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  • ECCO LA PRIMA NOVITA’ DEL 2025: L’ARBITRO ASSICURATIVO! – PARTE 2

    Chi può svolgere l’incarico di Arbitro presso IVASS?

    Ciascun collegio, formato da cinque membri, è così composto:

    a) dal presidente e due membri scelti dall’IVASS;

    b) da un componente designato dall’associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale e da un componente designato congiuntamente

    dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale, per le quali il requisito della rappresentatività può essere conseguito anche attraverso accordi tra associazioni di categoria.

    Soltanto uno dei componenti partecipa al collegio che di volta in volta decide sul ricorso. La partecipazione è determinata in funzione della natura del soggetto nei cui confronti è stato presentato il ricorso.

    c) da un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 136 del codice del consumo e per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori, da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti.

    Non essendo ancora stati pubblicati i decreti attuativi, non sono stati individuati criteri oggettivi di scelta degli arbitri. Si presume che uno di questi sia un elevato livello di competenza tecnica nella materia coinvolta.

    Proviamo ora ad evidenziare quali possano essere gli aspetti positivi e negativi relativi al nuovo ambito di applicazione dell’Istituto.

    I “pro” dell’arbitrato assicurativo presso IVASS:

    •             Rapidità: la procedura è generalmente più veloce rispetto a quella legale, con una decisione che viene presa in circa tre mesi.

    •             Costi: la risoluzione della controversia tramite arbitrato IVASS comporta costi ridotti per il consumatore rispetto ad un procedimento giudiziario.

    •             Semplicità: l’accesso all’arbitrato è abbastanza semplice e può essere fatto direttamente dal consumatore, senza la necessità dell’assistenza legale, anche se è comunque consigliabile.

    I “contro” dell’arbitrato assicurativo presso IVASS:

    •             Ambito limitato: l’arbitrato IVASS si applica solo ad alcune tipologie di polizze e per controversie di un certo valore. Alcuni tipi di controversie non possono essere trattate tramite l’arbitrato IVASS.

    •           Ulteriori costi a carico delle compagnie: si pensi alla mole di procedimenti.

    •           Problematiche relative alla carenza di personale competente

    •           Danno da eventuale errore dell’arbitro: sinistro nel sinistro?

    •           La decisione del collegio non è vincolante ma il mancato rispetto comporta una sanzione per il soggetto inadempiente.

    Al prossimo post!

  • ECCO LA PRIMA NOVITA’ DEL 2025: L’ARBITRO ASSICURATIVO! – PARTE 1

    Di cosa si tratta?

    L’arbitro assicurativo è una figura imparziale che viene chiamata a risolvere le controversie tra il cliente ed una compagnia assicurativa e/o chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo. Quando ci sono disaccordi su una richiesta di risarcimento o sul contenuto di un contratto, l’arbitro ha il compito di esaminare il caso e prendere una decisione nei confronti di entrambe le parti.

    L’arbitro assicurativo funziona quindi come sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra l’assicurato (cioè il cliente) e la compagnia assicurativa/ intermediario /broker.

    Il 9 gennaio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 6 novembre 2024 n. 215, attraverso il quale è stato istituito presso IVASS l’arbitro assicurativo.

    Ai sensi dell’art. 13 del Decreto, è richiesto ad IVASS di adottare, entro 4 mesi dall’entrata in vigore del regolamento (9 gennaio 2025), quindi entro il 9 maggio 2025, le disposizioni attuative.

    In ambito assicurativo, come detto, non è di certo una novità (infatti alcune polizze già contemplano questo istituto), ma è pur vero che, ormai da anni a questa parte, anche al di fuori del mondo assicurativo, il Legislatore ha introdotto diverse tipologie di strumenti alternativi al contenzioso giudiziale per evitare di adire i Tribunali e di sovraccaricare di lavoro gli stessi.

    Si pensi agli istituti già noti ed “a pieno regime” ormai da anni: la negoziazione assistita, la mediazione oppure l’arbitrato in ambito bancario.

    Come funziona?

    L’arbitro assicurativo presso IVASS è una figura istituzionale che interviene per risolvere le controversie tra gli assicurati e chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nel settore assicurativo, in modo rapido e senza dover ricorrere ai tribunali. IVASS è l’autorità di vigilanza sul mercato assicurativo italiano ed offre un servizio di arbitrato assicurativo che si applica in specifiche circostanze.

    1.         Chi può rivolgersi all’Arbitro IVASS?

    o          I consumatori (assicurati-clientela) che hanno una controversia con la loro compagnia di assicurazione/intermediario/broker possono ricorrere all’arbitrato IVASS. Le imprese assicurative e gli intermediari vi aderiscono, senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi. Il servizio è accessibile a chi ha sottoscritto polizze assicurative in ambito di RCA, vita, danni, malattia, infortuni e altri settori del mercato assicurativo. Rientrano tra le controversie ammissibili anche i reclami relativi all’inosservanza delle norme di comportamento previste dal Codice delle Assicurazioni Private. Sono invece escluse: (i) le controversie relative ai grandi rischi (i.e. art. 1, c. 1, lett. r), del Codice delle Assicurazioni); (ii) i sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada e (iii) le controversie sottoposte alla competenza della CONSAP.

    2.         Quando si può chiedere l’intervento dell’Arbitro IVASS?

    o          L’arbitro IVASS può intervenire quando c’è una disputa tra il consumatore e l’assicuratore e/o intermediario che riguarda una contestazione sul risarcimento (ad esempio, su un danno, un’indennità non pagata o un rifiuto al risarcimento), sul contenuto di un contratto o su norme di comportamento.

    o          Prima di ricorrere all’arbitrato IVASS, è necessario aver tentato di risolvere la controversia direttamente con la compagnia assicurativa e/o con l’intermediario tramite un reclamo. Se la compagnia non risponde o la risposta non è soddisfacente, il consumatore può chiedere l’intervento dell’Arbitro IVASS.

    3.         Come funziona la procedura?

    o          Richiesta: Il consumatore deve presentare una richiesta telematica scritta all’IVASS (coincidente nel contenuto nel reclamo già presentato), esponendo il motivo della controversia e allegando tutta la documentazione necessaria.

    o          Esame del caso: IVASS esamina la domanda e verifica se la controversia rientra nei casi trattabili dall’arbitro. L’IVASS può, quindi, decidere di attivare l’arbitrato.

    o          Arbitrato: L’arbitro, o il collegio arbitrale, esamina la situazione in modo imparziale e prende una decisione nei confronti delle parti. La decisione viene emessa in tempi relativamente brevi, solitamente entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

    4.         Le decisioni dell’Arbitro IVASS:

    Le decisioni dell’Arbitro Assicurativo, pur non essendo equiparabili a quelle di un giudizio ordinario in quanto non vincolanti, possono comportare conseguenze in caso di mancata esecuzione.

    L’inadempimento, infatti, viene reso noto sul sito dell’Arbitro Assicurativo per un periodo di 5 anni e per i 6 mesi successivi l’impresa o l’intermediario inadempiente devono pubblicare l’informazione nella home page del proprio sito web, dandone prova alla segreteria tecnica dell’Arbitro.

    Al prossimo post con la parte 2!

  • La 5.0 – Le responsabilità dei professionisti

    A cura della Direzione Tecnica

    Le responsabilità dei professionisti secondo l’art. 5.0 possono essere analizzate da diverse prospettive che possiamo analizzare qui di seguito.

    Responsabilità nella progettazione e sviluppo: valutare attentamente i rischi potenziali dei sistemi automatizzati, garantire la trasparenza degli algoritmi utilizzati, implementare meccanismi di controllo e supervisione, documentare adeguatamente le scelte progettuali.

    Responsabilità etiche: rispettare i principi di non discriminazione, garantire l’equità nell’accesso ai servizi, proteggere la privacy degli utenti, considerare l’impatto sociale delle soluzioni sviluppate.

    Responsabilità tecniche: mantenere aggiornate le proprie competenze, garantire la sicurezza dei sistemi, implementare soluzioni robuste e affidabili, prevedere procedure di backup e disaster recovery.

    Responsabilità legali: rispettare le normative vigenti sulla protezione dei dati, garantire la conformità agli standard di settore, prevedere adeguate coperture assicurative, documentare le procedure di compliance.

    Uno degli aspetti peculiari che afferiscono al professionista è quello delle responsabilità nelle attività di certificazione. I momenti di criticità devono essere evidenziati. 

    Responsabilità nella fase di valutazione: verificare accuratamente la conformità ai requisiti tecnici, analizzare la documentazione fornita dal cliente, condurre test approfonditi sui sistemi, mantenere l’imparzialità nel processo valutativo.

    Responsabilità documentali: produrre report dettagliati delle verifiche effettuate, conservare evidenze delle attività svolte, garantire la tracciabilità del processo di certificazione, aggiornare la documentazione secondo gli standard richiesti.

    Responsabilità professionali: mantenere aggiornate le competenze specifiche, rispettare i codici deontologici, garantire la riservatezza delle informazioni, segnalare eventuali conflitti di interesse.

    Responsabilità di controllo: verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti, effettuare audit di sorveglianza, gestire le non conformità rilevate, implementare azioni correttive quando necessario.

    Responsabilità verso gli stakeholder: comunicare chiaramente con i clienti, informare tempestivamente su modifiche normative, gestire i reclami in modo professionale, mantenere la trasparenza del processo.

    In questo contesto abbastanza complesso approfondiamo il tema delle responsabilità professionali nella 5.0:

    Competenze Professionali: obbligo di formazione continua specifica nel settore AI, aggiornamento costante sulle evoluzioni normative, specializzazione in aree tecniche pertinenti, mantenimento delle certificazioni professionali necessarie.

    Obblighi Deontologici: indipendenza nel giudizio professionale, obiettività nelle valutazioni, integrità nell’esercizio dell’attività, rispetto dei principi etici della professione.

    Gestione della Riservatezza: protezione dei dati sensibili dei clienti, rispetto degli accordi di non divulgazione, sicurezza nella gestione documentale, controllo degli accessi alle informazioni.

    Responsabilità di Ruolo: accuratezza nelle verifiche tecniche, correttezza nelle attestazioni rilasciate, tempestività nelle comunicazioni, tracciabilità delle decisioni prese.

    Gestione dei Conflitti: identificazione preventiva di potenziali conflitti, dichiarazione di eventuali interessi conflittuali, astensione in caso di incompatibilità, documentazione delle situazioni critiche

    Ma quali possono essere le maggiori aree di criticità nel caso di certificazioni che non corrispondano alle aspettative, le responsabilità civili professionali? Risarcimento danni diretti causati da errori/omissioni, la copertura assicurativa professionale obbligatoria, la responsabilità per perdite economiche conseguenti, l’obbligo di rimedio a proprie spese.

    Tralasciando, per evidenti motivi, gli ambiti penali, altre problematiche possono insistere sulla Responsabilità Disciplinare verso l’ordine professionale, il rispetto al codice deontologico, la possibilità di sanzioni disciplinari applicabili fino alla sospensione dall’attività.

    Non vanno dimenticati anche i cd Obblighi Correttivi: identificazione immediata delle non conformità, comunicazione tempestiva agli interessati, piano di azioni correttive, rivalutazione completa se necessario.

    Massima attenzione alle Conseguenze Operative che possono tradursi in: Revoca delle certificazioni non conformi, Nuova verifica dei processi di valutazione, Revisione delle procedure interne, Implementazione di controlli aggiuntivi. Aggravi non proprio irrilevanti.

    Per evitare empasse di questa portata il professionista dovrà sempre aver presente la eventualità della adozione di Misure Preventive come: Rafforzamento dei controlli interni, Documentazione più dettagliata, Doppia verifica delle valutazioni, Formazione specifica aggiuntiva.

    Tra i compiti dei professionisti l’Identificazione delle non conformità è un processo critico che richiede un approccio sistematico, vediamole nel dettaglio:

    Tipologie di Non Conformità: Non conformità critiche (impatto sulla sicurezza/legalità), Non conformità maggiori (impatto sul sistema), Non conformità minori (deviazioni limitate), Osservazioni (potenziali miglioramenti).

    Molto importante al fine di evitare possibili addebiti di responsabilità professionale è il Processo di Identificazione che deve insistere su: Analisi documentale dettagliata, Verifica dei requisiti tecnici, Controllo dei parametri di performance, Valutazione degli output del sistema, Confronto con gli standard di riferimento.

    La complessità della 5.0 inevitabilmente richiede degli Strumenti di Rilevamento: Checklist di controllo specifiche, Sistemi di monitoraggio automatico, Tool di analisi dei dati, Report di audit precedenti, Feedback degli stakeholder.

    Un altro rilievo che può essere fonte di criticità sono le Tempistiche di Gestione per le quali indichiamo: l’Identificazione immediata, la Documentazione tempestiva, la Comunicazione entro 24/48 ore, il Piano d’azione entro tempi definiti e non ultimo il Monitoraggio continuativo.

    Un suggerimento: in molti casi di segnalazione di criticità emergono lacune nella Documentazione necessaria; buona norma avere sempre nel panel dei vari strumenti: la Descrizione dettagliata della non conformità, le Evidenze oggettive, una Analisi delle cause, l’Impatto sul sistema e le Azioni correttive proposte. Queste sono solamente alcune considerazioni basiche per un approccio professionalmente adeguato alle problematiche afferenti alla 5.0. E’ di tutta evidenza che il legislatore abbia inteso selezionare sia le imprese che i professionisti interessati a fruire di queste misure ma, pur con tutte le riserve del caso, si tratta di una nuova metodologia destinata a creare delle distinzioni premianti e non frutto di iniziative a corto respiro.

    Restiamo a vostra disposizione per approfondimenti.

  • ALCUNI ESEMPI DI SINISTRO RELATIVI ALLA PROFESSIONE DI AGRONOMO

    Con il post odierno, parliamo della categoria professionale degli agronomi. Si tratta di una professione la cui attività spazia in vari ambiti ed operatività. Nostro tramite, è possibile assicurare Dottori Agronomi e Forestali, Agrotecnici e Periti agrari.

    Come detto, questi professionisti si possono occupare di molteplici attività:

    a carattere progettuale: studio, progettazione, direzione, contabilità, liquidazione, collaudo di opere pubbliche e private;

    a carattere estimativo: rilievo, misura e stima;

    a carattere gestionale: direzione, amministrazione, gestione, contabilità, bilancio, inventario, curatela, consulenza di imprese produttive e industriali;

    a carattere analitico: statistica, marketing, analisi, accertamento qualitativo dei prodotti agroindustriali, monitoraggio ambientale;

    a carattere sperimentale: sperimentazione;

    a carattere pianificatorio e programmatorio: pianificazione ecologica e ambientale, valutazione di impatto ambientale, pianificazione e programmazione territoriale, zonale, urbanistica, paesaggistica, agrituristica.

    Conseguentemente i sinistri possono riguardare diversi aspetti relativi a questa professione. Le contestazioni vanno da questioni meramente estimative a controversie vertenti sulla programmazione e sulla pianificazione.

    Facciamo ora alcuni esempi tratti dal nostro portafoglio:

    1. L’assicurato è un agronomo che denuncia il sinistro a causa di un errore compiuto dallo stesso e realizzato nel computo della propria parcella relativa all’attività svolta come CTU in un procedimento presso il Tribunale. La Cassazione ha riconosciuto tale errore e ha condannato il professionista a rimborsare la differenza di compenso erroneamente calcolata. Il sinistro non può di certo trovare copertura assicurativa in quanto non vi è un danno a terzi. L’errore compiuto infatti riguarda esclusivamente l’assicurato senza la causazione di un danno a soggetti terzi.
    • L’assicurato è un agronomo, il quale nel 2017 denuncia un sinistro a seguito di una richiesta danni generica per errata predisposizione di una domanda di accesso a finanziamenti pubblici dichiarata inammissibile per mancata presentazione della documentazione a supporto dell’istanza. L’assicurato afferma che si tratta di una scusa della controparte per evitare il pagamento degli onorari dovuti all’assicurato. In effetti il presunto danneggiato ha articolato in giudizio una domanda riconvenzionale lamentando errori generici in capo l’assicurato relativamente all’attività professionale svolta negli anni. La Compagnia si è schierata in giudizio a favore dell’assicurato non avendo rilevato un errore professionale compiuto dal professionista e avendo lo stesso ricevuto una richiesta danni infondata e pretestuosa.
    • L’Assicurata è una società di agronomi che si occupa della gestione della contabilità di un’azienda che opera sul mercato quale commerciante di prodotti alimentari. La Guardia di Finanza inizia un controllo fiscale nei confronti della società cliente in merito alle imposte versate nel corso degli anni. Ad esito di tali controlli, la GdF rileva che la società avrebbe simulato la conduzione di un’azienda agricola al fine di non dichiarare all’erario le reali operazioni commerciali. La Guardia di Finanza contesta quindi ai professionisti assicurati di aver agevolato l’evasione fiscale, in quanto, in presenza di una palese assenza di attività agricola da parte della cliente, non avrebbero effettuato alcuno riscontro per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di azienda agricola e l’avrebbero tenuta tra i propri clienti senza effettuare alcuna attività agro-economica. Seguito denuncia del sinistro ed approfondita istruttoria, la richiesta danni non ha ricevuto copertura per due motivi: in primo luogo perché la contestazione da parte della Guardia di Finanza è già nota agli assicurati da anni e non è mai stata comunicata alla Compagnia in sede di assunzione del rischio. Inoltre, anche in questo caso, la sanzione irrogata agli assicurati ha natura personale e non può quindi essere oggetto di copertura assicurativa.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92  Ricordiamo che ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

  • QUANDO MANCA L’ERRORE PROFESSIONALE…

    Basta avere una polizza di rc professionale per denunciare un sinistro e ottenere un risarcimento?

    Ovviamente no.

    Come è noto, all’apertura di una pratica di sinistro segue una fase istruttoria – la cui complessità dipende sempre dallo specifico caso concreto  – in cui, documentazione alla mano, dobbiamo verificare che non ci siano eccezioni di copertura (solo per citarne alcune: richiesta risarcitoria ricevuta in data antecedente all’inizio del periodo assicurativo, pregressa conoscenza, errore antecedente alla data di retroattività, specifica esclusione, dolo dell’assicurato, mancanza dei requisiti professionali, attività non in copertura ecc..).

    Accanto a tali verifiche occorre indagare se vi siano effettivamente profili di responsabilità da parte dell’assicurato.

    Presupposto necessario e imprescindibile per l’attivazione delle garanzie assicurative resta infatti sempre l’errore commesso dall’assicurato nell’esercizio dell’attività professionale.

    La polizza di rc professionale risponde infatti al principio risarcitorio.

    La domanda che ci si deve porre è: qual è stato l’errore dell’assicurato? Quale danno è derivato al cliente dell’assicurato da tale condotta negligente?

    Un nostro assicurato, avvocato, aveva difeso in giudizio un commercialista a cui veniva richiesto da un ex cliente il risarcimento del danno costituito dalle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate seguito accertamento di alcune irregolarità fiscali.

    L’assicurato, che era stato incaricato unicamente per la difesa in giudizio, consigliava al commercialista in questione di denunciare il sinistro alla propria Compagnia assicurativa, al fine di essere manlevato in caso di soccombenza. L’assistito, tuttavia, non riteneva opportuno coinvolgere la propria Compagnia in quanto con un’ulteriore denuncia di sinistro la Compagnia avrebbe potuto rifiutare il rinnovo alla scadenza della polizza o, comunque, incrementare il premio.

    Il procedimento si concludeva in primo grado con la condanna del commercialista, il quale, solo in fase di appello e malgrado il parere – a questo punto – contrario del nostro assicurato, tentava di coinvolgere la propria Compagnia denunciando per la prima volta il sinistro.

    Il sinistro veniva respinto in quanto, essendo trascorsi oltre due anni dalla prima contestazione, risultava ampiamente prescritto il termine biennale di denuncia.

    Non avendo ottenuto alcun indennizzo dalla propria Compagnia ed essendo peraltro risultato soccombente anche nel giudizio d’appello, il commercialista avanzava richiesta di risarcimento nei confronti del nostro assicurato.

    La copertura offerta dalla polizza assicurativa stipulata dal professionista non può tuttavia diventare un mezzo per conseguire un risultato che non si è riusciti ad ottenere giudizialmente, in quanto l’onere della prova resta sempre a carico del presunto danneggiato.

    Nel caso esaminato non è stata fornita alcuna prova di un effettivo danno e di un nesso causale tra il danno lamentato e il contestato inadempimento (nel caso di tempestiva denuncia la Compagnia avrebbe tenuto indenne il commercialista o avrebbe sollevato altre eccezioni di copertura?). A ben vedere, però, non è stata nemmeno fornita prova di una condotta negligente da parte dell’avvocato nostro assicurato.

    Premesso che ciò che veniva contestato all’assicurato era di non aver raccomandato l’attivazione della polizza professionale del cliente (circostanza peraltro smentita dalla corrispondenza intercorsa tra le parti), spettava in ogni caso al cliente attivarsi con diligenza segnalando il sinistro alla propria Compagnia assicurativa in conformità alle condizioni contrattuali stipulate.

    All’esito dell’istruttoria nessuna responsabilità è stata pertanto ravvisata nella condotta del nostro assicurato.

  • Parliamo brevemente di “CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE”

    Nell’ultimo periodo sempre più clienti ci hanno chiesto “Ma la mia polizza di Responsabilità Civile Professionale copre l’attività svolta in relazione all’istituto del Concordato preventivo biennale? Deve essere adeguata e/o integrata a questa attività?”

    La risposta che abbiamo fornito è “Trattandosi di attività di consulenza, la polizza non deve essere né integrata né adeguata in quanto trattasi di attività ordinaria che il professionista abilitato può svolgere”.
    Ma che cos’è il CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (c.d. CPB)? Istituto previsto dal decreto delegato n. 13/2024, possiamo definirlo come un accordo con il Fisco che permette, per un due anni – un biennio appunto, alle Partite Iva, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate, favorendo così l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. L’adesione a tale accordo deve essere comunicata entro il 31.10.

    Chiaramente l’attività di consulenza in merito alla opportunità di aderire o meno a questo istituto spetta a commercialisti ed esperti del settore tributario e pertanto, quale attività di consulenza, ovvero attività ordinaria, risulta già all’interno di una copertura assicurativa base di Responsabilità Civile Professionale.
    Resta sempre fondamentale la corretta compilazione del Modulo di proposta da parte del professionista che, seppur non necessario indicare specificatamente la consulenza relativa a questo istituto, deve comunque dichiarare all’Assicuratore che si occupa di “attività ordinaria”.

    Ne approfittiamo quindi, per ricordare in questo post, l’importanza di una compilazione corretta del Modulo di proposta ma anche l’importanza di un dialogo tra Assicurato ed Assicuratore, anche per il tramite del proprio Agente o Broker, soprattutto in ambiti così delicati e importanti come quello della Responsabilità Civile Professionale dove il ruolo del professionista è sempre in costante mutamento ed evoluzione.

    Perciò se avete domande e/o dubbi vi invitiamo a scriverci!
    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti sui diversi aspetti della Responsabilità Civile Professionale, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m
    Al prossimo post!

  • Intelligenza Artificiale – Evoluzione dei sinistri nella rc professionale agenti e broker (parte 3)

    Con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, anche UIA SRL ha da diversi mesi cominciato ad interrogarsi sull’impatto che questo nuovo strumento (perché tale rimane) avrà sull’intermediazione assicurativa.

    Abbiamo provato a ragionare sui i diversi ambiti di possibile applicazione sia in termini generali sia sulla specifica gestione dei sinistri.

    Non siamo naturalmente arrivati a delle vere e proprie conclusioni poiché in primo luogo sarebbe stato errato “emettere sentenze” in quanto UIA SRL, per quanto all’avanguardia e con una pluridecennale esperienza, è pur sempre uno tra i tanti players sul mercato. In secondo luogo, alla luce della complessa e repentina evoluzione tecnologica ed il conseguente adeguamento normativo relativi all’I.A., non è possibile ad oggi trarre degli approcci definitivi.

    Ciò non toglie però che si possa ragionare sulle novità in essere e sugli scenari che si stanno spalancando davanti a noi.

    Lato assuntivo del rischio

    L’ I.A. potrebbe avere un ruolo sempre più preponderante (ma non esclusivo rispetto al fattore umano) nell’ambito della fase iniziale di inquadramento dei rischi. Proviamo a ragionare: alcune domande sull’anagrafica, sui requisiti per poter operare, sui precedenti assicurativi vengono poste sempre al cliente. Molti di questi quesiti sono standard e rispondono ai criteri assuntivi dettati dalle Compagnie. Certo a volte ci possono essere delle peculiarità e delle eccezioni ed è quindi chiaro che in questi casi la “macchina” non possa competere con l’uomo. Possiamo immaginare all’I.A. in ambito della rc professionale come valido aiuto all’uomo per tutte quelle operazioni di controllo e scrematura. Superata la “fase del setaccio”, qualora non sia possibile un’emissione automatica da parte dell’I.A., interverrebbero l’intelligenza, la sensibilità, la duttilità e l’esperienza umane che rimangono gli elementi salienti della professionalità. Potremmo pensare al questionario come al campo su cui opera IA insieme naturalmente a tutte quale fase precontrattuale fatta di domande e risposte per indirizzare il cliente verso il prodotto corretto come già avviene con gli strumenti di chat bot. Rimanga inteso che alla macchina debbano essere poste le domande corrette. Se i quesiti sono sbagliati o troppo generici, perverranno risposte errate ed inconcludenti. Da qui la professionalità di chi pone le domande per conto dei clienti e quindi non possiamo non pensare al ruolo dell’agente e del broker che rimane fondamentale.

    Lato amministrativo del rischio

    Come è noto la polizza ha una vita amministrativa. Pagare un premio significa in concreto incassare somme, calcolare provvigioni, registrare tutti gli importi ricevuti. Questa è solo la prima attività che porta la polizza a produrre i propri effetti. L’I.A. potrebbe intervenire in tutte quelle operazioni amministrative, ripetitive se si vuole, ma sostanziali per “la vita” del contratto. Chi potrebbe mai pagare un sinistro relativo ad una polizza di cui non si sa se il pagamento sia avvenuto!? La registrazione dei dati e tutta la reportistica interna tipica delle assicurazioni e società simili è fondamentale per comprendere come si sta sviluppando il mercato e di conseguenza diviene un grande aiuto in termini di precisione e velocità per prendere decisioni aziendali. Anche in questo caso, crediamo che la macchina debba operare sotto il controllo umano.

    Gestione del sinistro

    Siamo partiti anzitutto da un assunto logico ed esperienziale: i sinistri professionali sono tutti diversi.

    Per quanto, infatti, possano essere ricondotti più o meno agli stessi errori, i sinistri di rcp variano nella gestione e nella valutazione.  Abbiamo pensato come l’I.A. potrebbe agevolare l’attività di verifica della documentazione e forse di catalogazione degli allegati alle denunce ma è chiaro che la lettura e la comprensione degli stessi rimane un lavoro prettamente umano. Inoltre, di fronte ad una richiesta danni con il conseguente stress per chi la subisce, appare quanto meno fuori luogo un dialogo tra l’assicurato e la Compagnia tanto più se vi sia anche nel mezzo il legale della parte danneggiata.  Il rimando alla premessa sull’intelligenza e l’esperienza umane è pertanto doveroso anche in questo caso.

    A nostro avviso, l’I.A. potrebbe agevolare la gestione del sinistro mettendo magari a disposizione le numerose banche dati ed informazioni presenti sul web che molto spesso sono più complete e soprattutto aggiornate di tanti manuali o corsi di formazione.

    Al prossimo post!

  • Cruci puzzle assicurativo

    Chiudiamo questa prima parte dell’anno 2024 con un cruci puzzle semplice e simpatico che speriamo vi farà compagnia sotto l’ombrellone. Buon divertimento e arrivederci a settembre con il blog sinistri!

    P.S. Potete chiederci il pdf via email.

  • A domanda, risposta (parte 1)

    Con il post di oggi vogliamo porre l’attenzione su alcuni quesiti inerenti a questioni generali che gli Intermediari ed i Clienti spesso ci sottopongono.

    Naturalmente ad ogni domanda associamo la relativa risposta.

    Cosa vuol dire Claims made?

    “CLAIMS MADE” significa letteralmente “a richiesta fatta” e pertanto le garanzie di polizza sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO e da lui denunciate agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione e riferite ad Atti Illeciti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta. Ne consegue che, nelle polizze di questo tipo, l’apertura del sinistro non coincide con il comportamento che ha generato il danno (errore o illecito), bensì con la richiesta di risarcimento del terzo, la quale deve necessariamente pervenire durante il periodo di validità della Polizza ed essere denunciata agli Assicuratori nel corso del medesimo periodo. Come visto, infatti, la clausola Claims made delimita l’operatività della garanzia alle richieste di risarcimento fatte contro l’assicurato entro il periodo di vigenza della polizza, anche se il fatto generatore del danno, o il danno stesso, si sono già verificati prima dell’inizio della copertura (retroattività). La clausola Claims made introduce quindi una definizione convenzionale di sinistro, conferendo rilevanza non alla data di accadimento del “fatto” ma alla data della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato verso l’assicurato. Facciamo degli esempi pratici:

    1. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta in corso di polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia in corso di polizza. IL SINISTRO È COPERTO!

    2. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta in corso di polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia dopo la scadenza della polizza. IL SINISTRO NON È COPERTO!

    3. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta dopo la scadenza della polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia dopo la scadenza della polizza. IL SINISTRO NON È COPERTO!

    Che cosa sono le circostanze?

    Per circostanza si intende qualsia atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO anche se non motivata. Ad esempio:

    AVVOCATO: riceve notifica di una sentenza di inammissibilità di un appello dallo stesso presentato in quanto notificata oltre il termine previsto per legge. È stato un errore dell’assicurato che ha erroneamente calcolato i giorni per presentare Appello. Il Giudice ha quindi ritenuto inammissibile l’appello condannando il Cliente alla refusione delle spese legali di Controparte.

    CONSULENTE DEL LAVORO: tra i compiti del nostro consulente del lavoro abbiamo le comunicazioni agli Uffici competenti in relazione ad assunzione – dimissione – comunicazioni dell’inquadramento professionale dei dipendenti dei suoi clienti. In un’azienda l’Ispettorato del lavoro effettua un controllo, chiede documentazione al nostro consulente che, nel fornire la documentazione richiesta, si accorge di aver commesso un errore in alcune comunicazioni. Questo errore potrebbe, se rilevato, portare a delle sanzioni per il suo cliente.

    Se la retroattività è illimitata, ogni errore compiuto nel passato è coperto ai sensi di polizza?

    La retroattività è operante solo per circostanze NON CONOSCIUTE dall’Assicurato al momento della stipula del contratto. Inoltre, non possono essere oggetto di copertura eventuali errori commessi antecedentemente alla data di iscrizione all’albo professionale poiché l’assicurato non aveva i requisiti per poter operare.

    Facciamo un esempio:

    l’assicurato è un avvocato con polizza di rc professionale con decorrenza 20/10/2023 e scadenza 20/10/2024. Il professionista riceve una richiesta danni dal cliente in quanto non è stato proposto appello nei termini. L’errore risale al 2022, prima quindi della stipula del contratto. Nonostante fosse a conoscenza dell’errore compiuto, l’assicurato non ha mai dichiarato quanto accaduto sul questionario assuntivo. Il sinistro non è coperto seppure la polizza abbia retroattività illimitata. L’omissione di un errore passato fa infatti decadere l’assicurato dalla possibilità di essere risarcito a prescindere dalla retroattività.

    Se l’assicurato riceve una multa, il sinistro è coperto dalla polizza di Rc professionale?

    Sanzioni, multe ed ammende comminate personalmente e direttamente all’assicurato non sono mai coperte dalla polizza di Rc professionale poiché prive del requisito della terzietà. Il danno per essere risarcibile deve essere cagionato a terzi come conseguenza di un errore professionale colposo. Il danno risarcibile da Rc professionale è quello cagionato a terzi e non all’assicurato stesso.

    Quali sono i requisiti per poter rinnovare la polizza tramite quietanza?

    Non tutte le polizze possono essere rinnovate con quietanza. Ad esempio, per le polizze Lloyd’s non è mai possibile tale modalità. Occorre inoltre sempre accertare se sussista il rinnovo tacito e se NON si siano verificate: a) Variazione di anagrafica del rischio; b) Variazione degli introiti consolidati (negativo/positivo) nell’ordine del dieci percento; c) Nuove circostanze e/o sinistri; d) Variazioni rispetto alla tipologia dell’attività svolta, in relazione a quanto precedentemente comunicato (medesime estensioni/precisazioni della precedente polizza).

    Perché la polizza in caso di sinistro non copre la restituzione dei compensi?

    La restituzione dei compensi non può essere oggetto di copertura in quanto non costituisce un danno a terzi. La polizza opera soltanto per le voci di danno conseguenti all’eventuale responsabilità civile dell’assicurato nei confronti di terzi con esclusione di ogni altra voce come, ad esempio, le obbligazioni restitutorie per gli emolumenti percepiti dall’assicurato stesso. Infatti, in caso di risarcimento da parte della Compagnia di tale voce, si tratterebbe di un ingiustificato arricchimento.

    Al prossimo post con domande e risposte …

    Vi ricordiamo infine che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

  • Claims Made e Loss Occurence

    Nell’ultimo seminario tenutosi giovedì 11 luglio abbiamo parlato ancora di Claims Made e Loss Occurence. Argomenti triti e archiviati perché ormai tutti gli “addetti ai lavori” conoscono le differenze? No, in realtà sono ancora argomenti attuali e che creano notevoli dibattiti.  Ad esempio, si è parlato di Claims Made anche durante la presentazione dell’Annual Report 2023 del Centro Studi Intermediazione Assicurativa (CESIA), istituzione promossa da CGPA Europe. Sempre in tema di Claims Made la Corte di cassazione ritorna, diremmo periodicamente, sul tema.

    Ricordiamo innanzitutto la differenza tra i due regimi applicabili:

    CLAIMS MADE: Le polizze “claims made” coprono i sinistri che vengono denunciati all’assicurato durante il periodo di validità della polizza, l’evento che ha generato il sinistro deve essersi verificato durante il periodo di validità temporale della polizza (periodo di retroattività incluso) e la denuncia del sinistro deve pervenire alla Compagnia durante il periodo di validità temporale della polizza (eventuale postuma e/o maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento incluso).

    In sostanza per le polizze in regime di Claims Made è importante il momento in cui la richiesta di risarcimento viene fatta.

    LOSS OCCURENCE: Le polizze “loss occurrence” coprono i sinistri che derivano da eventi accaduti durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando viene presentata la richiesta di risarcimento.

    In sostanza per le polizze in regime di Loss Occurence è importante il momento in cui si verifica il sinistro.

    Anche in questi ultimi mesi è capitato all’Ufficio sinistri di ricevere nuove denunce di sinistro su polizze ormai scadute da tempo. Di seguito riportiamo alcuni esempi:

    • Dentista, riceve la richiesta di risarcimento da parte del suo paziente che lamenta un errore commesso dal medico nel corso delle cure effettuate, l’evento che avrebbe generato la richiesta di risarcimento (sinistro) si è verificato in corso di polizza, l’assicurato ha ricevuto in corso di polizza la richiesta danni ma la stessa è stata presentata alla Compagnia mesi dopo la scadenza della polizza.
    • Avvocato, riceve richiesta di risarcimento da parte di un cliente a seguito di sentenza che lo condanna al pagamento delle spese di lite a favore della parte erroneamente chiamata in causa, l’evento che ha generato la richiesta di risarcimento (sinistro) si è verificato in corso di polizza, l’assicurato ha ricevuto la richiesta di risarcimento dopo la scadenza della polizza che prestava copertura assicurativa al momento in cui si è verificato l’errore e il nostro professionista denuncia il sinistro non alla Compagnia assicurativa con la quale ha attualmente in corso polizza di RC Professionale ma alla Compagnia assicurativa della polizza – ormai scaduta – che prestava copertura assicurativa al momento in cui l’errore è stato effettuato.
    • Dipendente pubblico, polizza di Colpa Grave, riceve invito a dedurre da parte della Corte dei conti per presunti danni erariali. L’invito a dedurre è stato notificato all’assicurato dopo la scadenza della polizza e del relativo periodo di copertura postuma concordato con la Compagnia.
    • Commercialista, riceve richiesta di risarcimento da parte del proprio cliente seguito notifica avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il sinistro viene denunciato su polizza ormai scaduta, in questo caso specifico non solo la richiesta danni da parte del cliente danneggiato e la successiva denuncia di sinistro alla Compagnia avvengono a polizza scaduta ma anche l’errore si colloca temporalmente al di fuori del periodo di validità della polizza.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!