Tag: rc professionale

  • Il cosiddetto periodo di tolleranza di 15 giorni vale anche per la rc professionale?

    Questa è una domanda che spesso viene posta (non da tutti per fortuna!) in prossimità della scadenza della polizza professionale o, ancora peggio, a polizza ormai scaduta.

    La risposta è che la polizza di Rc professionale non ammette alcun periodo di tolleranza o comporto.

    In altre parole, non si contano dalla scadenza i famigerati 15 giorni tipici della Rc auto. Quando la polizza di Rc professionale scade, lo fa veramente!

    La data di efficacia del contratto è quella a partire dalla quale la polizza produce i suoi effetti (e coincide con la data di pagamento del premio, esattamente alle ore 24.00 del giorno della corresponsione dello stesso.

    Le condizioni di polizza all’art. 3 – Pagamento del Premio – prevedono che “l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento”

    La norma di riferimento è contenuta all’interno del Codice civile e nello specifico all’art.1901 che stabilisce: “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”

    Il secondo comma è da leggere con attenzione in quanto esso è concepito in ossequio al principio generale di conservazione del contratto, tipico della Rc auto.

    Nell’ambito della polizza di Rc professionale, generalmente non si applica invece tale ratio perché ogni contratto è a sé stante, salvi i casi di polizze pluriennali. Ogni anno, anche se si parla in gergo di rinnovo di copertura, il cliente stipula un nuovo contratto tanto che il numero di polizza varia. Come stabilito anche dalla giurisprudenza della Cassazione non si tratta di “una mera proroga del contratto originario, ma ad un nuovo negozio giuridico” Infatti, la polizza in scadenza viene sostituita con altro documento. I giudici precisano che “tra le parti si giunge alla conclusione di un nuovo contratto assicurativo, benché alle medesime condizioni del precedente”

    La data di corresponsione del premio diventa pertanto fondamentale per comprendere da quale momento la polizza sia attiva e quindi eventuali richieste di risarcimento possano rientrare in garanzia.

    Occorre quindi opportunamente distinguere tra decorrenza della polizza ed efficacia della stessa.

    La data di decorrenza è quella indicata in polizza ed indica l’inizio della durata del contratto

    La data di efficacia invece si individua dal momento in cui viene corrisposto il premio. La polizza pertanto sarà efficace ed operativa dalle ore 24.00 del giorno della corresponsione del premio.

    Per fare degli esempi pratici:

    1. la decorrenza di polizza è al 5/07/2024. Il premio viene pagato dal cliente il 25/07/2024. Viene denunciato un sinistro il 24/07/2024. È chiaro che il sinistro non può essere coperto.
    2. la polizza scade in data 01/07/2024 e il cliente denuncia il sinistro il 2/07/2024 chiedendo il rinnovo del contratto solo il 5/07/2024 con pagamento del relativo premio in tale data. Il sinistro non è in copertura né sulla polizza precedente perché ormai scaduta né su quella nuova perché si tratterà di una circostanza nota.

    Al prossimo post!

  • Cruciverba assicurativo

    Primo week end estivo, primi week end nelle località di villeggiatura oppure in piscina, vi proponiamo quindi un gioco con il quale tutti, almeno una volta, ci siamo cimentati soprattutto sotto l’ombrellone!
    Trovate di seguito il nostro CRUCIVERBA contenente definizioni basiche per chi opera nel settore della RC Professionale, buon divertimento!

    Mandateci le vostre soluzioni! 😉 (se volete la versione PDF scriveteci)

  • Evoluzione dei sinistri nella rc professionale agenti e broker (parte 2)

    Con il post di oggi proseguiamo la trattazione dell’argomento relativo alla responsabilità professionale degli agenti e dei broker.

    La riflessione che segue trae origine da un caso concreto di sinistro e dalla massima giurisprudenziale applicata dal giudice durante il relativo contenzioso.

    La vertenza riguarda il ruolo del broker in caso di sinistro e nello specifico la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo in presenza di una richiesta danni.

    In particolare, l’assicurato riceve una richiesta danni ed invia la comunicazione di apertura del sinistro al Broker senza che questo ultimo informi la Compagnia. Di fatto la Compagnia viene a conoscenza del sinistro solo con la notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

    Le domane da porsi sono quindi le seguenti: qual è il ruolo effettivo del Broker nella fase di denuncia del sinistro? Quali sono le sue responsabilità in caso di mancata trasmissione della comunicazione alla Compagnia?

    Il Tribunale ha risposto a queste domande fondamentali non verificando né le condizioni di polizza né entrando nel merito della vicenda: per il Giudice la comunicazione di denuncia del sinistro fatta al Broker equivale alla denuncia di sinistro inviata alla Compagnia.

    Ma come la Compagnia avrebbe mai potuto gestire correttamente il sinistro se informata solo a giudizio inoltrato ed in ogni caso fuori da qualsivoglia termine di operatività di polizza?

    Sul punto il Giudice potrebbe essere stato orientato da una certa Giurisprudenza che prova a delineare l’attività del Broker. Infatti la Corte di Cassazione (Sentenza, 11/10/2018, n. 25167) si è pronunciata su un caso simile evidenziando che “Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il “broker” assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale”

    Di conseguenza il Broker, registrato al RUI, potrebbe essere analogamente ricompreso tra i soggetti cui si riferisce la sentenza sopra citata.

    A definire il ruolo del Broker in caso di sinistro, rileverebbe la norma contenuta nell’art. 106 del d.lgs. 205/2009 (attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa), a mente del quale:

    “1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

    2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un’impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.”

    In buona sostanza, la comunicazione da parte dell’assicurato al Broker (con la successiva aspettativa di gestione del sinistro) parrebbe essere sufficiente ai fini della validità della denuncia di sinistro in vigenza di polizza; per il giudice è il Broker che, evidentemente, avrebbe dovuto “gestire” il sinistro e trasmettere quanto ricevuto.

    In assenza di una pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione sulla materia, è di tutta evidenza che il ruolo del Broker durante la fase di gestione del sinistro non possa essere equiparato né a quello ricoperto dalla MGA né dalla Compagnia.

    Il buon senso e le condizioni di polizza smentisco di fatto l’equiparazione tra soggetti differenti e con ruoli non sovrapponibili. Rimane inteso che di fronte ad una condanna della Compagnia, la stessa possa a buon diritto chiedere i danni al Broker che non le abbia trasmesso la denuncia di sinistro per conto del cliente comune.

    Al prossimo post!

  • R.C. Professionale Medici e Legge Gelli Bianco – un esempio pratico – parte 1

    In quest’ultimo mese abbiamo dedicato il nostro blog settimanale alle “novità” introdotte dal Decreto attuativo della Legge Gelli Bianco in ambito assicurativo. Chiudiamo oggi questo ciclo con un esempio pratico non tanto di sinistro generico in ambito Medmal ma dei dubbi e delle domande che tutti noi operatori del settore ci siamo posti in questo ultimo mese. In particolare, a livello concreto, e per concreto intendo in caso di sinistro, cosa succede? E, soprattutto, come vengono gestite le “nuove disposizioni” dettate dal Decreto attuativo in quei procedimenti avviati DOPO l’entrata in vigore del Decreto attuativo ma che coinvolgono polizze emesse PRIMA – quindi in data antecedente – all’entrata in vigore degli stessi?

    Come abbiamo avuto occasione di leggere nel post della scorsa settimana, alcuni Tribunali si sono già espressi, ad es. il Tribunale di Locri in data 18.04.2024, ma con il post di oggi vi vogliamo raccontare di un nostro sinistro. Il post di oggi quindi sarà il primo di una serie “a puntate” che “andranno in onda” a seguito di ogni udienza rilevante del procedimento in corso. Per ovvie ragioni non faremo nomi e, al momento, ometteremo di indicare la località dove il procedimento è stato incardinato.

    Il nostro assicurato è un medico dermatologo, la polizza colpita dal sinistro ha decorrenza 14 settembre 2020, prevede un massimale di € 500.000, una franchigia di € 2.500 e una retroattività concordata con il medico di 2 anni, pertanto alla data del 14 settembre 2018. L’evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento si è verificato nel mese di gennaio 2018. Il sinistro, quindi, si colloca temporalmente in un periodo non coperto dalle garanzie di polizza e la Compagnia comunica diniego di copertura all’assicurato nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali.

    Nel frattempo, la paziente, che si reputa danneggiata dal nostro medico assicurato, ha avviato un procedimento giudiziario e l’assicurato, nonostante il diniego di copertura ricevuto, diniego oggettivamente poco contestabile, ha ritenuto comunque opportuno e necessario coinvolgere la Compagnia.

    Ricevuta la chiamata in causa, la Compagnia ha provveduto alla nomina di proprio fiduciario, il quale ha iniziato a lavorare alla comparsa di costituzione. L’udienza di comparizione della Compagnia è fissata per i primi giorni di luglio 2024. Con l’emanazione del Decreto attuativo della Legge Gelli Bianco in ambito assicurativo, quella che sembrava la redazione di una comparsa molto facile ha, in realtà, dato il via libera a diverse domande.

    Innanzitutto, il legale della Compagnia si è posto delle domande in merito al massimale di polizza. Nell’acquistare la polizza ricordiamo che il medico aveva scelto un massimale di € 500.000. La Legge Gelli Bianco è entrata in vigore il 01 aprile 2017, l’articolo 10 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE non indica i massimali minimi delle polizze di RC Professionale ma rinvia ad un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il compito di stabilire massimali minimi adeguati alle classi di rischio che verranno individuate. Questo adempimento è stato rispettato solo con il Decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024, la polizza coinvolta nel procedimento risale al 14 settembre 2020, pertanto quello che poteva essere considerato un primo “scoglio” si può ritenere superato.

    Secondo “scoglio” la retroattività. La Legge Gelli Bianco articolo 11 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA afferma: “1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché’ denunciati
    all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.”

    La polizza, ricordo, ha decorrenza 14 settembre 2020 e retroattività 2 anni, pertanto, al 14 settembre 2018, la Legge Gelli Bianco è entrata in vigore il 01 aprile 2017. Ma quante Compagnie prima del 16 marzo 2024 rispettavano questo articolo? Non faceva anche questo articolo parte di quelli che dovevano essere oggetto del successivo intervento a cura del Ministero dello Sviluppo Economico? E perché gli esercenti la professione sanitaria hanno continuato ad acquistare polizze con retroattività inferiore a quella prevista dalla Legge Gelli Bianco? E, infine, perché il Decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024 ha sentito l’esigenza di precisare nuovamente l’efficacia temporale della garanzia?

    I dubbi insorti sono più che legittimi, vedremo nel corso del procedimento, e dei prossimi post, come reagirà il Giudice all’eccezioni di inoperatività sollevate dalla Compagnia quindi….seguiteci!

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
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  • RESPONSABILITA’ MEDICA: AZIONE DIRETTA IN CAPO AL DANNEGGIATO

    Per azione diretta si intende la facoltà (non l’obbligo) del soggetto presuntivamente danneggiato di richiedere i danni direttamente all’assicurato e/o alla struttura sanitaria presso la quale il professionista opera.

    Le legge “Gelli-Bianco” ha introdotto tale principio mutuando dalla normativa relativa ai sinistri da circolazione stradale e dagli incidenti di caccia.

    Alla base di tale novità in ambito medico, il Legislatore ha voluto:

    1. rafforzare la posizione del presunto danneggiato;
    2. colmare l’eventuale inerzia dell’assicurato nel rapporto con la rispettiva Compagnia assicurativa in caso di sinistro;
    3. coinvolgere direttamente la Compagnia nella fase conciliativa stragiudiziale al fine di evitare per quanto possibile il giudizio;
    4. scaricare direttamente sulle Compagnie il peso delle richieste danni ampliando la platea dei potenziali richiedenti.

    Vista l’incertezza interpretativa dei decreti attuativi, riteniamo utile con questo post soffermarci sul regime temporale di applicazione della norma e, nello specifico, riguardo alla facoltà del danneggiato di articolare richiesta danni direttamente alla Compagnia.

    Anzitutto chiariamo che il D-DAY è stato il 16 marzo 2024: da questa data è entrato in vigore il decreto ministeriale n. 232 del 2023 con conseguente applicazione delle novità normative, comprese la facoltà di proporre azione diretta da parte del danneggiato direttamente nei confronti della Compagnia dell’esercente la professione sanitaria.

    Dal punto di vista temporale, però, il dubbio di applicazione della norma ai contratti emessi prima del 16 marzo 2024 non cosa è di poco conto.

    Seguito entrata in vigore della legge “Gelli Bianco” l’azione diretta si applica a tutti i contratti o solo a quelli stipulati dopo il 16 marzo 2024?

    I Tribunali hanno iniziato a pronunciarsi sul punto, naturalmente con decisioni variegate.

    Ad esempio, il Tribunale di Locri con la sentenza del 18 aprile 2024 ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal danneggiato direttamente alla Compagnia in quanto antecedente al 16 marzo 2024, ma ha anche rilevato la possibilità di applicare la norma ad errori professionali medici realizzati prima della già menzionata data, a condizione che l’azione sia articolata successivamente al famigerato D-DAY.

    Tale interpretazione nasce dall’applicazione del principio del tempus regit actum che letteralmente vuol dire “il tempo regola l’atto”, ossia che ogni atto (giuridico) viene regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica.

    Il Tribunale di Roma invece è stato più categorico.

    Nel pronunciarsi sull’estromissione della Compagnia da un contenzioso nel quale il danneggiato aveva chiamato direttamente l’Assicurazione del medico in manleva, i Giudici della Capitale hanno così deliberato: “Considerato che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta Compagnia di Assicurazione è fondata, stante l’improponibilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore al momento in cui il ricorso è stato iscritto a ruolo; che, invero, l’iscrizione a ruolo del ricorso è datata 15 marzo 2024, laddove l’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell’impresa di Assicurazione di cui all’art. 12, comma 1, della legge n. 24 del 2017 è esperibile dal 16 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto 15 dicembre 2023, n. 232 del Ministero delle Imprese e del Made In Italy”, dichiara il difetto di legittimazione passiva…”.

    Secondo questo altro orientamento, la norma si applicherebbe in modo ferreo a far data del 16 marzo 2024 senza ingenerare dubbi.

    A questo punto attendiamo i futuri pronunciamenti della giurisprudenza.

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    Al prossimo post!

  • Legge Gelli – precisazioni sulla operatività delle polizze

    Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

    da alcuni mesi riceviamo richieste di informazioni in merito alle polizze RC professionali del settore Sanità, le cd novità introdotte dalle disposizioni attuative sono molto chiare e non suscettibili di interpretazioni.

    È vero che si deve assistere a tentativi di trovare accomodamenti temporanei pur di fornire presunte gradite risposte agli assicurati ma queste “soluzioni” lasciano il tempo che trovano; anche nel passato e per altri casi qualcuno cercò di trovare formule molto fantasiose, come nel caso che tutti ricordiamo in merito al visto per i commercialisti. Alcuni, anche importanti operatori del settore, cercarono soluzioni proponendo incrementi di massimali con la speranza che la modificata capienza potesse essere inclusiva delle nuove insorte responsabilità.

    Queste iniziative causarono solamente dei comprensibili aggravi a tutti quegli operatori, come UIA, che si proposero fin dall’inizio con soluzioni in perfetta assonanza con il dispositivo legislativo. Fortunatamente intervenne l’Autorità ribadendo inequivocabilmente sia la ratio del provvedimento che, ad esempio, il fatto di dover proporre un massimale dedicato esclusivamente alla attività oggetto del provvedimento legislativo.

    Purtroppo, la storicità poco o nulla insegna, abbiamo assistito a comportamenti simili anche nel caso delle disposizioni relative agli avvocati: se il nuovo massimale minimo previsto era stabilito in 350.000 euro perché si è continuato ad offrire massimali diversi? Cosa pensare, in tempi più recenti, del periodo di durata della garanzia postuma per le asseverazioni? Come dimenticare le richieste più disparate? Il risultato? Creare ulteriori incertezze in un settore che aveva assoluta necessità di una serena disposizione per metabolizzare intelligentemente tutte le problematiche insorgenti.

    Ora, nessuno vuole perdere clienti, è un dato di fatto, ma anche nel caso della Legge Gelli proporre dei massimali non in compliance potrebbe causare non pochi problemi sia agli assicurati che agli intermediari. Poniamo il caso che un assicurato con un massimale da 250.000/500.000 euro ritenga che in ragione della sua attività la sua polizza sia adeguata, è un atteggiamento forse anche accettabile ma questo nulla toglie alla precisa ed inequivocabile disposizione che alla scadenza (quasi tutte queste polizze sono di durata un anno) sia obbligato ad avere un massimale aggiornato di almeno un milione. L’unica deroga è nel caso di poli-annualità per polizze aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici, non sono previste altre eccezioni.

    La data ultima indicata per provvedere all’adeguamento non è assolutamente una concessione per soprassedere all’obbligo previsto. Se per ragioni squisitamente commerciali si dovesse “accontentare” il cliente/assicurato proviamo ad ipotizzare quali potrebbero essere le conseguenze in caso di sinistro per un importo superiore al massimale di polizza non adeguato? A parte scontate problematiche con le Autorità di sorveglianza, la possibilità (?) di coinvolgere la Compagnia che emette la polizza, chi sarà sicuramente oggetto di azione di risarcimento sarà l’intermediario che ha proposto una copertura inadeguata. Altro dubbio: la Compagnia che assicura la Responsabilità Professionale dell’Intermediario risponderà di questo tipo di sinistro?

    Il dispositivo legislativo riconosce la possibilità per l’assicurato di chiedere un immediato adeguamento del massimale prima della scadenza per la vigente polizza; è sua facoltà procedere con la polizza alle condizioni vigenti fino alla scadenza anniversaria, una volta concluso il periodo assicurativo dovrà acquistare un prodotto assicurativo che sia aggiornato. Ribadiamo, la possibilità di mantenere invariato il massimale è previsto unicamente per le polizze di durata pluriennale aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici.

    In questo momento di incertezza, UIA ha deciso di emettere, fin da ora, le nuove polizze RC Medici in linea con il dettato di Legge, non procedendo pertanto con emissioni di contratti che prevedano massimali inferiori e retroattività differenti rispetto a quelli indicati dalla normativa.

    UIA – Direzione Tecnica

  • LA RESPONSABILITA’ DEI SINDACI – AGGIORNAMENTI NORMATIVI

    Dopo gli ultimi giorni di festa torna il nostro appuntamento settimanale con il blog Sinistri.

    Esattamente un anno fa abbiamo iniziato a parlare di una possibile introduzione di un tetto alla responsabilità dei Commercialisti nell’ambito dei Collegi Sindacali avente lo scopo di rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio. Il 10 Aprile 2024 un articolo de Il Sole 24 Ore intitolava “SINDACI, RESPONSABILITA’ PARAMETRATA AI COMPENSI”. L’aggiornamento riguarda sempre il progetto di legge C 1276 presentato il 04 luglio 2023. Ad oggi il passo avanti compiuto riguarda l’approvazione, in data 09 aprile 2024, del progetto di legge in Commissione Giustizia e il relativo “approdo” alla Camera dei Deputati.

    Le principali novità che dobbiamo aspettarci dovrebbero essere le seguenti:

    1. la limitazione della responsabilità dei Sindaci, per danni cagionati a società, soci, creditori ed altri soggetti terzi, nei limiti del multiplo del compenso annuo percepito secondo determinati scaglioni. Ad esempio, per compensi fino a € 10.000 l’esposizione, in termini di risarcimento, sarebbe limitata a 15 volte il compenso.  
    2. la riduzione della prescrizione da 10 anni attuali a 5 a partire dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.

    In attesa dell’esito dell’esame del progetto di legge alla Camera dei Deputati, di seguito riportiamo alcune tra le principali richieste di risarcimento legate a questa figura professionale e che fanno parte del nostro lavoro quotidiano:

    1. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società X, dichiarata fallita nel XXXX, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come irregolarità nella gestione: tardivi versamenti di natura fiscale, previdenziale e contributiva ed inserimento poste inesistenti o errate nel libro di magazzino.
    2. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Y, dichiarata fallita nel YYYY, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come mancata vigilanza rispetto all’attività attuata dall’Amministratore Unico della società.
    3. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Z, dichiarata fallita nel ZZZZ, chiede di essere ammesso allo Stato Passivo ma, su richiesta del Curatore fallimentare, il Giudice non accoglie la richiesta. In questo caso la malagestio viene identificata come sostegno ingiustificato ad un piano di risanamento non attuabile.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato.

    Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

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    Al prossimo post!

  • Evoluzione dei sinistri nella rc professionale degli agenti e dei broker (parte 1)

    Più il mercato si evolve e diventa complesso, più gli eventuali profili di responsabilità degli agenti e broker diventano articolati.

    La polizza di rc professionale, infatti, deve anzitutto rispondere alle esigenze del cliente e di conseguenza l’intermediario deve saper individuare il prodotto assicurativo conforme alle richieste. Tutto ciò diventa ancora più difficile se si pensa al fatto che il mondo delle professioni sia in continua evoluzione sia da punto di vista normativo che delle specifiche attività esercitate.

    Gli agenti ed i broker non possono pertanto essere meri dei “venditori di polizze” né tanto meno il “tramite periferico” delle grandi compagnie assicurative.

    Ma non solo.

    Come è noto, gli intermediari assicurativi sono tenuti ad osservare una serie specifici obblighi in base al Codice delle Assicurazioni ed al Regolamento IVASS. Essi sono il dovere di informazione, di comportamento, di informativa precontrattuale ed il dovere di adeguatezza sui quali ci soffermeremo nello specifico nei prossimi post.

    Fatta questa generale e doverosa premessa, iniziamo con il voler porre l’attenzione su una sentenza della Corte di Cassazione francese che fornisce un’interpretazione estrema dei principi di informazione e di adeguatezza.

    Con la pronuncia del 15/09/2022, la Suprema Corte francese stigmatizza che l’intermediario ha l’obbligo di richiamare specificamente l’attenzione dell’assicurato sulla necessità di stipulare un’assicurazione complementare facoltativa quando l’assicurato richiede la copertura di determinati rischi non coperti dalla polizza stipulata (n. 21-15.528).

    La vicenda sottesa alla pronuncia riguarda il responsabile di una società che organizza uno spettacolo di acrobazie automobilistiche e rodeo. Il cliente ha stipulato tramite un broker una “polizza di assicurazione della responsabilità civile per raduni temporanei e manifestazioni”. Al momento sottoscrizione del contratto, la società ha dichiarato di voler assicurare sia i rischi automobilistici sia i rischi relativi all’organizzazione e all’installazione delle attrezzature necessarie per l’evento. La mattina dell’evento, alcuni volontari che stavano installando un traliccio sono rimasti folgorati. Uno dei volontari muore e gli altri rimangono feriti. La società è stata giudicata colpevole di omicidio colposo e lesioni involontarie per violazione intenzionale di un obbligo di sicurezza.

    Questa sentenza è un evidente “un campanello d’allarme” che perviene dai cugini d’oltralpe e che vorrebbe rimettere in discussione i profili di responsabilità degli intermediari portando conseguenze magari o anche qui in Italia. In gioco c’è forse anche di più. Pensiamo alla professionalità e alla credibilità degli agenti e broker!

    La riflessione che ci permettiamo di fare è la seguente: “il risarcimento da mancata consulenza” consiste in una nozione a nostro avviso troppo generica ed evanescente.

    Da Codice della Assicurazioni e regolamento IVASS, gli intermediari hanno l’obbligo di informare il cliente e di proporre un prodotto conforme alle esigenze dello stesso. L’inquadramento del rischio è fondamentale ma non è possibile dare copertura per qualunque rischio soprattutto quando le attività e le professioni da assicurare hanno molteplici sfaccettature che, molto spesso, sono sconosciute agli stessi assicurati.

    Di certo a specifica domanda del cliente, l’intermediario deve fornire idonea soluzione ma la cosiddetta “mancata consulenza” non è né un’ipotesi responsabilità oggettiva né una prova certa del fatto che se il cliente avesse anche stipulato una polizza complementare oltre quella principale, sarebbe stato tenuto indenne in presenza di qualunque tipologia di sinistro.

    Non da ultimo, ricordiamo che in Italia vige ancora il principio fondamentale in base al quale l’agente ha come committente la compagnia, mentre il broker opera su esclusivo incarico del cliente. Ricordiamo che il primo può offrire al mercato solo quello che la/e mandanti gli mettono a disposizione …

    Al prossimo post!

  • R.C. PROFESSIONALE E AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

    In ambito RC Auto è all’ordine del giorno sentire parlare di azione diretta del danneggiato ma in ambito di RC Professionale unico soggetto legittimato nei confronti della Compagnia Assicurativa è il titolare del contratto. A fronte del pagamento del premio di polizza, il Contraente/Assicurato ha il diritto/dovere di informare l’Assicuratore a seguito del ricevimento di una contestazione o di una vera e propria richiesta di risarcimento danni e di collaborare con lo stesso Assicuratore per la gestione e, se possibile, la risoluzione della pratica.

    Vale per tutte le polizze di RC Professionale? Con l’arrivo del decreto attuativo Legge Gelli in ambito assicurativo, in vigore dal 16 marzo 2024, questa “regola” non è più applicabile nell’ambito della RC Professionale medica.

    Che cosa comporta questa novità? Il paziente danneggiato potrà decidere di rivolgere la propria richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia Assicurativa del professionista o della struttura sanitaria interessata. La Compagnia dovrà pertanto riscontrare la richiesta, aprire la pratica di sinistro e provvedere alla gestione della stessa con diritto di accesso alla integrale documentazione disponibile.

    Per vedere gli effetti e la reale portata di questa novità legislativa dovremo sicuramente attendere alcuni mesi per cui avremo tempo di ritornare sull’argomento. Con questo post vorremmo tuttavia approfittarne per ricordare che, anche in caso di sinistro, e anche in caso di azione diretta del danneggiato, l’assicurato, oltre ad avere diritti, ha anche dei doveri. Doveri che riportiamo di seguito:

    OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

    • L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie fornendo loro il supporto che potranno ragionevolmente richiedere. – ricordiamo che è l’assicurato ad avere consapevolezza di quanto accaduto, delle azioni svolte, della possibile fondatezza dell’errore che gli viene contestato. L’Assicuratore non era parte del rapporto professionista/cliente, non era presente durante lo svolgimento dei fatti pertanto necessita di capire come si sono svolti non solo dal punto di vista del danneggiato ma anche dal punto di vista del professionista assicurato.
    • L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI e si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi. – ricordiamo che la polizza non è un bancomat, l’assicurato non può gestire autonomamente la vertenza e poi presentare il conto alla Compagnia assicurativa, deve denunciare il sinistro nelle tempistiche pattuite nel contratto di assicurazione, deve fornire la documentazione richiesta, nel frattempo non deve aggravare il danno come previsto dall’Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio.
    • Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO. Qualora egli rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI non potrà eccedere l’ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturati fino alla data di tale rifiuto. – sembra strano a dirsi ma a volte è molto più conveniente per l’Assicuratore e anche per l’Assicurato “buttare giù il boccone amaro” e accettare una soluzione transattiva della vertenza piuttosto che intestardirsi nella convinzione di aver operato bene e correttamente rischiando un aggravamento dei costi (legali, peritali ecc.) e un allungamento inutile dei tempi necessari per arrivare, magari, allo stesso risultato.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

    Ricordiamo che ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • CONSEGUENZE CIVILISTICHE E ASSICURATIVE DERIVANTI DAL DANNO PENALE. LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE OFFRE UNA TUTELA RISARCITORIA, INDENNITARIA O SANZIONATORIA?

    La costituzione di parte civile comporta la trasposizione nel processo penale dell’azione risarcitoria attivata dal danneggiato nei confronti dell’imputato.

    Cosa accade se l’imputato possiede una polizza di responsabilità civile professionale?

    Nel caso di specie l’assicurato deve sottostare ad un giudizio di natura penale nel quale verrà accertata o meno una sua responsabilità dal punto di vista penalistico e, allo stesso tempo, il giudice penale si dovrà pronunciare anche civilisticamente nei confronti del danneggiato (parte civile).

    La parte civile nel processo penale è il soggetto danneggiato dal reato che intende far valere davanti al giudice penale la propria domanda di risarcimento. La domanda civile innestata nel procedimento penale conserva la propria autonomia sebbene sia regolata proceduralmente dal codice di procedura penale. Il fatto che il danneggiato possa partecipare al processo penale dipende dalla circostanza che uno stesso fatto può costituire nello stesso tempo sia un illecito penale in quanto passibile di una sanzione penale, sia un illecito civile in quanto ha provocato un danno.

    Le domande che dobbiamo porci sono quindi le seguenti:

    • l’accertamento del reato quali conseguenze civilistiche comporta?
    • come opera l’assicurazione di rc professionale in caso di condanna dell’assicurato?
    • la polizza di rc professionale offre tutela risarcitoria, indennitaria o sanzionatoria?

    La polizza di r.c. professionale copre le richieste danni derivanti da atto illecito compiuto dal professionista. La polizza non presta copertura nel procedimento penale in cui il professionista è coinvolto, fatta salva la costituzione di parte civile del danneggiato ed in presenza dei presupposti di effettiva risarcibilità ai sensi di polizza.

    Evidenziamo ora alcuni profili di possibile interesse.

    Dal GLOSSARIO DI POLIZZA possiamo ragionare sulle seguenti voci:

    ATTO CIVILMENTE RILEVANTE: Qualsiasi fatto colposo commesso nell’espletamento della propria attività professionale di cui l’ASSICURATO sia civilmente responsabile. a) Effettivo o presunto fatto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiute dall’ASSICURATO e/o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORI.

    Di conseguenza in caso di accertamento del dolo, la polizza non presta copertura per eventuali richieste di risarcimento.

    PERDITA: qualsiasi importo per il quale l’ASSICURATO sia tenuto a rispondere secondo le norme della presente POLIZZA.

    In caso di sentenza che accerti il dolo e che condanni l’assicurato al risarcimento di una somma, la polizza non presta copertura in quanto il dolo è escluso dalla copertura in forza del contratto assicurativo.

    Il risarcimento ai sensi di polizza può intervenire solo in caso di perdita pecuniaria involontariamente cagionata a terzi.

    Di conseguenza la polizza di rc professionale:

    • OFFRE una tutela risarcitoria se accertato il compimento di un atto illecito (non doloso) e se ricorrono i presupposti di operatività della polizza;
    • NON OFFRE una tutela indennitaria che invece presuppone il compimento di un atto lecito (non è infatti il caso trattato in questo post);
    • NON OFFRE una tutela sanzionatoria. Ricordiamo che la polizza di rc professionale non opera per le “Obbligazioni/sanzioni personali ossia qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all’ASSICURATO che sono escluse espressamente ai sensi di polizza”.

    E cosa succede in caso di condanna dell’assicurato con la pronuncia da parte del giudice di una provvisionale?

    La provvisionale è una somma di denaro che il giudice liquida al danneggiato dal reato, in anticipo rispetto a quella che sarà stabilita in via definitivo.

    Si tratta quindi di un danno non definitivo e quindi non risarcibile ai sensi di polizza. Ai fini del risarcimento, occorrerà attendere l’esito effettivo dell’iter processuale.

    Facciamo ora un esempio pratico tratto da nostro portafoglio:

    l’assicurato è un geometra che riceve un incarico di progettazione e direzione dei lavori da parte di un cliente. Seguito accertamento delle Autorità, si ravvisa che le opere realizzate siano abusive con tanto di attestazioni false. Viene avviato un processo penale a carico del professionista con costituzione di parte civile del danneggiato. Il giudice condanna l’assicurato penalmente e liquida a favore della parte civile una somma a titolo di risarcimento. La pretesa non può trovare copertura dal punto di vista assicurativo in quanto è stato accertato l’elemento del dolo.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!