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  • MEDIATORE: QUALCHE ESEMPIO DI SINISTRO

    ⚖️ 1. Errore nella gestione del procedimento di mediazione

    Scenario:
    Il mediatore dimentica di trasmettere nei termini previsti il verbale di mancato accordo alle parti o al giudice.
    Conseguenza:
    Una delle parti perde la possibilità di intraprendere l’azione giudiziaria entro i termini di legge.
    Richiesta di risarcimento:
    La parte danneggiata chiede al mediatore il risarcimento del danno economico subito per la decadenza del diritto d’azione.


    🕊️ 2. Violazione della riservatezza

    Scenario:
    Durante un procedimento, il mediatore comunica per errore a una parte informazioni riservate ricevute dall’altra parte in sessione separata.
    Conseguenza:
    La parte si ritiene danneggiata per violazione della riservatezza e per la perdita di vantaggio negoziale.
    Richiesta di risarcimento:
    Richiesta di danno economico per comportamento non conforme alla normativa sulla mediazione e al codice privacy.


    🧾 3. Errata verbalizzazione dell’accordo

    Scenario:
    Il mediatore redige un verbale di accordo con un errore materiale nella descrizione delle somme dovute o dei beni oggetto della conciliazione.
    Conseguenza:
    Nasce una controversia successiva sull’esecuzione dell’accordo e le parti chiedono il risarcimento per la nullità parziale dell’intesa.
    Richiesta di risarcimento:
    Richiesta di risarcimento del danno economico derivante dall’errore di redazione di atti e documenti connessi all’attività di mediazione.


    💻 4. Trattamento illecito dei dati personali

    Scenario:
    Il mediatore conserva i fascicoli cartacei e digitali dei procedimenti in modo non conforme al GDPR (assenza di crittografia o conservazione oltre i termini).
    Conseguenza:
    Un ex cliente subisce una violazione dei dati (data breach) e segnala l’evento al Garante.
    Richiesta di risarcimento:
    Il cliente chiede il rimborso delle spese sostenute e del danno d’immagine.


    ⏳ 5. Omissione nella comunicazione degli incontri

    Scenario:
    Il mediatore non convoca una delle parti per un secondo incontro o non la informa correttamente della data fissata.
    Conseguenza:
    Il procedimento viene dichiarato invalido dall’organismo e la parte lamenta la perdita di tempo e spese inutili.
    Richiesta di risarcimento:
    Domanda di risarcimenti delle spese legali e dei costi sostenuti dalle parti per avviare la procedura.

  • MEDIATORE: PERCHÉ SERVE UNA POLIZZA RC PROFESSIONALE

    La Polizza di Responsabilità Civile Professionale tutela il mediatore da richieste di risarcimento dovute a errori, omissioni o negligenze nello svolgimento della propria attività.

    Coperture tipiche

    • Errori professionali (es. mancata trasmissione di documenti, errata gestione del procedimento).
    • Violazione della riservatezza o del dovere di imparzialità.
    • Diffamazione o lesione d’immagine involontaria.
    • Perdite patrimoniali arrecate alle parti per errori procedurali.

    Vantaggi per il professionista

    • Protezione del patrimonio personale.
    • Maggiore affidabilità verso l’organismo e i clienti.
    • Conformità alle buone prassi di responsabilità professionale.

    🛡️ RC Professionale Mediatori Civili — La soluzione di UIA

    🔹 Finalità

    La polizza di Responsabilità Civile Professionale tutela il mediatore civile e commerciale da richieste di risarcimento per danni economici causati a terzi nello svolgimento dell’attività di mediazione.

    🔹 Attività assicurata

    Copre l’attività di:

    • mediazione civile e commerciale svolta ai sensi del D. Lgs. 28/2010;
    • gestione e redazione di verbali di conciliazione;
    • attività connesse o preliminari alla mediazione, incluse consulenze e pareri collegati.

    🔹 Chi può aderire

    • Mediatori civili iscritti a organismi riconosciuti dal Ministero della Giustizia;
    • Liberi professionisti o studi associati;
    • Società o enti che gestiscono organismi di mediazione (estensione facoltativa).

    🔹 Estensioni sempre operanti

    • Codice privacy;
    • Decreto Lgs 81/2008;
    • Interruzione e sospensione attività
    • Penalità fiscali
    • Sinistri in serie

    🔹 Ambito temporale di operatività

    • Retroattività illimitata o pregressa;
    • Postuma (ultrattività) fino a 10 anni per cessazione attività.

    🔹 Esclusioni principali

    • Atti dolosi o fraudolenti;
    • Danni personali;
    • Responsabilità non connessa all’attività di mediatore.

    Una polizza di Tutela legale per eventuali spese di difesa in ambito penale e/o in ambito civile? PERCHE’ NO….

  • Polizze donazioni. Il regalo sospeso: perché la casa donata potrebbe crearti problemi (e come risolverli)

    Hai ricevuto un immobile in donazione, magari da un genitore o uno zio? Ti sembra un colpo di fortuna? In realtà, potresti avere in mano una vera “bomba a orologeria” burocratica.

    Parliamoci chiaro: in Italia, le donazioni sono fatte col cuore, ma il nostro sistema legale le rende difficili da gestire quando si tratta di vendere o chiedere un mutuo. E questo è un problema che tocca migliaia di famiglie.

    Il Paradosso della donazione: un regalo con l’ombra lunga

    Quando si cerca di vendere un immobile ricevuto in donazione, o di usarlo come garanzia per un prestito, scatta subito un campanello d’allarme tra notai, banche e potenziali acquirenti.

    Il motivo è semplice ma potentissimo: la legge italiana tutela gli eredi “legittimari”. Se il donante ha fatto la donazione ledendo la quota di un erede (magari un fratello o un cugino stretto), quell’erede ha il diritto di impugnare la donazione, anche a distanza di molti anni dalla morte del donante.

    Immagina la scena: Hai trovato l’acquirente ideale per la casa di famiglia. State per firmare il rogito, ma la banca del compratore si ritira. Perché? Perché l’immobile è “viziato” da una donazione e, per loro, la garanzia ipotecaria non è sicura. Tutto si blocca. Il tuo progetto (magari l’acquisto della tua nuova casa) va in fumo.

    La soluzione che “pulisce” l’immobile: la polizza donazione

    Per fortuna, il mercato ha trovato uno strumento geniale per neutralizzare questo rischio e ridare piena commerciabilità agli immobili: la polizza donazione.

    Non si tratta di una normale assicurazione casa. È una vera e propria garanzia legale che interviene a proteggere chiunque sia coinvolto nell’operazione: l’acquirente, il notaio e, soprattutto, la banca che eroga il mutuo.

    È il “passaporto di sicurezza” che mancava.

    Come funziona, nel concreto?

    La Polizza Donazione copre in modo blindato il rischio che la donazione venga un giorno contestata in tribunale. Cosa significa?

    1. Tranquillità per l’Acquirente: Se per assurdo l’immobile venisse perso a causa di una sentenza favorevole agli eredi, la polizza risarcisce il compratore per l’intero valore dell’immobile.
    2. Sicurezza per la Banca: La banca può concedere il mutuo sapendo che, se l’ipoteca dovesse saltare, il loro capitale sarebbe coperto e garantito.
    3. Copertura Legale: Tutela tutti i soggetti coinvolti dalle spese legali da affrontare in caso di controversia.

    In sintesi, la Polizza Donazione trasforma un immobile rischioso in un bene vendibile esattamente come se fosse stato acquistato.

    Perché oggi è diventata essenziale

    Fino a qualche anno fa, il problema delle donazioni era noto solo agli addetti ai lavori. Oggi, l’attenzione è altissima.

    Notai e banche sono sempre più rigorosi e, di fronte a un immobile donato, richiedono quasi sistematicamente questa polizza per procedere. La ragione è logica: perché assumersi un rischio legale che può durare vent’anni, quando si può semplicemente assicurarlo?

    Chi ne trae il maggior vantaggio?

    • Tu, che vendi: Sblocchi una situazione altrimenti ferma e dai valore pieno al tuo immobile.
    • Chi compra: Acquisti con la serenità che nessun erede futuro potrà farti causa o toglierti la casa.
    • I Professionisti (Agenti e Mediatori): La polizza è il tuo asso nella manica per risolvere un problema che blocca tantissime compravendite. Sai che, con un costo molto contenuto (spesso suddiviso tra venditore e acquirente), puoi chiudere l’affare e lasciare tutti felici e garantiti.

    In conclusione: Se hai un immobile donato o stai per acquistarne uno, non farti spaventare dalla burocrazia. Chiedi informazioni sulla Polizza Donazione. Non è un costo, ma l’investimento più saggio per dare al tuo immobile la libertà di cui ha bisogno per essere venduto, ipotecato e vissuto in totale serenità.

  • Polizze di Tutela Legale – Un esempio concreto

    Oggi vi raccontiamo un altro caso di uno dei nostri assicurati per capire passo dopo passo come funziona la funzione di polizza di Tutela Legale.

    EVENTO: Il nostro assicurato è un dipendente del Comune, una figura che opera nel settore pubblico, dove le responsabilità possono essere complesse. Durante un’attività di controllo della Polizia Locale, è stato coinvolto in un’indagine per reati ambientali. Appena ha saputo di essere indagato, si è rivolto a noi, chiedendo immediatamente l’attivazione della sua polizza di tutela legale.

    COSA PREVEDE LA POLIZZA: La polizza di Tutela legale acquistate prevede le seguenti garanzie:

    • Tutela Legale per Delitti Colposi: La polizza interviene quando l’assicurato è indagato o sottoposto a un procedimento penale per un delitto colposo (ovvero, un reato che non è stato commesso con l’intenzione di far male). È fondamentale sapere che la polizza si attiva anche prima che venga formulata un’accusa ufficiale, appena l’assicurato viene a conoscenza del suo coinvolgimento. Il nostro assicurato, come previsto, ha denunciato il sinistro entro tre giorni.
    • Libera Scelta del Legale: Un aspetto cruciale è la libertà di scegliere il proprio avvocato e anche, all’occorrenza, un proprio consulente tecnico. Il nostro assicurato ha scelto il professionista che riteneva più adatto, comunicandone il nominativo ed inviando i preventivi di spesa.
    • Massimale: La polizza prevede un massimale di 15.000 €, interamente dedicato a questo tipo di sinistri.

    MODALITA’ DI INDENNIZZO DA PARTE DELLA COMPAGNIA: La procedura è stata semplice e trasparente. Accertata e confermata l’operatività delle garanzie di polizza, il nostro assicurato, al termine di ogni fase del procedimento, ha inviato le fatture ricevute dal suo avvocato. A quel punto, la compagnia lo ha rimborsato delle spese sostenute, fino a esaurire il massimale stabilito in polizza.

    Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci  https://www.uiainternational.net/prodotti/altre-polizze/tutela-legale/

  • Polizze di Tutela Legale – Un esempio concreto

    Cosa succede quando devi davvero usufruire delle polizze di Tutela legale? Oggi vi raccontiamo il caso di uno dei nostri assicurati per capire passo dopo passo come funziona.

    EVENTO: Il nostro assicurato è un tecnico che svolge incarichi di Addetto alla sicurezza nei cantieri. Come purtroppo può accadere, all’interno del cantiere si verifica un infortunio: un operaio muore travolto da un pezzo di cemento. Essendo il responsabile della sicurezza, il nostro assicurato viene coinvolto nel procedimento penale che si apre di conseguenza. Denuncia il sinistro e chiede attivazione delle garanzie previste dalla polizza di Tutela legale.

    COSA PREVEDE LA POLIZZA: La polizza di Tutela legale acquistate prevede le seguenti garanzie:

    • Tutela Legale per Delitti Colposi: La polizza interviene quando l’assicurato è indagato o sottoposto a un procedimento penale per un delitto colposo (ovvero, un reato che non è stato commesso con l’intenzione di far male). È fondamentale sapere che la polizza si attiva anche prima che venga formulata un’accusa ufficiale, appena l’assicurato viene a conoscenza del suo coinvolgimento. Il nostro assicurato, come previsto, ha denunciato il sinistro entro tre giorni.
    • Libera Scelta del Legale: Un aspetto cruciale è la libertà di scegliere il proprio avvocato e anche un consulente tecnico di parte. Il nostro assicurato ha comunicato alla compagnia i nomi dei professionisti scelti, inviando i preventivi di spesa.
    • Massimale: La polizza prevede un massimale di 30.000 €, interamente dedicato a questo tipo di sinistri.

    MODALITA’ DI INDENNIZZO DA PARTE DELLA COMPAGNIA: Una volta che l’assicurato ha informato la compagnia, il processo è semplice. Accertata e confermata l’operatività delle garanzie di polizza, al termine di ogni fase del procedimento, l’assicurato ha inviato le fatture emesse dal suo avvocato e dal suo consulente. La compagnia ha provveduto a rimborsare le spese sostenute, fino a raggiungere il massimale stabilito dalla polizza.

    Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci  https://www.uiainternational.net/prodotti/altre-polizze/tutela-legale/

  • Polizze di Tutela Legale – la nostra proposta

    Nel post odierno entreremo nel dettaglio della proposta di UIA Polizza Tutela Legale e Giudiziaria per Liberi Professionisti Compagnia Tokio Marine HCC

    1. Oggetto e finalità della polizza

    La copertura è pensata per i liberi professionisti e tutela dalle spese legali derivanti da procedimenti penali, civili e amministrativi connessi all’attività esercitata.

    • Ambito Penale: difesa per delitti colposi e contravvenzioni; per delitti dolosi solo se assolti o prosciolti.
    • Ambito Civile: difesa da richieste di risarcimento da parte di terzi.
    • Ambito Amministrativo: ricorsi contro sanzioni amministrative (es. sicurezza sul lavoro, privacy, ambiente, GDPR).
    • Libera scelta del legale oppure designazione da parte della compagnia.

    2. Tipologie di copertura

    Sono previste formule differenziate, in base alle esigenze del professionista:

    • Easy: per fatturati < €150.000 (massimale €5.000) con/senza libera scelta del legale.
    • Bronze: civile + penale, libera scelta.
    • Silver: civile + penale + amministrativo, senza libera scelta.
    • Gold: civile + penale + amministrativo, libera scelta.
    • Civile: solo ambito civile + amministrativo.
    • Penale: solo ambito penale + amministrativo.

    3. Limiti e modalità operative

    • Massimale unico per sinistro/anno.
    • Spese coperte: legali, CTU/CTP, periti, interpreti, traduzioni, cauzione all’estero.
    • Premio lordo a partire da € 69,00

    4. Esempi pratici:

    ✅ Professionista che svolge l’attività di Addetto alla sicurezza, si verifica un incidente in cantiere, a seguito delle lesioni subite dal lavoratore si apre un procedimento penale nel quale il nostro assicurato viene coinvolto in considerazione dell’incarico svolto.


    ✅ Medico che svolge la propria attività come libero professionista all’interno di una clinica privata, seguito richiesta danni presentata da una paziente alla clinica ed avvio procedimento di mediazione, viene coinvolto nel procedimento di mediazione stesso in quanto individuato quale soggetto avente prestato le cure dalle quali sarebbe derivato il danno lamentato.
    ✅ Geometra, seguito verifiche dell’Ente competente riceve una sanzione per interventi eseguiti in assenza di SCIA.

  • FRANCHIGIA E SCOPERTO: QUESTI SCONOSCIUTI

    Se sei un libero professionista, come architetto, ingegnere, medico, consulente o avvocato (anche un giovane alle prime armi!), avrai sicuramente già sentito parlare di RC Professionale. E se ti sei mai avventurato nella lettura di una polizza, ti sarai imbattuto in due termini che possono sembrare un po’ complicati: franchigia e scoperto.

    Niente paura! Ora te li spiego in modo chiaro, con esempi pratici.

    Partiamo dalla franchigia: cos’è?

    Immagina la franchigia come una soglia fissa. Se un danno che causi nel tuo lavoro non supera questa soglia, l’assicurazione non interviene e te lo paghi da solo. Se invece il danno è superiore, l’assicurazione copre solo la parte che eccede la franchigia.

    Esempio semplice:

    * Hai una polizza con franchigia di 1.000 euro.

    * Fai un errore e causi un danno di 6.000 euro al tuo cliente.

    * L’assicurazione ti copre 5.000 euro. I primi 1.000 euro, ahimè, li paghi tu.

    * E se il danno è di 800 euro? In quel caso, l’assicurazione non paga nulla, perché siamo sotto la franchigia.

    E lo scoperto, invece?

    Lo scoperto è un po’ diverso. Non è una soglia fissa, ma una percentuale. In pratica, una parte del danno rimane sempre a tuo carico, indipendentemente dall’ammontare totale del danno. A volte c’è anche un importo minimo (e massimo), per esempio “10% con minimo 1.000 e massimo 5.000 euro”.

    Esempio con numeri:

    * La tua polizza prevede uno scoperto del 10% con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 5.000 euro.

    * Causi un danno di 50.000 euro.

    * Il 10% di 50.000 euro è 5.000 euro. Quindi, tu paghi 5.000 euro e l’assicurazione ti copre i restanti 45.000 euro.

    Altro esempio più “leggero”:

    * Danno di 6.000 euro.

    * 10% = 600 euro.

    * Ma il contratto prevede uno scoperto minimo di 1.000 euro. Risultato: paghi comunque 1.000 euro, anche se il 10% sarebbe stato meno.

    Lo scoperto funziona un po’ come dire: “Io ti copro, ma una fetta del danno te la tieni sempre tu”.

    E se nella polizza ci sono sia franchigia che scoperto?

    Sì, succede. Alcune assicurazioni li includono entrambi. In questo caso, devi fare un po’ di calcoli per capire quanto ti verrà rimborsato. Prevale sempre l’importo più alto tra la franchigia e lo scoperto calcolato. Oppure può accadere che la polizza presti determinate garanzie con lo scoperto ed altre con la franchigia generale di polizza

    In parole povere: cosa ti conviene sapere?

    * La franchigia è una cifra fissa: se il danno è sotto, paghi tutto tu.

    * Lo scoperto è una percentuale del danno: paghi sempre “una fetta”.

    * Quando ci sono entrambi, paghi il valore più alto tra i due oppure la liquidazione del sinistro avverrà con l’applicazione della franchigia e/o dello scoperto a seconda della specifica garanzia attivata.

    * Una polizza con franchigia e scoperto più bassi costa un po’ di più, ma ti protegge meglio nei momenti difficili.

    Consiglio spassionato

    Quando scegli una RC Professionale, non guardare solo il prezzo annuo della polizza. Dai un’occhiata anche a queste voci “nascoste” (ma importantissime), perché in caso di guai, fanno la differenza tra “tutto risolto” e “oddio, come faccio?”.

    Ancora alcuni esempi pratici per professione

    **Architetto**

    Hai progettato un edificio residenziale e, a causa di un errore nel calcolo dei carichi strutturali, si verificano delle crepe nei muri. Il cliente ti chiede un risarcimento di 30.000 euro.

    * Franchigia: 2.000 euro

    * Scoperto: 10% con minimo 1.000 euro

    Il 10% di 30.000 euro è 3.000 euro. Poiché questo importo è superiore alla franchigia, si applica lo scoperto. Tu paghi 3.000 euro e l’assicurazione copre i restanti 27.000 euro.

    **Avvocato**

    Hai dimenticato di impugnare un atto nei termini stabiliti e il tuo cliente subisce un danno patrimoniale stimato in 15.000 euro.

    * Franchigia: 1.500 euro

    * Scoperto: 15% con minimo 1.000 euro

    Il 15% di 15.000 euro è 2.250 euro. Tu paghi 2.250 euro, il resto lo copre la compagnia. Se invece il danno fosse stato di 8.000 euro, il 15% sarebbe 1.200 euro, e dato che è ancora sopra la franchigia, paghi 1.200 euro.

  • La Garanzia Postuma nella RC Professionale: perché è un errore sottovalutarla.

    Spesso, quando si smette di esercitare la propria professione, la prima cosa che si pensa di “mettere da parte” è l’assicurazione. In fondo, se non si lavora più, che rischio ci può essere? Ed è proprio qui che molti professionisti – anche esperti – cadono in errore, sottovalutando l’importanza di una protezione fondamentale: la garanzia postuma. Questa estensione, spesso vista come un dettaglio tecnico o un costo accessorio, è in realtà una salvaguardia irrinunciabile per il proprio futuro. Per comprenderne appieno il valore, basta considerare una situazione purtroppo verosimile.

    La storia di Gianni, ingegnere in pensione

    Gianni ha 67 anni e una lunga e brillante carriera da ingegnere strutturista. Dopo decenni di progetti complessi, sopralluoghi meticolosi e collaudi rigorosi, decide finalmente di godersi la meritata pensione. Chiude la partita IVA, saluta i suoi clienti storici e si dedica con entusiasmo alle sue passioni, come la pesca, e al tempo prezioso con i suoi nipoti. Tutto procede serenamente, finché un giorno riceve una telefonata inaspettata che lo scuote:

    “Ingegnere, buongiorno. Le parlo per conto dell’istituto comprensivo di via Roma. Purtroppo, il solaio della palestra è crollato. Dalle prime verifiche, sembrerebbe un problema strutturale riconducibile al progetto di cinque anni fa.”

    Gianni rimane in silenzio, assorbito dalla notizia. Quel progetto lo ricordava bene, lo aveva consegnato anni prima, quando era ancora pienamente operativo. Ma ora la situazione è diversa: non lavora più, la sua polizza RC professionale è scaduta. Ha cessato l’attività, si chiede, che responsabilità può mai avere ancora? La risposta è: tutta. Questo perché, nell’ambito della Responsabilità Civile professionale, ciò che conta non è il momento in cui l’errore è stato commesso, ma il momento in cui il danno viene denunciato. Se la polizza non è più attiva e, soprattutto, se non è stata attivata una garanzia postuma, la compagnia assicurativa non è tenuta a coprire il sinistro, lasciando il professionista a rispondere con il proprio patrimonio.

    Cos’è davvero la garanzia postuma?

    La garanzia postuma (o “copertura postuma”) è una clausola – spesso opzionale e da richiedere esplicitamente – che estende la validità della polizza professionale anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa. È fondamentale sottolineare che questa copertura riguarda esclusivamente i danni causati durante il periodo in cui la polizza era attiva e il professionista esercitava regolarmente. La condizione essenziale è che la denuncia del sinistro pervenga entro il periodo di validità della garanzia postuma stessa. In termini più semplici:

    * Se mentre sei in attività commetti un errore professionale,

    * E questo errore, per sua natura o tipologia, emerge e causa un danno solo dopo che hai chiuso la tua attività,

    * La garanzia postuma ti protegge efficacemente da eventuali e inaspettate richieste di risarcimento che potrebbero altrimenti compromettere la tua serenità finanziaria.

    Non confondere la postuma con la retroattività

    Spesso, in questo contesto, si genera confusione tra termini specifici. Cerchiamo di fare chiarezza per evitare malintesi:

    * **Retroattività**: Questa estensione copre errori commessi prima della data di stipula della polizza attuale, a condizione che tale copertura sia esplicitamente indicata e pattuita nel contratto. È una protezione per il “passato” rispetto all’inizio della polizza.

    * **Claims Made**: È la forma contrattuale più diffusa e utilizzata oggi nelle polizze di RC professionali. Secondo questa formula, la copertura è valida solo per i sinistri che vengono denunciati (o dei quali si viene a conoscenza) mentre la polizza è attivamente in vigore.

    * **Postuma**: Questa è la garanzia specifica che copre i sinistri denunciati dopo la scadenza della polizza principale, a patto che siano riconducibili a fatti, errori od omissioni avvenuti prima della data di scadenza della polizza stessa.

    Senza una garanzia postuma adeguata, un professionista che cessa la propria attività rischia seriamente di rimanere scoperto per eventi pregressi, anche se ha mantenuto una copertura assicurativa regolare e impeccabile per tutta la durata della sua carriera.

    Quando serve attivarla?

    Ci sono situazioni ben precise e cruciali in cui la garanzia postuma dovrebbe essere presa in seria considerazione, rappresentando non un lusso, ma una necessità:

    Pensione o cessazione definitiva dell’attività. Quando si conclude il percorso professionale, sia per raggiunti limiti di età che per altre ragioni, la postuma diventa indispensabile per tutelarsi da reclami futuri relativi ad attività passate.

    Morte del professionista. In questo tragico evento, la postuma può proteggere gli eredi da eventuali richieste di risarcimento che dovessero pervenire dopo la scomparsa del professionista, garantendo loro una maggiore tranquillità.

    Chiusura di specifici lavori o progetti. Per lavori che comportano responsabilità a lungo termine (es. asseverazioni per il Superbonus 110%), anche se l’attività professionale non cessa completamente, è prudente considerare una garanzia per quel singolo progetto.

    Altri esempi concreti

    Per rendere l’idea ancora più chiara, consideriamo altri scenari pratici:

    L’avvocato e il ricorso mai notificato. Immaginiamo un avvocato che, dopo essersi ritirato dalla professione due anni fa, riceve una diffida da un ex cliente. Si scopre che un ricorso cruciale non fu notificato nei tempi previsti anni addietro, e ora il danno per il cliente è divenuto concreto e considerevole. Se l’avvocato non aveva attivato la garanzia postuma, sarà costretto a rispondere personalmente per intero, mettendo a rischio il proprio patrimonio.

    Il chirurgo e l’intervento dimenticato. Una ginecologa va in pensione dopo una carriera intensa. Due anni dopo, una paziente la cita in giudizio per una complicanza grave e inaspettata derivante da un intervento chirurgico eseguito tre anni prima, quando la dottoressa era ancora in attività. Se la ginecologa aveva saggiamente previsto una garanzia postuma nella sua polizza, la compagnia assicurativa interverrà a sua tutela, gestendo la difesa e l’eventuale risarcimento.

    Considerazioni finali

    Molti professionisti dedicano una vita intera a costruire una reputazione solida, a sviluppare una rete di fiducia inestimabile e a consolidare una posizione economica duratura. Bastano pochi secondi – e la denuncia di un errore tecnico o procedurale sfuggito anni prima, ma che si manifesta solo in seguito – per vedere tutto questo messo seriamente a rischio.

    La garanzia postuma non dovrebbe essere percepita come un costo superfluo da evitare, ma piuttosto come un atto di profondo buon senso, lungimiranza e responsabilità professionale. Essa serve a proteggere il proprio passato lavorativo quando ormai non si è più attivamente nel presente professionale, offrendo una tutela indispensabile.

    Gianni, il nostro ingegnere protagonista della storia, alla fine la sua postuma l’aveva attivata. Non per eccessiva paranoia, ma per una lucida e consapevole gestione del rischio. E quando la telefonata inaspettata è arrivata, ha potuto fare un bel respiro di sollievo, sapendo di essere protetto… e poi è tornato con serenità alla sua amata pesca, con la consapevolezza di aver agito con previdenza

  • Polizze infortuni per professionisti in Italia – un’analisi – La Diffusione tra i liberi professionisti e le coperture assicurative

    In Italia, i liberi professionisti costituiscono una fetta rilevante del mercato del lavoro. Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel primo semestre del 2023 sono state aperte 296.699 nuove partite IVA, di cui circa 217.000 sono persone fisiche. Nel complesso, secondo gli ultimi dati disponibili relativi al 2020, le persone fisiche titolari di partita IVA sono 3.660.280, rappresentando il 19,6% del totale, contro una media UE del 13,1%.

    La libera professione generalmente non prevede la stipula di una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ad eccezione di alcune categorie come artigiani e coltivatori diretti, che sono tenuti a iscriversi all’INAIL. Per tutti gli altri esistono casse nazionali dei singoli ordini professionali, che istituiscono sistemi di copertura appositi, da sottoscrivere volontariamente.

    Ad esempio, tutti gli iscritti all’EPPI (Ente di Previdenza dei Periti Industriali) in attività, in regola con gli adempimenti contributivi, godono automaticamente di una copertura sanitaria di base che include anche un’indennità per invalidità da infortunio, con oneri sostenuti dall’ente stesso.

    Per gli avvocati, il Decreto Ministeriale del 22/09/2016 prevede l’obbligo di stipulare un’assicurazione infortuni a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.

    Il mercato offre anche polizze specifiche per gli infortuni sportivi, considerando che ogni anno circa 430.000 persone in Italia si infortunano praticando attività sportive, con potenziali ripercussioni sulla vita professionale.

    In conclusione, sebbene non ci siano dati percentuali precisi sulla diffusione delle polizze infortuni tra i professionisti, il mercato è in crescita e risponde a un’esigenza reale, considerando l’alto numero di partite IVA in Italia e la limitata copertura offerta dai sistemi previdenziali di categoria.

    Ma quali sono le principali esclusioni che penalizzano l’acquisto di una polizza infortuni da parte di un professionista? Dalle ricerche effettuate, ecco le principali esclusioni che possono penalizzare l’acquisto di una polizza infortuni da parte di un professionista:

    1. Esclusioni legate a cause e modalità dell’infortunio

    L’indennizzo previsto dalla polizza infortuni non viene corrisposto se l’infortunio interviene per dolo o colpa grave dell’assicurato. Secondo l’art. 1900 c.c., “l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”. Tra le esclusioni standard figurano, oltre agli infortuni derivanti da atti dolosi dell’assicurato, quelli conseguenti a ubriachezza (anche nello stato iniziale di ebbrezza), abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni. Altre esclusioni comuni riguardano gli infortuni avvenuti durante atti di guerra, invasione od occupazione militare, e quelli conseguenti alla pratica di sport estremi.

    2. Esclusioni relative a condizioni preesistenti

    Le polizze tipicamente escludono gli infortuni dovuti a cause pregresse rispetto alla stipula della polizza nonché l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti e malformazioni.

    3. Esclusioni per categorie di persone

    Esistono soggetti che non sono assicurabili, come persone affette da particolari malattie o dipendenze. In caso tali patologie si verificassero successivamente alla stipula, potrebbero diventare causa di cessazione del contratto. Inoltre, di norma, le compagnie di assicurazione pongono come soglia d’età assicurabile i 75 anni.

    4. Esclusioni legate a variazione dell’attività professionale

    La variazione dell’attività professionale può determinare un aggravamento o una riduzione del rischio, con conseguente aumento o diminuzione del premio. Se il professionista non comunica tale variazione all’impresa, questa potrebbe ridurre o escludere l’indennizzo in caso di infortunio.

  • IL DPO: COPERTURE ASSICURATIVE E TIPOLOGIE DI SINISTRI

    Per un DPO, sia interno che esterno, le coperture assicurative rappresentano strumenti fondamentali di tutela professionale.

    Polizza di responsabilità professionale per DPO:

    • È estremamente utile per coprire errori di valutazione, consulenza inadeguata o omissioni nei doveri
    • Protegge dalle richieste di risarcimento per danni derivanti da consulenza errata sulla conformità al GDPR
    • Copre le spese legali in caso di contestazioni sul proprio operato
    • È particolarmente importante per i DPO esterni, che operano come professionisti indipendenti

    Copertura cyber risk:

    • Sebbene il DPO non sia direttamente responsabile della sicurezza informatica, una copertura cyber risk può essere vantaggiosa in quanto:
      • Offre protezione aggiuntiva in scenari complessi dove le responsabilità potrebbero sovrapporsi
      • Può coprire le spese di consulenza specialistica in caso di violazione
      • Potrebbe includere assistenza nella gestione della crisi e della comunicazione

    Per un DPO esterno, entrambe le polizze sono praticamente essenziali, poiché opera come consulente indipendente e potrebbe essere più facilmente chiamato a rispondere di eventuali carenze nel servizio fornito.

    Per un DPO interno, pur essendo meno comune, una polizza personale di responsabilità professionale può comunque offrire una protezione significativa, specialmente in organizzazioni di grandi dimensioni o che trattano dati particolarmente sensibili.

    Prima di sottoscrivere tali polizze, è fondamentale verificare attentamente:

    • L’effettivo ambito di copertura
    • Eventuali esclusioni specifiche
    • I massimali di copertura in relazione ai potenziali rischi

    Quindi una polizza per il DPO interno? Ma chi deve pagarla? Il datore di lavoro?

    Nella maggior parte dei casi, è il datore di lavoro che dovrebbe farsi carico delle polizze assicurative relative al ruolo del DPO interno. Questo perché:

    1. Il DPO interno agisce come dipendente dell’organizzazione, svolgendo un ruolo previsto dalla normativa
    2. L’organizzazione beneficia direttamente dell’attività del DPO, che contribuisce alla conformità al GDPR
    3. I rischi derivanti dall’attività del DPO sono rischi aziendali che l’organizzazione dovrebbe gestire

    Spesso l’organizzazione dispone già di polizze di responsabilità civile che possono coprire anche l’operato dei dipendenti con ruoli specifici, incluso il DPO. In alcuni casi, vengono stipulate polizze specifiche per il ruolo di DPO o estensioni delle polizze esistenti.

    Tuttavia, è importante notare che:

    • Non esiste un obbligo di legge specifico che imponga al datore di lavoro di fornire una copertura assicurativa dedicata al DPO
    • In alcune organizzazioni, soprattutto più piccole, questa copertura potrebbe non essere prevista
    • Il DPO interno potrebbe valutare l’opportunità di una polizza personale aggiuntiva in casi di particolare rischio o se ritiene insufficiente la copertura aziendale

    La situazione è diversa per il DPO esterno, che in quanto professionista indipendente o società di servizi, normalmente provvede autonomamente alla propria copertura assicurativa, includendone il costo nel compenso richiesto per il servizio.

    I DPO possono trovarsi coinvolti in diversi tipi di “sinistri” o situazioni problematiche che potrebbero comportare responsabilità professionali. Ecco i principali:

    Sinistri legati a consulenza errata o inadeguata:

    • Interpretazione errata delle norme sulla protezione dei dati
    • Consigli inappropriati sulla base giuridica per specifici trattamenti
    • Valutazione inadeguata dei rischi nei trattamenti dei dati
    • Omessa o errata indicazione sulla necessità di una DPIA (Valutazione d’impatto)

    Sinistri legati a omissioni nel monitoraggio:

    • Mancato rilevamento di significative non conformità al GDPR
    • Omessa segnalazione di carenze nei sistemi di protezione dei dati
    • Inadeguata supervisione delle misure tecniche e organizzative

    Sinistri legati alla gestione delle violazioni di dati:

    • Errata valutazione della gravità di un data breach
    • Consiglio improprio sulla necessità di notifica all’autorità o agli interessati
    • Ritardi ingiustificati nella gestione della procedura di notifica
    • Documentazione inadeguata della violazione e delle misure di risposta

    Sinistri legati a conflitti d’interesse:

    • Svolgimento di attività incompatibili con il ruolo di DPO
    • Mancanza di indipendenza nelle valutazioni e nei pareri

    Sinistri connessi alla comunicazione con le autorità:

    • Inadeguata cooperazione con l’autorità di controllo
    • Fornitura di informazioni incomplete o fuorvianti al Garante

    Contestazioni di negligenza professionale:

    • Mancato aggiornamento sulle evoluzioni normative e giurisprudenziali
    • Inadeguatezza delle competenze tecniche necessarie per valutare misure di sicurezza

    Questi “sinistri” potrebbero tradursi in richieste di risarcimento danni da parte dell’organizzazione (soprattutto per DPO esterni) o in contestazioni disciplinari (per DPO interni), specialmente se l’organizzazione subisce sanzioni amministrative o danni reputazionali riconducibili a carenze nell’attività del DPO.

    È importante notare che, essendo il ruolo del DPO principalmente consultivo, la responsabilità ultima per la conformità al GDPR resta dell’organizzazione (titolare o responsabile del trattamento), ma ciò non esclude che il DPO possa essere chiamato a rispondere per carenze nell’esercizio delle proprie funzioni.