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  • IL DPO: COPERTURE ASSICURATIVE E TIPOLOGIE DI SINISTRI

    Per un DPO, sia interno che esterno, le coperture assicurative rappresentano strumenti fondamentali di tutela professionale.

    Polizza di responsabilità professionale per DPO:

    • È estremamente utile per coprire errori di valutazione, consulenza inadeguata o omissioni nei doveri
    • Protegge dalle richieste di risarcimento per danni derivanti da consulenza errata sulla conformità al GDPR
    • Copre le spese legali in caso di contestazioni sul proprio operato
    • È particolarmente importante per i DPO esterni, che operano come professionisti indipendenti

    Copertura cyber risk:

    • Sebbene il DPO non sia direttamente responsabile della sicurezza informatica, una copertura cyber risk può essere vantaggiosa in quanto:
      • Offre protezione aggiuntiva in scenari complessi dove le responsabilità potrebbero sovrapporsi
      • Può coprire le spese di consulenza specialistica in caso di violazione
      • Potrebbe includere assistenza nella gestione della crisi e della comunicazione

    Per un DPO esterno, entrambe le polizze sono praticamente essenziali, poiché opera come consulente indipendente e potrebbe essere più facilmente chiamato a rispondere di eventuali carenze nel servizio fornito.

    Per un DPO interno, pur essendo meno comune, una polizza personale di responsabilità professionale può comunque offrire una protezione significativa, specialmente in organizzazioni di grandi dimensioni o che trattano dati particolarmente sensibili.

    Prima di sottoscrivere tali polizze, è fondamentale verificare attentamente:

    • L’effettivo ambito di copertura
    • Eventuali esclusioni specifiche
    • I massimali di copertura in relazione ai potenziali rischi

    Quindi una polizza per il DPO interno? Ma chi deve pagarla? Il datore di lavoro?

    Nella maggior parte dei casi, è il datore di lavoro che dovrebbe farsi carico delle polizze assicurative relative al ruolo del DPO interno. Questo perché:

    1. Il DPO interno agisce come dipendente dell’organizzazione, svolgendo un ruolo previsto dalla normativa
    2. L’organizzazione beneficia direttamente dell’attività del DPO, che contribuisce alla conformità al GDPR
    3. I rischi derivanti dall’attività del DPO sono rischi aziendali che l’organizzazione dovrebbe gestire

    Spesso l’organizzazione dispone già di polizze di responsabilità civile che possono coprire anche l’operato dei dipendenti con ruoli specifici, incluso il DPO. In alcuni casi, vengono stipulate polizze specifiche per il ruolo di DPO o estensioni delle polizze esistenti.

    Tuttavia, è importante notare che:

    • Non esiste un obbligo di legge specifico che imponga al datore di lavoro di fornire una copertura assicurativa dedicata al DPO
    • In alcune organizzazioni, soprattutto più piccole, questa copertura potrebbe non essere prevista
    • Il DPO interno potrebbe valutare l’opportunità di una polizza personale aggiuntiva in casi di particolare rischio o se ritiene insufficiente la copertura aziendale

    La situazione è diversa per il DPO esterno, che in quanto professionista indipendente o società di servizi, normalmente provvede autonomamente alla propria copertura assicurativa, includendone il costo nel compenso richiesto per il servizio.

    I DPO possono trovarsi coinvolti in diversi tipi di “sinistri” o situazioni problematiche che potrebbero comportare responsabilità professionali. Ecco i principali:

    Sinistri legati a consulenza errata o inadeguata:

    • Interpretazione errata delle norme sulla protezione dei dati
    • Consigli inappropriati sulla base giuridica per specifici trattamenti
    • Valutazione inadeguata dei rischi nei trattamenti dei dati
    • Omessa o errata indicazione sulla necessità di una DPIA (Valutazione d’impatto)

    Sinistri legati a omissioni nel monitoraggio:

    • Mancato rilevamento di significative non conformità al GDPR
    • Omessa segnalazione di carenze nei sistemi di protezione dei dati
    • Inadeguata supervisione delle misure tecniche e organizzative

    Sinistri legati alla gestione delle violazioni di dati:

    • Errata valutazione della gravità di un data breach
    • Consiglio improprio sulla necessità di notifica all’autorità o agli interessati
    • Ritardi ingiustificati nella gestione della procedura di notifica
    • Documentazione inadeguata della violazione e delle misure di risposta

    Sinistri legati a conflitti d’interesse:

    • Svolgimento di attività incompatibili con il ruolo di DPO
    • Mancanza di indipendenza nelle valutazioni e nei pareri

    Sinistri connessi alla comunicazione con le autorità:

    • Inadeguata cooperazione con l’autorità di controllo
    • Fornitura di informazioni incomplete o fuorvianti al Garante

    Contestazioni di negligenza professionale:

    • Mancato aggiornamento sulle evoluzioni normative e giurisprudenziali
    • Inadeguatezza delle competenze tecniche necessarie per valutare misure di sicurezza

    Questi “sinistri” potrebbero tradursi in richieste di risarcimento danni da parte dell’organizzazione (soprattutto per DPO esterni) o in contestazioni disciplinari (per DPO interni), specialmente se l’organizzazione subisce sanzioni amministrative o danni reputazionali riconducibili a carenze nell’attività del DPO.

    È importante notare che, essendo il ruolo del DPO principalmente consultivo, la responsabilità ultima per la conformità al GDPR resta dell’organizzazione (titolare o responsabile del trattamento), ma ciò non esclude che il DPO possa essere chiamato a rispondere per carenze nell’esercizio delle proprie funzioni.

  • Cruci puzzle assicurativo

    Chiudiamo questa prima parte dell’anno 2024 con un cruci puzzle semplice e simpatico che speriamo vi farà compagnia sotto l’ombrellone. Buon divertimento e arrivederci a settembre con il blog sinistri!

    P.S. Potete chiederci il pdf via email.

  • Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, membro del direttivo e gestore della crisi: proviamo a fare chiarezza!

    Anzitutto occorre precisare cosa si intenda per sovraindebitamento.

    Si tratta del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte. Da questa situazione deriva la difficoltà per il debitore ad adempiere alle proprie obbligazioni o l’incapacità di farvi fronte regolarmente.

    L’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento è un ente terzo ed indipendente al quale ciascun debitore, in possesso di precisi requisiti, può rivolgersi per provare a “gestire” l’esposizione debitoria con i propri creditori.

    Per legge è necessario che l’ente sia munito di polizza r.c. professionale. Il contratto assicurativo copre sia l’Organismo stesso che il Singolo Membro del Consiglio (purché indicato sull’apposito questionario assuntivo)

    Le attività oggetto di copertura sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (LEGGE 27 GENNAIO 2012 N.3 – successive modifiche ed integrazioni) o l’esercizio della professione del singolo membro del consiglio direttivo dell’OCC, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

    La polizza assicura per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività dell’Occ o del singolo membro del direttivo con formula Claims Made.

    Il singolo membro dell’Ente può chiedere apposita e specifica copertura indicando all’interno della propria polizza professionale gli incarichi assunti e la durata degli stessi. La garanzia opera con uno scoperto del 10% con min. euro 2500 in luogo della franchigia.

    UIA SRL propone sul mercato il prodotto assicurativo r.c. professionale sia per l’intero OCC (polizza dedicata) che per il singolo membro del direttivo come estensione operante all’interno della polizza rc del singolo professionista.

    Ma cosa accade in concreto? Quale tipologia di sinistri può insorgere?

    All’Occ pervengono le domande di avvio del procedimento e, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, lo stesso ente nomina un professionista detto il “gestore della crisi” che, a seguito di esame della documentazione, porrà assistenza al debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei creditori.

    Il procedimento si potrà definire con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.

    I gestori della crisi sono professionisti con una specifica formazione giuridica, economica ed una concreta esperienza di gestione e pianificazione economico-finanziaria.

    L’elenco dei gestori è stato costituito attraverso una selezione pubblica.

    L’attività di gestore della crisi, a volte indicato come “esperto di gestione della crisi”, rientra nell’attività ordinaria del professionista (es. avvocato, commercialista)

    Gli errori imputabili agli “operatori del sovraindebitamento” possono essere di diversa tipologia:

    – ritardo nella raccolta dei documenti

    – relazioni recanti dati non corretti

    – mancato rispetto delle tempistiche/ termini nella presentazione dei piani

    – errori d’analisi della posizione debitoria anche rispetto ad esecuzioni forzate pendenti

    – inerzia nella gestione della pratica

    – mancato perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione dovuto a colpa.

    Dall’errore, come è noto, deve scaturire per negligenza, imperizia ed imprudenza un danno causale diretto al cliente cioè a chi si è avvalso della procedura di sovraindebitamento. Dal punto di vista assicurativo e quindi in questa tipologia di sinistri, è molto importante inquadrare correttamente i differenti ruoli ed attività rientranti in copertura di polizza.

  • IL VISTO NON VISTO

    Parliamo oggi di Visto di Conformità.

    Innanzitutto, che cos’è? È un controllo sulla corretta applicazione della normativa tributaria da parte di soggetto abilitato ma estraneo all’amministrazione finanziaria. Apposto generalmente sulle dichiarazioni fiscali, il soggetto abilitato attesta il corretto adempimento degli obblighi tributari. Oggi ne sentiamo parlare molto spesso per la cessione dei crediti in materia di bonus edilizi.

    Chi sono i soggetti abilitati all’apposizione del Visto di conformità? Sono i responsabili dell’assistenza fiscali dei CAF, i commercialisti, i consulenti del lavoro. Quali requisiti devono possedere? Devono essere soggetti abilitati ai servizi telematici ed essere in possesso di apposita abilitazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questi professionisti devono essere in possesso, superfluo dirlo, di apposita polizza di RC Professionale a copertura della specifica attività.

    Come di consueto, riportiamo di seguito alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    1. L’assicurato è un commercialista. Per il proprio cliente appone Visto di conformità in relazione a crediti da portare in compensazione. Dopo alcuni anni, seguito controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, il cliente riceve un atto di recupero dei crediti portati in compensazione in quanto il Visto di conformità all’epoca apposto è stato ritenuto non valido dall’Agenzia delle Entrate. Il soggetto che all’epoca aveva apposto il Visto aveva i requisiti per poterlo apporre, aveva fatto domanda di abilitazione all’Agenzia delle Entrate ma alla data in cui aveva apposto il Visto di conformità non risultava ancora abilitato.
    • L’assicurato è un commercialista. Per il proprio cliente deve apporre il Visto di conformità in relazione alla compensazione di un credito. Seguito verifiche successive da parte dell’Agenzia delle Entrate, il cliente riceve atto di recupero del credito portato in compensazione. Il Visto di conformità apposto all’epoca è risultato non valido in quanto la dichiarazione sulla quale è stato apposto è stata inviata da professionista differente. La normativa di riferimento richiede invece che il professionista che appone il Visto e il professionista che invia la dichiarazione coincidano.

    Lasciamo a Voi lettori le riflessioni su quale dei due sinistri sia potenzialmente coperto dalla polizza di RC Professionale, confermiamo solo che uno dei due sinistri è stato pagato mentre per l’altro purtroppo non abbiamo potuto fare altro che constatare l’inoperatività delle garanzie di polizza.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti.

    Al prossimo post!

  • TECNOLOGI ALIMENTARI – ALCUNI ESEMPI

    Con il post di oggi vogliamo rispondere a richieste, pervenute negli ultimi giorni dai lettori, di avere esempi concreti in relazione alle polizze di RC Professionale per i Tecnologi Alimentari.

    Premessa: chi è il Tecnologo Alimentare? Di cosa si occupa in concreto? È il professionista che studia, progetta, realizza, assicura la produzione alimentare con l’impiego delle tecnologie e dei processi necessari.

    Rientrano nelle competenze del Tecnologo Alimentare attività quali:

    1. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti anche in collaborazione con altri professionisti;
    2. le analisi dei prodotti alimentari; l’accertamento ed il controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti.
    3. la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;
    4. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;
    5. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agroalimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie.

     Il titolo di tecnologo alimentare spetta a colui che ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, ha superato l’Esame di Stato previsto per l’abilitazione all’esercizio della professione, è iscritto ad un Albo Regionale, osserva gli obblighi dell’aggiornamento professionale, rispetta la deontologia professionale secondo un codice deontologico. Anche per questa professione è prevista l’obbligatorietà della polizza di RC professionale.

    Fatta questa premessa generale, di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    1. L’assicurato è un tecnologo alimentare. Riceve incarico dal suo cliente di redigere piano analitico annuale relativo alle procedure, all’autocontrollo e all’adeguamento dell’attività produttiva, secondo lo schema previsto dalla normativa. Nella redazione del piano l’assicurato per errore non inserisce alcuni dei campi richiesti. A seguito di verifica da parte dell’Ente preposto il cliente dell’assicurato si vede recapitare delle sanzioni. All’assicurato viene richiesto di rimborsare le sanzioni comminate al suo cliente a seguito del suo errore. Seguito denuncia di sinistro e valutazione della documentazione necessaria alla corretta istruttoria della pratica il sinistro viene ritenuto in copertura e si procedere alla liquidazione dello stesso al netto della franchigia contrattualmente a carico dell’assicurato.
    • L’assicurato è un tecnologo alimentare. Su incarico di un cliente deve effettuare controlli su una partita di vino prodotta dall’azienda cliente. Successivamente a seguito di controlli la partita di vino viene ritirata dal mercato per la presenza di residui. L’azienda cliente chiede all’assicurato il risarcimento del danno subito individuato nei costi per il ritiro del prodotto e nei danni da immagine. Il danno da immagine, come abbiamo già avuto modo di discutere in precedente post di questo blog, non rientrano nella copertura assicurativa. Per quanto riguarda invece il ritiro del prodotto difettoso dal mercato sussiste polizza ad Hoc che di norma le grandi aziende sottoscrivere proprio per tutelarsi da queste evenienze. Qual è l’errore del professionista invece? Potrebbe essere stato un controllo superficiale oppure un mancato controllo. Ma resta il fatto che i danni lamentati non rientrano nella copertura assicurativa di RC Professionale, mentre, per il mancato controllo o per il controllo superficiale da parte dell’assicurato, si possono effettuare valutazioni relative alla copertura assicurativa solo di fronte a documentazione specifica a supporto della richiesta danni avanzata.

    Speriamo con il post odierno di aver risposto alle domande dei lettori. Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    Al prossimo post!

  • RETROATTIVITA’ E CONTINUOUS COVER ANALIZZATE DAL “LATO SINISTRI”

    Molto spesso ci viene chiesto di spiegare la differenza tra retroattività e continuous cover.  

    Torniamo pertanto ad affrontare questi due argomenti. Questa volta però proviamo ad evidenziarne le differenze nell’ipotesi in cui sorga un sinistro.

    Come è noto, la retroattività è l’estensione dell’efficacia della polizza al tempo precedente alla sua decorrenza.

    Facciamo subito un esempio pratico: polizza di rcp professionale con retroattività di 5 anni. L’errore avviene 2 anni prima della decorrenza della polizza in essere. Dal punto di vista della retroattività, potenzialmente il sinistro è coperto in quanto l’efficacia della polizza retroagisce / si estende nel tempo passato ossia nei 5 anni antecedenti alla polizza.

    La retroattiva quindi è l’efficacia della polizza nel tempo passato. Il periodo di retroattività richiesto non può essere antecedente alla data di iscrizione all’albo del professionista anche perché, prima di quel momento, lo stesso non era in possesso di uno dei requisiti fondamentali per poter operare.

    Un altro aspetto interessante è quello relativo al rapporto tra la retroattività e la circostanza nota. Alcune categorie professionali hanno la retroattività illimitata per legge oppure perché espressamente acquistata. In presenza di una circostanza nota e pregressa mai comunicata agli Assicuratori, anche con polizza a retroattività illimitata, il sinistro non è coperto in quanto vi è stata una violazione delle condizioni contrattuali di polizza in quanto il cliente ha “nascosto” agli Assicuratori un elemento che avrebbe potuto portare alla valutazione del rischio in modo differente oppure a non assumerlo del tutto.

    Ora che abbiamo chiarito questi aspetti pratici relativi alla retroattività, passiamo all’analisi della continuous cover.

    Si tratta della garanzia a pagamento in base alla quale, a parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato in presenza di precise condizioni. Queste sono:

    1) la richiesta sia articolata nel corso del periodo di validità della presente polizza;

    2) la richiesta sia anche derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA.

    Per il punto 2) devono inoltre verificarsi le seguenti condizioni:

    a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato deve essere ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa DAI MEDESIMI ASSICURATORI per il tramite di UIA Srl;

    b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;

    c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza;

    d) l’omessa o ritardata segnalazione sia stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte di qualsiasi tipo e che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento.

    (Periodo di carenza): la garanzia sarà operante decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto di Assicurazione o di efficacia dello stesso, se diversa dalla data di decorrenza o della appendice emessa. In relazione alla richiesta di risarcimento verrà applicato a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo € 1.000,00

    La garanzia della continuous cover sarà applicabile dalla seconda annualità di polizza.

    Come argomentato, tra la retroattività e la continuous cover vi è una forte differenza: la retroattività serve ad estendere l’efficacia della polizza nel passato mente la continuous cover opera per garantire la “continuità di copertura” tra una polizza ed il successivo rinnovo tutelando il cliente in presenza di circostanze Si tratta di garanzie davvero diverse e che quindi non possono essere confuse tra loro.

  • ASSEVERAZIONE, SUPER BONUS, BONUS MINORI, SISMA BONUS….

    Normativa specifica introdotta dal Decreto Rilancio, Decreto Legge 19/05/2020 n. 34, e poi oggetto di svariate e numerose modiche, ancora oggi oggetto di numerose richieste a livello assicurativo e ancora oggi oggetto di numerosi chiarimenti.

    Ma chi è il soggetto Asseveratore? È il tecnico abilitato per la redazione dei documenti necessari per accedere all’agevolazione fiscale prevista dalla normativa. Attenzione! Trattasi di diverso soggetto rispetto a colui che appone il Visto di conformità per la cessione del credito derivante dai lavori di cui alla dichiarazione (asseverazione) rilasciata dal tecnico Asseveratore. Il primo di norma è un tecnico (ingegnere, geometra, perito, architetto…) il secondo di norma è un commercialista o un consulente del lavoro.

    Entrambe le figure sono accomunate dall’obbligo di sottoscrivere una polizza di RC Professionale a garanzia dell’attività svolta e che possa risarcire eventuali danni a soggetti terzi derivanti da un errore nello svolgimento della attività professionale specifica. Della polizza di RC Professionale a copertura dell’attività di apposizione dei Visti di conformità avremo modo di parlare in un prossimo post. Oggi ci dedichiamo alla polizza di RC Professionale a copertura dell’attività di Asseverazione.

    Purtroppo, o per fortuna, ad oggi la casistica dei sinistri derivanti dall’attività di Asseveratore è ancora scarsa, pertanto, nel post di questa settimana, vogliamo rimarcare l’importanza, anche per questa tipologia di rischio, di una corretta compilazione del questionario/modulo di proposta che viene sottoposto al nostro professionista per la stipula della polizza.

    Innanzitutto, le informazioni di base sul rischio:
    1. Quale massimale? Ricordiamo che la normativa chiede una copertura assicurativa pari all’importo dei lavori da asseverare – ecobonus 110% – e comunque non inferiore a € 500.000. Pertanto, se l’importo dei lavori è pari a € 350.000 il professionista deve richiedere un massimale di polizza pari a € 500.000, se l’importo dei lavori è pari a € 625.000 il massimale di € 500.000 non è capiente e la pratica verrà respinta da Enea.
    2. È necessaria la postuma? Il D. L. 34/2020 prevede una garanzia postuma di 5 anni ma l’Agenzia delle Entrate ha 8 anni di tempo per effettuare verifiche e controlli, pertanto, la postuma ideale sarebbe di 10 anni. Da acquistare alla sottoscrizione del contratto o successivamente alla chiusura della pratica l’importante è che il professionista si ricordi di attivare con la propria Compagnia assicurativa la garanzia postuma nei termini e nelle modalità previste dal contratto assicurativo.
    3. Quali soni i dati dell’incarico assunto dal professionista? Per quali bonus verrà rilasciata l’asseverazione? Quando sono iniziati, o inizieranno, i lavori? Qual è l’importo complessivo dei lavori? Dove si trova l’immobile che sarà oggetto di asseverazione?
    4. In caso di polizza intestata ad una Società, quali sono i riferimenti del soggetto Asseveratore (nome, cognome, codice fiscale)?

    L’assunzione del rischio da parte della Compagnia assicurativa, ricordiamo che viene calibrato sulla base di queste informazioni di base, informazioni che sono poi rilevanti anche in caso di sinistro. Quali potrebbero essere i motivi per cui, rispetto a queste informazioni di base, un sinistro potrebbe essere respinto? Vediamo di seguito alcuni esempi:

    1. Massimale di polizza non capiente rispetto all’importo dei lavori
    2. Polizza scaduta, asseverazione rilasciata dopo la scadenza della polizza che non è stata rinnovata e/o prorogata
    3. Asseverazione rilasciata in corso di polizza ma mancato acquisto garanzia postuma e denuncia di sinistro successiva
    4. Asseverazione rilasciata da soggetto differente dal professionista indicato nel questionario/modulo di proposta
    5. Asseverazione rilasciata da soggetto privo dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di Asseveratore
    6. Asseverazione rilasciata su immobile differente rispetto a quello indicato nel questionario/modulo di proposta
    7. Asseverazione rilasciata su immobile di proprietà del soggetto Asseveratore, in questo caso entra in gioco il concetto di terzietà del soggetto danneggiato che abbiamo già trattato sul nostro blog.

    Torneremo sicuramente in argomento prossimamente per esaminare nello specifico i sinistri che, inevitabilmente, nei prossimi anni arriveranno.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 9

    Proseguiamo con il “focus” incentrato sui casi pratici relativi ai sinistri sulle attività sindacali. Segnaliamo ancora una volta i relativi numeri per sottolineare l’incidenza di questa tipologia di sinistri sull’intero portafoglio: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali. Su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, addirittura 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalla complessità della materia, dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito molte imprese.

    Esaminiamo ancora un caso pratico.

    L’Assicurato è un commercialista che ha ricoperto l’incarico di sindaco presso una società dichiarata fallita. Il sinistro è stato denunciato direttamente con la notifica della chiamata in causa della Compagnia a seguito di un’azione di responsabilità proposta contro l’assicurato. Fino a tale momento, l’assicurato non ha mai dato alcuna comunicazione alla Compagnia riguardo alla vertenza. Al collegio sindacale vengono contestati il mancato controllo sui bilanci e le omesse verifiche sugli ammanchi. Il valore del giudizio è plurimilionario.

    Anche in questo caso emergono diverse eccezioni di copertura.

    Anzitutto non vi è continuità di copertura. L’incarico è stato segnalato dal cliente solo per una annualità assicurativa e non è stato più dichiarato nei successivi rinnovi. Non essendo le polizze in continuità, la copertura per l’incarico cessato è decaduta.

    Presenza di circostante note e pregresse non dichiarate. L’assicurato, pur a conoscenza della procedura di concordato preventivo e successivamente di quella fallimentare della società per la quale ha svolto l’incarico di sindaco, non ha mai dichiarato tali circostanze agli Assicuratori

    Ancora una volta occorre evidenziare le dovute considerazioni su questi due motivi di diniego.

    Gli incarichi vanno sempre dichiarati sul questionario assuntivo anche se cessati. La non continuità di polizza interrompe la copertura assicurativa della sindacanze.

    Il questionario assuntivo deve essere sempre compilato dal cliente in modo veritiero, puntuale e completo. Occorre rispondere a tutte le domande dichiarando la presenza di tutti i fatti che comportano una “variazione del rischio” ossia fatti che potrebbe dare luogo a richieste danni, contestazioni, revoche di incarichi, società che vanno in concordato o che vengono dichiarate fallite, ecc…

    È importante ribadire tutto ciò poiché, in caso di sinistro, non può esserci copertura come da condizioni di polizza.

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE  3

    Nuova puntata del nostro ciclo di approfondimento dedicato ai sinistri sulle attività sindacali. Ricordiamo i numeri già evidenziati: 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali, in particolare e su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo un nuovo caso pratico: Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti. Segnala che il Curatore della società presso la quale ha svolto, fino alla dichiarazione di fallimento, l’incarico di Sindaco Unico ha chiesto l’esclusione del suo credito dal progetto di stato passivo sostenendo che l’assicurato abbia violato i doveri professionali connessi allo svolgimento dell’attività di Sindaco Unico. Il Curatore sostiene che i bilanci sarebbero stati alterati nel corso degli anni, che l’attività della società sarebbe continuata pur in assenza del capitale sociale, i piani di risanamento elaborati sono risultati inadeguati. Da ciò è conseguita la dichiarazione di fallimento.

    Fatto un breve sunto della vicenda, vi segnaliamo come procede l’Ufficio sinistri nella gestione della denuncia. Come già accennato nei precedenti post, occorre, come prima cosa, verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza. Prima verifica da fare riguarda la storicità del rischio con la Compagnia che ha assunto il rischio per il tramite della nostra Agenzia.

    Seconda verifica: l’incarico è stato dichiarato nei moduli di proposta compilati di anno in anno per l’assunzione del rischio? Ricordiamo che i moduli di proposta prevedono specifica parte dedicata agli incarichi: alla tabella SPLIT DEL FATTURATO troviamo

    Sindaco  Revisore legale dei Conti (obbligatorio compilare la tabella alla pagina successiva)
    Di cui fatturato per società quotate in Borsa
    ATTIVITA’/MANSIONE (in caso di Studio indicare anche il cognome e nome)NOMINATIVO DELLA SOCIETÀSETTORE MERCEOLOGICO DELLA SOCIETÀDATA DI INIZIO ATTIVITA’DATA DI FINE ATTIVITA’
         
         
         

    Segnaliamo l’importanza di compilare correttamente e in modo chiaro e completo queste voci per permettere la giusta assunzione del rischio a maggior tutela del cliente.

    Terza verifica: riguarda i bilanci e la situazione patrimoniale della società prima della dichiarazione di fallimento. Anche in questo caso ricordiamo che il modulo di proposta prevede domande specifiche e anche in questo caso segnaliamo l’importanza di rispondere correttamente, completamente e onestamente alle stesse:

    Completate queste tre verifiche preliminari è possibile per l’Ufficio sinistro capire se il sinistro denunciato è astrattamente coperto dalle garanzie di polizza. La gestione del sinistro prosegue poi sulla base della documentazione che viene prodotta a sostegno delle contestazioni rivolte all’assicurato e a sostegno della richiesta risarcitoria. Ricordiamo che anche in questo caso non è sufficiente contestare al professionista degli errori o delle mancanze e dirgli di denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa, come sempre chi ritiene di aver subito un danno da un professionista ha onere di dimostrare il danno, il nesso causale e la quantificazione dello stesso.

    12) L’assicurato o alcun membro del proprio staff, è attualmente o è stato in passato sindaco o revisore dei conti, o consigliere di amministrazione di società o di enti:

     che sono stati oggetto di “Amministrazione Controllata” Si No
     che sono stati dichiarati in stato di insolvenza Si No
     che sono stati sottoposti a procedure concorsuali Si No
     per le quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra Si No

    13) Le società indicate al punto precedente risultano con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482 bis c.c.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dal numero 4) dell’art. 2463 c.c. – art. 2482 ter c.c.? Si No

    Se sì indicare il vecchio capitale _________________ e il nuovo capitale ______________________

    Per chiudere vogliamo ricordare che le variazioni avvenute in corso di polizza relative agli incarichi sindacali assunti dall’assicurato vanno segnalate alla Compagnia assicurativa come previsto dalle condizioni contrattuali ma anche dallo stesso Codice Civile:

    5. Aggravamento o Diminuzione del rischio L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 15 giorni da quando ne viene a conoscenza. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile)

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri argomenti.

    Al prossimo post di approfondimento!

  • RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE NELL’AMBITO DELLA RC PROFESSIONALE

    Con questo nuovo post desideriamo porre l’attenzione sulle differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell’ambito della Rc professionale.

    Il punto di partenza dell’analisi è l’art. 2043 del Codice civile che dispone quanto segue «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». La suddetta normativa codifica il concetto cardine della responsabilità extracontrattuale nascente dalla violazione del generico dovere del neminem laedere. La responsabilità extracontrattuale presuppone una condotta (attiva o omissiva), la colpa, un danno ingiusto ed il nesso di causalità.

    Di fatto, vi è piena aderenza tra quanto enunciato dall’art. 2043 c.c. e l’oggetto delle polizze di Rc professionale in quanto “Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA

    Quanto invece alla responsabilità contrattuale, questa si fonda su un obbligo assunto tra le parti in base alla volontà delle stesse. Quella contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore che è tenuto a risarcire al creditore i danni derivanti dalla non esatta esecuzione della prestazione dovuta o dalla violazione di quanto pattuito in forza di un rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre un’obbligazione.

    Diversamente, come spiegato, l’obbligo di risarcimento tipico della responsabilità extracontrattuale nasce da un atto illecito a danno di terzi ossia, nel nostro caso, l’errore professionale.

    Riportiamo alcuni esempi concreti tratti da nostro Portafoglio sinistri:

    • Un commercialista in virtù dell’incarico ricevuto da un cliente (contratto) ha l’incombenza di dover inviare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Il professionista omette di trasmetterla e l’Agenzia commina delle sanzioni al cliente. In questo caso, vi è una violazione sia contrattuale che extracontrattuale. La polizza di Rc professionale potrà però risarcire solo in danno derivante da atto illecito ossia esclusivamente le sanzioni irrogate al cliente dell’assicurato.
    • Due soggetti stipulano un contratto prevedendo una penale attivabile in caso di errata esecuzione e/o ritardo della prestazione. Nell’ipotesi di violazione dell’obbligo contrattuale, le parti hanno concordato una forma di risarcimento che deriva non dall’atto illecito ma dalla volontà delle parti stesse. Per tale motivo, l’assicurazione professionale non potrà coprire il danno.

    Occorre però segnalare al Lettore che a volte il confine tra le due tipologie di responsabilità nell’ambito della Rc professionale è davvero labile.

    Si pensi ad esempio alla giurisprudenza della Corte Cassazione che ha stabilito che la polizza professionale da avvocato possa prestare copertura anche in caso di inadempimento contrattuale. Infatti, la Cassazione, con l’ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3288 è intervenuta in materia di interpretazione del contratto di assicurazione stipulato da un avvocato. Nel caso di specie, la polizza, accanto alle formule prestampate, recava anche delle parti dattiloscritte dove si faceva riferimento alla circostanza che l’assicurazione fosse stipulata dalla parte nella sua qualità di esercente la professione legale. La Corte ha stabilito che la polizza stipulata dal legale nella sua qualità di avvocato copre i fatti rientranti nello svolgimento della professione (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale).  Secondo i Supremi Giudici quindi, la lettura della polizza va fatta non solo alla luce del criterio letterale ma della comune intenzione delle parti (volontà contrattuale) dalla quale risulta palese il riferimento all’esercizio della professione legale.

    Si ricordi anche il lungo travaglio legislativo e giurisprudenziale relativo alla responsabilità medica, oggi normato dalla Legge “Gelli- Bianco” ma ancora orfano dei decreti attuativi. Per anni si è dibattuto sulla natura della responsabilità del singolo medico professionista e su quella della struttura ospedaliera. Lo stato dell’arte è che il professionista risponde in caso di errore a titolo extracontrattuale mentre la struttura a titolo contrattuale. La domanda, quindi, è la seguente: “Ma la polizza professionale copre?” La risposta è sempre la stessa: occorre valutare il caso specifico, il grado di responsabilità oltre naturalmente alla presenza dei presupposti di operatività del contratto ed in attesa dei decreti attuativi…