Tag: rc professionale

  • Parliamo di “Circostanze”

    Iniziamo il mese di Marzo tornando a parlare di Circostanze….queste semi – sconosciute.

    Come sempre riportiamo la definizione presente nei nostri testi di polizza:

    CIRCOSTANZA: Si intende qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente
    portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI
    RISARCIMENTO anche se non motivata
    .

    Adesso che abbiamo ricordato la definizione passiamo ai casi concreti:

    1. CONSULENTE DEL LAVORO: tra i compiti del nostro consulente del lavoro abbiamo le comunicazioni agli Uffici competenti in relazione ad assunzione – dimissione – comunicazioni dell’inquadramento professionale dei dipendenti dei suoi clienti. In un’azienda l’Ispettorato del lavoro effettua un controllo, chiede documentazione al nostro consulente che, nel fornire la documentazione richiesta, si accorge di aver commesso un errore in alcune comunicazioni. Questo errore potrebbe, se rilevato, portare a delle sanzioni per il suo cliente. Il nostro consulente del lavoro, dotato di Rc Professionale, segnala l’errore di cui si è accorto – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Mesi dopo, anche se la polizza, nel frattempo, è scaduta e il consulente del lavoro ha stipulato nuova polizza con altra Compagnia, quando arriva la formale richiesta di risarcimento, l’Ufficio sinistri prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.
    • AVVOCATO: su incarico del proprio cliente il nostro avvocato deposita atto di Appello per chiedere la riforma della sentenza di primo grado che non ha soddisfatto appieno il proprio cliente. Con il deposito della comparsa in Appello da controparte il nostro avvocato si rende conto di aver depositato il proprio atto con un ritardo di 2 giorni rispetto a quanto previsto dalla normativa. Il Giudice potrebbe quindi pronunciarsi sfavorevolmente nei confronti del proprio cliente e condannarlo al pagamento delle spese di lite di controparte. Il nostro Avvocato segnala l’errore commesso – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Mesi dopo, seguito pronuncia del Giudice, invia all’Ufficio sinistri la richiesta di risarcimento ricevuta dal proprio cliente, l’Ufficio sinistri prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.
    • ADDETTO ALLA SICUREZZA: in un cantiere si verifica un incidente che porta un operaio a subire un infortunio. Il nostro addetto alla sicurezza segnala l’evento – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. A seguito dell’incidente al nostro addetto alla sicurezza vengono comminate delle sanzioni. In seguito, l’operaio infortunato invia formale richiesta di risarcimento danni che coinvolge non solo il nostro addetto alla sicurezza ma anche gli altri soggetti coinvolti nel cantiere. In seguito, l’INAIL agisce in rivalsa rispetto a quanto liquidato all’operaio infortunato. Tutti questi sviluppi vengono comunicati, nel tempo, man mano che si verificano, all’Ufficio sinistri che prende in carico le richieste e gestisce il sinistro.
    • MEDICO: al nostro medico, che lavora all’interno di una struttura sanitaria, viene segnalato che un paziente ha richiesto il risarcimento di un presunto danno subito da parte dei sanitari che lo hanno avuto in cura. La struttura sanitaria informa il nostro medico, e i suoi colleghi, che procederà alla gestione del sinistro con il proprio Ufficio legale competente e, al termine, dell’istruttoria comunicherà ai singoli medici loro eventuali responsabilità e le loro singole quote di partecipazione all’eventuale risarcimento del danno che verrà riconosciuto. Il nostro medico segnala la comunicazione ricevuta – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Un anno dopo la struttura sanitaria comunica al nostro medico che il danno lamentato dal paziente è stato riconosciuto e risarcito e che sono stati rilevati determinati profili di responsabilità nei suoi confronti. La comunicazione viene inviata all’Ufficio sinistri che prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.

    Ci fermiamo qui ma potremmo andare avanti per pagine e fare altri numerosi esempi, situazioni che ci vengono comunicate e gestite quotidianamente. Perciò se avete domande e/o dubbi non esitate a scriverci!

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • D&O E SINISTRI TRA RISCHIO DI IMPRESA ED IMPRESA A RISCHIO

    Le polizze D&O (Directors & Officiers) tutelano le attività svolte dai vertici societari.

    Ormai è realtà consolidata che la sindacabilità dell’operato degli amministratori sia sempre più oggetto di criticità e di possibili contestazioni.

    È dunque essenziale porre uno scudo assicurativo adeguato tra l’operato professionale ed il patrimonio personale.

    Per questa categoria di prodotto, UIA SRL commercializza diverse e specifiche coperture che di seguito brevemente riassumiamo prima di inquadrare alcune fattispecie di sinistro:

    –          D&O – Associazioni: la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione di Amministratori e Consiglieri delle Associazioni con formula Claims Made.

    –          D&O – Individuale: la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione di Amministratore o Dirigente, assicurata in polizza con formula Claims Made. Viene pertanto assicurato il Singolo soggetto che svolge la funzione di Amministratore o dirigente all’interno della società.

    –          D&O – Slim (con attivo fino a € 3.000.000,00): la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione di Amministratori e Dirigenti, assicurata in polizza con formula Claims Made. Viene assicurata ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro: Amministratore, Consigliere, membro del Consiglio di Gestione, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, membro del Consiglio di Sorveglianza, Direttore Generale, Dirigente della Società, Institore, Amministratore di fatto. Viene coperta altresì la Società contraente, solo nella misura in cui la stessa Società abbia già tenuto indenne l’assicurato nei termini di legge e nei limiti di indennizzo/massimale.

    –          D&O – Standard: la polizza opera come la D&O – Slim ma per società con attivo superiore a € 3.000.000,00. Inoltre, con la polizza D&O standard differentemente dalla Slim, c’è la possibilità di coprire anche le società controllate e anche i sindaci e revisori.

    –          D&O – Ordini, Collegi: la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione del Consiglio dell’Ordine o Collegio, assicurata in polizza con formula Claims Made. Viene assicurata ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà componente del Consiglio dell’Ordine o del Collegio. Può venire assicurato l’Ordine o Collegio contraente, solo nella misura in cui lo stesso Ordine o Collegio abbia già tenuto indenne l’assicurato nei termini di legge e nei limiti di indennizzo/massimale.

    È inoltre possibile estendere ai prodotti D&O STANDARD ed ORDINE COLLEGI anche la garanzia PO. Con questa ulteriore estensione la polizza assicura anche la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività di AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CON O SENZA PARTECIPAZIONE PUBBLICA assicurata in polizza con formula Claims Made. Vengono coperte tutte attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio dell’incarico assunto in qualità di AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. L’assicurazione tiene indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi e che per l’esercizio delle loro funzioni siano addebitabili alla Società.

    –          Tutela legale per D&O: la polizza fornisce una tutela nei seguenti ambiti: (A)Ambito penale (B)Ambito civile. Tale polizza copre i costi per eventuali spese legali che l’assicurato dovrà sostenere per un procedimento che riguardi la società in cui ricopre un ruolo nel CDA oppure nell’incarico di SINDACO, DIRIGENTE, QUADRO o infine COLLEGIO.

    Le proposte UIA sono stata incrementate recentemente con i nuovi prodotti:

    • estensione della RC Professionale alla Polizza D&O
    • responsabilità Civile D&O alla Polizza RC Professionale

    con i quali il cliente può avere idonea copertura assicurativa per l’attività esercitata sia in regime di libera professione sia per quella esercitata dallo stesso presso un Ente e viceversa.

    Fatta questa doverosa descrizione del prodotto D&O, dal lato della gestione dei sinistri possiamo annoverare diversi esempi concreti tratti dal nostro portafoglio:

    1)      D&O e procedimento penale. A volte è capitato che gli amministratori societari siano stati indagati o addirittura condannati per reati legati alla gestione societaria (si pensi ad esempio ai reati tributari). I sinistri di questa tipologia denunciati sulla polizza D&O, non sono coperti in quanto il contratto non opera in caso di procedimento penale di natura dolosa. Si tratta infatti di polizza di Rc professionale che copre danni patrimoniali a terzi e che quindi non presta copertura in caso di procedimenti penali perdipiù per reati dolosi

    2)      D&O E GLI INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’. Gli assicurati sono i soci/amministratori della società contraente, ricevono una richiesta di risarcimento danni da parte del Curatore fallimentare della società reclamante. Uno degli assicurati presso la reclamante aveva svolto incarico di Amministratore, l’altro assicurato aveva svolto incarico di membro del C.d.A. La società contraente aveva quote nella società reclamante fino ad una certa data. Il curatore fallimentare sostiene che l’attività realizzata da amministratori, soci e sindaci della reclamante abbia portato la stessa al fallimento e chiede quindi il risarcimento del danno. Viene denunciato il sinistro sulla polizza D&O ma lo stesso non è coperto dalle garanzie di polizza in quanto il contratto tiene indenne gli assicurati per le richieste di risarcimento loro rivolte come Amministratori della società contraente e non come Amministratori o membri del C.d.A. di altre società.

    3)      D&O e tutela legale. Un dipendente di una società (con polizza D&O tutela legale) riceve un atto di citazione proveniente da un ex collega dipendente della stessa società. Il primo denuncia il sinistro sulla polizza D&O tutela legale chiedendo il pagamento delle spese di giudizio. Il sinistro viene respinto poiché trattasi di una vertenza di natura personale tra dipendenti non rientrante nell’oggetto della copertura assicurativa che riguarda invece la gestione societaria.

    Possiamo concludere che il prodotto D&O copra prettamente la gestione societaria e solo ciò che attiene all’amministrazione della stessa. Gestire ed amministrare una società è di per sé un rischio (non a caso si parla di rischio di impresa!) ma con un prodotto assicurativo adeguato e conforme alle reali esigenze degli amministratori può essere un’attività meno ardita.

  • UN SINISTRO PAGATO È PER SEMPRE.

    Prima di liquidare un sinistro, inviamo all’Assicurato una quietanza liberatoria da compilare e firmare per accettazione. La quietanza di pagamento è un documento valido ai fini legali che costituisce una prova certa dell’effettiva definizione del sinistro.

    Con la sottoscrizione di questa, da una parte la Compagnia si impegna a corrispondere al Cliente quanto stabilito all’esito dell’istruttoria, dall’altra l’Assicurato accetta il quantum liquidato rinunciando ad ogni pretesa presente e futura in merito a quello specifico sinistro.

    In altre parole, la quietanza attesta l’avvenuta transazione tombale tra le parti e di conseguenza la tacitazione definitiva di ogni diritto presente e futuro, comportando:

    1. ampia, finale, liberatoria di pieno saldo;
    2. rinuncia delle parti a non avere più nulla da pretendere l’una dall’altra in relazione al sinistro;
    3. rinuncia ad ogni azione nei confronti della Compagnia da parte dell’assicurato.

    Per comprendere al meglio, è utile riportare di seguito un esempio pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    L’Assicurato è un Tributarista che ha erroneamente imputato un’agevolazione al Cliente che non ne aveva diritto. Il professionista si è accorto dell’errore in fase di elaborazione della dichiarazione redditi e ha provveduto con successive dichiarazioni ad integrare la posizione con conseguenti sanzioni che ha rimborsato al proprio Cliente.

    A seguito della denuncia di sinistro, abbiamo liquidato l’importo relativo alle sanzioni al netto delle franchigie e degli scoperti applicabili.

    Nel 2022 l’assicurato riceve un’ulteriore comunicazione da parte del reclamante: a seguito dell’errore precedentemente contestato e risarcito, il danneggiato ha fatto verificare la propria posizione fiscale ad altro professionista, il quale ha riscontrato che l’errore compiuto comporterà un danno di maggiore gravità e di conseguenza sanzioni nettamente superiori.

    L’assicurato chiede quindi di riaprire nuovamente il sinistro e invoca la liquidazione del maggio danno rilevato.

    Alla luce di quanto spiegato, si tratta del medesimo sinistro già liquidato dopo la sottoscrizione da parte dell’assicurato della quietanza liberatoria. Il reclamante ha dovuto pagare i contributi derivanti dall’errore dell’assicurato e adesso cerca di farsi risarcire gli stessi. L’importo successivamente richiesto non è infatti casuale.

    Il “nuovo” sinistro denunciato non è coperto dalle garanzie di polizza in quanto l’ulteriore richiesta risarcitoria ricevuta non è altro che il prosieguo del sinistro già liquidato a seguito di formale liberatoria indicata in atto di quietanza sottoscritto dall’assicurato.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenti…(iniziamo bene….)

    La normativa di riferimento in materia è la seguente:

    Art. 1892 Codice Civile Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
    Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

    Art. 1893 Codice Civile Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
    Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

    Di seguito un esempio pratico tratto dal nostro “portafoglio” sinistri:
    Polizza ambito medico con decorrenza Gennaio 2023. Il Modulo di proposta compilato dal cliente presenta le seguenti domande:
    Sezione: SINISTRI/CIRCOSTANZE (In caso di una o più risposte affermative prego fornire la documentazione integrativa)

    1) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati è a conoscenza di circostanze che
    potrebbero dare luogo ad un sinistro
    Si □ No □ Se si allegare dettaglio
    2) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati ha mai avuto sinistri negli ultimi 5 anni Si □ No □ Se si allegare dettaglio
    3) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati è attualmente, o è stato in passato, soggetto ad incriminazioni, condannato o coinvolto in atti di frode o disonestà? Si □ No □ Se si allegare dettaglio
    4) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati è attualmente, o è stato in passato, soggetto ad udienze o azioni disciplinari, soggetto a limitazioni nella pratica o radiato dall’ordine? Si □ No □ Se si allegare dettaglio

    Il nostro medico risponde negativamente a tutte le domande sopra riportate. Sei mesi dopo la decorrenza della polizza il nostro medico denuncia un sinistro: una paziente lamenta lesioni personali seguito intervento di implantologia eseguito dal nostro assicurato qualche anno prima e chiede il risarcimento del danno. L’ufficio sinistri chiede la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica: cartella clinica, copia consensi informati, relazione medico legale prodotta dalla reclamante, relazione dell’assicurato in merito ai fatti contestati. Dopo qualche giorno, arriva la documentazione richiesta e, a sorpresa, spunta nella documentazione uno scambio di mail tra il nostro medico e la paziente. La corrispondenza, datata 2021 (!), rivela non solo che la paziente aveva già effettuato delle contestazioni al medico in merito all’intervento eseguito ma che lo stesso medico, in risposta alle contestazioni, aveva scritto alla paziente quanto segue:

    “Cara signora XXYYZZ prendo atto con rammarico delle sue contestazioni, mi sono offerto di effettuare un intervento riparatore ma Lei non me lo permette, a questo punto mi faccia pure scrivere dal suo avvocato, girerò la comunicazione all’assicurazione che provvederà a risarcire il danno da Lei lamentato.”

    Ma come? Il nostro medico non aveva indicato che non era a conoscenza di circostanze e/o richieste di risarcimento? E questa comunicazione come si può definire? Ad aggravare il tutto il fatto che il nostro medico, prima della polizza decorrenza Gennaio 2023, non aveva mai stipulato polizze per la RC Professionale…

    Conclusioni: sinistro respinto in quanto circostanza nota all’assicurato prima della decorrenza della polizza, circostanza non dichiarata nel Modulo di proposta compilato dal medico prima della sottoscrizione della polizza con conseguente assunzione errata del rischio da parte della Compagnia e applicazione degli Articoli in premessa riportati.
    Infine, la Compagnia si è avvalsa del diritto di recesso a seguito del sinistro denunciato.

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    Al prossimo post!

  • Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, membro del direttivo e gestore della crisi: proviamo a fare chiarezza!

    Anzitutto occorre precisare cosa si intenda per sovraindebitamento.

    Si tratta del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte. Da questa situazione deriva la difficoltà per il debitore ad adempiere alle proprie obbligazioni o l’incapacità di farvi fronte regolarmente.

    L’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento è un ente terzo ed indipendente al quale ciascun debitore, in possesso di precisi requisiti, può rivolgersi per provare a “gestire” l’esposizione debitoria con i propri creditori.

    Per legge è necessario che l’ente sia munito di polizza r.c. professionale. Il contratto assicurativo copre sia l’Organismo stesso che il Singolo Membro del Consiglio (purché indicato sull’apposito questionario assuntivo)

    Le attività oggetto di copertura sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (LEGGE 27 GENNAIO 2012 N.3 – successive modifiche ed integrazioni) o l’esercizio della professione del singolo membro del consiglio direttivo dell’OCC, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

    La polizza assicura per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività dell’Occ o del singolo membro del direttivo con formula Claims Made.

    Il singolo membro dell’Ente può chiedere apposita e specifica copertura indicando all’interno della propria polizza professionale gli incarichi assunti e la durata degli stessi. La garanzia opera con uno scoperto del 10% con min. euro 2500 in luogo della franchigia.

    UIA SRL propone sul mercato il prodotto assicurativo r.c. professionale sia per l’intero OCC (polizza dedicata) che per il singolo membro del direttivo come estensione operante all’interno della polizza rc del singolo professionista.

    Ma cosa accade in concreto? Quale tipologia di sinistri può insorgere?

    All’Occ pervengono le domande di avvio del procedimento e, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, lo stesso ente nomina un professionista detto il “gestore della crisi” che, a seguito di esame della documentazione, porrà assistenza al debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei creditori.

    Il procedimento si potrà definire con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.

    I gestori della crisi sono professionisti con una specifica formazione giuridica, economica ed una concreta esperienza di gestione e pianificazione economico-finanziaria.

    L’elenco dei gestori è stato costituito attraverso una selezione pubblica.

    L’attività di gestore della crisi, a volte indicato come “esperto di gestione della crisi”, rientra nell’attività ordinaria del professionista (es. avvocato, commercialista)

    Gli errori imputabili agli “operatori del sovraindebitamento” possono essere di diversa tipologia:

    – ritardo nella raccolta dei documenti

    – relazioni recanti dati non corretti

    – mancato rispetto delle tempistiche/ termini nella presentazione dei piani

    – errori d’analisi della posizione debitoria anche rispetto ad esecuzioni forzate pendenti

    – inerzia nella gestione della pratica

    – mancato perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione dovuto a colpa.

    Dall’errore, come è noto, deve scaturire per negligenza, imperizia ed imprudenza un danno causale diretto al cliente cioè a chi si è avvalso della procedura di sovraindebitamento. Dal punto di vista assicurativo e quindi in questa tipologia di sinistri, è molto importante inquadrare correttamente i differenti ruoli ed attività rientranti in copertura di polizza.

  • IL VISTO NON VISTO

    Parliamo oggi di Visto di Conformità.

    Innanzitutto, che cos’è? È un controllo sulla corretta applicazione della normativa tributaria da parte di soggetto abilitato ma estraneo all’amministrazione finanziaria. Apposto generalmente sulle dichiarazioni fiscali, il soggetto abilitato attesta il corretto adempimento degli obblighi tributari. Oggi ne sentiamo parlare molto spesso per la cessione dei crediti in materia di bonus edilizi.

    Chi sono i soggetti abilitati all’apposizione del Visto di conformità? Sono i responsabili dell’assistenza fiscali dei CAF, i commercialisti, i consulenti del lavoro. Quali requisiti devono possedere? Devono essere soggetti abilitati ai servizi telematici ed essere in possesso di apposita abilitazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questi professionisti devono essere in possesso, superfluo dirlo, di apposita polizza di RC Professionale a copertura della specifica attività.

    Come di consueto, riportiamo di seguito alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    1. L’assicurato è un commercialista. Per il proprio cliente appone Visto di conformità in relazione a crediti da portare in compensazione. Dopo alcuni anni, seguito controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, il cliente riceve un atto di recupero dei crediti portati in compensazione in quanto il Visto di conformità all’epoca apposto è stato ritenuto non valido dall’Agenzia delle Entrate. Il soggetto che all’epoca aveva apposto il Visto aveva i requisiti per poterlo apporre, aveva fatto domanda di abilitazione all’Agenzia delle Entrate ma alla data in cui aveva apposto il Visto di conformità non risultava ancora abilitato.
    • L’assicurato è un commercialista. Per il proprio cliente deve apporre il Visto di conformità in relazione alla compensazione di un credito. Seguito verifiche successive da parte dell’Agenzia delle Entrate, il cliente riceve atto di recupero del credito portato in compensazione. Il Visto di conformità apposto all’epoca è risultato non valido in quanto la dichiarazione sulla quale è stato apposto è stata inviata da professionista differente. La normativa di riferimento richiede invece che il professionista che appone il Visto e il professionista che invia la dichiarazione coincidano.

    Lasciamo a Voi lettori le riflessioni su quale dei due sinistri sia potenzialmente coperto dalla polizza di RC Professionale, confermiamo solo che uno dei due sinistri è stato pagato mentre per l’altro purtroppo non abbiamo potuto fare altro che constatare l’inoperatività delle garanzie di polizza.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti.

    Al prossimo post!

  • ASSISTENZA ALLA MEDIAZIONE, MEDIATORE CIVILE E FAMILIARE

    Molto spesso ci viene chiesto se la polizza Rc professionale dell’avvocato preveda la copertura per l’attività di mediazione. È utile sottolineare come la domanda così formulata risulti incompleta in quanto occorrerebbe effettivamente chiedere se il cliente svolga l’assistenza alla mediazione oppure sia un mediatore vero e proprio. Una risposta puntuale ed esaustiva al quesito è diventata imprescindibile alla luce degli aggiornamenti normativi introdotti dalla Riforma Cartabia riguardanti anche l’istituto della mediazione. Si pensi inoltre al fatto che, negli ultimi anni, la mediazione ha acquisito sempre più rilevanza quale modalità di soluzione stragiudiziale delle controversie.

    Per l’assistenza alla mediazione, come detto, si intende una delle attività tipiche dell’avvocato: con apposito mandato il legale assiste il cliente davanti al mediatore presso la camera di mediazione /conciliazione al fine di provare a comporre bonariamente una controversia. Il fine dell’istituto è ovviamente quello deflattivo ossia evitare che venga instaurato un giudizio e quindi sovraccaricare i Tribunali di contenziosi. La polizza professionale dell’avvocato copre, come normato dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, l’attività di assistenza alla mediazione e non quella di mediatore. Viene coperta quindi l’attività di assistenza che il legale presta al cliente in sede di mediazione/conciliazione. Si tratta quindi di attività ORDINARIA dell’avvocato e di conseguenza sarà compresa nello “split del fatturato” dell’attività tipica del legale senza bisogno di precisazioni ulteriori:

    Diversamente, per la copertura di eventuali danni causati involontariamente a terzi scaturenti dall’attività di mediatore, esiste una polizza dedicata. Il professionista in qualità di mediatore può sottoscrivere un contratto assicurativo specifico con massimale non inferiore ad euro 500.000 (come da decreto ministeriale). Sul massimale si segnala che un’ultima novità normativa stabilisce che gli organismi di mediazione / mediatori abbiano come limite di indennizzo euro 1.000.000,00. Per i mediatori civili UIA SRL commercializza una polizza ad hoc, previa compilazione del questionario specifico sotto riportato. Questa polizza assicura l’organismo di mediazione oppure il singolo mediatore coprendo le attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’organismo di mediazione e che vengono dichiarate sul questionario, ad eccezione di quanto è espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

    Trattasi quindi di due differenti rischi assicurativi. Non tutti gli avvocati sono mediatori civili e qualunque professionista che voglia diventare mediatore può seguire un apposito corso di formazione e superare il relativo esame finale. Riportiamo un esempio pratico tratto dal nostro portafoglio.

    L’assicurato è un avvocato che riceve una contestazione derivante da un errore compiuto proprio durante all’assistenza alla mediazione all’interno di un procedimento di impugnazione di una delibera assembleare. In tale procedimento, infatti, chi impugna è tenuto, dapprima, a depositare l’istanza di mediazione entro trenta giorni dal dies a quo del termine di decadenza e, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, ad incardinare il processo civile entro il medesimo termine, questa volta decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo. A causa di una dimenticanza dell’avvocato incaricato, il termine non è stato rispettato con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell’impugnativa. Dal punto di vista dell’attività effettivamente svolta ed assicurata, il sinistro è risultato in copertura.

    Diversamente, un esempio di sinistro riguardante il mediatore civile, ha riguardato una contestazione mossa dalla una delle parti allo stesso mediatore in sede di conciliazione. L’errore imputato all’organismo ha riguardato un mancato invito alla partecipazione di una delle parti con conseguente esito negativo della procedura conciliativa.

    Infine, qualche parola va spesa sulla mediazione familiare. Il mediatore familiare è un professionista terzo, imparziale e con una formazione specifica in materia che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia di fatto o sposata, prima, durante, o dopo l’evento separativo. Egli opera nel segreto professionale e in autonomia rispetto al procedimento giudiziario pendente o che prenderà avvio. Scopo del meditatore è quello di facilitare il dialogo nella coppia in crisi, promuovendo l’ascolto reciproco, valorizzando le risorse di ciascun genitore, cercano di portarli al raggiungimento di accordi negoziati volti alla protezione ed al benessere dei figli e nel rispetto del mantenimento della comune responsabilità genitoriale.

  • TECNOLOGI ALIMENTARI – ALCUNI ESEMPI

    Con il post di oggi vogliamo rispondere a richieste, pervenute negli ultimi giorni dai lettori, di avere esempi concreti in relazione alle polizze di RC Professionale per i Tecnologi Alimentari.

    Premessa: chi è il Tecnologo Alimentare? Di cosa si occupa in concreto? È il professionista che studia, progetta, realizza, assicura la produzione alimentare con l’impiego delle tecnologie e dei processi necessari.

    Rientrano nelle competenze del Tecnologo Alimentare attività quali:

    1. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti anche in collaborazione con altri professionisti;
    2. le analisi dei prodotti alimentari; l’accertamento ed il controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti.
    3. la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;
    4. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;
    5. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agroalimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie.

     Il titolo di tecnologo alimentare spetta a colui che ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, ha superato l’Esame di Stato previsto per l’abilitazione all’esercizio della professione, è iscritto ad un Albo Regionale, osserva gli obblighi dell’aggiornamento professionale, rispetta la deontologia professionale secondo un codice deontologico. Anche per questa professione è prevista l’obbligatorietà della polizza di RC professionale.

    Fatta questa premessa generale, di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    1. L’assicurato è un tecnologo alimentare. Riceve incarico dal suo cliente di redigere piano analitico annuale relativo alle procedure, all’autocontrollo e all’adeguamento dell’attività produttiva, secondo lo schema previsto dalla normativa. Nella redazione del piano l’assicurato per errore non inserisce alcuni dei campi richiesti. A seguito di verifica da parte dell’Ente preposto il cliente dell’assicurato si vede recapitare delle sanzioni. All’assicurato viene richiesto di rimborsare le sanzioni comminate al suo cliente a seguito del suo errore. Seguito denuncia di sinistro e valutazione della documentazione necessaria alla corretta istruttoria della pratica il sinistro viene ritenuto in copertura e si procedere alla liquidazione dello stesso al netto della franchigia contrattualmente a carico dell’assicurato.
    • L’assicurato è un tecnologo alimentare. Su incarico di un cliente deve effettuare controlli su una partita di vino prodotta dall’azienda cliente. Successivamente a seguito di controlli la partita di vino viene ritirata dal mercato per la presenza di residui. L’azienda cliente chiede all’assicurato il risarcimento del danno subito individuato nei costi per il ritiro del prodotto e nei danni da immagine. Il danno da immagine, come abbiamo già avuto modo di discutere in precedente post di questo blog, non rientrano nella copertura assicurativa. Per quanto riguarda invece il ritiro del prodotto difettoso dal mercato sussiste polizza ad Hoc che di norma le grandi aziende sottoscrivere proprio per tutelarsi da queste evenienze. Qual è l’errore del professionista invece? Potrebbe essere stato un controllo superficiale oppure un mancato controllo. Ma resta il fatto che i danni lamentati non rientrano nella copertura assicurativa di RC Professionale, mentre, per il mancato controllo o per il controllo superficiale da parte dell’assicurato, si possono effettuare valutazioni relative alla copertura assicurativa solo di fronte a documentazione specifica a supporto della richiesta danni avanzata.

    Speriamo con il post odierno di aver risposto alle domande dei lettori. Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    Al prossimo post!

  • RETROATTIVITA’ E CONTINUOUS COVER ANALIZZATE DAL “LATO SINISTRI”

    Molto spesso ci viene chiesto di spiegare la differenza tra retroattività e continuous cover.  

    Torniamo pertanto ad affrontare questi due argomenti. Questa volta però proviamo ad evidenziarne le differenze nell’ipotesi in cui sorga un sinistro.

    Come è noto, la retroattività è l’estensione dell’efficacia della polizza al tempo precedente alla sua decorrenza.

    Facciamo subito un esempio pratico: polizza di rcp professionale con retroattività di 5 anni. L’errore avviene 2 anni prima della decorrenza della polizza in essere. Dal punto di vista della retroattività, potenzialmente il sinistro è coperto in quanto l’efficacia della polizza retroagisce / si estende nel tempo passato ossia nei 5 anni antecedenti alla polizza.

    La retroattiva quindi è l’efficacia della polizza nel tempo passato. Il periodo di retroattività richiesto non può essere antecedente alla data di iscrizione all’albo del professionista anche perché, prima di quel momento, lo stesso non era in possesso di uno dei requisiti fondamentali per poter operare.

    Un altro aspetto interessante è quello relativo al rapporto tra la retroattività e la circostanza nota. Alcune categorie professionali hanno la retroattività illimitata per legge oppure perché espressamente acquistata. In presenza di una circostanza nota e pregressa mai comunicata agli Assicuratori, anche con polizza a retroattività illimitata, il sinistro non è coperto in quanto vi è stata una violazione delle condizioni contrattuali di polizza in quanto il cliente ha “nascosto” agli Assicuratori un elemento che avrebbe potuto portare alla valutazione del rischio in modo differente oppure a non assumerlo del tutto.

    Ora che abbiamo chiarito questi aspetti pratici relativi alla retroattività, passiamo all’analisi della continuous cover.

    Si tratta della garanzia a pagamento in base alla quale, a parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato in presenza di precise condizioni. Queste sono:

    1) la richiesta sia articolata nel corso del periodo di validità della presente polizza;

    2) la richiesta sia anche derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA.

    Per il punto 2) devono inoltre verificarsi le seguenti condizioni:

    a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato deve essere ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa DAI MEDESIMI ASSICURATORI per il tramite di UIA Srl;

    b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;

    c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza;

    d) l’omessa o ritardata segnalazione sia stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte di qualsiasi tipo e che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento.

    (Periodo di carenza): la garanzia sarà operante decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto di Assicurazione o di efficacia dello stesso, se diversa dalla data di decorrenza o della appendice emessa. In relazione alla richiesta di risarcimento verrà applicato a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo € 1.000,00

    La garanzia della continuous cover sarà applicabile dalla seconda annualità di polizza.

    Come argomentato, tra la retroattività e la continuous cover vi è una forte differenza: la retroattività serve ad estendere l’efficacia della polizza nel passato mente la continuous cover opera per garantire la “continuità di copertura” tra una polizza ed il successivo rinnovo tutelando il cliente in presenza di circostanze Si tratta di garanzie davvero diverse e che quindi non possono essere confuse tra loro.

  • ASSEVERAZIONE, SUPER BONUS, BONUS MINORI, SISMA BONUS….

    Normativa specifica introdotta dal Decreto Rilancio, Decreto Legge 19/05/2020 n. 34, e poi oggetto di svariate e numerose modiche, ancora oggi oggetto di numerose richieste a livello assicurativo e ancora oggi oggetto di numerosi chiarimenti.

    Ma chi è il soggetto Asseveratore? È il tecnico abilitato per la redazione dei documenti necessari per accedere all’agevolazione fiscale prevista dalla normativa. Attenzione! Trattasi di diverso soggetto rispetto a colui che appone il Visto di conformità per la cessione del credito derivante dai lavori di cui alla dichiarazione (asseverazione) rilasciata dal tecnico Asseveratore. Il primo di norma è un tecnico (ingegnere, geometra, perito, architetto…) il secondo di norma è un commercialista o un consulente del lavoro.

    Entrambe le figure sono accomunate dall’obbligo di sottoscrivere una polizza di RC Professionale a garanzia dell’attività svolta e che possa risarcire eventuali danni a soggetti terzi derivanti da un errore nello svolgimento della attività professionale specifica. Della polizza di RC Professionale a copertura dell’attività di apposizione dei Visti di conformità avremo modo di parlare in un prossimo post. Oggi ci dedichiamo alla polizza di RC Professionale a copertura dell’attività di Asseverazione.

    Purtroppo, o per fortuna, ad oggi la casistica dei sinistri derivanti dall’attività di Asseveratore è ancora scarsa, pertanto, nel post di questa settimana, vogliamo rimarcare l’importanza, anche per questa tipologia di rischio, di una corretta compilazione del questionario/modulo di proposta che viene sottoposto al nostro professionista per la stipula della polizza.

    Innanzitutto, le informazioni di base sul rischio:
    1. Quale massimale? Ricordiamo che la normativa chiede una copertura assicurativa pari all’importo dei lavori da asseverare – ecobonus 110% – e comunque non inferiore a € 500.000. Pertanto, se l’importo dei lavori è pari a € 350.000 il professionista deve richiedere un massimale di polizza pari a € 500.000, se l’importo dei lavori è pari a € 625.000 il massimale di € 500.000 non è capiente e la pratica verrà respinta da Enea.
    2. È necessaria la postuma? Il D. L. 34/2020 prevede una garanzia postuma di 5 anni ma l’Agenzia delle Entrate ha 8 anni di tempo per effettuare verifiche e controlli, pertanto, la postuma ideale sarebbe di 10 anni. Da acquistare alla sottoscrizione del contratto o successivamente alla chiusura della pratica l’importante è che il professionista si ricordi di attivare con la propria Compagnia assicurativa la garanzia postuma nei termini e nelle modalità previste dal contratto assicurativo.
    3. Quali soni i dati dell’incarico assunto dal professionista? Per quali bonus verrà rilasciata l’asseverazione? Quando sono iniziati, o inizieranno, i lavori? Qual è l’importo complessivo dei lavori? Dove si trova l’immobile che sarà oggetto di asseverazione?
    4. In caso di polizza intestata ad una Società, quali sono i riferimenti del soggetto Asseveratore (nome, cognome, codice fiscale)?

    L’assunzione del rischio da parte della Compagnia assicurativa, ricordiamo che viene calibrato sulla base di queste informazioni di base, informazioni che sono poi rilevanti anche in caso di sinistro. Quali potrebbero essere i motivi per cui, rispetto a queste informazioni di base, un sinistro potrebbe essere respinto? Vediamo di seguito alcuni esempi:

    1. Massimale di polizza non capiente rispetto all’importo dei lavori
    2. Polizza scaduta, asseverazione rilasciata dopo la scadenza della polizza che non è stata rinnovata e/o prorogata
    3. Asseverazione rilasciata in corso di polizza ma mancato acquisto garanzia postuma e denuncia di sinistro successiva
    4. Asseverazione rilasciata da soggetto differente dal professionista indicato nel questionario/modulo di proposta
    5. Asseverazione rilasciata da soggetto privo dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di Asseveratore
    6. Asseverazione rilasciata su immobile differente rispetto a quello indicato nel questionario/modulo di proposta
    7. Asseverazione rilasciata su immobile di proprietà del soggetto Asseveratore, in questo caso entra in gioco il concetto di terzietà del soggetto danneggiato che abbiamo già trattato sul nostro blog.

    Torneremo sicuramente in argomento prossimamente per esaminare nello specifico i sinistri che, inevitabilmente, nei prossimi anni arriveranno.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    Al prossimo post!