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  • IL SINISTRO E L’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

    Cosa si intende per OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE? Nei nostri contratti di RC Professionale l’Oggetto dell’assicurazione è così identificato: “preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio delle professione descritta in polizza.”

    La premessa quindi per poter attivare il contratto assicurativo è che ci sia identità tra la professione per la quale l’assicurato ha acquistato la copertura assicurativa e l’attività che ha portato alla richiesta di risarcimento e alla successiva denuncia di sinistro sulla polizza.

    Di conseguenza se l’assicurato ha più polizze, ad es. una per la copertura della sola attività professionale dell’Architetto ed una a copertura della ormai famosa attività di Asseveratore ex Decreto rilancio 110%, e deve denunciare un sinistro deve essere particolarmente attento a denunciarlo sulla polizza corretta. Perché la prima non copre l’attività della seconda e viceversa.

    Recentemente qui all’Ufficio sinistri è successo proprio questo: l’assicurato, Architetto, ha ricevuto una richiesta di risarcimento da parte del proprietario di un immobile. L’Architetto nel 2018 – 2019 aveva ricoperto l’incarico di Direttore lavori nel cantiere di ristrutturazione dell’immobile di proprietà del reclamante. Dopo qualche mese dalla chiusura del cantiere ecco che emergono le prime problematiche: muffa, infiltrazioni, fessurazioni……insomma i soliti vizi post cantiere!

    Il nostro Architetto viene raggiunto da una prima contestazione, rivolta anche all’Impresa edile, ma le problematiche non vengono risolte. Come avviene in questi casi il tempo che passa ci mette del suo ed aggrava la situazione perciò il proprietario dell’immobile si decide a rivolgersi al Tribunale. Con un atto di citazione viene avviata la causa e vengono coinvolti il nostro assicurato in qualità di Direttore lavori e l’impresa edile. L’assicurato, chiamato in giudizio, decide, come suo diritto, di chiamare in causa la Compagnia assicurativa. E qui nasce il problema di cui vi parlavo!

    L’assicurato e il suo legale nel chiamare in causa la Compagnia assicurativa sbagliano ad identificare la polizza che, secondo loro, dovrebbe tenere indenne in caso di condanna l’assicurato. Invece di chiamare correttamente la polizza di RC Professionale indicano la polizza a copertura della sola attività di Asseveratore ex Decreto Rilancio 110%! Oggetto di copertura differente ma anche differenti garanzie assicurative a cominciare dalla retroattività che assolutamente non va oltre la data di inizio dell’attività di Asseveratore per la quale è stata acquistata copertura assicurativa, nel caso di specie tutti concordi che la normativa del Decreto Rilancio è del luglio 2020.

    Vallo a spiegare all’assicurato e al suo legale! La risposta? Eccola:
    “La chiamata autorizzata dal Giudice è nei confronti della Compagnia assicurativa: il numero di polizza è indifferente, non è determinante il numero di polizza bensì la copertura.”

    Certo l’importante per il professionista è essere coperto nello svolgimento della propria attività professionale ma il numero di polizza purtroppo non è solo un numero di polizza! Il numero identifica il contratto e di conseguenza l’oggetto di copertura di quel determinato contratto pertanto, cari lettori, bisogni prestare attenzione anche a queste che sembrano piccolezze ma non lo sono, soprattutto quando siamo all’interno di un procedimento giudiziario.

    Come è andata a finire? Ve lo racconto in uno dei prossimi post 😉​