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  • OBBLIGO DI MEZZI E OBBLIGO DI RISULTATO – PARTE 1.

    Spesso quando il cliente non è soddisfatto il nostro professionista assicurato si sente dire “Lei aveva l’obbligo di raggiungere quel risultato per me” inteso come vincere una causa, ottenere quel finanziamento pubblico, ottenere l’annullamento di una cartella esattoriale…. Ma è davvero questo l’impegno che un professionista può assumersi nello svolgimento della propria attività?

    Prima di tutto, che cosa vuol dire obbligo di risultato? Le obbligazioni di risultato sono quelle in cui un soggetto, il debitore, si impegna a realizzare un certo obiettivo, indipendentemente da una specifica attività strumentale. È un obbligo applicabile a tutti i professionisti? Diremmo di no.

    All’obbligo di risultato si contrappone l’obbligo di mezzi ovvero quelle obbligazioni in cui un soggetto, il debitore, è tenuto a svolgere un’attività determinata senza tuttavia assicurare, o poter assicurare, che da quella attività derivi un determinato risultato. È un obbligo applicabile a tutti i professionisti? Diremmo di sì.

    Nel post di oggi andiamo ad esaminare alcuni dei nostri casi pratici.

    1. Professionista Avvocato, assume incarico di opporsi ad un provvedimento di sfratto. Il professionista garantisce al proprio cliente che, a seguito dell’attività svolta, lo sfratto non verrà eseguito. Il nostro Avvocato, ancora giovane e nuovo nell’ambiente, forse un po’ troppo desideroso di mettere in pratica le proprie competenze e di fare bella figura, non considera tuttavia che la decisione ultima sulla procedura avviata sarà presa da un soggetto terzo, il Giudice. E purtroppo il risultato finale non è quello desiderato. Il nostro Avvocato ha messo in campo tutte le sue conoscenze e agito utilizzando i mezzi a sua disposizione. Cosa può essere contestato all’Avvocato? Di aver illuso il proprio cliente? Forse… E la richiesta di risarcimento che viene avanzata dal suo cliente sarà coperta dalla polizza di RC Professionale dell’Avvocato? L’Avvocato ha un obbligazione di mezzi nei confronti dei propri clienti, i mezzi sono stati utilizzati correttamente, non ci sono stati errori nella procedura semplicemente la richiesta non poteva essere accolta. C’è stato un danno a termini di polizza? Se la risposta è no allora la Compagnia assicurativa non può intervenire.

    2. Professionista Agronomo, assume incarico di predisporre la pratica per permettere al proprio cliente di ottenere un finanziamento pubblico. La documentazione viene predisposta ed inviata, il cliente tuttavia riceve un finanziamento inferiore rispetto a quello da lui desiderato e paventato dal professionista. Anche questo professionista ha un obbligo di mezzi nei confronti del proprio cliente. Il cliente voleva ottenere 100 di finanziamento ma ha ottenuto solo 80. A cosa è dovuta la differenza? Ad un errore nella predisposizione della documentazione? Ad un errore di calcolo da parte del professionista? Oppure al fatto che il finanziamento era calcolabile sulla base di punteggi attribuiti da una Commissione? Oppure era un finanziamento “a scalare”? In questo caso il professionista è venuto meno al suo obbligo di mezzi nei confronti del cliente? Oppure il risultato finale non era strettamente correlato all’attività svolta dal professionista? C’è stato un danno a termini di polizza? La risposta è dipende e la possibilità che la Compagnia assicurativa dell’Agronomo intervenga a risarcire il danno dovrà essere valutata caso per caso.

    3. Professionista Commercialista, assume incarico di impugnare una cartella esattoriale. Il professionista garantisce al proprio cliente che, a seguito dell’attività svolta, la cartella verrà annullata, se non in tutto almeno in parte, sussistendo i relativi presupposti. Il nostro Commercialista tuttavia commette un errore e l’impugnazione viene fatta oltre i termini previsti. Il risultato è immaginabile, ma in questo caso cosa può essere contestato al Commercialista? Anche questo professionista ha un obbligo di mezzi. La garanzia dell’annullamento, totale o parziale, della cartella non è considerabile errore professionale ma è errore professionale aver impugnato oltre il termine. In questo caso il professionista è venuto meno al suo obbligo di mezzi nei confronti del cliente, non li ha utilizzati in modo corretto. C’è stato un danno a termini di polizza? La risposta in questo caso è sì e la Compagnia assicurativa potrà intervenire nei termini e nei limiti stabiliti dal contratto.

    Ci fermiamo qui per oggi, ma prossimamente riprenderemo l’argomento con qualche esempio relativo a professioni tecniche e professioni mediche.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    Al prossimo post!