Il rispetto delle tempistiche e dei termini conta molto anche nell’ambito della responsabilità professionale.
La prescrizione è l’istituto giuridico che porta all’estinzione del diritto se non esercitato entro il termine previsto dalla legge. Il nostro ordinamento fissa vari termini di prescrizione a seconda del diritto che ne costituisce l’oggetto.
L’istituto è stato concepito dal Legislatore per garantire il principio generale della certezza del diritto e dei rapporti giuridici. Chi infatti potrebbe avanzare pretese risarcitorie per fatti avvenuti in là nel tempo rispetto al verificarsi del fatto contestato? Oppure ancora chi potrebbe anche solo ricordarsi dei dettagli o anche produrre documenti ormai sicuramente andati dispersi se non addirittura cestinati?
Nell’ambito della responsabilità civile professionale, si applicano questi principi e la prescrizione opera in modo differente per il danneggiato ed il danneggiante. Facciamo un esempio pratico.
Nel 2018 un dentista ha ricevuto una richiesta danni da un paziente riguardante trattamenti medico-dentistici avvenuti nel lontano 2007.
Dopo più di 10 anni (con molta calma!) il paziente si è ricordato di scrivere al suo ex dentista intimandogli il risarcimento per un intervento mal riuscito.
Tra il fatto e la richiesta danni non vi è stata alcuna contestazione, lettera, messa in mora o qualunque atto interruttivo della prescrizione.
Il diritto per il danneggiato al risarcimento da parte del professionista è ormai perso in quanto, in questo caso, opera una prescrizione ordinaria di tipo contrattuale.
Spesso chi è vittima di errori professionali si dimentica che il rispetto dei termini e delle tempistiche è posto nel suo stesso interesse e ricordarsi, dopo più di 10 anni, di essere stato oggetto di un trattamento dentistico mal eseguito è di certo una grossa dimenticanza! O forse non si aveva un effettivo interesse al risarcimento!
Quanto alla sorte del dentista che ha ricevuto nel 2018 la richiesta danni ed ha inoltrato la domanda di manleva alla Compagnia solo nel 2022 (a seguito della chiamata in mediazione del danneggiato), la risposta è stata tempestiva.
“…Il sinistro non è coperto in quanto il diritto al risarcimento è prescritto.” In base infatti all’art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Anche in questo caso, ha operato la prescrizione, ma diversamente da quanto è accaduto per il danneggiato, si tratta della prescrizione ex. Art. 2952 che riguarda il diritto al risarcimento in ambito assicurativo. Il dentista assicurato avrebbe dovuto denunciare il sinistro subito nel 2018 e non dopo 3 anni!
Altro motivo legato all’aspetto temporale, è rappresentato dal fatto che ormai le polizze di r.c.p. operano in regime di claims made ossia “a richiesta fatta”. Il sinistro viene “attivato” dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve durante il periodo di validità o di vigenza della polizza, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta.
Diversamente le polizze in regime “Loss occurrence” prevedono che il sinistro si verifichi nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza.
Se si mettono a confronto le due tipologie di polizza su un’ipotetica linea temporale la differenza è enorme.
Questi sono esempi di quanto sia importante, sia per il danneggiato che per l’assicurato, l’osservanza dei termini di legge e contrattuali.
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Ma quanto tempo è trascorso?