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  • LE ULTIME MODIFICHE AL REGIME DELLE DONAZIONI

    Negli ultimi mesi il regime delle donazioni in Italia è stato modificato in modo significativo per questo dedichiamo il nostro blog, per il mese di Dicembre, all’argomento.

    Cosa è cambiato nell’ultimo anno

    • Con Decreto Legislativo 139/2024 (attuativo della legge delega su fisco e semplificazioni, approvato nell’ambito della riforma del 2023) è stato aggiornato il Testo Unico Successioni e Donazioni (TUS). Dal 1° gennaio 2025 le nuove regole si applicano agli atti di donazione o trasferimenti gratuiti.
    • L’imposta sulle donazioni e successioni adesso può riguardare anche trasferimenti “a titolo gratuito” diversi dalla classica donazione, nonché trasferimenti tramite trust o altri vincoli di destinazione.
    • È stato introdotto il principio dell’autoliquidazione dell’imposta: non è più l’Amministrazione a calcolarla, ma il contribuente. L’imposta va versata entro 90 giorni dalla dichiarazione.
    • Le aliquote e le franchigie — ossia le soglie esenti e le percentuali applicabili — sono state integrate nel TUS. In molti casi, restano in linea con quelle precedenti (es. 4% per coniuge/figli, con franchigia etc.) salvo aggiornamenti particolari.
    • Per le “donazioni indirette” (ovvero i trasferimenti che producono effetti economici analoghi a una donazione ma senza la forma tradizionale) il nuovo regime ha modificato il meccanismo di accertamento fiscale: ad esempio è stata eliminata la soglia minima che prima determinava quando l’amministrazione poteva intervenire.

    🏠 Donazioni immobiliari e diritti degli eredi — cosa cambia

    • Con la riforma del 2024/2025 l’istituto del “coacervo successorio” viene abolito: le donazioni non saranno più automaticamente sommerse all’asse ereditario ai fini del calcolo dell’eredità.
    • Importante: la riforma (o almeno le proposte correlate, come previste dal possibile DDL Semplificazioni) mira a rafforzare la certezza del diritto per chi acquista immobili già oggetto di donazione, riducendo il rischio di contenziosi con eredi legittimari.

    📌 Perché è cambiato — gli obiettivi della riforma

    Le principali finalità dichiarate sono:

    • Razionalizzare e semplificare la normativa su imposte, registro e burocrazia connessa a successioni e donazioni.
    • Migliorare la certezza del diritto per donatari e acquirenti: evitare che beni donati possano essere “revocati” troppo facilmente dagli eredi, soprattutto se nel frattempo venduti.
    • Allineare la normativa fiscale ai nuovi strumenti (come i trust) e ai modelli di trasferimento del patrimonio contemporanei.

    ⚠️ Cosa NON è cambiato — aspetti da considerare

    • Le aliquote di base e le franchigie per beneficiari (coniugi, figli, fratelli, altri) restano in gran parte quelle classiche, salvo specifiche condizioni.
    • Alcune garanzie fra donante, donatario ed eredi (come certe forme di tutela dei cosiddetti “legittimari”) continuano a esistere, ma con limiti e regole nuove.

    ✅ Cosa sta cambiando ancora

    Il 26 novembre 2025 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva l’art. 44 del Ddl “Semplificazioni” riguardante la disciplina dell’azione di restituzione degli immobili proveniente da donazione. L’obiettivo, così come indicato dal testo, è quello di agevolare la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione, acquistati da terzi, e di facilitare l’accesso al credito concedendo in garanzia beni provenienti da donazione. Ne consegue che il terzo che abbia acquistato un bene proveniente da Donazione, in presenza di una lesione della quota di legittima degli eredi, non sarà più tenuto a restituirlo.

  • CLAIMS MADE ULTIMI AGGIORNAMENTI

    Con il post di questa settimana torniamo a parlare di Claims Made.

    Ricordiamo innanzitutto cosa si intende per Claims Made: espressione inglese traducibile con “a richiesta fatta”; regime applicabile alle polizze di Responsabilità Civile verso Terzi, con esclusione della RC Auto; l’applicazione di questo regime comporta che le garanzie di polizza vengono attivate qualora la richiesta di risarcimento deve essere ricevuta dall’assicurato in corso/vigenza di polizza e che la denuncia del sinistro venga fatta alla Compagnia assicurativa in corso/vigenza di polizza.

    Da quando è stata introdotta questa clausola si è discusso periodicamente della sua validità partendo dalla vessatorietà, passando dalla valutazione della meritevolezza della stessa per arrivare ad una indagine accertativa di eventuali squilibri giuridici del contratto assicurativo. Qual è lo stato dell’arte dopo i primi 5 mesi del 2023? Di seguito le pronunce più recenti:

    1. Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 9476/2023, depositata il giorno 06/04/23: ambito specifico contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale, il principio stabilito dalla Corte di Cassazione è che “in questi contratti assicurativi rileva come sinistro non il semplice fatto causativo del danno ma la richiesta di risarcimento del danneggiato rivolta al soggetto assicurato che, nei tempi previsti dalla polizza, la deve trasmettere alla compagnia assicurativa”.

    2. Corte di Appello Napoli, sentenza pubblicata il 07/04/2023, ambito specifico contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale “… “… L’appello principale deve essere accolto in quanto a giusta ragione le coassicuratrici appellanti invocano la formazione del giudicato esterno in ordine alla validità della clausola Claims Made. “… La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15096/2021 del 31.05.2021, ha infatti deciso altra controversia tra le parti…sancendo in via definitiva la validità di tale contratto stipulato in regime di Claims made. Il tenore della decisione in questione è infatti il seguente: “Preliminarmente, merita evidenziare che la Corte del gravame, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato la domanda di manleva formulata dall’### qui ricorrente nei confronti delle proprie compagnie di assicurazione sul presupposto che la clausola Claims made, non fosse né vessatoria ex art. 1341 cod. civ., né immeritevole di tutela in forza dello scrutinio in concreto svolto dal giudice di merito ex art. 1322, secondo comma, cod. civ., con riferimento al sinistro verificatosi nel ### e denunciato nel 2008. Di conseguenza, ritenuta valida la clausola de qua, il giudice di secondo grado ha escluso che la richiesta risarcitoria, intervenuta nel 2008, fosse coperta dalla polizza invocata dall’### che copriva esclusivamente i danni le cui richieste risarcitorie fossero pervenute nel suo periodo di efficacia (dal 30/09/2000 al 30/09/2001) e purché relative a fatti colposi avvenuti in tale periodo o nell’anno antecedente alla data della stipula.”

    3. Corte di Appello Bari, sentenza pubblicata il 12/05/2023, ambito specifico contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale, lettura della clausola Claims Made rispetto ai principi introdotti dalla L. 24/2017 Legge Gelli Bianco, la Corte di Appello ha “ritenuto nulla, perché tale da snaturare la causa rendendo di fatto impossibile l’esercizio del diritto, una clausola “Claims made” stipulata prima dell’emanazione della l.24/17 la quale, nonostante il rilevante premio versato dalla struttura sanitaria, estendeva l’operatività del contratto a soli quattro anni e mezzo antecedenti la sua conclusione, escludendola invece rispetto a una richiesta di risarcimento formulata dopo la fine del periodo assicurato ma in aggiunta a richiesta formulata durante quel periodo dagli stessi soggetti sulla base del medesimo fatto illecito”.

    Insomma, nonostante la clausola Claims Made sia presente nei contratti assicurativi ormai da svariati anni, il dibattito relativo si può considerare, ancora oggi, aperto e all’ordine del giorno.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

    Al prossimo post!