Torniamo ad approfondire la tematica relativa alle obbligazioni di mezzi e di risultato, questa volta però con specifico riferimento alle professioni tecniche.
Un ingegnere, architetto o geometra ha un mero obbligo di svolgere diligentemente l’incarico ricevuto oppure è tenuto a conseguire il risultato avuto di mira dal cliente committente?
Facciamo subito un esempio concreto: un ingegnere viene incaricato di redigere un progetto avente ad oggetto la costruzione di un edificio sul terreno del committente. L’opera viene realizzata sulla base di tale progetto ma, al termine dei lavori, si scopre che il progettista non si era attenuto alle prescrizioni dell’ente comunale in relazione all’altezza del solaio di fondazione dell’edificio.
Quello del tecnico progettista è un obbligo di risultato in quanto è tenuto a realizzare un progetto che sia concretamente utilizzabile (risultato).
Tale principio è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, che ha avuto di modo di precisare che, qualora il progetto non sia utilizzabile, il committente può rifiutarsi di pagare il compenso pattuito al professionista sollevando l’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c. (Cass. n. 1214 del 18/01/2017).
Quando si configura l’inadempimento del progettista? Sostanzialmente quando vi sono errori tecnici che compromettono la successiva realizzabilità dell’opera a regola d’arte (per esempio: al termine dei lavori il committente lamenta un’errata posa del pavimento che non deriva da errore nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione bensì da un vizio progettuale).
Dal momento, inoltre, che la redazione del progetto edilizio è un’attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell’opera, il tecnico progettista è tenuto ad assicurare che il progetto elaborato sia conforme alla normativa urbanistica e a individuare la corretta proceduraamministrativa da utilizzare, in modo da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che potrebbero condizionare la successiva realizzazione dell’opera (Cass. ordinanza n. 13880 del 31/05/2018, Cass. sentenza n. 8014 del 21/05/2012). Pertanto, se l’opera descritta nel progetto non è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia in vigore il progettista risulterà inadempiente, essendo il progetto errato o comunque inadeguato.
Rientrano invece nell’ambito delle obbligazioni di mezzi le prestazioni del tecnico che assume l’incarico di direttore dei lavori.
Innanzitutto occorre precisare quali sono i compiti del direttore dei lavori.
In buona sostanza, il direttore dei lavori è tenuto a sorvegliare l’esecuzione dell’opera. Deve quindi verificare costantemente che l’opera via via realizzata corrisponda a quanto previsto nel progetto, impartire i necessari accorgimenti tecnici per garantire che l’opera non presenti vizi costruttivi, segnalare eventuali vizi riscontrati e controllare che l’impresa esecutrice si attenga alle disposizioni impartite.
Qualora al termine dei lavori emerga un vizio o difetto, il direttore dei lavori risponde in solido con l’impresa esecutrice, nonché con il progettista qualora si tratti di vizio di progettazione.
Come anticipato, secondo la giurisprudenza quella del direttore dei lavori è comunque un’obbligazione di mezzi, con la precisazione però che, pur prestando un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi, gli sono richieste particolari competenze tecniche al fine di assicurare nel caso concreto il risultato che il committente si aspetta di conseguire (Cass. civ. sez. III, 20/01/2021, n. 1004).
Ci sono poi molteplici altre ipotesi in cui potrebbe configurarsi una responsabilità professionale in capo al professionista tecnico, ipotesi in relazione alle quali si può discutere se si tratti di un’obbligazione di mezzi o di risultato.
Pensiamo al caso del geometra che deve presentare una pratica in sanatoria in quanto il committente deve vendere l’immobile. Tendenzialmente sul professionista tecnico grava un obbligo di mezzi: il tecnico si impegna a inviare l’istanza all’ente amministrativo predisponendo tutta la necessaria documentazione. A diversa conclusione potrebbe però giungersi nel caso in cui il tecnico venga incaricato dal committente di predisporre la documentazione ed ottenere la sanatoria entro una determinata data in modo da procedere alla vendita dell’immobile nel termine concordato con l’acquirente.