Tag: polizza

  • LA RESTITUZIONE DEI COMPENSI E LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE

    Spesso quando riceviamo le richieste di risarcimento pervenute agli assicurati rileviamo che nelle varie voci di danno indicate compare anche la voce “Restituzione compensi corrisposti per lo svolgimento dell’attività professionale” ovvero l’attività che ha portato alla richiesta risarcitoria.

    E’ giusto che il professionista che ha sbagliato l’attività restituisca quanto dallo stesso percepito al proprio cliente? E la polizza di Responsabilità Civile Professionale come si comporta rispetto a questa richiesta? Con questo post cercheremo di fornire una risposta almeno a questa seconda domanda.

    Per quanto riguarda la prima domanda sono ormai numerosi i casi visionati dalle Corte Giudiziarie, di seguito possiamo riportare alcuni esempi:
    L’inadempimento professionale dell’avvocato, che abbia cagionato la perdita del diritto del suo assistito, rende inutile l’attività difensiva sino ad allora svolta; il suddetto inadempimento, infatti, si qualifica come totale e la prestazione effettuata risulta improduttiva di effetti in favore del cliente; per questa ragione non gli è dovuto alcun compenso. Corte di Cassazione ordinanza del 5 ottobre 2018 n. 24519.

    L’errore inescusabile dell’avvocato fa venire meno il suo diritto al compenso con l’obbligo di restituzione dell’acconto già percepito (Cass., Sez. III, Ord., 22 novembre 2018, n. 30169)

    Se un tecnico professionista, all’interno del progetto, non prevede il rispetto delle distanze legali, compie un grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto. Il Tribunale di Pisa con la Sentenza n. 1501 del 30 novembre 2022 ha condannato un professionista al risarcimento dei danni con la restituzione dei compensi già ricevuti.”

    Per quanto riguarda la seconda domanda, che ci riguarda direttamente, possiamo invece affermare con certezza che la restituzione dei compensi professionali percepiti per lo svolgimento dell’attività che ha generato la richiesta di risarcimento NON è oggetto di copertura.

    Qual è la ratio di questa esclusione? La polizza di RC Professionale presta copertura per i danni che il professionista assicurato arreca a soggetti terzi nello svolgimento della propria attività professionale. I soggetti terzi sono genericamente identificati come qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Considerando che per danno – ovvero il sinistro – deve intendersi il pregiudizio economico conseguente all’attività professionale errata od omessa da parte del professionista assicurato, la parte di “danno” sanata con la restituzione del compenso professionale da parte del professionista si trasferisce in capo all’assicurato stesso che non è terzo ai sensi della polizza di RC Professionale. Da segnalare inoltre che se la polizza di RC Professionale rimborsasse il compenso professionale si creerebbe la fattispecie dell’ingiustificato arricchimento o arricchimento senza causa per il professionista stesso.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

    Al prossimo post!

  • CYBER SINISTRI: LA NUOVA FRONTIERA DELLA RICHIESTA DANNI

    Sempre più spesso vengono denunciati sinistri relativi ad errori relativi a truffe on line, malfunzionamento dei computer, dei sistemi informatici, delle chiavette e dei sistemi tecnologici di ogni tipologia e sorta. È evidente che essendo ormai la nostra vita lavorativa basata sull’utilizzo della tecnologia, mutano anche gli errori professionali segnalati.

    Facendo riferimento ad alcuni casi pratici tratti dal nostro portafoglio sinistri, sono state avanzate molte richieste danni relative a truffe telematiche. Si tratta di attività fraudolente rientranti nel cosiddetto “phishing” ossia nel furto di dati sensibili. Le casistiche sono le più disparate come ad esempio la sostituzione dell’IBAN nella corrispondenza tra professionista e controparte nell’ambito di una transazione da perfezionare oppure il furto di identità nella richiesta di erogazione di un finanziamento. Tutto questo per quanto concerne le truffe telematiche.

    Altra casistica, sempre legata a questo argomento, riguarda il malfunzionamento dei sistemi informatici. Cosa succede se sorge un problema, ad esempio, di trasmissione o di archiviazione di documenti e dei dati?

    Le polizze di responsabilità civile professionale non coprono le cosiddette “perdite cyber” ossia la perdita, danno, responsabilità, spesa, multe o sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato dall’ uso o funzionamento di qualunque sistema informatico o rete di computer; riduzione o perdita della capacità di utilizzare od operare su qualsiasi sistema informatico, sistemi di computer collegati; accesso, elaborazione, trasmissione, archiviazione o utilizzo di qualsiasi dato; incapacità di accedere, elaborare, trasmettere, archiviare o utilizzare qualsiasi dato; qualsiasi minaccia o truffa; qualsiasi errore, omissione o incidente relativo a qualsiasi sistema informatico,  sistemi di computer collegati.

    Le polizze precisano che per “sistema informatico” si intende qualsiasi computer, hardware, software, applicazione, processo, codice, programma, information technology, sistema di comunicazione o dispositivo elettronico di proprietà o utilizzato dall’assicurato o da altri. Sono inclusi nell’elenco qualsiasi sistema simile e qualsiasi dispositivo o sistema di archiviazione, gestione o archiviazione dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associate. Per rete di computer si indica inoltre un gruppo di sistemi informatici e altri dispositivi elettronici o strutture di rete collegati tramite una forma di tecnologia di comunicazione, compresi Internet, Intranet e reti private virtuali (VPN), che consentono ai dispositivi informatici collegati in rete lo scambio di dati.

    I nuovi contratti prevedono tra le esclusioni i casi in cui le richieste di risarcimento derivino da atti dolosi posti in essere dall’assicurato, circostanze note: atti, fatti o eventi conosciuti dall’assicurato, al momento della sottoscrizione della polizza, “Computer e Virus” ossia virus nei computer o derivanti da sufficienti od insufficienti misure cautelative riguardanti accessi non autorizzati all’uso di sistemi/programmi elettronici e qualsiasi perdita informatica/perdita cyber.

    Come può tutelarsi quindi l’Assicurato?

    Anzitutto, deve attivare tutti quegli strumenti e misure cautelative volte a scoraggiare i truffatori, resistere ai virus e prevenire le minacce del web.

    Inoltre, il cliente deve avere sempre l’accortezza di verificare preventivamente i mittenti delle comunicazioni che riceve.

    In presenza di errore o malfunzionamento di qualunque sistema informatico, invece, nel 90% dei casi i dispositivi informatici segnalano tutte anomalie che possono verificarsi. È buona regola attivarsi immediatamente per risolvere l’errore chiedendo assistenza e non far trascorre troppo tempo in quanto il problema di certo tenderà ad ingigantirsi e a ripalesarsi.

    La UIA mette a disposizione il prodotto assicurativo “POLIZZA CYBER RISK MULTIRISCHIO RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI DIRETTI”. La polizza opera in copertura per la responsabilità civile cyber, per la copertura danni propri e per spese in caso di danni informatici. Le garanzie del contratto di assicurazione sono operanti per gli eventi cyber verificatisi o derivanti da atti illeciti commessi a partire dalla data di decorrenza del contratto, scoperti per la prima volta e denunciati all’Assicuratore durante il periodo di assicurazione in corso. Le estensioni sempre operati sono quelle relative a privacy e responsabilità derivante dai media, riservatezza dei dati, spese di recupero dati, spese in caso di incidente IT (informatico) e sicurezza della rete.

    Da ultimo si precisa, per dovere di chiarezza, che la polizza CYBER RISK si differenzia dal prodotto RC Professionale – Software House che invece assicura il singolo libero professionista e/o tutto lo staff e i collaboratori dello stesso coprendo le perdite di cui l’assicurato potrebbe essere ritenuto civilmente responsabile a titolo di risarcimento, i costi e le spese giudiziali, le infrazione di obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati e le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione. Le attività coperte sono tutte quelle possibili nell’ambito della progettazione aggiornamento adattamento di programmi software.

    La differenza tra polizza CYBER RISK MULTIRISCHIO RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI DIRETTI e polizza RC Professionale – Software House consiste nel fatto che la prima copre i danni diretti mentre la seconda copre i danni a terzi.

  • Procedimento penale e polizza di Tutela Legale

    Oggi parliamo della polizza di Tutela Legale in rapporto al procedimento penale. Quando le garanzie di polizza sono attivabili? Quando invece non sono attivabili? Innanzitutto occorre ricordare i fondamenti per l’attivazione della polizza di Tutela Legale:

    Definizione di CASO ASSICURATIVO: “la violazione della legge commessa per la prima volta durante il Periodo di Copertura” La garanzia prestata dalla polizza riguarda solo i Casi Assicurativi che insorgono durante il Periodo di Copertura e che si manifestino e siano denunciati alla Società durante il Periodo di copertura in corso o nei 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del Periodo di Copertura, fermo restando il disposto di cui all’Articolo 1915 del Codice Civile. In caso dipiù Casi Assicurativi collegati tra loro da un vincolo di continuità o funzionalità, per determinare il momento d’insorgenza si fa riferimento alla data del primo Caso Assicurativo.

    Presupposti per l’attivazione delle garanzie di polizza previste per la Tutela Legale sono i seguenti:

    a)    Tutela Legale dell’Assicurato nel caso in cui questi sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione.

    b)    Tutela Legale dell’Assicurato nel caso in cui questi sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso.

    c)  Tutela Legale dell’Assicurato per le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subito per fatto illecito di terzi.

    d)   Tutela Legale dell’Assicurato per la difesa in sede civile contro le richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di RC con le seguenti modalità: in caso di intervento dell’Assicuratore di RC tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere alle spese del danneggiato a carico dell’Assicuratore di RC.

    Di seguito due esempi concreti tratti dal nostro portafoglio sinistri:

    QUANDO LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE E’ ATTIVABILE…

    L’assicurato è un addetto alla sicurezza. In un cantiere in cui svolge incarico di responsabile della sicurezza si verifica un incidente: un operaio accede al cantiere in orario vietato, viene travolto da un elemento in calcestruzzo e decede sul colpo. Viene avviato un procedimento penale nei confronti dell’assicurato e degli altri soggetti coinvolti in cantiere. La procura chiede una perizia e dalla stessa emergono degli elementi di responsabilità a carico dell’assicurato. L’assicurato è soggetto a procedimento penale.

    Rispetto alla polizza di Tutela Legale, il rischio è coperto dalle garanzie di polizza. Il c.d. CASO ASSICURATIVO si è verificato in corso di polizza, è stato denunciato in corso di polizza, trattasi di imputazione a titolo di colpa e, pertanto, il cliente ha copertura per le spese legali relative al procedimento penale

    QUANDO LA POLIZZA NON E’ ATTIVABILE…

    L’assicurato è un ingegnere, ha svolto incarico di Progettista per avvio di un cantiere di ristrutturazione di edificio scolastico. Un operaio durante lo svolgimento dei lavori ha un incidente: mentre è in cantiere, si sposta in una zona non di sua competenza, scivola sul ghiaccio, cade rovinosamente nel torrente sottostante e decede. Viene avviata un’indagine penale e parallelamente gli eredi chiedono il risarcimento del danno subito. L’assicurato correttamente segnala l’accaduto alla sua Compagnia assicurativa ma per quanto riguarda la polizza di Tutela Legale, in questo caso specifico, seppur il Caso Assicurativo si è verificato in corso di polizza, la stessa non è operante in quanto mancano i presupposti sopra ricordati per l’attivazione della stessa: l’assicurato, in qualità di Progettista, al momento viene tenuto estraneo dalle indagini penali in corso e, nei suoi confronti, non è neppure stato avviato un procedimento civile.

  • LA GARANZIA CONDUZIONE STUDIO – UN ESEMPIO PRATICO

    Cosa si intende per Garanzia RC Conduzione Studio in una polizza di RC Professionale? Quali rischi e danni copre?

    La garanzia RC Conduzione Studio copre i danni involontariamente causati a terzi dall’assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose a seguito di un evento verificatosi in relazione alla conduzione dello studio o ufficio ove si svolge l’attività professionale assicurata in polizza. Oltre a coprire la conduzione e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale, la garanzia RC Conduzione Studio protegge il professionista anche nel caso in cui il danno sia generato dalla gestione delle attrezzature ivi esistenti. Facciamo alcuni esempi concreti: Un cliente o un paziente del professionista assicurato entra nello studio, inciampa su un ostacolo e si rompe un braccio? Oppure la persona incaricata di effettuare le pulizie dell’ufficio o studio professionale scivola sul pavimento e sbatte la testa? Oppure ancora il professionista assicurato, o un suo dipendente, dimentica un rubinetto aperto e questo provoca un allagamento con conseguenti danni all’appartamento del piano sottostante? Ecco in questi casi l’assicurato può chiedere attivazione della garanzia se presente sulla propria polizza di RC Professionale.

    Come viene normata nel testo di polizza adottato da UIA questa garanzia? Di seguito riportiamo quanto indicato nelle condizioni contrattuali: “Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per danni cagionati a TERZI e derivanti dalla negligenza dell’ASSICURATO e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l’attività professionale oggetto dell’Assicurazione. Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:
    1.Lavori di manutenzione straordinaria;
    2.Attività non direttamente riconducibili all’attività professionale oggetto dell’Assicurazione;
    3.Installazione o manutenzione di insegne;
    4.Qualsiasi dipendente dell’ASSICURATO ivi inclusi i soci e amministratori dell’ASSICURATO;
    5.Qualsiasi inquinamento o contaminazione dell’aria dell’acqua e del suolo.
    Relativamente alla sopra indicata copertura, gli ASSICURATORI non risponderanno per somme in eccesso all’importo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA per singolo sinistro e in aggregato per il PERIODO DELL’ASSICURAZIONE, quale sottolimite di risarcimento d’intende compreso nel LIMITE D’INDENNIZZO/MASSIMALE di POLIZZA indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e non in aggiunta ad esso. In presenza di altra polizza emessa a copertura della Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per danni cagionati a TERZI e derivanti dalla negligenza dell’ASSICURATO e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l’attività professionale oggetto dell’Assicurazione, la presente garanzia si intende operante a secondo rischio.”

    Nello specifico il relativo sinistro come viene gestito? Facciamo un esempio pratico.

    Il nostro assicurato Giacomo è un geometra, ha uno Studio professionale al primo piano di un edificio, al pian terreno, sotto lo studio, c’è una libreria. Giacomo fin da quando ha iniziato l’attività 10 anni fa ha stipulato una polizza di RC Professionale, è una persona che vuole stare tranquilla e vuole che tutti gli aspetti della propria vita siano tutelati e facilmente gestibili. Per questo la polizza di RC Professionale è stata il naturale completamento del proprio pacchetto assicurativo. All’interno della polizza di RC Professionale, insieme alle varie estensioni necessarie alla tutela dell’attività che svolge (rilascio di certificazioni energetiche, incarichi di responsabile della sicurezza in cantiere ecc.), ha scelto di aggiungere anche la garanzia Conduzione dello Studio. Non si sa mai, a volte i clienti entrano in Studio, a volte vengono i colleghi per delle riunioni. Meglio stare tranquilli anche sotto questo aspetto!

    Un lunedì mattina Giacomo si reca in Studio, è stato un bel fine settimana, diciamo spensierato, vissuto insieme alla famiglia, ma sotto sotto Giacomo si sentiva inquieto, non riusciva a ricordarsi se aveva chiuso bene il rubinetto del lavandino del bagno dello Studio. E neanche a farlo apposta, quando ha aperto la porta quel giorno si è trovato davanti una brutta sorpresa: il rubinetto lasciato aperto, lo scarico del lavandino che ultimamente si intasava e non scaricava più bene, insomma per terra il pavimento era bagnato! E adesso? E altro sospetto: la libreria sottostante avrà avuto danni? Si anche la libreria ha subito danni, una bella macchia sul soffitto e una parete bella umida, ovviamente alla parete cosa potevano esserci se non dei libri?!

    A questo punto scatta la denuncia alla Compagnia assicurativa: una denuncia sulla polizza di RC Professionale e una sulla polizza Globale Uffici (eh si anche questa non poteva mancare nel pacchetto assicurativo!). Documentazione da consegnare? Per quanto riguarda la RC Professionale la seguente:
    Copia polizza firmata, copia pagamento del premio, copia fotografie attestanti i danni, eventuale verbale di intervento di un idraulico, eventuale relazione peritale ad accertamento delle cause e dei danni lamentati, copia documentazione a sostegno della quantificazione del danno, copia polizza Globale Uffici.

    Non ci resta che attendere di ricevere i documenti richiesti per esprimere corretto parere sull’operatività o meno della garanzia invocata.

  • ERRARE È UMANO. PERSEVERARE È DIABOLICO

    In molti hanno chiesto chiarimenti in merito ai cosiddetti “sinistri in serie” ed oggi pertanto parliamo proprio di questo argomento.

    Anzitutto, occorre precisare che recentemente il testo delle nostre polizze è stato modificato in merito a questo argomento. Le Compagnie con le quali collaboriamo hanno ritenuto, infatti, di aggiornare la fattispecie in ragione delle modifiche normative sopraggiunte e dell’evolversi della società, del mercato oltre che della tipologia di questa fattispecie di sinistri.

    Fino a poco tempo fa, per “sinistri in serie”, si faceva riferimento a quell’atto che ripetuto più volte, producesse eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento. Il testo di polizza escludeva espressamente ed inequivocabilmente la copertura di tale tipologia di atti.

    I testi ultimi, rivisti ed aggiornati, definiscono invece come “sinistri in serie” gli eventi causati da condotte riconducibili ad errori materiali (come, ad esempio, il mancato aggiornamento dei sistemi informatici) che si ripetano meccanicamente nella redazione di documenti causando errori ad una pluralità di soggetti che successivamente vengano chiamati a risponderne. Sono considerati “sinistri in serie” gli eventi causati da condotte dell’assicurato nell’ambito della sua attività, ripetute nel corso degli anni e che si rivelino successivamente errate.

    In sostanza è stata elaborata una definizione più specifica e riconducibile all’errore materiale, è poi mutato il regime di copertura assicurativa: viene specificato che la polizza garantisce i “sinistri in serie” considerando gli stessi come eventi singolarmente a sé stanti applicando inoltre, per ogni sinistro rientrante nella casistica, uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00. Infine, la garanzia viene prestata nei limiti di 1/4 del limite di indennizzo indicato nel modulo /scheda di copertura e, in ogni caso, con il massimo di € 500.000,00 nei casi di limite di indennizzo superiore a € 2.000.000,00

    Evidenziate le differenze tra i due testi di polizza, possiamo richiamare un esempio tratto dal nostro portafoglio verificatosi sul contratto che escludeva espressamente i sinistri in serie ma comunque ancora attuale.

    Il sinistro riguarda un centro di elaborazione dati. Nel 2016 e nel 2017, su incarico del reclamante, l’Assicurato redige ed inoltra alla Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi. Per errore nella dichiarazione dei redditi inviata nel 2016, l’assicurato porta in deduzione delle somme che non dovevano essere poste in detrazione in quanto relative a spese non deducibili. Lo stesso errore viene ripetuto nella dichiarazione del 2017. A seguito di successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, al reclamante viene notificato un accertamento. Lo stesso viene impugnato e non potendo portare a sostegno della propria difesa la documentazione necessaria, in quanto l’assicurato non ha tenuto i documenti contrariamente a quanto dovesse fare, al reclamante vengono comminate delle sanzioni. Chiede quindi il risarcimento del danno all’assicurato e anticipa che la stessa problematica si presenterà anche per la dichiarazione del 2017.

    Trattandosi del precedente testo di polizza, Il sinistro denunciato è rientrato nella categoria “sinistri in serie” espressamente esclusi dalle garanzie assicurative sottoscritte: errore (atto – dichiarazione dei redditi errata) ripetuto più volte (errore nella dichiarazione dei redditi 2016 e stesso errore ripetuto nella dichiarazione dei redditi 2017).

    Diversamente secondo l’attuale testo di polizza, la fattispecie viene considerato come un errore si ripetuto più volte ma non nei confronti di una pluralità di soggetti ma nei confronti dello stesso soggetto e pertanto la disciplina specifica del “sinistro in serie” non verrebbe neppure applicata. 

    Come si dice in questi casi, comunque, meglio non commettere errori, figuriamoci in serie!

  • TU SEI ASSICURATO? IO SI PER FORTUNA MA SOLO PER LA MIA ATTIVITA’….NON PER LA TUA…

    Cosa succede se il professionista che diligentemente stipula, come da normativa, una polizza di Responsabilità civile professionale ma ha uno Studio insieme ad altri colleghi? Questi colleghi sono automaticamente assicurati con la polizza del singolo professionista? E cosa succede se il danno non l’ha provocato solo il singolo professionista assicurato? La premessa fondamentale è che ogni Compagnia assicurativa fornisce copertura solo al soggetto titolare del contratto assicurativo, assicurato dalla stessa e che ha pagato il relativo premio. Pertanto, in caso di Studio, ogni soggetto che ne fa parte è bene che abbia propria polizza di Responsabilità civile professionale oppure, se i singoli operano solo con la Partita Iva dello Studio, dovrà essere lo Studio a stipulare polizza di Responsabilità civile professionale per i suoi componenti.

    Ma nello specifico il sinistro come viene gestito? Facciamo un esempio.

    Il nostro assicurato Luigi è un tecnico, ha uno studio professionale insieme al fratello Paolo, solo Luigi ha però deciso di stipulare una polizza di Responsabilità civile professionale, entrambi operano infatti con loro Partita Iva personale ma anche con quella dello Studio. Paolo inoltre ha meno responsabilità di Luigi, gestisce meno clienti, e poi è più giovane e soprattutto più fresco di studi quindi è più difficile – pensano loro – che commetta un errore. Le ultime normative le conosce molto bene! Lo scorso anno Luigi e Paolo hanno assunto diversi nuovi incarichi come progettista e direttore lavori per la ristrutturazione di svariati immobili. Con questi bonus edilizi gli incarichi sono aumentati in modo esponenziale!

    Luigi, avendo maggiore esperienza, si è occupato in particolar modo della progettazione ma durante l’esecuzione di uno di questi progetti sono emerse delle problematiche: alcune misure non erano corrette e durante l’esecuzione dei lavori gli stessi si sono dovuti interrompere più volte per effettuare le misurazioni corrette e soprattutto si sono dovute effettuare numerose modifiche che hanno comportato per il committente delle spese aggiuntive.

    Ovviamente il committente non è stato contento, la spesa ulteriore non è stata elevata ma giustamente e con il caro vita in corso ha chiesto a Luigi, in qualità di progettista, e anche a Paolo, in qualità di direttore lavori (perché si sa in questi casi a più soggetti si chiede e più opportunità di risarcimento si hanno), di farsi carico di questo importo. Luigi ha subito fatto denuncia alla propria Compagnia assicurativa: apertura sinistro, raccolta dei documenti, esame della pratica da parte dell’Ufficio preposto e siamo arrivati velocemente alla liquidazione del danno.

    Ma il danno liquidato è pari al 100% dello stesso? La Compagnia assicurativa si è accollata anche la quota di danno risultata a carico di Paolo in base alla responsabilità propria del Direttore lavori anche se non era un suo assicurato? No perché la polizza è intestata a Luigi come singolo professionista e riguarda esclusivamente la sua attività personale, Paolo invece ha svolto l’attività per conto proprio, non è considerato soggetto assicurato dalla polizza di Luigi, non è un suo collaboratore né un suo dipendente, dividono uno studio ma ognuno in questo caso ha operato per conto proprio. Insomma tutto bene per Luigi ma Paolo ha capito che avere meno responsabilità ed essere più fresco di studi non basta nel suo lavoro.

  • La polizza di Rc professionale non è una polizza di tutela legale.

    Svolgo da anni l’attività di amministratore di condominio e sono sempre molto scrupoloso e attento nella gestione dei condomini che si affidano alla mia professionalità.
    Sono rimasto quindi del tutto sorpreso da quanto recentemente mi è accaduto.
    Uno degli stabili da me amministrati, il Condominio Fortunato, ha ricevuto un’intimazione di pagamento da parte della società che da anni si occupa della cura del giardino condominiale; tale società ha lamentato il mancato pagamento da parte del Condominio di alcuni servizi effettuati circa un anno fa.
    Possibile che mi fossero sfuggiti?
    Ho fatto gli opportuni controlli e ho verificato che avevo pagato le fatture contestate all’indirizzo iban che mi era stato espressamente indicato dal rappresentante legale della società.
    È dunque venuto fuori che la persona con cui ero solito relazionarmi non era più il rappresentante dell’impresa di giardinaggio.
    Era stato lui a chiedermi di provvedere al pagamento dei servizi di giardinaggio su un iban diverso da quello che sino a quel momento utilizzavo per i pagamenti!
    In ragione dei precedenti rapporti intercorsi non potuto nutrire alcun dubbio e mi sono fidato, convinto che il denaro finisse nel conto intestato alla società.
    Scoperto tutto ciò, ho dato subito mandato al mio legale di fiducia, che ha scritto una bella lettera indirizzata a colui che pensavo fosse il rappresentante della società chiedendo la restituzione di quanto indebitamente percepito e il pagamento un cospicuo risarcimento del danno morale che, in quanto professionista, ho patito.
    Ovviamente per la mia attività di amministratore sono coperto da polizza di Rc professionale.
    Mi sembrava di ricordare che nella polizza di rc professionale fossero comprese anche le spese legali nel limite del 25% del massimale di polizza.
    Ho quindi inviato alla Compagnia la denuncia di sinistro e ho chiesto di approvare la nomina del mio legale, allegando altresì la sua parcella in modo da ottenere il rimborso.
    A seguito dell’istruttoria la Compagnia mi ha tuttavia comunicato il diniego di copertura.
    Il motivo? Dalla documentazione che ho inviato non risulta alcun errore professionale da me commesso e, di conseguenza, non vi è alcun presupposto per ritenere operative le garanzie di polizza.
    Ma le spese legali che ho affrontato e che potrei ancora sostenere? Dall’ufficio sinistri mi hanno spiegato che la polizza di Rc professionale è ben diversa dalla polizza di tutela legale. Se quest’ultima opera sulla base del principio indennitario, il presupposto per ritenere operative la garanzie della polizza di Rc professionale consiste nella commissione da parte dell’Assicurato di un fatto illecito.
    Nelle condizioni della polizza di Rc professionale è sì previsto che gli Assicuratori assumano la gestione delle vertenze, ma tale gestione è pur sempre subordinata alla valutazione relativa all’operatività delle garanzie di polizza.
    Sembra dunque che, per questa volta, le spese legali dovrò pagarle io…

  • IL SINISTRO E L’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

    Cosa si intende per OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE? Nei nostri contratti di RC Professionale l’Oggetto dell’assicurazione è così identificato: “preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio delle professione descritta in polizza.”

    La premessa quindi per poter attivare il contratto assicurativo è che ci sia identità tra la professione per la quale l’assicurato ha acquistato la copertura assicurativa e l’attività che ha portato alla richiesta di risarcimento e alla successiva denuncia di sinistro sulla polizza.

    Di conseguenza se l’assicurato ha più polizze, ad es. una per la copertura della sola attività professionale dell’Architetto ed una a copertura della ormai famosa attività di Asseveratore ex Decreto rilancio 110%, e deve denunciare un sinistro deve essere particolarmente attento a denunciarlo sulla polizza corretta. Perché la prima non copre l’attività della seconda e viceversa.

    Recentemente qui all’Ufficio sinistri è successo proprio questo: l’assicurato, Architetto, ha ricevuto una richiesta di risarcimento da parte del proprietario di un immobile. L’Architetto nel 2018 – 2019 aveva ricoperto l’incarico di Direttore lavori nel cantiere di ristrutturazione dell’immobile di proprietà del reclamante. Dopo qualche mese dalla chiusura del cantiere ecco che emergono le prime problematiche: muffa, infiltrazioni, fessurazioni……insomma i soliti vizi post cantiere!

    Il nostro Architetto viene raggiunto da una prima contestazione, rivolta anche all’Impresa edile, ma le problematiche non vengono risolte. Come avviene in questi casi il tempo che passa ci mette del suo ed aggrava la situazione perciò il proprietario dell’immobile si decide a rivolgersi al Tribunale. Con un atto di citazione viene avviata la causa e vengono coinvolti il nostro assicurato in qualità di Direttore lavori e l’impresa edile. L’assicurato, chiamato in giudizio, decide, come suo diritto, di chiamare in causa la Compagnia assicurativa. E qui nasce il problema di cui vi parlavo!

    L’assicurato e il suo legale nel chiamare in causa la Compagnia assicurativa sbagliano ad identificare la polizza che, secondo loro, dovrebbe tenere indenne in caso di condanna l’assicurato. Invece di chiamare correttamente la polizza di RC Professionale indicano la polizza a copertura della sola attività di Asseveratore ex Decreto Rilancio 110%! Oggetto di copertura differente ma anche differenti garanzie assicurative a cominciare dalla retroattività che assolutamente non va oltre la data di inizio dell’attività di Asseveratore per la quale è stata acquistata copertura assicurativa, nel caso di specie tutti concordi che la normativa del Decreto Rilancio è del luglio 2020.

    Vallo a spiegare all’assicurato e al suo legale! La risposta? Eccola:
    “La chiamata autorizzata dal Giudice è nei confronti della Compagnia assicurativa: il numero di polizza è indifferente, non è determinante il numero di polizza bensì la copertura.”

    Certo l’importante per il professionista è essere coperto nello svolgimento della propria attività professionale ma il numero di polizza purtroppo non è solo un numero di polizza! Il numero identifica il contratto e di conseguenza l’oggetto di copertura di quel determinato contratto pertanto, cari lettori, bisogni prestare attenzione anche a queste che sembrano piccolezze ma non lo sono, soprattutto quando siamo all’interno di un procedimento giudiziario.

    Come è andata a finire? Ve lo racconto in uno dei prossimi post 😉​

  • L’IMPORTANZA DEL NESSO CAUSALE

    Definizione di nesso causale:
    Il nesso causale è quel rapporto tra l’evento dannoso e il comportamento del soggetto (autore del fatto), astrattamente considerato. Il termine nesso causale indica la relazione che lega il compimento o l’omissione di un atto e l’evento che ne deriva. È definibile come il rapporto di causa ed effetto che deve sussistere tra l’azione o la condotta o l’omissione e l’evento affinché l’azione o la condotta o l’omissione stessa sia punibile.

    Facciamo un esempio pratico:
    Sono un agronomo, e voi direte: ok va bene ma cosa fai nel concreto? Beh nell’esercizio della mia professione mi occupo di vari aspetti legati all’attività dei miei clienti: offro consulenze tecniche nell’ambito dei diversi processi produttivi agricoli, zootecnici, agroalimentari e del verde pubblico. Elaboro progetti a favore delle aziende agricole, verifico la presenza di risorse utilizzabili, cerco modalità di miglioramento delle attività produttive. Insomma è un’attività variegata e mi permette di spaziare in diversi ambiti.

    Un po’ di anni fa un mio cliente mi chiese di aiutarlo a presentare domanda per un bando regionale che permetteva di ottenere finanziamenti a fondo perduto per il miglioramento e l’ammodernamento della propria azienda. Bene, un lavoro tranquillo, devo solo chiedere al mio cliente di darmi tutte le informazioni richieste sui moduli per presentare la domanda ed inviare la stessa nei termini previsti dal bando. Ottenute le informazioni richieste….. con qualche fatica devo dire la verità perché il mio cliente, che è un allevatore, ha talmente tanti impegni che ho dovuto rincorrerlo, le ultime informazioni me le ha fornite mentre aspettava che una delle sue mucche partorisse il suo vitellino, che tenero quando è nato!

    Comunque dicevo, ottenute tutte le informazioni compilo i moduli ed invio la domanda. Il cliente ottiene il finanziamento richiesto ed è tutto contento. Ma dopo qualche mese mi chiama comunicandomi che a seguito di verifiche sul finanziamento erogato gli richiedono indietro l’intera somma perché sembra che non ne aveva diritto. Ma come?! I moduli che ho compilato erano corretti, la domanda è stata inviata al giusto indirizzo ed entro le tempistiche indicate. Anzi per sicurezza non ho mica aspettato l’ultimo momento come so che fanno alcuni colleghi! E poi questi controlli non li possono fare prima di erogare i contributi?

    Insomma alla fine eccola li la richiesta di risarcimento! Ha restituito tutti i € 50.000 che gli avevano erogato e adesso li vuole da me. Dice che è colpa mia! Ho chiamato la Compagnia assicurativa e denunciato il sinistro e loro mi hanno detto che spetta al mio cliente (diciamo ex cliente ormai…..meno male che almeno mi ha pagato il lavoro…) dimostrare quello che chiamano NESSO CAUSALE tra l’attività da me svolta e il danno lamentato. Il liquidatore infatti mi ha detto, dopo aver visionato bene la documentazione pervenuta dall’Ente, che l’Ente, che prima ha erogato i contributi e poi li ha chiesti indietro, sostiene che il mio cliente proprio non aveva i requisiti necessari per accedere ai fondi, pare esserci un problema di quote latte dichiarate dal mio cliente, per cui se la domanda fosse stata controllata prima dell’erogazione sarebbe stata direttamente respinta. E io mi chiedo: se lo facevate prima non stavamo tutti più tranquilli?

    In sostanza l’errore non l’ho fatto io nella presentazione della domanda ma era il mio cliente che non poteva accedere a quei finanziamenti quindi non c’è nessun legame tra il danno lamentato, che in realtà in sostanza neppure esiste, e l’attività che ho svolto.
    Alla fine il cliente ha intascato la risposta della Compagnia e mi ha chiesto scusa per essersela presa con me. Meno male alla fine tutto bene (per me almeno)!

  • Tanto paga l’assicurazione…

    Sono Alessandro, un dentista di un piccolo paese.
    Dato che sbagliare capita a chiunque, ho sempre stipulato una polizza di rc professionale per coprire i rischi connessi alla mia attività.
    Qualche mese fa, purtroppo, mentre stavo eseguendo un trattamento odontoiatrico su un nuovo paziente, ho perso il controllo della fresa che stavo maneggiando e gli ho lesionato la lingua, procurandoli un piccolo taglio.
    È accaduto tutto in un istante, quasi senza che me ne rendessi conto.
    Imbarazzato per l’accaduto, mi sono subito scusato con il paziente e non gli ho chiesto nulla per la prestazione eseguita; all’uscita dal mio studio il paziente sembrava anche soddisfatto.
    Per stare comunque tranquillo, ben conoscendo gli obblighi derivanti dalla mia polizza di rc professionale, ho subito denunciato la circostanza alla mia Compagnia assicurativa, facendo presente di aver commesso un errore che avrebbe potuto portare ad una richiesta di risarcimento nei miei confronti.
    Qualche giorno dopo ho ricevuto una chiamata dal paziente: nella sostanza mi ha detto che il dolore alla lingua gli procurava dei disagi e mi ha chiesto “per chiudere il tutto” un risarcimento di €1.500. “Tanto Lei è assicurato” ha concluso mettendo giù il telefono.
    Poco tempo dopo aver comunicato gli sviluppi della vicenda alla mia Compagnia, che nel frattempo aveva già aperto una pratica di sinistro e mi aveva richiesto tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria, mi sono ritrovato nella mia casella pec una lettera firmata da un legale.
    Quest’ultimo, per conto del paziente, mi ha chiesto il risarcimento del danno biologico da inabilità permanente e temporanea, oltre al rimborso delle spese mediche e delle spese legali, il tutto quantificato in €10.000.
    Sono rimasto allibito…in fin dei conti si trattava di un microscopico taglietto, nulla di serio o di preoccupante.
    Mi è sembrato esagerato che venisse lamentato addirittura un danno da invalidità permanente pari a 6 punti percentuali e una invalidità temporanea assoluta al 100% per 20 giorni.
    “Sa, per 20 giorni non ho potuto mangiare nulla a causa del dolore…” mi ha spiegato il paziente quando l’ho contattato al telefono.
    Non ho ben compreso come una piccola lesione del genere possa aver avuto degli effetti permanenti, però ho subito pensato: “Vivo in un paesino dove tutti si conoscono, non voglio che si sappia in giro… perderei clienti! E poi ho una polizza di rc professionale che mi copre. Se ho sbagliato la Compagnia sicuramente risarcirà qualunque somma”.
    No, la Compagnia non risarcisce qualunque somma.
    Innanzitutto mi stavo dimenticando che la liquidazione del danno avviene al netto della franchigia; la franchigia non è altro che quella parte di danno – espressa in un importo fisso indicato in scheda di copertura – che rimane a carico dell’assicurato.
    Inoltre, mi hanno spiegato, il danno può essere risarcito solo se è provato nella sua sussistenza e nella sua effettiva quantificazione.
    Ciò significa che non basta lamentare di aver subito un danno e pretendere il risarcimento, ma bisogna anche dimostrare la relativa quantificazione.
    Nel mio caso, quindi, il paziente non ha ottenuto l’intero importo richiesto perché non ha fornito la prova di aver subito un danno pari a €10.000; si è dovuto accontentare della proposta fatta dalla Compagnia, che ha ritenuto operanti le garanzie di polizza e ha liquidato il danno nella misura rispetto alla quale era stata fornita la prova.
    So che, alla fine, lui è anche soddisfatto… qualcosa è riuscito ad ottenere.
    Per fortuna avevo una polizza di rc professionale!