte della Procura Regionale presso la Corte dei Corti.

    L’art 239 del Testo Unico degli Enti Locali delinea le funzioni dell’organo di revisione, tra le quali rientrano in sintesi: l’attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento (co. 1 lett. a); i pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria, proposta di bilancio, modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, proposte di ricorso all’indebitamento, proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni ecc. (co. 1 lett. b); vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione (co. 1 lett. c); relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato (co. 1 lett. d e d-bis); referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità (co. 1 lett. e); verifiche di cassa di cui all’art. 223 (co. 1 lett. f).

    Nel caso di specie al nostro Assicurato viene contestato di essere venuto meno ad alcuni degli obblighi relativi alla funzione investita, in particolare di essersi espresso in modo favorevole sui rendiconti e sulle proposte di bilancio nonostante avesse notato criticità nella situazione contabile ed economica dell’ente comunale. Ad avviso della Procura, inoltre, l’Assicurato non avrebbe diligentemente segnalato la gravità della situazione rilevata.

    Procediamo quindi con i consueti controlli.

    La prima domanda che ci poniamo è: l’incarico da revisore dei conti per quello specifico Comune è stato indicato nel questionario allegato alla polizza? Nel questionario della polizza dell’ultima annualità (polizza su cui viene aperto il sinistro) l’incarico non è presente.

    Dalla lettura della documentazione risulta in effetti che il nostro Assicurato aveva svolto quella mansione fino a qualche anno prima.

    Esaminando la precedente polizza (la prima stipulata per il tramite di UIA) ci accorgiamo che l’incarico era stato sì indicato nel questionario, ma con la precisazione che si trattava di un incarico concluso.

    Come abbiamo già avuto modo di vedere nei precedenti post, gli incarichi cessati al momento dell’assunzione del rischio sono esclusi dalla copertura. Le mansioni cessate, infatti, possono essere comprese solo se rientranti nell’ambito di copertura delle precedenti polizze rinnovate di anno in anno con la medesima Compagnia e sempre per il tramite di UIA.

    L’incarico ricoperto dall’Assicurato era però cessato in data antecedente alla stipula della polizza e, pertanto, non è mai stato coperto.

    Nel sinistro in esame è ravvisabile un ulteriore motivo che porta ad escludere l’operatività delle garanzie assicurative.

    La domanda di condanna formulata della Procura Regionale della Corte dei Conti nei confronti dell’Assicurato riguarda unicamente l’accertamento della responsabilità del medesimo nello svolgimento dell’attività di revisore e la conseguente condanna all’interdizione dalla funzione e al pagamento di una sanzione pecuniaria.

    In altri termini, limitatamente alla posizione dell’Assicurato ciò che viene richiesto non è la condanna al risarcimento del danno derivante dal dissesto finanziario, ma l’applicazione di sanzioni. La polizza non presta tuttavia copertura per le sanzioni personali, da intendersi come qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all’Assicurato.

    Le garanzie assicurative non sono quindi attivabili anche per questo motivo.

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 5

    Riprendiamo, dopo la pausa di Ferragosto, il nostro ciclo di casi pratici dedicati ai sinistri inerenti le attività sindacali. Ancora una volta ricordiamo i numeri già evidenziati: 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali, in particolare e su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce derivano sia dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività sia dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo il caso pratico di questa settimana: Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti. Denuncia il sinistro quando riceve, insieme agli altri colleghi, dal Curatore fallimentare della società fallita, atto di citazione per supposti atti di malagestio. A causa di questa cattiva condotta di Amministratori e Sindaci la società si è trovata con un capitale sempre più ridotto fino a quando è stata costretta a dichiarare fallimento.

    Fatto questo breve cenno alla vicenda, ricolleghiamoci ai precedenti post su questo argomento, in particolare al numero 3, e procediamo insieme alle verifiche preliminari. Come prima cosa, abbiamo detto che occorre verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza. Prima verifica da fare riguarda la storicità del rischio con la Compagnia che ha assunto il rischio per il tramite della nostra Agenzia. Nel caso in questione abbiamo per l’assicurato una storicità assicurativa dal 2016, nessun “vuoto” di copertura e nessun cambio di Compagnia.

    Seconda verifica: l’incarico è stato dichiarato nei moduli di proposta compilati di anno in anno per l’assunzione del rischio? La risposta è positiva, l’assicurato in una diligente ed attenta compilazione del modulo di proposta annuale ha sempre indicato i nominativi delle Società presso le quali venivano ricoperti gli incarichi di Sindaco e Revisore legale dei conti, ha sempre indicato i relativi fatturati percepiti e, per scrupolo e maggior completezza dei dati forniti, ha allegato al modulo di proposta la propria Visura camerale.

    Terza verifica: riguarda i bilanci e la situazione patrimoniale della società prima della dichiarazione di fallimento. Richiesti all’assicurato insieme ad altra documentazione, non è emersa alcuna problematica in termini di copertura assicurativa, del resto l’assicurato, in adempimento anche al disposo del Codice Civile art. 1898, aveva già opportunamente segnalato le problematiche che la società poi fallita stava attraversando nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento.

    Completate queste tre verifiche preliminari è possibile affermare che il sinistro denunciato è astrattamente coperto dalle garanzie di polizza. La gestione del sinistro prosegue con il sostegno della Compagnia che, in assenza di eccezioni preliminari di copertura, ha scelto di affiancare l’assicurato nella propria difesa nominando un legale dal panel dei propri fiduciari. In questo modo la Compagnia intende tutelare non solo l’interesse del proprio assicurato ma anche il proprio.

    A distanza di anni dall’apertura di questo sinistro possiamo affermare che siamo in dirittura d’arrivo, la pratica si concluderà con un accordo transattivo che permetterà al Curatore fallimentare di soddisfare, seppure in parte, le proprie pretese – e quelle dei creditori sociali – e all’Assicurato e alla Compagnia di definire il sinistro in termini economicamente accettabili per entrambi.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri argomenti.
    Al prossimo post di approfondimento!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 4

    Proseguiamo con nostra rubrica di approfondimento dedicata ai sinistri sulle attività sindacali.

    Come avrete potuto apprendere dalla lettura degli ultimi post, i numeri già evidenziati parlano da soli: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali; di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno una volta un sinistro relativo a questa tipologia di incarichi e, in particolare, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (e spesso anche di più!) La possibilità di compiere errori professionali in questo ambito è molto elevata in ragione dalle grandi responsabilità connesse a tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo un altro caso pratico, questa volta riguardante un sinistro che coinvolge il principio generale di terzietà e la presenza di un conflitto di interesse tra l’assicurato e la parte danneggiata.

    Un commercialista ha ricoperto l’incarico di sindaco presso una società. L’incarico è cessato e la società successivamente è stata oggetto di procedure concorsuali infine conclusesi con la dichiarazione di fallimento. Queste circostanze, ossia la sofferenza che ha investito la società ed il successivo fallimento, sono state correttamente segnalate dal cliente agli Assicuratori. Sul punto si ricorda che gli assicurati hanno l’obbligo contrattuale di denunciare alla Compagnia ogni variazione / aggravamento del rischio.

    Durante il periodo di vigenza della polizza professionale, l’assicurato denuncia un sinistro seguito contestazioni pervenutagli dal curatore fallimentare dell’impresa oggetto del precedente incarico sindacale.

    Peccato però che si viene a scoprire come in passato il commercialista, in qualità di amministratore di altra società, ha realizzato una serie di operazioni finanziarie e di acquisto di quote che hanno coinvolto l’impresa poi fallita. Dalle operazioni realizzate prima che l’impresa cominciasse ad attraversare la crisi poi sfociata nel fallimento, l’assicurato ha tratto degli oggettivi vantaggi.

    Seguito verifiche, il curatore ha contestato all’assicurato di aver svolto delle attività in palese conflitto di interessi ed in pregiudizio ai creditori della società dichiarata fallita e per la quale ha svolto l’incarico di sindaco.

    Dal punto di vista assicurativo è chiaro che il sinistro non può trovare copertura: l’Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte alla partecipazione diretta e/o indiretta dell’ASSICURATO (assenza terzietà).

    Inoltre, ricordiamo come, in base al punto 9 delle nostre condizioni generali di polizza “FUNZIONI SINDACO E REVISORE LEGALE DEI CONTI”, restano escluse dalla copertura assicurativa le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l’ASSICURATO da Società/Enti in cui abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.) o dalle quale sia stato revocato; in tal caso la copertura si intende cessata automaticamente alla data di revoca.

    Ancora una volta, ribadiamo l’importanza del rispetto dei doveri di correttezza tra la Compagnia da una parte e l’Assicurato dall’altra. È chiaro che il primo passo fondamentale in questa direzione consiste nella corretta e veritiera compilazione del questionario assuntivo senza omettere circostanze, perdite conosciute e naturalmente conflitti di interesse.

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE  3

    Nuova puntata del nostro ciclo di approfondimento dedicato ai sinistri sulle attività sindacali. Ricordiamo i numeri già evidenziati: 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali, in particolare e su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo un nuovo caso pratico: Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti. Segnala che il Curatore della società presso la quale ha svolto, fino alla dichiarazione di fallimento, l’incarico di Sindaco Unico ha chiesto l’esclusione del suo credito dal progetto di stato passivo sostenendo che l’assicurato abbia violato i doveri professionali connessi allo svolgimento dell’attività di Sindaco Unico. Il Curatore sostiene che i bilanci sarebbero stati alterati nel corso degli anni, che l’attività della società sarebbe continuata pur in assenza del capitale sociale, i piani di risanamento elaborati sono risultati inadeguati. Da ciò è conseguita la dichiarazione di fallimento.

    Fatto un breve sunto della vicenda, vi segnaliamo come procede l’Ufficio sinistri nella gestione della denuncia. Come già accennato nei precedenti post, occorre, come prima cosa, verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza. Prima verifica da fare riguarda la storicità del rischio con la Compagnia che ha assunto il rischio per il tramite della nostra Agenzia.

    Seconda verifica: l’incarico è stato dichiarato nei moduli di proposta compilati di anno in anno per l’assunzione del rischio? Ricordiamo che i moduli di proposta prevedono specifica parte dedicata agli incarichi: alla tabella SPLIT DEL FATTURATO troviamo

    Sindaco  Revisore legale dei Conti (obbligatorio compilare la tabella alla pagina successiva)
    Di cui fatturato per società quotate in Borsa
    ATTIVITA’/MANSIONE (in caso di Studio indicare anche il cognome e nome)NOMINATIVO DELLA SOCIETÀSETTORE MERCEOLOGICO DELLA SOCIETÀDATA DI INIZIO ATTIVITA’DATA DI FINE ATTIVITA’
         
         
         

    Segnaliamo l’importanza di compilare correttamente e in modo chiaro e completo queste voci per permettere la giusta assunzione del rischio a maggior tutela del cliente.

    Terza verifica: riguarda i bilanci e la situazione patrimoniale della società prima della dichiarazione di fallimento. Anche in questo caso ricordiamo che il modulo di proposta prevede domande specifiche e anche in questo caso segnaliamo l’importanza di rispondere correttamente, completamente e onestamente alle stesse:

    Completate queste tre verifiche preliminari è possibile per l’Ufficio sinistro capire se il sinistro denunciato è astrattamente coperto dalle garanzie di polizza. La gestione del sinistro prosegue poi sulla base della documentazione che viene prodotta a sostegno delle contestazioni rivolte all’assicurato e a sostegno della richiesta risarcitoria. Ricordiamo che anche in questo caso non è sufficiente contestare al professionista degli errori o delle mancanze e dirgli di denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa, come sempre chi ritiene di aver subito un danno da un professionista ha onere di dimostrare il danno, il nesso causale e la quantificazione dello stesso.

    12) L’assicurato o alcun membro del proprio staff, è attualmente o è stato in passato sindaco o revisore dei conti, o consigliere di amministrazione di società o di enti:

     che sono stati oggetto di “Amministrazione Controllata” Si No
     che sono stati dichiarati in stato di insolvenza Si No
     che sono stati sottoposti a procedure concorsuali Si No
     per le quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra Si No

    13) Le società indicate al punto precedente risultano con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482 bis c.c.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dal numero 4) dell’art. 2463 c.c. – art. 2482 ter c.c.? Si No

    Se sì indicare il vecchio capitale _________________ e il nuovo capitale ______________________

    Per chiudere vogliamo ricordare che le variazioni avvenute in corso di polizza relative agli incarichi sindacali assunti dall’assicurato vanno segnalate alla Compagnia assicurativa come previsto dalle condizioni contrattuali ma anche dallo stesso Codice Civile:

    5. Aggravamento o Diminuzione del rischio L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 15 giorni da quando ne viene a conoscenza. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile)

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri argomenti.

    Al prossimo post di approfondimento!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 1

    Con questo nuovo post diamo avvio ad un ciclo di approfondimenti inerenti ai sinistri relativi alle attività sindacali (sindaco, revisore legale dei conti, ecc…)

    Anzitutto vogliamo fornire qualche dato numerico: circa il 34 % degli assicurati commercialisti svolge attività sindacali.  È stato riscontrato che, durante il periodo di polizza, questi professionisti denuncino almeno una volta un sinistro per questa tipologia di attività. È infatti molto facile commettere “errori professionali” in questi ambiti tenendo sempre conto sia dei molti oneri per l’espletamento di queste tipologie di incarico sia la crisi economica che investe il mondo delle imprese. Si calcola che per queste categorie di assicurati, su 10 richieste danni pervenute, ben 9 riguardano attività sindacali!

    Facciamo ora un esempio pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    L’Assicurato è un commercialista con le garanzie aggiuntive di revisore legale dei conti e di sindaco. È sempre bene ricordare che – lato assunzione del rischio- viene sempre richiesto di indicare sull’apposita tabella del questionario gli incarichi con relativa data di inizio e scadenza.

    Rispetto all’incarico correttamente indicato, l’assicurato ha ricoperto la carica di sindaco fino alla decisione del fallimento della società. Durante il periodo di vigenza di polizza, ha ricevuto una richiesta di risarcimento per presunti atti di mala gestio imputati sia agli amministratori sia ai sindaci nell’esercizio delle rispettive funzioni. La contestazione, come spesso accade in questi casi, viene mossa dalla curatela del fallimento. La richiesta danni, per questa tipologia di sinistri, di norma è ingente, si parte sempre da cifre a 6 o 7 zeri.

    Nel caso di specie, sia il fallimento che l’assicurato hanno dato mandato a due differenti legali esperti di diritto fallimentare di ricostruire i profili di responsabilità dei professionisti coinvolti nella gestione e nel controllo contabile della società. Durante le trattative stragiudiziali è stato trovato un accordo transattivo tra le parti che ha portato ad individuare una quantificazione del danno di gran lunga inferiore rispetto a quella inizialmente indicata e dei profili di responsabilità differenti tra gli amministratori ed i sindaci. La controversia si è poi conclusa con la liquidazione da parte della Compagnia.

    Da questo sinistro emergono alcuni spunti interessanti che ci sembra opportuno sottolineare:

    1. Gli incarichi sindacali, come detto, devono sempre essere indicati in modo specifico sul questionario sia per quanto riguarda la tipologia di società sia per la durata dell’incarico.
    2. Ogni variazione del rischio in corso di polizza (deposito di istanze di concordato, dichiarazioni di fallimento, perdite patrimoniali relative alle imprese sotto incarico sindacale, ecc…) deve essere tempestivamente segnalata agli assicuratori per permettere loro la corretta valutazione del rischio.
    3. Se il rischio invece è assunto ex novo, il professionista ha l’obbligo contrattuale di indicare eventuali procedure concorsuali in essere relative alle società per le quali svolge attività sindacali.

    Da questo primo caso pratico oggetto di post relativo alle sindacanze, abbiamo evidenziato alcuni elementi utili per comprendere – lato sinistri e non solo – quali siano le possibili modalità operative di gestione del sinistro. Al prossimo post …

  • RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE NELL’AMBITO DELLA RC PROFESSIONALE

    Con questo nuovo post desideriamo porre l’attenzione sulle differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell’ambito della Rc professionale.

    Il punto di partenza dell’analisi è l’art. 2043 del Codice civile che dispone quanto segue «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». La suddetta normativa codifica il concetto cardine della responsabilità extracontrattuale nascente dalla violazione del generico dovere del neminem laedere. La responsabilità extracontrattuale presuppone una condotta (attiva o omissiva), la colpa, un danno ingiusto ed il nesso di causalità.

    Di fatto, vi è piena aderenza tra quanto enunciato dall’art. 2043 c.c. e l’oggetto delle polizze di Rc professionale in quanto “Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA

    Quanto invece alla responsabilità contrattuale, questa si fonda su un obbligo assunto tra le parti in base alla volontà delle stesse. Quella contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore che è tenuto a risarcire al creditore i danni derivanti dalla non esatta esecuzione della prestazione dovuta o dalla violazione di quanto pattuito in forza di un rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre un’obbligazione.

    Diversamente, come spiegato, l’obbligo di risarcimento tipico della responsabilità extracontrattuale nasce da un atto illecito a danno di terzi ossia, nel nostro caso, l’errore professionale.

    Riportiamo alcuni esempi concreti tratti da nostro Portafoglio sinistri:

    • Un commercialista in virtù dell’incarico ricevuto da un cliente (contratto) ha l’incombenza di dover inviare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Il professionista omette di trasmetterla e l’Agenzia commina delle sanzioni al cliente. In questo caso, vi è una violazione sia contrattuale che extracontrattuale. La polizza di Rc professionale potrà però risarcire solo in danno derivante da atto illecito ossia esclusivamente le sanzioni irrogate al cliente dell’assicurato.
    • Due soggetti stipulano un contratto prevedendo una penale attivabile in caso di errata esecuzione e/o ritardo della prestazione. Nell’ipotesi di violazione dell’obbligo contrattuale, le parti hanno concordato una forma di risarcimento che deriva non dall’atto illecito ma dalla volontà delle parti stesse. Per tale motivo, l’assicurazione professionale non potrà coprire il danno.

    Occorre però segnalare al Lettore che a volte il confine tra le due tipologie di responsabilità nell’ambito della Rc professionale è davvero labile.

    Si pensi ad esempio alla giurisprudenza della Corte Cassazione che ha stabilito che la polizza professionale da avvocato possa prestare copertura anche in caso di inadempimento contrattuale. Infatti, la Cassazione, con l’ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3288 è intervenuta in materia di interpretazione del contratto di assicurazione stipulato da un avvocato. Nel caso di specie, la polizza, accanto alle formule prestampate, recava anche delle parti dattiloscritte dove si faceva riferimento alla circostanza che l’assicurazione fosse stipulata dalla parte nella sua qualità di esercente la professione legale. La Corte ha stabilito che la polizza stipulata dal legale nella sua qualità di avvocato copre i fatti rientranti nello svolgimento della professione (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale).  Secondo i Supremi Giudici quindi, la lettura della polizza va fatta non solo alla luce del criterio letterale ma della comune intenzione delle parti (volontà contrattuale) dalla quale risulta palese il riferimento all’esercizio della professione legale.

    Si ricordi anche il lungo travaglio legislativo e giurisprudenziale relativo alla responsabilità medica, oggi normato dalla Legge “Gelli- Bianco” ma ancora orfano dei decreti attuativi. Per anni si è dibattuto sulla natura della responsabilità del singolo medico professionista e su quella della struttura ospedaliera. Lo stato dell’arte è che il professionista risponde in caso di errore a titolo extracontrattuale mentre la struttura a titolo contrattuale. La domanda, quindi, è la seguente: “Ma la polizza professionale copre?” La risposta è sempre la stessa: occorre valutare il caso specifico, il grado di responsabilità oltre naturalmente alla presenza dei presupposti di operatività del contratto ed in attesa dei decreti attuativi…

  • IL CONSENSO INFORMATO IN AMBITO MEDICO

    Oggi parliamo del consenso informato nel campo medico riportando alcuni riferimenti normativo-giurisprudenziali ed un caso concreto tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    Anzitutto occorre fornire una definizione di “consenso informato”: si tratta dell’autorizzazione reale, libera, spontanea ed attuale rilasciata dal paziente al fine di ricevere un qualunque trattamento medico-sanitario previa la necessaria informazione sul caso da parte del personale sanitario proponente. Il paziente ha infatti il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili riguardo alla propria salute ed alla propria malattia. Lo scopo è quello di garantire la possibilità di scegliere in modo informato e consapevole se sottoporsi o meno ad una determinata terapia o esame diagnostico. La richiesta del consenso informato tutela quindi l’autonomia, la libertà di scelta, l’autodeterminazione dell’individuo nell’ambito delle decisioni mediche nonché il diritto alla salute.

    Dal punto di vista costituzionale, l’art. 2 della nostra Carta Costituzionale tutela e promuove i diritti della persona unitamente all’art. 32 che sancisce come nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia anche con il principio dell’inviolabilità della libertà personale (art. 13).

    Per quanto concerne il diritto internazionale e comunitario, si ricorda l’art. 5 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina (Carta di Oviedo, 4 aprile 1997) che prevede come “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato”. Inoltre, l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza, 7 dicembre 2000), sancisce che “ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica” e che nell’ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, “il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite della legge”.

    In caso di sinistro, le nostre polizze assicurative escludono la copertura per le richieste di risarcimento relative danni che siano imputabili all’assenza, all’insufficienza o all’inidoneità del consenso informato.

    Come intuibile, la ratio dell’esclusione risiede nel fatto che la legittimità dell’attività medica richiede, per la sua validità e concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico-chirurgico (Cass. Pen. SSUU.2437/09)

    Ecco quindi un esempio concreto:

    l’assicurato è un medico estetico che riceve una richiesta di risarcimento a seguito di alcune macchie che compaiono sul volto del paziente dopo il trattamento. Poco dopo, la paziente ha accusato una sensazione di bruciore molto intensa ed ha avuto un arrossamento cutaneo cui sono seguite bolle e croste. Dalla descrizione dei fatti e dalle informazioni raccolte, è emersa la mancanza (confermata dall’assicurato) del consenso informato che invece in campo medico è obbligatorio anche per quelle procedure estetiche differenti dalla chirurgia.

    Come Ufficio Sinistri, è bene evidenziare che, tra i primi documenti che chiediamo di produrre all’Assicurato già in sede di apertura di una pratica di sinistro medico, vi è anche il consenso informato in quanto, come spiegato, costituisce uno strumento necessario e fondamentale per la tutela sia del paziente che dell’esercente la professione sanitaria.

  • GLI INCARICHI SINDACALI E LE POLIZZE DI R.C. PROFESSIONALE

    E’ notizia di questi giorni, è stato annunciato un tetto alla responsabilità dei Commercialisti nell’ambito dei Collegi Sindacali. Lo scopo è introdurre un tetto alla responsabilità e rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio. In attesa di conoscere le novità che verranno introdotte dalla normativa vogliamo, con questo post, fare un breve cenno a quanto accade oggi.

    Innanzitutto che cosa si intende per Collegio Sindacale? Il collegio sindacale, in Italia, è un organo di vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative. La normativa di riferimento è il Codice Civile. Quali sono i doveri del Collegio Sindacale? Secondo l’art. 2403 Codice Civile: Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

    In ambito di responsabilità civile cosa comportano questi doveri? L’art. 2407 Codice Civile dispone: I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

    Ma, in concreto, quando ai singoli membri del Collegio Sindacale viene chiesto di rispondere di eventuali danni dagli stessi commessi nell’esercizio delle loro funzioni? Noi dell’ufficio sinistri riceviamo denunce che rinviano genericamente ad una malagestio (cattiva gestione – gestione inefficace) del Collegio Sindacale, ma cosa si intende nello specifico? Vediamo alcuni casi concreti.

    1. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società X, dichiarata fallita nel 2018, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come irregolarità nella gestione: tardivi versamenti di natura fiscale, previdenziale e contributiva ed inserimento poste inesistenti o errate nel libro di magazzino.

    2. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Y, dichiarata fallita nel 2016, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come mancata vigilanza rispetto all’attività posta in essere dall’Amministratore Unico della società.

    3. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Z, dichiarata fallita nel 2019, chiede di essere ammesso allo Stato Passivo ma, su richiesta del Curatore fallimentare, il Giudice non accoglie la richiesta. In questo caso la malagestio viene identificata come sostegno ingiustificato ad un piano di risanamento non attuabile.

    Questi sono solo alcuni di una lunga serie di esempi di cui potremmo discutere. Ogni situazione che viene denunciata viene poi contestualizzata rispetto alla polizza che viene coinvolta nel sinistro e la gestione della pratica varia di volta in volta. Certamente siamo molto curiosi di vedere quali modifiche ed innovazioni intende apportare il legislatore in quest’ambito. Seguiremo le novità in materia e torneremo sicuramente a trattare questo argomento!

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

    Al prossimo post!

  • L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – ALCUNI ESEMPI DI SINISTRO

    Con il post di oggi vogliamo fornire degli esempi pratici in relazione alla figura professionale dell’amministratore di condominio facendo riferimento ad alcuni sinistri tratti dal nostro portafoglio.

    Bisogna anzitutto premettere che questa tipologia di professionista è esposta ad innumerevoli possibilità di commettere errori professionali e quindi di ricevere contestazioni e richieste danni proprio in ragione del fatto che il condominio “per sua natura” dà luogo a molteplici contenziosi. Si riscontrano infatti svariate fattispecie di contestazioni che vanno dai più comuni errori nella gestione contabile, alle omissioni di controlli e manutenzione periodica o, a volte, a richieste danni per eventi straordinari che, con la normale diligenza e prudenza, si sarebbero potuti evitare. Poi naturalmente ci sono tutte quelle vertenze relative al diritto condominiale e assembleare. Basti pensare alle delibere viziate o dalle decisioni prese senza passare dall’assemblea. Ma potremmo continuare probabilmente all’infinito!

    Fatta quindi questa premessa generale ma utile per inquadrare la complessità della professione, di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    • Contestazione delibere assembleari: l’assicurato, subito dopo la stipula della sua prima polizza di RC Professionale, denuncia il sinistro a seguito della chiamata in mediazione attivata da alcuni condomini (in materia la mediazione è procedura obbligatoria). La vertenza riguarda la gestione della contabilità comune. L’assicurato prima della mediazione ha ricevuto anche delle pec di contestazione. È chiaro che le diffide e la chiamata in mediazione, se non tempestivamente denunciate agli assicuratori in sede di assunzione del rischio, rappresentano delle circostanze note che possono dare origine ad una richiesta danni che, come da condizioni di polizza, essendo note e pregresse, comportano l’esclusione di copertura in caso di sinistro.
    • Contestazione per mancato aggiornamento impianto antincendio: il condominio muove una contestazione al precedente amministratore non più incarica. Il condominio riceve una sanzione per il mancato aggiornamento dell’impianto antincendio dello stabile. L’assicurato denuncia il sinistro alla Compagnia ammettendo la dimenticanza negli adempimenti di verifica e controllo delle caldaie. Il sinistro è coperto per quanto concerne le sanzioni comminate in quanto derivanti da un errore professionale direttamente imputabili alla gestione dell’amministratore e che coinvolge il condominio precedentemente amministrato.
    • Revoca dell’amministratore: l’assicurato denuncia il sinistro a seguito di condanna al pagamento delle spese di lite all’interno di un giudizio di revoca dell’amministratore di codominio. Capita frequentemente che di fronte a contestazioni gravi e fondate, i condomini possano adire in giudizio per chiedere la revoca dell’amministratore. Nel caso di specie il Giudice ha dichiarato la decadenza dall’incarico per l’amministratore inadempiente e/o colpevole di errori professionali con conseguente condanna a pagare le spese legali. Anche in questo caso il sinistro viene denunciato dall’interessato solo all’esito del procedimento giudiziale dopo molte contestazioni pregresse e non comunicate in sede di assunzione del rischio con conseguente esclusione della copertura assicurativa.
    • Inquinamento acque condominiali: l’assicurato amministratore di condominio segnala di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli eredi di un condomino che nel 2018 è deceduto. A seguito dei successivi campionamenti effettuati nella abitazione del condomino si riscontra legionella presente nell’acqua condominiale. Gli eredi chiedono il risarcimento del danno in quanto la morte del condomino viene attribuita alla mancata manutenzione dell’impianto idrico del Condominio. Seguito verifiche condotte dall’Asl di competenza trattasi invece di una problematica dell’acquedotto locale con esclusione di responsabilità per l’assicurato.

      Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.